NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - A cura di Norberto Villa

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI

A cura di Norberto Villa
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VERSAMENTI 2019: LA PROROGA
Art. 412 quinquies, c. 3 – 4 Dl 34/2019: modifica dei termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal
30.6.2019 al 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività econo-
miche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Condizioni
1) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
   sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017
2) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
   per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro
   dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro)

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VERSAMENTI 2019: CASI
PARTICOLARI
Approvazione nei 180 giorni: la proroga in esame riguarda anche i soggetti
IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di
versamento successivi al 30.6.2019.
Una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, che
dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:
✓ ha come termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019 (con la
    maggiorazione dello 0,4%);
✓ può quindi beneficiare della proroga al 30.9.2019.

Soci e associati: la proroga in esame interessa anche i soggetti che
partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti
o che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VERSAMENTI 2019: CASI
PARTICOLARI
Soggetti esclusi dagli Isa: i soggetti per i quali operano cause di esclusione
dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di
ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione
attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito,
ecc.); al 30.9.2019. (circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 e il comunicato
stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).

Consolidato: in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in
relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia
applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche
qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra in- fatti possibile
suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono
o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi). Dovrà invece essere
chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa
estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che
sono invece posseduti da almeno una società controllata.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VERSAMENTI 2019: RIS. 64 DEL 28.06
La proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i
contribuenti che, contestualmente:
✓ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività
   prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
✓ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
   per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
✓ e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il
   periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
  1. applicano il regime forfetario agevolato
  2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
       lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
       6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
       2011, n. 111;
  3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VERSAMENTI 2019: LE IMPOSTE
Versamenti prorogati
✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
✓ il saldo 2018 dell’addizionale regionale e comunale;
✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca”;
✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dei minimi o forfettari
✓ le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per
  le imposte sui redditi;
✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 IVIE e IVAFE
✓ versamento dell’IVA dovuta per gli Isa
✓ versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi
  INPS artigiani, commercianti e professionisti
✓ i contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali (da confermare)
✓ i versamenti dei saldi nnuali Iva scadenti dal 1 luglio 2019
✓ i diritti CCIAA

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’EFFETTO SULLE RATE (RIS. 71/2019)
 TITOLARI DI PARTITA IVA
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      Nr. rata             Scadenza                 Interessi             Scadenza*
                                                                                        rateazione

          1              30 settembre                    0                 30 ottobre        0

          2                18 ottobre                  0,18             18 novembre        0,18

          3              18 novembre                   0,51

*Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’EFFETTO SULLE RATE (RIS. 71/2019)
 NON TITOLARI DI PARTITA IVA
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      Nr. rata             Scadenza                 Interessi             Scadenza*
                                                                                        rateazione

          1              30 settembre                    0                 30 ottobre        0

          2                31 ottobre                  0,33                31 ottobre        0

          3                2 dicembre                  0,66               2 dicembre       0,33

*Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

SINTESI DELLA NOVITÀ
Art. 4 bis, c. 2 Dl 34/2019: modifica l’art. 2 del Dpr 322/98 stabilendo il
differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni dalla fine del nono
alla fine dell’undicesimo 11 mese successivo alla chiusura del periodo
d’imposta (per i soggetti solari 30 Novembre).

                                                  Non sono modificati i
  Non sono previste deroghe
                                                termini previsti nel caso di
         soggettive
                                                operazioni straordinarie

                   È una modifica a regime e si applica già con riguardo
                                al periodo d’imposta 2018

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

OPERAZIONI STRARDINARIE
La proroga si è «dimenticata» di modificare i termini previsti per la
presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:
✓ liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del
   DPR 322/98);
✓ trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).

In questi casi il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni
rimane fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”.

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LA MINI IRES
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

SINTESI DELL’AGEVOLAZIONE
Art. 2 del Dl 34/2019: prevede una tassazione agevolata degli utili accantonati
a riserva disponibile. Rispetto alla versione di cui all’art. 1, c 28-34 della Legge
145/2018 non è più richiesto il reinvestimento in beni materiali strumentali e
l’incremento occupazionale.

