NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - A cura di Norberto Villa
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NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI A cura di Norberto Villa
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VERSAMENTI 2019: LA PROROGA Art. 412 quinquies, c. 3 – 4 Dl 34/2019: modifica dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività econo- miche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale Condizioni 1) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 2) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro) 2
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VERSAMENTI 2019: CASI PARTICOLARI Approvazione nei 180 giorni: la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019. Una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019: ✓ ha come termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019 (con la maggiorazione dello 0,4%); ✓ può quindi beneficiare della proroga al 30.9.2019. Soci e associati: la proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti o che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. 3
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VERSAMENTI 2019: CASI PARTICOLARI Soggetti esclusi dagli Isa: i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.); al 30.9.2019. (circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 e il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94). Consolidato: in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra in- fatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi). Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata. 4
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VERSAMENTI 2019: RIS. 64 DEL 28.06 La proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: ✓ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; ✓ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione; ✓ e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: 1. applicano il regime forfetario agevolato 2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; 4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. 5
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VERSAMENTI 2019: LE IMPOSTE Versamenti prorogati ✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP; ✓ il saldo 2018 dell’addizionale regionale e comunale; ✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca”; ✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dei minimi o forfettari ✓ le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; ✓ il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 IVIE e IVAFE ✓ versamento dell’IVA dovuta per gli Isa ✓ versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti ✓ i contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali (da confermare) ✓ i versamenti dei saldi nnuali Iva scadenti dal 1 luglio 2019 ✓ i diritti CCIAA 6
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’EFFETTO SULLE RATE (RIS. 71/2019) TITOLARI DI PARTITA IVA Interessi di Nr. rata Scadenza Interessi Scadenza* rateazione 1 30 settembre 0 30 ottobre 0 2 18 ottobre 0,18 18 novembre 0,18 3 18 novembre 0,51 *Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi 7
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’EFFETTO SULLE RATE (RIS. 71/2019) NON TITOLARI DI PARTITA IVA Interessi di Nr. rata Scadenza Interessi Scadenza* rateazione 1 30 settembre 0 30 ottobre 0 2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0 3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33 *Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi 8
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SINTESI DELLA NOVITÀ Art. 4 bis, c. 2 Dl 34/2019: modifica l’art. 2 del Dpr 322/98 stabilendo il differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni dalla fine del nono alla fine dell’undicesimo 11 mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (per i soggetti solari 30 Novembre). Non sono modificati i Non sono previste deroghe termini previsti nel caso di soggettive operazioni straordinarie È una modifica a regime e si applica già con riguardo al periodo d’imposta 2018 9
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI OPERAZIONI STRARDINARIE La proroga si è «dimenticata» di modificare i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di: ✓ liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del DPR 322/98); ✓ trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98). In questi casi il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”. 10
LA MINI IRES
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SINTESI DELL’AGEVOLAZIONE Art. 2 del Dl 34/2019: prevede una tassazione agevolata degli utili accantonati a riserva disponibile. Rispetto alla versione di cui all’art. 1, c 28-34 della Legge 145/2018 non è più richiesto il reinvestimento in beni materiali strumentali e l’incremento occupazionale. Accantonamento di utili in Soggetti Ires o Irpef in riserve diverse da quelle non contabilità ordinaria disponibili (nel limite del patrimonio netto) Possibile tassazione ridotta (nel 2019 riduzione dell’1,5%) 12
