IL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI - Dal 1 gennaio 2012 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con ...

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IL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI - Dal 1 gennaio 2012 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con ...
IL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO
PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI

                   Dal 1° gennaio 2012
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella
                    Legge n. 214 del 27 dicembre 2011

                    In attesa delle circolari esplicative

                                                                         1
sommario

•   Individuazione del sistema pensionistico
•   I nuovi requisiti dal 01/01/2012 pensione di vecchia
•   Adeguamento dei requisiti rispetto alla speranza di vita
•   La pensione anticipata
•   La riduzione della pensione anticipata
•   Disapplicazione della finestra mobile
•   Normativa di salvaguardia
•   Esempi di maturazione del diritto a pensione con salvaguardia e
    nuovo regime

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sommario

             E ancora
•   La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro
•   Esempi di risoluzione del rapporto di lavoro
•   Deroga ai nuovi requisiti
•   I nuovi requisiti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
    pesanti e faticose
•   Le modifiche alla totalizzazione
•   L’opzione al sistema contributivo
•   Riflessi della riforma sulla pensione di inabilità ai sensi dell’art 2
    comma 12 della legge 335/95
•   L’abrogazione della pensione di privilegio
•   Armonizzazione per i lavoratori che hanno requisiti diversi dalla
    generalità dei lavoratori

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Da tre sistemi di calcolo
                                   Legge 335/95

 Retributivo        Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono
 far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni art 1 comma 13

 Misto Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
 valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni art 1 comma 12

 Contributivo
La legge n. 335/1995, ancorché disciplini compiutamente le modalità di
accesso alla pensione calcolata con il sistema contributivo, non individua i
soggetti destinatari della normativa, se non all’art. 2 comma 18, laddove
introduce un massimale contributivo soltanto per i lavoratori “privi di anzianità
contributiva” e che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie.
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I destinatari del sistema Contributivo

 Con nota divulgativa del 18/12/2008 in seguito a parere del Ministero del
 Lavoro
 Per “ privi di anzianità contributiva” si deve intendere l’intera contribuzione
 esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/95
 all’art 1 commi 12 e 13 letti in combinato disposto con il comma 6, richiama le
 diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l’anzianità debba essere
 maturata nell’ambito di una sola di esse.

In particolare, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo da applicare
all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione
effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero la “maternità obbligatoria” al
di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare.

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A due sistemi di calcolo
                                     Legge 214/2011

 Contributivo         per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
 contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 art 24 comma 2

 Misto    per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il
 1° gennaio 1996

                             Art 24 comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

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I nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012

        La pensione di vecchiaia per entrambi i sistemi
             art. 24, comma 6 lettera c, e comma 7 D.L. n. 201/2011

  Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con
  66  anni di età e con almeno                  20     anni di anzianità
  contributiva
per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo ulteriore condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore ad un importo detto
“soglia” corrispondente a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno
2012 annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo e, in ogni caso, non inferiore, per un dato anno, a 1,5
l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito nell’anno di pensionamento. Si
prescinde dall’importo minimo al settantesimo anno di età nel qual caso sono
sufficienti 5 anni di anzianità effettiva                                      7
Gestione della soglia

Nel caso di inversione di tendenza (come auspicabile) del pil l’importo della pensione
non potrà essere inferiore all’assegno sociale per 1,5
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Adeguamenti agli incrementi della
                        speranza di vita
 Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di
 conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011

 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso
 alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della
 speranza di vita.

 Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo
 incremento della speranza di vita di 3 mesi

Dal il 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale.

Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).

Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita,
non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con
decorrenza dall’anno 2021                                                     9
Adeguamenti agli incrementi della
                speranza di vita

                 Anno         Età
                 2012       66 anni
                 2013   66 anni e 3 mesi
                 2014   66 anni e 3 mesi
                 2015   66 anni e 3 mesi
                 2016   66 anni e 7 mesi
                 2017   66 anni e 7 mesi
                 2018   66 anni e 7 mesi
                 2019   66 anni e 11 mesi
                 2020   66 anni e 11 mesi
                 2021   67 anni e 2 mesi

Dal 2016 stima                              10
Evoluzione dei requisiti per la
                        pensione di vecchiaia