                                                Accantonamento di utili in
     Soggetti Ires o Irpef in                  riserve diverse da quelle non
      contabilità ordinaria                       disponibili (nel limite del
                                                     patrimonio netto)

                      Possibile tassazione ridotta (nel 2019 riduzione
                                         dell’1,5%)

                                                                                       12
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

SOGGETTI
           Soggetti Ires                            Soggetti Irpef
          Art. 73, c. 1 Tuir                    in contabilità ordinaria

✓ Società di capitali                       ✓ Imprenditori individuali
✓ Enti commerciali                          ✓ Società di persone
✓ Enti non commerciali (che                 ✓ Obbligo della contabilità
  esercitano attività d’impresa)              ordinaria
✓ Stabili organizzazioni di soggetti
  non residenti (da coordinare con
  i riferimenti al patrimonio netto)

Non possono godere dell’agevolazione chi determina il reddito secondo
regimi forfettari (forfettari, tonnage tax, tassazione su base catastale)

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’ABBATTIMENTO DELL’ALIQUOTA

            PERIODO D’IMPOSTA                     IRES   IRPEF **

 2019 (periodo d’imposta successivo a
                                                 22,5%
     quello in corso al 31.12.2018)                       - 1,5%

  2020 (periodo d’imposta successivo)            21,5%    - 2,5%

  2021 (periodo d’imposta successivo)             21%     - 3%

  2022 (periodo d’imposta successivo)            20,5%    - 3,5%

  2023 (periodo d’imposta successivo)             20%     - 4%

** vedi le indicazioni del decreto attuativo

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

GLI UTILI RILEVANTI
L’abbattimento dell’aliquota si applica al reddito d’impresa solo per la parte
corrispondente agli utili accantonati a riserva diverse da quelle indisponibili

Gli utili da considerare ogni anno
La norma fa riferimento agli «utili di esercizio accantonati» senza far riferimento
unicamente a quelli dell’esercizio precedente.
È ancora da verificare se l’agevolazione possa considerare tutti gli utili
accantonati: così facendo un utile accantonato potrebbe concorrere
all’agevolazione più volte.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LE RISERVE
L’abbattimento dell’aliquota si applica al reddito d’impresa solo per la parte
corrispondente agli utili accantonati a riserva diverse da quelle indisponibili

Le riserve
Le riserve non disponibili sono quelle formate con utili diversi da quelli
realmente conseguiti. Esempi:
✓ riserva da utili su cambi
✓ riserve da valutazione al patrimonio netto
✓ riserve da rivalutazione
✓ riserva da fair value

Dovrebbero rilevare gli utili accantonati a riserva legale (che può essere
utilizzata a copertura perdite) e a una riserva disponibile ma vincolata
all’acquisto di azioni proprie.
Rilevano anche gli utili riportati e nuovo o utilizzati per la copertura delle perdite.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’INCREMENTO DEL PN
Gli utili accantonati a riserva rilevano sino a concorrenza dell’incremento
di patrimonio netto

Patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio per cui si effettua il calcolo
senza considerare l’utile dell’esercizio, al netto degli utili agevolati nei periodi
d’imposta precedenti

                                       MENO

Patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2018 senza
considerare il risultato dell’esercizio

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’INCREMENTO DEL PN
Gli utili accantonati a riserva rilevano sino a concorrenza dell’incremento
di patrimonio netto

Gli utili da considerare ogni anno          L’accantonamento
La norma fa riferimento agli «utili di      La relazione di accompagnamento
esercizio accantonati» senza far            specifica che l’incremento
riferimento unicamente a quelli             patrimoniale rilevante prescinde
dell’esercizio precedente                   dalle cause che hanno comportato la
E’ ancora da verificare se                  movimentazione (fenomeni di
l’agevolazione possa considerare            relazione con i soci, fenomeni
tutti gli utili accantonati: così facendo   contabili).
un utile accantonato potrebbe
concorrere all’agevolazione più volte

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

ESEMPIO DI CALCOLO (1)
PN al 31.12.2018                  1.500      Al netto dell’utile di 100 del 2018
L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019
Utile 2019                         130       Accantonato a riserva
PN al 31.12.2019                  1.730      Dato da 1.500 + 100 + 130
PN rilevante per                             Dato da 1.730 meno 100 già
                                  1.630
agevolazione 2020                            agevolati nel 2019
                                             Dato dalla differenza tra PN 2019
Incremento rilevante               130
                                             1.630 e PN 2018 1.500
Reddito imponibile prodotto       300
Reddito agevolato                 130

