EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VER. 19/03/2020

Pagina creata da Alessandro Baldi
 
CONTINUA A LEGGERE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
     I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
           VER. 19/03/2020

                 1
DECRETI LEGGE E DPCM

PROVVEDIMENTO                                                         SPECIFICHE                                                             ITER
                        Il decreto legge è strutturato in cinque articoli. In particolare, nei primi tre articoli si individuano le
                        misure necessarie a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus e le modalità di attuazione di tali
                        misure.

                        Articolo 1: contempla le possibili misure che possono essere adottate (da successivi provvedimenti
                        emanati dalle Autorità competenti) per contrastare la diffusione del COVID-19, tra cui:
                             • divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti
                                 gli individui comunque presenti nel comune o nell'area
DECRETO LEGGE 23             • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura                                         I LETTURA: Camera
FEBBRAIO 2020 N.6            • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado                  dei Deputati.
                             • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della        Approvato con
RECANTE MISURE                   cultura                                                                                              modifiche.
URGENTI IN MATERIA DI
                             • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema
CONTENIMENTO E                                                                                                                        II LETURA: Senato
                                 nazionale d'istruzione
GESTIONE                                                                                                                              della Repubblica.
                             • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale
DELL'EMERGENZA                                                                                                                        Approvato.
EPIDEMIOLOGICA DA            • misura di quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia       Legge
COVID-19                     • la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi servizi per l’acquisto di beni di prima
                                 necessità (il cui accesso condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale…)
                             • sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
                                 essenziali
                             • limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone…
                             • sospensione o limitazione delle attività lavorative.

                        Articolo 2: dispone che le Autorità Competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
                        gestione dell'emergenza, oltre quelle disciplinate dall’Articolo 1.

                                                                           2
Articolo 3: disciplina le modalità di attuazione delle misure, demandandole ad uno o più Decreti del
                       Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di estrema necessità, ad ordinanze del Ministero della
                       salute, Regioni, Sindaci (le ordinanze territoriali devono essere comunicate entro 24 ore al Ministro per
                       la salute). Nello stesso articolo sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di
                       contenimento, nonché la garanzia di esecuzione delle misure attraverso il ruolo delle forze dell’ordine.

                       Articolo 4: interviene per incrementare di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per le emergenze
                       nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
                       gennaio 2018, n. 1.

                       Articolo 5: entrata in vigore del provvedimento.
                       Articolo 1: introduce Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e        GU n.45 del 23-2-2020
                       Veneto rientranti nella “zona rossa” ed individuati in un apposito Allegato:

                           •   Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti
                               gli individui.
                           •   sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione
                               in luogo pubblico o privato.
                           •   sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università
DECRETO DEL                    incluse).
PRESIDENTE DEL             •   sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche
CONSIGLIO DEI                  concorsuali.
MINISTRI 23 FEBBRAIO       •   sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
2020                           cultura.
                           •   sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi
                               essenziali.
                           •   la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima
                               necessità.
                           •   obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di
                               protezione individuale.
                           •   sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
                               essenziali.
                           •   sospensione dei servizi di trasporto merci e di persone ad esclusione dei beni di prima

                                                                         3
necessità.
                             •   sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,
                                 anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal
                                 Comune o dall'area indicata.

                         Articolo 2: dispone misure urgenti a valere sull’intero territorio nazionale prevedendo, in particolare, che
                         gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni della “zona rossa”
                         sono obbligati a comunicarlo alle Aziende sanitarie competenti per territorio.

                         Articolo 3: prevede la possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad
                         ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di
                         emergenza nazionale o locale.

                         Articolo 4: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle
                         misure del decreto avvalendosi delle forze dell’ordine.

                         Articolo 5: disciplina la durata delle disposizioni introdotte, fissando la data di efficacia a quattordici
                         giorni successivi al 23 febbraio (8 marzo)

                         Articolo 1:
                             •   sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse) nelle Regioni
                                 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.

DECRETO DEL                  •   Sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione, visite guidate o uscite didattiche.
                                                                                                                                         GU n.47 del 25-2-2020
PRESIDENTE DEL               •   Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente
CONSIGLIO DEI MINISTRI           con certificato medico.
25 FEBBRAIO 2020                                                                                                                         https://www.gazzettauffi
                             •   Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole con attività sospesa.               ciale.it/atto/stampa/seri
                                                                                                                                         e_generale/originario
                             •   Chiusura domenica 1° marzo chiusura su tutto il territorio nazionale dei luoghi della cultura.
                             •   nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza,
                                 Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure in materia di
                                 infrastrutture e trasporti:
                                     - sospensione esami idoneità presso le motorizzazioni civili periferiche ed accesso

                                                                             4
limitato ad esse (numero massimo giornaliero, ecc..).
                                     -   possibilità di svolgere attività didattica a distanza per le Università.
                                     -   Possibilità di riduzione dell’orario di apertura al pubblico negli Uffici giudiziari
                                     -   Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
                                         diffusione del contagio del Covid-19.
                                     -
                         Articolo 2: applicabilità, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, della disciplina del “lavoro agile” in via
                         provvisoria fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni
                         Emilia- Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi
                         residenti o domiciliati.

