DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE - Deputati PD
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Dossier n. 210 Ufficio Documentazione e Studi 21 giugno 2017 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE La Camera dei deputati ha approvato un provvedimento che interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, modificando la legge quadro n. 394 del 1991. Si innova il sistema della protezione della natura e della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico ed ecologico del nostro Paese in connessione con la capacità della nostra realtà di darsi un nuovo modello di sviluppo sostenibile. L’obiettivo della riforma è rendere i parchi protagonisti dello sviluppo del Paese coniugando la tutela e la valorizzazione del territorio e delle biodiversità con la buona economia. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti le aree marine protette. L'ultima relazione del Ministero dell'Ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (presentata alla Camera il 5 ottobre 2016) evidenzia che "la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste". Tra i punti qualificanti inseriti nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera c’è l’istituzione – su proposta del Pd - di un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali, dalle aree marine e dalle aree naturali protette, e di un Piano nazionale triennale di sistema, uno strumento di programmazione nazionale finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020 e da cofinanziamenti regionali da destinare, almeno al 50%, ai parchi regionali e alle aree marine protette. Inoltre, "nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi". Come ha affermato Enrico Borghi, relatore per l’Assemblea, un ulteriore elemento innovativo “è l’evoluzione progressiva dal meccanismo delle royalty a quello dei servizi ecosistemici ambientali: quando il capitale naturale viene impiegato per finalità di tipo produttivo, i concessionari devono restituire risorse da impegnare per la tutela, la valorizzazione e la riproducibilità di quel bene collettivo naturale che è alla base dei percorsi produttivi”. Si introduce così una logica di ambientalismo moderno all’interno del nostro ordinamento. Il tema della governance, infine, viene affrontato con strumenti che consentano una maggiore capacità di attrarre professionalità di tipo nuovo alla guida e al governo di risorse di questa natura. 1
Si sceglie così di abolire l'albo dei direttori e si apre alla possibilità, attraverso selezioni ad evidenza pubblica, qualificazioni di carattere universitario e di carattere professionale e ambientale, di attingere alle migliori professionalità del settore, facilitando in particolare l’ingresso dei giovani alla guida degli enti parco. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari che hanno consentito l’approvazione del testo unificato “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette” AC 4144-A (Relatore Borghi – PD) e abbinate AC 1987, AC 2023,-AC 2058 e AC 3480 - A e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE (ART. 2, L. 394/91) La riforma definisce un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito da parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali che possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati. Introduce la tutela delle aree marine protette costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Si prevede la possibilità di costituire inoltre aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali; inoltre, le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali. Previste inoltre misure per le aree protette inserite nella rete “Natura 20001” e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. Se l'area interessata è un parco naturale o una 1 Direttiva del consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare: gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatiche. Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE nel quadro della presente direttiva. Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*. Alcuni di essi sono definiti come habitat o specie «prioritari» a rischio di scomparsa e sono soggetti a norme specifiche. L’allegato III elenca i criteri per selezionare siti che rispondono ai requisiti di zone d’importanza comunitaria e possono essere designati come zone speciali di conservazione. La procedura di designazione avviene in tre tappe: 1) secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni paese dell’UE redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche, 2) in base a tali elenchi nazionali e d’accordo con i paesi dell’UE, la Commissione europea adotta un elenco di siti d’importanza comunitaria per ciascuna delle nove regioni biogeografiche: la regione alpina; la regione atlantica; la regione del Mar Nero; la regione boreale; la regione continentale; la regione macaronesica; la regione mediterranea; la regione pannonica; la 2
riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera dovrà essere stipulato d'intesa con la regione interessata. PIANO NAZIONALE TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE (ARTT. 3 E 4, L. 394/91) Previsto un Piano nazionale triennale di sistema (di seguito “piano di sistema”) per le aree naturali protette, che: individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine; definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette; indica le risorse finanziarie (finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020) i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette; individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza; prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'Ambiente e la facoltà di ciascun membro del Comitato di presentare proposte relative al piano. CONTRIBUTO DI SBARCO A FAVORE DELLE AREE PROTETTE I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i Comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti esclusivamente alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori. regione steppica. 3) Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, il paese dell’UE interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione. 3
