FINANZIARIA 2005 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI CONTENUTE NELLA LEGGE

Pagina creata da Michela Sanna
 
CONTINUA A LEGGERE
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI CONTENUTE NELLA LEGGE
                          FINANZIARIA 2005

Sommario: 1. - Premessa. - 2. Rideterminazione delle misure destinate al finanziamento dello sport. - 3.
Modifiche alla disciplina delle scommesse. - 4. Giochi con partecipazione a distanza - 5. Nuove regole
di funzionamento del gioco del lotto. - 6. Disposizioni in materia di apparecchi da gioco.

1. PREMESSA
        Anche la legge finanziaria 2005, come le precedenti manovre di finanza pubblica intervenute nel
corso della XIV legislatura, detta disposizioni in materia di giochi, occupandosi di un settore che si è
manifestato particolarmente sensibile alle dinamiche innovative della tecnologia più avanzata e delle
spinte espansionistiche del mercato. L’intervento normativo è massiccio, con una serie articolata di
norme sparse, purtroppo, in modo alquanto confuso nei commi dell’unico articolo della legge
finanziaria. Con tali disposizioni, il legislatore si è occupato di comparti eterogenei che investono il
settore del gioco del lotto, quello dei concorsi pronostici, la materia delle scommesse e le modalità di
gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. In questa occasione, anche in
considerazione della complessità e del tecnicismo che accompagnano la materia, si intende fornire un
panorama complessivo degli interventi introdotti con la legge finanziaria, alcuni dei quali rivestono
particolare interesse per la sempre più folta schiera di utenti dei giochi di Stato.

2. RIDETERMINAZIONE DELLE MISURE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLO SPORT
         Come è noto, il CONI è l’ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le
attività culturali, cui è affidata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in
particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le
altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Si tratta di una Confederazione delle Federazioni
sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, cui sono devoluti per legge i compiti di
promozione e sostegno dell’attività sportiva nazionale. Per consentire il perseguimento di tali fini, è
stata recentemente costituita la società CONI Servizi SpA1, cui sono affidate le attività strumentali per
l’attuazione dei compiti istituzionali del CONI, quali lo svolgimento di attività commerciali ed
industriali ritenute necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese operazioni
immobiliari, mobiliari, finanziarie e di fornitura di beni e servizi. Detta divisione di compiti mette in
evidenza come, anche a seguito della riforma dell’ente2, al CONI rimangano le attività funzionali al
perseguimento dei compiti istituzionali mentre alla società per azioni competano quelle rilevanti sotto il
profilo squisitamente finanziario. In merito, va osservato che i rapporti, anche finanziari, tra il CONI e
la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Con le disposizioni dettate dai
commi da 281 a 287 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, si completa il riordino del settore attuato
con le disposizioni citate, tenendo fermo tale ordine di rapporti, ed intervenendo sul sistema di
finanziamento del CONI.
         In particolare, si stabilisce che a partire dal 1º gennaio 2005, siano esattamente individuate le
risorse finanziarie statali da destinate al finanziamento dello sport, prelevandole3 da una quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da una serie di giochi gestiti dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Si tratta di:
         concorsi pronostici su base sportiva;

1 Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 187.
2 Attuata con il D.L. 8 gennaio 2004 n. 15.
3 Le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI sono determinate con provvedimento

dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, adottato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.

                                                                                                                            1
scommesse;
        gioco del lotto;
        superenalotto;
        bingo;
        apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
        lotterie ad estrazione istantanea e differita;
        eventuali altri giochi di istituzione successiva

         Tuttavia, in considerazione delle rinnovate modalità di finanziamento dello sport, per il
quadriennio 2005-2008, sono assegnate a favore del CONI risorse in misura pari a 450 milioni di euro
annui, con le quali si tiene anche conto del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli
atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
         Nella ridefinizione del sistema di finanziamento del CONI, vengono modificate le previgenti
disposizioni relative al versamento all’ente di una quota degli incassi relativi ai concorsi pronostici e alle
scommesse su eventi diversi dalle corse di cavalli. In particolare, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta
di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall’art. 5 del regolamento di cui al D.M. del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, non prevede più il contributo di diretta
competenza del CONI, che risulta, pertanto, rideterminata nei termini sintetizzati nella tabella che
segue:

