Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2018

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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2018
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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate
governance in base alle notizie diffuse dalle varie
associazioni ed enti di riferimento

Luglio 2018
INDEX

  European and Italian Authorities

  1. Borsa italiana
  2. IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  3. Governo Italiano
  4. European Commission
  5. EBA – European Banking Authority
  6. Banca d’Italia
  7. MEF – Dipartimento del Tesoro

  Associations/Institutes

  8. ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
  9. ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni
  10. FRC - Financial Reporting Council
  11. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations

  Surveys & Insights
European and Italian Authorities
1) Borsa italiana

  Issuer                  Title                                                       Description                                                             Link to document

                                            Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato le nuove raccomandazioni del Codice di
                                            Autodisciplina per la diversità, anche di genere, nelle società quotate. Le novità si articolano
                                            secondo i tre livelli che compongono tipicamente il Codice: principi, criteri applicativi e
                                            commento. Il nuovo principio raccomanda agli emittenti di applicare criteri di diversità, anche di
                                            genere, per la composizione sia del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale. Il
                                            relativo criterio applicativo concretizza l’obiettivo di diversità di genere definendo la quota di un
                                            terzo del “genere meno rappresentato” nel consiglio amministrazione e nel collegio sindacale. Il
                                            commento alle nuove raccomandazioni così introdotte suggerisce, con la flessibilità che
                                            contraddistingue il Codice di autodisciplina, diversi strumenti per implementare la quota di un
                                            terzo, da individuare anche in funzione degli assetti proprietari dell’emittente e che spaziano
Borsa italiana    Pubblicata la versione    dalla clausola statutaria, alle politiche di diversità, agli orientamenti del Cda agli azionisti, fino
                 aggiornata a luglio 2018   alla lista presentata dal Cda uscente.                                                                   Pubblicata la versione aggiornata a luglio
                      del Codice di                                                                                                                  2018 del Codice di Autodisciplina
                                            Nello specifico il testo si sviluppa in 10 articoli: (i) Articolo 1: Ruolo del Consiglio
                      Autodisciplina
                                            d’Amministrazione; (ii) Articolo 2: Composizione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Articolo
                                            3: Amministratori indipendenti; (iv) Articolo 4: Istituzione e funzionamento dei comitati interni al
                                            Consiglio di Amministrazione; (v) Articolo 5: Nomina degli amministratori; (vi) Articolo 6:
                                            Remunerazione degli amministratori; (vii) Articolo 7: Sistema di controllo interno e di gestione
                                            dei rischi; (viii) Articolo 8: Sindaci; (ix) Articolo 9: Rapporti con gli azionisti; (x) Articolo 10:
                                            Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico.
                                            Il Comitato ha inoltre deciso di avviare una revisione complessiva del Codice, che sarà
                                            completata nel corso del 2019, volta a razionalizzarne la struttura e a rafforzare il ruolo della
                                            governance nell’orientare le società verso una crescita sostenibile nel lungo periodo e nel
                                            favorire l’accesso al mercato.

                                                                                            3
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  2) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
      Issuer                    Title                                                         Description                                                            Link to document
                                                Il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018, pubblicato sul sito dell’IVASS, detta la disciplina del
                                                sistema di governo societario dell’impresa e del gruppo, in attuazione degli articoli da 29-bis a
                                                30-septies e 215-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Le presenti disposizioni
                                                implementano le Linee Guida EIOPA sul sistema di governo societario e riprendono le
                                                previsioni, compatibili con il nuovo quadro normativo primario, dei seguenti provvedimenti (che
                                                vengono abrogati): Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008; Regolamento ISVAP n. 39
                                                del 9 giugno 2011; Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di riassicurazione passiva. Il nuovo
                                                Regolamento, pertanto, detta una disciplina organica sulle seguenti tematiche:
                                                     (i) il sistema di governo societario, con particolare riferimento al ruolo degli organi sociali,
                                                         la struttura organizzativa, il sistema di controllo interno, il sistema di gestione dei rischi e
                                                         l’idoneità alla carica degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono le funzioni
                                                         fondamentali. L’obiettivo dell’intervento regolamentare è quello di garantire una struttura
                                                         organizzativa adeguata (anche in termini di sistema di gestione dei dati e sistemi
                                                         informatici), una chiara assegnazione e ripartizione dei compiti e responsabilità,
                                                         un’adeguata dialettica tra i diversi attori del sistema, nonché il rafforzamento della
                                                         centralità dell’organo amministrativo in termini di ultimo responsabile del sistema di
                                                         governance; sono inoltre assicurate la definizione in capo all’impresa di un obiettivo di
                     Regolamento IVASS n. 38             solvibilità, allineato nelle modalità di calcolo alle metriche prudenziali, l’adozione di una
IVASS – Istituto per del 3 luglio 2018 recante           politica di gestione del capitale (e relativo piano di gestione a medio termine),                  Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio
  la vigilanza sulle disposizioni in materia di          l’approvazione da parte dell’organo amministrativo di un piano strategico sulla                    2018 recante disposizioni in materia di
    assicurazioni       sistema di governo               tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT), debitamente integrato per le                   sistema di governo societario
                             societario                  tematiche di cyber security aziendale.
                                                     (ii) Le funzioni fondamentali del governo societario, ora codificate a livello di norma
                                                         primaria, costituite dalle tre funzioni di gestione dei rischi, verifica della conformità alle
                                                         norme e revisione interna. Il nuovo impianto persegue l’obiettivo di una
                                                         sistematizzazione della disciplina delle funzioni chiave, ora suddivisa in una parte
                                                         generale, comune a tutte le funzioni, e in una specifica con previsioni di dettaglio su
                                                         peculiarità e compiti di ogni specifica struttura;
                                                     (iii) Il governo societario di gruppo: le disposizioni adottate in materia disegnano presìdi
                                                         organizzativi rispettosi del delicato equilibrio tra la ricerca di economie di scala e
                                                         sinergie promossa dal mercato, da un lato, e la responsabilità della singola impresa
                                                         nella definizione dell’assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio,
                                                         dall’altro (art. 215-bis del Codice).
                                                     (iv) La disciplina in materia di remunerazioni, che rafforza la coerenza delle politiche di
                                                         remunerazione con gli interessi di lungo termine dell’impresa, arricchendo l’informativa
                                                         in materia resa agli azionisti e all’IVASS.
                                                Le previsioni contenute nel presente Regolamento vanno lette congiuntamente alla Lettera al
                                                mercato del 5 luglio 2018.

