Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità
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CIRCOLARE MONOGRAFICA INPS, CONTRIBUZIONE Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità Disciplina normativa, istruzioni operative e profili di criticità nell’applicazione dell’esonero di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 22 APRILE 2022 Con la previsione di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddetta Legge di Bilancio 2022, si prevede che “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”. Successivamente, l’INPS, con la propria Circolare 22 marzo 2022, n. 43, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di questa misura temporanea, riferita ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Istituto, tuttavia, sussistono al momento profili dubbi quanto all’effettivo utilizzo del beneficio e alla sua applicazione: cosa accade, ad esempio, in caso di evento in- dennizzato dall’Inps, quale malattia o maternità? Con il presente intervento, dunque, proviamo a dare qualche indicazione quanto all’applicazione dell’esonero in tali situazioni, restando in attesa delle doverose precisazioni da parte degli Istituti. Premessa Approfondimenti Con la previsione di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddet- ta Legge di Bilancio 2022, si prevede che ”In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vec- chiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”. Successivamente, l’INPS, con la propria Circolare del 22 marzo 2022, n. 43, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di questa misura temporanea, riferita ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022. Nonostante i chiari- menti forniti dall’Istituto, tuttavia, sussistono al momento profili dubbi quanto all’effettivo utilizzo del beneficio e alla sua applicazione: cosa accade, ad esempio, in caso di evento indennizzato dall’Inps, quale malattia o maternità? Con il presente intervento, dunque, proviamo a dare qualche indicazione quanto all’applicazione dell’esonero in tali situazioni, restando in attesa delle doverose precisazioni da parte degli Istituti. 1 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità Esonero dello 0,8% dei contributi INPS dipendenti: disciplina normativa Come evidenziato in premessa, laLegge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredice- sima. Approfondimenti Sul punto, si precisa che: - per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensioni- stiche; - sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordi- naria. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzio- ne mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di euro 2.692,00. Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura sperimentale volta a creare uno specia- le regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazio- ne, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si ca- ratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instau- rati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del ter- ritorio nazionale. Attenzione Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un van- taggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio naziona- le. Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di con- tribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Ricorda Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle discipli- nate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevola- tiva non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’agevolazione in commento, inoltre: non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; 2 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al da- tore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contri- buzione dovuta, con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Le istruzioni della circolare INPS n. 43/2022 sull’applicazione dell’esonero Con Circolare 22 marzo 2022, n. 43, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di questa mi- sura temporanea, riferita ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitata- mente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, l’esonero in esame consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Nelle ipotesi, dunque, in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previ- denziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere deter- minata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali. Attenzione Ciò posto, ne deriva che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavo- ratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. Attenzione Si precisa che la norma prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto: sarà riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti per- centuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, lad- dove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro; laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corri- sposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12). 