                         Articolo 3: conferma, fino al 1° marzo 2020, delle disposizioni contenute sia nel presente decreto sia
                         nelle ordinanze adottate, il 23 febbraio 2020, dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle
                         Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il 1° marzo 2020 è
                         anche la data di scadenza.
                         Articolo 1: misure di contenimento nei comuni della “zona rossa”:

                             •   Divieto di allontanamento e di accesso dal/al comune o dall'/all’area interessata da parte di tutti     GU n.52 del 1-3-2020
                                 gli individui.
                             •   sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura e di ogni forma di riunione      https://www.gazzettauffi
                                 in luogo pubblico o privato.                                                                            ciale.it/atto/stampa/seri
                             •   sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università       e_generale/originario
                                 incluse).
DECRETO DEL
                             •   sospensione dei viaggi d'istruzione in Italia o all’estero e delle procedure pubbliche
PRESIDENTE DEL
                                 concorsuali.
CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             •   sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
1 MARZO 2020
                                 cultura.
                             •   sospensione delle attività degli Uffici pubblici ad esclusione di quelli che erogano servizi
                                 essenziali.
                             •   la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi i servizi per l’acquisto di beni di prima
                                 necessità.
                             •   obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali condizionato all’utilizzo di dispositivi di
                                 protezione individuale.
                             •   sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi

                                                                             5
essenziali, ivi inclusa l’attività veterinaria e quelle che possono essere svolte con modalità
         domiciliare o a distanza.
Articolo 2: misure di contenimento nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province
Savona, Pesaro, Urbino, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona:

    •   sospensione (fino all’8 marzo 2020) degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte
        chiuse) e divieto di trasferta per i tifosi residenti nelle suddette regioni.
    •   Attività dei comprensori sciistici consentita con accesso agli impianti di trasporto limitata ad un
        terzo della capienza.
    •   Sospensione degli eventi e attività di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso sino all’8
        marzo
    •   Apertura dei luoghi di culto tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
    •   Sospensione fino all’8 marzo dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
        grado, comprese le Università e le Istituzioni di lata formazione. Sono esclusi i corsi di
        formazione specialistica dei medici e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie.
    •   Apertura dei musei tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
    •   Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione di quelli svolte con
        valutazione curriculare e telematica e di quelle riguardanti il personale sanitario.
    •   Svolgimento delle attività di ristorazione (bar e pub inclusi) a condizione che il servizio sia
        espletato per i soli posti a sedere e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
        luoghi (distanza di almeno un metro tra clienti).
    •   Apertura delle attività commerciali evitando assembramenti e tenendo conto delle dimensioni e
        delle caratteristiche dei locali commerciali (distanza di almeno un metro tra clienti).
    •   Limitazione dell’accesso visitatori nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.
    •   Sospensione concedi ordinari personale sanitario e tecnico.
    •   Privilegiare le modalità di collegamento remoto nello svolgimento di incontri e riunioni, con
        particolare riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona chiusura, nelle giornate di sabato e domenica,
delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri
commerciali (escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari).

Nella sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza si applica la sospensione delle attività
sportive, palestre, piscine, centri benessere.

                                                  6
Articolo 3 misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:

    •   Attività di prevenzione da parte del personale sanitario in linea con le indicazioni dell’OMS.
    •   Nelle scuole e nei luoghi di maggiore affollamento obbligo di informativa sulle misure di
        prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
    •   Obbligo di messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e
        nei locali aperti al pubblico.
    •   Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
        sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
    •   Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico.
    •   Adozione di misure organizzative per l’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e
        private (mantenimento della distanza di almeno un metro tra i partecipanti).
    •   Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei
        comuni della “zona rossa” negli ultimi 14 giorni, è obbligato a comunicarlo all’azienda sanitaria
        competente per il territorio.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono:

    •   Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
        la propria presenza nelle zone a rischio.
    •   Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
    •   In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
        di lavoro di chi è in isolamento.
    •   Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
        in isolamento.
    •   Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
        dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
        raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella
sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.

                                                   7
Articolo 4: introduce ulteriori misure sull’intero territorio nazionale:

                        •   Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per
                            la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
                            2020. Gli obblighi informativi sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
                            documentazione resa disponibile sul sito INAIL
                        •   Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 15 marzo 2020.
                        •   Riammissione nelle scuole, fino al 15 marzo 2020 e dopo assenza di 5 giorni, esclusivamente
                            con certificato medico.
                        •   Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università con attività
                            sospesa.
                        •   Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
                            diffusione del contagio del Covid-19.

