Gestione del Laboratorio Galenico - Ordine dei Farmacisti di Bologna

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08/11/2018

           Gestione
           del Laboratorio Galenico

                                     Corso di preparazione all'Esame di Stato - II Sessione 2018

                                          Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
                                                        7 novembre 2018

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           Buongiorno dottore...

                   “La mia macedonia diventa subito nera… vorrei 100 g di
                     acido citrico per conservarla meglio”.

                                                                 … ??

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           Strumenti a disposizione

                             Farmacopea
                             Tariffa Nazionale
                             Medicamenta
                             FOFI
                             Federfarma
                             SIFAP

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           FU XII: aggiornamenti

                      Il DM 17/5/18 contiene aggiornamenti e revisioni di alcuni
                     testi e tabelle della FU XII. Di interesse per il laboratorio:
                             È possibile eseguire una preparazione officinale e venderla senza
                             ricetta anche in deroga alla tab. 4 se esiste in commercio un SOP
                             o un OTC con lo stesso principio attivo. I dosaggi devono essere
                             uguali o inferiori. Sono escluse le sostanze dopanti (es: no
                             nafazolina spray, no ibuprofene cps, no creme al cortisone).
                             Tutti i preparati off-label richiedono ora RNR.
                       Anche il DM 24/7/18 contiene aggiornamenti della FU XII:
                             Dalla Tabella 2 è stata eliminata la voce Iodio
                             La Tabella 3 è stata SOSTITUITA.

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           Veleno o non veleno?

                     Alla luce del DM 24/7/2018 quali sostanze devono essere
                        considerate “veleni”?
                     1. le sostanze indicate in tabella 3
                     2. le sostanze non in tabella 3, ma che riportano sulla confezione
                        CONTEMPORANEAMENTE il simbolo del teschio e la sigla H300 o
                        H310 o H330 (possono essere conservate fuori dall'armadio
                        chiuso a chiave)
                     La conservazione in armadio chiuso a chiave è obbligatoria
                        per:
                     1. sostanze comprese in tabella 3
                     2. sostanze che riportano sulla confezione la sigla P405.

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           Buongiorno dottore...

                   “La mia macedonia diventa subito nera… vorrei 100 g di
                     acido citrico per conservarla meglio”.

                                                       … additivo alimentare!

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           Le sostanze in farmacia
                  Le sostanze acquistate dalla farmacia possono essere destinate ad una
                     successiva lavorazione in farmacia, oppure essere destinate alla
                     vendita come sostanze preconfezionate dal produttore e/o
                     fornitore, commercializzate sulla base delle disposizioni in materia di
                     Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie).
                  Al momento dell’acquisto, qualora non sia possibile determinare la
                     destinazione d’uso della sostanza, è opportuno acquisire dal fornitore le
                     certificazioni prescritte dalle N.B.P. e dal D.M. 18/11/2003 art. 7 e cioè il
                     certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità
                     del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di
                     Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di
                     utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di
                     manipolazione.

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           Ingredienti e additivi alimentari
                       Nel caso di vendita di ingredienti/additivi alimentari ripartiti e confezionati dalla
                         farmacia su richiesta degli utenti, l’etichetta dovrà contenere (art. 3 D.M.
                         27.2.1996 n. 209):
                             il nome dell'additivo e il relativo numero CE*;
                             la dicitura “ad uso alimentare” ovvero “per limitato uso alimentare”, oppure un
                             riferimento più specifico alla destinazione dell'additivo;
                             le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;
                             le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso
                             corretto dell'additivo;
                             il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di
                             un venditore stabilito nell'Unione Europea;
                             la quantità netta;
                             il termine minimo di conservazione.
                       La mancata iscrizione di un additivo nell’elenco allegato al D.M. 209/1996 e
                          successive modifiche costituisce divieto d’impiego dello stesso negli alimenti
                          (per es. acido salicilico nota prot. N. 704/41.66/62/2702 del 6.11.1976).
                       * Es: Acido citrico E330 ; ammonio bicarbonato E503ii; Magnesio cloruro E511
                       [Circolare FOFI 6489 del 15 Luglio 2004]

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           Buongiorno dottore...

                   “Devo sbiancare il cranio di un cervo… vorrei dell’acqua
                     ossigenata a 130 volumi”.

                                                        … sostanza ad uso tecnico!

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           Sostanze ad uso tecnico

                  La circolare FOFI 6489 del 15 Luglio 2004 tratta della vendita al pubblico
                     delle sostanze ad uso tecnico per impiego artigianale, agricolo,
                     domestico ecc.
                  “La cessione al pubblico di sostanze preconfezionate dal produttore e/o
                     fornitore avviene sulla base delle disposizioni in materia di Commercio
                     (tabelle merceologiche delle farmacie).”
                  “Al fine di evitare il rischio di vendere prodotti con etichetta non conforme
                     alle previsioni di legge si ritiene necessario consigliare di cedere al
                     pubblico tali prodotti in confezioni originali integre.”
                  “Sono escluse le sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario
                     (per es. magnesio solfato) (art. 36 D.L.vo 119/1992)”

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           Buongiorno dottore...

                   “...Il mio medico mi ha prescritto una terapia a base di
                      capsule di riboflavina da 200 mg”.

