Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi - Regione Umbria

Pagina creata da Davide Sartori
 
CONTINUA A LEGGERE
Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi - Regione Umbria
RESTIAMO A DISTANZA
                                        ANDRÀ TUTTO BENE

Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi

                   Ordinanze della Presidente della Giunta regionale
                   che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento
                   e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
                   https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 22 marzo al 6 aprile 2021
   Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 marzo 2021
   Consulta il documento                                                  A decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021                                                                                      OPGR n. 25 – 19 marzo 2021

                         Art.1                                                        Art.2                                                     Art. 3                                                     Art. 4                                                        Art. 5
In tutto il territorio regionale le attività scolastiche      In tutta la regione è consentito lo spostamento al          In tutta la regione sono sospese tutte le attività            in tutta la regione si applicano le disposizioni        In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato,
      e didattiche di tutte le classi delle scuole                di fuori del comune di residenza, domicilio o          realizzate in presenza o in spazi aperti o in luoghi              dell’art. 41 del DPCM 2 marzo 2021. Sono            medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle
  secondarie di I° e II° grado, statali e paritarie, si                               abitazione:                        chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali,    pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine,               seguenti disposizioni: ● misurazione della
svolgono esclusivamente con modalità a distanza.               ● per le attività di controllo e monitoraggio della           centri di aggregazione sociale, università del           centri natatori, centri benessere, centri termali; ●        temperatura; ● distanziamento interpersonale non
  Per lo stesso periodo nel territorio dei Distretti                fauna selvatica autorizzate dalla Regione;                        tempo libero e della terza età.                    l’attività sportiva di base e l’attività motoria in        inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale
 Sanitari, nonché nei comuni di Amelia e Giove, di                 ● per la caccia di selezione con le modalità          Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo,      genere, anche se svolte all’aperto presso i centri e        almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione
   cui all’allegato 1 , individuati dal Commissario           previste dal calendario venatorio, nel distretto di        bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici      circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le    della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e
 Emergenza Covid-19: a) sono sospesi tutti i servizi            iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e                                e privati.                            attività di gare e competizioni riconosciute di           guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
educativi per l’infanzia – fino a 36 mesi di età (L.R.                  agri-turistico venatorie autorizzate;             È consentita la realizzazione di attività corsistiche             interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive               sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di
     n.30 22/12/2005); b) sono sospesi i servizi              ● per lo svolgimento delle attività complementari             realizzate in forma individuale inerenti a titolo           federazioni nazionali in relazione agli sport di         areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio
  educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 5              alla caccia e al controllo; ● per le attività di      esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti        squadra e di contatto (provvedimento Ministro              d’aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali,
    del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017; c) le attività            ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il             musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le        dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli              gallerie commerciali, parchi commerciali e altre
 scolastiche di tutte le classi delle scuole primarie                  calendario approvato dalla regione.                  attività inerenti le lingue straniere nel rispetto         allenamenti e la preparazione atletica anche             strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del
               si svolgono esclusivamente                                                                                  delle norme sul distanziamento interpersonale.           individualmente, sia al chiuso che all’aperto per gli      DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui
                 con modalità a distanza.                                                                                                                                              atleti delle società dilettantistiche e amatoriali       all’allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20
                                                                                                                                                                                               degli sport di squadra e di contatto.                               mq oltre gli operatori.

