Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi - Regione Umbria
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
RESTIAMO A DISTANZA ANDRÀ TUTTO BENE Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi Ordinanze della Presidente della Giunta regionale che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 22 marzo al 6 aprile 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 marzo 2021 Consulta il documento A decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 OPGR n. 25 – 19 marzo 2021 Art.1 Art.2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 In tutto il territorio regionale le attività scolastiche In tutta la regione è consentito lo spostamento al In tutta la regione sono sospese tutte le attività in tutta la regione si applicano le disposizioni In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, e didattiche di tutte le classi delle scuole di fuori del comune di residenza, domicilio o realizzate in presenza o in spazi aperti o in luoghi dell’art. 41 del DPCM 2 marzo 2021. Sono medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle secondarie di I° e II° grado, statali e paritarie, si abitazione: chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine, seguenti disposizioni: ● misurazione della svolgono esclusivamente con modalità a distanza. ● per le attività di controllo e monitoraggio della centri di aggregazione sociale, università del centri natatori, centri benessere, centri termali; ● temperatura; ● distanziamento interpersonale non Per lo stesso periodo nel territorio dei Distretti fauna selvatica autorizzate dalla Regione; tempo libero e della terza età. l’attività sportiva di base e l’attività motoria in inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale Sanitari, nonché nei comuni di Amelia e Giove, di ● per la caccia di selezione con le modalità Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, genere, anche se svolte all’aperto presso i centri e almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione cui all’allegato 1 , individuati dal Commissario previste dal calendario venatorio, nel distretto di bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e Emergenza Covid-19: a) sono sospesi tutti i servizi iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e e privati. attività di gare e competizioni riconosciute di guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e educativi per l’infanzia – fino a 36 mesi di età (L.R. agri-turistico venatorie autorizzate; È consentita la realizzazione di attività corsistiche interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di n.30 22/12/2005); b) sono sospesi i servizi ● per lo svolgimento delle attività complementari realizzate in forma individuale inerenti a titolo federazioni nazionali in relazione agli sport di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 5 alla caccia e al controllo; ● per le attività di esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti squadra e di contatto (provvedimento Ministro d’aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali, del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017; c) le attività ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli gallerie commerciali, parchi commerciali e altre scolastiche di tutte le classi delle scuole primarie calendario approvato dalla regione. attività inerenti le lingue straniere nel rispetto allenamenti e la preparazione atletica anche strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del si svolgono esclusivamente delle norme sul distanziamento interpersonale. individualmente, sia al chiuso che all’aperto per gli DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui con modalità a distanza. atleti delle società dilettantistiche e amatoriali all’allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20 degli sport di squadra e di contatto. mq oltre gli operatori. Art.6 Art.7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 1) Dal 20 marzo 2021 al 6 aprile 2021, è vietata Dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui Dal 22 marzo 2021 al 6 aprile 2021, i servizi È fortemente raccomandato agli Enti locali l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di In tutto il territorio regionale è disposto: vengono esercitate attività commerciali ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e domenica degli esercizi commerciali classificati medie e artigianali che prevedono la prestazione di Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di e grandi strutture di vendita al dettaglio, a esclusione ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, Società Ishtar S.c.ar.I. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel assicurare il rispetto puntuale da parte della delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative generi alimentari, commercio di autoveicoli e l’intera giornata; tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il alla prevenzione del contagio ed in particolare delle motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, degli operatori l’utilizzo di dispositivi di livello di esercizio «non scolastico», secondo i norme afferentigli spostamenti consentiti ai sensi del librerie, tabacchi. ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 programmi di esercizio già predisposti dalle stesse DPCM 2 marzo 2021. 2) È vietata l’apertura nelle giornate di domenica aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici certificati ai sensi della normativa vigente. Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it. degli esercizi commerciani di vicinato, ad esclusione esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno delle attività commerciali di cui al paragrafo 1). territorio regionale in cui sono esercitate tutte le adottare le misure organizzative previste dal Art. 11 consumo di alimenti e bevande; 3) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli altre attività economiche e produttive che DPCM 14 gennaio 2021 e s.m.i. nonché le nuove Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 marzo 2021, esercizi commerciali presenti all’interno dei centri ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, prevedono l’interazione con la clientela, nonché disposizioni eventualmente adottate, garantendo il commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della n. 23 sono abrogati con decorrenza 22 marzo 2021. mediante sistemi automatici (distributori automatici), parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori percentuale massima di capienza sugli autobus, pari a eccezione delle attività commerciali di cui al ore 05.00 del giorno successivo. di dispositivi di protezione individuale delle vie al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione paragrafo 1. respiratorie FFP2 certificati. dei mezzi stessi.