3 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità Approfondimenti Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui: - un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavora- tore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contribu- tiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispet- to ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima cor- risposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro; - i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposi- zione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiora- zione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro. Quanto all’esposizione dei dati relativi all’esonero all’interno del flusso Uniemens, le codifiche cambiano in ragione delle diverse sezioni delle varie gestioni: Sezione Modalità di esposizione mensilità Modalità esposizione tredicesima ordinaria mensilità Per esporre l’esonero spettante do- nell’elemento vranno essere valorizzati all’interno dovrà essere inserito il valore di , , , i “Esonero quota di contributi pre- seguenti elementi: videnziali IVS a carico dei lavo- nell’elemento ratori Art. 1, comma 121, Legge dovrà essere inserito il valore 30 dicembre 2021, n. 234 – tre- “L024”, avente il significato di dicesima mensilità”; “Esonero quota di contributi pre- nell’elemento dovrà essere in- ratori Art. 1, comma 121, Legge serito l’importo della retribuzione 30 dicembre 2021, n. 234”; imponibile relativo alla tredice- nell’elemento dovrà essere in- nell’elemento serito l’importo della retribuzione dovrà essere indicato imponibile corrisposta nel mese l’anno/mese di riferimento di riferimento, al netto del rateo dell’esonero; di tredicesima; nell’elemento dovrà essere indicato dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo l’anno/mese di riferimento 0,8% dei contributi IVS a carico dell’esonero; dei lavoratori; nell’elemento dovrà essere indicato dovrà essere inserito il valore l’importo dell’esonero pari allo “L026”, avente il significato di 0,8% dei contributi IVS a carico “Esonero quota di contributi pre- dei lavoratori. videnziali IVS a carico dei lavo- ratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – ra- Attenzione teo tredicesima mensilità”; Si sottolinea che: nell’elemento dovrà essere in- con riferimento ai serito l’importo della retribuzione mesi pregressi (dal mese di gennaio imponibile relativo al rateo della 2022 fino al mese precedente tredicesima mensilità; l’esposizione del corrente), può es- nell’elemento dovrà essere indicato 4 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità sere effettuata esclusivamente nei l’anno/mese di riferimento flussi Uniemens di competenza di dell’esonero; marzo, aprile e maggio 2022; nell’elemento dovrà essere indicato va ripetuta per tutti i mesi di arretra- l’importo dell’esonero pari allo to. 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Per esporre il beneficio spettante Per poter esporre correttamente dovrà essere compilato l’elemento l’importo dello sgravio per la parte di , secondo le modalità di se- qualora corrisposta in un’unica solu- guito indicate: zione, ovvero con ratei mensili, sono nell’elemento dovrà istituiti altresì i seguenti Codici Re- essere inserito l’anno di riferi- cupero: mento del beneficio; “30”, avente il significato di “Arti- nell’elemento dovrà colo 1, comma 121, della legge essere inserito il mese di riferi- 30 dicembre 2021, n. 234- mento del beneficio; Importo 13”; nell’elemento dovrà essere inserito il codi- colo 1, comma 121, della legge ce “29”, avente il significato di 30 dicembre 2021, n. 234 - “Articolo 1, comma 121, della Importo Rateo 13”. legge 30 dicembre 2021, n. la misura dello sgravio indicato 234”; nell’elemento di cui ai nell’elemento dovrà suddetti due codici non deve essere essere indicato l’importo del ricompreso in quello dichiarato contributo oggetto del beneficio nell’omologo elemento associato al pari allo 0,8% dei contributi a ca- Codice Recupero 29. rico del lavoratore. Per il recupero dell’esonero relativo al mese di gennaio 2022 fino al me- se precedente l’esposizione del cor- rente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclu- sivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e mag- gio 2022. codice “7” avente il significato di codice “8” avente il significato di “Esonero quota di contributi pre- “Esonero quota di contributi pre- videnziali IVS a carico dei lavo- videnziali