                         Art.6                                                        Art.7                                                     Art. 8                                                     Art. 9                                                        Art. 10
    1) Dal 20 marzo 2021 al 6 aprile 2021, è vietata              Dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021              In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui        Dal 22 marzo 2021 al 6 aprile 2021, i servizi                 È fortemente raccomandato agli Enti locali
 l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di           In tutto il territorio regionale è disposto:                  vengono esercitate attività commerciali              ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel             di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e
domenica degli esercizi commerciali classificati medie                                                                       e artigianali che prevedono la prestazione di          Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle      attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di
 e grandi strutture di vendita al dettaglio, a esclusione       ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche          servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri,      Società Ishtar S.c.ar.I. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel          assicurare il rispetto puntuale da parte della
  delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici,    all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per        estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e           Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla         cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative
      generi alimentari, commercio di autoveicoli e                               l’intera giornata;                      tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e         Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il           alla prevenzione del contagio ed in particolare delle
   motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole,                                                                     degli operatori l’utilizzo di dispositivi di           livello di esercizio «non scolastico», secondo i         norme afferentigli spostamenti consentiti ai sensi del
                      librerie, tabacchi.                      ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e       protezione individuale delle vie respiratorie FFP2         programmi di esercizio già predisposti dalle stesse                           DPCM 2 marzo 2021.
   2) È vietata l’apertura nelle giornate di domenica           aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici           certificati ai sensi della normativa vigente.          Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it.
  degli esercizi commerciani di vicinato, ad esclusione        esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il         È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del                Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno
     delle attività commerciali di cui al paragrafo 1).                                                                   territorio regionale in cui sono esercitate tutte le          adottare le misure organizzative previste dal                                    Art. 11
                                                                          consumo di alimenti e bevande;
  3) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli                                                                       altre attività economiche e produttive che             DPCM 14 gennaio 2021 e s.m.i. nonché le nuove             Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell’ordinanza della
                                                                                                                                                                                                                                                Presidente della Giunta regionale del 12 marzo 2021,
   esercizi commerciali presenti all’interno dei centri         ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande,       prevedono l’interazione con la clientela, nonché         disposizioni eventualmente adottate, garantendo il
commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali,                                                                      nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione          regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della        n. 23 sono abrogati con decorrenza 22 marzo 2021.
                                                              mediante sistemi automatici (distributori automatici),
parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili,    che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle     con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori     percentuale massima di capienza sugli autobus, pari
     a eccezione delle attività commerciali di cui al                     ore 05.00 del giorno successivo.                  di dispositivi di protezione individuale delle vie      al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione
                         paragrafo 1.                                                                                                  respiratorie FFP2 certificati.                                   dei mezzi stessi.
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 13 marzo al 5 aprile 2021
  Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 12 marzo 2021
   Consulta il documento                                                  A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021                                                                                         OPGR n. 23 – 12 marzo 2021

                         Art.1                                                        Art.2                                                     Art. 3                                                       Art. 4                                                          Art. 5
      In tutto il territorio regionale le attività            In tutta la regione è consentito lo spostamento al          In tutta la regione sono sospese tutte le attività            in tutta la regione si applicano le disposizioni             in tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato,
  scolastiche e didattiche di tutte le classi delle               di fuori del comune di residenza, domicilio o          realizzate in presenza o in spazi aperti o in luoghi              dell’art. 41 del DPCM 2 marzo 2021. Sono                 medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle
   scuole primarie e secondarie di I° e II° grado,                                    abitazione:                        chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali,    pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine,                    seguenti disposizioni: ● misurazione della
statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con            ● per le attività di controllo e monitoraggio della           centri di aggregazione sociale, università del           centri natatori, centri benessere, centri termali; ●             temperatura; ● distanziamento interpersonale non
      modalità a distanza. Sono sospese tutti i                     fauna selvatica autorizzate dalla Regione;                        tempo libero e della terza età.                    l’attività sportiva di base e l’attività motoria in             inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale
   laboratori nelle scuole secondarie di II° grado                 ● per la caccia di selezione con le modalità          Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo,      genere, anche se svolte all’aperto presso i centri e             almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione
    statali e paritarie e nei corsi IeFP. Su tutta la         previste dal calendario venatorio, nel distretto di        bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici      circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le         della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e
  regione è consentità l’attività in presenza nelle             iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e                                e privati.                            attività di gare e competizioni riconosciute di                guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle                   agri-turistico venatorie autorizzate;             È consentita la realizzazione di attività corsistiche             interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive                    sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di
       classi quinte ai fini delle prove Invalsi.             ● per lo svolgimento delle attività complementari             realizzate in forma individuale inerenti a titolo           federazioni nazionali in relazione agli sport di              areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio
   Nei Distretti Sanitari di cui all’allegato 1 sono               alla caccia e al controllo; ● per le attività di      esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti        squadra e di contatto (provvedimento Ministro                   d’aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali,
 sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima          ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il             musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le        dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli                   gallerie commerciali, parchi commerciali e altre
infanzia fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di                 calendario approvato dalla regione.                  attività inerenti le lingue straniere nel rispetto         allenamenti e la preparazione atletica anche                  strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del
 cui alla Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30.                                                                         delle norme sul distanziamento interpersonale.           individualmente, sia al chiuso che all’aperto per gli           DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui
                                                                                                                                                                                       atleti delle società dilettantistiche e amatoriali            all’allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20
                                                                                                                                                                                               degli sport di squadra e di contatto.                                    mq oltre gli operatori.