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOGGETTI Soggetti Ires Soggetti Irpef Art. 73, c. 1 Tuir in contabilità ordinaria ✓ Società di capitali ✓ Imprenditori individuali ✓ Enti commerciali ✓ Società di persone ✓ Enti non commerciali (che ✓ Obbligo della contabilità esercitano attività d’impresa) ordinaria ✓ Stabili organizzazioni di soggetti non residenti (da coordinare con i riferimenti al patrimonio netto) Non possono godere dell’agevolazione chi determina il reddito secondo regimi forfettari (forfettari, tonnage tax, tassazione su base catastale) 13
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’ABBATTIMENTO DELL’ALIQUOTA PERIODO D’IMPOSTA IRES IRPEF ** 2019 (periodo d’imposta successivo a 22,5% quello in corso al 31.12.2018) - 1,5% 2020 (periodo d’imposta successivo) 21,5% - 2,5% 2021 (periodo d’imposta successivo) 21% - 3% 2022 (periodo d’imposta successivo) 20,5% - 3,5% 2023 (periodo d’imposta successivo) 20% - 4% ** vedi le indicazioni del decreto attuativo 14
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI GLI UTILI RILEVANTI L’abbattimento dell’aliquota si applica al reddito d’impresa solo per la parte corrispondente agli utili accantonati a riserva diverse da quelle indisponibili Gli utili da considerare ogni anno La norma fa riferimento agli «utili di esercizio accantonati» senza far riferimento unicamente a quelli dell’esercizio precedente. È ancora da verificare se l’agevolazione possa considerare tutti gli utili accantonati: così facendo un utile accantonato potrebbe concorrere all’agevolazione più volte. 15
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LE RISERVE L’abbattimento dell’aliquota si applica al reddito d’impresa solo per la parte corrispondente agli utili accantonati a riserva diverse da quelle indisponibili Le riserve Le riserve non disponibili sono quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti. Esempi: ✓ riserva da utili su cambi ✓ riserve da valutazione al patrimonio netto ✓ riserve da rivalutazione ✓ riserva da fair value Dovrebbero rilevare gli utili accantonati a riserva legale (che può essere utilizzata a copertura perdite) e a una riserva disponibile ma vincolata all’acquisto di azioni proprie. Rilevano anche gli utili riportati e nuovo o utilizzati per la copertura delle perdite. 16
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’INCREMENTO DEL PN Gli utili accantonati a riserva rilevano sino a concorrenza dell’incremento di patrimonio netto Patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio per cui si effettua il calcolo senza considerare l’utile dell’esercizio, al netto degli utili agevolati nei periodi d’imposta precedenti MENO Patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2018 senza considerare il risultato dell’esercizio 17
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’INCREMENTO DEL PN Gli utili accantonati a riserva rilevano sino a concorrenza dell’incremento di patrimonio netto Gli utili da considerare ogni anno L’accantonamento La norma fa riferimento agli «utili di La relazione di accompagnamento esercizio accantonati» senza far specifica che l’incremento riferimento unicamente a quelli patrimoniale rilevante prescinde dell’esercizio precedente dalle cause che hanno comportato la E’ ancora da verificare se movimentazione (fenomeni di l’agevolazione possa considerare relazione con i soci, fenomeni tutti gli utili accantonati: così facendo contabili). un utile accantonato potrebbe concorrere all’agevolazione più volte 18
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ESEMPIO DI CALCOLO (1) PN al 31.12.2018 1.500 Al netto dell’utile di 100 del 2018 L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019 Utile 2019 130 Accantonato a riserva PN al 31.12.2019 1.730 Dato da 1.500 + 100 + 130 PN rilevante per Dato da 1.730 meno 100 già 1.630 agevolazione 2020 agevolati nel 2019 Dato dalla differenza tra PN 2019 Incremento rilevante 130 1.630 e PN 2018 1.500 Reddito imponibile prodotto 300 Reddito agevolato 130 19
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ESEMPIO DI CALCOLO (2) PN al 31.12.2018 1.500 Al netto dell’utile di 100 del 2018 L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019 Utile 2019 130 Accantonato a riserva PN al 31.12.2019 1.730 Dato da 1.500 + 100 + 130 Aumento di capitale sociale 200 PN rilevante per Dato da 1.730 più 200 meno 100 1.830 agevolazione 2020 già agevolati nel 2019 Dato dalla differenza tra PN 2019 Incremento rilevante 230 1.630 e PN 2018 1.500 Reddito imponibile prodotto 300 Reddito agevolato 230 Nota bene Letteralmente la norma prevede la rilevanza dell’utile accantonato che nel caso è pari a 130 e quindi l’agevolazione potrebbe essere limitata a 130 e non a 230 20
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RIPORTO DEGLI UTILI Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli utili accantonati che eccede l’ammontare del reddito imponibile è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili nell’esercizio successivo PN al 31.12.2018 1.500 Al netto dell’utile di 100 del 2018 L’utile 2018 dovrebbe dar luogo all’agevolazione nel 2019 Utile 2019 130 Accantonato a riserva PN al 31.12.2019 1.730 Dato da 1.500 + 100 + 130 PN rilevante per Dato da 1.730 meno 100 già 1.630 agevolazione 2020 agevolati nel 2019 Dato dalla differenza tra PN 2019 Incremento rilevante 130 1.630 e PN 2018 1.500 Reddito imponibile prodotto 100 Reddito agevolato 100 Riporto a nuovo 30 21
