Commento a sentenza Tribunale di Palermo - SDL HUB W.P. n.5-2021

Pagina creata da Claudio Lombardi
 
CONTINUA A LEGGERE
SDL HUB W.P. n.5-2021

Commento a sentenza Tribunale di Palermo
                                            Francesca Ghiani, UniCatt Milano

                                                                          1
In controtendenza rispetto al consolidarsi dell’idea secondo cui l’orario di lavoro non avrebbe
più rilievo nella tutela dei lavoratori, tantomeno quelli digitali, la sentenza del Tribunale di
Palermo n.3570 del 24 novembre 2020 presenta alcuni aspetti che fanno pensare a un ritorno
al passato, ma anche altri di che potrebbero costituire un importante spunto di riflessione
per il futuro.
Prescindendo dall’analisi approfondita degli elementi che hanno condotto il giudice del
lavoro a ravvisare nel caso in specie gli indici primari della subordinazione 1 , ovvero la
sussistenza del potere direttivo e di controllo, nonché disciplinare, il presente commento
intende soffermarsi sugli aspetti relativi al profilo temporale della prestazione: in questo
senso si anticipa già come il giudice abbia affrontato la questione in maniera peculiare rispetto
alle sentenze precedenti che si sono occupate della tutela dei riders, le quali sostanzialmente
hanno ovviato il problema della qualificazione dei tempi di lavoro perché hanno escluso ab
origine la sussistenza della subordinazione, dando rilievo alla formale libertà di scegliere
quando lavorare e dunque non approfondendo l’analisi della fase esecutiva del rapporto2.
La sentenza infatti, a fronte della richiesta del ricorrente, e analizzate l’organizzazione del
lavoro e le modalità di svolgimento delle stesse, si pronuncia sulla qualificazione dei segmenti
di tempo in cui il riders si trova nel punto di incontro, in attesa di ricevere un ordine di
consegna, affermando che anch’esso costituisce tempo di lavoro e in quanto tale va
retribuito, accogliendo la richiesta del lavoratore, anche sulla scorta della mancata
contestazione, da parte della società, dei conteggi prodotti in giudizio.
Il giudice ha dato rilievo alla circostanza, ignorata nelle precedenti pronunce, che «… il
lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione dello stesso,
mediante la connessione all’app con il cellulare carico e la presenza fisica in luogo vicino quanto più possibile
ai locali partner di parte datoriale, realizzando così una condotta tipica della subordinazione».

1 Per i quali si rinvia a Barbieri M., Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nella sentenza di
Palermo sui riders, in LLI, Vol. 6, No. 2, 2020; lo stesso A., in Della subordinazione dei ciclofattorini, in LLI,
Vol. 5, No. 2, 2019, p.23, già evidenziava che “Non mi pare, cioè, si possa seriamente revocare in dubbio che
sussista il lavoro alle dipendenze altrui, o, se si preferisce, che si tratti di un lavoro etero-organizzato. D’altra
parte, è la piattaforma a indicare al rider dove si deve recare per ritirare il cibo, e dove lo deve portare, nonché
entro quanto tempo; e che ne controlla attraverso la geolocalizzazione che deve essere sempre in funzione la
posizione, penalizzando nel punteggio ai fii dell’assegnazione del lavoro il fattorino che non sia nella zona
assegnata.”
2 In Biasi M., Tra fattispecie ed effetti: il “purposive approach” della Cassazione nel caso Foodora, in Lavoro

Diritti Europa n.1/2020, si osserva, riferendosi alla sentenza della Corte d’Appello di Torino n.26/2019
pronunciatasi sullo stesso tema, che “Il peso decisivo riconosciuto, nella pronuncia torinese e parimenti nella “parallela”
decisione del Tribunale di Milano sul caso Glovo13, alla libertà del rider di decidere l’an (oltre al quando) della prestazione ha reso
secondario, se non addirittura superfluo, l’accertamento relativo alla sussistenza dell’eventuale potere direttivo/organizzativo
esercitato dalla piattaforma sul rider durante lo svolgimento dell’attività.”