                                                             … galenico magistrale!

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           Galenici magistrali
                    Il prodotto galenico è un farmaco, non specialità medicinale, immesso in
                       commercio con una denominazione speciale e una confezione
                       particolare.
                    Il farmacista non potrà rifiutarsi di spedire la ricetta firmata da un medico
                        per medicinali (anche galenici) esistenti nella farmacia ed in caso tali
                        medicinali non fossero già pronti, dovrà provvedervi nel tempo
                        strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.
                    I preparati galenici non devono avere i caratteri formali delle specialità
                       medicinali. In particolare NON devono avere:
                         nome di fantasia;
                         indicazioni terapeutiche e foglietto illustrativo;
                         non possono essere pubblicizzati.

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           Magistrali: legittimazione
                  Il farmacista in farmacia può preparare un galenico magistrale su richiesta
                      di un utente che presenta una prescrizione del medico, il quale si
                      assume le responsabilità relative all'efficacia e alla sicurezza
                      della formulazione.
                  La fonte di legittimazione dell'operato del farmacista è rappresentata
                     esclusivamente dalla ricetta medica, poiché la formulazione quali-
                     quantitativa non è codificata in nessun testo ufficialmente riconosciuto,
                     ma è stabilita dal medico in funzione delle esigenze terapeutiche di ogni
                     singolo paziente (personalizzazione della terapia).
                  Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le
                    miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, etc…, eseguite per il singolo paziente
                    su indicazione medica.

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           Responsabilità del farmacista
                  Al farmacista spetta il controllo della prescrizione medica per quanto
                     riguarda esclusivamente gli aspetti tecnico-farmaceutici
                     (compatibilità, dosaggio, ecc.) e legislativi (rispetto di specifiche
                     norme, divieti, limitazioni, ecc.).
                  Il farmacista è altresì responsabile della qualità delle sostanze
                      utilizzate e della corretta tecnica di preparazione (le sostanze
                      impiegate devono avere i requisiti prescritti nelle relative monografie
                      riportate nella Farmacopea Ufficiale; le sostanze non iscritte in FU.
                      devono essere comunque utilizzate dal farmacista allo stato di purezza,
                      genuinità e ottima conservazione).

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           Allestimento estemporaneo
                  Il galenico magistrale va allestito estemporaneamente, cioè al momento:
                      pertanto non può ritenersi possibile una preparazione precedente alla
                      prescrizione della ricetta medica.
                  Quando è richiesta la ricetta, chi detiene già pronto un medicinale
                    “magistrale” è punito con ammenda da 800 a 2400 euro e sospensione
                    fino ad un mese dall’esercizio professionale; per recidiva ammenda da
                    1600 a 4000 euro, arresto da 2 a 8 mesi e sospensione da 2 a 6 mesi
                    dall’esercizio professionale (art. 147 comma 3 Dlgs 219/06).
                  Il fax NON è una ricetta, né costituisce giustificativo della preparazione.

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           Quali principi attivi posso usare?
                  La prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dalla legge
                     94/98 (c.d. “Di Bella”) che stabilisce che i medici possono prescrivere
                     (e di conseguenza i farmacisti possono preparare) principi attivi:
                  1) descritti nelle Farmacopee dei paesi dell’Unione Europea o contenuti in
                     medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in
                     Italia o in altro Paese dell’Unione Europea.
                  2) già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione
                     in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non
                     attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
                  3) già contenuti in prodotti non farmaceutici (integratori) per uso orale,
                     regolarmente in commercio nei paesi dell’Unione Europea, ma solo per
                     preparazioni per uso orale.
                  4) già contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio nei paesi
                     dell’Unione Europea, ma solo per preparazioni per uso esterno.

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           Prescrizione “off-label”
                    Quando il galenico non è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti
                      a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio
                      attivo:
                         Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e
                         specificare nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla
                         prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza
                         riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico
                         di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che consenta, in caso
                         di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente
                         trattato.
                         Il farmacista deve trasmettere tali ricette mensilmente, in originale
                         o in copia, all’azienda sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, anche ai fini
                         dell’eventuale applicazione dell’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo
                         29 maggio 1991, n. 178.

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           Buongiorno dottore...

                   “Vorrei 100 ml della mia solita lozione di alcol salicilico al
                     2%, quella che mi preparate sempre qui in farmacia”.

                                                                … galenico officinale!

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           Galenici officinali
                  I galenici officinali sono formulazioni preparate in farmacia in base alle
                     indicazioni di una Farmacopea dell’Unione Europea destinate ad
                     essere fornite direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia
                     (per l’Italia l’ex Formulario Nazionale, ora a pag. 1015 della F.U. XII ed.
                     “Preparazioni farmaceutiche specifiche”).
                  Anche in questo caso, il farmacista è responsabile solo della qualità delle
                    sostanze utilizzate e della corretta tecnica di preparazione.