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CASI PARTICOLARI Nel caso in cui si dovuta l’addizionale Ires Intermediari finanziari l’agevolazione (nella sostanza non si applica) Ogni partecipante determina l’importo su cui Consolidato spetta l’aliquota ridotto che è poi utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito L’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è calcolata dalla società partecipata ed è attribuito Trasparenza a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione. 22
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOGGETTI IRPEF Metodo di calcolo Vedi regolamento attuativo L’individuazione dell’aliquota su cui applicare la riduzione dovrebbe essere irrilevante essendo una riduzione proporzionale e non progressiva. Aliquota su cui applicare la riduzione Esempio: ogni 1.000 euro di reddito agevolato il socio persona fisica avrà una riduzione di € 15 (1.000 x 1,5%) dell’Irpef dovuta 23
ALTRE NOVITÀ
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VALORIZZAZIONE EDILIZIA L’art. 7 del DL 30.4.2019 n. 34 prevede un’agevolazione per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili alle operazioni di “valorizzazione edilizia” effettuate fino al 31.12.2021 L’AGEVOLAZIONE E imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti di interi fabbricati: 1) a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare; 2) a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano: ✓ alla demolizione e ricostruzione degli stessi, oppure alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; ✓ ed alla successiva alienazione, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato; ✓ purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B. 25
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VALORIZZAZIONE EDILIZIA Ambito temporale: trasferimenti dal 1 maggio 2019 al 31.12.2021 Ambito soggettivo: ✓ Cessionario: impresa di costruzione o ristrutturazione ✓ Cedente: non pare possibile limitare l’agevolazione alle cessioni operate da soggetti non IVA 26
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VALORIZZAZIONE EDILIZIA Trattamento impositivo Trattamento impositivo agevolato ex DL ordinario 34/2019 Cessione di fabbricati abitativi o strumentali da Registro: 9% (min. 1.000,00 euro) Registro: 200,00 euro parte di privato Ipotecaria: 50,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro (fuori campo IVA) Catastale: 50,00 euro Catastale: 200,00 euro Registro: 200,00 euro Registro: 200,00 euro Cessione di fabbricati Ipotecaria: 200,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro abitativi imponibile IVA Catastale: 200,00 euro Catastale: 200,00 euro Registro: 9% (min. 1.000,00 euro) Registro: 200,00 euro Cessione di fabbricati Ipotecaria: 50,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro abitativi esente IVA Catastale: 50,00 euro Catastale: 200,00 euro Cessione di fabbricati Registro: 200,00 Registro: 200,00 euro strumentali, sia esenti che Ipotecaria: 3% Ipotecaria: 200,00 euro imponibili ad IVA Catastale: 1 % Catastale: 200,00 euro Fonte: Gli speciali di Eutekne Info - Le novità del Decreto Crescita convertito 27
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEDUCIBILITÀ IMU L’art. 3, c. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 eleva a partire dal periodo di imposta 2019 la misura di deducibilità parziale, dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU assolta in relazione agli immobili strumentali. Vale anche per l’IMI Le percentuali di deducibilità: ✓ 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”); ✓ 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”); ✓ 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”); ✓ 100% a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti “solari”). 28
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEDUCIBILITÀ IMU ✓ L’IMU è integralmente deducibile dalla base imponibile Irap ✓ Per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente (circ. 14.5.2014 n. 10, risposta 8.2). Esempio: l’IMU 2018 tardivamente versata nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all’atto del pagamento IL CASO Tardivo versamento, nel 2019, dell’IMU relativa al 2018. In base alla circ. 10/2014 è un costo di competenza del 2018, come tale deducibile dal reddito d’impresa in misura pari al 20%, seppur nel 2019 a fronte del pagamento. 29
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEDUCIBILITÀ IMU: SOGGETTI NON SOLARI La percentuale di deducibilità dell’IMU deve essere individuata avendo riguardo a quella applicabile nel periodo di imposta di competenza di ciascuna rata versata. Esempio Periodo di imposta 1.7.2018 - 30.6.2019 con: saldo 2018 (versato entro il 16.12.2018) = 5.000,00 euro; acconto 2019 (versato entro il 16.6.2019) = 5.000,00 euro. Nell’ambito del modello REDDITI SC 2019 la società deduce l’importo di 2.000 (10.000 × 20%), calcolato applicando all’IMU versata la percentuale del 20%, ancora valida per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018. 30
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RITENUTE E FORFAIT Il DL 30.4.2019 n. 34, art. 6 introduce l’obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da parte dei forfettari In deroga ai principi dello Statuto del contribuente (art. 3 co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212), i suoi effetti retroagiscono a decorrere dall’1.1.2019. 31