                    Articolo 5: prevede che il Prefetto territorialmente competente debba assicurare l’esecuzione delle
                    misure del decreto, nonché monitorarne l’attuazione, anche avvalendosi delle forze dell’ordine.

                    Articolo 6: stabilisce che le misure del decreto valgono fino all’8 marzo 2020, ad esclusione di altre
                    date indicate nei singoli articoli. Infine, con il presente decreto cessano di produrre effetto i precedenti
                    DPCM del 23 e 25 febbraio 2020.

                    Il decreto introduce misure urgenti di sostegno per lavoratori, imprese e famiglie.
                    La maggior parte degli interventi sono riferibili alla “zona rossa”.                                             GU n.53 del 2-3-2020

                    Per quanto concerne il settore agricolo, interviene l’articolo 33:                                               https://www.gazzettauffi
DECRETO-LEGGE 2                                                                                                                      ciale.it/atto/stampa/seri
MARZO 2020, N. 9        •   concessione alle imprese agricole (ubicate in “zona rossa”) di mutui a tasso zero, della durata          e_generale/originario
                            non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in
MISURE URGENTI DI           essere al 31 gennaio 2020 (dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro). I criteri e le modalità     I LETTURA: Senato
SOSTEGNO PER                di concessione dei mutui sono definiti con un decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni          della Repubblica
FAMIGLIE,                   dall’entrata in vigore della legge di conversione.                                                       (Assegnato 5ª
LAVORATORI E            •   La subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite      Commissione Bilancio)
IMPRESE                     al COVID-19, costituisce pratica sleale commerciale vietata ai sensi della direttiva (UE)
CONNESSE                    2019/633.

                                                                         8
ALL'EMERGENZA           •   Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al
EPIDEMIOLOGICA DA           precedente periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a
COVID-19.                   euro 60.000,00.

                    Misure in materia di lavoro (articoli 13-17) valide per la “zona rossa”:

                        •   Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
                        •   Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
                            integrazione straordinaria.
                        •   Cassa integrazione in deroga.
                        •   Indennità lavoratori autonomi (importo massimo 500 euro e validità tre mesi).
                        •   Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

                    Altre misure valide per la “zona rossa”:
                         • Articolo 4: sospensione temporanea (fino al 30 aprile 2020) dei pagamenti per le utenze.
                         • Articolo 5: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
                            e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
                            aprile 2020.
                         • Articolo 6: sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati concessi
                            da Invitalia con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e corrispondente allungamento
                            della durata dei piani di ammortamento.
                         • Articolo 7: Sospensione (fino al 30 aprile 2020) dei termini per versamenti assicurativi e alle
                            camere di commercio.
                         • Articolo 8: Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-
                            alberghiero.
                         • Articolo 25: Fondo Garanzia PMI. Per la durata di dodici mesi, in favore delle piccole e medie
                            imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, la copertura del Fondo di garanzia per
                            le PMI di cui all’articolo 2 comma 100 della legge 23/12/1996 n. 662 (Fondo ICE di garanzia
                            per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
                            delle piccole e medie imprese) è concessa, a titolo gratuito per un importo massimo garantito
                            per singola impresa di 2.500.000 euro.

                    Altre misure:
                         • Articolo 27: il Fondo SIMEST (concessione contributi ai programmi di penetrazione

                                                                       9
commerciale) è incrementato di euro 350 milioni per l’anno 2020.
                             •    Articolo 30: Carta della famiglia. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso
                                  quello dei comuni rientranti nella “zona rossa” La carta della famiglia, di cui all'articolo 1,
                                  comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un
                                  figlio a carico.
DECRETO DEL              Articolo 1: Misure di contenimento sull’intero territorio nazionale:                                           GU n.55 del 4-3-2020
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI       •   Sospensione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale    https://www.gazzettauffi
4 MARZO 2020                     sanitario.                                                                                             ciale.it/atto/serie_gener
                             •   Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli             ale/caricaDettaglioAtto/
                                 cinematografici e teatrali, tali da non consentire la distanza interpersonale di un metro.             originario?atto.dataPub
                             •   Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse)                   blicazioneGazzetta=20
                             •   Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado (università      20-03-
                                 inclusa) fino al 15 marzo.                                                                             04&atto.codiceRedazio
                             •   Sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche.                               nale=20A01475&elenco
                             •   Riammissione nelle scuole (fermo restando quanto previsto in termini di sospensione) dopo              30giorni=true
                                 assenza di 5 giorni, esclusivamente con certificato medico.
                             •   Possibilità di svolgere attività didattiche a distanza.
                             •   Possibilità dell’applicazione della disciplina del “lavoro agile” in via automatica ad ogni rapporto
                                 di lavoro subordinato.
                             •   Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
                                 diffusione del contagio del Covid-19.

                         Articolo 2: Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

                             •   Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni
                                 dell’OMS.
                             •   È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di
                                 evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
                                 comunque luoghi affollati.
                             •   Esposizione presso scuole, uffici e ambienti aperti al pubblico, delle informazioni sulle misure
                                 di prevenzione igienico sanitarie.
                             •   Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
                                 sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.