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           Officinali: dispensazione
                  Le preparazioni galeniche officinali possono essere allestite
                     preventivamente nella quantità necessaria a soddisfare le richieste dei
                     pazienti (galenici multipli). La loro preparazione, pertanto, è
                     indipendente dalla ricetta medica, che disciplina invece la loro
                     dispensazione al pubblico. In relazione al tipo di sostanze presenti nella
                     formulazione, i galenici officinali possono essere infatti dispensati:
                  a) senza ricetta medica (es. alcool salicilico 2%).
                  b) con ricetta medica ripetibile (es. sciroppo di fenitoina - tab. 4).
                  c) non ripetibile (es. glicerina fenica - acido fenico,
                  o, tab. 3).
                  d) speciale (es. sciroppo di morfina 1%).

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           Buongiorno dottore...

                   “...Vorrei 100 ml di minoxidil soluzione, ma non ho la
                      ricetta medica”.

                                                       …?

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           Minoxidil 2%: galenico officinale
                  Con l’aggiornamento della FU in vigore dal 02/04/2010 è stato variato il
                    punto 9 della Tabella 4 che ora riporta: “Diuretici, antipertensivi,
                    preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in
                    concentrazione superiore al due per cento” (in precedenza non
                    veniva precisata la percentuale di minoxidil).
                  Nella British Pharmacopoeia (BP) è presente la monografia “Minoxidil
                    Scalp Application”.
                  Dal combinato disposto dall’art. 2 del DM 18/11/2003 (definizione di
                    “officinale”) e dal punto 9 della Tabella 4 della FU vigente risulta quindi
                    che le farmacie possono allestire la preparazione “Minoxidil Scalp
                    Application” BP, compilando apposito foglio di lavorazione ed in quantità
                    non eccedente la massa di 3000 grammi di formulato (scala ridotta) da
                    dispensare anche su semplice richiesta del paziente, senza necessità di
                    ricetta medica.

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           Buongiorno dottore...

                   “...Il mio medico mi ha prescritto una terapia a base di
                      capsule di melatonina”.

                                                      …?

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           Mlt: integratore o farmaco?

            Con Nota del Ministero della salute -Direzione Generale per l’igiene e la
            sicurezza degli alimenti e la nutrizione- in data 24 giugno 2013 sono stati
            aggiornati gli apporti di melatonina ammessi negli integratori
            alimentari.

            In particolare sono stati attribuiti i seguenti claim:
            - “contribuisce ad alleviare gli effetti del jet lag” per il dosaggio da 0,5 mg;
            - “contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno” per
            la dose di 1 mg.

            In farmacia è presente il medicinale di origine industriale Circadin®,
            contiene 2 mg di melatonina, al quale -nel Riassunto delle Caratteristiche
            del Prodotto- è attribuita la categoria farmacoterapeutica “ipnotici e
            sedativi”; per la sua dispensazione è richiesta una ricetta ripetibile.

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           Mlt: regimi di dispensazione

             1. Melatonina capsule con quantità minore e uguale a 1 mg:
             allestimento in multiplo e dispensazione senza ricetta medica (allestibile in
             virtù della monografia presente sulla BP e dispensabili senza prescrizione in
             quanto presenti sul mercato integratori di libera vendita);

             2. Melatonina capsule da 1 mg e fino a 2 mg compresi: allestimento in
             multiplo e dispensazione con ricetta ripetibile (allestibili in virtù di una
             specifica monografia presente sulla British Pharmacopoeia e dispensabili
             dietro presentazione di ricetta medica in conformità al punto 5 della
             Tabella 4 e in analogia al medicinale con AIC);

             3. Melatonina capsule con quantità maggiore a 2 mg: preparazione
             estemporanea dopo presentazione di ricetta ripetibile (allestibili e
             dispensabili esclusivamente in base a prescrizione medica personalizzata
             dal momento che non è presente nessun analogo di riferimento).

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           Buongiorno dottore...

                   “...Vorrei dieci cartine di infiorescenze di cannabis”.

                                                     …?

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                                                                                                    13
08/11/2018

           La cannabis e il farmacista

            L'approccio sanitario alla cannabis terapeutica è condizionato dalle
               distorsioni conseguenti all’uso voluttuario. Alla confusione danno un
               contributo importante le informazioni (spesso parziali se non in palese
               malafede) reperibili in Internet, diffuse non solo dalle cosiddette “fonti
               alternative” ma anche dalla cultura ufficiale.

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           La cannabis legale

            A differenza della cannabis “di strada”, che può essere costituita di
              infiorescenze con titolo THC/CBD sconosciuto e variabile, o anche di
              un mix infiorescenze, foglie, steli…, la cannabis terapeutica è
              titolata, costituita di sole infiorescenze femminili essiccate a
              titolo THC/CBD noto e costante.

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08/11/2018

           Reperibilità della cannabis

           •            Dal gennaio 2017 lo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze ha
                        avviato la distribuzione alle farmacie territoriali e ospedaliere delle
                        infiorescenze di cannabis di produzione nazionale.
           •            La cannabis FM-2 è costituita da infiorescenze femminili non
                        fecondate, essiccate e macinate con granulometria inferiore a 4 mm.
           •            Contiene precursori acidi del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)
                        corrispondenti ad una percentuale di THC compresa tra il 5 e l’8% e del
                        cannabidiolo (CBD) corrispondenti al 7,5 - 12%.