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European and Italian Authorities
 2) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

      Issuer                    Title                                                         Description                                                            Link to document
                                                 Le previsioni contenute nel Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in
                                                 materia di sistema di governo societario vanno lette congiuntamente alla Lettera al mercato del
                                                 5 luglio 2018 con cui l’Istituto propone una prima, concreta declinazione del principio di
                                                 proporzionalità, in linea con l’impianto Solvency II, che prevede che le disposizioni prudenziali
                                                 siano applicabili in ragione del profilo di rischiosità dell’impresa determinato dalla natura,
                                                 portata e complessità dei rischi inerenti all’attività. Le indicazioni presenti nella Lettera al
                                                 mercato danno attuazione a quanto anticipato nella pubblica consultazione del Regolamento,
                                                 con la quale si è rappresentata al mercato la possibilità che l'Istituto, anche ad esito degli input
                                                 ricevuti sul tema, individuasse categorie omogenee di imprese – definite sulla base di una o più
                                                 soglie di natura quantitativa e/o criteri qualitativi – a ciascuna delle quali associare presidi di
                                                 governo societario differenziati. Nella presente lettera al mercato è quindi presentato il
                                                 processo di autovalutazione che IVASS si attende venga seguito dalle imprese ai fini
                                                 dell'individuazione dell'assetto di governo societario più idoneo. Per la singola impresa,
                                                 quest’ultimo può essere di tipo “rafforzato”, “ordinario” o, ancora, “semplificato”. Per le ultime
                      Lettera al mercato del 5 società controllanti italiane, considerata la complessità insita nella gestione integrata dei gruppi,
                     luglio 2018 "Orientamenti il governo societario è distinto solo in “rafforzato” e “ordinario”. I tre assetti di governo sono
                      IVASS sull'applicazione caratterizzati dalla diversa configurazione di alcuni presìdi organizzativi. Si tratta in particolare         Lettera al mercato del 5 luglio 2018
                            del principio di     di: (i) articolazione delle deleghe e autonomia gestionale del Presidente dell’organo                      "Orientamenti IVASS sull'applicazione del
IVASS – Istituto per
                          proporzionalità nel    amministrativo; (ii) articolazione e composizione dei comitati endo-consiliari relativi ai rischi e        principio di proporzionalità nel sistema di
  la vigilanza sulle
                         sistema di governo      alle remunerazioni; (iii) organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali (key             governo societario delle imprese di
    assicurazioni
                     societario delle imprese di function); (iv) struttura della remunerazione degli organi amministrativo e di controllo, dell’alta        assicurazione e riassicurazione e dei
                           assicurazione e       direzione, dei titolari delle funzioni fondamentali e dell’ulteriore personale rilevante la cui attività   gruppi"
                        riassicurazione e dei    può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa.
                                gruppi"
                                                 L’IVASS si attende che il percorso di autovalutazione delle imprese si articoli nelle seguenti
                                                 fasi: una prima classificazione in base a profili dimensionali, cui seguono valutazioni riguardanti
                                                 ulteriori parametri identificativi del profilo di rischiosità/complessità, che potrebbero richiedere
                                                 l’adozione di presìdi organizzativi più articolati e stringenti. Le valutazioni condotte dalle
                                                 imprese sulla base del processo raccomandato dalla presente lettera dovranno essere
                                                 motivate, formalizzate e comunicate all’IVASS nell’ambito dell’informativa contenuta nel
                                                 Reporting al Supervisore. Nella Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria si dovrà
                                                 altresì dare conto del sistema di governance adottato. In sede di prima applicazione, le imprese
                                                 si adeguano alle previsioni del Regolamento entro il termine del 31 dicembre 2019, adottando
                                                 le opportune delibere entro il mese di giugno 2019 (salvo deroghe inserite nel provvedimento).
                                                 L’Autorità richiede quindi alle imprese alle imprese e alle ultime società controllanti italiane in
                                                 indirizzo di adeguare l'assetto di governo societario alle indicazioni contenute nella Lettera,
                                                 adottando ogni iniziativa utile ad assicurare la piena attuazione delle eventuali riconfigurazioni
                                                 organizzative necessarie nel rispetto della tempistica prevista.

                                                                                                   5
European and Italian Authorities
3) Governo Italiano
    Issuer                  Title                                                         Description                                                              Link to document
                                               Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.123 del 25-07-2018 è stato pubblicato il Decreto-
                                               Legge 25 luglio 2018, n. 91, c.d. "Milleproroghe". Il provvedimento proroga dagli attuali 90
                                               giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (BCC) al
                                               contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal
                                               provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni
                                               previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre il Decreto proroga al 31
                                               dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal
                                               Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e apporta ulteriori modifiche all'articolo
                                               37-bis del TUB. Il Decreto entra in vigore il 26 luglio 2018.
                                               Inoltre, il Parlamento italiano ha pubblicato il Dossier n. 48 avente ad oggetto le "Conversione
                                               in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da
                                               disposizioni legislative".
                                               In particolare, il decreto modifica la disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta
                                               nell'articolo 37-bis del TUB. L'articolo 11, comma 2 del decreto-legge in esame modifica la
                                               disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta nell'articolo 37-bis del TUB.
                                               La lettera a) interviene sul comma 1 del citato articolo, ai sensi del quale il gruppo bancario              Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91.
                                               cooperativo è composto in primo luogo da una società capogruppo, costituita in forma di                    Proroga di termini previsti da disposizioni
                   Decreto-Legge 25 luglio     società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, fissando la quota di capitale                      legislative
                   2018, n. 91. Proroga di     detenuta dalle BCC appartenenti al gruppo in misura almeno pari al sessanta per cento.
Governo Italiano
                      termini previsti da      Il decreto in esame rafforza, dunque, quanto già previsto in via di principio, aumentando la               Dossier n. 48 - Conversione in legge del
                    disposizioni legislative   quota minima di capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti dalla maggioranza                   decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
                                               semplice al sessanta per cento.                                                                            proroga di termini previsti da disposizioni
                                               La lettera b) del comma 2 inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 37-bis del TUB. Il                                  legislative
                                               comma 2 prevede che lo statuto della capogruppo indichi il numero massimo delle azioni con
                                               diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai
                                               sensi dell’articolo 22, comma 1 del TUB. Il comma 2-bis introduce un ulteriore vincolo
                                               legislativo alla redazione dello statuto della capogruppo prevedendo che lo stesso stabilisca
                                               che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito
                                               cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei
                                               consiglieri di amministrazione.
                                               Le lettere c) e d) del comma 2 modificano il comma 3 dell'articolo 37-bis del TUB, contenente
                                               alcuni elementi che devono essere necessariamente indicati nel contratto di coesione. In
                                               particolare, esso deve indicare i poteri della capogruppo, da esercitare nel rispetto delle finalità
                                               mutualistiche e, ai sensi dell'articolo, 11, comma 2, lettera c) del decreto in esame, anche del
                                               carattere localistico delle banche di credito cooperativo.
                                               È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di
                                               coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di
                                               autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.