                                                                                   19
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

ESEMPIO DI CALCOLO (2)
PN al 31.12.2018                   1.500     Al netto dell’utile di 100 del 2018
L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019
Utile 2019                          130      Accantonato a riserva
PN al 31.12.2019                   1.730     Dato da 1.500 + 100 + 130
Aumento di capitale sociale         200
PN rilevante per                             Dato da 1.730 più 200 meno 100
                                   1.830
agevolazione 2020                            già agevolati nel 2019
                                             Dato dalla differenza tra PN 2019
Incremento rilevante                230
                                             1.630 e PN 2018 1.500
Reddito imponibile prodotto        300
Reddito agevolato                  230

Nota bene
Letteralmente la norma prevede la rilevanza dell’utile accantonato che nel caso
è pari a 130 e quindi l’agevolazione potrebbe essere limitata a 130 e non a 230

                                                                                   20
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RIPORTO DEGLI UTILI
Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli utili accantonati che eccede
l’ammontare del reddito imponibile è computata in aumento degli utili
accantonati a riserva agevolabili nell’esercizio successivo

PN al 31.12.2018                  1.500      Al netto dell’utile di 100 del 2018
L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019
Utile 2019                         130       Accantonato a riserva
PN al 31.12.2019                  1.730      Dato da 1.500 + 100 + 130
PN rilevante per                             Dato da 1.730 meno 100 già
                                  1.630
agevolazione 2020                            agevolati nel 2019
                                             Dato dalla differenza tra PN 2019
Incremento rilevante               130
                                             1.630 e PN 2018 1.500
Reddito imponibile prodotto        100
Reddito agevolato                  100
Riporto a nuovo                     30
                                                                                   21
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

CASI PARTICOLARI

                             Nel caso in cui si dovuta l’addizionale Ires
Intermediari finanziari
                             l’agevolazione (nella sostanza non si applica)

                             Ogni partecipante determina l’importo su cui
Consolidato                  spetta l’aliquota ridotto che è poi utilizzato dalla
                             controllante fino a concorrenza del reddito

                             L’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è
                             calcolata dalla società partecipata ed è attribuito
Trasparenza
                             a ciascun socio in misura proporzionale alla sua
                             quota di partecipazione.

                                                                                    22
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

SOGGETTI IRPEF

Metodo di calcolo            Vedi regolamento attuativo

                              L’individuazione dell’aliquota su cui applicare la
                              riduzione dovrebbe essere irrilevante essendo
                              una riduzione proporzionale e non progressiva.
Aliquota su cui applicare
la riduzione
                              Esempio: ogni 1.000 euro di reddito agevolato il
                              socio persona fisica avrà una riduzione di € 15
                                     (1.000 x 1,5%) dell’Irpef dovuta

                                                                                   23
ALTRE NOVITÀ
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VALORIZZAZIONE EDILIZIA
L’art. 7 del DL 30.4.2019 n. 34 prevede un’agevolazione per le imposte di registro,
ipotecaria e catastale, applicabili alle operazioni di “valorizzazione edilizia” effettuate
fino al 31.12.2021

L’AGEVOLAZIONE
E imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00
euro ciascuna), per i trasferimenti di interi fabbricati:
1) a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
2) a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti
    provvedano:
    ✓ alla demolizione e ricostruzione degli stessi, oppure alla manutenzione
        straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione
        edilizia;
    ✓ ed alla successiva alienazione, anche frazionatamente, purché l’alienazione
        riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
    ✓ purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e
        con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
                                                                                              25
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VALORIZZAZIONE EDILIZIA
Ambito temporale: trasferimenti dal 1 maggio 2019 al 31.12.2021

Ambito soggettivo:
✓ Cessionario: impresa di costruzione o ristrutturazione
✓ Cedente: non pare possibile limitare l’agevolazione alle cessioni operate da
  soggetti non IVA

                                                                                 26
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

VALORIZZAZIONE EDILIZIA
                                         Trattamento impositivo          Trattamento impositivo agevolato ex DL
                                                ordinario                               34/2019

     Cessione di fabbricati
    abitativi o strumentali da     Registro: 9% (min. 1.000,00 euro)                Registro: 200,00 euro
         parte di privato               Ipotecaria: 50,00 euro                     Ipotecaria: 200,00 euro
        (fuori campo IVA)                Catastale: 50,00 euro                     Catastale: 200,00 euro

                                         Registro: 200,00 euro                      Registro: 200,00 euro
    Cessione di fabbricati              Ipotecaria: 200,00 euro                    Ipotecaria: 200,00 euro
    abitativi imponibile IVA            Catastale: 200,00 euro                     Catastale: 200,00 euro

