FONDO STRATEGICO2019 STRUMENTI DI EQUITY E QUASI-EQUITY

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FONDO STRATEGICO2019 STRUMENTI DI EQUITY E QUASI-EQUITY
FONDO STRATEGICO 2019
STRUMENTI DI EQUITY E QUASI-EQUITY
FONDO STRATEGICO2019 STRUMENTI DI EQUITY E QUASI-EQUITY
LIGURCAPITAL IN NUMERI

                         Oltre 300              90 ml
                         Interventi            Erogati

                                                      1.000
                    39 Aziende in                     Nuovi
                     Portafoglio                     Occupati
                         Ad oggi

                                                        9,4 ml
                      150                             Investiti in
                   Investitori                          Startup

                                   EFFETTO LEVA
300mleuro                                             L’effetto           moltiplicatore
                                                      stimato da Ligurcapital, c o n s i d e r a i
                                                                                                    di     1:6,

AltriInvestitori                                      capitali attratti dalle società
                                                      b e n e f i c i a r e d e g l i i n t e r v e n t i sotto

                                   50mleuro           forma di equity (Business angels e
                                                      fondi           di     Private           Equity)        e
                                                      finanziamenti bancari.
                                      LIGURCAPITAL
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NATURA DELL’INTERVENTO

Il fondo può fornire:

                                             Start-up            Expansion                 Rilancio
                  Seed capital                capital             Capital                marchi storici

                                     Assunzione di partecipazioni di minoranza tramite
                                     sottoscrizione di nuove quote o azioni
Operazioni dirette:

                                     Sottoscrizione di strumenti ibridi – obbligazioni convertibili (quasi equity)

                              DOTAZIONE DEL FONDO
La dotazione del Fondo è di complessivi 5 Mln di Euro di cui 1,5 Mln di Euro destinati alle start-up, intese come società che
non hanno operato in alcun mercato alla data della decisione di investimento del Fondo.
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SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese : imprese costituende o Piccole e Medie Imprese (PMI definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE)
organizzate nella forma giuridica di società di capitali che presentano un quadro finanziario sano (con limiti e modalità di
intervento differenti a seconda dell’età dell’azienda).

Localizzazione : Regione Liguria.
Idea Imprenditoriale : investimenti per la nascita o lo sviluppo dell’impresa con caratteristiche di innovazione e di
adeguate ricadute benefiche in termini occupazionali e di creazione di valore nella Regione Liguria.
Prospettive Economiche-Finanziarie : business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/
rendimento (IRR e cashflow).
Management e Compagine Societaria : esperienza e capacità.

                                              OPERATIVITÀ
• Intervento del Fondo solo in presenza di un co-investitore privato e nella proporzione 1 a 1 (salvo il caso di follow
    on e azienda attiva da più di 7 anni)

•   Soglia minima intervento Fondo
                                 + co-investitore 100.000 Euro
•   Apporto massimo Fondo + co-investitore 1 Mln euro
•   Intervento attraverso strumenti di equity o quasi equity
•   Partecipazione acquisita dal Fondo +co-investitore max 49,9% del Capitale Sociale dell’impresa
    richiedente
• Intervento temporaneo con uscita dal capitale al 5°anno + eventuale grace period di 3
CHI È IL CO-INVESTITORE
Il Fondo opera esclusivamente attra-        La “manifestazione di interesse” deve      I co-investitori che possono presenta-
verso il co-investimentoin misura           essere presentata anche nell’ipotesi in    re una manifestazione d’interesse per
paritetica di terzi investitori terzi       cui il co-investitore venga presentato     l’iscrizione all’ELENCO, sono tutte le

ed indipendenti , la cui selezione          direttamente dall’impresa richiedente      persone fisiche e le perso-
avviene previa ricezione di “Manifesta-     l’intervento.                              ne giuridiche di natura privata in-
zioni di Interesse” conformi al modello                                                teressate a co-investire con il Fondo .
previsto dal Bando, ai fini dell’inseri-
mento nell’apposito Elenco dei co-in-
vestitori. L’iscrizione all’elenco non
comporta alcun vincolo od obbligo da
parte del potenziale coinvestitore.