                                                                                               6
European and Italian Authorities
4) European Commission

 Issuer                 Title                                                          Description                                                             Link to document
                                         Il Regolamento delegato della Commissione concerne l’autorizzazione all’utilizzo dei metodi
                                         avanzati di misurazione (advanced measurement approach, AMA) per il rischio operativo. Il
                                         documento in oggetto integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e specifica i requisiti
                                         qualitativi e quantitativi che gli enti devono soddisfare prima che possa essere concessa loro
                                         l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per far fronte
                                         al rischio operativo. Allo stesso tempo, esso stabilisce dei criteri per la valutazione prudenziale
                                         delle principali componenti metodologiche del sistema di misurazione del rischio operativo e
                                         garantisce che la metodologia sia affidabile e solida nella determinazione dei requisiti di
                                         capitale regolamentare secondo il metodo AMA e che sia comparabile tra i diversi enti.
                                         La struttura del presente di regolamento delegato è articolata come segue:
               Regolamento Delegato
                 (UE) 2018/959 della           - Capo 1 “Disposizioni generali” - sulle definizioni, sugli eventi del rischio operativo relativi
                 Commissione del 14               al rischio giuridico, al rischio di modello (nel CRR non viene specificato dettagliatamente
              marzo 2018 che integra il           in cosa consistano questo rischio e il precedente, per questo motivo sono inseriti due
                                                  articoli   che precisano la metodologia di valutazione da utilizzare allo scopo), alle                Regolamento Delegato (UE) 2018/959
                Regolamento (UE) n.
                                                  operazioni finanziarie e alla qualità e verificabilità della documentazione;                        della Commissione del 14 marzo 2018 che
              575/2013 del Parlamento
                                                                                                                                                       integra il Regolamento (UE) n. 575/2013
               europeo e del Consiglio         - Capo 2 “Requisiti qualitativi” - sugli aspetti di governance, in quanto l’ente è tenuto a
                                                                                                                                                      del Parlamento europeo e del Consiglio per
             per quanto riguarda norme            garantire l’esistenza di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben
                                                                                                                                                           quanto riguarda norme tecniche di
 European              tecniche di                definite, trasparenti e coerenti. Viene inoltre valutato in questo ambito anche il
                                                                                                                                                       regolamentazione per la determinazione
Commission    regolamentazione per la             funzionamento dell’internal audit e della convalida interna dell’ente al fine di confermare
                                                                                                                                                        della metodologia di valutazione in virtù
                 determinazione della             l’affidabilità e l’efficacia dei processi di gestione e misurazione del rischio operativo
                                                                                                                                                           della quale le autorità competenti
             metodologia di valutazione           all’interno dell’organizzazione. A tale scopo, assumono particolare rilevanza la qualità
                                                                                                                                                         autorizzano gli enti a utilizzare metodi
                 in virtù della quale le          dei dati utilizzati dall’ente e la solidità, la robustezza e l’efficienza delle infrastrutture
                                                                                                                                                          avanzati di misurazione per il rischio
                  autorità competenti             informatiche utilizzate nel quadro AMA;
                                                                                                                                                                        operativo
                 autorizzano gli enti a        - Capo 3 “Requisiti quantitativi” - riguardante la conformità dell’ente ai requisiti relativi
              utilizzare metodi avanzati          all’utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e
                 di misurazione per il            del sistema dei controlli interni (i “quattro elementi”). Vengono, inoltre, valutate anche le
                    rischio operativo             principali ipotesi di modellizzazione del sistema di misurazione del rischio operativo;
                                               - Capo 4 “Assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio” – dove vengono
                                                  previsti una serie di principi generali da rispettare a seconda se le tecniche di
                                                  attenuazione assumano la forma di assicurazione o consistano in meccanismi di
                                                  trasferimento differenti;
                                               - Capo 5 “Disposizione transitoria” - al fine di ridurre l’onere operativo degli enti che alla
                                                  data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzino già un metodo AMA, la
                                                  disposizione transitoria all’art. 45 prevede un periodo di applicazione progressiva di 1
                                                  anno per il regolamento delegato e di 2 per il divieto specifico in materia di utilizzo di
                                                  distribuzioni normali o gaussiane contenuto all’art. 34, lettera g).

                                                                                            7
European and Italian Authorities
5) EBA - European Banking Authority
    Issuer                    Title                                                     Description                                                          Link to document
                                             The European Banking Authority (EBA) published the first products of its FinTech Roadmap,
                                             namely (i) a thematic report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business
                                             models and (ii) a thematic report on the prudential risks and opportunities arising for institutions
                                             from FinTech. Both reports fall under the wider context of the newly established EBA FinTech
                                             Knowledge Hub and aim to raise awareness within the supervisory community and the industry
                                             on potential prudential risks and opportunities from current and potential FinTech applications
                                             and understand the main trends that could impact incumbents' business models and pose
                                             potential challenges to their sustainability.
                                             About the Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business models,
                                             based on the EBA's observations, incumbents are categorized into (i) proactive/front-runners,
                                             (ii) reactive and (iii) passive in terms of the level of adoption of innovative technologies and
                                             overall engagement with FinTech. Potential risks may arise both for incumbents not able to
                                             react adequately and timely, remaining passive observers, but also for aggressive front-runners
                                             that alter their business models without a clear strategic objective in mind, backed by
                                             appropriate governance, operational and technical changes.
                                             The report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from FinTech sets out
                                             five factors that might significantly affect incumbents' business models from a sustainability
                   EBA assesses risks and
                                             perspective: (i) digitalisation/innovation strategies pursued to keep up with the fast-changing
                  opportunities from Fintech                                                                                                        EBA assesses risks and opportunities from
EBA - European                               environment, (ii) challenges arising from legacy ICT systems, (iii) operational capacity to
                      and its impact on                                                                                                               Fintech and its impact on incumbents
Banking Authority                            implement the necessary changes, (iv) concerns over retaining and attracting staff and (v)
                    incumbents business                                                                                                                         business models
                                             increasing risk of competition from peers and other entities.
                           models
                                             The Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from FinTech
                                             concurs that currently the predominant type of relationship between incumbents and FinTech is
                                             partnership with FinTech firms, which is considered a "win-win" situation. The report assesses
                                             seven use cases, where new technologies are applied or considered to be applied to existing
                                             financial processes, procedures and services. The report aims to provide both competent
                                             authorities and institutions with useful guidance on such applications. It focuses on micro-
                                             prudential aspects, setting out potential prudential risks and opportunities that may arise from
                                             each use case: Biometric authentication using fingerprint recognition, Use of robo-advisors for
                                             investment advice, Use of big data and machine learning for credit scoring, Use of distributed
                                             ledger technology and smart contracts for trade finance, Use of distributed ledger technology to
                                             streamline customer due diligence processes, Mobile wallet with the use of near-field
                                             communication, Outsourcing core banking/payment system to the public cloud, Dependencies
                                             on third-party providers, heightened legal and compliance risks and negative impact on conduct
                                             risk add to the overall increased operational risk. The potential efficiency gains and improved
                                             customer experience are currently the predominant potential opportunities while the changing
                                             customer behaviour is an important factor triggering institutions' interest towards FinTech.