IVS a carico dei lavo- ratori Art. 1, comma 121, Legge ratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” nel 30 dicembre 2021, n. 234 – ra- caso in cui nella teo tredicesima mensilità” e va- esposta nel lorizzare l’elemento con l’importo del rateo di non sono compresi ratei di tredi- tredicesima corrisposto nel me- cesima relativi al mese di com- se di riferimento e ricompreso petenza o la tredicesima mensili- nel valore di tà. nell’elemento con “O”; Attenzione codice “9” avente il significato di Nel caso in cui il lavoratore non ab- “Esonero quota di contributi pre- bia diritto all’esonero nel mese di videnziali IVS a carico dei lavo- gennaio, febbraio o marzo 2022, i ratori Art. 1, comma 121, Legge datori di lavoro dovranno inviare dal 30 dicembre 2021, n. 234 – tre- dicesima mensilità” e valorizzare 5 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità 1 al 31 maggio nuovi flussi per sosti- l’elemento con tuire quelli trasmessi in precedenza l’importo della tredicesima corri- valorizzando l’elemento con il codice “5” nel mese di cessazione del rap- avente il significato di “Non adesione porto di lavoro, ricompreso nel all’esonero quota di contributi previ- valore di denziali IVS a carico dei lavoratori nell’elemento con bre 2021, n. 234”. “O”. Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 mag- gio 2022. Profili di criticità nell’applicazione dell’esonero Nonostante la norma in commento appaia, ad un primo sguardo, chiara quanto alla definizione dei requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo dell’0,8% e l’INPS sia già intervenuto a fornire i primi chiarimenti in merito, molteplici sono i dubbi che si presentano nell’effettiva applicazione della misura. Nulla, ad esempio, viene detto quanto alla possibilità di accesso all’esonero nell’ipotesi in cui, nel mese, si presenti- no eventi indennizzati dagli Istituti (malattia, maternità, infortunio etc.) che abbattono, dunque, l’imponibile previdenziale. Come determinare, dunque, in questi casi la retribuzione cui fare riferimento per la verifica della soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari ad euro 2.692? Premesso che si resta in attesa delle opportune specifiche da parte degli Istituti, si ritiene che, anche al ve- rificarsi di eventi indennizzati da INPS o INAIL, il lavoratore possa godere dell’esonero contributivo pari allo 0,8%, qualora l’imponibile previdenziale mensile – effettivo e non “potenziale” – non superi la soglia di euro 2.692,00. Alla luce di tali considerazioni, vediamo, di seguito alcuni esempi. Eventi indennizzati che abbattono o riducono l’imponibile previdenziale 1. Operaio del settore Metalmeccanica industria, tempo pieno: con retribuzione lorda pari ad euro 1.812,39; in infortunio dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022. Il lavoratore ha diritto a un’indennità c/o Inail, anticipata dalla ditta, di euro 2.155,28 che non costituisce imponibile previdenziale. In tale caso, dunque: l’imponibile previdenziale sarà pari a zero (salvo presenza di giornate retribuite e non indennizzabili come le festività); l’imponibile fiscale sarà pari ad euro 2.155,28. 2. Impiegata del settore scuole private Aninsei, tempo pieno: con retribuzione lorda pari ad euro 1.380,34; in congedo parentale dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022. La lavoratrice ha diritto a un’indennità c/o Inps, anticipata dalla ditta, di euro 420,64 che non costituisce imponibile previdenziale. In tale caso, dunque: l’imponibile previdenziale sarà pari a zero (salvo presenza di giornate retribuite e non indennizzabili come le festività); l’imponibile fiscale sarà pari ad euro 420,64. 3. Impiegata del settore Metalmeccanica industria, tempo pieno: con retribuzione lorda pari ad euro 2.264,16; in congedo di maternità dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022. 6 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità In questo caso, la retribuzione mensile della lavoratrice è così composta: congedo di maternità c/INPS: euro 2.007,06; integrazione maternità c/Ditta: euro 216,95. Solamente l’integrazione ditta costituirà imponibile previdenziale e, dunque, su tale valore si avrà diritto all’esonero dello 0,8%. Pertanto: imponibile previdenziale: euro 217,00; contributi Inps: 18,86 euro = [217,00 x (9,49%-0,8%)]; Attenzione Si può beneficiare dell’esonero in quanto l’imponibile previdenziale mensile è inferiore alla soglia di euro 2.692,00 ma si resta in attesa dei necessari chiarimenti. Imponibile fiscale: (217-18,86) + 2.007,06=2.205,20 Il calcolo della lordizzazione delle indennità Inoltre, sempre in attesa delle dovute indicazioni, si può presumere che anche nella lordizzazione della quota a carico Inps si