                                   Registro: 9% (min. 1.000,00 euro)                Registro: 200,00 euro
     Cessione di fabbricati             Ipotecaria: 50,00 euro                     Ipotecaria: 200,00 euro
      abitativi esente IVA               Catastale: 50,00 euro                     Catastale: 200,00 euro

    Cessione di fabbricati                 Registro: 200,00                         Registro: 200,00 euro
  strumentali, sia esenti che               Ipotecaria: 3%                         Ipotecaria: 200,00 euro
      imponibili ad IVA                     Catastale: 1 %                         Catastale: 200,00 euro

 Fonte: Gli speciali di Eutekne Info - Le novità del Decreto Crescita convertito

                                                                                                                  27
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

DEDUCIBILITÀ IMU
L’art. 3, c. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 eleva a partire dal periodo di imposta
2019 la misura di deducibilità parziale, dal reddito d’impresa e di lavoro
autonomo, dell’IMU assolta in relazione agli immobili strumentali.
Vale anche per l’IMI

Le percentuali di deducibilità:
✓ 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018
  (2019, per i soggetti “solari”);
✓ 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso, rispettivamente,
  al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
✓ 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021
  (2022, per i soggetti “solari”);
✓ 100% a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
  31.12.2022 (2023, per i soggetti “solari”).

                                                                                 28
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

DEDUCIBILITÀ IMU
✓ L’IMU è integralmente deducibile dalla base imponibile Irap

✓ Per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU
  di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia
  pagata dal contribuente (circ. 14.5.2014 n. 10, risposta 8.2). Esempio: l’IMU
  2018 tardivamente versata nel 2019 è un costo di competenza del periodo
  di imposta 2018, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del
  pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all’atto del
  pagamento

IL CASO
Tardivo versamento, nel 2019, dell’IMU relativa al 2018. In base alla circ.
10/2014 è un costo di competenza del 2018, come tale deducibile dal reddito
d’impresa in misura pari al 20%, seppur nel 2019 a fronte del pagamento.

                                                                                      29
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

DEDUCIBILITÀ IMU: SOGGETTI
NON SOLARI
La percentuale di deducibilità dell’IMU deve essere individuata avendo riguardo
a quella applicabile nel periodo di imposta di competenza di ciascuna rata
versata.

Esempio
Periodo di imposta 1.7.2018 - 30.6.2019 con:
saldo 2018 (versato entro il 16.12.2018) = 5.000,00 euro;
acconto 2019 (versato entro il 16.6.2019) = 5.000,00 euro.
Nell’ambito del modello REDDITI SC 2019 la società deduce l’importo di 2.000
(10.000 × 20%), calcolato applicando all’IMU versata la percentuale del 20%,
ancora valida per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018.

                                                                                  30
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RITENUTE E FORFAIT
Il DL 30.4.2019 n. 34, art. 6 introduce l’obbligo di operare le ritenute alla fonte
a titolo d’acconto, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sulle somme
corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente da parte dei forfettari

In deroga ai principi dello Statuto del contribuente (art. 3 co. 1 della L.
27.7.2000 n. 212), i suoi effetti retroagiscono a decorrere dall’1.1.2019.

                                                                                        31
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RITENUTE E FORFAIT
       Fonte: Le novità del decreto crescita convertito.                                              Applicabilità nel Obbligatorietà
                                                                                Norma
                 Gli Speciali di Eutekne info                                                         regime forfetario    dal 2019

             Ritenute sui redditi di lavoro dipendente                    Art. 23 del DPR 600/73             Sì              Sì
    Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente         Art. 24 del DPR 600/73             Sì              Sì
     Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi           Art. 25 del DPR 600/73             Sì             No
 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di pro-
                       cacciamento d’affari                            Art. 25-bis del DPR 600/73            Sì             No

  Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore      Art. 25-ter del DPR 600/73          No                -
  Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di
                                                                      Art. 25-quater del DPR 600/73          Sì             No
                              tartufi
         Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale               Art. 26 del DPR 600/73            No                -
 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad       Art. 26-quinquies del DPR
              OICR italiani e lussemburghesi storici                                600/73                  No                -

                       Ritenuta sui dividendi                             Art. 27 del DPR 600/73            No                -
    Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui
                   contributi degli enti pubblici                         Art. 28 del DPR 600/73             Sì              No

    Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato         Art. 29 del DPR 600/73            No                -
                 Ritenuta sui premi e sulle vincite                       Art. 30 del DPR 600/73             Sì             No

                                                                                                                                      32
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

IL RECUPERO DEI VERSAMENTI
I versamenti delle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019, è:
✓ trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni
  corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a
  quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019);
✓ versato nei termini di cui agli artt. 8 co. 1 n. 1 del DPR 602/73 e 18 del
  DLgs. 241/97, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è
  stata operata la ritenuta.