                                               LIMITAZIONI
Il Fondo non può
operare                                         •Finalizzate al consolidamento o alla sostituzione di passività finanziarie
IN ASSENZA DI UN                                pregresse.
CO-INVESTITORE                               • Finalizzate a fornire capitale ad aziende attive da più di 7 anni che non investono
ed in operazioni                             un importo pari almeno al 50% del fatturato medio degli ultimi 5 esercizi in un nuovo
Finanziarie:                               prodotto o per entrare in un nuovo mercato geografico.
                                      • A favore di imprese operanti nei settori della pesca e dell’acqua-cultura e della produzione
                               primaria di prodotti agricoli, dell’industria carboniera, siderurgica, costruzione navale, fibre
                       sintetiche, carbone acciaio e settore immobiliare.
    • A favore di attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati
    ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse
    all’attività di esportazione.
VALUTAZIONE -ITER
              • Rispetto dei requisiti di legge (analisi formale)
              • Analisi economico finanziaria storica dell’impresa beneficiaria
              • Verifica e Analisi del Co-investitore
              • Analisi del Business Plan:
                • Compagine societaria e management
                • Business e mercato di riferimento
                • Strategia e vantaggio competitivo
ISTRUTTORIA     • Equilibrio economico finanziario prospettico
                • Innovatività
                • Ricadute occupazionali
              • Opzioni di disinvestimento – WAY OUT
                • Ritorno previstodell’operazione
              • Eventuale due diligence
              • Delibera del Comitato di Investimento
              • Closing e stipula contratto/accordo di investimento e patti parasociali
              • Il completamento dell’intervento avverrà in ca 6 mesi
INGRESSO LIGURCAPITAL
DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPRESA TARGET e della partecipazione post aumento
di Ligurcapital e Co-investitore

Metodi di valutazione impresa:                             Grafico a mero titolo esemplificativo
•Finanziario (DCF)
•Di mercato (Multipli)                                                                                   Quota Ligurcapital
                             Euro/mln

•Reddituale                                                                                              Quota co-investitore
•Patrimoniale

                                        Enterprise   PFN      Equity Value Ligurcapital e Equity Value
                                          Value                pre-money co-investitori post money

                                                Cap Table post Intervento

                            24,99%
    Proponente                                                                   50,02%
    Ligurcapital

    Co-investitore/i

                         24,99%
GOVERNANCE
                                   • Rappresentanza inCDA
Tipici Elementi di                 • Designazione Presidente (o sindaco semplice) del Collegio sindacale
Governance nella                   • Quorum qualificati e potere di veto in Assemblea per materie di particolare
Società Target                       rilevanza (es. finanza straordinaria, veto su key managers, etc.)
Richiesti dal Fondo                • Sottoscrizione di patti parasociali
                                   • Altro in funzione della specifica operazione di investimento

                                              WAY-OUT

Uscita al 5°anno (con eventuale grace period di 3 anni)
Schema a titolo puramente esemplificativo

            Lock up

            Call Option

            Trade sale

            Put Option

            Mandato a vendere

            Liquidazione

                                Anno 1      Anno 2     Anno 3     Anno 4      Anno 5       Eventuale
                                                                                          grace period
PRINCIPALI MODALITÀ E TERMINI

•   Lock up – Periodo di inalienabilità delle quote
•   Call Option – Diritto degli attuali soci di acquistare le quote del Fondo
•   Trade Sale vendita libera a terzi - IPO Possibilità di accedere alla quotazione in Borsa
•   Put Option – Diritto del Fondo di vendere la quota ai soci attuali
•   Mandato a vendere
•   Liquidazione con eventuale Liquidation Preference

                                  VANTAGGI PER LE PMI
• Incremento della patrimonializzazione
• Finanziamento dell’iniziativa senza ricorso al debito anche per le start-up
• Miglioramento del rating bancario con possibilità di maggior accesso al credito
• Condivisione del rischio impresa con Fondo e co-investitore
• Miglioramento dell’immagine aziendale verso stakeholders interni ed esterni
• Supporto nella ricerca di potenziali partners finanziari da parte di Ligurcapital Spa

                  MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO
Bando e Allegati saranno disponibili sul sito www.ligurcapital.it. Le richieste sono «a sportello» e soggetto gestore è
LIGURCAPITAL SpA. Le domande potranno essere compilate in modalità off-line dal 28 Marzo 2019. Le domande potranno
essere inviate dal 30 Aprile 2019.
FAQ
1. A quanto ammonta la dotazione complessiva del Fondo?
   La dotazione del Fondo è di complessivi 5 Mln di Euro di cui 1,5 Mln di Euro destinati alle start up, intese come società che non hanno operato in alcun mercato alla data della decisione di investimento
   (delibera di concessione da parte di Ligurcapital).
   Art 21 punto 49 Reg. UE 651/2014:
   Sono ammissibili le imprese che al momento dell’investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
   a) non hanno operato in alcun mercato;
   b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
   c)necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico,
   è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

2. Cosa si intende per società che “non hanno operato in alcun mercato” (Art. 2, Punto 1, lettera a)?
   Si intendono tutte le società o le costituende tali che alla data dell’eventuale decisione positiva di investimento da parte di Ligurcapital non hanno ancora effettuato “la prima vendita commerciale”
   come definita alla nota 1a piè di pagina.
   Definizioni relative agli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti Reg. UE 651/2014:
   75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

3. È necessario costituire la società per presentare la domanda di agevolazione?
   No, è possibile farlo anche in seguito, dopo l’esito della valutazione.

