DISTACCO TRANSNAZIONALE - La fattispecie nella prospettiva ispettiva - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi Area Legale e Contenzioso DISTACCO TRANSNAZIONALE La fattispecie nella prospettiva ispettiva Dott.ssa Annalisa Mallardo Milano - 28 marzo 2019
Normativa di riferimento Direttiva UE 96/71 recepimento Direttiva UE D.Lgs. 2014/67 136/2016 "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)"
Prassi amministrativa italiana Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime Circolare INL sanzionatorio – modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, e art. n. 3/2016 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 – indicazioni al personale ispettivo D.Lgs. n. 136/2016 – attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Circolare INL Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 – distacco transnazionale di lavoratori – indicazioni operative al personale n. 1/2017 ispettivo precisazioni INL circ. n. 1/2017 – distacco transnazionale di Nota INL lavoratori ex D.Lgs. n. 136/2016 – pluralità di operatori economici n. 4833 coinvolti nella prestazione di servizi – stand temporanei nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi 5/6/2017 congressuali – indicazioni operative al personale ispettivo
Finalità della previsione normativa Conciliare la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 Trattato Istitutivo UE) e la libera prestazione di servizi (art. 56 Trattato Istitutivo UE) garantendo un appropriato livello di protezione ai lavoratori distaccati in altro Stato membro per una prestazione di servizi non aggravando eccessivamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese distaccanti (piccole e medie) e tutelando i lavoratori distaccati Prevenire forme di elusione dei vincoli normativi a danno dei lavoratori distaccati (utilizzo abusivo Scopo dell’istituto) anche attraverso il contrasto al fenomeno delle società fittizie
Campo di applicazione Il D.Lgs. n. 136/2016 trova applicazione nei confronti di: imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano uno o più lavoratori in Italia, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia distacchi operati da imprese stabilite in uno stato terzo/extra UE
Campo di applicazione Per il settore del trasporto su strada le disposizioni del D. Lgs. n. 136/2016 trovano applicazione anche alle ipotesi di somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di un altro stato e alle ipotesi di cabotaggio, il cui servizio può riguardare sia il trasporto di merci sia quello di persone. Il cabotaggio è ammesso nel rispetto di una serie di condizioni che variano a seconda che il vettore entri carico o scarico in Italia, ma che comunque circoscrivono il servizio ad un arco temporale di sette giorni e ad un numero limitato massimo (3) di operazioni consentite in tale periodo Il decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile (art. 1, comma 6 D.Lgs. n. 136/2016)
DISTACCO - Dislocazione temporanea, da parte del datore di lavoro (distaccante), a fronte di un interesse e sotto la propria direzione, presso un altro soggetto (distaccatario), di uno o più lavoratori, al fine di svolgere una determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata da un contratto tra le parti. Il distacco del lavoratore può avvenire: - tra due imprese site in Italia; - travalicando i confini, ovvero trasferendo il lavoratore in una sede sita in un Paese dell’UE (distacco transnazionale) Il DISTACCO TRANSNAZIONALE normato dal Dlgs 136/2016 è nozione più ampia del distacco come definito dall'art. 30 del Dlgs 276/2003 (datore di lavoro che per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa senza che ciò dia luogo all'estinzione dell'originario rapporto di lavoro o al sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con colui che utilizza la prestazione)
Nel DISTACCO TRANSNAZIONALE rientra anche : a) il distacco presso impresa utilizzatrice italiana di personale somministrato da Agenzia per il Lavoro con sede in altro paese UE; b) il distacco/trasferta in Italia di personale da altro paese UE per esecuzione di un appalto o fornitura di opera o di servizi; c) il cabotaggio su strada inteso come svolgimento a titolo temporaneo di autotrasporto per conto terzi in Italia da parte di trasportatore stabilito in altro paese UE
Ipotesi di NON CONFIGURABILITA’ della fattispecie di distacco transnazionale (prassi amministrativa) I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri (Circolari INL n. 3/2016 e n. 1/2017)
Ipotesi di NON CONFIGURABILITA’ della fattispecie di distacco transnazionale (prassi amministrativa) Gli obblighi di comunicazione e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 136, non si configurano nelle ipotesi di lavoratori distaccati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016 (attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari), di ricercatori e lavoratori autonomi, nonché di lavoratori di cui all’art. 27, lett. a, TU Immigrazione (distacchi autorizzati di personale dirigente o altamente specialistico) (FAQ 8 marzo 2017)
Ipotesi di NON CONFIGURABILITA’ della fattispecie di distacco transnazionale (prassi amministrativa) Non si configura “distacco ex Dlgs 136/2016 “ ai fini dei relativi obblighi di comunicazione ed adempimenti amministrativi l'invio di personale estero presso stand temporanei allestiti nell'ambito di manifestazioni fieristiche, commerciali ed eventi congressuali (Nota INL n. 4833 5 giugno 2017 )
