FINANZIARIA 2005 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI CONTENUTE NELLA LEGGE
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LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 Sommario: 1. - Premessa. - 2. Rideterminazione delle misure destinate al finanziamento dello sport. - 3. Modifiche alla disciplina delle scommesse. - 4. Giochi con partecipazione a distanza - 5. Nuove regole di funzionamento del gioco del lotto. - 6. Disposizioni in materia di apparecchi da gioco. 1. PREMESSA Anche la legge finanziaria 2005, come le precedenti manovre di finanza pubblica intervenute nel corso della XIV legislatura, detta disposizioni in materia di giochi, occupandosi di un settore che si è manifestato particolarmente sensibile alle dinamiche innovative della tecnologia più avanzata e delle spinte espansionistiche del mercato. L’intervento normativo è massiccio, con una serie articolata di norme sparse, purtroppo, in modo alquanto confuso nei commi dell’unico articolo della legge finanziaria. Con tali disposizioni, il legislatore si è occupato di comparti eterogenei che investono il settore del gioco del lotto, quello dei concorsi pronostici, la materia delle scommesse e le modalità di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. In questa occasione, anche in considerazione della complessità e del tecnicismo che accompagnano la materia, si intende fornire un panorama complessivo degli interventi introdotti con la legge finanziaria, alcuni dei quali rivestono particolare interesse per la sempre più folta schiera di utenti dei giochi di Stato. 2. RIDETERMINAZIONE DELLE MISURE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLO SPORT Come è noto, il CONI è l’ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, cui è affidata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Si tratta di una Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, cui sono devoluti per legge i compiti di promozione e sostegno dell’attività sportiva nazionale. Per consentire il perseguimento di tali fini, è stata recentemente costituita la società CONI Servizi SpA1, cui sono affidate le attività strumentali per l’attuazione dei compiti istituzionali del CONI, quali lo svolgimento di attività commerciali ed industriali ritenute necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e di fornitura di beni e servizi. Detta divisione di compiti mette in evidenza come, anche a seguito della riforma dell’ente2, al CONI rimangano le attività funzionali al perseguimento dei compiti istituzionali mentre alla società per azioni competano quelle rilevanti sotto il profilo squisitamente finanziario. In merito, va osservato che i rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Con le disposizioni dettate dai commi da 281 a 287 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, si completa il riordino del settore attuato con le disposizioni citate, tenendo fermo tale ordine di rapporti, ed intervenendo sul sistema di finanziamento del CONI. In particolare, si stabilisce che a partire dal 1º gennaio 2005, siano esattamente individuate le risorse finanziarie statali da destinate al finanziamento dello sport, prelevandole3 da una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da una serie di giochi gestiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Si tratta di: concorsi pronostici su base sportiva; 1 Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 187. 2 Attuata con il D.L. 8 gennaio 2004 n. 15. 3 Le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI sono determinate con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, adottato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 1
scommesse; gioco del lotto; superenalotto; bingo; apparecchi da divertimento ed intrattenimento; lotterie ad estrazione istantanea e differita; eventuali altri giochi di istituzione successiva Tuttavia, in considerazione delle rinnovate modalità di finanziamento dello sport, per il quadriennio 2005-2008, sono assegnate a favore del CONI risorse in misura pari a 450 milioni di euro annui, con le quali si tiene anche conto del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008. Nella ridefinizione del sistema di finanziamento del CONI, vengono modificate le previgenti disposizioni relative al versamento all’ente di una quota degli incassi relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli. In particolare, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’art. 5 del regolamento di cui al D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, non prevede più il contributo di diretta competenza del CONI, che risulta, pertanto, rideterminata nei termini sintetizzati nella tabella che segue: POSTA IN GIOCO MISURA PRECEDENTE MISURA STABILITA DALLA (D.M. n. 179/03) LEGGE FINANZIARIA a) aggio al punto di vendita 8%; a) aggio al punto di vendita 8%; b) montepremi: 34,65%; b) montepremi: 50%; c) contributo CONI: 18,77%; c) soppresso d) contributo all'Istituto per il d) contributo all'Istituto per il credito credito sportivo: 2,45%; sportivo: 2,45%; e) imposta unica: 30,42%; e) imposta unica: 33,84%; f) contributo alle spese di f) contributo alle spese di gestione di gestione di AAMS: 5,71%. AAMS: 5,71%. Allo stesso modo, è soppressa la quota di prelievo a favore del Coni sull’ammontare lordo delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Ciò consente di aumentare al 33 per cento, a partire dal 1º gennaio 2005, la misura dell’aliquota dell’imposta unica su tali scommesse, precedentemente fissata al 20,20 % ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse”. 2