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 13 marzo al 5 aprile 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 12 marzo 2021 Consulta il documento A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 OPGR n. 23 – 12 marzo 2021 Art.1 Art.2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 In tutto il territorio regionale le attività In tutta la regione è consentito lo spostamento al In tutta la regione sono sospese tutte le attività in tutta la regione si applicano le disposizioni in tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, scolastiche e didattiche di tutte le classi delle di fuori del comune di residenza, domicilio o realizzate in presenza o in spazi aperti o in luoghi dell’art. 41 del DPCM 2 marzo 2021. Sono medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, abitazione: chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine, seguenti disposizioni: ● misurazione della statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con ● per le attività di controllo e monitoraggio della centri di aggregazione sociale, università del centri natatori, centri benessere, centri termali; ● temperatura; ● distanziamento interpersonale non modalità a distanza. Sono sospese tutti i fauna selvatica autorizzate dalla Regione; tempo libero e della terza età. l’attività sportiva di base e l’attività motoria in inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale laboratori nelle scuole secondarie di II° grado ● per la caccia di selezione con le modalità Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, genere, anche se svolte all’aperto presso i centri e almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione statali e paritarie e nei corsi IeFP. Su tutta la previste dal calendario venatorio, nel distretto di bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e regione è consentità l’attività in presenza nelle iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e e privati. attività di gare e competizioni riconosciute di guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle agri-turistico venatorie autorizzate; È consentita la realizzazione di attività corsistiche interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di classi quinte ai fini delle prove Invalsi. ● per lo svolgimento delle attività complementari realizzate in forma individuale inerenti a titolo federazioni nazionali in relazione agli sport di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio Nei Distretti Sanitari di cui all’allegato 1 sono alla caccia e al controllo; ● per le attività di esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti squadra e di contatto (provvedimento Ministro d’aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali, sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli gallerie commerciali, parchi commerciali e altre infanzia fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di calendario approvato dalla regione. attività inerenti le lingue straniere nel rispetto allenamenti e la preparazione atletica anche strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del cui alla Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. delle norme sul distanziamento interpersonale. individualmente, sia al chiuso che all’aperto per gli DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui atleti delle società dilettantistiche e amatoriali all’allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20 degli sport di squadra e di contatto. mq oltre gli operatori. Art.6 Art.7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella In tutto il territorio regionale è disposto: In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi È fortemente raccomandato giornata di domenica degli esercizi commerciali ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche vengono esercitate attività commerciali 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente agli Enti locali di vigilare e porre in essere classificati medie e grandi strutture di vendita al all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per e artigianali che prevedono la prestazione di della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure dettaglio, a esclusione delle farmacie, para farmacie, l’intera giornata; servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, già prorogato con Ordinanza n. 21 del 1° marzo necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e 2021 e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente puntuale da parte della cittadinanza florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e prorogato al 14 marzo 2021. Sono confermate, delle norme e delle prescrizioni relative È vietata l’apertura nelle giornate di domenica degli esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il degli operatori l’utilizzo di dispositivi di fino al 14 marzo le disposizioni previste dai commi alla prevenzione del contagio esercizi commerciani di vicinato, a esclusione di consumo di alimenti e bevande; protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 3 e 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente ed in particolare delle norme afferenti farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, certificati ai sensi della normativa vigente. della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18. gli spostamenti consentiti ai sensi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, mediante sistemi automatici (distributori automatici), È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del Dal 15 marzo al 5 aprile 2021, i servizi ordinari di del DPCM 2 marzo 2021. librerie, tabacchi. che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle territorio regionale in cui sono esercitate tutte le trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli ore 05.00 del giorno successivo; altre attività economiche e produttive che provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l e esercizi commerciali presenti all’interno dei centri ● il divieto di svolgimento delle attività sportive e prevedono l’interazione con la clientela, nonché TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione Terni, rispetteranno il livello di servizio «non scolatico», parchi commerciali a eccezione di farmacie, para divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi. con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori secondo i programmi di esercizio predisposti sul sito farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti di dispositivi di protezione individuale delle vie www.fsbusitalia.it agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. respiratorie FFP2 certificati.
Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 6 marzo al 21 marzo 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 5 marzo 2021 Consulta il documento A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 OPGR n. 22 – 5 marzo 2021 Art.1 Art.2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Nei comuni della Provincia di Perugia le attività In tutto il territorio regionale è consentito lo In tutto il territorio regionale sono sospese tutte Sono sospese in tutto il territorio regionale le in tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, scolastiche, didattiche di tutte le classi delle spostamento al di fuori del comune di residenza le attività realizzate in presenza o in spazi aperti attività di cui all’art. 41 del DPCM 14 gennaio 2021: medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle scuole primarie, secondarie di I° e II° grado, statali domicilio o abitazione: o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura e paritarie, si svolgono esclusivamente con ● per le attività di controllo e monitoraggio della e culturali, centri di aggregazione sociale, benessere, centri termali; l’attività sportiva di base e a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività fauna selvatica autorizzate dalla Regione; università del tempo libero e della terza età. l’attività motoria in genere, anche se svolte media e grande superficie; ● mantenimento in tutte le laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado ● per la caccia di selezione con le modalità Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale statali e paritarie e nei corsi IEFP. previste dal calendario venatorio, nel distretto di bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici privati. Sono sospese tutte le attività di gare e non inferiore ai 2 metri; ● garanzia di pulizia e igiene Nei comuni della Provincia di Terni le attività iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e e privati. competizioni riconosciute di interesse regionale, ambientale con frequenza almeno due volte al giorno didattiche delle scuole secondarie di II° grado, agri-turistico venatorie autorizzate; Nei comuni della Provincia di Terni è consentita la provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle rispettive ed in funzione dell’orario di apertura; ● obbligo di statali e paritarie sono svolte in presenza nella ● per lo svolgimento delle attività complementari realizzazione delle attività corsistiche realizzate in federazioni nazionali in relazione agli sport di messa a disposizione della clientela di sistemi per la misura del 50% degli studenti. alla caccia e al controllo; per le attività di forma individuale inerenti a titolo esemplificativo squadra e di contatto (provvedimento Ministro disinfezione delle mani e guanti monouso. In Su tutto il territorio regionale è consentita ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, dello Sport del 13 ottobre 2020). Sono sospesi gli particolare, detti sistemi devono essere disponibili l’attività in presenza delle scuole di II° grado per calendario approvato dalla regione. figurative, teatrali, danza, nonché le attività allenamenti e la preparazione atletica anche in accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di gli studenti delle classi V ai fini delle prove inerenti le lingue straniere nel rispetto delle forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione INVALSI. norme sul distanziamento interpersonale. per gli atleti delle società dilettantistiche e naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati amatoriali degli sport di squadra e di contatto. al massimo livello. Art.6 Art.7 Art. 8 Art. 9 Art.10 È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella In tutto il territorio regionale è disposto: In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche vengono esercitate attività commerciali 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. vicinato, medie e grandi strutture di vendita al all’aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per e artigianali che prevedono la prestazione di della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, 2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, dettaglio a esclusione delle farmacie, para farmacie, l’intera giornata; servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, già prorogato viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e ● il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e con Ordinanza n. 21 del 1° marzo 2021. al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È vietata aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e Sono confermate, per il periodo dal 6 marzo 2021 Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il degli operatori l’utilizzo di dispositivi di al 21 marzo 2021, le disposizioni Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di domenica di ogni attività commerciale esercitata su consumo di alimenti e bevande; protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 previste dai commi 3 e 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci aree pubbliche a esclusione dei generi alimentari, e ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, certificati ai sensi della normativa vigente. della Presidente della Giunta dell’Umbria, al Comando regionale dei prodotti agricoli e florovivaistici. mediante sistemi automatici (distributori automatici), È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del regionale del 22 febbraio 2021, n. 18. Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle territorio regionale in cui sono esercitate tutte le Regionale e al CONI Umbria. esercizi commerciali presenti all’interno dei centri ore 05.00 del giorno successivo; altre attività economiche e produttive che 3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, ● il divieto di svolgimento delle attività sportive e prevedono l’interazione con la clientela, nonché giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo parchi commerciali a eccezione di farmacie, para ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione Regionale nel termine di sessanta giorni dalla farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi. con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. di dispositivi di protezione individuale delle vie dello Stato entro il termine di giorni centoventi. respiratorie FFP2 certificati.