                                                                          10
•    Raccomandazione ai comuni ed enti territoriali di offrire attività ricreative individuali in luoghi
         all’aperto.
    •    Raccomandazione per le strutture del servizio sanitario e nei locali aperti al pubblico, di. messa
         a disposizione di soluzioni disinfettanti.
    •    Garantire la distanza di un metro tra i partecipanti nello svolgimento delle procedure
         concorsuali pubbliche.
    •    Interventi straordinari per sanificare i mezzi di trasporto pubblico.
    •    Obbligo di comunicazione all’azienda sanitaria competente per il territorio per chiunque abbia
         soggiornato in zone a rischio epidemiologico oppure abbia transitato nei comuni della “zona
         rossa” negli ultimi 14 giorni.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente periodo, gli operatori di sanità pubblica devono:

    •    Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
         la propria presenza nelle zone a rischio.
    •    Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
    •    In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
         di lavoro di chi è in isolamento.
    •    Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
         in isolamento.
    •    Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
         dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
         raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa dei sintomi la persona interessata deve indossare la mascherina, rimanere nella
sua stanza chiusa in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.

Articolo 3: Monitoraggio delle misure:

Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal
presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

Articolo 4: disposizioni finali:

                                                    11
Salvo indicazioni specifiche sulle singole misure, le disposizioni del Decreto si applicano dalla data di
                         entrata in vigore del provvedimento e fino al 3 aprile 2020.
                         Articolo 1: Misure di contenimento regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,               GU n.59 del 8-3-2020
                         Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
                         Padova, Treviso, Venezia:                                                                                       https://www.gazzettauffi
                                                                                                                                         ciale.it/atto/vediMenuH
                             •   evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al           TML?atto.dataPubblica
                                 presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze         zioneGazzetta=2020-
                                 lavorative (è consentito il rientro presso il proprio domicilio).                                       03-
                             •   ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è               08&atto.codiceRedazio
                                 fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico.                                          nale=20A01522&tipoSe
                             •   Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria            rie=serie_generale&tipo
                                 abitazione.                                                                                             Vigenza=originario
                             •   Sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse).
                             •   Promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati la fruizione da parte dei lavoratori di
                                 concedi e ferie, fermo restando la possibilità di attivare il lavoro agile (smart working).
DECRETO DEL
                             •   Chiusura impianti sciistici, cinema, teatri, musei, luoghi della cultura, pub, scuole di ballo, sale
PRESIDENTE DEL
                                 giochi, sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico e
CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                 privato.
8 MARZO 2020
                             •   Chiusura scuole di ogni ordine e grado e sospensione procedure concorsuali pubbliche.
                             •   Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
                             •   Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalla ore 6.00 alle ore 18.00 con il rispetto della
                                 distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di
                                 violazione).
                             •   Le attività commerciali (ad esclusione di quelle al punto precedente) sono consentite a
                                 condizione che sia garantito con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. In presenza
                                 di strutture non adeguate a garantire tale distanza le attività commerciali devono essere
                                 sospese.
                             •   Chiusura centri commerciali nelle giornate festive e prefestive ad eccezione delle farmacie e
                                 dei negozi di generi alimentari.
                             •   Sospensione di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
                                 termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
                                 assistenza), centri culturali-ricreativi- sociali.

                                                                           12
•   Sospensione dei congedi ordinari per il personale sanitario e degli esami idoneità patenti di
        guida da espletarsi presso le sedi periferiche della motorizzazione civile.

Articolo 2: misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale:
     • Sospensione riunioni, meeting e convegni dove è coinvolto il personale sanitario.
     • Sospensione eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinema, teatri).
     • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
         cultura.
     • Sospensione attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
         discoteche e locali assimilati (sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione).
     • Le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che sia garantito con il rispetto
         della distanza interpersonale di 1 metro (sanzione della sospensione dell'attività in caso di
         violazione).
     • sospensione degli eventi sportivi (salva la possibilità di svolgerli a porte chiuse).
     • Sospensione fino al 15 marzo delle scuole di ogni ordine e grado.
     • Sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, gemellaggi, ecc..
     • Possibilità di attivare modalità didattica a distanza per le scuole e Università di ogni ordine e
         grado.
     • Divieto per gli accompagnatori di pazienti di rimanere nelle sale di attesa del pronto soccorso.
     • Possibilità di applicare, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità del “lavoro agile” per
         la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio.
     • E raccomandato ai datori di lavoro, qualora possibile, di favorire la fruizione di periodi di
         congedo ordinario o di ferie.
     • Supporto dei sistemi sanitari locali presso gli Istituti penitenziari al fine di contenere la
         diffusione del contagio. I colloqui visivi svolti in modalità telefonica o video.
     • Apertura dei luoghi di culto condizionata al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
     • Per i soggetti in quarantena o positivi al virus, divieto assoluto di mobilità dalla propria
         abitazione.