Autenticità del distacco - VERIFICHE Con lo scopo di contrastare situazioni in cui il distacco posto in essere risulti solo apparente, in quanto finalizzato all’aggiramento delle leggi nazionali in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale, il D. Lgs. 136/2016 individua gli elementi fattuali che gli organi di vigilanza devono esaminare ai fini dell’accertamento dell’autenticità del distacco, sia con riferimento all’impresa distaccante che con riguardo al lavoratore distaccato Gli elementi utili per la valutazione dell’autenticità del distacco non vanno considerati singolarmente, ma devono essere oggetto di una valutazione complessiva
Autenticità del distacco - VERIFICHE Con riferimento all’attività generalmente esercitata dall’impresa distaccante, ai fini dell'autenticità del distacco, occorre accertare non solo che l’impresa di invio del lavoratore esista, ma che eserciti fino in fondo le prerogative datoriali, in termini di direzione e coordinamento dell’attività svolta dal lavoratore, non potendo ciò essere limitato alla mera gestione amministrativa del rapporto intercorso con il medesimo
E quindi a titolo esemplificativo vanno valutati: il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione
Gli ulteriori elementi riguardano, invece, l’attività del lavoratore distaccato, quali: il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia la data di inizio del distacco la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato
Gli ulteriori elementi riguardano, invece, l’attività del lavoratore distaccato, quali: l'esistenza del certificato (modello A1) relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile per la copertura contributiva, e specificamente, il fatto che compilando il modello che attesta l’iscrizione dell’impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel paese di origine (Mod. A1 ex Mod. E 101) si prevede che la prestazione contributiva continui ad essere resa nel Paese di provenienza ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva sull'autenticità del distacco da parte degli organi di vigilanza, tra i quali, la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e l'impresa distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso quale potere da parte di quest'ultima di determinare la natura del lavoro svolto
DISTACCO “FITTIZIO” (Circolare INL n. 1/2017) Le ipotesi di distacco non autentico sono configurabili ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi “fittizi” per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale Il personale ispettivo dovrà verificare l’autenticità del distacco posto in essere con riguardo ad ogni singolo lavoratore coinvolto in quanto, pur in presenza di una operazione fraudolenta riferita a una serie di lavoratori “pseudo-distaccati”, l’uso corretto dell’istituto potrà essere riscontrabile con riferimento a uno o più lavoratori, allo stesso modo indicati nella comunicazione preventiva di distacco
La Circolare INL n. 1/2017 precisa, altresì, come le ipotesi di distacco non autentico possano ricomprendere (o anche coincidere con) le ipotesi di interposizione illecita di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non debbano necessariamente identificarsi con quest’ultime: l’interposizione illecita, infatti, è soltanto una delle ipotesi integranti la fattispecie di distacco transnazionale non autentico potendo, ad esempio, essere riscontrato un distacco fittizio ma non l’interposizione illecita laddove l’operazione posta in essere sia carente dell’elemento della transnazionalità e non invece dei requisiti di liceità richiesti dall’art 29, comma 1, D.Lgs n.276/2003
ESEMPIO Nel caso di lavoratori distaccati che svolgono regolarmente un’attività in regime di appalto ma che, al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera, già risiedevano e lavoravano nel luogo di svolgimento dell’attività in distacco, è riscontrabile certamente la violazione dell’art. 3 D.lgs. 136/06 ma non anche quella dell’art. 29 c. 1 Dlgs. 276/03
MAXISANZIONE La Circolare INL n. 1/2017 evidenzia come il distacco non autentico non possa essere tout court assimilato al lavoro nero in quanto gli atti compiuti dal distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione e pertanto non è configurabile la maxisanzione
ESEMPI di DISTACCO FITTIZIO l'impresa distaccante è una società fittizia non esercitando ES 1 alcuna attività economica nel paese di origine (“letter box”) l'impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita ES 2 a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all'attività di somministrazione il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall'impresa distaccante, è stato licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione di modifica della data di ES 3 cessazione del periodo di distacco, lo stesso continua a prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l'impresa distaccataria
EFFETTI del DISTACCO FITTIZIO Qualora all’esito della valutazione dei precedenti indici emerga che il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non sia autentico il personale ispettivo dovrà considerare il lavoratore come a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, dal giorno d’inizio dell’attività svolta in pseudo appalto, applicando integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e di legislazione sociale
