Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2018
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EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2018
INDEX European and Italian Authorities 1. Borsa italiana 2. IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 3. Governo Italiano 4. European Commission 5. EBA – European Banking Authority 6. Banca d’Italia 7. MEF – Dipartimento del Tesoro Associations/Institutes 8. ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 9. ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni 10. FRC - Financial Reporting Council 11. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations Surveys & Insights
European and Italian Authorities 1) Borsa italiana Issuer Title Description Link to document Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato le nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per la diversità, anche di genere, nelle società quotate. Le novità si articolano secondo i tre livelli che compongono tipicamente il Codice: principi, criteri applicativi e commento. Il nuovo principio raccomanda agli emittenti di applicare criteri di diversità, anche di genere, per la composizione sia del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale. Il relativo criterio applicativo concretizza l’obiettivo di diversità di genere definendo la quota di un terzo del “genere meno rappresentato” nel consiglio amministrazione e nel collegio sindacale. Il commento alle nuove raccomandazioni così introdotte suggerisce, con la flessibilità che contraddistingue il Codice di autodisciplina, diversi strumenti per implementare la quota di un terzo, da individuare anche in funzione degli assetti proprietari dell’emittente e che spaziano Borsa italiana Pubblicata la versione dalla clausola statutaria, alle politiche di diversità, agli orientamenti del Cda agli azionisti, fino aggiornata a luglio 2018 alla lista presentata dal Cda uscente. Pubblicata la versione aggiornata a luglio del Codice di 2018 del Codice di Autodisciplina Nello specifico il testo si sviluppa in 10 articoli: (i) Articolo 1: Ruolo del Consiglio Autodisciplina d’Amministrazione; (ii) Articolo 2: Composizione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Articolo 3: Amministratori indipendenti; (iv) Articolo 4: Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione; (v) Articolo 5: Nomina degli amministratori; (vi) Articolo 6: Remunerazione degli amministratori; (vii) Articolo 7: Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (viii) Articolo 8: Sindaci; (ix) Articolo 9: Rapporti con gli azionisti; (x) Articolo 10: Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico. Il Comitato ha inoltre deciso di avviare una revisione complessiva del Codice, che sarà completata nel corso del 2019, volta a razionalizzarne la struttura e a rafforzare il ruolo della governance nell’orientare le società verso una crescita sostenibile nel lungo periodo e nel favorire l’accesso al mercato. 3
European and Italian Authorities 2) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document Il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018, pubblicato sul sito dell’IVASS, detta la disciplina del sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo, in attuazione degli articoli da 29-bis a 30-septies e 215-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Le presenti disposizioni implementano le Linee Guida EIOPA sul sistema di governo societario e riprendono le previsioni, compatibili con il nuovo quadro normativo primario, dei seguenti provvedimenti (che vengono abrogati): Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008; Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011; Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di riassicurazione passiva. Il nuovo Regolamento, pertanto, detta una disciplina organica sulle seguenti tematiche: (i) il sistema di governo societario, con particolare riferimento al ruolo degli organi sociali, la struttura organizzativa, il sistema di controllo interno, il sistema di gestione dei rischi e l’idoneità alla carica degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono le funzioni fondamentali. L’obiettivo dell’intervento regolamentare è quello di garantire una struttura organizzativa adeguata (anche in termini di sistema di gestione dei dati e sistemi informatici), una chiara assegnazione e ripartizione dei compiti e responsabilità, un’adeguata dialettica tra i diversi attori del sistema, nonché il rafforzamento della centralità dell’organo amministrativo in termini di ultimo responsabile del sistema di governance; sono inoltre assicurate la definizione in capo all’impresa di un obiettivo di Regolamento IVASS n. 38 solvibilità, allineato nelle modalità di calcolo alle metriche prudenziali, l’adozione di una IVASS – Istituto per del 3 luglio 2018 recante politica di gestione del capitale (e relativo piano di gestione a medio termine), Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio la vigilanza sulle disposizioni in materia di l’approvazione da parte dell’organo amministrativo di un piano strategico sulla 2018 recante disposizioni in materia di assicurazioni sistema di governo tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT), debitamente integrato per le sistema di governo societario societario tematiche di cyber security aziendale. (ii) Le funzioni fondamentali del governo societario, ora codificate a livello di norma primaria, costituite dalle tre funzioni di gestione dei rischi, verifica della conformità alle norme e revisione interna. Il nuovo impianto persegue l’obiettivo di una sistematizzazione della disciplina delle funzioni chiave, ora suddivisa in una parte generale, comune a tutte le funzioni, e in una specifica con previsioni di dettaglio su peculiarità e compiti di ogni specifica struttura; (iii) Il governo societario di gruppo: le disposizioni adottate in materia disegnano presìdi organizzativi rispettosi del delicato equilibrio tra la ricerca di economie di scala e sinergie promossa dal mercato, da un lato, e la responsabilità della singola impresa nella definizione dell’assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio, dall’altro (art. 215-bis del Codice). (iv) La disciplina in materia di remunerazioni, che rafforza la coerenza delle politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell’impresa, arricchendo l’informativa in materia resa agli azionisti e all’IVASS. Le previsioni contenute nel presente Regolamento vanno lette congiuntamente alla Lettera al mercato del 5 luglio 2018. 4