MISURE DI INCENTIVAZIONE (ART. 7, L. 394/1991) Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi: restauro conservativo dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell’area protetta; agriturismo; attività sportive compatibili; interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici; copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell’ambiente e del paesaggio; sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni; restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio; realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico; sostegno all'imprenditoria in agricoltura; sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio; riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Tali obiettivi da perseguire valgono anche per privati, singoli o associati, che intendano realizzare nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap. FONDO PER L'INCENTIVAZIONE FISCALE NELLE AREE PROTETTE Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree. 4
ENTE PARCO (ART. 9, L. 394/1991) Il provvedimento interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. Si prevedono tempi certi per l'elezione del Presidente del parco, che sarà scelto nell'ambito di una terna proposta dal ministro dell'Ambiente. La terna viene presentata ai presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Se dopo 15 giorni non viene raggiunta una intesa, sentite le commissioni parlamentari competenti, il ministro dell'Ambiente provvede comunque alla nomina del presidente. La carica di Presidente di parco nazionale diventa incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Organi dell’Ente Parco sono il Presidente, il Consiglio direttivo (ulteriori otto membri2), la Comunità del parco, il Revisore unico dei conti3. La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta, tenendo in ogni caso in considerazione la rappresentanza di genere. La gestione amministrativa dei parchi nazionali continua ad essere affidata al Direttore del parco, il quale dovrà assicurare l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo e adottare i connessi atti, anche a rilevanza esterna. Si attribuiscono al direttore i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale, tra i quali quelli di disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali. Eliminato ogni forma di albo o di elenco per la scelta dei direttori dei Parchi, che saranno scelti attraverso una selezione pubblica affidata ad un comitato di tre esperti, demandando la scelta finale all’interno di una rosa di 3 candidati al Presidente del Parco e non più al Consiglio direttivo. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l’efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell’ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all’individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all’elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell’evoluzione dell’ecosistema protetto. 2 Quattro degli otto componenti del Consiglio direttivo, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, siano scelti uno su designazione del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua il componente in rappresentanza del Ministero; un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA; un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali infine individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca. Il restante 50 per cento dei componenti è designato della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco. 3 Dovrà avvenire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, e che sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. 5
REGOLAMENTO E PIANO PER IL PARCO (ARTT. 11, 12, 14, 25, 26 E 32 L. 394/1991) Si modifica la disciplina del Piano per il parco, che dovrà indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. Il Regolamento del parco dovrà regolamentare invece il sorvolo non autorizzato di velivoli e droni (che non sarà più espressamente vietato, come prevede la legge attuale). Viene anche previsto il coinvolgimento del Ministero della Difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari. Inserito poi il divieto, nelle aree dei parchi, di esercitare la pratica dell’eliski e di praticare lo sci fuori pista. Un articolo introdotto nel corso dell'esame in Commissione prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal cd. collegato ambientale. Nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti. Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge in primis Ente Parco e Regione, vengono altresì coinvolti i Comuni delle aree contigue al parco. Si prevede la promozione di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco che avranno il compito di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori. NULLA OSTA (ART.13 L. 394/1991) Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale. È stato introdotta una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, quelle maggiormente interessante da processi di antropizzazione: ove le previsioni del piano del parco e del regolamento siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D vengono autorizzati direttamente dagli enti locali, salvo 6
che l’intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, e, in caso di non conformità, la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni. INDENNIZZI (ART. 15 L. N. 394/1991) Per quanto concerne la disciplina riguardante gli indennizzi, si interviene al fine di: delimitarne l'ambito, considerato che l'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica "nel parco", anziché dalla fauna selvatica “del parco” come prevede la norma vigente. Si fa riferimento, pertanto, al solo evento che accada nei confini del parco stesso perché questo assuma rilevanza ai fini dell'indennizzo. ENTRATE DELL'ENTE PARCO (ART. 16 L. 394/1991) Per il finanziamento delle aree protette vengono introdotti prelievi di scopo (royalties) una tantum sulle attività energetiche già esistenti nei parchi – il passaggio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, lo sfruttamento idroelettrico delle acque, la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, le attività estrattive, gli impianti a biomasse, gli impianti di fonti rinnovabili – e sulle concessioni per pontile di ormeggio imbarcazioni, per ormeggio in campo boa e per posto barca. I fondi derivanti saranno versati per il 70% in un apposito fondo del ministero dell'Ambiente per le aree protette; il restante 30% viene destinato invece al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. A partire dal secondo anno sarà applicato invece il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, previsto dalla delega contenuta nel disegno di legge che dovrà essere attuata entro un anno. Le disposizioni relative a quest’ultimo sistema di pagamento ed a una tantum non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti. Consentita la concessione, anche a titolo oneroso, dell'uso del marchio del parco, per servizi e prodotti locali. Prevista a decorrere dall'anno 2018, l'inclusione degli enti gestori tra i beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 7
