IL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI - Dal 1 gennaio 2012 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con ...
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IL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI Dal 1° gennaio 2012 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 In attesa delle circolari esplicative 1
sommario • Individuazione del sistema pensionistico • I nuovi requisiti dal 01/01/2012 pensione di vecchia • Adeguamento dei requisiti rispetto alla speranza di vita • La pensione anticipata • La riduzione della pensione anticipata • Disapplicazione della finestra mobile • Normativa di salvaguardia • Esempi di maturazione del diritto a pensione con salvaguardia e nuovo regime 2
sommario E ancora • La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro • Esempi di risoluzione del rapporto di lavoro • Deroga ai nuovi requisiti • I nuovi requisiti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente pesanti e faticose • Le modifiche alla totalizzazione • L’opzione al sistema contributivo • Riflessi della riforma sulla pensione di inabilità ai sensi dell’art 2 comma 12 della legge 335/95 • L’abrogazione della pensione di privilegio • Armonizzazione per i lavoratori che hanno requisiti diversi dalla generalità dei lavoratori 3
Da tre sistemi di calcolo Legge 335/95 Retributivo Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni art 1 comma 13 Misto Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni art 1 comma 12 Contributivo La legge n. 335/1995, ancorché disciplini compiutamente le modalità di accesso alla pensione calcolata con il sistema contributivo, non individua i soggetti destinatari della normativa, se non all’art. 2 comma 18, laddove introduce un massimale contributivo soltanto per i lavoratori “privi di anzianità contributiva” e che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie. 4
I destinatari del sistema Contributivo Con nota divulgativa del 18/12/2008 in seguito a parere del Ministero del Lavoro Per “ privi di anzianità contributiva” si deve intendere l’intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/95 all’art 1 commi 12 e 13 letti in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l’anzianità debba essere maturata nell’ambito di una sola di esse. In particolare, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo da applicare all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero la “maternità obbligatoria” al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare. 5
A due sistemi di calcolo Legge 214/2011 Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 art 24 comma 2 Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1996 Art 24 comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 6
I nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012 La pensione di vecchiaia per entrambi i sistemi art. 24, comma 6 lettera c, e comma 7 D.L. n. 201/2011 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo ulteriore condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore ad un importo detto “soglia” corrispondente a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo e, in ogni caso, non inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito nell’anno di pensionamento. Si prescinde dall’importo minimo al settantesimo anno di età nel qual caso sono sufficienti 5 anni di anzianità effettiva 7
Gestione della soglia Nel caso di inversione di tendenza (come auspicabile) del pil l’importo della pensione non potrà essere inferiore all’assegno sociale per 1,5 8
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita. Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi Dal il 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011). Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021 9
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita Anno Età 2012 66 anni 2013 66 anni e 3 mesi 2014 66 anni e 3 mesi 2015 66 anni e 3 mesi 2016 66 anni e 7 mesi 2017 66 anni e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi 2019 66 anni e 11 mesi 2020 66 anni e 11 mesi 2021 67 anni e 2 mesi Dal 2016 stima 10
Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia Anno Età anzianità 2012 66 anni 20 2013 66 anni e 3 mesi 20 2014 66 anni e 3 mesi 20 2015 66 anni e 3 mesi 20 2016 66 anni e 7 mesi 20 2017 66 anni e 7 mesi 20 2018 66 anni e 7 mesi 20 2019 66 anni e 11 mesi 20 2020 66 anni e 11 mesi 20 2021 67 anni e 2 mesi 20 per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo, con età inferiori a 70 11 anni, anche a condizione che la pensione non sia inferiore all’importo soglia
I nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012 La pensione anticipata per entrambi i sistemi art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011 Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5* mesi 41 anni e 5* mesi 2014 42 anni e 6* mesi 41 anni e 6* mesi * Anche i requisiti minimi per l’accesso alle pensioni anticipate sono adeguati in ragione dell’incremento della speranza di vita. 12
Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2015 42 anni e 6 mese 41 anni e 6 mese 2016 42 anni e 10 mese 41 anni e 10 mese 2017 42 anni e 10 mese 41 anni e 10 mese 2018 42 anni e 10 mese 41 anni e 10 mese 2019 43 anni e 2 mese 42 anni e 2 mese 2020 43 anni e 2 mese 42 anni e 2 mese 2021 43 anni e 5 mese 42 anni e 5 mese Dal 2016 stima 13