                                                                                  33
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LOCAZIONI IMMOBILIARI
✓ cedolare secca: soppresse le sanzioni per la tardiva o mancata
  comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione
  con cedolare secca

✓ anticipata la detassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti
  (modificato l’art. 26 del TUIR)

✓ novità in materia di locazioni brevi, contratti assimilati di cui all’art. 4 del DL
  50/2017 e attività ricettive

✓ norma di interpretazione autentica della disposizione civilistica (art. 2 co. 5
  della L. 431/98) in tema di rinnovo del contratto di locazione a canone
  concordato

                                                                                        34
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LOCAZIONI IMMOBILIARI
✓ cedolare secca: soppresse le sanzioni per la tardiva o mancata
  comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione
  con cedolare secca

✓ anticipata la detassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti
  (modificato l’art. 26 del TUIR) dal momento dell’intimazione di sfratto per
  morosità o dell’ingiunzione di pagamento

✓ novità in materia di locazioni brevi, contratti assimilati di cui all’art. 4 del DL
  50/2017 e attività ricettive

✓ norma di interpretazione autentica della disposizione civilistica (art. 2 co. 5
  della L. 431/98) in tema di rinnovo del contratto di locazione a canone
  concordato (rinnovo tacito biennale)

                                                                                        35
BONUS AGGREGAZIONI
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’AGEVOLAZIONE
L’art. 11 del DL 30.4.2019 n. 34 ha reintrodotto il c.d. “bonus aggregazioni” che
consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili iscritti
nell’attivo della società incorporante, beneficiaria o conferitaria

Il bonus: in ipotesi di aggregazione aziendale (fusione, scissione o
conferimento d’azienda) è concesso il riconoscimento fiscale, nel limite
massimo di 5 milioni di euro, dei maggiori valori contabili che vengono iscritti
nell’attivo a titolo di avviamento o a fronte di beni strumentali materiali o
immateriali:
✓ dalla società incorporante o risultante dalla fusione o dalla società
    beneficiaria della scissione, per effetto dell’imputazione del disavanzo da
    concambio;
✓ dalla società conferitaria, per effetto dell’iscrizione dell’azienda conferita
    sulla base di valori contabili maggiori di quelli cui risultava iscritta nella
    contabilità del conferente.

                                                                                     37
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LA TEMPISTICA
Operazioni agevolate: quelle effettuate nel periodo compreso tra l’1.5.2019 e il
31.12.2022 (effettuazione: data in cui si considera perfezionata sul piano
giuridico l’operazione)

Quando si gode del bonus: il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di
aggregazione aziendale

                                                                                      38
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LE CONDIZIONI
NEI DUE ANNI PRECEDENTI

Pre-operatività: alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusi-
vamente imprese operative da almeno due anni dalla data di perfezionamento
giuridico dell’operazione. L’operatività è da intendere in senso sostanziale, con la
conseguenza che non è sufficiente ai fini della sussistenza del presupposto in
esame la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio, essendo, altresì,
necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale.

Terzietà: l’agevolazione non si applica qualora le imprese che partecipano alle
operazioni “facciano parte dello stesso gruppo societario”.
La ris. Agenzia delle Entrate 3.12.2008 n. 468 afferma che “il concetto di controllo
deve essere esteso, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenziale od attuale
(al di là dei meri vincoli contrattuali), desumibile anche da circostanze ulteriori ed
eventuali come la partecipazione ad un consorzio i cui unici consorziati sono, come
nel caso de quo, le due società conferenti oltre ai soci delle medesime società»

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LE CONDIZIONI
Terzietà è esclusa:

✓ per i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20
  per cento

✓ per i soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
  dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”.

✓ quando le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione
  aziendale risultano controllate, anche indirettamente, da una medesimo
  soggetto che non sia a sua volta una società bensì una persona fisica
  (occorre considerare anche le partecipazioni possedute dai soggetti di cui al
  co. 5 dell’art. 5 del TUIR, ossia dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e
  dagli affini entro il secondo grado).