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           Preparati contenenti cannabis
                  I medicinali di origine vegetale a base di Cannabis sono iscritti nella
                     Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al DPR 309/90 (DM
                     23/01/2013, pubblicato sulla GU n. 33 del 08/02/2013 e in vigore dal
                     23/02/2013). Il decreto permette di utilizzare in terapia non solo il delta-
                     9-tetraidrocannabinolo (THC) ma anche i prodotti vegetali che lo
                     contengono.
                  La materia prima deve essere acquistata mediante l’utilizzo del Buono
                     acquisto e trascritta sul Registro di entrata e uscita degli
                     stupefacenti e delle sostanze psicotrope, così come le eventuali
                     preparazioni. Le infiorescenze di Cannabis sono presenti in commercio
                     con titolo in THC differente; per ogni titolo deve essere intestata
                     una pagina del Registro diversa.

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08/11/2018

           Cannabis: quale ricetta?
                  La cannabis preparata nel laboratorio galenico può essere prescritta
                     da qualsiasi medico, anche non specialista. La ricetta non è ripetibile e
                     deve essere redatta conformemente all’art. 5 della L.94/98 (c.d. “Di
                     Bella”).
                  Il 5 maggio 2017 sulla Farmacopea Tedesca è stata pubblicata una
                      monografia di Cannabis Sativa.
                  ATTENZIONE: la monografia NON legittima la preparazione galenica
                    officinale, dato che riguarda il principio attivo e non la forma
                    farmaceutica finita.

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           Canapa legale
                  Cannabis light (anche “canapa legale”) è il termine con il quale ci si
                     riferisce a Cannabis Sativa L. con contenuto di THC < 0,2%, (limite
                     esteso allo 0.6% nelle analisi eseguite sulla coltivazione) e che pertanto
                     non è considerata stupefacente.
                  La cannabis light può essere venduta come sostanza ad uso tecnico. Una
                       sostanza ad uso tecnico (ovvero destinata all’uso industriale, tecnico,
                       alimentare, tessile):
                             non deve rispondere ai limiti di sicurezza che deve rispettare invece la
                             materia prima di grado farmaceutico;
                             può contenere contaminanti o sostanze potenzialmente pericolose;
                             non deve essere necessariamente pura;
                             non può riportare alcuna indicazione terapeutica o claim salutistico.

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08/11/2018

           Farina di cannabis?

            Sul sito del Ministero della Salute è presente un elenco di sostanze e
               preparati vegetali (“botanicals”) impiegabili negli integratori alimentari
            Nella lista troviamo anche la Cannabis Sativa seme e olio (attenzione: l'olio è
              quello ottenuto dalla torchiatura del seme; NON è l’olio di cannabis
              terapeutico); NON sono presenti le infiorescenze.
            È pertanto possibile usare la canapa semi per fare tisane, integratori,
               alimenti (es. farina), mentre NON può essere utilizzata invece la canapa
               infiorescenze.

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           Galenica in parafarmacia

            DL 24 gennaio 2012 , n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
            Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
              infrastrutture e la competitività (c.d. “liberalizzazioni”)
            Art. 15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-
               legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
               agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati,
               sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute
               previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
               201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
               ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la
               presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto
               previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

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           Organizzazione del laboratorio

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           Norme di Buona Preparazione
                  Nella Farmacopea XI ed. compaiono per la prima volta le Norme di
                    Buona Preparazione (N.B.P.) che prevedono la gestione del
                    laboratorio della farmacia mediante un vero e proprio sistema di
                    assicurazione qualità ispirato alle norme ISO (International
                    Organization for Standardization) 9001/2000.
                  Le N.B.P. devono essere osservate da tutte le farmacie aperte al
                    pubblico ed ospedaliere che allestiscono preparati - magistrali o
                    officinali - sterili, antitumorali, radiofarmaci o preparati tossici che
                    richiedono l’impiego di cappe biologiche di sicurezza.

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           N.B.P.: principi ispiratori
                    Le Norme di Buona Preparazione si basano sui seguenti principi generali:
                         Rispetto di procedure scritte.
                         Adeguatezza delle risorse strutturali, strumentali, umane, organizzative
                         e gestionali alla tipologia ed al carico di lavoro svolto in farmacia.
                         Identificazione delle responsabilità.
                         Qualità delle materie prime.
                         Controllo costante e documentato sulle fasi di lavoro.
                         Manutenzione, calibrazione ed aggiornamento della strumentazione.
                         Aggiornamento specifico e continuo del personale.

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           N.B.P. semplificate (D.M. 18/11/03)
                  Il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale 18/11/2003 in vigore dall’
                     01/01/2004, ha ritenuto necessario emanare le cosiddette “N.B.P.
                     semplificate”.
                  Il successivo D.M. 22/06/2005 art. 1 chiarisce che la farmacia può
                      liberamente optare se applicare le N.B.P. complete secondo la F.U. o la
                      versione “semplificata”, seguendo i dettami del D.M. 18/11/2003.
                  Non è possibile adottare alcuni aspetti della versione “integrale” ed altri
                    della versione “semplificata”; è necessario applicare la normativa
                    prescelta in modo completo.
                  Il verbale di ispezione della AUSL di Bologna prende in esame le
                      disposizioni del D.M. 18/11/2003.