A completamento della rideterminazione della misura delle risorse finanziarie da destinare allo sport, si provvede, infine, ad una nuova ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Le modifiche normative intervengono sul D.M. del Ministro delle finanze 2 agosto 1999 n. 278, e sono rilevabili nello schema che segue: POSTA UNITARIA DI GIOCO MISURA PRECEDENTE MISURA STABILITA DALLA (D.M. n. 278/99) LEGGE FINANZIARIA aggio al punto di vendita 8%; aggio al punto di vendita 8%; montepremi: 57 %; montepremi: 57%; imposta unica: 6,75 %; imposta unica: 20 %; contributo alle spese di gestione: contributo alle spese di gestione: 5,71%. 5,71%. fondo speciale di riserva: 2,54% fondo speciale di riserva: 2,54% quota residua per finalità sociali o quota residua per finalità sociali o culturali di interesse generale: culturali di interesse generale: 6,75% 20% 3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SCOMMESSE La legge finanziaria introduce alcune disposizioni riguardanti la trasmissione delle scommesse, da parte del concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse a totalizzatore e a libro. In merito, occorre ricordare che le scommesse possono distinguersi in base alle modalità attraverso le quale è effettuata la raccolta delle stesse, in due differenti tipologie: a totalizzatore e a libro4. La differenza consiste nel fatto che mentre con riferimento alle prime rileva l'ammontare complessivo delle puntate registrate e raccolte, in quanto determinano la misura della somma disponibile (o totalizzata) per le vincite, in modo che la suddivisione della somma disponibile per il numero delle scommesse vincenti, determina così la quota del totalizzatore5. Diversamente, le scommesse a libro sono raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere6. Con i commi 288 e 289 si interviene al fine di razionalizzare il sistema di trasmissione delle scommesse, prevedendo per quelle a totalizzatore, al fine di ricevere il nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, e per quelle a libro, al fine di effettuare la comunicazione al servizio centrale di registrazione, che il concessionario abilitato utilizzi e remuneri i servizi di un operatore specializzato. Tale soggetto, in particolare, dovrà essere indicato dal concessionario stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e nel rispetto dei rapporti contrattuali in 4 In particolare, si veda, al riguardo, la L. 24 marzo 1942 n. 315, recante Provvedimenti per la ippicoltura. 5 Nell'ambito delle scommesse al totalizzatore si distinguono, poi, quelle effettuate e totalizzate in ciascun ippodromo, quelle effettuate al Totalizzatore Interurbano UNIRE e la scommessa TRIS. 6 Nell’ambito delle scommesse a libro si distinguono quelle a riferimento e quelle a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa la vincita viene stabilità già all'atto della raccolta, mentre in quelle a riferimento, l'entità della vincita è stabilita a posteriori, con riferimento alla quota che viene determinata dalla quantità di scommesse raccolte sulla corsa dagli altri soggetti abilitati. 3
corso, tenendo conto dei requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il comma 289 riguarda, invece, le sole scommesse a libro sulle corse dei cavalli. Al riguardo, si prevede che, a decorrere dal 1 febbraio 2005, la misura della posta di gioco minima su ciascuna scommessa, stabilita dalla precedente legislazione nella misura di 3 euro, è ridotta ad 1 euro. Viene tuttavia, tenuto fermo al valore minimo di 3 euro l’importo di ciascuna scommessa. Si tratta di una modifica che dovrebbe consentire di aumentare la raccolta, in considerazione del fatto che viene rimosso l’attuale vincolo a carico dei giocatori che prescrive la possibilità di effettuare giocate solamente per multipli di 3 euro. Con la nuova disciplina, pertanto, sarà possibile eseguire scommesse, in un’unica giocata, di misura complessiva anche pari ad esempio a 4, 7 oppure 10 euro. Inoltre, con il comma 498 si prevede l’istituzione di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, cui si deve procede con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi. La scommessa in oggetto deve essere proposta dall’UNIRE, motivo per il quale, l’effettiva iniziativa circa tale istituzione risiede inizialmente proprio nell’ente cui per legge è riservata la facoltà di esercitare scommesse al totalizzatore e scommesse a libro per le corse dei cavalli. 4. GIOCHI CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA I commi da 290 a 294 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 si occupano della materia dei giochi telematici. Si tratta di un settore in particolare evoluzione poiché strettamente legato allo sviluppo delle moderne tecnologie basate sull’uso del personal computer e dei collegamenti attraverso la rete internet. In merito, l’intento del legislatore è stato quello di tutelare gli utenti, garantendo la tutela della fede pubblica attraverso una più efficace azione di contrasto al gioco illegale. Lo scopo è raggiunto prevedendo che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provveda alla definizione, diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento necessari per la partecipazione al gioco a distanza, quali strumenti potenzialmente utilizzabili anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza. L’intervento è adottato a qualche anno di distanza dall’introduzione delle norme repressive in materia di giochi a distanza di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, che sanzionano lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza, dell’attività organizzata di raccolta di scommesse, anche per via informatica o telefonica nonché la raccolta da parte dei soggetti muniti di licenza, con gli stessi mezzi, di scommesse, in violazione del divieto di intermediazione. Questa volta, tuttavia, la scelta del legislatore è quella di contrastare il gioco illecito sul piano della sottrazione di risorse all’illegalità, attraverso la predisposizione di attività gestite per il tramite di apposite società di scopo ovvero affidandole ad uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà definire la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche nonché organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. 