                                                                                              8
European and Italian Authorities
6) Banca d’Italia
  Issuer                    Title                                                              Description                                                                  Link to document
                                                 Con il documento in esame la Banca d’Italia pone in consultazione le proposte di modifica delle
                                                 “Diposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”
                                                 (Provvedimento della Banca d’Italia del 17 maggio 2016), al fine di adeguare la normativa
                                                 secondaria alla Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. “PSD2”), recepita nell’ordinamento nazionale, a
                                                 livello primario, mediante il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Le modifiche
                                                 recepiscono altresì gli Orientamenti emanati dall’EBA in materia di:
                                                           - criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità
                                                           civile professionale o analoga garanzia (EBA/GL/2017/08);
                                                           - informazioni che devono essere fornite per ottenere l’autorizzazione degli istituti di
                                                           pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché per la registrazione dei
                                                           prestatori di servizi di informazione sui conti (EBA/GL/2017/09);
                                                           - segnalazione dei gravi incidenti (EBA/GL/2017/10);
                                                           - misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento.
                                                 I principali interventi riguardano:
                                                       - la disciplina dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento e all’emissione
                     Documento per la                      di moneta elettronica, di cui al Capitolo II delle Disposizioni di vigilanza;
                 consultazione - Modifica              - i requisiti di fondi propri di IP e IMEL, di cui al Capitolo V;                                          Documento per la consultazione - Modifica
Banca d’Italia      delle disposizioni di              - l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, di cui al Capitolo VI;                delle disposizioni di vigilanza per gli istituti
                 vigilanza per gli istituti di         - i requisiti in materia di tutela dei fondi dei clienti, di cui al Capitolo IV.                               di pagamento e gli istituti di moneta
                 pagamento e gli istituti di                                                                                                                                      elettronica
                                                       - l’operatività degli istituti italiani in Italia e all’estero e degli istituti esteri in Italia, di cui
                    moneta elettronica
                                                           rispettivamente ai Capitoli VII e VIII.
                                                 Inoltre, vengono toccati dalla consultazione aspetti riguardanti la materia degli assetti
                                                 proprietari, la concessione di finanziamenti e i tempi per le procedure di accertamento dei
                                                 requisiti degli esponenti aziendali. Le modifiche apportate dal documento di consultazione alle
                                                 Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL rilevano per gli Intermediari finanziari iscritti all’Albo ex
                                                 art. 106 del TUB autorizzati alla prestazione dei servizi di pagamento e di emissione di moneta
                                                 elettronica ed iscritti nei rispettivi albi, in modo particolare per quanto afferisce:
                                                       - la sottoscrizione di una polizza da responsabilità civile o di analoga forma di garanzia per
                                                           i danni eventualmente arrecati;
                                                       - la predisposizione di politiche e procedure per garantire la sicurezza nella prestazione
                                                           dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e la gestione degli
                                                           incidenti gravi;
                                                       - i requisiti di idoneità dei soggetti responsabili del patrimonio destinato, analoghi a quelli
                                                           dettati per gli amministratori, per i quali si fa rinvio alla novellata formulazione dell’art. 26
                                                           del TUB, più stringenti rispetto ai requisiti di onorabilità e professionalità
                                                           precedentemente richiesti.

                                                                                                    9
European and Italian Authorities
 7) MEF – Dipartimento del Tesoro
      Issuer                    Title                                                         Description                                                             Link to document
                                                  Sul sito del MEF - Ministero dell‘Economia e delle Finanze è stata pubblicata una consultazione
                                                  pubblica relativa all’attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
                                                  Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici
                                                  aziendali o professionali, che ha abrogato la precedente direttiva 2003/41/CE del Parlamento
                                                  europeo e del Consiglio e dal 13 gennaio 2019 sarà l’unico atto legislativo di riferimento
                                                  dell’Unione europea, a cui dovranno conformarsi gli Stati membri, in merito alla disciplina
                                                  normativa relativa alla previdenza complementare di secondo pilastro.
                                                  In particolare, costituiscono oggetto della consultazione i seguenti documenti: i) uno schema di
                                                  decreto legislativo recante modifiche ai seguenti provvedimenti, al fine di dare attuazione a
                                                  quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2341/2016; a) Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
                                                  b) Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private; ii) una
                                                  tabella di comparazione tra le disposizioni vigenti e quelle previste dal nuovo schema di
                                                  decreto.
                                                  Gli obiettivi principali, perseguiti dal MEF con la consultazione in oggetto, possono essere così
                    Consultazione pubblica        sintetizzati:  i) migliorare la governance e le funzioni fondamentali; ii) incrementare la qualità
                       per l’attuazione della     delle informazioni destinate agli aderenti ed ai pensionati; iii) regolare e semplificare l’attività
                                                                                                                                                              Consultazione pubblica per l’attuazione
                    Direttiva (UE) 2016/2341 transfrontaliera delle forme pensionistiche; iv) prevedere precisi obblighi di informazione da
                                                                                                                                                                 della Direttiva (UE) 2016/2341 del
                   del Parlamento europeo e destinare agli aderenti ed ai pensionati; v) garantire che l’Autorità di vigilanza abbia gli
MEF – Dipartimento                                strumenti necessari per svolgere i compiti ad essa istituzionalmente assegnati nell’ambito                Parlamento europeo e del Consiglio del 14
                       del Consiglio del 14
   del Tesoro                                     dell’attività di supervisione dei fondi pensione. Il nuovo schema di regolamento introduce l’art.          dicembre 2016 relativa alle attività e alla
                     dicembre 2016 relativa
                                                                                                                                                            vigilanza degli enti pensionistici aziendali o
                   alle attività e alla vigilanza 4-bis “Requisiti generali in materia di sistemi di governo”, il quale dettaglia gli elementi
                                                  caratterizzanti del sistema di governo, al fine di assicurare una gestione sana e prudente delle                           professionali
                      degli enti pensionistici
                    aziendali o professionali     attività. Inoltre, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 5 “Organi di amministrazione e di
                                                  controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza”, il quale prevede
                                                  che le forme pensionistiche complementari, esclusi i fondi aperti e individuali, siano obbligati a
                                                  nominare un direttore generale che svolga attività di supporto a quelle dell’organo
                                                  amministrativo. Infine, i fondi pensione aperti e individuali sono tenuti a nominare un
                                                  responsabile della forma pensionistica. L’articolo 5-bis prevede che i fondi pensione
                                                  costituiscano le seguenti funzioni fondamentali: i) una funzione di gestione del rischio; ii) una
                                                  funzione di revisione interna; iii) una funzione attuariale. Un’ulteriore elemento novità riguarda
                                                  l’introduzione di specifiche politiche di esternalizzazione, di remunerazione e di valutazione
                                                  interna del rischio, ai sensi degli artt. 5-septies, 5-octies, 5-nonies. L’art. 7 del nuovo schema di
                                                  regolamento viene integrato rispetto alla precedente versione normativa, prevedendo che la
                                                  liquidità e gli strumenti finanziari dei fondi pensione a contribuzione definita siano depositati
                                                  presso un unico soggetto, distinto dal gestore; nonché viene inserita una dettagliata disciplina
                                                  delle attività poste in essere dal depositario. Inoltre, il nuovo regolamento dovrebbe contenere
                                                  specifici obblighi informativi verso i potenziali aderenti, gli aderenti i e dei beneficiari. Infine, è
                                                  prevista una disciplina specifica per il trasferimento di attività transfrontaliere.

