FOCUS MENSILE FISCALITA' LA DICHIARAZIONE IVA 2018 - Esame delle principali novità
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SLIDE 1 23 FEBBRAIO 2018 FOCUS MENSILE FISCALITA’ LA DICHIARAZIONE IVA 2018 Esame delle principali novità Torino, 23 febbraio 2018 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista
SLIDE 2 23 FEBBRAIO 2018 DICHIARAZIONE IVA L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento protocollo 10581/2018 del 15.01.2018, ha approvato i modelli e le relative istruzioni del Modello Iva 2018 e Modello Iva Base/2018, relativi all’anno 2017. La prima novità riguarda la data di presentazione, che da questo anno in poi, è fissata nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 30 aprile 2018. In ogni caso si considerano valide le dichiarazioni pervenute entro i 90 giorni successivi. Circa la modalità di trasmissione, questa dovrà avvenire solo per via telematica.
SLIDE 3 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO Nella nuova formulazione del frontespizio, è stata eliminata la sottoscrizione da parte dell’ente o della società controllante, non dovendo più quest’ultima sottoscrivere la dichiarazione di ogni società controllata, la quale partecipa alla liquidazione dell’Iva di gruppo. .
SLIDE 4 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VE Nella Sezione 4, il rigo VE38 è stato rinominato in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art.17-ter”, nel quale occorre indicare le operazioni effettuate nei confronti sia delle PA che delle società di cui al nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter, DPR 633/1972 (a partire dal 1° luglio 2017).
SLIDE 5 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VF e VJ E’ stato soppresso il rigo VJ12 nel quale venivano riportati gli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali e pertanto tali acquisti (per i quali non era ammessa la detrazione) non vanno più indicati nel rigo VF19. Inoltre è stato inserito il nuovo rigo VJ18, denominato “acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”, per indicare gli acquisti effettuati da parte delle PA e dalle società di cui al nuovo co. 1-bis dell’art. 17-ter, DPR 633/1972 (a partire dal 1° luglio 2017).
SLIDE 6 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VH La compilazione del quadro VH, a partire da quest’anno, diventa necessario esclusivamente nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva. In tal caso è obbligatorio indicare tutti i dati, anche quelli che non oggetto di invio, integrazione o correzione. In ogni caso non viene meno l’applicazione della sanzione ci cui al comma 2-ter, D.Lgs n. 471/1997, comunque riducibile per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso.
SLIDE 7 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VH Nel caso in cui si verifichi la necessità di correggere una comunicazione di liquidazione periodica già inviata, si presentazione due diverse soluzioni alternative: 1) Correzione della liquidazione periodica: occorre procedere con la ripresentazione della comunicazione periodica e con il pagamento della relativa sanzione (anch’essa ravvedibile): in tal caso NON occorre compilare il quadro VH della dichiarazione Iva; 2) Correzione in sede di dichiarazione: la comunicazione periodica NON viene corretta, ma viene compilato il quadro VH della dichiarazione Iva e pagata la sanzione, eventualmente ridotta.
SLIDE 8 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VH Nella Sezione 1 del quadro VH è stata eliminata la casella «ravvedimento», sostituita dalla casella «Subfornitori». Inoltre sono stati previsti 4 nuovi campi per i contribuenti trimestrali (VH4, VH8, VH12 e VH 16) e conseguentemente sono stati rinumerati i righi per i contribuenti mensili secondo il seguente schema: Mese di riferimento rigo Mese di riferimento rigo GENNAIO VH1 LUGLIO VH9 FEBBRAIO VH2 AGOSTO VH10 MARZO VH3 SETTEMBRE VH11 APRILE VH5 OTTOBRE VH13 MAGGIO VH6 NOVEMBRE VH14 GIUGNO VH7 DICEMBRE VH15
SLIDE 9 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VH A partire dalla dichiarazione iva di quest’anno, è stato previsto che il risultato della liquidazione dell’ultimo periodo (mensile o trimestrale) debba essere indicato al netto dell’acconto dovuto. Infine, è stato altresì inserita, a margine dei nuovi righi VH dei contribuenti trimestrali, una casella denominata «liquidazione anticipata», che deve essere barrata dai contribuenti con liquidazioni ‘’miste‘’ (ossia con contabilità separate, e liquidazioni sia mensili che trimestrali), i quali intendano compensare gli esiti delle liquidazioni trimestrali con quelli dell’ultimo mese del medesimo trimestre.