                    Anno                Età              anzianità
                    2012              66 anni                20
                    2013          66 anni e 3 mesi           20
                    2014          66 anni e 3 mesi           20
                    2015          66 anni e 3 mesi           20
                    2016          66 anni e 7 mesi           20
                    2017          66 anni e 7 mesi           20
                    2018          66 anni e 7 mesi           20
                    2019          66 anni e 11 mesi          20
                    2020          66 anni e 11 mesi          20
                    2021          67 anni e 2 mesi           20

per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo, con età inferiori a 70
                                                                                11
anni, anche a condizione che la pensione non sia inferiore all’importo soglia
I nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012

           La pensione anticipata per entrambi i sistemi
  art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011

              Anno                       Anzianità contributiva
                                      Uomini                    Donne
              2012               42 anni e 1 mese         41 anni e 1 mese
              2013              42 anni e 5* mesi         41 anni e 5* mesi
              2014              42 anni e 6* mesi         41 anni e 6* mesi

* Anche i requisiti minimi per l’accesso alle pensioni anticipate sono adeguati in
ragione dell’incremento della speranza di vita.
                                                                              12
Evoluzione dei requisiti per la
                pensione anticipata
                 Anno           Anzianità contributiva
                             Uomini               Donne
                 2012   42 anni e 1 mese     41 anni e 1 mese
                 2013   42 anni e 5 mesi     41 anni e 5 mesi
                 2014   42 anni e 6 mesi     41 anni e 6 mesi
                 2015   42 anni e 6 mese     41 anni e 6 mese
                 2016   42 anni e 10 mese    41 anni e 10 mese
                 2017   42 anni e 10 mese    41 anni e 10 mese
                 2018   42 anni e 10 mese    41 anni e 10 mese
                 2019   43 anni e 2 mese     42 anni e 2 mese
             2020       43 anni e 2 mese     42 anni e 2 mese
                 2021   43 anni e 5 mese     42 anni e 5 mese

Dal 2016 stima                                                   13
La pensione anticipata è soggetta a
             riduzioni per i soggetti con età inferiore
                             ad anni 62
                  art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità
contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è
applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di
62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per
ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai
60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

              62 anni non incrementati con speranza di vita

                                                                      14
Esempi di riduzione

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
                                                                     15
Esempi di riduzione
                  Modifica in corso di approvazione

“Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,
del citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria.”

                                                                         16
Solo per i destinatari del sistema
                                contributivo
        Ulteriori possibilità per la pensione anticipata dal 01.01.2012
        art. 24, comma 11 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011

 Anno              Età             Anzianità contributiva                  Soglia Minima
                                         effettiva
 2012    63 ANNI                   20 ANNI                       2,8 assegno sociale anno 2012 *

* annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo.

 L’ammontare della pensione non può essere inferiore all’importo soglia - se
 la pensione è inferiore può essere erogata solo al raggiungimento dei 70
 anni

I requisiti di età, anche in questo caso, devono essere adeguati in ragione dell’incremento
della speranza di vita.                                                               17
Evoluzione dei requisiti per la
                     pensione anticipata
             Solo per i destinatari del sistema contributivo

          Anno           Età           anzianità   Soglia Minima
          2012         63 anni            20       importo soglia
          2013     63 anni e 3 mesi       20       importo soglia
          2014     63 anni e 3 mesi       20       importo soglia
          2015     63 anni e 3 mesi       20       importo soglia
          2016     63 anni e 7 mesi       20       importo soglia
          2017     63 anni e 7 mesi       20       importo soglia
          2018     63 anni e 7 mesi       20       importo soglia
          2019     63 anni e 11 mesi      20       importo soglia
          2020     63 anni e 11 mesi      20       importo soglia
          2021     64 anni e 2 mesi       20       importo soglia

                                                                    18
Dal 2016 stima
Gestione della soglia

Nel caso di inversione di tendenza (come auspicabile) del pil l’importo della pensione
non potrà essere inferiore all’assegno sociale per 2,8
                                                                                     19
Disapplicazione della “finestra
                              mobile”

      art. 24, comma 5 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011

Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 non
trovano applicazione le disposizioni che prevedono la “finestra mobile”