                                                                                                   10
Associations/Institutes
8) ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

   Issuer                    Title                                                      Description                                                            Link to document
                                             Il 16 luglio 2018 il Comitato per la Corporate Governance, presieduto da Patrizia Grieco
                                             (ENEL), ha emendato il Codice di autodisciplina al fine di mantenere la “diversità” di genere
                                             negli organi sociali delle imprese quotate e salvaguardare gli effetti positivi della Legge “Golfo-
                                             Mosca” (n.120/2011).
                                             Gli emittenti sono invitati ad applicare le nuove raccomandazioni a partire dal primo rinnovo
                                             delle cariche sociali successivo alla cessazione degli effetti della Legge “Golfo-Mosca” (2019).
                                             Le novità si articolano secondo i tre livelli che compongono tipicamente il Codice: principi, criteri
                                             applicativi e commento. Il nuovo principio raccomanda agli emittenti di applicare criteri di
                                             diversità, anche di genere, per la composizione sia del consiglio di amministrazione che del
                                             collegio sindacale. Il relativo criterio applicativo concretizza l’obiettivo di diversità di genere
                                             definendo la quota di un terzo del “genere meno rappresentato” nel consiglio amministrazione
                                             e nel collegio sindacale. Il commento alle nuove raccomandazioni suggerisce diverse modalità
                                             per applicare le stesse, da individuare anche in funzione degli assetti proprietari dell’emittente:
                                             inserire un’apposita clausola statutaria, prevedere politiche di diversità, emanare specifici
                                             orientamenti del Cda agli azionisti, inserirle nella lista di candidati al Consiglio presentata dal
                                             Cda uscente. Il Comitato, inoltre, tenendo conto delle evoluzioni delle best practices
                                             internazionali, ha inserito nel commento al Codice l’auspicio che tutti gli emittenti quotati
    ANIA –
                                             adottino misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi nell’intera
 Associazione
                   ANIA Trends - anno XII n. organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.
Nazionale fra le                                                                                                                                     ANIA Trends - anno XII n. 8 - Luglio 2018
                       8 - Luglio 2018       Il 16 luglio u.s. il Financial Reporting Council (FRC), dopo ampia consultazione, ha pubblicato
   Imprese
 Assicuratrici                               la nuova versione del Codice di Corporate Governance del Regno Unito.
                                             Il nuovo Codice, più breve e semplificato, promuove una nuova cultura aziendale, più aperta
                                             agli stakeholder, con un’attenzione maggiore alla sostanza piuttosto che alla forma degli
                                             adempimenti previsti. Le principali modifiche prevedono:
                                                  - un maggior coinvolgimento dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione, con
                                                     valutazione periodica dell’attenzione alle esigenze dei diversi “portatori di interesse”, ai
                                                     sensi dell'articolo 172 del Companies Act del 2006;
                                                  - la necessità di promuovere una “prospettiva strategica” di medio-lungo periodo al fine di
                                                     preservare il valore aziendale nel tempo;
                                                  - al fine di garantire che i consigli di amministrazione abbiano il giusto mix di competenze
                                                     ed esperienze, si chiede una maggior attenzione alla diversità, non solo di genere, ma
                                                     intesa in senso ampio. Dovrebbe essere limitata al massimo la possibilità di rinnovi dalle
                                                     cariche che superino i 9 anni;
                                                  - viene rafforzato il ruolo del Comitato nomine, proprio per gestire meglio i “piani di
                                                     successione” e l’integrazione delle “diversità” in Consiglio;
                                                  - è richiesta una maggior attenzione ai piani di remunerazione, che dovrebbero essere
                                                     sempre più.