possa applicare l’esonero dello 0,8%, sempre nel rispetto della soglia di euro 2.692,00 mensili. La formula da utilizzare per effettuare tale operazione, dunque, dovrebbe essere: per aliquota INPS dipendenti pari a 9,19% la lordizzazione avverrà con il coefficiente dato da 100/ (100-8,39) = 1,0916. Il valore ottenuto andrà moltiplicato, poi, per la quota INPS, al fine di determinare l’eventuale integrazione ditta; per aliquota INPS dipendenti pari a 9,49% la lordizzazione avverrà con il coefficiente dato da 100/ (100-8,69) =1,0952. Il valore ottenuto andrà moltiplicato, poi, per la quota INPS, al fine di determinare l’eventuale integrazione ditta; per aliquota INPS apprendisti pari a 5,84% la lordizzazione avverrà con il coefficiente dato da 100/ (100-5,84). = 1,0620. Il valore ottenuto andrà moltiplicato, poi, per la quota INPS, al fine di determina- re l’eventuale integrazione ditta. 4. Impiegata del settore metalmeccanica artigianato, part-time 75%: con retribuzione lorda pari ad euro 1.542,45; in congedo parentale dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022; con riconoscimento di un elemento contrattuale a titolo di una tantum anni precedenti, soggetto a tas- sazione separata. In questo caso, la retribuzione mensile della lavoratrice è così composta: congedo parentale c/INPS: euro 353,02; una tantum anno precedente: euro 52,50. Non essendovi alcuna integrazione da parte della ditta, solamente il valore una tantum dovrebbe costituire imponibile previdenziale e, dunque, su tale valore si avrà diritto all’esonero dello 0,8%. Pertanto: imponibile previdenziale: euro 53,00; contributi INPS: 4,45 euro = [53 x (9,19%-0,8%)]; 7 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità Attenzione Si può beneficiare dell’esonero in quanto l’imponibile previdenziale mensile è inferiore alla soglia di euro 2.692,00 ma si resta in attesa dei necessari chiarimenti. Imponibile fiscale: euro 353,02 (corrispondente alla sola indennità c/o Inps, in quanto l’una tantum è soggetta a tassazione separata del 23%). Attenzione Si ritiene che anche nella lordizzazione della quota a carico Inps si possa applicare l’esonero dello 0,8%, sempre nel rispetto della soglia di euro 2.692,00 mensili. 5. Operaio del settore autorimesse e noleggio automezzi, part-time 80%: Con retribuzione lorda pari ad euro 1.799,03; In malattia dal 23 marzo 2022 al 31 marzo 2022. In questo caso, la retribuzione mensile del lavoratore è così composta: compenso ordinario: euro 1.051,74; carenza malattia c/o ditta: 110,71; indennità malattia c/INPS: euro 162,37; integrazione malattia c/o ditta: euro 97,67. Esclusivamente i valori a carico ditta costituiranno imponibile previdenziale e, dunque, su tali elementi si avrà diritto all’esonero dello 0,8%. Pertanto: imponibile previdenziale: euro 1.051,74 + 110,71 + 97,67= 1.260,12; contributi INPS: 105,71 euro = [1.260 x (9,19%-0,8%)]; Attenzione Si può beneficiare dell’esonero in quanto l’imponibile previdenziale mensile è inferiore alla soglia di euro 2.692,00 ma si resta in attesa dei necessari chiarimenti. Imponibile fiscale: (1.260,00 – 105,71) + 162,37= 1.316,66 euro Attenzione Si ritiene che anche nella lordizzazione della quota a carico Inps si possa applicare l’esonero dello 0,8%, sempre nel rispetto della soglia di euro 2.692,00 mensili. 6. Impiegato con orario lavoro full time e integrazione ditta 100% (aliquota contributiva dip. 9,19%) con retribuzione lorda pari ad euro 2.899,03; in malattia dal 13 marzo 2022 al 31 marzo 2022. In questo caso, la retribuzione mensile del lavoratore è così composta: compenso ordinario: euro 1.266,51 8 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
Esonero 0,8% quota INPS dipendenti e possibili criticità carenza malattia c/o ditta: 223,00; indennità malattia c/Inps: euro 732,81 (RMG 52,34 x 14 gg) integrazione malattia c/o ditta: euro 649,58 (tenuto conto di una lordizzazione di ind. Inps pari a 799,93 data da 732,81 x 1,0916). Esclusivamente i valori a carico ditta dovrebbero costituire imponibile previdenziale e, dunque, su tali ele- menti si avrà diritto all’esonero dello 0,8%. Pertanto: imponibile previdenziale: euro 1.266,51 + 223,00 + 649,58 = 2.139,09; contributi INPS: 179,47 euro = [2.139,09* (9,19%-0,8%)]. Si noterà come in questo esempio seppur la retribuzione mensile lorda potenziale superi il valore di 2.692,00 €, l’imponibile previdenziale, per effetto della malattia risulta inferiore e pertanto dovrebbe essere applicabile l’esonero dello 0,8%. Riferimenti normativi Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 121 INPS, Circolare 22 marzo 2022, n. 43 9 MySolution | Circolare Monografica | 22 aprile 2022
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