La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata

Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o
1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni
previste dall’art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro Il 31 dicembre
dello stesso anno)

                                                                             20
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

                   Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a
trovare applicazione:

………per soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione
entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente a tale data

                                                                          21
Requisiti validi fino al 31.12.2011

                La pensione di vecchiaia

65 anni di età con almeno 15 anni di servizio.
Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono
richiesti almeno 20 anni

Per le donne fino al 31/12/2011 sono ancora sufficienti 61 anni di età

                                                                     22
Esempi pensioni di vecchiaia
                           con salvaguardia
Iscritto con 65 anni il 15/11/2011 con 25 anni di anzianità

Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012

Iscritta con 61 anni il 15/11/2011 con 15 anni di anzianità (con anz al 1992)

Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012

                                                                            23
Esempi pensione di vecchiaia
                            nuovo regime
Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 25 anni di anzianità

Maturazione diritto il 15/06/2013 (66 e 3) decorrenza 16/06/2013

Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 18 anni di anzianità

Compimento 66 e 3 il 15/06/2013 con 19 e 3 di anzianità

Maturazione diritto il 15/03/2014 (20 anni di anzianità) e 67 anni di età
decorrenza 16/03/2014
                                                                      24
Esempi pensione di vecchiaia
                           nuovo regime

Iscritta con 64 anni di età e 18 anni di anzianità il 15/11/2011 (in
servizio dal 15/11/1993)

Compimento 20 anni di anzianità il 15/11/2013 con 66 anni di età

Maturazione diritto il 15/02/2014 (66 e 3) (20 e 3) decorrenza
16/02/2014

                                                                   25
Requisiti validi fino al 31.12.2011

          La pensione di vecchiaia sistema
                    contributivo
              dal             al                    età
                                            Donne         uomini
            Fino al      31/12/2007          57            57
          01/01/2008     31/12/2009          60            65
          01/01/2010     31/12/2011          61            65

a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione
effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte
l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65

                                                                        26
Esempi pensioni di vecchiaia
    con salvaguardia nel sistema contributivo
Anche se non impossibili sono improbabili                situazioni   con
salvaguardia per gli iscritti nel sistema contributivo

Iscritta con anzianità di servizio con inizio dopo 01/01/1996 con 61
anni di età il 15/12/2011 e 15 anni di anzianità contributiva

Maturazione del diritto il 15/12/2011 solo a condizione che l’importo
della pensione, maturata a tale data, non sia inferiore ad euro 514,80
corrispondente all’importo dell’assegno sociale del 2011 aumentato
di 1,2

In tale eventuale situazione la pensione potrà avere decorrenza dal
16/12/2012                                                          27
Art. 1, comma 40 lettera c legge n. 335/1995

a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto
al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a
quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa
al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A,
relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno
in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Esempi pensione di vecchiaia
                           nuovo regime
La prima fattispecie che può verificarsi riguarderà

L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di
anzianità contributiva e avrà una età anagrafica di prevista in quel
anno
Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 66 anni e 3 mesi di età
e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia
inferiore all’”importo soglia” “1,5”

Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa
cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016

                                                                     29
Esempi pensione anticipata
                            nuovo regime
La prima fattispecie che può verificarsi riguarderà

L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di
anzianità contributiva effettiva e avrà una età anagrafica di prevista in
quel anno
Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 63 anni e 3 mesi di età
e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia
inferiore all’”importo soglia” “2,8”

Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa
cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016

                                                                      30
Requisiti validi fino al 31.12.2011

                 La pensione di anzianità
       DAL           AL          ETA’   SERVIZIO QUOTA            SOLO
                                                                SERVIZIO
    01/01/2008    30/06/2009     58        35    --------          40

    01/07/2009    31/12/2010     59        35      95 *            40

    01/01/2011    31/12/2011     60        35      96 *            40

L’età anagrafica e, dal 01/07/2009, i 35 anni devono essere pienamente
raggiunti e le frazioni concorrono al raggiungimento della quota prevista
   60 2 14 +                   61 2 14 +                    59 2 14 +
   35 9 16 =                   34 9 16 =                    36 9 16 =
   96                          96                           96             31
Esempi pensioni di anzianità
                        con salvaguardia
Iscritto con 59 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità
(quota 95) il 15/11/2010