Articolo 3: misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:
     • Misure di prevenzione da parte del personale sanitario adottate in linea con le indicazioni
         dell’OMS ed applicazione misure disinfezione in linea con il Ministero della salute.
     • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di

                                                 13
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
         comunque luoghi affollati.
     • Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
         strettamente necessari.
     • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
         fortemente raccomandato restare a casa e contattare il medico.
     • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria
         sulle misure di prevenzione e di igiene rese note dal Ministero della Salute.
     • Messa a disposizione di soluzioni disinfettanti nelle strutture del servizio sanitario e nei locali
         aperti al pubblico.
     • Garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle procedure concorsuali.
     • Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi , anche a lunga percorrenza, da adottare da
         parte delle aziende di trasporto pubblico.
     • Chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico negli ultimi 14 giorni, è obbligato
         a comunicarlo all’azienda sanitaria competente per il territorio.
Gli operatori sanitari, sulla base delle comunicazioni di cui al punto precedente, provvedono alla
prescrizione della permanenza domiciliare ed attivano le procedure necessarie, tra cui:
     • Contattare telefonicamente, assumere informazioni e a loro volta informare chi ha comunicato
         la propria presenza nelle zone a rischio.
     • Avviare le procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
     • In caso di necessità per la certificazione ai fini INPS, svolgere le attività nei riguardi del datore
         di lavoro di chi è in isolamento.
     • Svolgere tutti gli accertamenti clinici richiesti e garantire altre informazioni nei confronti di chi è
         in isolamento.
     • Informare gli interessati sull’importanza di garantire lo stato di isolamento per quattordici giorni
         dall'ultima esposizione: il divieto di contatti sociali, spostamenti e/o viaggi, l’obbligo di rimanere
         raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico, indossare la
mascherina, rimanere nella propria stanza

Articolo 4: monitoraggio delle misure

Spetta al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal

                                                   14
presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

                         Articolo 5: disposizioni finali:

                             •    Le disposizioni del decreto producono effetto fino all’8 aprile 2020 (salvo indicazioni diverse
                                  per specifiche misure indicate nel decreto).
                             •    Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cessano di produrre effetti i decreti del
                                  Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

                         Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e                              GU n.60 del 8-3-2020
                         contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
                             • Art.1. Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili,                    https://www.gazzettauffi
                                penali, tributari e militari.                                                                                  ciale.it/atto/vediMenuH
                             • Art. 2 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                       TML?atto.dataPubblica
                                gli effetti in materia di giustizia.                                                                           zioneGazzetta=2020-
DECRETO-LEGGE 8
MARZO 2020, N. 11            • Art. 3. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                      03-
                                gli effetti in materia di giustizia amministrativa.                                                            08&atto.codiceRedazio
                             • Art. 4. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne                      nale=20G00029&tipoSe
                                gli effetti in materia di giustizia contabile.                                                                 rie=serie_generale&tipo
                             • Art. 5-6. Invarianza finanziaria ed Entrata in vigore.                                                          Vigenza=originario

                         Articolo 1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020            GU n.62 del 9-3-2020
                         sono estese all'intero territorio nazionale.

                         Articolo 2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi               https://www.gazzettauffi
DECRETO DEL              pubblici o aperti al pubblico.                                                                                        ciale.it/atto/serie_gener
PRESIDENTE DEL                                                                                                                                 ale/caricaDettaglioAtto/
CONSIGLIO DEI MINISTRI   Articolo 3. Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi             originario?atto.dataPub
9 MARZO 2020             pubblici o privati. Possibilità di utilizzare gli impianti sportivi a porte chiuse per gli allenamenti degli atleti   blicazioneGazzetta=20
                         professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI.                                                            20-03-
                                                                                                                                               09&atto.codiceRedazio
                         Articolo 4. Reca le disposizioni finali, prevedendo che le misure abbiano efficacia dalla entrata in vigore           nale=20A01558&elenco
                         del Decreto e fino al 3 aprile 2020.                                                                                  30giorni=false

                                                                              15
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza       GU n.62 del 9-3-2020
                    COVID-19.
                                                                                                                                https://www.gazzettauffi
                    Articolo 1. Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi   ciale.it/atto/serie_gener
                    di lavoro autonomo a personale sanitario.                                                                   ale/caricaDettaglioAtto/
                                                                                                                                originario?atto.dataPub
                    Articolo 2. Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario
                                                                                                                                blicazioneGazzetta=20
                    nazionale.
                                                                                                                                20-03-
                    Articolo 3. Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN.      09&atto.codiceRedazio
                                                                                                                                nale=20G00030&elenc
                    Articolo 4. Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera     o30giorni=false
                    scelta.
                    Articolo 5. Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
                    Articolo 6. Disposizioni urgenti in materia di volontariato.
DECRETO-LEGGE 9
                    Articolo 7 Sorveglianza sanitaria.
MARZO 2020, N. 14
                    Articolo 8. Unità speciali di continuità assistenziale.
                    Articolo 9. Assistenza a persone e alunni con disabilità.
                    Articolo 10. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.
                    Articolo 11. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici.
                    Articolo 12. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
                    Articolo 13. Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.
                    Articolo 14. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale,
                    Articolo 15. Sanzioni amministrative.
                    Articoli 16-17. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e disposizioni
                    finanziarie.

