Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it

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      Numero 28/2020 – Giovedì 9 luglio 2020
      Bonus lavoro dipendente: da luglio buste paga più “pesanti”
      Dal 1° luglio 2020, sono in vigore due nuovi strumenti finalizzati a ridurre la pressione
      fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (c.d. cuneo fiscale)
Lavorofacile
      A cura di Gabriele Bonati e Marcello Mello

      Sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il D.L. 3/2020 (L. 21/.2020, come
      modificata dall’art. 128 del D.L. 34/2020) recante “Misure urgenti per la riduzione della
      pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
      Il Governo, utilizzando la specifica dotazione finanziaria contenuta nella Legge di Bilancio
      2020 (L. 160/2020, art.1, c. 8), con decorrenza 1°.7.2020, in attesa della più ampia
      revisione degli strumenti di sostegno al reddito e del sistema delle detrazioni d’imposta, ha
      introdotto due nuovi strumenti finalizzati a ridurre, come sopra precisato, la pressione
      fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (c.d. cuneo fiscale), abbandonando, nel
      contempo e con la medesima decorrenza, il «bonus Renzi».
      I due nuovi strumenti, individuati dal Legislatore per attenuare la pressione fiscale nei
      rapporti di lavoro dipendente e assimilato, consistono in:
           Un bonus IRPEF strutturale (€ 600, per il periodo 1/7 -31/12/2020 – € 1.200 dal
              2021), denominato “somma a titolo di trattamento integrativo” per i redditi di
              lavoro dipendente e assimilati fino a € 28.000 (esclusi gli incapienti, fatta eccezione,
              per l’anno 2020, per i soli titolari di reddito di lavoro dipendente interessati da
              ammortizzatori sociali Covid-19 - art. 128, D.L. 34/2020);
           Una detrazione dall’imposta lorda, aggiuntiva (a quelle fissate dall’art. 13 del
              TUIR), decrescente, per il periodo 1/7 - 31/12/2020, per i redditi di lavoro
              dipendente e assimilati superiori a euro 28.000 e fino a € 40.000. Dal 2021, come
              già precisato, occorrerà attendere la revisione strutturale delle detrazioni.

      Trattamento integrativo (Nuovo bonus IRPEF)
      L’art. 1 del decreto introduce un nuovo bonus (sostitutivo del Bonus Renzi) denominato
      «trattamento integrativo» applicabile, con decorrenza 1°.7.2020, sui redditi di lavoro
      dipendente e assimilati, aventi le caratteristiche di seguito riportate.

      Destinatari - Possono beneficiari del nuovo bonus IRPEF:
         I percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con
            esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati
            (c. 2, lett. a).
            Risultano, invece, ricompresi i redditi derivanti da interessi e rivalutazione
            monetaria calcolati sui citati redditi di lavoro dipendente (c. 2, lett. b);
         I percettori di redditi assimilati di cui all’art. 50, c. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-
            bis) e l). In particolare, si tratta di:
                   compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai
            lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi,
            delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
            cooperative della piccola pesca (lett.;);
                   indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
            dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che

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per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che
                  per legge debbono essere riversati allo Stato (lett. b);
                          somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
                  premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se IL
                  beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto
                  erogante (lett. c);
                          somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
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                  d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
                  amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza
                  personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
                  partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri
                  rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
                  vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
                  rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
                  retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
                  rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
                  all'art. 49 , c. 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
                  professione di cui all'art. 53, c. 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
                  dal contribuente (lett. c-bis);
                          remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L.
                  222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all' art. 33, c. 1, della
                  L. 343/1974 (lett. d);
                          prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993, comunque erogate (lett.
                  h-bis);
                          compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
                  conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

      Condizioni - Per fruire dell’agevolazione è necessario che:
         l’imposta lorda riferita ai redditi di cui al punto precedente risulti superiore
            all’ammontare delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, c. 1, del TUIR
            (detrazione per i redditi da lavoro). In pratica, il destinatario della norma non
            deve essere un “incapiente” (fatta eccezione per il 2020, v. nota di seguito
            riportata), così come già previsto per il Bonus Renzi;

                    N.B. - L’art. 128 del D.L. 34/2020 ha precisato che, per l’anno 2020, il bonus in
                    questione spetta anche se l'imposta lorda sia di importo inferiore alla detrazione
                    spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente),
                    per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19 (CIGO –
                    Assegno Ordinario), 20 (conversione CIGS in CIGO covid19), 21 (conversione
                    assegno di solidarietà in CIGO covid19), 22 (CIGD), 23 (bonus) e 25 (Bonus baby
                    sitting) del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
                    Il credito che ne scaturisce, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce degli
                    ammortizzatori sociali è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla
                    prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle
                    operazioni di conguaglio.

                  il reddito complessivo non superi euro 28.000. Rileva anche la quota del reddito
                   esente previsto per gli impatriati e i ricercatori rientrati dall’estero e deve essere
                   assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.