                                                                                                                                    2
Tale configurazione costituisce un passo avanti rispetto alla tradizionale considerazione del
tempo di lavoro quale segmento in cui il lavoratore si trova “sul luogo di lavoro”, che ha in
diversi contesti impedito di considerare come orario quei momenti in cui il lavoratore, pur
essendo a disposizione del datore e dunque non libero di gestire il proprio tempo di riposo,
non si trovava fisicamente sul luogo di lavoro3.
Nel caso in esame, invece, tenuto conto l’interesse della piattaforma, l’area debitoria del
prestatore (rider) è stata estesa anche alla fase di attesa.
Tenere in considerazione le modalità inedite di svolgimento della prestazione, eseguita anche
mediante l’utilizzo di piattaforme digitali, in cui spesso non è neanche identificabile un luogo
tradizionalmente inteso 4 , e porre l’accento sull’interesse che la piattaforma intende
soddisfare, potrebbe costituire un grande passo avanti, in quanto si dimostrerebbe che tali
lavoratori sono inequivocabilmente inseriti in un’organizzazione altrui che per funzionare
necessita, oltre che della consegna in sé, anche della disponibilità di un certo numero di
lavoratori, che utilizzano il proprio tempo di vita nell’interesse altrui5.
Si legge infatti nella sentenza: “Il ciclo produttivo della società si realizza, infatti, attraverso un algoritmo
che sulla base di previsioni statistiche calcola il fabbisogno di manodopera necessario per soddisfare la domanda
dell’utenza di una determinata area e in una determinata fascia oraria.”
D’altra parte, come già condivisibilmente osservato in passato, “Solo dopo aver deciso se lo scambio
interviene tra salario e prestazione effettiva, o prestazione utile, o messa a disposizione delle energie lavorative,
sapremo quale valore giochi il tempo nella definizione della subordinazione del lavoratore”6.

3 Sul punto si rimanda alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europa che più volte si è pronunciata sul tema:

CGE 9.11.2003 (C-151/02, caso Jäger); n CGE 3.10.2000 (caso SIMAP); CGE 5.10.2004; C397/01 a C-403/01,
casoPfeiffer).
Sulla difficile definizione dei segmenti di lavoro che non rientrano nell’orario ma che non sono neanche
considerabili quale riposo, si veda Ferraresi M., Disponibilità e reperibilità del lavoratore, in R.I.D.L. 2008, n.1,
Ricci G., Tempi di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto interno e dell'UE, Giuffrè,
2005; Alessi C., Disponibilità, attesa e contratto di lavoro, in WP C.S.L.E. "Massimo D'Antona". IT – 123/2011
4 Tale problema, come evidenziato da alcuni autori, non è un problema nuovo, ma l’esito di un processo che

ha origine dalla delocalizzazione del lavoro di fabbrica, che spesso celava l’intento di eludere l’applicazione
dell’apparato normativo di tutela.
5 La circostanza secondo cui lo stare a disposizione è interesse del “committente” è dimostrata anche da

considerazioni sulle nuove modalità di mobilitazione dei riders: si è osservato che “Se lo spazio urbano costituisce lo
spazio di lavoro dei corrieri, allora l’utilizzo di tale spazio durante o attorno l’orario di lavoro per scopi estranei alla mera attività
lavorativa può rappresentare una minaccia seria e un danno notevole per le piattaforme (i loro datori di lavoro). Parte del successo
delle mobilitazioni dei ciclofattorini italiani è stata attribuita alla loro capacità di sfruttare la “spazialità ibrida” del loro luogo di
lavoro (39), ossia della piazza, uno spazio dove il virtuale e il fisico sono fusi dalla piattaforma e dove i lavoratori attendono gli
ordini dei clienti, ma anche uno spazio di incontro e di identificazione reciproca” in Cini L-Goldmann B., Osservazioni sullo
spazio di lavoro. Dal controllo alla mobilitazione. Le lotte dei ciclofattorini e dei facchini della logistica in Italia,
in Labour&Law Issues n.2020 16
6 M.V. Ballestrero, Tempo di lavoro e nozione di subordinazione, in Il tempo di lavoro. Atti delle giornate di

studio di diritto del lavoro (AIDLASS Genova 4-5 aprile 1986), Giuffrè, 1987, p.165