La pensione anticipata è soggetta a riduzioni per i soggetti con età inferiore ad anni 62 art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. 62 anni non incrementati con speranza di vita 14
Esempi di riduzione Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. 15
Esempi di riduzione Modifica in corso di approvazione “Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.” 16
Solo per i destinatari del sistema contributivo Ulteriori possibilità per la pensione anticipata dal 01.01.2012 art. 24, comma 11 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011 Anno Età Anzianità contributiva Soglia Minima effettiva 2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale anno 2012 * * annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo. L’ammontare della pensione non può essere inferiore all’importo soglia - se la pensione è inferiore può essere erogata solo al raggiungimento dei 70 anni I requisiti di età, anche in questo caso, devono essere adeguati in ragione dell’incremento della speranza di vita. 17
Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata Solo per i destinatari del sistema contributivo Anno Età anzianità Soglia Minima 2012 63 anni 20 importo soglia 2013 63 anni e 3 mesi 20 importo soglia 2014 63 anni e 3 mesi 20 importo soglia 2015 63 anni e 3 mesi 20 importo soglia 2016 63 anni e 7 mesi 20 importo soglia 2017 63 anni e 7 mesi 20 importo soglia 2018 63 anni e 7 mesi 20 importo soglia 2019 63 anni e 11 mesi 20 importo soglia 2020 63 anni e 11 mesi 20 importo soglia 2021 64 anni e 2 mesi 20 importo soglia 18 Dal 2016 stima
Gestione della soglia Nel caso di inversione di tendenza (come auspicabile) del pil l’importo della pensione non potrà essere inferiore all’assegno sociale per 2,8 19
Disapplicazione della “finestra mobile” art. 24, comma 5 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011 Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la “finestra mobile” La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni previste dall’art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro Il 31 dicembre dello stesso anno) 20
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: ………per soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente a tale data 21
Requisiti validi fino al 31.12.2011 La pensione di vecchiaia 65 anni di età con almeno 15 anni di servizio. Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni Per le donne fino al 31/12/2011 sono ancora sufficienti 61 anni di età 22
Esempi pensioni di vecchiaia con salvaguardia Iscritto con 65 anni il 15/11/2011 con 25 anni di anzianità Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 Iscritta con 61 anni il 15/11/2011 con 15 anni di anzianità (con anz al 1992) Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 23
Esempi pensione di vecchiaia nuovo regime Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 25 anni di anzianità Maturazione diritto il 15/06/2013 (66 e 3) decorrenza 16/06/2013 Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 18 anni di anzianità Compimento 66 e 3 il 15/06/2013 con 19 e 3 di anzianità Maturazione diritto il 15/03/2014 (20 anni di anzianità) e 67 anni di età decorrenza 16/03/2014 24
Esempi pensione di vecchiaia nuovo regime Iscritta con 64 anni di età e 18 anni di anzianità il 15/11/2011 (in servizio dal 15/11/1993) Compimento 20 anni di anzianità il 15/11/2013 con 66 anni di età Maturazione diritto il 15/02/2014 (66 e 3) (20 e 3) decorrenza 16/02/2014 25
Requisiti validi fino al 31.12.2011 La pensione di vecchiaia sistema contributivo dal al età Donne uomini Fino al 31/12/2007 57 57 01/01/2008 31/12/2009 60 65 01/01/2010 31/12/2011 61 65 a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65 26
Esempi pensioni di vecchiaia con salvaguardia nel sistema contributivo Anche se non impossibili sono improbabili situazioni con salvaguardia per gli iscritti nel sistema contributivo Iscritta con anzianità di servizio con inizio dopo 01/01/1996 con 61 anni di età il 15/12/2011 e 15 anni di anzianità contributiva Maturazione del diritto il 15/12/2011 solo a condizione che l’importo della pensione, maturata a tale data, non sia inferiore ad euro 514,80 corrispondente all’importo dell’assegno sociale del 2011 aumentato di 1,2 In tale eventuale situazione la pensione potrà avere decorrenza dal 16/12/2012 27
Art. 1, comma 40 lettera c legge n. 335/1995 a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Esempi pensione di vecchiaia nuovo regime La prima fattispecie che può verificarsi riguarderà L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di anzianità contributiva e avrà una età anagrafica di prevista in quel anno Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 66 anni e 3 mesi di età e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore all’”importo soglia” “1,5” Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016 29
Esempi pensione anticipata nuovo regime La prima fattispecie che può verificarsi riguarderà L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 quando maturerà 20 anni di anzianità contributiva effettiva e avrà una età anagrafica di prevista in quel anno Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 63 anni e 3 mesi di età e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore all’”importo soglia” “2,8” Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016 30