European and Italian Authorities 2) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document Le previsioni contenute nel Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario vanno lette congiuntamente alla Lettera al mercato del 5 luglio 2018 con cui l’Istituto propone una prima, concreta declinazione del principio di proporzionalità, in linea con l’impianto Solvency II, che prevede che le disposizioni prudenziali siano applicabili in ragione del profilo di rischiosità dell’impresa determinato dalla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all’attività. Le indicazioni presenti nella Lettera al mercato danno attuazione a quanto anticipato nella pubblica consultazione del Regolamento, con la quale si è rappresentata al mercato la possibilità che l'Istituto, anche ad esito degli input ricevuti sul tema, individuasse categorie omogenee di imprese – definite sulla base di una o più soglie di natura quantitativa e/o criteri qualitativi – a ciascuna delle quali associare presidi di governo societario differenziati. Nella presente lettera al mercato è quindi presentato il processo di autovalutazione che IVASS si attende venga seguito dalle imprese ai fini dell'individuazione dell'assetto di governo societario più idoneo. Per la singola impresa, quest’ultimo può essere di tipo “rafforzato”, “ordinario” o, ancora, “semplificato”. Per le ultime Lettera al mercato del 5 società controllanti italiane, considerata la complessità insita nella gestione integrata dei gruppi, luglio 2018 "Orientamenti il governo societario è distinto solo in “rafforzato” e “ordinario”. I tre assetti di governo sono IVASS sull'applicazione caratterizzati dalla diversa configurazione di alcuni presìdi organizzativi. Si tratta in particolare Lettera al mercato del 5 luglio 2018 del principio di di: (i) articolazione delle deleghe e autonomia gestionale del Presidente dell’organo "Orientamenti IVASS sull'applicazione del IVASS – Istituto per proporzionalità nel amministrativo; (ii) articolazione e composizione dei comitati endo-consiliari relativi ai rischi e principio di proporzionalità nel sistema di la vigilanza sulle sistema di governo alle remunerazioni; (iii) organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali (key governo societario delle imprese di assicurazioni societario delle imprese di function); (iv) struttura della remunerazione degli organi amministrativo e di controllo, dell’alta assicurazione e riassicurazione e dei assicurazione e direzione, dei titolari delle funzioni fondamentali e dell’ulteriore personale rilevante la cui attività gruppi" riassicurazione e dei può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa. gruppi" L’IVASS si attende che il percorso di autovalutazione delle imprese si articoli nelle seguenti fasi: una prima classificazione in base a profili dimensionali, cui seguono valutazioni riguardanti ulteriori parametri identificativi del profilo di rischiosità/complessità, che potrebbero richiedere l’adozione di presìdi organizzativi più articolati e stringenti. Le valutazioni condotte dalle imprese sulla base del processo raccomandato dalla presente lettera dovranno essere motivate, formalizzate e comunicate all’IVASS nell’ambito dell’informativa contenuta nel Reporting al Supervisore. Nella Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria si dovrà altresì dare conto del sistema di governance adottato. In sede di prima applicazione, le imprese si adeguano alle previsioni del Regolamento entro il termine del 31 dicembre 2019, adottando le opportune delibere entro il mese di giugno 2019 (salvo deroghe inserite nel provvedimento). L’Autorità richiede quindi alle imprese alle imprese e alle ultime società controllanti italiane in indirizzo di adeguare l'assetto di governo societario alle indicazioni contenute nella Lettera, adottando ogni iniziativa utile ad assicurare la piena attuazione delle eventuali riconfigurazioni organizzative necessarie nel rispetto della tempistica prevista. 5
European and Italian Authorities 3) Governo Italiano Issuer Title Description Link to document Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.123 del 25-07-2018 è stato pubblicato il Decreto- Legge 25 luglio 2018, n. 91, c.d. "Milleproroghe". Il provvedimento proroga dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (BCC) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre il Decreto proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e apporta ulteriori modifiche all'articolo 37-bis del TUB. Il Decreto entra in vigore il 26 luglio 2018. Inoltre, il Parlamento italiano ha pubblicato il Dossier n. 48 avente ad oggetto le "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". In particolare, il decreto modifica la disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta nell'articolo 37-bis del TUB. L'articolo 11, comma 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta nell'articolo 37-bis del TUB. La lettera a) interviene sul comma 1 del citato articolo, ai sensi del quale il gruppo bancario Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91. cooperativo è composto in primo luogo da una società capogruppo, costituita in forma di Proroga di termini previsti da disposizioni Decreto-Legge 25 luglio società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, fissando la quota di capitale legislative 2018, n. 91. Proroga di detenuta dalle BCC appartenenti al gruppo in misura almeno pari al sessanta per cento. Governo Italiano termini previsti da Il decreto in esame rafforza, dunque, quanto già previsto in via di principio, aumentando la Dossier n. 48 - Conversione in legge del disposizioni legislative quota minima di capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti dalla maggioranza decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante semplice al sessanta per cento. proroga di termini previsti da disposizioni La lettera b) del comma 2 inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 37-bis del TUB. Il legislative comma 2 prevede che lo statuto della capogruppo indichi il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del TUB. Il comma 2-bis introduce un ulteriore vincolo legislativo alla redazione dello statuto della capogruppo prevedendo che lo stesso stabilisca che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione. Le lettere c) e d) del comma 2 modificano il comma 3 dell'articolo 37-bis del TUB, contenente alcuni elementi che devono essere necessariamente indicati nel contratto di coesione. In particolare, esso deve indicare i poteri della capogruppo, da esercitare nel rispetto delle finalità mutualistiche e, ai sensi dell'articolo, 11, comma 2, lettera c) del decreto in esame, anche del carattere localistico delle banche di credito cooperativo. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio. 6