                                                                                                                                        3
Né tali osservazioni mutano laddove si tenga in considerazione l’attuale scelta di Uber Eats
e di Deliveroo di passare al c.d. free log-in, ovvero di eliminare il meccanismo dei turni che
costringe i riders a mantenersi on line sull’app della piattaforma, in attesa di ottenere
commissioni e senza alcuna garanzia retributiva per il tempo di attesa: al contrario, ciò
conferma la sussistenza di un vincolo giuridico in capo agli stessi, cioè quello di assicurare
dentro il tempo massimo tollerato dalla piattaforma un certo tempo di disposizione7.
D’altra parte, come già condivisibilmente osservato in passato, “Solo dopo aver deciso se lo scambio
interviene tra salario e prestazione effettiva, o prestazione utile, o messa a disposizione delle energie lavorative,
sapremo quale valore giochi il tempo nella definizione della subordinazione del lavoratore”8.
Tuttavia, come è agevole comprendere, tale passo in avanti nel riconoscimento di tutti i
segmenti in cui il lavoratore è a disposizione della piattaforma presuppone la risoluzione del
processo di qualificazione in termini di subordinazione: in tal senso si potrebbe dunque
affermare che la sentenza in commento fa “un passo indietro” rispetto alle precedenti
pronunce, in particolare rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione n.1663/2020; anche
se in realtà “giungendo a qualificarli in termini di lavoratori subordinati a norma dello
stesso art. 2094 cod. civ. (…) sembra aver finalmente chiuso il cerchio con lo statuire in
modo esplicito che la subordinazione è una nozione giuridica che non è sempre e comunque
tassativamente ancorata alla modalità “storicizzata” dell’esercizio del potere datoriale nelle
forme dell’etero-direzione”9.
E con riguardo al processo di qualificazione, se nella sentenza in commento si richiamano
quali elementi fondamentali principalmente il potere direttivo, di controllo e disciplinare,
riscontrati nel caso in specie, si dà rilievo anche al fattore tempo.
Al quesito preliminare in ordine libertà dei riders di scegliere se e quando lavorare, il
Tribunale, contrariamente alle precedenti pronunce della Cassazione, ma anche della Corte
d’Appello di Torino10, ha dato questa volta risposta negativa, affermando che a fronte della
predeterminazione oraria tale libertà era solo formale, e ciò tenendo in considerazione non
solo la fase genetica, ma anche quella esecutiva11.

7 Pacella G., Il Tribunal Supremo spagnolo ci insegna qualcosa sul lavoro dei riders in LLI, Vol. 6, No. 2, 2020,

p.38
8 M.V. Ballestrero, Tempo di lavoro e nozione di subordinazione, in Il tempo di lavoro. Atti delle giornate di

studio di diritto del lavoro (AIDLASS Genova 4-5 aprile 1986), Giuffrè, 1987, p.165
9 Pallini M., La subordinazione è morta! Lunga vita alla subordinazione! In LLI, Vol. 6, No. 2, 2020, p.83
10 Che pure aveva dato rilievo al fattore tempo, ma nella parte in cui lo stesso consente l’individuazione

dell’etero organizzazione.
11Sul punto si veda Pacella G., Il Tribunal Supremo spagnolo ci insegna qualcosa sul lavoro dei riders, in LLI,