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RITENUTE E FORFAIT Fonte: Le novità del decreto crescita convertito. Applicabilità nel Obbligatorietà Norma Gli Speciali di Eutekne info regime forfetario dal 2019 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente Art. 23 del DPR 600/73 Sì Sì Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Art. 24 del DPR 600/73 Sì Sì Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi Art. 25 del DPR 600/73 Sì No Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di pro- cacciamento d’affari Art. 25-bis del DPR 600/73 Sì No Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore Art. 25-ter del DPR 600/73 No - Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di Art. 25-quater del DPR 600/73 Sì No tartufi Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale Art. 26 del DPR 600/73 No - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Art. 26-quinquies del DPR OICR italiani e lussemburghesi storici 600/73 No - Ritenuta sui dividendi Art. 27 del DPR 600/73 No - Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici Art. 28 del DPR 600/73 Sì No Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato Art. 29 del DPR 600/73 No - Ritenuta sui premi e sulle vincite Art. 30 del DPR 600/73 Sì No 32
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IL RECUPERO DEI VERSAMENTI I versamenti delle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019, è: ✓ trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019); ✓ versato nei termini di cui agli artt. 8 co. 1 n. 1 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. 33
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LOCAZIONI IMMOBILIARI ✓ cedolare secca: soppresse le sanzioni per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca ✓ anticipata la detassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti (modificato l’art. 26 del TUIR) ✓ novità in materia di locazioni brevi, contratti assimilati di cui all’art. 4 del DL 50/2017 e attività ricettive ✓ norma di interpretazione autentica della disposizione civilistica (art. 2 co. 5 della L. 431/98) in tema di rinnovo del contratto di locazione a canone concordato 34
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LOCAZIONI IMMOBILIARI ✓ cedolare secca: soppresse le sanzioni per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca ✓ anticipata la detassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti (modificato l’art. 26 del TUIR) dal momento dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento ✓ novità in materia di locazioni brevi, contratti assimilati di cui all’art. 4 del DL 50/2017 e attività ricettive ✓ norma di interpretazione autentica della disposizione civilistica (art. 2 co. 5 della L. 431/98) in tema di rinnovo del contratto di locazione a canone concordato (rinnovo tacito biennale) 35
BONUS AGGREGAZIONI
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI L’AGEVOLAZIONE L’art. 11 del DL 30.4.2019 n. 34 ha reintrodotto il c.d. “bonus aggregazioni” che consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili iscritti nell’attivo della società incorporante, beneficiaria o conferitaria Il bonus: in ipotesi di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento d’azienda) è concesso il riconoscimento fiscale, nel limite massimo di 5 milioni di euro, dei maggiori valori contabili che vengono iscritti nell’attivo a titolo di avviamento o a fronte di beni strumentali materiali o immateriali: ✓ dalla società incorporante o risultante dalla fusione o dalla società beneficiaria della scissione, per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio; ✓ dalla società conferitaria, per effetto dell’iscrizione dell’azienda conferita sulla base di valori contabili maggiori di quelli cui risultava iscritta nella contabilità del conferente. 37
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LA TEMPISTICA Operazioni agevolate: quelle effettuate nel periodo compreso tra l’1.5.2019 e il 31.12.2022 (effettuazione: data in cui si considera perfezionata sul piano giuridico l’operazione) Quando si gode del bonus: il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale 38
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LE CONDIZIONI NEI DUE ANNI PRECEDENTI Pre-operatività: alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusi- vamente imprese operative da almeno due anni dalla data di perfezionamento giuridico dell’operazione. L’operatività è da intendere in senso sostanziale, con la conseguenza che non è sufficiente ai fini della sussistenza del presupposto in esame la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale. Terzietà: l’agevolazione non si applica qualora le imprese che partecipano alle operazioni “facciano parte dello stesso gruppo societario”. La ris. Agenzia delle Entrate 3.12.2008 n. 468 afferma che “il concetto di controllo deve essere esteso, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenziale od attuale (al di là dei meri vincoli contrattuali), desumibile anche da circostanze ulteriori ed eventuali come la partecipazione ad un consorzio i cui unici consorziati sono, come nel caso de quo, le due società conferenti oltre ai soci delle medesime società» 39