                                             POSTA IN GIOCO
              MISURA PRECEDENTE                    MISURA STABILITA DALLA

              (D.M. n. 179/03)                     LEGGE FINANZIARIA
              a) aggio al punto di vendita 8%;     a) aggio al punto di vendita 8%;
              b) montepremi: 34,65%;               b) montepremi: 50%;
              c) contributo CONI: 18,77%;          c) soppresso
              d) contributo all'Istituto per il    d) contributo all'Istituto per il credito
              credito sportivo: 2,45%;             sportivo: 2,45%;
              e) imposta unica: 30,42%;            e) imposta unica: 33,84%;
              f) contributo alle spese di          f) contributo alle spese di gestione di
              gestione di AAMS: 5,71%.             AAMS: 5,71%.

       Allo stesso modo, è soppressa la quota di prelievo a favore del Coni sull’ammontare lordo delle
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Ciò consente di aumentare al 33 per
cento, a partire dal 1º gennaio 2005, la misura dell’aliquota dell’imposta unica su tali scommesse,
precedentemente fissata al 20,20 % ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del D.lgs. 23
dicembre 1998, n. 504, recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse”.

                                                                                                            2
A completamento della rideterminazione della misura delle risorse finanziarie da destinare allo
sport, si provvede, infine, ad una nuova ripartizione della posta unitaria di gioco delle scommesse a
totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Le modifiche normative intervengono sul D.M. del
Ministro delle finanze 2 agosto 1999 n. 278, e sono rilevabili nello schema che segue:

                                                   POSTA UNITARIA DI GIOCO
                   MISURA PRECEDENTE                                    MISURA STABILITA DALLA

                   (D.M. n. 278/99)                                     LEGGE FINANZIARIA
                   aggio al punto di vendita 8%;                        aggio al punto di vendita 8%;
                   montepremi: 57 %;                                    montepremi: 57%;
                   imposta unica: 6,75 %;                               imposta unica: 20 %;
                   contributo alle spese di gestione:                   contributo alle spese di gestione: 5,71%.
                   5,71%.

                   fondo speciale di riserva: 2,54%                     fondo speciale di riserva: 2,54%
                   quota residua per finalità sociali o quota residua per finalità sociali o
                   culturali di interesse generale:                     culturali di interesse generale: 6,75%
                   20%

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SCOMMESSE
        La legge finanziaria introduce alcune disposizioni riguardanti la trasmissione delle scommesse,
da parte del concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse a totalizzatore e a libro. In merito,
occorre ricordare che le scommesse possono distinguersi in base alle modalità attraverso le quale è
effettuata la raccolta delle stesse, in due differenti tipologie: a totalizzatore e a libro4. La differenza
consiste nel fatto che mentre con riferimento alle prime rileva l'ammontare complessivo delle puntate
registrate e raccolte, in quanto determinano la misura della somma disponibile (o totalizzata) per le
vincite, in modo che la suddivisione della somma disponibile per il numero delle scommesse vincenti,
determina così la quota del totalizzatore5. Diversamente, le scommesse a libro sono raccolte e riportate
sul libro dell'agenzia ippica o dell'allibratore, con preventiva indicazione della quota di vincita per
ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle
scommesse che l'agente riesce a raccogliere6.
        Con i commi 288 e 289 si interviene al fine di razionalizzare il sistema di trasmissione delle
scommesse, prevedendo per quelle a totalizzatore, al fine di ricevere il nulla osta all’emissione della
ricevuta di scommessa, e per quelle a libro, al fine di effettuare la comunicazione al servizio centrale di
registrazione, che il concessionario abilitato utilizzi e remuneri i servizi di un operatore specializzato.
        Tale soggetto, in particolare, dovrà essere indicato dal concessionario stesso entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e nel rispetto dei rapporti contrattuali in