                                                                       16
Articolo 1:
                                                                                                                                            GU n.64 del 11-3-2020
                             •   sospensione attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 1
                                 del Decreto siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni anche nei centri commerciali,                 https://www.gazzettauffi
                                 purchè sia consentito l’accesso alle sole attività commerciali indicate nell’Allegato. Chiusi i            ciale.it/atto/vediMenuH
                                 mercati salvo per la vendita di prodotti alimentari.                                                       TML?atto.dataPubblica
                             •   Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. In ogni caso garantita la             zioneGazzetta=2020-
                                 distanza di sicurezza di 1 metro.                                                                          03-
                             •   Chiusura per tutta la ristorazione ad eccezione della vendita a domicilio, delle mense e del               11&atto.codiceRedazio
                                 catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per             nale=20A01605&tipoSe

                                 l'attività di confezionamento che di trasporto. Aperti anche i rivenditori di generi alimentari            rie=serie_generale&tipo
                                                                                                                                            Vigenza=originario
DECRETO DEL                      all’interno di autostrade, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali sempre nel rispetto della
PRESIDENTE DEL                   distanza interpersonale di sicurezza.
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 MARZO 2020       •   Sospensione attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse
                                 da quelle individuate nell'Allegato 2.
                             •   Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
                                 trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
                             •   I trasporti restano garantiti fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere alla riduzione e
                                 alla soppressione dei servizi erogati da aziende di trasporto locale e per Ministero dei Trasporti
                                 di provvedere alla riduzione del traffico automobilistico interregionale e del trasporto ferroviario,
                                 areo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
                                 essenziali.
                             •   Le pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dai precedenti provvedimenti su ferie
                                 e concedi, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile

                                                                            17
del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
    •   Per le attività produttive e professionali si raccomanda:
              -   Massimo utilizzo lavoro agile.
              -   Incentivazione ferie e congedi retribuiti.
              -   Sospensione attività reparti aziendali non indispensabili alla produzione
              -   Assunzione di protocolli anti contagio e ove non possibile il rispetto della distanza
                  interpersonale di 1 metro, l’utilizzo di strumenti di protezione individuale.
              -   Incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
              -   Limitare al massimo gli spostamenti tra reparti
              -   Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo del lavoro agile.

Articolo 2. Le disposizioni del decreto si applicano dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo
2020. Infine, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, cessano di produrre effetti le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

                                                Allegato 1
                                     COMMERCIO AL DETTAGLIO
    -   Ipermercati
    -   Supermercati
    -   Discount di alimentari
    -   Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    -   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    -   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
        telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

                                                   18
-   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
    (codici ateco: 47.2)
-   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al
    dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
    (codice ateco:47.4)
-   Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
-   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
-   Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
-   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
-   Farmacie
-   Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
    medica
-   Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
-   Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
-   Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
-   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
-   Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
-   Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al
    dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
-   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
-   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
-   Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
-
                                           Allegato 2
                                   SERVIZI PER LA PERSONA

-     Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
-     Attività delle lavanderie industriali
-     Altre lavanderie, tintorie.
-     Servizi di pompe funebri e attività connesse.

                                               19
http://www.governo.it/sit
                      Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
                                                                                                                                  es/new.governo.it/files/
                      del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro                                                                 protocollo_condiviso_2
                                                                                                                                  0200314.pdf

PROTOCOLLO 14 MARZO
2020

                                                                      20
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,   GU Serie Generale n.70
                    lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.                          del 17-03-2020

                    Prima nota di approfondimento CIA-Agricoltori italiani                                           https://www.gazzettauffi
                    https://www.cia.it/emergenza-coronavirus/?edit&language=it                                       ciale.it/do/atto/serie_ge
                                                                                                                     nerale/caricaPdf?cdimg
                                                                                                                     =20G00034000000101
                                                                                                                     10001&dgu=2020-03-
DECRETO-LEGGE 17                                                                                                     17&art.dataPubblicazio
MARZO 2020, N. 18                                                                                                    neGazzetta=2020-03-
                                                                                                                     17&art.codiceRedazion
                                                                                                                     ale=20G00034&art.num
                                                                                                                     =1&art.tiposerie=SG

                                                                    21
PROVVEDIMENTI MINISTERIALI

  PROVVEDIMENTO                                                    SPECIFICHE                                                            ITER/LINK
                            Misure riguardanti le persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la
                            residenza ovvero la sede operativa nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi
                            la sede legale o la sede operativa nel territorio