                         Art.6                                                        Art.7                                                     Art. 8                                                       Art. 9                                                         Art. 10
  È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella              In tutto il territorio regionale è disposto:         In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui   Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi                            È fortemente raccomandato
    giornata di domenica degli esercizi commerciali              ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche              vengono esercitate attività commerciali                1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente                  agli Enti locali di vigilare e porre in essere
   classificati medie e grandi strutture di vendita al        all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per       e artigianali che prevedono la prestazione di           della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021,                 ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure
 dettaglio, a esclusione delle farmacie, para farmacie,                             l’intera giornata;                     servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri,        già prorogato con Ordinanza n. 21 del 1° marzo                  necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto
 presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e       ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e           estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e         2021 e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente                         puntuale da parte della cittadinanza
        florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.           aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici       tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e          prorogato al 14 marzo 2021. Sono confermate,                        delle norme e delle prescrizioni relative
 È vietata l’apertura nelle giornate di domenica degli         esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il          degli operatori l’utilizzo di dispositivi di        fino al 14 marzo le disposizioni previste dai commi                          alla prevenzione del contagio
    esercizi commerciani di vicinato, a esclusione di                      consumo di alimenti e bevande;                protezione individuale delle vie respiratorie FFP2            3 e 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente                    ed in particolare delle norme afferenti
     farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi          ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande,          certificati ai sensi della normativa vigente.         della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.                       gli spostamenti consentiti ai sensi
  alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole,   mediante sistemi automatici (distributori automatici),           È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del              Dal 15 marzo al 5 aprile 2021, i servizi ordinari di                       del DPCM 2 marzo 2021.
                     librerie, tabacchi.                      che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle     territorio regionale in cui sono esercitate tutte le      trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della
   Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli                     ore 05.00 del giorno successivo;                    altre attività economiche e produttive che           provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l e
  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri          ● il divieto di svolgimento delle attività sportive e      prevedono l’interazione con la clientela, nonché          TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di
commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali,          ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il       nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione        Terni, rispetteranno il livello di servizio «non scolatico»,
   parchi commerciali a eccezione di farmacie, para               divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.      con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori       secondo i programmi di esercizio predisposti sul sito
 farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti                                                                    di dispositivi di protezione individuale delle vie                          www.fsbusitalia.it
   agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.                                                                            respiratorie FFP2 certificati.
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 6 marzo al 21 marzo 2021
   Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 5 marzo 2021
   Consulta il documento                                                  A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021                                                                                            OPGR n. 22 – 5 marzo 2021

                         Art.1                                                         Art.2                                                     Art. 3                                                      Art. 4                                                         Art. 5
 Nei comuni della Provincia di Perugia le attività                In tutto il territorio regionale è consentito lo         In tutto il territorio regionale sono sospese tutte          Sono sospese in tutto il territorio regionale le           in tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato,
    scolastiche, didattiche di tutte le classi delle           spostamento al di fuori del comune di residenza             le attività realizzate in presenza o in spazi aperti      attività di cui all’art. 41 del DPCM 14 gennaio 2021:         medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle
scuole primarie, secondarie di I° e II° grado, statali                         domicilio o abitazione:                    o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi     le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri   seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura
     e paritarie, si svolgono esclusivamente con               ● per le attività di controllo e monitoraggio della              e culturali, centri di aggregazione sociale,         benessere, centri termali; l’attività sportiva di base e     a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di
modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività                 fauna selvatica autorizzate dalla Regione;                università del tempo libero e della terza età.               l’attività motoria in genere, anche se svolte          media e grande superficie; ● mantenimento in tutte le
 laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado                ● per la caccia di selezione con le modalità           Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo,    all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e    attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
           statali e paritarie e nei corsi IEFP.               previste dal calendario venatorio, nel distretto di        bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici       privati. Sono sospese tutte le attività di gare e           non inferiore ai 2 metri; ● garanzia di pulizia e igiene
   Nei comuni della Provincia di Terni le attività              iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e                                  e privati.                        competizioni riconosciute di interesse regionale,             ambientale con frequenza almeno due volte al giorno
   didattiche delle scuole secondarie di II° grado,                    agri-turistico venatorie autorizzate;              Nei comuni della Provincia di Terni è consentita la        provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle rispettive           ed in funzione dell’orario di apertura; ● obbligo di
   statali e paritarie sono svolte in presenza nella           ● per lo svolgimento delle attività complementari          realizzazione delle attività corsistiche realizzate in         federazioni nazionali in relazione agli sport di           messa a disposizione della clientela di sistemi per la
             misura del 50% degli studenti.                         alla caccia e al controllo; per le attività di         forma individuale inerenti a titolo esemplificativo         squadra e di contatto (provvedimento Ministro                    disinfezione delle mani e guanti monouso. In
     Su tutto il territorio regionale è consentita             ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il              e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali,         dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli             particolare, detti sistemi devono essere disponibili
 l’attività in presenza delle scuole di II° grado per                  calendario approvato dalla regione.                    figurative, teatrali, danza, nonché le attività          allenamenti e la preparazione atletica anche in                  accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di
     gli studenti delle classi V ai fini delle prove                                                                          inerenti le lingue straniere nel rispetto delle         forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti             pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione
                         INVALSI.                                                                                              norme sul distanziamento interpersonale.                   per gli atleti delle società dilettantistiche e         naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati
                                                                                                                                                                                        amatoriali degli sport di squadra e di contatto.                                 al massimo livello.