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           Area destinata al laboratorio
                    L'area destinata al laboratorio deve essere caratterizzata da:
                         Unicità di destinazione, indipendenza, possibilità di separazione; qualora
                         l’area di lavoro non sia separabile, le preparazioni devono essere
                         eseguite durante l’orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza. In tal
                         caso, l’accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e vietato al
                         personale non addetto.
                         Le pareti devono essere lavabili e/o a base di pitture che sopportino il
                         lavaggio; la luce solare controllabile; se richiesto dalla preparazione,
                         umidità e temperatura devono essere regolabili.
                         Nel caso ci si avvalga di personale dipendente devono essere adottate
                         opportune procedure di igiene.

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           Sostanze per uso farmaceutico
                    Le sostanze per uso farmaceutico devono soddisfare l’omonima
                      monografia generale di FU, anche ai fini delle impurezze descritte.
                      Devono inoltre essere conformi alla normativa brevettuale italiana
                      (dichiarazione di conformità del fornitore, da richiedere una tantum e
                      da conservare).
                    Le sostanze vanno conservate seguendo le indicazioni del produttore,
                      apponendo sulla confezione, nel momento in cui entrano in farmacia:
                         una numerazione univoca (progressiva);
                         un riferimento alla fattura di acquisto o al documento di trasporto;
                         la data di primo utilizzo.

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           Conservazione delle sostanze
                  Tutte le sostanze presenti in laboratorio devono essere corredate da
                    certificato d’analisi, datato e sottoscritto dal responsabile della qualità
                    del produttore e/o fornitore, che riporti la corrispondenza ai requisiti di
                    farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di
                    utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di
                    manipolazione ed il nome del produttore ai fini della rintracciabilità.
                  Al momento dell’esaurimento della confezione di materia prima usata, deve
                     essere apposta sull’etichetta della stessa la data di ultimo utilizzo. Il
                     flacone vuoto ed il relativo certificato di analisi devono essere conservati
                     per sei mesi a partire da tale data (pseudo-tracciamento previsto
                     solamente dalle N.B.P. semplificate).
                  Sul certificato di analisi devono essere apposte la data di ricezione e la
                     stessa numerazione utilizzata sul contenitore della sostanza.

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           Rititolazione e smaltimento
                  Una materia prima detenuta in farmacia oltre la data di rititolazione
                    indicata dal produttore non può essere presunta “guasta” o
                    “imperfetta”, come avviene per le specialità. Essa può infatti essere
                    rititolata, cioè rivalidata; di tale operazione è responsabile il farmacista,
                    salvo il caso in cui ci si affidi ad un laboratorio esterno.
                  Attenzione: il punto di fusione, la cromatografia su strato sottile, le prove
                     di solubilità e l’esame visivo ed olfattivo sono analisi qualitative utili per
                     l’identificazione della materia prima, ma NON possono essere
                     considerate determinazioni quantitative.
                  Le sostanze non più utilizzate dalla farmacia devono essere trattate
                     secondo la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

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           Ricette galeniche

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           Adempimenti preliminari
                        Quando il farmacista in farmacia riceve la ricetta medica deve verificare
                          che sulla medesima siano riportati:
                             Nome e firma del medico.
                             Nome del paziente o codice fiscale (requisito obbligatorio in quanto le
                             preparazioni galeniche devono essere sempre destinate a malati
                             determinati –art. 3 D.Lgs. N. 219/2006).
                             Data di redazione della ricetta.
                             Eventuali formalismi conformi al tipo di ricetta.
                        Occorre verificare inoltre l'assenza di iperdosaggi e l'assenza di
                          incompatibilità chimico fisiche.
                        Il controllo delle dosi e la conseguente dichiarazione (“sic volo”) in
                           caso di iperdosaggio è riferibile ai preparati estemporanei e non ai
                           medicinali, per i quali “la sicurezza del dosaggio” viene accertata
                           dall’Autorità competente in occasione del rilascio dell'A.I.C..

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08/11/2018

           Iperdosaggi
                        Il controllo degli iperdosaggi nell’allestimento dei preparati galenici
                           prevede:
                             la verifica della conformità della dose massima per singola unità
                             posologica;
                             la verifica della conformità della dose massima nelle 24 ore, solo se la
                             posologia è presente (la posologia è obbligatoria solo per stupefacenti
                             sez. A; veleni, espressa in tutte lettere; isotretinoina, per determinare
                             la terapia di 30 giorni).
                        Nel caso di principi attivi presenti in Tabella 8 FU il farmacista DEVE (è
                          un preciso obbligo di legge) fare riferimento ai valori riportati nella
                          tabella stessa, nella colonna “dosi massime”.
                        Nel caso di principi attivi NON presenti nella Tabella 8 FU, il farmacista
                          “dovrebbe” (la forma dubitativa non può configurare un obbligo di
                          legge) fare riferimento al dosaggio massimo indicato per il medicinale
                          registrato (con AIC) che lo contiene alla concentrazione più elevata.