                            Articolo 1:

DECRETO DEL MINISTERO           •   sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
DELL'ECONOMIA E DELLE               derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
FINANZE 4 FEBBRAIO 2020             l’attività di riscossione effettuata con avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
SOSPENSIONE DEI TERMINI             delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi. Sospensione dell’imposta regionale
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI             sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo
OBBLIGHI TRIBUTARI A                compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
FAVORE DEI CONTRIBUENTI         •   I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della
INTERESSATI                         “zona rossa”, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione
DALL'EMERGENZA                      compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 La sospensione si applica alle
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-            ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
19                                  29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (ritenute sui redditi di
                                    lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui
                                    compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).
                                •   Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in
                                    unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
                                •   Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo
                                    12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (sospensione dei termini per
                                    eventi eccezionali).

DELIBERA DEL CONSIGLIO      Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio              GU n.57 del 6-3-2020
DEI MINISTRI 5 MARZO 2020   sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

                                                                           22
La Delibera prevede ulteriori 100 milioni di euro stanziati sul Fondo per le emergenze             https://www.gazzettaufficiale.it/att
                         nazionali, così come deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Stato di           o/serie_generale/caricaDettaglio
                         emergenza).                                                                                        Atto/originario?atto.dataPubblica
                                                                                                                            zioneGazzetta=2020-03-
                                                                                                                            06&atto.codiceRedazionale=20A
                                                                                                                            01500&elenco30giorni=true
                         Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”..
                         La direttiva prevede:
                                                                                                                            https://www.interno.gov.it/it/speci
                         1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la
                                                                                                                            ali/coronavirus
                         sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
                         2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle
                         persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
                         a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di
                         necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere
                         resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
                         Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla
                         misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
                         b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di
DIRETTIVA N. 14606 DEL   comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la
MINISTRO DELL’INTERNO    rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i
DEL 8/03/2020            controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la
                         viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
                         c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la
                         collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della
                         Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al
                         fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso
                         apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le
                         autodichiarazioni.
                         d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in
                         partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche
                         della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo
                         nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

                                                                         23
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno
                         richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli
                         Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del
                         viaggio all’atto dell’ingresso.
                         f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che
                         non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare
                         nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
                         3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi
                         controlli.
                         4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8
                         marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di
                         un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
                         A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma
                         quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli
                         interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo
                         colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi
                         di reato.
                         https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf

                         Modulo autodichiarazione degli spostamenti
                         https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostament
                         i.pdf

                         NOTA ESPLICATIVA AL DPCM 8 MARZO 2020
                         Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si
NOTA ESPLICATIVA AL
                         precisa quanto segue
DPCM 8 MARZO 2020
MINISTERO DEGLI AFFARI
                         TRANSFRONTALIERI
ESTERI E DELLA
                         Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.
COOPERAZIONE
                         Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri
INTERNAZIONALE.
                         potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e
                         tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento
                         con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia

                                                                          24
in caso di eventuali controlli.

MERCI
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è
considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto
può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi,
limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

                                              25
https://www.interno.gov.it/sites/de
MINISTERO DELL’INTERNO    Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)
                                                                                                                      fault/files/circolare_12_marzo_20
CIRCOLARE 12 MARZO 2020
                                                                                                                      20_gab.pdf
MINISTERO DELLA           Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da          http://www.funzionepubblica.gov.i
PUBBLICA                  COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto        t/sites/funzionepubblica.gov.it/file
AMMINISTRAZIONE           legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                                                          s/Direttiva_2_20.pdf
DIRETTIVA N.2
                          Riprogrammazione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri.                          http://www.mit.gov.it/sites/default/
MINISTERO DEI TRASPORTI
                                                                                                                      files/media/notizia/2020-
DECRETO MINISTERIALE N.
                                                                                                                      03/D.M.%20113%20del%2013.3.
113 DEL 13/03/20
                                                                                                                      2020.pdf
                          Razionalizzazione dei servizi automobilistici interregionali, relativi al trasporto delle   http://www.mit.gov.it/sites/default/
MINISTERO DEI TRASPORTI
                          persone su autobus non di linea, in considerazione della ridotta mobilità sul territorio    files/media/notizia/2020-
DECRETO MINISTERIALE N.
                          nazionale.                                                                                  03/D.M.%20n.%20114%20del%2
114 DEL 13/03/20
                                                                                                                      013.3.2020.pdf
                          Sospensione dei divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i   http://www.mit.gov.it/sites/default/
MINISTERO DEI TRASPORTI   mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a       files/media/notizia/2020-
DECRETO MINISTERIALE N.   7,5 tonnellate, già a partire da domenica 15 marzo, e limitatamente ai servizi di           03/D.M.%20N.%20115%20SOS
115 DEL 13/03/20          trasporto merci internazionale, fino a nuove disposizioni del governo.                      PENSIONE%20CALENDARIO%
                                                                                                                      20DIVIETI.pdf
                          Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la             http://www.mit.gov.it/sites/default/
MINISTERO DEI TRASPORTI   Sardegna. È consentito quindi solo il trasporto marittimo delle merci sulle navi previste   files/media/notizia/2020-
DECRETO MINISTERIALE N.   in convenzione e il trasporto marittimo delle persone può eventualmente avvenire            03/d.m.%20117%20sardegna.pdf
117 DEL 14/03/20          soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione, e per dimostrate e
                          improrogabili esigenze.
                          Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia.    http://www.mit.gov.it/sites/default/
                          Regolare, invece, il trasporto merci.                                                       files/media/notizia/2020-
                          Le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per          03/M_INFR.GABINETTO.REG_D
MINISTERO DEI TRASPORTI
                          dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della            ECRETI%28R%29.0000118.16-
DECRETO MINISTERIALE N.
                          Regione.                                                                                    03-2020.pdf
118 DEL 14/03/20
                          Sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San
                          Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o
                          per situazioni di necessità.