                         Art.6                                                         Art.7                                                     Art. 8                                                      Art. 9                                                        Art.10
   È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella              In tutto il territorio regionale è disposto:         In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui   Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi                  1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito
giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di         ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche              vengono esercitate attività commerciali                1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente            istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      vicinato, medie e grandi strutture di vendita al         all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per       e artigianali che prevedono la prestazione di          della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021,           2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge,
  dettaglio a esclusione delle farmacie, para farmacie,                              l’intera giornata;                     servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri,                            già prorogato                          viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri,
  presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e       ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e           estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e              con Ordinanza n. 21 del 1° marzo 2021.                  al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai
    florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È vietata      aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici       tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e       Sono confermate, per il periodo dal 6 marzo 2021               Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di
  l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di        esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il          degli operatori l’utilizzo di dispositivi di                  al 21 marzo 2021, le disposizioni                       Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di
  domenica di ogni attività commerciale esercitata su                       consumo di alimenti e bevande;                protezione individuale delle vie respiratorie FFP2         previste dai commi 3 e 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza                 Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci
  aree pubbliche a esclusione dei generi alimentari, e           ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande,          certificati ai sensi della normativa vigente.                      della Presidente della Giunta                              dell’Umbria, al Comando regionale dei
              prodotti agricoli e florovivaistici.             mediante sistemi automatici (distributori automatici),           È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del                  regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.                Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico
     Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli       che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle     territorio regionale in cui sono esercitate tutte le                                                                                    Regionale e al CONI Umbria.
    esercizi commerciali presenti all’interno dei centri                    ore 05.00 del giorno successivo;                    altre attività economiche e produttive che                                                                          3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso
commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali,            ● il divieto di svolgimento delle attività sportive e      prevedono l’interazione con la clientela, nonché                                                                          giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
    parchi commerciali a eccezione di farmacie, para            ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il       nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione                                                                            Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
  farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti          divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.      con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori                                                                    comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
    agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.                                                                 di dispositivi di protezione individuale delle vie                                                                        dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
                                                                                                                                        respiratorie FFP2 certificati.
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 1° al 5 marzo 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 1° marzo 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021
     Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 18 del 22 febbraio 2021, è prorogato al 5 marzo 2021
 Sono confermate, per il periodo dal 1° marzo 2021 al 5 marzo 2021, le disposizioni previste ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della stessa Ordinanza 18/21
                                                                      PERTANTO:

      Dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 , fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel

                                     Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l.,
                                                            rispetteranno il livello di servizio «non scolastico»
                                                                                                       mentre
      nel Bacino 3 della Provincia di Terni, per lo stesso periodo (22 febbraio 2021 – 5 marzo 2021), i servizi ordinari di trasporto pubblico locale
                                                         affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l.
                                                       rispetteranno il livello di servizio «scolastico»
                                            secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it

 Dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti e affidati alla Società ATC&Partners
         S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 3 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale
                                                        n. 9 del 25/01/2021 e nel rispetto di quanto disposto con l’Ordinanza medesima.

      Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni         Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in
                  in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio                   materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti,
                         ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.                               nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50% dei posti consentiti.

                                                                                                                                                                                                   OPGR n. 21 – 1° marzo 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – dall’8 al 21 febbraio 2021
  Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 26 febbraio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021
                                                        A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021
                                                                                                              Art. 1
      1) Nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e partire e nei corsi IeFP. 2) Sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia
       tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia. 3) Tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL, devono essere svolti in modalità a distanza.
            4) Nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, le attività didattiche delle scuole secondarie di II° grado, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.
                5) Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle classi V ai fini delle prove INVALSI.