4. È possibile inviare la Domanda anche se non è presente la manifestazione di interesse di un co-investitore?
   Sì, il proponente potrà inviare la domanda di accesso al Fondo anche priva di una manifestazione di interesse a coinvestire. Sarà cura dello stesso proponente e di Ligurcapital, nel limite delle proprie
   funzioni e senza obbligo di risultato, provvedere alla ricerca di un investitore. Nel caso in cui, nei successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’impresa non ricevesse alcuna manifestazione
   a coinvestire, Ligurcapital, in analogia con quanto indicato al Punto 5 del Bando, procederà a determinare l’inammissibilità della richiesta.

5. Quali sono i tempi di risposta dalla presentazione della domanda di agevolazione?
   La valutazione si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
   Qualora infatti, nel corso delle varie fasi dell’istruttoria si renda necessaria l’integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, Ligurcapital provvede alla specifica richiesta assegnando
   un termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricevimento della medesima, trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di integrazione sospende il
   decorso dei 120 giorni per la conclusione dell’attività istruttoria.

6. È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?
   Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, cui il Soggetto Gestore ai sensi della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014 invierà le comunicazioni.

7. Come si fa a firmare digitalmente la domanda?
   Per firmare digitalmente la domanda di agevolazione ed il piano d’impresa è necessario essersi preventivamente dotati della firma digitale in formato p7m e in corso di validità. Il documento su cui è
   stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file originario firmato: ad esempio, l’estensione doc.p7m indicherà un file .doc firmato digitalmente.

8. Sulla base di quale criterio verranno istruite le pratiche?
   Per l’istruttoria delle pratiche verrà seguito l’ordine cronologico, in base alla data di invio delle Domande. Nel caso di più domande inviate nella stessa data, si procederà, in caso di carenza fondi, per
   l’inserimento nell’elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio. Si precisa che, per le Domande effettuate lo stesso giorno, sarà ininfluente l’orario di spedizione.

9. Quali agevolazioni finanziarie riconosce Ligurcapital?
   L’agevolazione consiste in un intervento finanziario sotto forma di equity o quasi equity, come indicato all’art. 3 Punto 6 del Bando, che comporta la partecipazione diretta del Fondo al rischio d’impresa
   attraverso l’acquisizione della proprietà di una quota dell’impresa beneficiaria. Lo strumento interviene nelle piccole e medie imprese esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato terzo
   ed indipendente rispetto alle stesse.

10.Oltre a quanto indicato nella nota 4 a piè di pagina, quando un investitore non è considerato indipendente?
   Art. 2 punto 72) del Reg. UE 651/2014:
   72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall’assetto
   proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono
   consideratiindipendenti dalla stessa;
   Il co-investitore privato non potrà considerarsi terzo rispetto all’impresa se:
   a) il co-investitore detiene una partecipazione nella società proponente;
   b) il co-investitore indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, fiduciari o interposte persone detiene una partecipazione o una quota nell’impresa, superiore al 20% del capitale
       sociale della società richiedente;
   c) sia qualificabile come impresa collegata o associata ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 di “Adeguamento alla disciplina comunitari dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (1);
   d) un medesimo soggetto (o il medesimo gruppo di soggetti) esercita contemporaneamente sul co-investitore e sull’impresa:
       • il controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1e 2 cod. civ.; ovvero
       • un’influenza notevole ai sensi dell’art. 2359, comma 3 cod. civ.
   Nel caso di co-investitore persona fisica, sempre in analogia con quanto disposto dal Principio IAS 24 ed il Regolamento operazioni con parte correlate della Consob (Delibera n. 17221 del 12 marzo
   2010) lo stesso non potrà considerarsi indipendente se tra il co-investitore e l’impresa ricorra una delle ipotesi:
      •il coniuge, i parenti entro il primo grado (figli e genitori) e gli affini entro il primo grado (suocero e genero, suocera e nuora) di soci e amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti
       e gli affini entro il primo grado degli amministratori delle società controllate dalla proponente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