Maturazione diritto il 15/11/2010 decorrenza 01/07/2011

Anche dopo il 1° gennaio 2012 potrà cessare dal servizio in qualsiasi
momento con decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto

                                                                  32
Esempi pensioni di anzianità
                        con salvaguardia
Iscritto con 60 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità
(quota 96) il 15/11/2011

Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012

Dopo il 15/11/2012 potrà cessare dal servizio con decorrenza
immediata e può farsi certificare il diritto

Potrà cessare anche prima ma la pensione avrà decorrenza dal
16/11/2012

                                                                33
Esempi nuovo regime

Iscritto con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011

Maturazione diritto alla pensione anticipata il 31/07/2014 con anni 42
e mesi 6 di anzianità e con 61 anni e 7 mesi di età con decorrenza
01/08/2014

Con riduzione pari a 0,4167% (1% : 12 x 5) della quota di pensione
maturata al 31/12/2011

                                              Requisiti vecchiaia

                                                                       34
Esempi nuovo regime

Iscritta con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011

Maturazione diritto alla pensione anticipata il 30/06/2013 con anni 41
e mesi 5 di anzianità e con 60 anni e 6 mesi di età con decorrenza
01/07/2013

Con riduzione pari a 1,5% (1% : 12 x 18) della quota di pensione
maturata al 31/12/2011

                                              Requisiti vecchiaia

                                                                       35
Esempi nuovo regime

Iscritto con 64 anni di età e 34 anni e 11 mesi di anzianità al
31/12/2011

Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia il 31/03/2014 (anni 66 e
mesi 3) decorrenza 01/04/2014

   Naturalmente se si tratta di una donna ci sarà salvaguardia

                                            Requisiti vecchiaia

                                                                    36
La nuova disciplina dal punto di vista
                      dell’ente datore di lavoro

La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento;
l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza,
anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24).

“……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….”

                                                                         37
La nuova disciplina dal punto di vista
                       dell’ente datore di lavoro
Rimangono, pertanto, vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla
normativa generale (compimento del 65° anno di età).

In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età
ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il
dipendente sino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla
pensione.
(il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis,
del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del
reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento)

Se il diritto alla percezione della pensione è stato già acquisito alla data
del raggiungimento del limite di anni 65 l’amministrazione, se non si è
avvalsa della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo
                                                                         38
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                         dell’ente datore di lavoro

In quest’ottica, il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si
   prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso
   in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni,
   rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la
   maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei
   lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo
   minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento
   neppure alla prescritta età anagrafica.

Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale,
   rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di
   domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in
   servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il
   requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a
   pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991)
                                                                    39
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                          dell’ente datore di lavoro

   Esempi di situazioni di immediata applicazione
Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità

Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre
il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento

Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto
il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo
per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata
della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo.
                                                                        40
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                            dell’ente datore di lavoro
                  Art.24, comma 4 decreto legge n. 201/2011

“…..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando
i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare
dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,……”

Nel settore del lavoro pubblico, pertanto, non opera il principio di
incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni.
I nuovi criteri di calcolo basati sulla modifica del coefficiente troveranno
applicazione durante il periodo di prosecuzione del servizio:

1) per quei dipendenti i cui ordinamenti già stabiliscono tale età
anagrafica quale limite di permanenza;

2) per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un
biennio.                                                              41
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                        dell’ente datore di lavoro
                Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011

“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72
  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
  modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
  modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
  maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°
  gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di
  accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
  articolo.”.