                         Art.2                                                    Art.3                                                 Art. 4                                                    Art. 5
  In tutto il territorio regionale è consentito lo          In tutto il territorio regionale sono sospese        Sono sospese in tutto il territorio regionale le             In tutto il territorio regionale gli esercizi
      spostamento al di fuori del comune di              tutte le attività realizzate in presenza o in spazi   attività di cui all’art.1, comma 10, lettere f) e g)   commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di
         residenza domicilio o abitazione:               aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli      del DPCM 14 gennaio 2021, anche svolte nei            vendita, hanno l’obbligo di rispettare le seguenti
 ● per le attività di controllo e monitoraggio della        ricreativi e culturali, centri di aggregazione      centri sportivi all’aperto; sono sospesi tutti gli                             disposizioni:
     fauna selvatica autorizzate dalla Regione;          sociale, università del tempo libero e della terza    eventi e le competizioni organizzati dagli enti di     ● misurazione della temperatura a tutti i clienti agli
● per la caccia di selezione con le modalità previste     età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte,      promozione sportiva. Sono sospese tutte le              ingressi degli esercizi commerciali di media e
dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione      biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli      attività di gare e competizioni riconosciute di          grande superficie; ● mantenimento in tutte le
e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico                 sportivi pubblici e privati.                interesse regionale, provinciale o locale dal               attività e le loro fasi del distanziamento
                venatorie autorizzate;                                                                         Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali      interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● garanzia
● per lo svolgimento delle attività complementari                                                               in relazione agli sport di squadra e di contatto           di pulizia e igiene ambientale con frequenza
      alla caccia e al controllo; per le attività di                                                              (provvedimento Ministro dello Sport del 13                almeno due volte al giorno ed in funzione
 ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il                                                             ottobre 2020). Sono sospesi gli allenamenti e la            dell’orario di apertura; ● obbligo di messa a
         calendario approvato dalla regione.                                                                          preparazione atletica anche in forma               disposizione di sistemi per la disinfezione delle
                                                                                                                individuale sia al chiuso che in spazi aperti per      mani e guanti monouso; ● garanzia di ricambio di
                                                                                                                     gli atleti delle società dilettantistiche e      areazione naturale e di sistemi meccani di ricambio
                                                                                                                                      amatoriali.                                  d’aria tarati al massimo livello.

                                                                                                                                                                                   OPGR n. 20 – 26 febbraio 2021
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 22 al 28 febbraio 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 22 febbraio 2021
 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021

    Dal 22 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel

                                 Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l.,

                                                               rispetteranno il livello di servizio «non scolastico»

                                                                                         mentre

             nel Bacino 3 della Provincia di Terni, per lo stesso periodo (22-28 febbraio 2021), i servizi ordinari di trasporto pubblico locale
                                                         affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l.

                                                                  rispetteranno il livello di servizio «scolastico»

                         secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it

Dal 22 febbraio al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti
e affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 3
         dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2021 e nel rispetto di quanto disposto con l’Ordinanza medesima.

                                                                                                  Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le
        Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti            disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il
          a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo               regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli
           monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.                      autobus pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

                                                                                                                                                                         OPGR n. 18 – 22 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 19 febbraio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021

                                                                                               Art. 1
   Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni dell’ordinanza del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata della Prov. di Perugia e nel comune di San Venanzo in
      Provincia di Terni). È prorogata per lo stesso periodo l’ordinanza del 12 febbraio 2021, n. 16. È altresì abrogato l’Allegato 1 di cui all’art. 2 dell’ordinanza del 12 febbraio, n. 16.

                                  Dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR),
                                            sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
  Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza secondo il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7/08/2020 e l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9/10/2020.

 Dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR), fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art.1 comma 10
    lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a
                    distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.

                                                                                              Art. 2
A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio
   della caccia di selezione (regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23) nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie autorizzate nel rispetto delle
      normative e disposizioni vigenti in materia venatoria, limitatamente ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali.
                        Non è consentito l’esercizio della caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.

                                Gli spostamenti nonché l’esercizio della caccia di selezione dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale
                                           e con l’utilizzo dei previsti dispositivi individuali di protezione respiratoria di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

                                                                                                                                                                   OPGR n. 17 – 19 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione
 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 12 febbraio 2021
 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 17/02/2021
                                                                                                        Art. 1
     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5                              Il comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza del                             Le ulteriori disposizioni di cui all’ordinanza del
      dell’ordinanza del 22 gennaio 2021 n. 7                                              6 febbraio 2021, n. 14                                                     6 febbraio 2021, n. 14
      Sono prorogate fino al 21 febbraio 2021                                                         È abrogato                                                           Restano in vigore

                                                                                  Art. 2
         A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021, l’Allegato 1 dell’ordinanza del 6 febbraio 2021 n. 14 è sostituito dall’Allegato 1 della presente ordinanza.

                                                                                Art. 3
 A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale le attività venatorie e complementari alla caccia e al controllo
                                                        della fauna selvatica sono consentite esclusivamente:
   ● le attività di controllo e          ● le attività complementari alla caccia e al controllo, quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e             ● per lo svolgimento di queste attività è
   monitoraggio della fauna             il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia           consentito sia lo spostamento nell’ambito del
      selvatica autorizzate                di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in             comune di residenza, domicilio o abitazione sia
dall’amministrazione regionale;                     quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;                          lo spostamento al di fuori dello stesso.