4 In particolare, si veda, al riguardo, la L. 24 marzo 1942 n. 315, recante Provvedimenti per la ippicoltura.
5 Nell'ambito delle scommesse al totalizzatore si distinguono, poi, quelle effettuate e totalizzate in ciascun ippodromo, quelle
effettuate al Totalizzatore Interurbano UNIRE e la scommessa TRIS.
6 Nell’ambito delle scommesse a libro si distinguono quelle a riferimento e quelle a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa la vincita
viene stabilità già all'atto della raccolta, mentre in quelle a riferimento, l'entità della vincita è stabilita a posteriori, con riferimento alla quota
che viene determinata dalla quantità di scommesse raccolte sulla corsa dagli altri soggetti abilitati.

                                                                                                                                                      3
corso, tenendo conto dei requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
        Il comma 289 riguarda, invece, le sole scommesse a libro sulle corse dei cavalli. Al riguardo, si
prevede che, a decorrere dal 1 febbraio 2005, la misura della posta di gioco minima su ciascuna
scommessa, stabilita dalla precedente legislazione nella misura di 3 euro, è ridotta ad 1 euro. Viene
tuttavia, tenuto fermo al valore minimo di 3 euro l’importo di ciascuna scommessa. Si tratta di una
modifica che dovrebbe consentire di aumentare la raccolta, in considerazione del fatto che viene
rimosso l’attuale vincolo a carico dei giocatori che prescrive la possibilità di effettuare giocate solamente
per multipli di 3 euro. Con la nuova disciplina, pertanto, sarà possibile eseguire scommesse, in un’unica
giocata, di misura complessiva anche pari ad esempio a 4, 7 oppure 10 euro.
        Inoltre, con il comma 498 si prevede l’istituzione di una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
cui si deve procede con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali
– Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi. La scommessa in oggetto deve
essere proposta dall’UNIRE, motivo per il quale, l’effettiva iniziativa circa tale istituzione risiede
inizialmente proprio nell’ente cui per legge è riservata la facoltà di esercitare scommesse al totalizzatore
e scommesse a libro per le corse dei cavalli.

4. GIOCHI CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA
        I commi da 290 a 294 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 si occupano della materia dei giochi
telematici. Si tratta di un settore in particolare evoluzione poiché strettamente legato allo sviluppo delle
moderne tecnologie basate sull’uso del personal computer e dei collegamenti attraverso la rete internet.
In merito, l’intento del legislatore è stato quello di tutelare gli utenti, garantendo la tutela della fede
pubblica attraverso una più efficace azione di contrasto al gioco illegale. Lo scopo è raggiunto
prevedendo che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provveda alla definizione,
diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento necessari per la partecipazione al gioco a distanza, quali
strumenti potenzialmente utilizzabili anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
        L’intervento è adottato a qualche anno di distanza dall’introduzione delle norme repressive in
materia di giochi a distanza di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401,
che sanzionano lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza, dell’attività organizzata
di raccolta di scommesse, anche per via informatica o telefonica nonché la raccolta da parte dei soggetti
muniti di licenza, con gli stessi mezzi, di scommesse, in violazione del divieto di intermediazione.
        Questa volta, tuttavia, la scelta del legislatore è quella di contrastare il gioco illecito sul piano
della sottrazione di risorse all’illegalità, attraverso la predisposizione di attività gestite per il tramite di
apposite società di scopo ovvero affidandole ad uno o più soggetti selezionati con procedura ad
evidenza pubblica.
        A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà definire la ripartizione
percentuale della posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e
le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche nonché organizzare, congiuntamente alle
amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli
concorsi od estrazioni.

5. NUOVE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO
         Le novità più significative in materia di giochi riguardano le modifiche alle regole di riferimento
per il gioco del lotto, sia in considerazione del numero di partecipanti che il concorso registra ormai da
tempo, sia per la misura del gettito complessivo connessa alle estrazioni settimanali. In particolare, le
novità introdotte con la legge finanziaria 2005 possono riassumersi nei seguenti aspetti:
         modifica, in aumento, della misura dei premi prestabiliti per il gioco;
         istituzione di una nuova sorte, denominata estratto determinato;
         introduzione di una nuova ruota, denominata ruota nazionale;

                                                                                                              4
aumento dal 3 al 6 per cento della misura della ritenuta unica del prelievo erariale sul lotto;
       previsione di una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
superenalotto.