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           Data limite di utilizzo
                      Ogni preparazione galenica deve riportare in etichetta la data limite di
                        utilizzo che deve essere così determinata:
                      Formulazioni solide, liquide NON acquose o con un contenuto alcolico
                         non inferiore al 25%: non oltre il 25% del più breve periodo di validità
                         dei componenti utilizzati e comunque non deve superare i sei mesi
                         (es. tisane, polveri, unguenti, capsule, tinture, estratti fluidi…).
                         Occorre inoltre valutare la presenza in letteratura di dati che possono
                         modificare la stabilità del preparato e/o facilitarne la degradazione, ad
                         esempio la fotosensibilità o l’interazione tra contenitore e contenuto.
                      Per tutte le altre formulazioni: non deve superare i trenta giorni.
                        Questo limite deve essere ridotto o può essere superato solo sulla
                        base di conoscenze specifiche ed accorgimenti connessi con la
                        protezione microbica e con le caratteristiche chimico-fisiche (es. pH
                        molto basso, utilizzo di conservanti).

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           Alcune interessanti prescrizioni

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           Idrochinone

                   Terapia dell’ipercromia
                     cutanea
                   Eccipienti in ricetta: da
                     tariffare anche se non è
                     indicato il dosaggio
                   Trietanolammina:
                     regolazione del ph
                   Kenipur: conservante

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           Tariffa Nazionale

            Con il D.M. 22 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2017, n.
              250, il legislatore ha approvato la nuova Tariffa Nazionale per la
              vendita al pubblico dei medicinali. La nuova tariffa è entrata in vigore il 9
              Novembre 2017.
            L'impianto normativo punta sulla remunerazione della prestazione
               professionale e non sull'uso delle materie prime.
            Sono previste supplementazioni per impiego di sostanze pericolose
              (riferimento a FU e GHS), stupefacenti (DPR 309/90) e dopanti (L
              376/2000).

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           Tariffa nazionale: alcune novità

           Il prezzo delle sostanze non comprese in tariffa non va più
              raddoppiato; si considera il prezzo di acquisto al netto dell'IVA.
           Il prezzo delle sostanze presenti in Tariffa (allegato A) è fissato anche se si
               impiega una sostanza contraddistinta da un marchio registrato.
           Le spese di trasporto (ove fatturate dal fornitore) delle sostanze NON
              presenti in tariffa concorrono alla determinazione del prezzo della
              preparazione.
           La Tariffa Nazionale non si applica alle preparazioni officinali eseguite in
              multipli (art.2 comma 2).
            Ora è possibile –ove necessario per motivi tecnici o se il principio attivo sia
              irreperibile– utilizzare nelle preparazioni anche medicinali di origine
              industriale.

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           Eccipienti in etichetta

           La Commissione europea ha pubblicato nell'ottobre 2017 la nuova revisione
              delle linee guida “Excipients in the labelling and package leaflet of
              medicinal products for human use”, che riporta in Allegato la lista
              aggiornata degli eccipienti e le avvertenze relative ad alcuni di essi che
              devono essere riportate nell’etichettatura dei prodotti medicinali.
           Tali indicazioni, pur non essendo obbligatorie per l’etichettatura dei preparati
              allestiti in farmacia, potranno certamente essere utili nella scelta degli
              eccipienti nella fase di formulazione e nelle indicazioni da fornire al
              paziente al momento della dispensazione e pertanto riportabili in etichetta.

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           Etinilestradiolo
               Etinilestradiolo 10 µg
                  Ciproterone acetato 10 mg
               Stessa composizione di Diane ®
                  (trattamento di malattie
                  dermatologiche androgeno-
                  dipendenti nella donna) ma
                  dosaggi diversi
               10 µg x 100 cps = 1 mg
               La bilancia più sensibile in
                  farmacia risolve 1 mg (tab. 6
                  FU): ?

              Miscelare 10 mg di EED con
              90 mg di eccipiente, poi
              prelevare 10 mg di miscela

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           Doping

                   Idroclorotiazide 3 mg
                     Spironolattone 3 mg
                   Trattamento delle
                     cardiopatie neonatali
                   Principi attivi dopanti
                      classe S5 (diuretici ed
                      agenti mascheranti)

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           Doping: Codice Deontologico
                   In base all'art.10 del Codice Deontologico, al farmacista è vietato, in
                      qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o
                      animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso
                      di metodi o prodotti a fini di doping.
                   Legge n. 376/2000: "costituiscono doping la somministrazione o
                     l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
                     metodologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche
                     mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare
                     le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le
                     prestazioni agonistiche degli atleti, o finalizzate e comunque idonee a
                     modificare i risultati del controllo dell'uso dei farmaci, delle sostanze e
                     delle pratiche, costituenti doping".

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           Doping: quale ricetta
                   Legge n. 376/2000: le preparazioni galeniche contenenti principi attivi
                     appartenenti alle classi farmacologicamente vietate comprese nella lista
                     di cui al DM Salute 03/02/2006 e s.m. (la lista viene aggiornata ogni
                     anno) sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta
                     medica da rinnovare volta per volta (RNR), anche se le
                     corrispondenti specialità medicinali sono soggette a ricetta ripetibile (RR).
                   Fanno eccezione le seguenti preparazioni dispensabili con RR:
                   uso topico, ivi compreso l’uso dermatologico, rinologico, oculistico,
                     odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi delle classi S5
                     (diuretici ed agenti mascheranti), S6 (stimolanti) e S9 (corticosteroidi);
                   preparazioni contenenti come eccipiente alcool etilico quale unica sostanza
                      vietata per doping (ad eccezione di quelle per uso topico).