Vol. 6, No. 2, 2020, p.41, che analizzando la sentenza del Tribunal Supremo, evidenzia che “È necessario,
dunque, prestare rilevanza al fatto che «la distinzione tra autonomia e subordinazione, in definitiva, non
può persuasivamente poggiare sul generico criterio dell’assenza di vincoli di orario», poiché bisognerebbe,

                                                                                                                   4
Si legge, infatti, che tale libertà è “apparente e fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere
di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare o ne ha il controllo)
mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio. Egli, inoltre, per poter realmente svolgere la prestazione,
deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in
misura almeno pari al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev’essere ritirata, poiché
altrimenti l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza
che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla
piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale
interesse dal lavoratore”.
Ancora, si afferma: “in sostanza, quindi, al di là dell’apparente e dichiarata (in contratto) libertà del
rider, e del ricorrente in particolare, di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione,
l’organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla parte convenuta sulla piattaforma digitale nella
propria disponibilità si traduce, oltre che nell’integrazione del presupposto della etero organizzazione, anche
nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per
consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di
direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della
fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c..”

Sempre in riferimento al profilo temporale, un altro elemento che pare porsi in contrasto con
il passato è dato poi dal rilievo conferito all’aspetto della continuità 12 ai fini della

piuttosto, distinguere le situazioni in cui i segmenti di autonomia oraria di cui gode il prestatore siano
conseguenza «dell’ordinario riflesso dell’autonomia organizzativa del lavoratore autonomo», ovvero siano
il riflesso delle «esigenze e/o caratteri strutturali propri dell’organizzazione del committente (o meglio
datore di lavoro)”
 E ciò diversamente dal percorso seguito dalla Corte d’Appello di Torino n.26/2019, che ai fini della
qualificazione del rapporto si ferma alla fase genetica, per poi analizzare la fase esecutiva ai fini dell’applicazione
delle tutele rimediali di cui all’art.2 d.lgs. n. 81/2015 :“Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso,
significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata
facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente
alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone.”
12 “Il carattere continuativo con cui è stata di fatto resa la prestazione con un orario nell’ultimo anno in media analogo a quello

ordinario di un rapporto subordinato con il CCNL Commercio Terziario, applicato dalla convenuta (come pacifico e riconosciuto
all’odierna udienza, in cui veniva dalla stessa formulata proposta transattiva di assunzione con detto CCNL, applicato in azienda
ad altri lavoratori addetti a diverse mansioni), di otto ore al giorno e 40 ore settimanali…risulta provato che il ricorrente nell’anno
2019 ha lavorato sostanzialmente tutti i giorni (salvi periodi di distacco o di mancata assegnazione di ordini che egli aveva lamentato
e che parte convenuta attribuisce a non meglio precisata responsabilità del lavoratore) per un numero di ore (esclusivamente di
consegna e ad esclusione dei tempi di attesa) mai inferiore a quattro, spesso vicino a otto ore e in alcune giornate (36 calcola la
convenuta) superiore a otto ore, mentre nel 2018, nei primi mesi del rapporto, aveva lavorato pure in modo continuativo, quasi tutti
i giorni, con orario inferiore a quattro ore al giorno (come connaturato al sistema che seleziona di norma per ultimi i collaboratori
senza anzianità per la prenotazione degli slot).”