SLIDE 10 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VH
SLIDE 11 23 FEBBRAIO 2018 NUOVO QUADRO VM A seguito della soppressione della Sezione 2 del Quadro VH che conteneva i dati riferiti ai ‘’versamenti immatricolazione auto UE’’, è stato introdotto il nuovo Quadro VM. Esso è stato appositamente previsto per l’indicazione dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno, utilizzando il Modello F24 «Versamenti con elementi identificativi», relativi alla voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, all’atto della prima cessione interna. La compilazione del quadro svolge proprio la funzione di controllo dei versamenti effettuati.
SLIDE 12 23 FEBBRAIO 2018 NUOVO QUADRO VM Tabella di raccordo tra righi della dichiarazione e codici tributo F24: Cod. tributo rigo Cod. tributo rigo 6201 VM1 6207 VM7 6202 VM2 6208 VM8 6203/6231 VM3 6209/6233 VM9 6204 VM4 6210 VM10 6205 VM5 6211 VM11 6206/6232 VM6 6212/6234 VM12
SLIDE 13 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VK Il Quadro VK, riservato alle società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione dell’iva di gruppo, contiene alcune importanti novità. Nella Sezione 1, al rigo VK1, è stata introdotta la nuova casella denominata ‘’operazioni straordinarie’’, da compilare nel caso in cui la società dante causa di una operazione straordinaria è fuoriuscita dalla liquidazione dell’iva di gruppo a cui partecipava, prima dell’operazione straordinaria.
SLIDE 14 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VK Sono stati soppressi i righi VK2 «codice», VK35 «versamenti integrativi di imposta» e il riquadro ‘’sottoscrizione dell’ente o società controllante’’. Sono stati introdotti i nuovi righi: - VK28: per indicare l’importo trasferito alla controllante che è tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo; - VK34: per indicare l’importo dei versamenti effettuati relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario.
SLIDE 15 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VG Nella Sezione 1 e 2 del Quadro VG, riservato alle società controllanti che partecipano alla liquidazione dell’iva di gruppo, sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale. Inoltre, nella Sezione 1, nei righi da VG2 a VG4, sono stati introdotti i campi 3 «ingresso» e 4 «fuoriuscita» per comunicare, rispettivamente, la data di ingresso o di fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1°gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, di una o più società controllate.
SLIDE 16 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VG
SLIDE 17 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VX Sono stati introdotti i nuovi righi VX7 ‘’Iva dovuta da trasferire’’ e VX8 ‘’Iva a credito da trasferire’’ per indicare, rispettivamente, l’Iva a debito o l’Iva a credito, trasferita dalla società partecipante alla liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, a favore della società capogruppo.
SLIDE 18 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VO Nel Quadro VO è stato inserito il nuovo rigo VO26 destinato alle imprese minori per indicare di aver optato per la tenuta dei semplici registri iva senza le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti (cosiddetto «metodo della registrazione»). Tale opzione è vincolante per un triennio ed è valida sino a revoca. Inoltre, l’opzione per la contabilità ordinaria (VO20) da parte sempre delle imprese minori diventa ora vincolante per un triennio anziché per un solo anno.
SLIDE 19 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VL Sono state apportate numerose modifiche al Quadro VL. Nella Sezione 3 sono stati soppressi i seguenti righi: - Rigo VL24: dove venivano indicati i versamenti auto UE effettuati nell’anno, ma relativi a cessioni successive, con conseguente rinumerazione dei righi successivi; - Rigo VL29: denominato «ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto»; - Rigo VL31: denominato «versamenti integrativi di imposta». Il campo 2 del rigo VL28 è stato sostituito con un rigo autonomo (il nuovo rigo VL28, mentre il campo 1 è stato sostituito con il rigo VL27.