5. NUOVE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO Le novità più significative in materia di giochi riguardano le modifiche alle regole di riferimento per il gioco del lotto, sia in considerazione del numero di partecipanti che il concorso registra ormai da tempo, sia per la misura del gettito complessivo connessa alle estrazioni settimanali. In particolare, le novità introdotte con la legge finanziaria 2005 possono riassumersi nei seguenti aspetti: modifica, in aumento, della misura dei premi prestabiliti per il gioco; istituzione di una nuova sorte, denominata estratto determinato; introduzione di una nuova ruota, denominata ruota nazionale; 4
aumento dal 3 al 6 per cento della misura della ritenuta unica del prelievo erariale sul lotto; previsione di una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso superenalotto. La prima novità riguarda la modifica dei moltiplicatori di vincita associati a ciascuna sorte del gioco, che sono aumentati per il terno, la quaterna e la cinquina. In merito, l’esito della rideterminazione delle sorti può essere esaminata nel seguente prospetto: SORTI DEL MOLTIPLICATORI MOLTIPLICATORI GIOCO PRECEDENTI ATTUALI Estratto 11,232 volte la posta 11,232 volte la posta Semplice Estratto - 55 volte la posta Determinato Ambo 250 volte la posta 250 volte la posta Terno 4.250 volte la posta 4.500 volte la posta Quaterna 80.000 volte la posta 120.000 volte la posta Cinquina Un milione di volte la posta 6 milioni di volte la posta L’aumento dei moltiplicatori si accompagna, inoltre, con l’aumento anche della misura massima della vincita che può aversi con ogni scontrino di giocata che passa da 200 milioni di lire a 6 milioni di euro. La nuova scommessa dell’estratto determinato, riguarda, invece, la possibilità di effettuare giocata di un numero aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato su una delle ruote prescelte, la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto. Questo tipo di giocata potrà, inoltre, essere effettuata anche sulla ruota di nuova istituzione e, cioè, la ruota nazionale, la cui estrazioni sono svolte a Roma. Aumenta, infine, anche la misura del prelievo erariale sul Lotto che passa dal 3 al 6 per cento, al fine di adeguare l’incidenza della quota della ritenuta unica a quella vigente per altri tipi di gioco. 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPARECCHI DA GIOCO Le ultime previsioni in materia di giochi contenute nella legge finanziaria 2005 sono contenute nei commi da 495 a 502 che si occupano del settore degli apparecchi da intrattenimento e divertimento7. L’intervento normativo non è in questo caso sistematico ma si limita ad apportare alcune modifiche alla vigente disciplina, riportata nel testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, all’articolo 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonché all’art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). In particolare, le modifiche intendono: disporre la definitiva cancellazione delle disposizioni relative agli apparecchi da gioco che, fino al 30 aprile 20048, potevano consentire esclusivamente la ripetizione della partita, fino ad un massimo di venti volte; 7 Fatta esclusione per il comma 498, dedicato, invece, alle scommesse. 8 Nel caso di apparecchi per i quali era stato rilasciato il nulla prescritto osta. Diversamente il termine doveva intendersi fissato al 1 gennaio 2004. 5
introdurre una interpretazione riguardante gli apparecchi descritti al punto precedente, secondo la quale, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito entro i termini stabiliti dalla legge, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della pa rtita; prevedere, in materia di imposta sul valore aggiunto, l’esenzione applicabile alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento che possono distribuire vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche; stabilire l’applicazione delle sanzioni anche al gestore di apparecchi da intrattenimento, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi installati presso esercizi pubblici, risultino difformi dalle prescrizioni normative e dalle regole tecniche definite dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; introdurre anche per gli apparecchi che non consentono di conseguire vincite in denaro l’obbligo di una verifica tecnica analoga a quella già prevista per gli apparecchi che consentono, invece, vincite in denaro. A tal fine l’AAMS provvede a definire i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei prescritti nulla osta tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Francesco Tavone Ufficiale superiore della Guardia di finanza addetto all’UCL del Ministero dell’economia e delle finanze 6
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