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

LA DECADENZA
La società decade dal beneficio se nei primi quattro periodi di imposta dalla
data di effettuazione dell’operazione:
✓ pone in essere ulteriori operazioni straordinarie,
✓ cede i beni iscritti o rivalutati con riconoscimento fiscale “gratuito” del
  relativo valore contabile, ai sensi dei precedenti commi dell’art. 11 del

È possibile presentare “interpello disapplicativo delle norme antielusive
specifiche”

Nel caso di decadenza sono da ricalcolare per gli anni per cui si è goduto del
beneficio Ires e Irap da versare senza sanzioni e interessi

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RISERVE IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019
Il caso

✓ Beta ha incorporato Alfa la società interamente posseduta

✓ si è generato un disavanzo di annullamento, dato dalla differenza fra il valore
  di bilancio della partecipazione nella società incorporata e la quota di
  patrimonio netto contabile dell’incorporata (pari al 100%)

✓ secondo il principio contabile OIC 4, nel caso in cui il disavanzo da
  annullamento corrisponda a perdite pregresse, lo stesso è eliminato
  portandolo in diminuzione del patrimonio netto post-fusione, attraverso la
  compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo
  al conto economico.

✓ Beta ha iscritto nel patrimonio netto il saldo di rivalutazione, accantonato ad
  apposita riserva in sospensione di imposta (rivalutazione immmobiliare al
  31.12.2007)

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019
Il quesito

La società chiede di sapere se l’imputazione della perdita da disavanzo da
annullamento - emerso a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione
di una società interamente partecipata – a una riserva di patrimonio netto, in
particolare alla riserva in sospensione di imposta ai sensi dell’articolo 15,
comma 18, non comporti tassazione a carico della società istante, previa
deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.

La rivalutazione prevede che il saldo di rivalutazione, accantonato ad apposita
riserva in sospensione di imposta, è soggetto a tassazione soltanto nel caso di
distribuzione ai soci e non se utilizzato a copertura delle perdite, a condizione
che la copertura della perdita attraverso l’utilizzo della riserva sia deliberata
dall’assemblea straordinaria.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019
Le norme

L’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede:
✓ al comma 1 che “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite [ai sensi di
  tale legge] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
  (…), con esclusione di ogni diversa utilizzazione”;
✓ al comma 2 che: “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere
  ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo
  dell’articolo 2445 del codice civile”, cioè mediante deliberazione dell’assemblea
  straordinaria. “Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall’utilizzo
  della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest’ultima, che non
  richiede l’osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma
  dell’art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili,
  fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in
  misura corrispondente all’importo utilizzato mediante deliberazione
  dell’assemblea straordinaria” (cfr. circolare 16 novembre 2000, n. 207/E).

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019
La risposta

La “differenza da annullamento” deve imputarsi direttamente a riduzione del
patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il
contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione
d’imposta, lo stesso sarà tassabile.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019
Il caso

✓ Alfa ha iscritto nel 2008 una riserva in sospensione d’imposta

✓ Nel 2018 distribuisce tale riserva a due soci qualificati

✓ La distribuzione forma dividendo in capo al socio (dopo aver scontato
  tassazione in capo alla società in forza di una variazione in aumento da
  effettuare in dichiarazione)

✓ La società sconterà una tassazione nella misura del 24% (aliquota in vigore
  nel 2018 e non quella in vigore nel 2008)

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019
La domanda

Come sono tassati i dividendi in capo ai soci?
L’istante ritiene che la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione ai soci sia
da considerarsi formata con utili del 2008, cioè dell’anno della rivalutazione
degli immobili, e non con utili prodotti dal 1° gennaio 2018 (anno di
distribuzione della predetta riserva).
Reputa, pertanto, di dover adottare la seguente condotta: i dividendi distribuiti ai
due soci persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, dovranno essere
tassati nella misura del 49,72 per cento, rientrando la predetta distribuzione tra
quelle deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e ritenendo la
riserva in questione formatasi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2017, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 26
maggio 2017.

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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019
La risposta

Nel caso specifico, trattandosi di riserve (…) formatesi con utili prodotti, ai fini
fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello
stesso esercizio (….) si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal
contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della
sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale;
conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo
d’imposta del 26 per cento calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di
distribuzione ai due soci detentori.

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