European and Italian Authorities 4) European Commission Issuer Title Description Link to document Il Regolamento delegato della Commissione concerne l’autorizzazione all’utilizzo dei metodi avanzati di misurazione (advanced measurement approach, AMA) per il rischio operativo. Il documento in oggetto integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e specifica i requisiti qualitativi e quantitativi che gli enti devono soddisfare prima che possa essere concessa loro l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per far fronte al rischio operativo. Allo stesso tempo, esso stabilisce dei criteri per la valutazione prudenziale delle principali componenti metodologiche del sistema di misurazione del rischio operativo e garantisce che la metodologia sia affidabile e solida nella determinazione dei requisiti di capitale regolamentare secondo il metodo AMA e che sia comparabile tra i diversi enti. La struttura del presente di regolamento delegato è articolata come segue: Regolamento Delegato (UE) 2018/959 della - Capo 1 “Disposizioni generali” - sulle definizioni, sugli eventi del rischio operativo relativi Commissione del 14 al rischio giuridico, al rischio di modello (nel CRR non viene specificato dettagliatamente marzo 2018 che integra il in cosa consistano questo rischio e il precedente, per questo motivo sono inseriti due articoli che precisano la metodologia di valutazione da utilizzare allo scopo), alle Regolamento Delegato (UE) 2018/959 Regolamento (UE) n. operazioni finanziarie e alla qualità e verificabilità della documentazione; della Commissione del 14 marzo 2018 che 575/2013 del Parlamento integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 europeo e del Consiglio - Capo 2 “Requisiti qualitativi” - sugli aspetti di governance, in quanto l’ente è tenuto a del Parlamento europeo e del Consiglio per per quanto riguarda norme garantire l’esistenza di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben quanto riguarda norme tecniche di European tecniche di definite, trasparenti e coerenti. Viene inoltre valutato in questo ambito anche il regolamentazione per la determinazione Commission regolamentazione per la funzionamento dell’internal audit e della convalida interna dell’ente al fine di confermare della metodologia di valutazione in virtù determinazione della l’affidabilità e l’efficacia dei processi di gestione e misurazione del rischio operativo della quale le autorità competenti metodologia di valutazione all’interno dell’organizzazione. A tale scopo, assumono particolare rilevanza la qualità autorizzano gli enti a utilizzare metodi in virtù della quale le dei dati utilizzati dall’ente e la solidità, la robustezza e l’efficienza delle infrastrutture avanzati di misurazione per il rischio autorità competenti informatiche utilizzate nel quadro AMA; operativo autorizzano gli enti a - Capo 3 “Requisiti quantitativi” - riguardante la conformità dell’ente ai requisiti relativi utilizzare metodi avanzati all’utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e di misurazione per il del sistema dei controlli interni (i “quattro elementi”). Vengono, inoltre, valutate anche le rischio operativo principali ipotesi di modellizzazione del sistema di misurazione del rischio operativo; - Capo 4 “Assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio” – dove vengono previsti una serie di principi generali da rispettare a seconda se le tecniche di attenuazione assumano la forma di assicurazione o consistano in meccanismi di trasferimento differenti; - Capo 5 “Disposizione transitoria” - al fine di ridurre l’onere operativo degli enti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzino già un metodo AMA, la disposizione transitoria all’art. 45 prevede un periodo di applicazione progressiva di 1 anno per il regolamento delegato e di 2 per il divieto specifico in materia di utilizzo di distribuzioni normali o gaussiane contenuto all’art. 34, lettera g). 7
European and Italian Authorities 5) EBA - European Banking Authority Issuer Title Description Link to document The European Banking Authority (EBA) published the first products of its FinTech Roadmap, namely (i) a thematic report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business models and (ii) a thematic report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from FinTech. Both reports fall under the wider context of the newly established EBA FinTech Knowledge Hub and aim to raise awareness within the supervisory community and the industry on potential prudential risks and opportunities from current and potential FinTech applications and understand the main trends that could impact incumbents' business models and pose potential challenges to their sustainability. About the Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business models, based on the EBA's observations, incumbents are categorized into (i) proactive/front-runners, (ii) reactive and (iii) passive in terms of the level of adoption of innovative technologies and overall engagement with FinTech. Potential risks may arise both for incumbents not able to react adequately and timely, remaining passive observers, but also for aggressive front-runners that alter their business models without a clear strategic objective in mind, backed by appropriate governance, operational and technical changes. The report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from FinTech sets out five factors that might significantly affect incumbents' business models from a sustainability EBA assesses risks and perspective: (i) digitalisation/innovation strategies pursued to keep up with the fast-changing opportunities from Fintech EBA assesses risks and opportunities from EBA - European environment, (ii) challenges arising from legacy ICT systems, (iii) operational capacity to and its impact on Fintech and its impact on incumbents Banking Authority implement the necessary changes, (iv) concerns over retaining and attracting staff and (v) incumbents business business models increasing risk of competition from peers and other entities. models The Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from FinTech concurs that currently the predominant type of relationship between incumbents and FinTech is partnership with FinTech firms, which is considered a "win-win" situation. The report assesses seven use cases, where new technologies are applied or considered to be applied to existing financial processes, procedures and services. The report aims to provide both competent authorities and institutions with useful guidance on such applications. It focuses on micro- prudential aspects, setting out potential prudential risks and opportunities that may arise from each use case: Biometric authentication using fingerprint recognition, Use of robo-advisors for investment advice, Use of big data and machine learning for credit scoring, Use of distributed ledger technology and smart contracts for trade finance, Use of distributed ledger technology to streamline customer due diligence processes, Mobile wallet with the use of near-field communication, Outsourcing core banking/payment system to the public cloud, Dependencies on third-party providers, heightened legal and compliance risks and negative impact on conduct risk add to the overall increased operational risk. The potential efficiency gains and improved customer experience are currently the predominant potential opportunities while the changing customer behaviour is an important factor triggering institutions' interest towards FinTech. 8