                                                                                                                                      5
qualificazione, che pacificamente non costituisce elemento dirimente ai fini della
qualificazione in termini di subordinazione13.
Giungendo a delle prime conclusioni, la sentenza in oggetto ha il merito di aver affrontato,
diversamente da quanto avvenuto nella sentenza della Cassazione n.1663/2020, che essa
stessa richiama, il tema della qualificazione della disponibilità dei riders, elemento
fondamentale non solo al fine di dimostrare ancora una volta quanto tale disponibilità rientri
tra i doveri funzionali al soddisfacimento dell’interesse creditorio 14 e dunque al buon
funzionamento della piattaforma, ma anche per mettere in evidenza quanto l’innovazione
tecnologica e i nuovi modi di lavorare, con particolare riferimento al lavoro mediante
piattaforma, non abbiano fatto venir meno l’importanza del tempo di lavoro: sono stati al
più sovrapposti il piano della libertà sul “quando lavorare” con il piano fattuale delle
modalità di svolgimento della prestazione.
Se tale sentenza dunque è utile per chiarire tale aspetto e costituisce un’importante apertura
verso un ulteriore riconoscimento del fattore tempo ai fini anche della tutela e della salute
del lavoratore, nonché ai fini retributivi, manca da fare un ulteriore passo avanti verso il
riconoscimento di un ruolo del tempo di lavoro in tutti i lavori, anche per i lavoratori che
non vengono riconosciuti dal giudice come subordinati: in altri termini, attualizzare la
nozione di orario15 consentirebbe di riconoscere automaticamente a tutti i riders considerati
come subordinati il computo del tempo a disposizione; ma ciò è rimesso alla possibilità per
il lavoratore di adire a un giudice e dipende dall’esito del giudizio stesso.

13 Del resto, si osserva in dottrina, la natura discontinua propria del contratto di lavoro intermittente non ha mai

consentito di porre in dubbio la natura subordinata delle relative prestazioni, quanto meno con riferimento alla
fase esecutiva.
Tuttavia è innegabile che una continuità vi sia, in quanto, come osservato da Mazzotta O., l’inafferrabile etero-
direzione: a proposito di ciclo fattorini e modelli contrattuali, in Labor 2020, p.12 “si sovrappone la discontinuità
della prestazione con la discontinuità del rapporto, ben potendo invece delinearsi nel caso in specie un interesse
produttivo continuativo in cui si alternano prestazioni (discontinue) e disponibilità”
Sulle difficoltà a individuare un rapporto continuativo, Bavaro V., Sul concetto giuridico di “tempo di lavoro
“(a proposito di ciclo-fattorini), in Labor: il lavoro nel diritto: rivista bimestrale, n.6/2020, p.678-679, mette in
evidenza come le stesse derivano dalla struttura del rapporto, connotata da intervalli lavorati e non, che tuttavia
non ha mai condotto a considerarli lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata, pacificamente
subordinati
14 In ciò cogliendo quella concezione, messa bene in evidenza da Pallini M., La subordinazione è morta! Lunga

vita alla subordinazione! In LLI, Vol. 6, No. 2, 2020, p.85, secondo cui si valorizza così ai fini qualificatori la
condizione del prestatore di lavoro nel mercato dei servizi piuttosto che le modalità esecutive con cui rende la
sua attività personale; è una nozione di subordinazione che declina i caratteri della direzione e della dipendenza
in termini squisitamente organizzativi, con riguardo al processo di produzione piuttosto che alla prestazione
individuale di lavoro
15 Si osserva, infatti, che “Non c’è superamento del parametro tempo come delimitatore della prestazione, ma

necessità di nuove regole che si adattino alla realtà…ora devono essere considerati altri fattori per la misurazione,
così come altre regole di tutela del tempo libero e della conciliazione attraverso la disconnessione per evitare
simultaneità.” in Villavon, trasformazioni delle relazioni industriali, in Gior.dir.lav.rel.ind. n.158/2018, p.477