                                                                                             11
Associations/Institutes
8) ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

   Issuer                    Title                                                        Description                                                            Link to document
                                             Lo scorso 3 luglio è stato emanato da IVASS il Regolamento n. 38/2018 sul governo societario
                                             delle imprese e dei gruppi assicurativi, facendo seguito alla pubblica consultazione avviata il 19
                                             luglio 2017. Il Regolamento detta la disciplina conformemente alle previsioni della Direttiva
                                             Solvency II, al Regolamento Delegato 2015/35 e alle Linee Guida EIOPA. Il Regolamento ha
                                             razionalizzato e eliminato previsioni non più coerenti con la nuova disciplina dettata dal CAP e
                                             dagli Atti delegati e accorpato il Reg. n. 20/2008 e altre disposizioni inerenti a tematiche di
                                             governo societario (Reg. 39/2011 e Circ. 574/2005). Il nuovo regolamento si articola nelle
                                             seguenti macro-aree: Sistema di governo societario, Disciplina della riassicurazione e delle
                                             altre tecniche di mitigazione del rischio, Gestione del capitale dell'impresa, Funzioni
                                             fondamentali del governo societario, Disciplina in materia di remunerazioni, Disciplina
                                             dell'esternalizzazione, Governo societario di gruppo.
                                             In via generale, le imprese dovranno adeguarsi al nuovo regolamento entro il 31 dicembre
                                             2019 (delibere entro giugno 2019). Eventuali modifiche statutarie (requisito di indipendenza
                                             degli amministratori, ruolo non esecutivo del presidente, comitati endo-consiliari) dovranno però
                                             essere apportate in tempo utile per gli eventuali rinnovi degli organi sociali deliberati in sede di
                                             approvazione del bilancio 2018 (con adeguamento concluso comunque entro il 2021), così
    ANIA –                                   come le politiche di remunerazione e di esternalizzazione dovranno essere approvate entro
 Associazione
                   ANIA Trends - anno XII n. l'approvazione del bilancio 2018. In deroga al termine del 31 dicembre 2019:                              ANIA Trends - anno XII n. 9 - Luglio 2018
Nazionale fra le                                   - gli incarichi e i contratti in corso dovranno essere modificati, al più tardi entro la relativa
                       9 - Luglio 2018
   Imprese                                            scadenza, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità;
 Assicuratrici
                                                   - le disposizioni del regolamento in materia di esternalizzazione e remunerazione si
                                                      applicano immediatamente per il conferimento di incarichi e la stipulazione di contratti
                                                      avvenuta successivamente all’entrata in vigore del regolamento.
                                             Tali disposizioni devono essere lette congiuntamente alla Lettera al Mercato IVASS del 5 luglio
                                             2018, con la quale vengono definiti gli orientamenti dell’Istituto sull’applicazione del principio di
                                             proporzionalità nel sistema di governo societario.
                                             Con tale Lettera vengono definiti tre possibili modelli di sistema di governo societario -
                                             rafforzato, ordinario e semplificato - individuati sulla base di un processo di autovalutazione
                                             articolato su un’analisi dimensionale dell’impresa (sulla base dell’importo delle riserve tecniche
                                             lorde, se esercitano i rami vita, e dei premi lordi, se esercitano i rami danni) e, ad
                                             integrazione/parziale correzione, un’analisi basata su parametri quali/quantitativi che
                                             approssimano la rischiosità/complessità del business e delle operazioni svolte (ad es. rientrano
                                             nella categoria “rafforzato” le imprese che utilizzano un modello interno, quelle che esercitano
                                             congiuntamente i rami vita e danni e quelle che abbiano emesso strumenti finanziari negoziate
                                             su mercati regolamentati). Per le ultime società controllanti, l’Istituto prevede solo due possibili
                                             assetti del governo societario: rafforzato e ordinario.

                                                                                              12
Associations/Institutes
 9) ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni

     Issuer                     Title                                                         Description                                                              Link to document
                                                    Sul sito di ASSONIME è stato pubblicato l'Intervento 26/2018 intitolato "Modelli organizzativi. Il
                                                    punto di vista del magistrato". In particolare, l'incontro ha ad oggetto un'analisi delle seguenti
                                                    tematiche:
                                                         - Modelli organizzativi e valutazione d’idoneità del giudice;
                                                         - Onere della prova; e
                                                         - Self reporting.
                                                    Il decreto 231/2001 pone all’impresa due alternative:
                                                         - adottare un M.O. prima della commissione del reato per beneficiare dell’esonero da
                                                            responsabilità;
                                                         - adottare un M.O. dopo la commissione del reato per ottenere una riduzione del
                                                            trattamento sanzionatorio;
                                                    Questo sistema dal punto di vista dell’impresa presenta dei limiti, ovvero:
                                                         - quasi mai ha condotto all’esonero da responsabilità;
                                                         - non consente in sede giudiziale di differenziare il trattamento delle imprese che hanno
                                                            seriamente investito nella compliance, da quelle che non hanno un modello, o adottano
                                                            modelli preconfezionati.
  ASSONIME –            Interventi 26/2018 -
                                                    Questi aspetti sviliscono la funzione di prevenzione della 231 e possono indurre l’impresa a
Associazione fra le Modelli organizzativi e altri                                                                                                            Interventi 26/2018 - Modelli organizzativi e
                                                    rinunciare al modello di prevenzione in favore dei modelli in corso di procedimento per ridurre le
società italiane per profili. Il punto di vista del                                                                                                          altri profili. Il punto di vista del magistrato
                                                    conseguenze sanzionatorie. Tra le principali criticità ai fini dell’esonero da responsabilità vi è il
      azioni                   magistrato
                                                    peculiare regime dell’onere della prova quando il reato è commesso da un apicale, che pone
                                                    una presunzione di colpevolezza a carico dell’impresa, impossibile da superare per la difficoltà
                                                    di provare l’elusione fraudolenta. Posto il quasi unanime consenso sul carattere
                                                    sostanzialmente penale della responsabilità a carico dell’impresa, tra le soluzioni proposte, il
                                                    gruppo di lavoro ha valutato con favore quella di prevedere la colpa di organizzazione come
                                                    elemento costitutivo dell’illecito, in modo che spetti al p.m.:
                                                         - contestare il fatto per cui l’impresa risponde, ossia la disorganizzazione individuata nella
                                                            specifica regola cautelare che non ha impedito o agevolato la commissione del reato;
                                                         - dimostrare che l’ente non ha adottato un’organizzazione idonea a prevenire il reato.
                                                    Altra criticità del sistema premiale sotteso alla disciplina 231/01 deriva dall’assenza di parametri
                                                    consolidati sui requisiti organizzativi che l’impresa deve seguire in funzione di prevenzione dei
                                                    reati e che il giudice deve valutare. Per superare tale limite, tra le varie proposte in campo, il
                                                    gruppo di lavoro ha valutato positivamente l’ipotesi di:
                                                         - elaborare protocolli tecnici – definiti per aree specifiche di rischio – che siano riconosciuti
                                                            come best practice da esperti indipendenti;
                                                         - riconoscere una presunzione di conformità ai modelli organizzativi elaborati secondo tali
                                                            protocolli, superabile dal giudice con un onere di motivazione rafforzato.

                                                                                                   13
Associations/Institutes
10) FRC - Financial Reporting Council

    Issuer                  Title                                                      Description                                                         Link to document

                                              The FRC has released the 2018 UK Corporate Governance Code which puts the relationships
                                              between companies, shareholders and stakeholders at the heart of long-term sustainable
                                              growth in the UK economy. The new shorter, sharper Code is the product of extensive
                                              consultation.

                                              This Code places emphasis on businesses building trust by forging strong relationships with
                                              key stakeholders. It calls for companies to establish a corporate culture that is aligned with the
                                              company purpose, business strategy, promotes integrity and values diversity.

                                              There is a renewed focus on the application of the Principles – the FRC wishes to see clear,
                                              meaningful reporting. Investors and proxy advisors must assess explanations carefully and not
                                              take                        a                       tick-box                       approach.