                 Da tale disposizione discendono due effetti:

                                                                    42
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                                dell’ente datore di lavoro
Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero.

anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono applicabili
  gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il
  trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione
  unilaterale del rapporto di lavoro

   i presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro
   che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono
   essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al
   pensionamento

   l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi che vedremo di seguito,
   dal 4/12/2011 data di entrata in vigore della legge è abrogato
                                                                                        43
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                           dell’ente datore di lavoro
la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale
 del rapporto al compimento dell’anzianità prevista per i
 pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in
 possesso di almeno 62 anni

         Anno                         Anzianità contributiva
                                  Uomini                  Donne
         2012                42 anni e 1 mese        41 anni e 1 mese
         2013               42 anni e 5* mesi        41 anni e 5* mesi
         2014               42 anni e 6* mesi        41 anni e 6* mesi

                                                                         44
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                            dell’ente datore di lavoro
 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate
successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto
di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto
per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del
comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere
dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva
necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei
confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità
contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato
secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità
contributiva.                                                         45
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                            dell’ente datore di lavoro
 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
                                esempio

Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità il
31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della risoluzione
unilaterale a decorrere dal 01/07/2012

                                 ?
                                                               46
La nuova disciplina dal punto di vista del datore
                            dell’ente datore di lavoro
 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

 Si rammenta quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98
del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui:

“In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà
riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11
dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato
in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di
organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi
di controllo.”.
                                                                      47
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                       Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
  vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano
  a trovare applicazione:

……………lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto
 disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (donne con 57 anni
 età e 35 di contribuzione che optano per il sistema di calcolo contributivo -
 disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015)
 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012;
 La disposizione ha vigenza fino al 31/12/2015 e pertanto potrà essere utilizzata per le iscritte
 che maturano i requisiti (57* e 35) entro il 30/12/2014

 Se, infatti, i requisiti (57* e 35) fossero raggiunti il 31/12/2014 la decorrenza della pensione
 01/01/2016 sarebbe fuori il limite di vigenza della norma
Per il personale del comparto scuola ed AFAM la pensione decorrerà dal 1° settembre o
1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti anche se questo avviene
entro il 31/12/2014
                                                                                               48
 * Dal 01/01/2013 57 anni e 3 mesi
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                       Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare
applicazione nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

……………lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ………………………….

…………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ………………………

………….. lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

…………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto
dell’esonero (censimento)

 l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia
 stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è
 abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati.
                                                                                                 49
lavoratori addetti ad attività usuranti

                      D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67
disciplina l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto
alla generalità dei lavoratori.

 Circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10/08/2011

 Nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011

 Nota operativa n. 43 del 28 dicembre 2011

                                                                            50
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lavoratori addetti ad attività usuranti
                                  destinatari
             Art 1 comma 1 lettera a D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67
lavoratori di cui all’art. 2 del D.M. sociale 19 maggio 1999

                                                                    51
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lavoratori addetti ad attività usuranti
                                 destinatari
                 Art 1 comma 1 lettera b D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67
lavoratori notturni

1. che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore
   consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino,
   per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro
   che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra
   il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che
   maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2.    lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore
     nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di
     lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

                                                                                52
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lavoratori addetti ad attività usuranti
                                       destinatari
                     Art 1 comma 1 lettera c D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67
lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro

                                                                                               53
                                                                                                    53
lavoratori addetti ad attività usuranti
                             destinatari
              Art 1 comma 1 lettera d D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67

conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio
pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il
limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo
del posto riservato al conducente.

                                                                         54
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lavoratori addetti ad attività usuranti
                        iscritti all’inpdap

 Lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni
 e che presta attività lavorativa nel periodo notturno per almeno 7 ore consecutive
 comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino
 (personale medico, infermieristico e paramedico);

conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo (dipendenti comunali conducenti di scuola bus)

 Lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore
 nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di
 durata pari all’intero anno lavorativo;

                                                                                         55
                                                                                              55
lavoratori addetti ad attività usuranti

                                  condizioni
                   Art 1 commi 2 e 3 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e‘ riconosciuto a domanda qualora tali
lavoratori abbiano svolto le attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di
attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza
dal 1° gennaio 2018.