                                                                                                                  6
In tal senso le precedenti sentenze, che avevano escluso la subordinazione per accordare
tutele in ottica rimediale attraverso il riconoscimento dell’etero organizzazione, avevano
optato per una soluzione che certamente amplia le possibilità di tutela: ma anche a tal
riguardo, si osserva che l’art.2 non pare comunque costituire una soluzione duratura al
problema della tutela dei lavoratori digitali, sia per la scarsa portata innovativa sia in quanto
ai fini dell’applicazione della norma, è necessario pur sempre qualificare la prestazione,
operazione rimessa all’accertamento del giudice che, si sa, non può produrre effetti se non
sul singolo caso in specie.
A fianco di tale prima evoluzione, si pongono poi altre prospettive, quale quella di fare uso
della nozione europea di lavoratore ai fini dell’applicazione della direttiva in materia di orario:
tuttavia, anche tale opzione non basta, in quanto seppure più ampia rispetto alla nozione di
lavoratore subordinato nazionale, occorre in ogni caso occorre individuare i requisiti della
personalità e della esclusività che non sempre sono presenti, o non sempre vengono
riconosciuti dando rilievo al dato fattuale16.
D’altra parte, l’auspicabile raggiungimento di un livello minimo di tutele a tutti i lavoratori
prescindendo dalla loro qualificazione, ad esempio rifacendosi alla nozione di lavoro
dignitoso coniata in senso all’Organizzazione Internazionale del Lavoro 17 , che riguarda
certamente anche l’orario, è ancora lontano da raggiungere, se si tiene conto delle difficoltà
persistenti di garantire effettività alle previsioni delle Convenzioni18.

16 Sul punto si richiama una recente Ordinanza della Corte di Giustizia del 22 aprile 2020, C-629/19 B. vs Yodel
Delivery Network, che si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale in cui si pone il problema di stabilire se la
direttiva europea 2003/88 osti a talune disposizioni di diritto interno che imporrebbero al lavoratore di prestare
personalmente l’attività di lavoro per rientrare nel campo di applicazione. Anche in tal caso, la Corte ha risolto
la questione fermandosi al dato formale della mera possibilità che il lavoratore in questione venisse sostituito.
Per un maggiore approfondimento, si veda G. Pacella, La nozione euro-unitaria di lavoratore dipendente alla
prova della gig-economy, in Labour &Law Issues, vol.6, n.1/2020; Prassl-A. Aloisi-N. Countouris-V. DeStefano,
Eu Court of Justice’s decision on employment status does not leave platforms off the hook, Regulation
for Globalization, 29 aprile 2020 in http://regulatingforglobalization.com/2020/04/29/eu-court-
ofjustices-decision-on-employment-status-does-not-leave-platforms-off-the
hook/?doingwpcron=1588927033.5229249000549316406250; Kountouris N., The Concept of ‘Worker’ in
European Labour Law: Fragmentation, Autonomy and Scope, in Industrial Law Journal, Vol. 47, No. 2, July
2018.
Sul tema si veda anche Mazzotta O., L’inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli
contrattuali, in Labor 2020, P.12 che evidenzia come “il problema della decisione della Corte di Giustizia sta nel
fatto che prima si qualifica la prestazione e poi l’orario di lavoro, con la conseguenza che anche laddove la
prestazione si configuri come tempo vincolato all’interesse produttivo, se il lavoro è autonomo il tempo non si
considera…Resta l’orario di lavoro qualificato come obiettivo ma con la digitalizzazione aumenta sempre più il
tempo che è pur sempre lavoro ma non lavoro effettivo tale da essere ricondotto nella nozione di orario, e,
dunque, retribuito”
17 Per cui si rinvia a Christina Behrendt and Quynh Anh Nguyen, Innovative approaches for ensuring universal

social protection for the future of work, ilo future of work: research paper series, ILO, 2018
18Spinelli C., Ilo e orario di lavoro: istanze tradizionali e nuovi scenari, in Variazioni su Temi di diritto del lavoro,

n.3 2019 p.787 ss; per un’analisi del ruolo dell’OIL nella tutela di condizioni di lavoro dignitose, si rinvia a Casale
G., Il ruolo dell’ILO negli ultimi cent’anni, in Lavoro diritti Europa n.2/2019