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LE CONDIZIONI Terzietà è esclusa: ✓ per i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ✓ per i soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. ✓ quando le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione aziendale risultano controllate, anche indirettamente, da una medesimo soggetto che non sia a sua volta una società bensì una persona fisica (occorre considerare anche le partecipazioni possedute dai soggetti di cui al co. 5 dell’art. 5 del TUIR, ossia dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado). 40
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI LA DECADENZA La società decade dal beneficio se nei primi quattro periodi di imposta dalla data di effettuazione dell’operazione: ✓ pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ✓ cede i beni iscritti o rivalutati con riconoscimento fiscale “gratuito” del relativo valore contabile, ai sensi dei precedenti commi dell’art. 11 del È possibile presentare “interpello disapplicativo delle norme antielusive specifiche” Nel caso di decadenza sono da ricalcolare per gli anni per cui si è goduto del beneficio Ires e Irap da versare senza sanzioni e interessi 41
RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019 Il caso ✓ Beta ha incorporato Alfa la società interamente posseduta ✓ si è generato un disavanzo di annullamento, dato dalla differenza fra il valore di bilancio della partecipazione nella società incorporata e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata (pari al 100%) ✓ secondo il principio contabile OIC 4, nel caso in cui il disavanzo da annullamento corrisponda a perdite pregresse, lo stesso è eliminato portandolo in diminuzione del patrimonio netto post-fusione, attraverso la compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo al conto economico. ✓ Beta ha iscritto nel patrimonio netto il saldo di rivalutazione, accantonato ad apposita riserva in sospensione di imposta (rivalutazione immmobiliare al 31.12.2007) 43
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019 Il quesito La società chiede di sapere se l’imputazione della perdita da disavanzo da annullamento - emerso a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata – a una riserva di patrimonio netto, in particolare alla riserva in sospensione di imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 18, non comporti tassazione a carico della società istante, previa deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria. La rivalutazione prevede che il saldo di rivalutazione, accantonato ad apposita riserva in sospensione di imposta, è soggetto a tassazione soltanto nel caso di distribuzione ai soci e non se utilizzato a copertura delle perdite, a condizione che la copertura della perdita attraverso l’utilizzo della riserva sia deliberata dall’assemblea straordinaria. 44
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019 Le norme L’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede: ✓ al comma 1 che “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite [ai sensi di tale legge] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (…), con esclusione di ogni diversa utilizzazione”; ✓ al comma 2 che: “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”, cioè mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria. “Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall’utilizzo della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest’ultima, che non richiede l’osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell’art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all’importo utilizzato mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria” (cfr. circolare 16 novembre 2000, n. 207/E). 45
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 316 – 2019 La risposta La “differenza da annullamento” deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile. 46
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019 Il caso ✓ Alfa ha iscritto nel 2008 una riserva in sospensione d’imposta ✓ Nel 2018 distribuisce tale riserva a due soci qualificati ✓ La distribuzione forma dividendo in capo al socio (dopo aver scontato tassazione in capo alla società in forza di una variazione in aumento da effettuare in dichiarazione) ✓ La società sconterà una tassazione nella misura del 24% (aliquota in vigore nel 2018 e non quella in vigore nel 2008) 47
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019 La domanda Come sono tassati i dividendi in capo ai soci? L’istante ritiene che la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione ai soci sia da considerarsi formata con utili del 2008, cioè dell’anno della rivalutazione degli immobili, e non con utili prodotti dal 1° gennaio 2018 (anno di distribuzione della predetta riserva). Reputa, pertanto, di dover adottare la seguente condotta: i dividendi distribuiti ai due soci persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, dovranno essere tassati nella misura del 49,72 per cento, rientrando la predetta distribuzione tra quelle deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e ritenendo la riserva in questione formatasi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 26 maggio 2017. 48
NUOVI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISPOSTA INTERPELLO 332 – 2019 La risposta Nel caso specifico, trattandosi di riserve (…) formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio (….) si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori. 49
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