        La prima novità riguarda la modifica dei moltiplicatori di vincita associati a ciascuna sorte del
gioco, che sono aumentati per il terno, la quaterna e la cinquina. In merito, l’esito della rideterminazione
delle sorti può essere esaminata nel seguente prospetto:

                SORTI DEL                                                       MOLTIPLICATORI
                                        MOLTIPLICATORI
                   GIOCO                 PRECEDENTI                                 ATTUALI
                   Estratto
                                           11,232 volte la posta                11,232 volte la posta
                   Semplice

                     Estratto
                                                      -                             55 volte la posta
                Determinato
                      Ambo                250 volte la posta                      250 volte la posta
                      Terno                4.250 volte la posta                  4.500 volte la posta
                  Quaterna              80.000 volte la posta                120.000 volte la posta
                   Cinquina         Un milione di volte la posta             6 milioni di volte la posta
         L’aumento dei moltiplicatori si accompagna, inoltre, con l’aumento anche della misura massima
della vincita che può aversi con ogni scontrino di giocata che passa da 200 milioni di lire a 6 milioni di
euro.
         La nuova scommessa dell’estratto determinato, riguarda, invece, la possibilità di effettuare
giocata di un numero aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato su una delle ruote prescelte,
la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
Questo tipo di giocata potrà, inoltre, essere effettuata anche sulla ruota di nuova istituzione e, cioè, la
ruota nazionale, la cui estrazioni sono svolte a Roma.
         Aumenta, infine, anche la misura del prelievo erariale sul Lotto che passa dal 3 al 6 per cento, al
fine di adeguare l’incidenza della quota della ritenuta unica a quella vigente per altri tipi di gioco.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPARECCHI DA GIOCO
         Le ultime previsioni in materia di giochi contenute nella legge finanziaria 2005 sono contenute
nei commi da 495 a 502 che si occupano del settore degli apparecchi da intrattenimento e
divertimento7. L’intervento normativo non è in questo caso sistematico ma si limita ad apportare alcune
modifiche alla vigente disciplina, riportata nel testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza,
all’articolo 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre
2003, n. 326, nonché all’art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). In particolare,
le modifiche intendono:
         disporre la definitiva cancellazione delle disposizioni relative agli apparecchi da gioco che, fino
al 30 aprile 20048, potevano consentire esclusivamente la ripetizione della partita, fino ad un massimo di
venti volte;

7 Fatta esclusione per il comma 498, dedicato, invece, alle scommesse.
8 Nel caso di apparecchi per i quali era stato rilasciato il nulla prescritto osta. Diversamente il termine doveva intendersi
fissato al 1 gennaio 2004.

                                                                                                                           5
introdurre una interpretazione riguardante gli apparecchi descritti al punto precedente, secondo
la quale, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito entro i termini stabiliti dalla legge,
sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della pa rtita;
         prevedere, in materia di imposta sul valore aggiunto, l’esenzione applicabile alla raccolta delle
giocate con gli apparecchi da intrattenimento che possono distribuire vincite in denaro, ciascuna
comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche;
         stabilire l’applicazione delle sanzioni anche al gestore di apparecchi da intrattenimento, in tutti i
casi nei quali i predetti apparecchi installati presso esercizi pubblici, risultino difformi dalle prescrizioni
normative e dalle regole tecniche definite dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
         introdurre anche per gli apparecchi che non consentono di conseguire vincite in denaro
l’obbligo di una verifica tecnica analoga a quella già prevista per gli apparecchi che consentono, invece,
vincite in denaro. A tal fine l’AAMS provvede a definire i requisiti tecnici dei documenti attestanti il
rilascio dei prescritti nulla osta tali da assicurarne la controllabilità a distanza.

                                                                                         Francesco Tavone
                                                               Ufficiale superiore della Guardia di finanza
                                               addetto all’UCL del Ministero dell’economia e delle finanze

                                                                                                             6
Puoi anche leggere