EFFETTI del DISTACCO FITTIZIO Occorrerà in questo caso procedere sempre con la specifica procedura di annullamento/disconoscimento del certificato A1 ai fini dell’imputazione previdenziale del lavoratore alla gestione INPS. Per interrompere il decorso del termine prescrizionale l’Ispettorato indica al personale ispettivo di procedere comunque nel corpo del verbale unico di accertamento alla quantificazione dell’imponibile contributivo con determinazione delle sanzioni civili previste in caso di evasione contributiva, avvertendo il trasgressore che al relativo recupero/irrogazione provvederà l’INPS all’esito della procedura di disconoscimento
EFFETTI del DISTACCO FITTIZIO In caso di riconduzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore andranno contestate a carico di quest’ultimo le sanzioni amministrative previste in caso di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro. Fra queste la circolare cita quella relativa all’omessa comunicazione obbligatoria di assunzione, ma non sembrano esservi ragioni per escludere l’applicazione anche di quelle relative alla mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione e al LUL
EFFETTI del DISTACCO FITTIZIO Inoltre, sia per l’impresa distaccante che per quella utilizzatrice è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore utilizzato e per ogni giornata di utilizzo per un ammontare che non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 Qualora il distacco non genuino coinvolga lavoratori minori la violazione diviene penalmente rilevante giacché è prevista a carico dei contravventori l’applicazione della pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda aumentata fino a 300 euro per ogni giornata di illecito distacco e per ciascun lavoratore (violazione non prescrivibile ex art. 15 D.lgs. 124/04)
CONDIZIONI DI LAVORO Con riguardo alle condizioni di lavoro applicabili al lavoratore distaccato la Circolare INL n. 1/2017 richiama il principio di parità di trattamento nei confronti dei lavoratori distaccati Durante tutto il periodo di distacco, dovranno essere applicate le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di lavoro e occupazione) La Circolare INL n. 1/2017, infine, dettaglia che il salario minimo dovrà contenere come voci retributive la somma della paga base, Edr, anzianità di servizio, superminimi eventuali, compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di distacco, indennità di trasferta
Più nel dettaglio, trattasi delle seguenti garanzie: periodi massimi di lavoro e minimi di riposo durata minima delle ferie annuali retribuite trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario condizioni di cessione temporanea dei lavoratori salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro provvedimenti di tutela riguardo le condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani parità di trattamento uomo/donna e divieto di discriminazioni (D.Lgs. 198/2006)
La retribuzione dei lavoratori Ciascun datore di lavoro è onerato a garantire ai propri dipendenti una retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, (art. 36 della Costituzione) Secondo la giurisprudenza italiana, la retribuzione sufficiente e proporzionata è quella stabilita dalle organizzazioni sindacali nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro Per gli imponibili contributivi, invece, ai fini dell'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, vige il principio secondo il quale (art. 1, co. 1, D.l. n. 338/89 - convertito in Legge n. 389/1989) nel caso siano vigenti più contratti collettivi, nell'ambito di uno stesso settore merceologico, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Comunicazione Obbligatoria preventiva Allo scopo di eliminare una delle principali criticità presenti nella previgente disciplina rappresentata dall’impossibilità di tracciare le aziende e i lavoratori distaccati nel nostro Paese, il nuovo Decreto prevede l’introduzione di un nuovo obbligo comunicativo. Il D.M. 10 agosto 2016 in ossequio a quanto indicato nell’art.10, c. 2, D.Lgs. n. 136/2016, ha definito le modalità di effettuazione di questa comunicazione
Dal 26 dicembre 2016 l’impresa straniera che distacca uno o più lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicarlo al Ministero del lavoro, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza a fini fiscali, previdenziali o simili) il numero e le generalità dei lavoratori distaccati la data di inizio, di fine e durata del distacco il luogo di svolgimento della prestazione di servizi i dati identificativi del soggetto distaccatario
la tipologia dei servizi che giustificano il distacco (settore merceologico del soggetto distaccatario - classif. Ateco 2007 secondo livello); la generalità e domicilio eletto del referente di cui all’art. 10, c. 3, lett. b), D.Lgs. n. 136/2016 la generalità del referente di cui all’art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 136/2016 il numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale, ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la circolare n. 3/2016 ha precisato che tale comunicazione possa essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi
Per il settore dei trasporti su strada di merci o passeggeri l’INL, tanto con la circolare n. 3/2016 quanto con la successiva circolare n. 1/2017, ha chiarito che: per la somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo estera, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice (soggetto distaccatario) per il cabotaggio di merci o passeggeri, in considerazione della peculiarità delle relative operazioni e nelle more della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico modello di comunicazione, l’impresa straniera distaccante dovrà assolvere all’obbligo in questione mediante l’invio di una dichiarazione (anche in questo caso da trasmettere entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione) all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it utilizzando il modello “CAB_UNI_UE” allegato alla circolare stessa
La comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni successiva variazione o modificazione relativa ad informazioni non essenziali contenute nell’originaria comunicazione (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al c. 3, lett. b), generalità del referente di cui al c. 4, numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione) va invece effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo Tutti i dati così inseriti saranno accessibili da parte del personale ispettivo dell’INL, dall’INPS e dall’INAIL
Ulteriori obblighi amministrativi L’art. 10, D.Lgs. n. 136/2016 prevede che, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha inoltre l’obbligo di conservare (predisponendone copia in lingua italiana): il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997 i prospetti paga, il calendario delle presenze e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (Mod. A1)
L’impresa distaccante, inoltre, ha l’obbligo di designare: • un referente, durante il periodo di distacco e per i due anni successivi alla sua cessazione, elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti, documenti e provvedimenti in nome e per conto dell’impresa estera distaccante (ad es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso, di accertamento delle violazioni e diffide accertative) In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi A tal proposito l’INL ha precisato che il soggetto destinatario degli obblighi di cui al citato art. 10 e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta comunque il solo prestatore dei servizi e non già il referente
Sanzioni per inadempimento degli obblighi amministrativi I nuovi obblighi amministrativi sono oggetto di onerose sanzioni amministrative. L’INL, infine, fa presente che, trattandosi di obbligo funzionale all’esercizio del potere di controllo da parte degli organi di vigilanza, la documentazione amministrativa di cui all’art. 10, c. 3, lett. a) va sempre predisposta e conservata in lingua italiana, pena l’applicazione della prevista sanzione amministrativa
Competenza controlli In linea generale l’art. 2, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n.136/2016 individua, in qualità di autorità competenti in materia di distacco transnazionale di lavoratori, il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’autorità giudiziaria (quest’ultima limitatamente alle disposizioni relative al recupero delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21). L’art. 11 specificatamente prevede, in tema di controlli, che sia l’Ispettorato nazionale del lavoro a pianificare e ad effettuare gli accertamenti ispettivi volti a verificare l’osservanza delle disposizioni del decreto stesso
Prendendo come riferimento la “check list” contenuta nel Vademecum sul distacco transnazionale ad uso degli ispettori del lavoro elaborato dal Ministero del lavoro nel 2010, in sede di primo accesso il personale ispettivo dell’INL, per valutare la legittimità del distacco dei lavoratori presenti sul territorio nazionale, indicativamente, procederà all’acquisizione ed all’esame della seguente documentazione: comunicazione preventiva di distacco effettuata al Ministero del lavoro ex art. 10, c. 2 (se l’obbligo è stato adempiuto, trattandosi di un dato presente nella banca dati ministeriale, dovrebbe essere possibile un autonomo esame di questo documento da parte del personale ispettivo) documentazione attestante il rispetto degli obblighi previdenziali (es. “Mod. A1”) ed assicurativi dei lavoratori distaccati nello Stato di invio documento di riconoscimento dei lavoratori
contratto individuale di lavoro dei lavoratori distaccati o eventuale lettera di assunzione contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997 comunicazione di assunzione - registrazione pubblica - o documentazione equivalente (secondo la normativa del Paese di stabilimento del datore di lavoro) Libro Unico del Lavoro (LUL) dei lavoratori distaccati (documento equivalente nel Paese di stabilimento) quietanze di pagamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori distaccati per i lavoratori extracomunitari che operano presso aziende comunitarie in regime di distacco transnazionale: permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità del Paese Ue di stabilimento, comunicazione All’Utg- Prefettura ai sensi dell’art. 27, D.Lgs. n. 286/1998 nel caso dell’autotrasporto: cronotachigrafi, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi sui tempi di lavoro
iscrizione sul LUL dell’impresa distaccataria/utilizzatrice dei lavoratori distaccati visura camerale dell’impresa distaccante (secondo la normativa del Paese di stabilimento), al fine di verificarne l’idoneità tecnico-professionale contratto commerciale tra impresa distaccante e impresa distaccataria (es. appalto, trasporto, distacco, somministrazione di lavoro); fatture emesse dall’impresa distaccante nei confronti dell’impresa italiana copia dei bilanci dell’impresa distaccante utili a valutare il numero dei contratti eseguiti ed il fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si ritengono applicabili anche le norme sulla sorveglianza sanitaria e sulla informazione/formazione dei lavoratori in caso di appalto o subappalto, si ritiene applicabile la norma che obbliga anche all’uso del tesserino di riconoscimento (art. 26, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008).