 Non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria. Gli spostamenti,
  nonché l’esercizio di tutte le attività di cui sopra, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

                                                                                                                                                                                     OPGR n. 16 – 12 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – dall’8 al 21 febbraio 2021
 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 6 febbraio 2021
 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10/02/2021

                              A decorrere dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021
Art. 1 - Nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia e nei comuni della Provincia di Terni indicato all’Allegato 1, si applicano le
     disposizioni dell’art. 3, c.4 del DPCM 14 gennaio 2021 sulla cosiddetta zona rossa, integrate dalle previsioni di seguito elencate:

                   Art.2                                           Art.3                                         Art. 4                                           Art. 5
   Le attività scolastiche di tutte le classi                    Per i comuni                        Sono sospese in tutto il territorio         È disposto: ● il divieto di consumazione di
della scuole primarie, secondarie di 1° e 2°             della Provincia di Perugia,           regionale le attività di gare e competizioni       alimenti e bevande all’aperto nei luoghi
 grado, statali e paritarie, di tutti i comuni    nonché per i comuni della provincia di            riconosciute di interesse regionale,          pubblici e aperti al pubblico per l’intera
  della provincia di Perugia e dei comuni                 Terni di cui all’Allegato 1            provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle        giornata; ● il divieto di distribuzione di
       della Provincia di Terni indicati           non si applicano le disposizioni della            rispettive federazioni nazionali in        alimenti e bevande, mediante i distributori
          nell’Allegato 1, si svolgono             Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2021.              relazione agli sport di squadra e di         automatici, che affacciano nelle pubbliche
 esclusivamente con modalità a distanza.          Inoltre non sono consentite le attività        contatto (provvedimento Ministro dello         vie per l’intera giornata; ● di attenersi, per
    Sono sospesi gli asili nido e le scuole      venatorie relative alla caccia di selezione       Sport del 13 ottobre 2020). È altresì       l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo
       dell’infanzia statali e paritarie.        di cui al regolamento regionale n. 23 del      sospeso lo svolgimento degli allenamenti         a una spesa al giorno e a una persona per
    Resta salva la possibilità di svolgere             27/7/1999, nonché le attività              e preparazione atletica anche in forma        nucleo familiare; ● il divieto di svolgimento
attività in presenza secondo il decreto del        complementari all’attività venatoria        individuale sia al chiuso che in spazi aperti     delle attività sportive e ludiche di gruppo,
      Ministro dell’Istruzione n. 89 del          relativamente al ripopolamento della            per gli atleti che militano nelle società     nei parchi e aree verdi, nonché il divieto di
   7/08/2020 e l’ordinanza del Ministro                        fauna selvatica.                         dilettantistiche e amatoriali.                     utilizzo delle aree gioco.
    dell’Istruzione n. 134 del 9/10/2020.

                                                                                                                                                            OPGR n. 14 – 6 febbraio 2021
Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 3 al 15 febbraio 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 2 febbraio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021

                                     A partire dal 3 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021
                    è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

   ● per le attività                 ● per l’esercizio della caccia di                   ● per le attività complementari alla caccia e al controllo,
     di controllo e                   selezione di cui regolamento                         quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti
  monitoraggio della                regionale 27/7/1999 n. 23, con le                 e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi
   fauna selvatica                   modalità del vigente calendario                  centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza
       autorizzate                venatorio, nel distretto di iscrizione            venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e
 dall’amministrazione             e nelle aziende faunistico-venatorie               agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario
       regionale;                e agri-turistico venatorie autorizzate;                     dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore.

      L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività                 Gli spostamenti, nonché l’esercizio di
 complementari di cui sopra sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia               tutte le attività di cui sopra, dovranno
  e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini                   avvenire nel rispetto delle misure di
                                     amministrativi regionali e, pertanto,                                             distanziamento sociale e con l’utilizzo dei
non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati   dispositivi di protezione individuale di cui
              con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria                                   al DPCM 14 gennaio 2021.

                                                                                                                                      OPGR n. 13 – 2 febbraio 2021
Ospedale di Spoleto – Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 28 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021

                                               È prorogato al 30 aprile 2021
         Il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente n. 67 del 22 ottobre 2020 sulla

                                     Riconversione temporanea e parziale dello
                                                    Ospedale di Spoleto
                                                in struttura dedicata Covid19

 in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n.2 del 14 gennaio 2021

             Al termine dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni
                                       del redigendo Piano Sanitario Regionale.

                                                                                                                 OPGR n. 12 – 28 gennaio 2021
Ospedale di Pantalla –Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021

                                               È prorogato al 30 aprile 2021
         Il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente n. 66 del 22 ottobre 2020 sulla

                                     Riconversione temporanea e parziale dello
                                                    Ospedale di Pantalla
                                                in struttura dedicata Covid19

 in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n.2 del 14 gennaio 2021

             Al termine dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni
                                       del redigendo Piano Sanitario Regionale.