European and Italian Authorities 6) Banca d’Italia Issuer Title Description Link to document Con il documento in esame la Banca d’Italia pone in consultazione le proposte di modifica delle “Diposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” (Provvedimento della Banca d’Italia del 17 maggio 2016), al fine di adeguare la normativa secondaria alla Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. “PSD2”), recepita nell’ordinamento nazionale, a livello primario, mediante il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Le modifiche recepiscono altresì gli Orientamenti emanati dall’EBA in materia di: - criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia (EBA/GL/2017/08); - informazioni che devono essere fornite per ottenere l’autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché per la registrazione dei prestatori di servizi di informazione sui conti (EBA/GL/2017/09); - segnalazione dei gravi incidenti (EBA/GL/2017/10); - misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento. I principali interventi riguardano: - la disciplina dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento e all’emissione Documento per la di moneta elettronica, di cui al Capitolo II delle Disposizioni di vigilanza; consultazione - Modifica - i requisiti di fondi propri di IP e IMEL, di cui al Capitolo V; Documento per la consultazione - Modifica Banca d’Italia delle disposizioni di - l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, di cui al Capitolo VI; delle disposizioni di vigilanza per gli istituti vigilanza per gli istituti di - i requisiti in materia di tutela dei fondi dei clienti, di cui al Capitolo IV. di pagamento e gli istituti di moneta pagamento e gli istituti di elettronica - l’operatività degli istituti italiani in Italia e all’estero e degli istituti esteri in Italia, di cui moneta elettronica rispettivamente ai Capitoli VII e VIII. Inoltre, vengono toccati dalla consultazione aspetti riguardanti la materia degli assetti proprietari, la concessione di finanziamenti e i tempi per le procedure di accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali. Le modifiche apportate dal documento di consultazione alle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL rilevano per gli Intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 del TUB autorizzati alla prestazione dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica ed iscritti nei rispettivi albi, in modo particolare per quanto afferisce: - la sottoscrizione di una polizza da responsabilità civile o di analoga forma di garanzia per i danni eventualmente arrecati; - la predisposizione di politiche e procedure per garantire la sicurezza nella prestazione dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e la gestione degli incidenti gravi; - i requisiti di idoneità dei soggetti responsabili del patrimonio destinato, analoghi a quelli dettati per gli amministratori, per i quali si fa rinvio alla novellata formulazione dell’art. 26 del TUB, più stringenti rispetto ai requisiti di onorabilità e professionalità precedentemente richiesti. 9
European and Italian Authorities 7) MEF – Dipartimento del Tesoro Issuer Title Description Link to document Sul sito del MEF - Ministero dell‘Economia e delle Finanze è stata pubblicata una consultazione pubblica relativa all’attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, che ha abrogato la precedente direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal 13 gennaio 2019 sarà l’unico atto legislativo di riferimento dell’Unione europea, a cui dovranno conformarsi gli Stati membri, in merito alla disciplina normativa relativa alla previdenza complementare di secondo pilastro. In particolare, costituiscono oggetto della consultazione i seguenti documenti: i) uno schema di decreto legislativo recante modifiche ai seguenti provvedimenti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2341/2016; a) Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private; ii) una tabella di comparazione tra le disposizioni vigenti e quelle previste dal nuovo schema di decreto. Gli obiettivi principali, perseguiti dal MEF con la consultazione in oggetto, possono essere così Consultazione pubblica sintetizzati: i) migliorare la governance e le funzioni fondamentali; ii) incrementare la qualità per l’attuazione della delle informazioni destinate agli aderenti ed ai pensionati; iii) regolare e semplificare l’attività Consultazione pubblica per l’attuazione Direttiva (UE) 2016/2341 transfrontaliera delle forme pensionistiche; iv) prevedere precisi obblighi di informazione da della Direttiva (UE) 2016/2341 del del Parlamento europeo e destinare agli aderenti ed ai pensionati; v) garantire che l’Autorità di vigilanza abbia gli MEF – Dipartimento strumenti necessari per svolgere i compiti ad essa istituzionalmente assegnati nell’ambito Parlamento europeo e del Consiglio del 14 del Consiglio del 14 del Tesoro dell’attività di supervisione dei fondi pensione. Il nuovo schema di regolamento introduce l’art. dicembre 2016 relativa alle attività e alla dicembre 2016 relativa vigilanza degli enti pensionistici aziendali o alle attività e alla vigilanza 4-bis “Requisiti generali in materia di sistemi di governo”, il quale dettaglia gli elementi caratterizzanti del sistema di governo, al fine di assicurare una gestione sana e prudente delle professionali degli enti pensionistici aziendali o professionali attività. Inoltre, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 5 “Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza”, il quale prevede che le forme pensionistiche complementari, esclusi i fondi aperti e individuali, siano obbligati a nominare un direttore generale che svolga attività di supporto a quelle dell’organo amministrativo. Infine, i