                                                                                                                      7
Detto ciò, la soluzione di applicare le tutele del lavoro subordinato considerando come orario
anche il tempo in cui il rider sta a disposizione della piattaforma (datrice) non può che essere
accolta positivamente, è potrebbe costituire uno spunto di riflessione in ordine alla necessità
di ripensare la nozione legislativa di orario di lavoro alla luce delle nuove modalità di
esecuzione della prestazione e della sempre più frequente assenza di un luogo di lavoro
tradizionalmente intesi, per fornire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Infine, la soluzione prospettata dal Tribunale è del tutto coerente con le sentenze di altri paesi
dell’Unione 19 , che sempre più frequentemente optano per il riconoscimento della
subordinazione20.
Non solo, con particolare riferimento al fattore tempo e alla qualificazione dei tempi di
disponibilità si è di recente espressa la Supreme Court 21 , che a prescindere dagli esiti
qualificatori dovuti alla presenza nell’ordinamento anglossassone di un tertium genus, ha con
recente decisione riguardante gli autisti di Uber espresso importanti considerazioni sulla
qualificazione dei segmenti che sono da considerare quale orario di lavoro non del tutto
dissimili da quelle svolte da Tribunale di Palermo sui riders22, sebbene nel caso il specie la
richiesta dei ricorrenti mirava al riconoscimento dello status di “worker” e non di
“employee”.

19 Barbieri M., Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nella sentenza di Palermo sui riders,

in LLI, Vol. 6, No. 2, 2020, p.87 osserva infatti che il giudice di Palermo “ha giustamente intrapreso la via
della comparazione attraverso il dialogo orizzontale tra le Corti che in questi Paesi si sono occupate del
fenomeno in quadri normativi molto simili se non proprio identici, e dentro tradizioni giuridiche analoghe: non
si tratta di sostituire la giurisprudenza al legislatore o alle parti sociali, ma di comprendere come il problema
qualificatorio puntualmente risorgente nei mutamenti organizzativi delle imprese possa e debba essere
affrontato in un quadro coerente”
20 Tra le tante, Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28 novembre 2018, n. 1737; Juzgado de lo Social de Madrid,

4 aprile 2019, n. 133.; Juzgado de lo Social de Gijón, 20 febbraio 2019, n. 61, Commission Administrative de
règlement de la relation de travail (CRT) - Chambre Francophone, 9 marzo 2018, n. 113, richiamate in Pacella
G., Il lavoro tramite piattaforma digitale nella giurisprudenza dei Paesi di civil law, in LLI, Vol. 5, No. 1, 2019;
con riferimento alla flessibilità oraria, p.24-25 si evidenzia che la stessa “ è, comunque, frutto di una scelta che
mira ad individuare le fasce orarie più redditizie per l’azienda e non certo volta a preservare una migliore
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per i fattorini.”
21 Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5
22 Affermando, con riferimento alla libertà di scegliere quando lavorare, che “In all these respects, the findings

of the employment tribunal justified its conclusion that, although free to choose when and where they worked,
at times when they are working drivers work for and under contracts with Uber”; mentre, a fronte del quesito
“When are the drivers “working” for Uber?”, in coerenza con la statuizione dell’ET di Londra, afferma che
“working for Uber was not limited (as Uber argued) to periods when they were actually driving passengers to their destinations, but
included any period when the driver was logged into the Uber app within the territory in which the driver was licensed to operate
and was ready and willing to accept trips.” .
Per un’analisi dei giudizi di primo e secondo grado si rinvia a Pietrogiovanni V., L’importanza di chiamarsi
lavoratori, ossia delle corti del Regno Unito alle (p)rese con il lavoro a chiamata sulle piattaforme, in LLI, Vol.
5, No. 1, 2019; Freedman-D. Du Toit, One Small Step Towards Decent Work: Uber v Aslam in the Court of
Appeal, Industrial Law Journal, 2019; Dagnino E., Note a margine della sentenza Uber UK, in
bollettinoADAPT, 29 ottobre 2016

                                                                                                                                8
Puoi anche leggere