                                                                                                                 OPGR n. 11 – 28 gennaio 2021
Emanazione provvedimento contumaciale - dal 1° febbraio al 30 aprile 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021

                                  A partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021
                                                    Il Servizio di Igiene Pubblica
              in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi
                               provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare
      dandone comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile,
          nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza.
         Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

   Compete altresì al Servizio di Igiene Pubblica, e con le stesse modalità di cui al punto precedente l’emanazione del
                                provvedimento di cessazione del periodo contumaciale.

                 È fatto comunque obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività
                          di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente
              e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.

                                                                                                                   OPGR n. 10 – 25 gennaio 2021
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 25 gennaio al 13 febbraio 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 25 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021

                                                    Si ordina che dal 25 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021,
fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle
         Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati seguenti:

          Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.                                     Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.                          Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.
                    Allegato 1                                                         Allegato 2                                                     Allegato 3

Si stabilisce che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di TPL, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento
dell’epidemia da Covid.19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi. Conseguentemente i mezzi di cui all’allegato seguente, sono
                                                    autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi.

                                                                                      Allegato 4

                                                                                              Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le
     Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti           disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il
       a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo              regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli
        monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.                                           autobus pari al 50% dei posti consentiti.

                                                                                                                                                                         OPGR n. 9 – 25 gennaio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 24 gennaio al 13 febbraio 2021
 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021

                                  A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021
                      Art. 1                                                 Art.2                                                 Art. 3                                                  Art. 4
  1) Sono sospese tutte le attività realizzate in      1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e           1) Sono sospese tutte le attività di gara e       1) Le attività didattiche delle scuole secondarie di
  presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da        grandi superfici di vendita, hanno l’obbligo di      competizioni riconosciute di interesse regionale,       secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in
    associazioni e circoli ricreativi e culturali,             rispettare le seguenti disposizioni:          provinciale o locale dal CONI, dal Comitato Italiano    presenza nella misura del 50% della popolazione
  università del tempo libero e della terza età.       - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi       Paralimpico (CIP) e dalle rispettiva federazioni                         studentesca.
   Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte,       del distanziamento interpersonale non inferiore         sportive nazionali, discipline sportive associate,
   biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli         a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene        enti di promozione sportiva, in relazione agli sport                          Art. 5
              sportivi pubblici e privati.              ambientale con frequenza almeno due volte al               di squadra e di contatto individuati con         1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati
   2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le        giorno ed in funzione dell’orario di apertura;        provvedimento del Ministro dello Sport del 13            presso le agenzie formative e per le attività
     attività affidate e regolate da formali atti      - Obbligo di messa a disposizione della clientela         ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle            realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS),
amministrativi adottati da altri soggetti pubblici       di sistemi di disinfezione delle mani e guanti             associazioni e società dilettantistiche.          nonché a tutte le altre attività di formazione, le
    afferenti alla sfera dei servizi alla persona.       monouso; - Garanzia di adeguata areazione                                                                  disposizioni di cui all’art. 1, comma 10 lettera s) del
3) È consentito a bambini e ragazzi l’accesso ai              naturale e ricambio d’aria; - Accessi           2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti               DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle
 luoghi destinati all’attività ludica, ricreativa ed                     regolamentati.                           e preparazione atletica anche in forma                specifiche note del Ministero dell’Istruzione.
   educativa, al chiuso o all’aria aperta, con gli                                                             individuale, limitatamente agli atleti di età             2) Le attività in presenza degli organismi e
        operatori a cui è affidata la custodia.          2) Ai centri commerciali di cui all’art. 29 della   inferiore ai 18 anni che militano nelle società e        soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e
  4) È consentita da parte dei soggetti di cui al        L.R. 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai mercati,       nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali        non paritarie, che svolgono corsi nelle materie
 punto 1 la realizzazione di attività corsistiche        gallerie commerciali, parchi ed altre strutture         degli sport di squadra e di contatto come          presenti negli ordinamenti scolastici del Ministero
       in presenza, esclusivamente in forma            assimilabili come individuati all’art. 1, comma 10,     individuati con provvedimento del Ministro               della Pubblica Istruzione sono consentite in
  individuale, per gli ambiti delle arti musicali,     lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le         dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì          presenza per un numero massimo del 50% dei
    teatrali, danza, attività inerenti le lingue                 disposizioni di cui all’ALLEGATO 1.             precluso per tutti l’uso delle parti comuni         partecipanti nel rigoroso rispetto delle norme di
        straniere nel rispetto delle norme di                                                                             nonché degli spogliatoi.                   prevenzione e del distanziamento interpersonale
  prevenzione di cui al DPCM 14 gennaio 2021.                                                                                                                            di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