fondi pensione aperti e individuali sono tenuti a nominare un responsabile della forma pensionistica. L’articolo 5-bis prevede che i fondi pensione costituiscano le seguenti funzioni fondamentali: i) una funzione di gestione del rischio; ii) una funzione di revisione interna; iii) una funzione attuariale. Un’ulteriore elemento novità riguarda l’introduzione di specifiche politiche di esternalizzazione, di remunerazione e di valutazione interna del rischio, ai sensi degli artt. 5-septies, 5-octies, 5-nonies. L’art. 7 del nuovo schema di regolamento viene integrato rispetto alla precedente versione normativa, prevedendo che la liquidità e gli strumenti finanziari dei fondi pensione a contribuzione definita siano depositati presso un unico soggetto, distinto dal gestore; nonché viene inserita una dettagliata disciplina delle attività poste in essere dal depositario. Inoltre, il nuovo regolamento dovrebbe contenere specifici obblighi informativi verso i potenziali aderenti, gli aderenti i e dei beneficiari. Infine, è prevista una disciplina specifica per il trasferimento di attività transfrontaliere. 10
Associations/Institutes 8) ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Issuer Title Description Link to document Il 16 luglio 2018 il Comitato per la Corporate Governance, presieduto da Patrizia Grieco (ENEL), ha emendato il Codice di autodisciplina al fine di mantenere la “diversità” di genere negli organi sociali delle imprese quotate e salvaguardare gli effetti positivi della Legge “Golfo- Mosca” (n.120/2011). Gli emittenti sono invitati ad applicare le nuove raccomandazioni a partire dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla cessazione degli effetti della Legge “Golfo-Mosca” (2019). Le novità si articolano secondo i tre livelli che compongono tipicamente il Codice: principi, criteri applicativi e commento. Il nuovo principio raccomanda agli emittenti di applicare criteri di diversità, anche di genere, per la composizione sia del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale. Il relativo criterio applicativo concretizza l’obiettivo di diversità di genere definendo la quota di un terzo del “genere meno rappresentato” nel consiglio amministrazione e nel collegio sindacale. Il commento alle nuove raccomandazioni suggerisce diverse modalità per applicare le stesse, da individuare anche in funzione degli assetti proprietari dell’emittente: inserire un’apposita clausola statutaria, prevedere politiche di diversità, emanare specifici orientamenti del Cda agli azionisti, inserirle nella lista di candidati al Consiglio presentata dal Cda uscente. Il Comitato, inoltre, tenendo conto delle evoluzioni delle best practices internazionali, ha inserito nel commento al Codice l’auspicio che tutti gli emittenti quotati ANIA – adottino misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi nell’intera Associazione ANIA Trends - anno XII n. organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione. Nazionale fra le ANIA Trends - anno XII n. 8 - Luglio 2018 8 - Luglio 2018 Il 16 luglio u.s. il Financial Reporting Council (FRC), dopo ampia consultazione, ha pubblicato Imprese Assicuratrici la nuova versione del Codice di Corporate Governance del Regno Unito. Il nuovo Codice, più breve e semplificato, promuove una nuova cultura aziendale, più aperta agli stakeholder, con un’attenzione maggiore alla sostanza piuttosto che alla forma degli adempimenti previsti. Le principali modifiche prevedono: - un maggior coinvolgimento dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione, con valutazione periodica dell’attenzione alle esigenze dei diversi “portatori di interesse”, ai sensi dell'articolo 172 del Companies Act del 2006; - la necessità di promuovere una “prospettiva strategica” di medio-lungo periodo al fine di preservare il valore aziendale nel tempo; - al fine di garantire che i consigli di amministrazione abbiano il giusto mix di competenze ed esperienze, si chiede una maggior attenzione alla diversità, non solo di genere, ma intesa in senso ampio. Dovrebbe essere limitata al massimo la possibilità di rinnovi dalle cariche che superino i 9 anni; - viene rafforzato il ruolo del Comitato nomine, proprio per gestire meglio i “piani di successione” e l’integrazione delle “diversità” in Consiglio; - è richiesta una maggior attenzione ai piani di remunerazione, che dovrebbero essere sempre più. 11
Associations/Institutes 8) ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Issuer Title Description Link to document Lo scorso 3 luglio è stato emanato da IVASS il Regolamento n. 38/2018 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi, facendo seguito alla pubblica consultazione avviata il 19 luglio 2017. Il Regolamento detta la disciplina conformemente alle previsioni della Direttiva Solvency II, al Regolamento Delegato 2015/35 e alle Linee Guida EIOPA. Il Regolamento ha razionalizzato e eliminato previsioni non più coerenti con la nuova disciplina dettata dal CAP e dagli Atti delegati e accorpato il Reg. n. 20/2008 e altre disposizioni inerenti a tematiche di governo societario (Reg. 39/2011 e Circ. 574/2005). Il nuovo regolamento si articola nelle seguenti macro-aree: Sistema di governo societario, Disciplina della riassicurazione e delle altre tecniche di mitigazione del rischio, Gestione del capitale dell'impresa, Funzioni fondamentali del governo societario, Disciplina in materia di remunerazioni, Disciplina dell'esternalizzazione, Governo societario di gruppo. In via generale, le imprese dovranno adeguarsi al nuovo regolamento entro il 31 dicembre 2019 (delibere entro giugno 2019). Eventuali modifiche statutarie (requisito di indipendenza degli amministratori, ruolo non esecutivo del presidente, comitati endo-consiliari) dovranno però essere apportate in tempo utile per gli eventuali rinnovi degli organi sociali deliberati in sede di approvazione del bilancio 2018 (con adeguamento concluso comunque entro il 2021), così ANIA – come le politiche di remunerazione e di esternalizzazione dovranno essere approvate entro Associazione ANIA Trends - anno XII n. l'approvazione del bilancio 2018. In deroga al termine del 31 dicembre 2019: ANIA Trends - anno XII n. 9 - Luglio 2018 Nazionale fra le - gli incarichi e i contratti in corso dovranno essere modificati, al più tardi entro la relativa 9 - Luglio 2018 Imprese scadenza, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità; Assicuratrici - le disposizioni del regolamento in materia di esternalizzazione e remunerazione si applicano immediatamente per il conferimento di incarichi e la stipulazione di contratti avvenuta successivamente all’entrata in vigore del regolamento. Tali