                                              The main changes include:
                                                  - Workforce and stakeholders: There is a new Provision to enable greater board
                       A UK Corporate                engagement with the workforce to understand their views. The Code asks boards to
 FRC - Financial                                                                                                                                   A UK Corporate Governance Code that is
                    Governance Code that is          describe how they have considered the interests of stakeholders when performing their
Reporting Council                                                                                                                                  fit for the future
                        fit for the future           duty under Section 172 of the 2006 Companies Act.
                                                  - Culture: Boards are asked to create a culture which aligns company values with strategy
                                                     and to assess how they preserve value over the long-term.
                                                  - Succession and diversity: To ensure that the boards have the right mix of skills and
                                                     experience, constructive challenge and to promote diversity, the new Code emphasises
                                                     the need to refresh boards and undertake succession planning. Boards should consider
                                                     the length of term that chairs remain in post beyond nine years. The new Code
                                                     strengthens the role of the nomination committee on succession planning and
                                                     establishing a diverse board. It identifies the importance of external board evaluation for
                                                     all companies. Nomination committee reports should include details of the contact the
                                                     external board evaluator has had with the board and individual directors.
                                                  - Remuneration: To address public concern over executive remuneration, the new Code
                                                     emphasises that remuneration committees should take into account workforce
                                                     remuneration and related policies when setting director remuneration. Importantly
                                                     formulaic calculations of performance-related pay should be rejected. Remuneration
                                                     committees should apply discretion when the resulting outcome is not justified.

                                                                                           14
Associations/Institutes
11) EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations

    Issuer                   Title                                                     Description                                                          Link to document
                                             EcoDa strongly supports initiatives regarding audit committee practices with respect to audit
                                             quality. However, EcoDa believes that the IOSCO Good Practices for Audit Committees in
                                             Supporting Audit Quality are getting a step further than the EU Audit Reform by imposing an
                                             obligation of results on Audit Committees through prescriptive requirements to ensure an
                                             effective audit. The fact that the practices are considered as “good” and not “best” practices
                                             imply a level of practice deemed as “normal” for all proposed practices, in a context where
                                             some of the practices are beyond what is currently considered as best practices even for
                                             matured countries and audit committees.
                                             EcoDa additional general comments are as follows:
                                                  - Audit committee works must be manageable in the (relatively) short timeframe allocated
                                                     to these matters, considering the overall mandate of board of directors and the fact that
                                                     their key responsibility is strategy, reporting and senior management compensation and
                                                     nomination. Regulation puts people on boards able to control but not able to respond to
                                                     new challenges. Regulators have forgotten the competitiveness’ aim of Corporate
                                                     Governance. The agenda overload, including and beyond the strict topic of overseeing
                                                     external auditors, is a serious concern for audit committees to be able to meet their
 EcoDa - The       EcoDa's response to the
                                                     mandate as delegated by the board. Audit committee members are board members who              ecoDa's    response    to  the   IOSCO
   European           IOSCO Consultation
                                                     could (and should) be allowed to perform other duties to support overall board                Consultation Report on Good Practices for
Confederation of   Report on Good Practices
                                                     objectives.                                                                                   Audit Committees in Supporting Audit
   Directors'       for Audit Committees in
                                                  - Audit  committees must exercise versight on the relationships with external auditors, but      Quality
 Associations       Supporting Audit Quality
                                                     this must not come at the price of becoming a shadow finance department with respect
                                                     to managing the auditors’ relationship at large. In that respect, the depth of review and
                                                     questioning, although probably in need of improvement and better calibration, must not
                                                     be overestimated as to what audit committee can actually do (in terms of extent and
                                                     impact), or this will create a new expectation gap.
                                                  - Audit committees must actively support audit quality, set the tone at the top and act as
                                                     pressure points for audit firms to actively rank audit quality (in all its components and
                                                     underlying factors) as a priority. However audit committees must not be seen as a
                                                     substitute to audit regulators primary responsibilities of actually assessing the
                                                     performance of audit firms. Audit committee performance will be improved with the
                                                     proposed practices, but this should not be construed as an additional direct
                                                     responsibility to board members in case of audit failures, as audit quality rests first and
                                                     foremost with audit firms.
                                                  - It is also important to acknowledge that management is the primary party in
                                                     communicating on a regular basis with the auditors. Clear cut of responsibilities is
                                                     necessary for an efficient governance framework.

                                                                                            15
Surveys & Insights

   Issuer              Title                                                 Description                                                      Link to document

                                     The Financial Reporting Council issued a revised corporate governance code and announced
                                     that a revised investor stewardship code will be issued before year-end.
                                     The revised code contains two provisions that will be of great interest. They will undoubtedly be
                                     relied upon in efforts to update the various U.S. corporate governance codes. They will also be
                                     used to further the efforts to expand the sustainability and stakeholder concerns of U.S.
                                     boards.
                                     First, the introduction to the code makes note that shareholder primacy needs to be moderated
                                     and that the concept of the “purpose” of the corporation, as long put forth in the U.K. by Colin
                                     Mayer and recently popularized in the U.S. by Larry Fink in his 2018 letter to CEO’s, is the
                                     guiding principle for the revised code: ‘Companies do not exist in isolation. Successful and
                                     sustainable businesses underpin our economy and society by providing employment and
Oxford Business   The UK Corporate   creating prosperity. To succeed in the long-term, directors and the companies they lead need
                                                                                                                                         The UK Corporate Governance Code
   Law Blog       Governance Code    to build and maintain successful relationships with a wide range of stakeholders. These
                                     relationships will be successful and enduring if they are based on respect, trust and mutual
                                     benefit. Accordingly, a company’s culture should promote integrity and openness, value
                                     diversity and be responsive to the views of shareholders and wider stakeholders’.
                                     Second, the code provides that the board is responsible for policies and practices which
                                     reinforce a healthy culture and that the board should engage: ‘with the workforce through one,
                                     or a combination, of a director appointed from the workforce, a formal workforce advisory panel
                                     and a designated non-executive director, or other arrangements which meet the circumstances
                                     of the company and the workforce’.
                                     It will be interesting to see how this provision will be implemented and whether it gains any
                                     traction in the U.S.