Requisiti validi fino al 31.12.2011 La pensione di anzianità DAL AL ETA’ SERVIZIO QUOTA SOLO SERVIZIO 01/01/2008 30/06/2009 58 35 -------- 40 01/07/2009 31/12/2010 59 35 95 * 40 01/01/2011 31/12/2011 60 35 96 * 40 L’età anagrafica e, dal 01/07/2009, i 35 anni devono essere pienamente raggiunti e le frazioni concorrono al raggiungimento della quota prevista 60 2 14 + 61 2 14 + 59 2 14 + 35 9 16 = 34 9 16 = 36 9 16 = 96 96 96 31
Esempi pensioni di anzianità con salvaguardia Iscritto con 59 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 95) il 15/11/2010 Maturazione diritto il 15/11/2010 decorrenza 01/07/2011 Anche dopo il 1° gennaio 2012 potrà cessare dal servizio in qualsiasi momento con decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto 32
Esempi pensioni di anzianità con salvaguardia Iscritto con 60 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 96) il 15/11/2011 Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 Dopo il 15/11/2012 potrà cessare dal servizio con decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto Potrà cessare anche prima ma la pensione avrà decorrenza dal 16/11/2012 33
Esempi nuovo regime Iscritto con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 31/07/2014 con anni 42 e mesi 6 di anzianità e con 61 anni e 7 mesi di età con decorrenza 01/08/2014 Con riduzione pari a 0,4167% (1% : 12 x 5) della quota di pensione maturata al 31/12/2011 Requisiti vecchiaia 34
Esempi nuovo regime Iscritta con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 30/06/2013 con anni 41 e mesi 5 di anzianità e con 60 anni e 6 mesi di età con decorrenza 01/07/2013 Con riduzione pari a 1,5% (1% : 12 x 18) della quota di pensione maturata al 31/12/2011 Requisiti vecchiaia 35
Esempi nuovo regime Iscritto con 64 anni di età e 34 anni e 11 mesi di anzianità al 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia il 31/03/2014 (anni 66 e mesi 3) decorrenza 01/04/2014 Naturalmente se si tratta di una donna ci sarà salvaguardia Requisiti vecchiaia 36
La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). “……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….” 37
La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro Rimangono, pertanto, vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione. (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento) Se il diritto alla percezione della pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento del limite di anni 65 l’amministrazione, se non si è avvalsa della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo 38
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro In quest’ottica, il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991) 39
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro Esempi di situazioni di immediata applicazione Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo. 40
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro Art.24, comma 4 decreto legge n. 201/2011 “…..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,……” Nel settore del lavoro pubblico, pertanto, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. I nuovi criteri di calcolo basati sulla modifica del coefficiente troveranno applicazione durante il periodo di prosecuzione del servizio: 1) per quei dipendenti i cui ordinamenti già stabiliscono tale età anagrafica quale limite di permanenza; 2) per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio. 41
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011 “Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”. Da tale disposizione discendono due effetti: 42
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero. anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi che vedremo di seguito, dal 4/12/2011 data di entrata in vigore della legge è abrogato 43
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell’anzianità prevista per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5* mesi 41 anni e 5* mesi 2014 42 anni e 6* mesi 41 anni e 6* mesi 44
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. 45
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. esempio Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità il 31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012 ? 46
La nuova disciplina dal punto di vista del datore dell’ente datore di lavoro la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Si rammenta quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui: “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”. 47
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: ……………lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (donne con 57 anni età e 35 di contribuzione che optano per il sistema di calcolo contributivo - disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015) ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012; La disposizione ha vigenza fino al 31/12/2015 e pertanto potrà essere utilizzata per le iscritte che maturano i requisiti (57* e 35) entro il 30/12/2014 Se, infatti, i requisiti (57* e 35) fossero raggiunti il 31/12/2014 la decorrenza della pensione 01/01/2016 sarebbe fuori il limite di vigenza della norma Per il personale del comparto scuola ed AFAM la pensione decorrerà dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti anche se questo avviene entro il 31/12/2014 48 * Dal 01/01/2013 57 anni e 3 mesi