                                                                                       56
                                                                                            56
lavoratori addetti ad attività usuranti

          Requisiti ridotti fase transitoria fino al 31/12/2012
       Art 1 comma 5 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come modificato
             dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011

per il periodo 2008-2011 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza
dei seguenti requisiti:
a) dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno;
b) dal 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità;
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica
e anzianità contributiva ridotta di una unità;
d) per l’anno 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità

                                                                                     57
                                                                                          57
lavoratori addetti ad attività usuranti

           REQUISITI PER LAVORI USURANTI + finestra mobile

              Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come
           modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011
                                        Requisiti ridotti

Dal 1/7/2008 al 30/6/2009               57 anni + 35

1 luglio 2009                           57 anni quota 93

2010                                    57 anni quota 94

2011                                    57 anni quota 94

2012                                    60 anni quota 96

2013                                    61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi
                                                                              58
lavoratori addetti ad attività usuranti
                         Requisiti ridotti
         limitazioni per i lavoratori notturni con meno
                        di 78 notti l’anno
          Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come
       modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011
                         dal 1° luglio 2009 al 31/12/2011

la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare

• 2 anni per i lavoratori con un numero di “notti” lavorative annue inferiori a 78
• 1 anno per i lavoratori con un numero di “notti” lavorative all'anno da 64 a 71

                                                                                     59
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lavoratori addetti ad attività usuranti
                     requisiti lavoratori notturni
          Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come
       modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011

                     da 64 a 71 notti     da 72 a 77 notti     da 78 notti

Dal 1/7/2008                                                   57 anni + 35
al 30/6/2009
1 luglio 2009        58 anni quota 93     57 anni quota 93     57 anni quota 93

2010                 58 anni quota 94     57 anni quota 94     57 anni quota 94

2011                 59 anni quota 94     58 anni quota 94     57 anni quota 94

2012                 62 anni quota 98     61 anni quota 97     60 anni quota 96

2013                 63 anni e tre mesi   62 anni e tre mesi   61 anni e tre mesi
                     con quota 99 e tre   con quota 98 e tre   con quota 97 e tre
                     mesi                 mesi                 mesi
                                                                              60
lavoratori addetti ad attività usuranti
                    requisiti lavoratori notturni
                 Art 17 bis decreto legge n. 201/2011

applicazione del regime della decorrenza di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni
(applicazione della c.d. finestra mobile).

                                                                           61
lavoratori addetti ad attività usuranti

 Termini di presentazione della domanda

                      Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011
Per ottenere il diritto all’accesso anticipato gli interessati sono tenuti a presentare
all’Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell’Istituto
http://www.inpdap.gov.it) corredata della prescritta documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti
agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali
requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati,
qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della
pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
                                                                                 62
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lavoratori addetti ad attività usuranti

documentazione necessaria
                     Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011
sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici in esame, a
pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante:
1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente
usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011
(ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed
eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui
alla lettera o), in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state
svolte le attività usuranti
2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le
relative retribuzioni percepite (mod. PA04).

I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio
pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione di
cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di
cui all’art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida.
                                                                               63
                                                                                    63
lavoratori addetti ad attività usuranti

documentazione necessaria
                    Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta
giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di
conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all’interessato il
PA04 cartaceo nonché a trasmettere all’Inpdap, con le consuete modalità
informatiche, la medesima certificazione in forma telematica.

                                                                            64
                                                                                 64
lavoratori addetti ad attività usuranti

Accertamento del diritto
                     Art 2 comma 3 e Circolare Ministeriale n. 22/2011

L’Iistituto è tenuto a comunicare all’interessato, nel caso in cui l’accertamento
abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico (che può essere differita in relazione alle risorse finanziarie
stanziate per l’anno di riferimento) la quale resta subordinata alla presentazione
della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica
dell’integrazione dei requisiti previsti.

                                                                             65
                                                                                  65
lavoratori addetti ad attività usuranti

          Disposizioni procedurali

Le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad
ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati
conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere
presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo – INPS gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza –
Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere
inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di
PEC: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it della D.C. Previdenza,
utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito
www.inpdap.gov.it.
Qualora l’interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà
essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato
cui abbia conferito mandato.                                          66
                                                                           66
lavoratori addetti ad attività usuranti

          Disposizioni procedurali

Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che
sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità
dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del
beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività
considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta
(si veda paragrafo 7).

                                                                       67
                                                                            67
TOTALIZZAZIONE
                  articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011

 Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole “di
durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi
assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente
dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione
assicurativa.