disposizioni devono essere lette congiuntamente alla Lettera al Mercato IVASS del 5 luglio 2018, con la quale vengono definiti gli orientamenti dell’Istituto sull’applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario. Con tale Lettera vengono definiti tre possibili modelli di sistema di governo societario - rafforzato, ordinario e semplificato - individuati sulla base di un processo di autovalutazione articolato su un’analisi dimensionale dell’impresa (sulla base dell’importo delle riserve tecniche lorde, se esercitano i rami vita, e dei premi lordi, se esercitano i rami danni) e, ad integrazione/parziale correzione, un’analisi basata su parametri quali/quantitativi che approssimano la rischiosità/complessità del business e delle operazioni svolte (ad es. rientrano nella categoria “rafforzato” le imprese che utilizzano un modello interno, quelle che esercitano congiuntamente i rami vita e danni e quelle che abbiano emesso strumenti finanziari negoziate su mercati regolamentati). Per le ultime società controllanti, l’Istituto prevede solo due possibili assetti del governo societario: rafforzato e ordinario. 12
Associations/Institutes 9) ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni Issuer Title Description Link to document Sul sito di ASSONIME è stato pubblicato l'Intervento 26/2018 intitolato "Modelli organizzativi. Il punto di vista del magistrato". In particolare, l'incontro ha ad oggetto un'analisi delle seguenti tematiche: - Modelli organizzativi e valutazione d’idoneità del giudice; - Onere della prova; e - Self reporting. Il decreto 231/2001 pone all’impresa due alternative: - adottare un M.O. prima della commissione del reato per beneficiare dell’esonero da responsabilità; - adottare un M.O. dopo la commissione del reato per ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio; Questo sistema dal punto di vista dell’impresa presenta dei limiti, ovvero: - quasi mai ha condotto all’esonero da responsabilità; - non consente in sede giudiziale di differenziare il trattamento delle imprese che hanno seriamente investito nella compliance, da quelle che non hanno un modello, o adottano modelli preconfezionati. ASSONIME – Interventi 26/2018 - Questi aspetti sviliscono la funzione di prevenzione della 231 e possono indurre l’impresa a Associazione fra le Modelli organizzativi e altri Interventi 26/2018 - Modelli organizzativi e rinunciare al modello di prevenzione in favore dei modelli in corso di procedimento per ridurre le società italiane per profili. Il punto di vista del altri profili. Il punto di vista del magistrato conseguenze sanzionatorie. Tra le principali criticità ai fini dell’esonero da responsabilità vi è il azioni magistrato peculiare regime dell’onere della prova quando il reato è commesso da un apicale, che pone una presunzione di colpevolezza a carico dell’impresa, impossibile da superare per la difficoltà di provare l’elusione fraudolenta. Posto il quasi unanime consenso sul carattere sostanzialmente penale della responsabilità a carico dell’impresa, tra le soluzioni proposte, il gruppo di lavoro ha valutato con favore quella di prevedere la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito, in modo che spetti al p.m.: - contestare il fatto per cui l’impresa risponde, ossia la disorganizzazione individuata nella specifica regola cautelare che non ha impedito o agevolato la commissione del reato; - dimostrare che l’ente non ha adottato un’organizzazione idonea a prevenire il reato. Altra criticità del sistema premiale sotteso alla disciplina 231/01 deriva dall’assenza di parametri consolidati sui requisiti organizzativi che l’impresa deve seguire in funzione di prevenzione dei reati e che il giudice deve valutare. Per superare tale limite, tra le varie proposte in campo, il gruppo di lavoro ha valutato positivamente l’ipotesi di: - elaborare protocolli tecnici – definiti per aree specifiche di rischio – che siano riconosciuti come best practice da esperti indipendenti; - riconoscere una presunzione di conformità ai modelli organizzativi elaborati secondo tali protocolli, superabile dal giudice con un onere di motivazione rafforzato. 13
Associations/Institutes 10) FRC - Financial Reporting Council Issuer Title Description Link to document The FRC has released the 2018 UK Corporate Governance Code which puts the relationships between companies, shareholders and stakeholders at the heart of long-term sustainable growth in the UK economy. The new shorter, sharper Code is the product of extensive consultation. This Code places emphasis on businesses building trust by forging strong relationships with key stakeholders. It calls for companies to establish a corporate culture that is aligned with the company purpose, business strategy, promotes integrity and values diversity. There is a renewed focus on the application of the Principles – the FRC wishes to see clear, meaningful reporting. Investors and proxy advisors must assess explanations carefully and not take a tick-box approach. The main changes include: - Workforce and stakeholders: There is a new Provision to enable greater board A UK Corporate engagement with the workforce to understand their views. The Code asks boards to FRC - Financial A UK Corporate Governance Code that is Governance Code that is describe how they have considered the interests of stakeholders when performing their Reporting Council fit for the future fit for the future duty under Section 172 of the 2006 Companies Act. - Culture: Boards are asked to create a culture which aligns company values with strategy and to assess how they preserve value over the long-term. - Succession and diversity: To ensure that the boards have the right mix of skills and experience, constructive challenge and to promote diversity, the new Code emphasises the need to refresh boards and undertake succession planning. Boards should consider the length of term that chairs remain in post beyond nine years. The new Code strengthens the role of the nomination committee on succession planning and establishing a diverse board. It identifies the importance of external board evaluation for all companies. Nomination committee reports should include details of the contact the external board evaluator has had with the board and individual directors. - Remuneration: To address public concern over executive remuneration, the new Code emphasises that remuneration committees should take into account workforce remuneration and related policies when setting director remuneration. Importantly formulaic calculations of performance-related pay should be rejected. Remuneration committees should apply discretion when the resulting outcome is not justified. 14