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: ……………lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga …………………………. …………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ……………………… ………….. lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione …………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero (censimento) l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati. 49
lavoratori addetti ad attività usuranti D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 disciplina l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. Circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 10/08/2011 Nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011 Nota operativa n. 43 del 28 dicembre 2011 50 50
lavoratori addetti ad attività usuranti destinatari Art 1 comma 1 lettera a D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 lavoratori di cui all’art. 2 del D.M. sociale 19 maggio 1999 51 51
lavoratori addetti ad attività usuranti destinatari Art 1 comma 1 lettera b D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 lavoratori notturni 1. che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2. lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; 52 52
lavoratori addetti ad attività usuranti destinatari Art 1 comma 1 lettera c D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 53 53
lavoratori addetti ad attività usuranti destinatari Art 1 comma 1 lettera d D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente. 54 54
lavoratori addetti ad attività usuranti iscritti all’inpdap Lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che presta attività lavorativa nel periodo notturno per almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino (personale medico, infermieristico e paramedico); conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (dipendenti comunali conducenti di scuola bus) Lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; 55 55
lavoratori addetti ad attività usuranti condizioni Art 1 commi 2 e 3 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e‘ riconosciuto a domanda qualora tali lavoratori abbiano svolto le attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 56 56
lavoratori addetti ad attività usuranti Requisiti ridotti fase transitoria fino al 31/12/2012 Art 1 comma 5 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011 per il periodo 2008-2011 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti: a) dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno; b) dal 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità; c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità; d) per l’anno 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità 57 57
lavoratori addetti ad attività usuranti REQUISITI PER LAVORI USURANTI + finestra mobile Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011 Requisiti ridotti Dal 1/7/2008 al 30/6/2009 57 anni + 35 1 luglio 2009 57 anni quota 93 2010 57 anni quota 94 2011 57 anni quota 94 2012 60 anni quota 96 2013 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi 58
lavoratori addetti ad attività usuranti Requisiti ridotti limitazioni per i lavoratori notturni con meno di 78 notti l’anno Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011 dal 1° luglio 2009 al 31/12/2011 la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare • 2 anni per i lavoratori con un numero di “notti” lavorative annue inferiori a 78 • 1 anno per i lavoratori con un numero di “notti” lavorative all'anno da 64 a 71 59 59
lavoratori addetti ad attività usuranti requisiti lavoratori notturni Art 1 commi 5 e 6 D Lgs 21 aprile 2011 , n. 67 come modificato dall’art 24 comma 17 decreto legge n. 201/2011 da 64 a 71 notti da 72 a 77 notti da 78 notti Dal 1/7/2008 57 anni + 35 al 30/6/2009 1 luglio 2009 58 anni quota 93 57 anni quota 93 57 anni quota 93 2010 58 anni quota 94 57 anni quota 94 57 anni quota 94 2011 59 anni quota 94 58 anni quota 94 57 anni quota 94 2012 62 anni quota 98 61 anni quota 97 60 anni quota 96 2013 63 anni e tre mesi 62 anni e tre mesi 61 anni e tre mesi con quota 99 e tre con quota 98 e tre con quota 97 e tre mesi mesi mesi 60
lavoratori addetti ad attività usuranti requisiti lavoratori notturni Art 17 bis decreto legge n. 201/2011 applicazione del regime della decorrenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni (applicazione della c.d. finestra mobile). 61
lavoratori addetti ad attività usuranti Termini di presentazione della domanda Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011 Per ottenere il diritto all’accesso anticipato gli interessati sono tenuti a presentare all’Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell’Istituto http://www.inpdap.gov.it) corredata della prescritta documentazione: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. 62 62
lavoratori addetti ad attività usuranti documentazione necessaria Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011 sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici in esame, a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante: 1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti 2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04). I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida. 63 63