                                                                                                                                                                                    OPGR n. 7 – 22 gennaio 2021
Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 20 al 31 gennaio 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 20 gennaio 2021
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021

                                       A partire dal 20 gennaio e fino al 31 gennaio 2021
                    è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

   ● per le attività                 ● per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale               ● per l’esercizio venatorio
  di controllo della                        di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione,              all’interno delle aziende faunistico-
    fauna selvatica                   compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività                   venatorie e delle aziende
       autorizzate                                complementari alla caccia e al controllo,                      agri-turistico venatorie, in quanto
 dall’amministrazione               (es.: addestramento e allevamento cani, recupero degli ungulati                 autorizzati dal concessionario
       regionale;                   feriti e trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi             dell’azienda, nel rispetto della
                                        centri di raccolta) nel rispetto della normativa di settore;                     normativa di settore.

    L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica di cui al punto precedente sono         Gli spostamenti, nonché l’esercizio di
 esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli          tutte le attività venatorie e di
     residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi                  controllo, dovranno avvenire nel
   regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai      rispetto delle misure di distanzia-
  soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione         mento sociale e con l’utilizzo dei
           Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.                dispositivi di protezione individuale.

                                                                                                                             OPGR n. 6 – 20 gennaio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 16 al 23 gennaio 2021
 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021
 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 20/01/2021

                                      A decorrere dal 16 gennaio e fino al 23 gennaio 2021
                     Art. 1                                                Art.2                                                 Art. 3                                                   Art. 4
  1) Sono sospese tutte le attività realizzate in    1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e           1) Sono sospese tutte le attività di gara e        1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati
  presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da      grandi superfici di vendita, hanno l’obbligo di      competizioni riconosciute di interesse regionale,           presso le agenzie formative e per le attività
    associazioni e circoli ricreativi e culturali,           rispettare le seguenti disposizioni:              provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle         realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS),
   centri di aggregazione sociale, università del    - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi    rispettiva federazioni sportive nazionali, discipline     nonché a tutte le altre attività di formazione, le
 tempo libero e della terza età. Sono vietati per    del distanziamento interpersonale non inferiore       sportive associate, enti di promozione sportiva, in     disposizioni di cui all’art. 1, comma 10 lettera s) del
lo stesso periodo i giochi da tavolo, delle carte,       a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene            relazione agli sport di squadra e di contatto            DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle
   biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli    ambientale con frequenza almeno due volte al         individuati con provvedimento del Ministro dello            specifiche note del Ministero dell’Istruzione
              sportivi pubblici e privati.             giorno ed in funzione dell’orario di apertura;      Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente         nonché del «Documento tecnico sulla possibile
   2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le    - Obbligo di messa a disposizione della clientela         dalle associazioni e società dilettantistiche.       rimodulazione delle misure di contenimento del
     attività affidate e regolate da formali atti      di sistemi di disinfezione delle mani e guanti                                                                 contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e
amministrativi adottati da altri soggetti pubblici     monouso; - Garanzia di adeguata areazione            2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti            strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
    afferenti alla sfera dei servizi alla persona.          naturale e ricambio d’aria; - Accessi               e preparazione atletica anche in forma
  3) È consentita da parte dei soggetti di cui al                      regolamentati.                        individuale, limitatamente agli atleti di età              2) Le attività in presenza degli organismi e
comma 1 la realizzazione di attività corsistiche                                                           inferiore ai 18 anni che militano nelle società e         soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e
       in presenza, esclusivamente in forma            2) Ai centri commerciali di cui all’art. 29 della    nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali         non paritarie, che svolgono corsi nelle materie
         individuale, relativamente a titolo           L.R. 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai mercati,          degli sport di squadra e di contatto come                  presenti negli ordinamenti scolastici di
esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle      gallerie commerciali, parchi ed altre strutture       individuati con provvedimento del Ministro                  competenza del Ministero della Pubblica
     arti musicali, figurative, teatrali, danza,     assimilabili come individuati all’art. 1, comma 10,        dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì            Istruzione sono consentite esclusivamente in
  nonché le attività inerenti le lingue straniere    lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le        precluso per tutti l’uso delle parti comuni             forma individuale nel rigoroso rispetto delle
        nel rigoroso rispetto delle norme di                   disposizioni di cui all’ALLEGATO 1.                      nonché degli spogliatoi.                        norme di prevenzione e del distanziamento
         prevenzione e del distanziamento                                                                                                                              interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14
interpersonale di cui al DPCM 14 gennaio 2021.                                                                                                                                          gennaio 2021.

                                                                                                                                                                                   OPGR n. 5 – 15 gennaio 2021
Puoi anche leggere