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           Doping: trasmissione dati
                     I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al
                        Ministero della Salute, esclusivamente in formato elettronico secondo le
                        indicazioni contenute nel sito www.ministerosalute.it, i dati riferiti
                        all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni
                        singolo principio attivo vietato per doping.
                     Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità:
                          di alcool etilico utilizzate;
                          di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
                          di principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi utilizzate per le
                          preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo,
                          oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.

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08/11/2018

           Dimagranti

                   “Il mio medico mi ha
                      prescritto queste
                      capsule naturali per
                      dimagrire...”

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           Dimagranti
                   I farmaci anoressizzanti attenuano la sensazione di appetito esercitando
                      un'azione diretta sul sistema nervoso centrale.
                     In data 22/12/2016 il Ministero della Salute ha emesso un decreto
                       (modificato successivamente con DM 31/3/2017) riportante il divieto di
                       prescrizione e di preparazione di medicinali contenenti i principi
                       attivi, qualora utilizzati a scopo dimagrante da soli o in associazione tra
                       loro.
                     - il medico deve indicare la finalità nella ricetta; ottenere il consenso
                        informato del paziente ; specificare le esigenze che giustificano il ricorso
                        alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso; utilizzare un
                        riferimento alfanumerico che consenta di risalire al paziente senza
                        riportarne le generalità.
                     - il farmacista deve trasmettere mensilmente tali ricette in originale o in
                        copia alla ASL di riferimento.

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08/11/2018

           Un problema dentologico
              Nel 2006 il BIC (Bollettino di Informazione sui Farmaci, anno XIII n. 3)
                affrontava così il problema delle prescrizioni anomale:
               “Nonostante i comitati consultivi dell’autorità regolatoria abbiano più volte
                 affrontato il tema del rischio associato a queste preparazioni, purtroppo,
                 ancora oggi non è semplice adottare un’azione restrittiva idonea a
                 contrastare il fenomeno. Non è possibile infatti intervenire sui singoli
                 componenti, perché spesso si tratta di principi attivi contenuti in specialità
                 medicinali regolarmente registrate, né è possibile limitare il numero dei
                 componenti perché gli stessi diminuirebbero per singola preparazione con
                 contestuale aumento del numero delle preparazioni; d’altro canto la
                 libertà di prescrizione del medico va salvaguardata per non recare un
                 danno a quei pazienti che ricevono altri tipi di prescrizioni magistrali, su
                 prescrizioni mediche effettuate in scienza e coscienza e nel rispetto delle
                 norme esistenti.”

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           Galenica veterinaria

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08/11/2018

           Ricette galeniche veterinarie

                  Le ricette galeniche veterinarie sono sempre NON ripetibili e devono
                     riportare, oltre alla posologia, nome, cognome, indirizzo del proprietario
                     e specie dell’animale.
                  Se la ricetta è compilata sul ricettario personale del veterinario e il
                     medicinale è destinato ad animali da compagnia, la validità è di
                     trenta giorni; va conservata per sei mesi.
                  Se la preparazione è destinata ad animali da reddito, la ricetta deve
                     essere redatta in triplice copia (rosa/azzurra/gialla); la validità è di dieci
                     giorni lavorativi; va conservata per cinque anni.

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           Condroitina

                   “Dottore, il mio pastore
                     tedesco zoppica”
                   Condroitina 300 mg
                     Glucosamina 400 mg
                     Collagene 30 mg
                     Vitamina E 20 mg
                   Prevenzione e terapia
                     delle malattie
                     invalidanti da
                     osteoartrite
                   Ricetta non ripetibile

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08/11/2018

           Fenbendazolo

                   “Le mie lucertole hanno
                     un fungo.”
                   Panacur 2,5% OS FL 1L
                     unica sospensione in
                     commercio →
                     ricetta triplice copia
                   Solubile solo in
                     benzina! → SyrSvet

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           Ciclosporina

                   “Il mio veterinario chiede
                      se può prepararmi un
                      collirio a base di
                      ciclosporina…”

                  La ricetta chiede di
                  preparare una soluzione
                  (non un collirio, che
                  richiede la sterilità).

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08/11/2018

           La sicurezza in laboratorio
                    Ciclosporina, sostanza tossica

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           Scheda di sicurezza /1
                    La scheda informativa in materia di sicurezza, definita nell'allegato II del
                      regolamento 1907/2006/CE (REACH: Registration, Evaluation,
                      Authorization and Restriction of Chemicals), è un sistema specifico di
                      informazione su supporto cartaceo o informatico (CD-rom, posta
                      elettronica, ecc..) destinato all’utilizzatore professionale nella quale
                      vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente
                      di una sostanza o di un prodotto chimico.
                    La scheda di sicurezza consente:
                         al Datore di Lavoro (Titolare / Direttore della farmacia) di determinare
                         se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose
                         e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
                         derivanti dal loro uso;
                         agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della
                         salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