11.Ai fini della terzietà ed indipendenza del co-investitore, per verificare il rispetto della quota massima detenibile del 20%, come si calcola il valore della partecipazione indiretta nella società
   proponente?
   Per calcolare la percentuale di partecipazione indiretta (ossia per il tramite di altre società controllate) del co-investitore sulla proponente occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie
   società componenti la catena partecipativa. Esempio:
   • La società Alfa (co-investitore) ha una partecipazione del 6 0 % nella società A;
   • La società A partecipa nella società B nella misura del 40%;
   • La società B partecipa nella società C (proponente) nella misura del 51%.
Il saggio di partecipazione di Alfa (co-investitore) in C (proponente) si ottiene moltiplicando 0,60 (60% posseduto da Alfa in A) per 0,40 (40% posseduto da A in B) e per 0,51 (51% posseduto da B
   in C) in modo da ottenere il valore 0,1224 che espresso in termini percentuali sta ad indicare il 12,24%. Pertanto, Alfa (co-investitore) potrà coinvestire in C (proponente) in quanto la partecipazione
   indiretta detenuta in C (proponente) è inferiore al 20%.

12.È possibile per il/i co-investitore/i anticipare l’intervento rispetto a Ligurcapital?
   Sì, in qualunque momento, anche prima dell’invio della domanda e successivamente alla data di pubblicazione del Bando (24/01/2019), è possibile per i co-investitori, terzi ed indipendenti, anticipare
   l’intervento nella società proponente purché l’esborso venga effettuato nella forma di versamento a conto futuro aumento di capitale. Ovviamente ciò non produrrà nessun obbligo o effetto per
   Ligurcapital che potrà, in caso di esito negativo dell’istruttoria, esimersi dal compiere l’operazione.

13.Come deve essere inviata la manifestazione di interesse da parte del/i co-investitore/i
   La manifestazione di interesse a coinvestire dovrà pervenire attraverso la compilazione dell’apposito allegato da parte del co-investitore, disponibile sul portale Bandi On Line a cui è possibile collegarsi
   mediante il link nel sito di Ligurcapital. Una volta ricevuta la manifestazione e verificato il possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti, Ligurcapital provvederà all’iscrizione del co-investitore
   nell’apposito elenco.

14.Comporta qualche obbligo o vincolo l’iscrizione del co-investitore nell’apposito elenco tenuto da Ligurcapital?
   No, l’iscrizione all’elenco non comporta alcun vincolo od obbligo da parte del potenziale co-investitore. Solo una volta che il co-investitore avrà deciso di procedere all’intervento dovrà inviare una
   manifestazione vincolate di interesse o una decisione positiva del proprio organo competente (ancorché subordinata all’intervento di Ligurcapital) prima che Ligurcapital sottoponga la domanda al
   Comitato di investimento per la decisione finale.

15.Che cosa si intente per manifestazione di interesse vincolante e quando deve essere prodotta dal co-investitore?
   Come previsto al Punto 5 del Bando, Ligurcapital sottoporrà le Domande istruite positivamente al Comitato di Investimento per la decisione relativa all’ammissibilità o al diniego dell’intervento solo
   una volta ottenuta “una manifestazione vincolante d’interesse (ancorché subordinata all’intervento dello strumento finanziario) ovvero una decisione positiva da parte dei co-investitori”. Pertanto,
   mentre la manifestazione iniziale di interesse dovrà pervenire affinché Ligurcapital provveda all’istruttoria della Domanda, la manifestazione vincolante dovrà essere prodotta prima della decisione del
   Comitato ed impegnerà il co-investitore a procedere all’investimento, ancorché subordinatamente all’esito positivo della decisione stessa e all’intervento di Ligurcapital.

16.L’intervento del co-investiore o dei co-investitori deve essere paritetico rispetto a quello del Fondo?
   Sì, l’intervento nell’impresa beneficiaria sarà sostenuto al 50% dal co-investitore (o co-investitori) e al 50% dal Fondo. Tuttavia, sono previste delle eccezioni:
   • per le aziende di cui all’art. 2 paragrafo 1lettera c) cioè che sono sul mercato da più di sette anni;
   • in caso di “follow up” in imprese di cui all’art. 2 paragrafo 1, ultimo capoverso (vedere Punto 14 del presente documento).
   in questo caso il co-investitore (o i co-investitori) dovranno sostenere il 60% dell’intervento mentre Ligurcapital sosterrà il restante 40%. Inoltre, Ligurcapital e co-investitori, secondo la regola del pari
   passo, dovranno investire alle medesime condizioni e modalità.