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Decorrenza del trattamento integrativo - Il Bonus può essere fruito dal 1° luglio 2020.
      Dalla medesima data è abrogato il bonus Renzi, (euro 960 anno, che per il 2020 si
      riduce a € 476,05, valore pari a 960/365*181 gg massimi di detrazione riferiti al periodo
      1/1-30/6 – non conta l’anno bisestile, le detrazioni sono sempre in 365esimi).

      Ammontare del trattamento integrativo - Per il 2020 (1°/7 – 31/12), € 600,00; dal 2021, €
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      1.200,00 annui. La norma ha, quindi, carattere strutturale. Detto trattamento integrativo
      non concorre alla formazione del reddito.
      Il bonus va rapportato al periodo di lavoro e spetta, come sopra precisato, per le
      prestazioni rese dal 1°.7.2020. E’ compito del sostituto d’imposta riconoscere in busta
      paga ai lavoratori interessati l’ammontare del trattamento integrativo che andrà ripartito,
      come precisa la norma, fra le retribuzioni erogate dall’1.7.2020 (il termine erogate
      utilizzato dal legislatore si ritiene vada letto retribuzioni riferite alle prestazioni rese dal
      1°.7).

      Modalità di calcolo: il Legislatore non è entrato nel dettaglio. Tenendo però conto di
      quanto sopra precisato e quanto specificato per la determinazione del bonus Renzi (simile
      al nuovo trattamento integrativo – v apposite slide), si può ritenere che il calcolo debba
      essere effettuato nel seguente modo:

      Esempio 1
         dati: prestazione relativa al mese di luglio 2020, reddito € 2.080 (rapportato ad
           anno, € 27.040), soggetto escluso dal bonus Renzi, valido fino al 30.6.2020, ma
           rientrante nel nuovo trattamento; detrazioni da lavoro spettanti 31 gg. (art. 13, c. 1,
           TUIR);
         ammontare del trattamento integrativo (nuovo bonus) da riconoscere € 600/184 gg.
           (giorni di calendario dal 1°/7 al 31/12/2020) *31 = 101,08. E così per i mesi
           successivi;
         in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto si verificherà l’effettiva spettanza
           (v. punto successivo).

      Esempio 2:
         prestazione resa nel mese di giugno, reddito € 1.800 (rapportato ad anno, €
           23.400), destinatario del bonus Renzi, detrazioni da lavoro 30 gg. (art. 13, c.1,
           TUIR), ammontare del Bonus da riconoscere 960/365*30 = 78,90 che, sommato a
           quanto erogato nei mesi da gennaio a maggio, pari a € 397,15, determina un
           valore complessivo di € 476,05;
         prestazione relativa al mese di luglio, reddito € 2.000 più premio di € 2.200 (reddito
           rapportato a anno, € 27.000: € 10.800 1° semestre + € 14.000 proiezione 2°
           semestre + premio), soggetto che va escluso dal bonus Renzi, ma che rientra nel
           nuovo trattamento integrativo; detrazioni da lavoro dipendente 31 gg. (art. 13, c.1,
           TUIR); ammontare del trattamento integrativo da riconoscere 600/184 gg. (giorni di
           calendario dal 1°/7 al 31/12/2020) *31 (gg di detrazione per luglio) = 101,08. E così
           per i mesi successivi;
         in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto si verificherà l’effettiva spettanza.

                   N.B. – Per il fatto che il soggetto di cui all’esempio, nel corso dell’anno 2020,
                   percepisca un reddito complessivo di € 27.000, superiore a quello previsto per il
                   riconoscimento del bonus Renzi potrebbe succedere che si debba recuperare

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quanto pagato nel primo semestre per corrispondere il nuovo trattamento nel
                   secondo semestre. In pratica nel caso sopra esposto, considerando che il soggetto
                   percepisca anche nei mesi successivi il nuovo trattamento integrativo si avrà:
                  nuovo trattamento da riconoscere: € 600;
                  bonus Renzi da recuperare: € 476,05 (non è previsto il recupero in 8 rate – si
                   potrebbe ipotizzare, nel momento in cui la proiezione del reddito fa scattare
                   l’esclusione del bonus Renzi, di procedere, mese per mese alla corresponsione del
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                   nuovo «trattamento integrativo» e, contemporaneamente, recuperare una quota
                   mensile del bonus Renzi non più dovuto; in ogni caso, la sistemazione deve
                   intervenire con il conguaglio di fine anno o di fine rapporto se precedente).