                                                                       68
TOTALIZZAZIONE
                   articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011

                                  ?
In quanto normativa di carattere speciale non specificamente
modificata dall’art. 24 della legge richiamata, restano ferme le ulteriori
disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione,
ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di
accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità
contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12,
comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
Alle predette prestazioni non trova applicazione l’incremento del
requisito anagrafico e contributivo al fine dell’adeguamento alla
speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

                                                                         69
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
                      articolo 24, comma 7 decreto legge n. 201/2011

Con il comma in esame sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai
requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell’articolo 1, comma
23, della legge n. 335/1995 e s.m.i. con riferimento alla facoltà di opzione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; la soppressione
della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo.
Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle
forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono
far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a
condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti
che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole
di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, previsti
per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

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INABILITA’ A QUALSIASI ATTIVITA’
                       LAVORATIVA
              ART 2 COMMA 12 LEGGE 335/95
               articolo 24, comma 2 decreto legge n. 201/2011

La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a
decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di
conseguenza, per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al
1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole
del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva
complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15,
della legge n. 335/1995).

                                                                     71
EQUO INDENNIZZO
                E PENSIONE DI PRIVILEGIO
                  articolo 6 decreto legge n. 201/2011

Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata

                                                                   72
EQUO INDENNIZZO
                   E PENSIONE DI PRIVILEGIO
                     articolo 6 decreto legge n. 201/2011
La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente
al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Non si applica, inoltre:

ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto
(06/12/2011);

ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il
termine di presentazione della domanda;

ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.

                                                                        73
PENSIONE DI PRIVILEGIO

                  articolo 6 decreto legge n. 201/2011

Procedimenti di riconoscimento della pensione di privilegio in
corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011)

Riguarda tutti gli iscritto che, cessati dal servizio prima del
06/12/2011, avevano chiesto la pensione di privilegio

I cessati dal servizio dopo 06/12/2011 non potevano avere in corso
il procedimento riconoscimento e pertanto non potranno più
produrla

                                                                  74
PENSIONE DI PRIVILEGIO

                   articolo 6 decreto legge n. 201/2011

 procedimenti per i quali, alla data del (06/12/2011) non sia ancora
 scaduto il termine di presentazione della domanda

 Riguarda tutti gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali,
 cessati dal servizio prima del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il
 termine di presentazione della domanda

L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2006, il termine è scaduto il
05/12/2011

L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2011, ha ancora cinque anni
per la presentazione della domanda che potrà produrla ancora
entro il 05/12/2016
                                                                         75
PENSIONE DI PRIVILEGIO

                    articolo 6 decreto legge n. 201/2011

  procedimenti per i quali, alla data del (06/12/2011) non sia ancora
  scaduto il termine di presentazione della domanda
 Riguarda tutti gli iscritti alla CTPS che, cessati dal servizio prima
 del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione
 della domanda

 L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2006,senza aver chiesto il
 riconoscimento della causa di servizio, il termine è scaduto il
 05/12/2011
L’iscritto comunque cessato dal servizio prima del 05/12/2011, e che
aveva richiesto il riconoscimento della causa di servizio non ha
termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio,
naturalmente per la medesima patologia. Può, pertanto, sempre
produrla.                                                           76
PENSIONE DI PRIVILEGIO

                 articolo 6 decreto legge n. 201/2011

procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data

Riguarda tutti gli iscritti alla CTPS che, prima del 06/12/2011,
hanno chiesto il riconoscimento della causa di servizio e che
successivamente cessano (anche successivamente al 06/12/2011)
per inabilità accertata dipendente da causa di sevizio per
patologia ascrivibile alla Tab A
                        Procedimento d’ufficio

                                                                     77
ARMONIZZAZIONE

                articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti
diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal
1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento,
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30
giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

                                                                        78
ARMONIZZAZIONE

                 articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap,
la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle
Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri,
delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza)
e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della
specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad
esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della
legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore
radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
                                                                          79
ARMONIZZAZIONE

               articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare
applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il
regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale
regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al
pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame.

                                                                    80
ARMONIZZAZIONE

               articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso
al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale
in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità
contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

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ARMONIZZAZIONE

                 articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011

L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012
comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della disposizione
di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al
pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva),
salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre
2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.

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