SLIDE 20 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VL Sono stati invece introdotti i seguenti nuovi righi: - Rigo VL29: per indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario; - Rigo VL30: composto da tre campi: - campo 2: nel quale indicare l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta; - campo 3: nel quale riportare l’ammontare complessivo dei versamenti periodici effettuati; - campo 1: in cui indicare il maggiore tra il campo 2 e il campo 3
SLIDE 21 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VL In particolare, ai fini della corretta compilazione del rigo VL30, occorre procedere come segue: - Campo 2: l’importo in esso indicato deve corrispondere alla somma degli importi indicati nel rigo VP14 di tutti i modelli di comunicazioni iva presentati nel corso dell’anno (oppure dei righi del quadro VH in caso di compilazione), oltre all’importo indicato al rigo VP13 dell’ultima comunicazione iva presentata; - Campo 3: il totale dei versamenti periodici, compresi gli interessi trimestrali e l’acconto iva, ricomprendendo anche l’importo versato a seguito di ravvedimento.
SLIDE 22 23 FEBBRAIO 2018 NOVITA’ DEL QUADRO VL
SLIDE 23 23 FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO DEL SALDO IVA L’importo dovuto a saldo è quello che risulta al rigo VL38, denominato «totale iva a saldo» (che andrà riportato nel rigo VX1) e comprende anche gli interessi periodici dovuti dai contribuenti trimestrali. Solo qualora tale importo sia almeno pari a 10,33 euro dovrà essere versato, altrimenti nulla è dovuto.
SLIDE 24 23 FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO DEL SALDO IVA Circa i termini di versamento del saldo Iva si possono adottare diverse soluzioni: 1) Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo; 2) Versamento rateale mensile a partire dal 16 marzo, ma comunque non oltre il 16 novembre, con la corresponsione di interessi mensili nella misura dello 0,33%; 3) Versamento in sede di dichiarazione dei redditi, con importo maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo; in tal caso si può ulteriormente differire il versamento di un altro mese, sempre applicando la maggiorazione dello 0,4% all’importo totale.
SLIDE 25 23 FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO DEL SALDO IVA Nello specifico le date di scadenza per il versamento in sede di dichiarazione dei redditi sono: - 2 luglio senza la maggiorazione: - 20 agosto con la maggiorazione Anche nel caso si optasse per il versamento in sede di dichiarazione dei redditi (senza o con maggiorazione), si può rateizzare l’importo, ma secondo il piano di rateizzazione proprio del versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi.
SLIDE 26 23 FEBBRAIO 2018 IVA A CREDITO Qualora dalla dichiarazione Iva risultasse un importo a credito, questo verrà riportato nel rigo VL39, nonché nel rigo VX2. Circa il suo utilizzo si potrà decidere tra: 1) Compensazione verticale: da riportare nel rigo VX5 ed è liberamente utilizzabile in diminuzione dei debiti del medesimo tributo; 2) Richiesto a rimborso: da riportare nel rigo VX4, indicando la causale del rimborso tra quelle possibili e qualora trattasi di un contribuente ammesso al rimborso in via prioritaria, specificandone il relativo codice.
SLIDE 27 23 FEBBRAIO 2018 IVA A CREDITO 3) Compensazione orizzontale: da riportare sempre nel rigo VX5, per poter essere utilizzato in compensazione con altri tributi vigono le seguenti limitazioni: - Per i primi 5.000 euro il credito è liberamente compensabile a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo; - Per la parte eccedente i 5.000 euro il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale solo a partire dal 10°giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva e a condizione che sia stato apposto il visto di conformità o sia sottoscritta dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
SLIDE 28 23 FEBBRAIO 2018 QUADRO VX
SLIDE 29 23 FEBBRAIO 2018 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA IV TRIMESTRE Circa la compilazione della suddetta comunicazione si segnalano alcune particolarità: - I contribuenti trimestrali compilano la comunicazione senza tener conto degli aggiustamenti dovuti a seguito di variazione del pro-rata; - I contribuenti trimestrali non dovranno compilare i righi VP11 (crediti d’imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito); - Nel caso di liquidazioni iva di gruppo, la controllante non deve riportare i dati relativi ai saldi degli enti o società con liquidazioni trimestrali in quanto confluiranno nella dichiarazione annuale.
SLIDE 30 23 FEBBRAIO 2018 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA IV TRIMESTRE Circa l’ammontare dell’acconto dovuto, si segnala la discrepanza con la dichiarazione Iva, in quanto nel rigo VP13 occorre indicare solo l’ammontare dell’acconto dovuto anche se non versato, ma senza alcuna specificazione circa il metodo scelto.
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