      Conguaglio di fine anno/fine rapporto - La norma prevede che, qualora il nuovo
      trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta devono provvedere al
      recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto della nuova
      ulteriore detrazione. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello
      stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che
      sconta gli effetti del conguaglio (conguaglio con il mese di dicembre: 1° rata dicembre;
      2° rata gennaio; 3° rata febbraio; 4° rata marzo; 5° rata aprile; 6* rata maggio; 7° giugno;
      8° rata luglio – conguaglio in sede di cessazione del rapporto il recupero, a nostro avviso,
      dovrà intervenire necessariamente in un’unica soluzione).

      Modello F24 - I sostituti d’imposta recuperano le somme anticipate ai lavoratori attraverso
      la compensazione, ove possibile (si veda, ad esempio, il divieto di compensazione negli
      appalti ex art. 4, D.L. 13/2019 - L. 157/2019) con il modello F24 (riversano all’erario,
      sempre attraverso il mod. F24, gli importi eventualmente recuperati in quanto non
      spettanti).

      Nuova e ulteriore detrazione d’imposta
      L’art. 2 del medesimo decreto, in attesa della revisione strutturale del sistema delle
      detrazioni d’imposta, ha introdotto un’ulteriore detrazione fiscale a favore dei redditi di
      lavoro dipendente e assimilati (conseguentemente, si aggiunge a quelle già esistenti),
      avente le caratteristiche di seguito riepilogate.

      Destinatari - I titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, TUIR, con esclusione delle
      pensioni) e assimilati di cui all’art. 50, c. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).
      In sostanza sono i medesimi destinatari del trattamento integrativo, nuovo bonus di cui si è
      detto sopra.

      Valore della detrazione e condizioni - Ai soggetti destinatari spetta la seguente
      detrazione d’imposta (ulteriore rispetto a quelle già vigenti, v. art. 13, c. 1, del TUIR):
          480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al
             rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
             l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000
             euro;.
             Formula: 480 + 120 * (35.000 – reddito complessivo compreso tra 28.000,01 e
             35.000) / 7.000;

                  480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma
                   non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto

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tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000
                   euro.
                   Formula: 480 * (40.000 – reddito complessivo compreso tra 35.000,01 e
                   40.000) / 5.000.

      Periodo di spettanza - L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1°/7 al
      31/12/2020.
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      Assegnazione - La detrazione in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati dal
      sostituto d’imposta, che dovrà ripartirla fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio
      (da intendersi riferite alle prestazioni rese dal 1° luglio), verificando, in sede di conguaglio
      (di fine anno o fine rapporto), la spettanza della stessa.
      Qualora, in sede di conguaglio, il sostituito rilevi che la detrazione non risulti dovuta (o, a
      nostro avviso, risulti dovuta in misura inferiore) dovrà procedere al recupero della somma
      assegnata durante il periodo e, qualora detta somma risultasse superiore a 60 euro, il
      recupero dovrà essere effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla
      retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (conguaglio in sede di cessazione del
      rapporto: il recupero, a nostro avviso, dovrà intervenire necessariamente in un’unica
      soluzione).

       Esempio 1
          Dati: prestazione relativa al mese di luglio 2020, reddito € 2.300 (rapportato a
            anno, € 29.900); spettanti 31 gg. di detrazione;
          Ammontare della detrazione: 480 + 120 * (35.000 - 29.900)/7.000 =
            567,43/184x31 = 96,60 ulteriore detrazione da riconoscere a luglio.
          E così via per i mesi successivi fino a dicembre (con verifica della somma
            effettivamente spettante in sede di conguaglio).

       Esempio 2
          Lo stesso lavoratore dell’esempio 1, nello stipendio di dicembre, riceve un premio
            di € 7.000, portando la retribuzione complessiva a € 36.900;
          Detrazione aggiuntiva concessa da luglio a novembre € 471,83;
          Detrazione concessa a dicembre € 50,14 [480 * (40.000 – 36.900) / 5.000 / 184
            gg. * 31 gg];
          Conguaglio: detrazione complessivamente concessa 521,97 – detrazione
            effettivamente spettante 297,60 = € 224,37 da recuperare al dipendente in 8
            rate di uguale importo (pari a € 28,04), a partire dal mese del conguaglio.

      Codici tributo
      L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, ha istituito i codici
      tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24
      e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del
      trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del D.L.
      3/2020 (L. 21/2020).
      Il citato art. 1 prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma
      a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
      pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni
      indicate dallo stesso art. 1 e dall’art. 128 del D.L. 34/2020.
      Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito,
      sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

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Per il modello F24: “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per
      l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio
      2020, n. 3”.
      Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): “170E” denominato “Credito maturato dai
      sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del
      decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
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