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 1° al 5 marzo 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 1° marzo 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021 Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 18 del 22 febbraio 2021, è prorogato al 5 marzo 2021 Sono confermate, per il periodo dal 1° marzo 2021 al 5 marzo 2021, le disposizioni previste ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della stessa Ordinanza 18/21 PERTANTO: Dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 , fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio «non scolastico» mentre nel Bacino 3 della Provincia di Terni, per lo stesso periodo (22 febbraio 2021 – 5 marzo 2021), i servizi ordinari di trasporto pubblico locale affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l. rispetteranno il livello di servizio «scolastico» secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it Dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti e affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 3 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2021 e nel rispetto di quanto disposto con l’Ordinanza medesima. Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili. nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50% dei posti consentiti. OPGR n. 21 – 1° marzo 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – dall’8 al 21 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 26 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021 A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 Art. 1 1) Nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e partire e nei corsi IeFP. 2) Sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia. 3) Tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL, devono essere svolti in modalità a distanza. 4) Nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, le attività didattiche delle scuole secondarie di II° grado, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. 5) Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle classi V ai fini delle prove INVALSI. Art.2 Art.3 Art. 4 Art. 5 In tutto il territorio regionale è consentito lo In tutto il territorio regionale sono sospese Sono sospese in tutto il territorio regionale le In tutto il territorio regionale gli esercizi spostamento al di fuori del comune di tutte le attività realizzate in presenza o in spazi attività di cui all’art.1, comma 10, lettere f) e g) commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di residenza domicilio o abitazione: aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli del DPCM 14 gennaio 2021, anche svolte nei vendita, hanno l’obbligo di rispettare le seguenti ● per le attività di controllo e monitoraggio della ricreativi e culturali, centri di aggregazione centri sportivi all’aperto; sono sospesi tutti gli disposizioni: fauna selvatica autorizzate dalla Regione; sociale, università del tempo libero e della terza eventi e le competizioni organizzati dagli enti di ● misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ● per la caccia di selezione con le modalità previste età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, promozione sportiva. Sono sospese tutte le ingressi degli esercizi commerciali di media e dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli attività di gare e competizioni riconosciute di grande superficie; ● mantenimento in tutte le e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico sportivi pubblici e privati. interesse regionale, provinciale o locale dal attività e le loro fasi del distanziamento venatorie autorizzate; Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● garanzia ● per lo svolgimento delle attività complementari in relazione agli sport di squadra e di contatto di pulizia e igiene ambientale con frequenza alla caccia e al controllo; per le attività di (provvedimento Ministro dello Sport del 13 almeno due volte al giorno ed in funzione ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il ottobre 2020). Sono sospesi gli allenamenti e la dell’orario di apertura; ● obbligo di messa a calendario approvato dalla regione. preparazione atletica anche in forma disposizione di sistemi per la disinfezione delle individuale sia al chiuso che in spazi aperti per mani e guanti monouso; ● garanzia di ricambio di gli atleti delle società dilettantistiche e areazione naturale e di sistemi meccani di ricambio amatoriali. d’aria tarati al massimo livello. OPGR n. 20 – 26 febbraio 2021
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 22 al 28 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 22 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021 Dal 22 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio «non scolastico» mentre nel Bacino 3 della Provincia di Terni, per lo stesso periodo (22-28 febbraio 2021), i servizi ordinari di trasporto pubblico locale affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l. rispetteranno il livello di servizio «scolastico» secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it Dal 22 febbraio al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti e affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 3 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/01/2021 e nel rispetto di quanto disposto con l’Ordinanza medesima. Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili. autobus pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. OPGR n. 18 – 22 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 19 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021 Art. 1 Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni dell’ordinanza del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata della Prov. di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni). È prorogata per lo stesso periodo l’ordinanza del 12 febbraio 2021, n. 16. È altresì abrogato l’Allegato 1 di cui all’art. 2 dell’ordinanza del 12 febbraio, n. 16. Dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR), sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza secondo il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7/08/2020 e l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9/10/2020. Dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR), fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art.1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza. Art. 2 A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio della caccia di selezione (regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23) nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie autorizzate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria, limitatamente ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentito l’esercizio della caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria. Gli spostamenti nonché l’esercizio della caccia di selezione dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi individuali di protezione respiratoria di cui al DPCM 14 gennaio 2021. OPGR n. 17 – 19 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 12 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 17/02/2021 Art. 1 Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 Il comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza del Le ulteriori disposizioni di cui all’ordinanza del dell’ordinanza del 22 gennaio 2021 n. 7 6 febbraio 2021, n. 14 6 febbraio 2021, n. 14 Sono prorogate fino al 21 febbraio 2021 È abrogato Restano in vigore Art. 2 A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021, l’Allegato 1 dell’ordinanza del 6 febbraio 2021 n. 14 è sostituito dall’Allegato 1 della presente ordinanza. Art. 3 A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale le attività venatorie e complementari alla caccia e al controllo della fauna selvatica sono consentite esclusivamente: ● le attività di controllo e ● le attività complementari alla caccia e al controllo, quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e ● per lo svolgimento di queste attività è monitoraggio della fauna il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia consentito sia lo spostamento nell’ambito del selvatica autorizzate di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in comune di residenza, domicilio o abitazione sia dall’amministrazione regionale; quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore; lo spostamento al di fuori dello stesso. Non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria. Gli spostamenti, nonché l’esercizio di tutte le attività di cui sopra, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 14 gennaio 2021. OPGR n. 16 – 12 febbraio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID – dall’8 al 21 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 6 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10/02/2021 A decorrere dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 Art. 1 - Nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia e nei comuni della Provincia di Terni indicato all’Allegato 1, si applicano le disposizioni dell’art. 3, c.4 del DPCM 14 gennaio 2021 sulla cosiddetta zona rossa, integrate dalle previsioni di seguito elencate: Art.2 Art.3 Art. 4 Art. 5 Le attività scolastiche di tutte le classi Per i comuni Sono sospese in tutto il territorio È disposto: ● il divieto di consumazione di della scuole primarie, secondarie di 1° e 2° della Provincia di Perugia, regionale le attività di gare e competizioni alimenti e bevande all’aperto nei luoghi grado, statali e paritarie, di tutti i comuni nonché per i comuni della provincia di riconosciute di interesse regionale, pubblici e aperti al pubblico per l’intera della provincia di Perugia e dei comuni Terni di cui all’Allegato 1 provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle giornata; ● il divieto di distribuzione di della Provincia di Terni indicati non si applicano le disposizioni della rispettive federazioni nazionali in alimenti e bevande, mediante i distributori nell’Allegato 1, si svolgono Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2021. relazione agli sport di squadra e di automatici, che affacciano nelle pubbliche esclusivamente con modalità a distanza. Inoltre non sono consentite le attività contatto (provvedimento Ministro dello vie per l’intera giornata; ● di attenersi, per Sono sospesi gli asili nido e le scuole venatorie relative alla caccia di selezione Sport del 13 ottobre 2020). È altresì l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo dell’infanzia statali e paritarie. di cui al regolamento regionale n. 23 del sospeso lo svolgimento degli allenamenti a una spesa al giorno e a una persona per Resta salva la possibilità di svolgere 27/7/1999, nonché le attività e preparazione atletica anche in forma nucleo familiare; ● il divieto di svolgimento attività in presenza secondo il decreto del complementari all’attività venatoria individuale sia al chiuso che in spazi aperti delle attività sportive e ludiche di gruppo, Ministro dell’Istruzione n. 89 del relativamente al ripopolamento della per gli atleti che militano nelle società nei parchi e aree verdi, nonché il divieto di 7/08/2020 e l’ordinanza del Ministro fauna selvatica. dilettantistiche e amatoriali. utilizzo delle aree gioco. dell’Istruzione n. 134 del 9/10/2020. OPGR n. 14 – 6 febbraio 2021
Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 3 al 15 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 2 febbraio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021 A partire dal 3 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021 è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: ● per le attività ● per l’esercizio della caccia di ● per le attività complementari alla caccia e al controllo, di controllo e selezione di cui regolamento quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti monitoraggio della regionale 27/7/1999 n. 23, con le e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi fauna selvatica modalità del vigente calendario centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza autorizzate venatorio, nel distretto di iscrizione venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e dall’amministrazione e nelle aziende faunistico-venatorie agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario regionale; e agri-turistico venatorie autorizzate; dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore. L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività Gli spostamenti, nonché l’esercizio di complementari di cui sopra sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia tutte le attività di cui sopra, dovranno e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini avvenire nel rispetto delle misure di amministrativi regionali e, pertanto, distanziamento sociale e con l’utilizzo dei non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati dispositivi di protezione individuale di cui con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria al DPCM 14 gennaio 2021. OPGR n. 13 – 2 febbraio 2021