lavoratori addetti ad attività usuranti documentazione necessaria Art 2 e Circolare Ministeriale n. 22/2011 Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all’interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all’Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica. 64 64
lavoratori addetti ad attività usuranti Accertamento del diritto Art 2 comma 3 e Circolare Ministeriale n. 22/2011 L’Iistituto è tenuto a comunicare all’interessato, nel caso in cui l’accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che può essere differita in relazione alle risorse finanziarie stanziate per l’anno di riferimento) la quale resta subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti previsti. 65 65
lavoratori addetti ad attività usuranti Disposizioni procedurali Le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo – INPS gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it. Qualora l’interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato. 66 66
lavoratori addetti ad attività usuranti Disposizioni procedurali Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti; c) allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta (si veda paragrafo 7). 67 67
TOTALIZZAZIONE articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011 Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa. 68
TOTALIZZAZIONE articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011 ? In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge richiamata, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010. Alle predette prestazioni non trova applicazione l’incremento del requisito anagrafico e contributivo al fine dell’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 69
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO articolo 24, comma 7 decreto legge n. 201/2011 Con il comma in esame sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i. con riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. 70
INABILITA’ A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA ART 2 COMMA 12 LEGGE 335/95 articolo 24, comma 2 decreto legge n. 201/2011 La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995). 71
EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata 72
EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Non si applica, inoltre: ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011); ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda; ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 73
PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 Procedimenti di riconoscimento della pensione di privilegio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011) Riguarda tutti gli iscritto che, cessati dal servizio prima del 06/12/2011, avevano chiesto la pensione di privilegio I cessati dal servizio dopo 06/12/2011 non potevano avere in corso il procedimento riconoscimento e pertanto non potranno più produrla 74
PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 procedimenti per i quali, alla data del (06/12/2011) non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda Riguarda tutti gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali, cessati dal servizio prima del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2006, il termine è scaduto il 05/12/2011 L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2011, ha ancora cinque anni per la presentazione della domanda che potrà produrla ancora entro il 05/12/2016 75
PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 procedimenti per i quali, alla data del (06/12/2011) non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda Riguarda tutti gli iscritti alla CTPS che, cessati dal servizio prima del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2006,senza aver chiesto il riconoscimento della causa di servizio, il termine è scaduto il 05/12/2011 L’iscritto comunque cessato dal servizio prima del 05/12/2011, e che aveva richiesto il riconoscimento della causa di servizio non ha termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio, naturalmente per la medesima patologia. Può, pertanto, sempre produrla. 76
PENSIONE DI PRIVILEGIO articolo 6 decreto legge n. 201/2011 procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data Riguarda tutti gli iscritti alla CTPS che, prima del 06/12/2011, hanno chiesto il riconoscimento della causa di servizio e che successivamente cessano (anche successivamente al 06/12/2011) per inabilità accertata dipendente da causa di sevizio per patologia ascrivibile alla Tab A Procedimento d’ufficio 77
ARMONIZZAZIONE articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011 Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. 78
ARMONIZZAZIONE articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011 Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo). 79
ARMONIZZAZIONE articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011 Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame. 80
ARMONIZZAZIONE articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011 l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012. 81
ARMONIZZAZIONE articolo 24, comma 18 decreto legge n. 201/2011 L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento. 82
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