17.Quali criteri devono soddisfare le aziende di cui all’art. 2 paragrafo 1 lettera c) per ottenere l’intervento del Fondo?
   Le aziende di cui all’art. 2 paragrafo 1 lettera c), come indicato allo stesso Punto, dovranno dimostrare di impegnarsi in un piano di sviluppo aziendale che preveda il lancio di un nuovo prodotto o
   l’ingresso su un nuovo mercato geografico, per un investimento minimo totale che deve essere superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
   A titolo meramente esemplificativo si consideri un’azienda il cui fatturato medio negli ultimi 5 esercizi sia pari a 1 Mln di Euro. Per ottenere l’intervento del Fondo essa dovrà sostenere un piano di
   sviluppo aziendale a 5 anni per un investimento complessivo di almeno 500.000 Euro. Qualora Ligurcapital ritenesse realizzabile e sostenibile il predetto piano, l’azienda potrebbe chiedere ed ottenere
   l’intervento del Fondo e del co-investitore nelle proporzioni che, si ricorda, dovranno essere rispettivamente del 40% e del 60% (ad esempio, un intervento di Ligurcapital di 500.000 Euro necessiterà
   di un intervento del co-investitore di 750.000 Euro).

18.L’intervento paritetico del co-investitore può essere effettuato attraverso modalità diversa dal conferimento in denaro?
   No, il co-investitore dovrà investire alle medesime condizioni, termini e modalità del Fondo attraverso il conferimento in denaro da corrispondere nel momento in cui avverrà l’aumento di capitale.

19.Qual è il limite di partecipazione congiunta di Fondo e co-investitore (o co-investitori) nell’impresa beneficiaria?
   La partecipazione diretta acquisita da Ligurcapital e co-investitore non potrà superare il 49,9% del capitale sociale finale dell’impresa beneficiaria. Tale proporzione dovrà essere rispettata anche a
   seguito dell’eventuale conversione di strumenti finanziari convertibili (quasi equity).

20.Che cosa si intende per strumenti di “quasi equity”?
   Sono quegli strumenti finanziari il cui rendimento, per colui che li detiene, si basa primariamente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento
   delle imprese. Tra gli strumenti di quasi equity sono inclusi gli strumenti finanziari partecipativi: strumenti ibridi, tecnicamente assimilabili a titoli di credito e contabilizzati come equity in quanto
   riconoscono a chi li sottoscrive il diritto ad una partecipazione agli utili, ma non alla restituzione dei fondi versati e possono essere convertiti in capitale entro un certo termine e/o al verificarsi di certe
   circostanze.

21.È possibile l’acquisto di azioni esistenti dell’impresa beneficiaria da parte del Fondo e dei co-investitori?
   Sì, è possibile, ma nel limite del 25% dell’intervento totale e compatibilmente col fatto che l’acquisto di quote societarie sia funzionale allo sviluppo delle strategie aziendali e del BP. Si ricorda infatti che il
   Bando espressamente vieta operazioni quali quelle di buy out in quanto incompatibili e antitetiche rispetto alle finalità di sostegno alla capitalizzazione e all’incremento dei mezzi finanziari dell’impresa.
   Art. 2 punto 66) Reg. UE 614/2014:
   66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario
   (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli
   investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato
   (preferred equity);

22. Un’impresa beneficiaria dell’intervento può richiedere un ulteriore investimento da parte del Fondo?
   Sì, attraverso la procedura cosiddetta di “follow on” è possibile un ulteriore investimento da parte del Fondo a condizione che:
   • Venga effettuata una nuova Domanda;
   • il Fondo abbia disponibilità finanziare residue o aggiuntive;
   • l’impresa beneficiaria non abbia già ottenuto finanziamenti pubblici totali, sotto forma di capitale di rischio, per 15 Mln di Euro;
   • l’impresa beneficiaria aveva previsto il “follow on” nel BP o nel piano aziendale, in fase di prima domanda;
   • l’impresa non sia diventata collegata ad un’altra (Fondo o co-investitore esclusi) e, se lo è diventata, rientri comunque nella definizione di PMI

23. Come e quando è prevista l’uscita di Ligurcapital da capitale della società beneficiaria?
   Le modalità di uscita di Ligurcapital saranno stabilite nel contratto di investimento stipulato tra impresa beneficiaria, Ligurcapital e co-investitore come descritto al Punto 9 del Bando.
   Il tempo massimo dell’intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non potrà essere superiore a cinque anni. Solo nel caso in cui si riscontrassero difficoltà oggettive connesse alla dismissione
   della partecipazione, potrà essere concesso un periodo aggiuntivo di tre anni per l’uscita di Ligurcapital (“grace period”).
Piazza Dante 8/9
    16121 Genova
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