Associations/Institutes 11) EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations Issuer Title Description Link to document EcoDa strongly supports initiatives regarding audit committee practices with respect to audit quality. However, EcoDa believes that the IOSCO Good Practices for Audit Committees in Supporting Audit Quality are getting a step further than the EU Audit Reform by imposing an obligation of results on Audit Committees through prescriptive requirements to ensure an effective audit. The fact that the practices are considered as “good” and not “best” practices imply a level of practice deemed as “normal” for all proposed practices, in a context where some of the practices are beyond what is currently considered as best practices even for matured countries and audit committees. EcoDa additional general comments are as follows: - Audit committee works must be manageable in the (relatively) short timeframe allocated to these matters, considering the overall mandate of board of directors and the fact that their key responsibility is strategy, reporting and senior management compensation and nomination. Regulation puts people on boards able to control but not able to respond to new challenges. Regulators have forgotten the competitiveness’ aim of Corporate Governance. The agenda overload, including and beyond the strict topic of overseeing external auditors, is a serious concern for audit committees to be able to meet their EcoDa - The EcoDa's response to the mandate as delegated by the board. Audit committee members are board members who ecoDa's response to the IOSCO European IOSCO Consultation could (and should) be allowed to perform other duties to support overall board Consultation Report on Good Practices for Confederation of Report on Good Practices objectives. Audit Committees in Supporting Audit Directors' for Audit Committees in - Audit committees must exercise versight on the relationships with external auditors, but Quality Associations Supporting Audit Quality this must not come at the price of becoming a shadow finance department with respect to managing the auditors’ relationship at large. In that respect, the depth of review and questioning, although probably in need of improvement and better calibration, must not be overestimated as to what audit committee can actually do (in terms of extent and impact), or this will create a new expectation gap. - Audit committees must actively support audit quality, set the tone at the top and act as pressure points for audit firms to actively rank audit quality (in all its components and underlying factors) as a priority. However audit committees must not be seen as a substitute to audit regulators primary responsibilities of actually assessing the performance of audit firms. Audit committee performance will be improved with the proposed practices, but this should not be construed as an additional direct responsibility to board members in case of audit failures, as audit quality rests first and foremost with audit firms. - It is also important to acknowledge that management is the primary party in communicating on a regular basis with the auditors. Clear cut of responsibilities is necessary for an efficient governance framework. 15
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document The Financial Reporting Council issued a revised corporate governance code and announced that a revised investor stewardship code will be issued before year-end. The revised code contains two provisions that will be of great interest. They will undoubtedly be relied upon in efforts to update the various U.S. corporate governance codes. They will also be used to further the efforts to expand the sustainability and stakeholder concerns of U.S. boards. First, the introduction to the code makes note that shareholder primacy needs to be moderated and that the concept of the “purpose” of the corporation, as long put forth in the U.K. by Colin Mayer and recently popularized in the U.S. by Larry Fink in his 2018 letter to CEO’s, is the guiding principle for the revised code: ‘Companies do not exist in isolation. Successful and sustainable businesses underpin our economy and society by providing employment and Oxford Business The UK Corporate creating prosperity. To succeed in the long-term, directors and the companies they lead need The UK Corporate Governance Code Law Blog Governance Code to build and maintain successful relationships with a wide range of stakeholders. These relationships will be successful and enduring if they are based on respect, trust and mutual benefit. Accordingly, a company’s culture should promote integrity and openness, value diversity and be responsive to the views of shareholders and wider stakeholders’. Second, the code provides that the board is responsible for policies and practices which reinforce a healthy culture and that the board should engage: ‘with the workforce through one, or a combination, of a director appointed from the workforce, a formal workforce advisory panel and a designated non-executive director, or other arrangements which meet the circumstances of the company and the workforce’. It will be interesting to see how this provision will be implemented and whether it gains any traction in the U.S. 16
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document Compared to institutional investors, retail investors seem to be bound to remain minor actors on the corporate governance scene, even if Shareholders Rights Directive (SRD I) put forward shareholder empowerment. For instance, many years now from enactment of the SRD I and completion of its transposition into national law, voting turnout at general meetings in Europe remains low. While rational apathy is crucial in explaining retail investors’ largely passive behavior - especially within contexts of concentrated ownership which are typical for many European countries - its persistence notwithstanding the SRD I raises the question as to whether, and to what extent, it might also be rooted in some regulatory shortcoming. A growing body of research considers a more active role of retail investors to be beneficial in several respects. First, incentivizing retail share ownership of listed companies by enhancing the governance role of retail investors can increase equity markets efficiency. Second, given The Corporate that significant retail share ownership characterizes some major European issuers, and even Oxford Business The Corporate Governance Role of Retail Governance Role of Retail more so smaller listed companies, retail shareholder passivity means losing a