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08/11/2018

           Scheda di sicurezza /2
                  1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
                  2. Composizione/informazione sugli ingredienti
                  3. Identificazione dei pericoli
                  4. Interventi di primo soccorso
                  5. Misure antincendio
                  6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
                  7. Manipolazione ed immagazzinamento
                  8. Protezione personale/controllo dell’esposizione
                  9. Proprietà fisiche e chimiche
                  10. Stabilità e reattività
                  11. Informazioni tossicologiche
                  12. Informazioni ecologiche
                  13. Osservazioni sullo smaltimento
                  14. Informazioni sul trasporto
                  15. Informazioni sulla normativa
                  16. Altre informazioni

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           Simboli di pericolosità
                  Per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente è stato definito a livello
                    mondiale un sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze
                    chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
                    Chemicals, GHS). Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e
                    imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al GHS.

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08/11/2018

           Qualcosa di facile...

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           Preparati erboristici
                    In deroga alla Circolare n. 3 del 18 luglio 2006 il farmacista può allestire-
                       estemporaneamente e non- preparati non medicinali a base di
                       ingredienti vegetali a condizione che:
                         Siano a base di piante -loro parti e derivati- riportate in apposito elenco
                         stilato dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it);
                         Siano per uso orale;
                         Siano ottenuti seguendo le NBP;
                         Siano venduti direttamente ed unicamente ai clienti della farmacia;
                         L’etichetta non deve in alcun modo riportare indicazioni terapeutiche ed
                         ingenerare nel consumatore l’equivoco che si tratti di medicinale.

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08/11/2018

           Il nuovo BELFRIT
                    Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 del 26 settembre 2018 è
                      stato pubblicato il DM 10 agosto 2018 “Disciplina dell’impiego negli
                      integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”.
                    Il DM 10 agosto 2018 contiene un’unica lista di piante, derivante
                       dall’integrazione della lista BELFRIT con le altre piante della lista
                       italiana rivalutate favorevolmente dalla Sezione dietetica e nutrizione
                       del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.
                    Tale decreto abrogherà il DM 9 luglio 2012 (attuale elenco e lista
                      BELFRIT) e sarà attuativo a partire dal 9 gennaio 2019, novanta
                      giorni dopo la sua entrata in vigore.

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           Qualcosa di meno facile...

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08/11/2018

           Preparati cosmetici
                    È possibile prepararli a patto che:
                         Laboratorio e stoccaggio sostanze cosmetiche siano separati dal
                         laboratorio galenico
                         La vendita sia riservata ai clienti della farmacia
                         Occorre inviare al Ministero una Dichiarazione di Inizio Attività con
                         elenco macchinari e formule
                         In farmacia dossier di preparazione di ogni singola preparazione
                         Patch test per ogni preparazione
                    Qualora si decida di avvalersi di un terzista che personalizza i prodotti con
                      il marchio della farmacia:
                         se i prodotti si vendono senza sconfezionarli non ci sono problemi
                         se si acquista in bulk per sconfezionare e ripartire in tagli più piccoli, si
                         diventa responsabili e si ricade nella normativa della “produzione”
                         descritta prima, cioè laboratorio cosmetico separato, comunicazione al
                         Ministero. Dossier e patch non sono necessari.

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           Qualcosa
           di difficile

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                                                                                                                37
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           Talidomide: la storia
                   Scoperta alla fine degli anni cinquanta, la talidomide era venduta come
                     sedativo, anti-nausea e ipnotico, grazie al suo profilo rischi/benefici
                     estremamente favorevole rispetto agli altri medicinali disponibili
                     all'epoca per lo stesso scopo (barbiturici). Venne diffuso in 50 paesi con
                     quaranta nomi commerciali diversi.
                   La talidomide venne ritirata dal commercio alla fine del 1961 in seguito alla
                      scoperta della sua teratogenicità. Le donne trattate con talidomide in
                      gravidanza davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite
                      dello sviluppo degli arti, amelia (assenza degli arti) o focomelia
                      (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli
                      arti superiori che quelli inferiori, e quasi sempre bilateralmente, pur con
                      gradi differenti.
                   La letteratura riporta 1500 casi di neonati malformati dal 1957 al 1961.

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           Talidomide oggi
                    Oggi Talidomide si usa a livello ospedaliero:
                         nel trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non
                         trattato di età >= 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.
                         nel trattamento di seconda linea nelle manifestazioni cutanee del Lupus
                         eritematoso sistemico, nell'eritema nodoso e nelle algie associati alla
                         lebbra, nella sarcoidosi a precoce manifestazione.
                    Per produrla come farmaco galenico nel laboratorio della farmacia
                      occorrono:
                         NBP complete con procedura specifica
                         Cappa aspirante in classe I di filtrazione
                         Attrezzatura dedicata

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           NBP: Qualità
                   Procedura
                   1. Scopo
                   2. Campo di applicazione
                   3. Glossario
                   4. Responsabilità
                   5. Attività
                   6. Riferimenti
                   7. Archiviazione
                   8. Allegati
                   Copie a: Responsabili di
                      funzione, RAQ, DG

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08/11/2018

           Grazie per l'attenzione

                                          Paolo Sgarbi
                                     info@farmaciasgarbi.it

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