Ospedale di Spoleto – Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 28 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021 È prorogato al 30 aprile 2021 Il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente n. 67 del 22 ottobre 2020 sulla Riconversione temporanea e parziale dello Ospedale di Spoleto in struttura dedicata Covid19 in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n.2 del 14 gennaio 2021 Al termine dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale. OPGR n. 12 – 28 gennaio 2021
Ospedale di Pantalla –Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021 È prorogato al 30 aprile 2021 Il termine di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Presidente n. 66 del 22 ottobre 2020 sulla Riconversione temporanea e parziale dello Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid19 in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex DL n.2 del 14 gennaio 2021 Al termine dell’emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale. OPGR n. 11 – 28 gennaio 2021
Emanazione provvedimento contumaciale - dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021 A partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021 Il Servizio di Igiene Pubblica in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare dandone comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate. Compete altresì al Servizio di Igiene Pubblica, e con le stesse modalità di cui al punto precedente l’emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale. È fatto comunque obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale. OPGR n. 10 – 25 gennaio 2021
Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 25 gennaio al 13 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 25 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021 Si ordina che dal 25 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati seguenti: Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l. Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l. Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Si stabilisce che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di TPL, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento dell’epidemia da Covid.19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi. Conseguentemente i mezzi di cui all’allegato seguente, sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi. Allegato 4 Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili. autobus pari al 50% dei posti consentiti. OPGR n. 9 – 25 gennaio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 24 gennaio al 13 febbraio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021 A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 Art. 1 Art.2 Art. 3 Art. 4 1) Sono sospese tutte le attività realizzate in 1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e 1) Sono sospese tutte le attività di gara e 1) Le attività didattiche delle scuole secondarie di presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da grandi superfici di vendita, hanno l’obbligo di competizioni riconosciute di interesse regionale, secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in associazioni e circoli ricreativi e culturali, rispettare le seguenti disposizioni: provinciale o locale dal CONI, dal Comitato Italiano presenza nella misura del 50% della popolazione università del tempo libero e della terza età. - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi Paralimpico (CIP) e dalle rispettiva federazioni studentesca. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, del distanziamento interpersonale non inferiore sportive nazionali, discipline sportive associate, biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene enti di promozione sportiva, in relazione agli sport Art. 5 sportivi pubblici e privati. ambientale con frequenza almeno due volte al di squadra e di contatto individuati con 1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati 2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le giorno ed in funzione dell’orario di apertura; provvedimento del Ministro dello Sport del 13 presso le agenzie formative e per le attività attività affidate e regolate da formali atti - Obbligo di messa a disposizione della clientela ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), amministrativi adottati da altri soggetti pubblici di sistemi di disinfezione delle mani e guanti associazioni e società dilettantistiche. nonché a tutte le altre attività di formazione, le afferenti alla sfera dei servizi alla persona. monouso; - Garanzia di adeguata areazione disposizioni di cui all’art. 1, comma 10 lettera s) del 3) È consentito a bambini e ragazzi l’accesso ai naturale e ricambio d’aria; - Accessi 2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle luoghi destinati all’attività ludica, ricreativa ed regolamentati. e preparazione atletica anche in forma specifiche note del Ministero dell’Istruzione. educativa, al chiuso o all’aria aperta, con gli individuale, limitatamente agli atleti di età 2) Le attività in presenza degli organismi e operatori a cui è affidata la custodia. 2) Ai centri commerciali di cui all’art. 29 della inferiore ai 18 anni che militano nelle società e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e 4) È consentita da parte dei soggetti di cui al L.R. 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai mercati, nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali non paritarie, che svolgono corsi nelle materie punto 1 la realizzazione di attività corsistiche gallerie commerciali, parchi ed altre strutture degli sport di squadra e di contatto come presenti negli ordinamenti scolastici del Ministero in presenza, esclusivamente in forma assimilabili come individuati all’art. 1, comma 10, individuati con provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione sono consentite in individuale, per gli ambiti delle arti musicali, lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì presenza per un numero massimo del 50% dei teatrali, danza, attività inerenti le lingue disposizioni di cui all’ALLEGATO 1. precluso per tutti l’uso delle parti comuni partecipanti nel rigoroso rispetto delle norme di straniere nel rispetto delle norme di nonché degli spogliatoi. prevenzione e del distanziamento interpersonale prevenzione di cui al DPCM 14 gennaio 2021. di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio 2021. OPGR n. 7 – 22 gennaio 2021
Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 20 al 31 gennaio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 20 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021 A partire dal 20 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: ● per le attività ● per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale ● per l’esercizio venatorio di controllo della di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, all’interno delle aziende faunistico- fauna selvatica compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività venatorie e delle aziende autorizzate complementari alla caccia e al controllo, agri-turistico venatorie, in quanto dall’amministrazione (es.: addestramento e allevamento cani, recupero degli ungulati autorizzati dal concessionario regionale; feriti e trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi dell’azienda, nel rispetto della centri di raccolta) nel rispetto della normativa di settore; normativa di settore. L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica di cui al punto precedente sono Gli spostamenti, nonché l’esercizio di esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli tutte le attività venatorie e di residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi controllo, dovranno avvenire nel regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai rispetto delle misure di distanzia- soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione mento sociale e con l’utilizzo dei Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. dispositivi di protezione individuale. OPGR n. 6 – 20 gennaio 2021
Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 16 al 23 gennaio 2021 Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021 Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 20/01/2021 A decorrere dal 16 gennaio e fino al 23 gennaio 2021 Art. 1 Art.2 Art. 3 Art. 4 1) Sono sospese tutte le attività realizzate in 1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e 1) Sono sospese tutte le attività di gara e 1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da grandi superfici di vendita, hanno l’obbligo di competizioni riconosciute di interesse regionale, presso le agenzie formative e per le attività associazioni e circoli ricreativi e culturali, rispettare le seguenti disposizioni: provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), centri di aggregazione sociale, università del - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi rispettiva federazioni sportive nazionali, discipline nonché a tutte le altre attività di formazione, le tempo libero e della terza età. Sono vietati per del distanziamento interpersonale non inferiore sportive associate, enti di promozione sportiva, in disposizioni di cui all’art. 1, comma 10 lettera s) del lo stesso periodo i giochi da tavolo, delle carte, a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene relazione agli sport di squadra e di contatto DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli ambientale con frequenza almeno due volte al individuati con provvedimento del Ministro dello specifiche note del Ministero dell’Istruzione sportivi pubblici e privati. giorno ed in funzione dell’orario di apertura; Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente nonché del «Documento tecnico sulla possibile 2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le - Obbligo di messa a disposizione della clientela dalle associazioni e società dilettantistiche. rimodulazione delle misure di contenimento del attività affidate e regolate da formali atti di sistemi di disinfezione delle mani e guanti contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e amministrativi adottati da altri soggetti pubblici monouso; - Garanzia di adeguata areazione 2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. afferenti alla sfera dei servizi alla persona. naturale e ricambio d’aria; - Accessi e preparazione atletica anche in forma 3) È consentita da parte dei soggetti di cui al regolamentati. individuale, limitatamente agli atleti di età 2) Le attività in presenza degli organismi e comma 1 la realizzazione di attività corsistiche inferiore ai 18 anni che militano nelle società e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e in presenza, esclusivamente in forma 2) Ai centri commerciali di cui all’art. 29 della nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali non paritarie, che svolgono corsi nelle materie individuale, relativamente a titolo L.R. 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai mercati, degli sport di squadra e di contatto come presenti negli ordinamenti scolastici di esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle gallerie commerciali, parchi ed altre strutture individuati con provvedimento del Ministro competenza del Ministero della Pubblica arti musicali, figurative, teatrali, danza, assimilabili come individuati all’art. 1, comma 10, dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì Istruzione sono consentite esclusivamente in nonché le attività inerenti le lingue straniere lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le precluso per tutti l’uso delle parti comuni forma individuale nel rigoroso rispetto delle nel rigoroso rispetto delle norme di disposizioni di cui all’ALLEGATO 1. nonché degli spogliatoi. norme di prevenzione e del distanziamento prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14 interpersonale di cui al DPCM 14 gennaio 2021. gennaio 2021. OPGR n. 5 – 15 gennaio 2021
Puoi anche leggere