Gli enti parco potranno rientrare nel catalogo dei soggetti cui possono essere dati in uso beni immobili confiscati alla mafia, a condizione che non si renda necessaria la vendita dei beni stessi al fine di risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso. GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE (NUOVO ART. 11.1, L. 394/91) Si introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) un nuovo articolo, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l’esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA. I piani per la gestione sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili. I Piani per la gestione indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l’intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. REGIME DI ALCUNE ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI ENTI PARCO E AREE MARINE PROTETTE NAZIONALI (ART. 16-BIS L. 394/1991) Si integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette con una nuova disciplina della procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente Parco, mantenendo fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio. Non si applicano, per progetti coerenti con le finalità della legge sulle aree protette e la tutela della biodiversità, i limiti previsti dalle norme di spending review in relazione alle spese per studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, ed acquisto di buoni taxi; personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. CONFERENZA NAZIONALE «LA NATURA DELL’ITALIA» Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati, il Ministro dell’Ambiente 8
e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell’Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni. DIVIETO DI INTRODUZIONE DELLA SPECIE CINGHIALE Ai fini dell’attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in tutto il territorio nazionale, sono individuati, con regolamento 4 criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare. ISTITUZIONE DI AREE MARINE PROTETTE (ART. 18, L. 394/91) Si modifica la disciplina relativa all'istituzione di Aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell'art. 18 della L. 394/91. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area5. GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE (ART. 19, L. 394/91) La gestione dell’area marina protetta è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. 4 Del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della Salute. 5 La zona A è di tutela integrale, nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell’area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio; la zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale; la zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto; la zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un’attività o ad un fattore di impatto per l’ambiente marino. In zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo; in zona B, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d’intesa con l’ente gestore; in zona C e D, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell’ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. 9
La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’ente gestore dell’area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento che disciplina l’organizzazione generale dell’area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; i sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei; i sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi; gli indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive6. Per le aree marine protette sono stati stanziati 3 milioni di euro annui. PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE MARINE PROTETTE (NUOVO ART. 19-BIS, L. 394/91) Un nuovo articolo viene aggiunto alla legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), al fine di disciplinare il programma triennale per le AMP. Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PARCO NATURALE REGIONALE (ART. 24, L. 394/91) Si interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore e disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato. 6 Sono vietate: a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca; c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi comprese l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi; e) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti; f) lo svolgimento di attività pubblicitarie; g) l’uso di fuochi all’aperto. 10
SANZIONI (ART. 30, L. 394/1991) Il quadro sanzionatorio delle violazioni relative alla legge quadro sulle aree protette è caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. Viene aumentata leggermente l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. In particolare: si conferma il carattere di illecito penale delle violazioni relative alle misure di salvaguardia), alle attività vietate nei parchi, al nulla osta e alle attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, inasprendo le pene pecuniarie. Prevista inoltre l'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. COMITATO NAZIONALE PER LE AREE PROTETTE. RELAZIONE AL PARLAMENTO (ART. 33, L. 394/91) È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette che esercita funzioni propositive e consultive. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell’ISPRA. ALTRI INTERVENTI Vengono istituiti i Parchi nazionali del Matese e di Portofino; si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po; vengono ridenominate le aree marine di reperimento di Capo d’Otranto e di Capo Spartivento. L’istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento dovrà avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine; si precisa inoltre che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari. Viene modificata la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa). Si affida al Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea. 11
DELEGA AL GOVERNO PER L’INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), riprendendo in larga parte il contenuto della delega disciplinata dall'art. 70 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale). 12
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