                                                                       26
DECRETO DEL MINISTERO     Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare                   http://www.trovanorme.salute.g
DELLA SALUTE DEL                                                                                                         ov.it/norme/renderNormsanPdf?
12/03/2020 -                                                                                                             anno=2020&codLeg=73647&part
                                                                                                                         e=1%20&serie=null
                          Obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che          http://www.mit.gov.it/sites/defa
                          rientrano in Italia, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19. Il Decreto riguarda          ult/files/media/notizia/2020-
MINISTERO DEI TRASPORTI   tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno         03/DM_120_2020.pdf
DECRETO MINISTERIALE N.   presentare una dichiarazione nella quale attestino di rientrare presso il proprio
120 DEL 17/03/20          domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di
                          necessità, oppure per motivi di salute.

MINISTERO DEI TRASPORTI   Ulteriore restrizione nei servizi di trasporto ferroviario e marittimo di persone da e verso   http://www.mit.gov.it/sites/defa
DECRETO MINISTERIALE N.   la Sicilia                                                                                     ult/files/media/notizia/2020-
122 DEL 18/03/20                                                                                                         03/Decreto%20n.%20122.pdf

                                                                       27
ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO                                        SPECIFICHE                                                           ITER
                       Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
                       relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
                       derivanti da agenti virali trasmissibili.                                      Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE
                                                                                                      http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
N.630 DEL 3 FEBBRAIO   Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe,         0182/989700/Ocdpc+n+630+3+febbraio+2020
2020.                  Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali,            /dec616d1-7cc7-4255-ab50-b26241a2180d
                       Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano,
                       Copertura finanziaria

                                                                                                      Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 2020
ORDINANZA              Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
PROTEZIONE CIVILE      relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie             http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
N.631 DEL 6 FEBBRAIO   derivanti da agenti virali trasmissibili.                                      0182/1122692/Ocdpc+631+del+6+febbraio+2
2020.                                                                                                 020/682fec2b-e1e7-4720-8a8b-
                       Rientro studenti dalle aree a rischio.                                         ac8da2391739

                                                                      28
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.
633 DEL 12 FEBBRAIO      Rientro studenti dalle aree a rischio.                                        http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
2020.                                                                                                  one-trasparente/provvedimenti/-/content-
                                                                                                       view/view/1214181

ORDINANZA                                                                                              Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2020
PROTEZIONE CIVILE N.     Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo
635 DEL 13 FEBBRAIO                                                                                    http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
                         n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario            0182/989700/Ocdpc+635+13+febbraio+2020/
2020.                    generale del Ministero della salute.                                          b783b5d9-5fbd-4e1a-be71-36ce8044be79
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.     Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute,      http://www.protezionecivile.gov.it/documents/2
637 DEL 21 FEBBRAIO      Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione      0182/1122692/Ocdpc+n.+637+del+21+febbrai
2020.                    civile, Copertura finanziaria.                                                o+2020/b649a183-c245-4fe5-a4c5-
                                                                                                       a6af0fe42c09.
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N.     Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della       http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
N.638 DEL 22 FEBBRAIO    protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.                                 one-trasparente/provvedimenti/-/content-
2020.                                                                                                  view/view/1215653
                                                                                                       Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020

ORDINANZA                Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di          http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazi
                                                                                                       one-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-
PROTEZIONE CIVILE N.     protezione individuale, Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo
N. 639 DEL 25 FEBBRAIO                                                                                 /asset_publisher/default/content/ocdpc-n-639-
                         del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,          del-25-febbraio-2020-ulteriori-interventi-
2020.                    Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, Donazioni   urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-
                         ed atti di liberalità, Province autonome di Trento e Bolzano.                 emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-
                                                                                                       connesso-a
ORDINANZA                Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica,                     Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020.
PROTEZIONE CIVILE N.     Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati,

                                                                         29
Puoi anche leggere