                                                                                  16
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   Issuer                   Title                                                     Description                                                        Link to document

                                            Compared to institutional investors, retail investors seem to be bound to remain minor actors on
                                            the corporate governance scene, even if Shareholders Rights Directive (SRD I) put forward
                                            shareholder empowerment. For instance, many years now from enactment of the SRD I and
                                            completion of its transposition into national law, voting turnout at general meetings in Europe
                                            remains low. While rational apathy is crucial in explaining retail investors’ largely passive
                                            behavior - especially within contexts of concentrated ownership which are typical for many
                                            European countries - its persistence notwithstanding the SRD I raises the question as to
                                            whether, and to what extent, it might also be rooted in some regulatory shortcoming.
                                            A growing body of research considers a more active role of retail investors to be beneficial in
                                            several respects. First, incentivizing retail share ownership of listed companies by enhancing
                                            the governance role of retail investors can increase equity markets efficiency. Second, given
                       The Corporate        that significant retail share ownership characterizes some major European issuers, and even
Oxford Business                                                                                                                                  The Corporate Governance Role of Retail
                  Governance Role of Retail more so smaller listed companies, retail shareholder passivity means losing a non-trivial
   Law Blog                                                                                                                                                     Investors
                         Investors          proportion of the votes cast at shareholder meetings and supports the view that the board, or
                                            the controlling shareholders, might be subject to suboptimal monitoring. Enhanced institutional
                                            investor participation at shareholders’ meetings renders voting outcomes less easily
                                            predictable; as the likelihood increases that voting outcomes cannot ex ante be taken for
                                            granted, situations may occur in which retail votes might make the difference in either
                                            supporting, or contrasting, the board, controlling shareholders, major ‘traditional’ institutional
                                            shareholders, or aggressive activists. Third, and more generally, unless retail investors are
                                            denied direct access to the equity markets, which is far from being the case either in Europe or
                                            the U.S., the issue of retail shareholders’ factual under-representation within issuers’
                                            governance mechanisms should not be disregarded out of hand by the assertion that any retail
                                            shareholder simply has no interest in shares but to be paid dividends.

                                                                                          17
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  Issuer                Title                                                       Description                                                           Link to document

                                           Company chairmen are to be granted flexibility in the UK’s new corporate governance code to
                                           be considered independent beyond nine-year terms, according to a senior figure behind the
                                           new document.
                                           David Styles, director of corporate governance at the Financial Reporting Council, told a
                                           conference this week that the move had been made to encourage gender diversity in board
                                           leadership.
                                           Styles said the new code would offer the opportunity for chairs to be considered independent
                                           after more than nine years if they were an “internal promotion” and had served part of their time
                                           on the board in another role.
                                           The new code is expected to be published on Monday. Earlier this year the FRC released a
                                           draft governance code for consultation, with elements on non-executive directors that
                                           controversially suggested a chairman could not be considered independent beyond a nine-year
                                           term.
                Flexibility on offer for   Styles told the annual conference of ICSA: The Governance Institute that the FRC had
                                                                                                                                                  Flexibility on offer for chairman terms in
Board Agenda   chairman terms in new       encountered concern during consultation that the “nine-year” guideline would limit the terms of
                                                                                                                                                            new governance code
                  governance code          chairs who may have joined as a non-executive before taking on leadership of the board.
                                           In December, the Financial Times ran a story saying the nine-year limit would affect the
                                           chairmen of 67 companies, including 19 in the FTSE 100 index.
                                           Styles said the FRC “came across data that suggests it is more likely that a woman will be
                                           made chair from an internal appointment rather than a direct hire from outside.
                                           “In terms of promotion of diversity, that’s why we have set out particular circumstances where
                                           … we consider it OK for there to be flexibility to breach a time limit for a chair’s term.”
                                           Styles would not offer detail on what the new nine-year code clauses would say, but he
                                           reiterated the FRC’s belief that chairmen should have their time in charge constrained.
                                           “We do think it’s important that the chair be considered independent upon appointment.”
                                           He added: “But we also think that effective refreshment of the chair should take place. And
                                           effective refreshment of the chair, particularly if the chair chairs the nominations committee, will
                                           lead to effective refreshment of the board.”

                                                                                         18
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  Issuer                Title                                                      Description                                                           Link to document

                                          Le nuove regole sull’informazione non finanziaria impongono alle società quotate di dar conto,
                                          nella relazione di governance, delle politiche di diversificazione, quali l’età e il genere, seguite
                                          nella composizione degli organi di governo, gestione e controllo e di illustrare i percorsi
                                          formativi e professionali dei membri.
                                          Per quanto riguarda la diversificazione di genere, la legge Golfo-Mosca, fissa a un minimo del
                                          30 per cento la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione. C’è però da chiedersi
                                          se una effettiva applicazione del principio di “diversità” debba riguardare il solo consiglio e non
                                          estendersi invece anche ai comitati (comitati controlli e rischi, remunerazione, operazioni con
                                          parti correlate e nomine – corporate governance), che di fatto rappresentano uno snodo
                                          fondamentale nell’articolazione del governo delle società.
                                          Il Codice di autodisciplina delle società quotate suggerisce un numero minimo di tre membri per
                                          i comitati; ma richiedere una rappresentanza femminile obbligatoria di una su tre finirebbe con
                                          l’introdurre un eccesso di rigidità. Da un lato, considerazioni qualitative potrebbero suggerire
                                          altre composizioni dei comitati sulla base delle caratteristiche professionali e personali dei
                                          componenti dei cda; dall’altro, potrebbe essere opportuno, in alcuni casi, avere anche
                                          rappresentanze femminili di due su tre o di tre su tre.
                                          Seguendo lo spirito della legge e operando sul piano della autoregolamentazione, si potrebbe
                                          allora optare per una misurazione percentuale più generale, vale a dire la quota di genere sulla
               Porte aperte alle donne,                                                                                                          Porte aperte alle donne, ma non solo nei
La Voce.info                              totalità dei componenti dei comitati nominati da ciascun consiglio di amministrazione. Ad
                ma non solo nei cda                                                                                                                                 cda
                                          esempio, nell’ipotesi di quattro comitati di tre membri ciascuno, prevedere la percentuale
                                          minima del 30 per cento e quindi, arrotondando per eccesso, un minimo di quattro
                                          rappresentanti femminili su dodici, rimanendo però sempre nei limiti di percentuale calcolati per
                                          il consiglio di amministrazione. Si potrebbe così valorizzare il contributo di genere, dando allo
                                          stesso tempo la facoltà di allocazione ottimale nell’ambito dei comitati, senza rigidità o
                                          frammentazioni.
                                          Sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli componenti, invece, il criterio guida
                                          dovrebbe essere, ovviamente, quello di background coerenti con la materia trattata: ad
                                          esempio, esperti di gestione di rischi nel comitato controlli e rischi o esperti di risorse umane
                                          nel comitato remunerazione, ma anche in questo caso è importante valorizzare la diversità per
                                          garantire una varietà di approcci e prospettive nell’azione dei componenti nel loro insieme. Una
                                          varietà che potrebbe venire meno in presenza di comitati interamente costituiti da cosiddetti
                                          “esperti”, con una visione troppo omogenea.
                                          Per consentire una certa diversificazione di contributi tra i vari esponenti, si potrebbe anche
                                          ipotizzare una durata massima consigliabile di due mandati, il che permetterebbe di realizzare
                                          una forma di rotazione tra i singoli comitati, una volta maturata una buona conoscenza del
                                          contesto societario.

                                                                                        19
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