in caso di somministrazione di lavoro, eventuali autorizzazioni amministrative del Paese di stabilimento Quest’ultimo tipo di informazione è molto utile, fin dall’inizio dell’ispezione, soprattutto quando apparentemente già in sede di primo accesso (o nell’eventuale denuncia) si ravvisi un’ipotesi d’interposizione illecita di manodopera ex D.Lgs. n. 276/2003. Si rileva come problematico, il fatto che in alcuni paesi europei, la somministrazione di lavoro non è sottoposta ad un regime autorizzatorio (in Italia prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003) da parte della pubblica amministrazione. In questo caso, non esisterebbe una autorizzazione equivalente del Paese di stabilimento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, D.Lgs. 136/2016, ma l’ispettore potrebbe comunque richiedere l’esibizione di un documento equivalente alla visura camerale, vale a dire un documento avente valore di pubblicità legale nel Paese di stabilimento dell’impresa stessa
Responsabilità solidale Al distacco sono applicabili i regimi di responsabilità solidale previsti nel nostro ordinamento per l’appalto, la somministrazione e il trasporto. Se il distacco transnazionale avviene nell’ambito di un appalto sarà applicabile il regime previsto dall’art 29 D.Lgs. n. 276/2003 per gli aspetti contributivi e retributivi.
Diffida accertativa Al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco transnazionale il personale ispettivo può adottare il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, da notificare tanto al datore di lavoro estero distaccante quanto al distaccatario stabilito in Italia quale obbligato in solido A questo riguardo la Circ. 1/2017, alla luce dei nuovi obblighi amministrativi posti a carico del distaccante dal D.Lgs. n. 136/2016 , ha fatto presente che questo provvedimento può essere notificato al datore di lavoro estero anche per il tramite del referente nazionale previsto dall’art. 10, c. 3, lett. b), medesimo Decreto.
Diffida accertativa Questa procedura evidenziata dall’INL consentirà, in generale, di snellire in maniera considerevole le formalità di notificazione di tutti i provvedimenti a carico dell’impresa estera. Per poter proficuamente esercitare le relative tutele la recente disciplina, inoltre, prevede che i lavoratori distaccati che prestano (o che hanno prestato) attività lavorativa in Italia possono far valere i lori diritti (condizioni di lavoro e occupazione, responsabilità solidale, ecc.) tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale
Sistema IMI - "Internal Market Information” Indica, in materia di distacco transnazionale l'applicazione software, accessibile gratuitamente dalle Autorità di controllo, che ha la finalità di agevolare lo scambio di informazioni tra i Paesi dell'UE in materia di distacco transnazionale di lavoratori L’applicazione consente alle competenti autorità di controllo di ciascuno Stato membro, registrate e abilitate, di poter comunicare con le corrispondenti autorità degli altri Paesi UE, in modo rapido e efficiente, mediante una serie standard di domande e risposte pre-tradotte o tradotte automaticamente
Sistema IMI - "Internal Market Information” Tali domande sono volte ad acquisire le informazioni, sia sulle società che distaccano lavoratori nei Paesi dell'UE, sia sui medesimi lavoratori distaccati Con la direttiva europea 2014/67/UE, tale sistema ha subito una implementazione funzionale. Nel dettaglio, sono state attivate due nuove funzioni, circoscritte ai casi di violazione della normativa sul distacco transnazionale, ovvero: richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario richiesta di recupero di sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità di altro Stato membro
CASO TIPO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di MILANO-LODI Via M. Macchi, 7/11 - Milano Tel. 026792.1 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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