non-trivial Law Blog Investors Investors proportion of the votes cast at shareholder meetings and supports the view that the board, or the controlling shareholders, might be subject to suboptimal monitoring. Enhanced institutional investor participation at shareholders’ meetings renders voting outcomes less easily predictable; as the likelihood increases that voting outcomes cannot ex ante be taken for granted, situations may occur in which retail votes might make the difference in either supporting, or contrasting, the board, controlling shareholders, major ‘traditional’ institutional shareholders, or aggressive activists. Third, and more generally, unless retail investors are denied direct access to the equity markets, which is far from being the case either in Europe or the U.S., the issue of retail shareholders’ factual under-representation within issuers’ governance mechanisms should not be disregarded out of hand by the assertion that any retail shareholder simply has no interest in shares but to be paid dividends. 17
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document Company chairmen are to be granted flexibility in the UK’s new corporate governance code to be considered independent beyond nine-year terms, according to a senior figure behind the new document. David Styles, director of corporate governance at the Financial Reporting Council, told a conference this week that the move had been made to encourage gender diversity in board leadership. Styles said the new code would offer the opportunity for chairs to be considered independent after more than nine years if they were an “internal promotion” and had served part of their time on the board in another role. The new code is expected to be published on Monday. Earlier this year the FRC released a draft governance code for consultation, with elements on non-executive directors that controversially suggested a chairman could not be considered independent beyond a nine-year term. Flexibility on offer for Styles told the annual conference of ICSA: The Governance Institute that the FRC had Flexibility on offer for chairman terms in Board Agenda chairman terms in new encountered concern during consultation that the “nine-year” guideline would limit the terms of new governance code governance code chairs who may have joined as a non-executive before taking on leadership of the board. In December, the Financial Times ran a story saying the nine-year limit would affect the chairmen of 67 companies, including 19 in the FTSE 100 index. Styles said the FRC “came across data that suggests it is more likely that a woman will be made chair from an internal appointment rather than a direct hire from outside. “In terms of promotion of diversity, that’s why we have set out particular circumstances where … we consider it OK for there to be flexibility to breach a time limit for a chair’s term.” Styles would not offer detail on what the new nine-year code clauses would say, but he reiterated the FRC’s belief that chairmen should have their time in charge constrained. “We do think it’s important that the chair be considered independent upon appointment.” He added: “But we also think that effective refreshment of the chair should take place. And effective refreshment of the chair, particularly if the chair chairs the nominations committee, will lead to effective refreshment of the board.” 18
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document Le nuove regole sull’informazione non finanziaria impongono alle società quotate di dar conto, nella relazione di governance, delle politiche di diversificazione, quali l’età e il genere, seguite nella composizione degli organi di governo, gestione e controllo e di illustrare i percorsi formativi e professionali dei membri. Per quanto riguarda la diversificazione di genere, la legge Golfo-Mosca, fissa a un minimo del 30 per cento la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione. C’è però da chiedersi se una effettiva applicazione del principio di “diversità” debba riguardare il solo consiglio e non estendersi invece anche ai comitati (comitati controlli e rischi, remunerazione, operazioni con parti correlate e nomine – corporate governance), che di fatto rappresentano uno snodo fondamentale nell’articolazione del governo delle società. Il Codice di autodisciplina delle società quotate suggerisce un numero minimo di tre membri per i comitati; ma richiedere una rappresentanza femminile obbligatoria di una su tre finirebbe con l’introdurre un eccesso di rigidità. Da un lato, considerazioni qualitative potrebbero suggerire altre composizioni dei comitati sulla base delle caratteristiche professionali e personali dei componenti dei cda; dall’altro, potrebbe essere opportuno, in alcuni casi, avere anche rappresentanze femminili di due su tre o di tre su tre. Seguendo lo spirito della legge e operando sul piano della autoregolamentazione, si potrebbe allora optare per una misurazione percentuale più generale, vale a dire la quota di genere sulla Porte aperte alle donne, Porte aperte alle donne, ma non solo nei La Voce.info totalità dei componenti dei comitati nominati da ciascun consiglio di amministrazione. Ad ma non solo nei cda cda esempio, nell’ipotesi di quattro comitati di tre membri ciascuno, prevedere la percentuale minima del 30 per cento e quindi, arrotondando per eccesso, un minimo di quattro rappresentanti femminili su dodici, rimanendo però sempre nei limiti di percentuale calcolati per il consiglio di amministrazione. Si potrebbe così valorizzare il contributo di genere, dando allo stesso tempo la facoltà di allocazione ottimale nell’ambito dei comitati, senza rigidità o frammentazioni. Sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli componenti, invece, il criterio guida dovrebbe essere, ovviamente, quello di background coerenti con la materia trattata: ad esempio, esperti di gestione di rischi nel comitato controlli e rischi o esperti di risorse umane nel comitato remunerazione, ma anche in questo caso è importante valorizzare la diversità per garantire una varietà di approcci e prospettive nell’azione dei componenti nel loro insieme. Una varietà che potrebbe venire meno in presenza di comitati interamente costituiti da cosiddetti “esperti”, con una visione troppo omogenea. Per consentire una certa diversificazione di contributi tra i vari esponenti, si potrebbe anche ipotizzare una durata massima consigliabile di due mandati, il che permetterebbe di realizzare una forma di rotazione tra i singoli comitati, una volta maturata una buona conoscenza del contesto societario. 19
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