Diritto e società negli Stati Uniti/1 - Ciò che l'imprenditore italiano deve sapere prima di avviare un business nel mercato statunitense.

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    Ciò che l’imprenditore italiano deve sapere prima di avviare un
    business nel mercato statunitense.

    Diritto e società negli Stati Uniti/1
    Un saggio in due parti (la seconda verrà pubblicata su Italian American
    Business di gennaio-febbraio 2001) che presenta in sintesi gli aspetti più
    rilevanti della legislazione americana, il diritto societario, il sistema fiscale, la
    responsabilità del produttore e i contratti di distribuzione

di Maurizio Gardenal*
e Giovanni Brugnera*

Gli Stati Uniti d’America rappresentano, come noto, uno tra i maggiori esempi di
ordinamento giuridico di tipo federale.
Tale ordinamento è retto da un complesso di norme costituzionali, il cui testo originale,
oggetto peraltro di numerosi e importanti emendamenti successivi, risale al 1787.
I cinquanta Stati membri dell’Unione godono da sempre di un’ampia autonomia normativa
ed amministrativa tanto nel campo civilistico, quanto in quello penale e giudiziario in
generale.
Nondimeno, da una veloce analisi comparativa emerge chiaramente l’omogeneità di fondo
che regna all’interno del sistema . Omogeneità che trae origine dalla comune
appartenenza degli Stati Uniti (fatta eccezione per lo Stato della Louisiana), alla
cosiddetta famiglia del common law.
 Le principali caratteristiche che contraddistinguono il common law rispetto agli
ordinamenti di tipo continentale (o di civil law), nel cui novero rientra anche l’Italia,
consistono innanzitutto nell’importanza e si direbbe quasi nell’enfatizzazione del ruolo
svolto dalla giurisprudenza, specialmente delle Corti superiori, quale fonte del diritto.
Conseguentemente, la produzione legislativa espressa in forma scritta (statutory law), pur
estesamente presente, riveste un ruolo subordinato.
Con la nota espressione stare decisis gli ordinamenti di common law consacrano
solennemente l’autorità del precedente giurisprudenziale, della rule of reason, che assume
pertanto il grado più elevato tra le fonti del diritto. Si spiegano così il prestigio e l’autorità,
per certi versi anche superiore a quella del Congresso e dell’Esecutivo, di cui godono i
giudici della Supreme Court negli Stati Uniti d’America.
In Italia invece le disposizioni preliminari al codice civile non annoverano formalmente (cfr.
articolo 1) le sentenze pronunciate dai giudici tra le fonti del diritto: il loro valore giuridico,
che pure è innegabile, è tuttavia un valore di mero fatto. Non è in alcun modo sanzionato
il valore vincolante del precedente giurisprudenziale.

                           L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEGLI STATI UNITI

Appare dunque conveniente iniziare con un cenno al sistema giudiziario statunitense.
Come noto, la Costituzione americana riconosce espressamente una giurisdizione

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federale composta al vertice da una Corte Suprema e “da ogni Corte di grado inferiore che
il Congresso può di volta in volta disporre e istituire”.
Da ciò la distinzione fondamentale tra giurisdizione federale e giurisdizione statale.

La giurisdizione federale
La carta costituzionale statunitense ha previsto l’istituzione di una giurisdizione federale
sin dal 1787. Tale giurisdizione si articola in tre differenti livelli che fanno capo alla Corte
Suprema; più specificatamente si collocano, in primo grado, “the district level”, in secondo
grado “the appellate level” e infine, in ultima istanza, la Corte Suprema (Supreme Court) .
Corti federali distrettuali
Tale autorità giudiziaria è investita della giurisdizione federale di primo grado. Ciascuno
dei 50 Stati ne dispone di almeno una, mentre vi sono diversi Stati nei quali sono istituite
diverse district courts; ad esempio, nello Stato di New York ve ne sono quattro.
Le Corti distrettuali sono competenti a dirimere vertenze sia di natura civile che di natura
penale. Tutte le violazioni delle leggi federali in materia penale confluiscono nella
competenza di tali corti laddove, per le cause civili, la competenza sussiste soltanto per le
vertenze tra due soggetti appartenenti a diversi stati o tra cittadini statunitensi e cittadini
stranieri e unicamente oltre determinati limiti di valore.
La maggior parte dei processi penali istruiti da un distretto federale sono affidati a un
giudice monocratico affiancato da una giuria popolare; le vertenze civili, al contrario, sono
quasi sempre devolute a un giudice monocratico privo di giuria. Nondimeno, in un limitato
numero di casi la vertenza può essere affidata ad un collegio giudicante composto di tre
giudici.
Corti federali d’appello
Ai fini di stabilire la giurisdizione di tali autorità, si osserva che il territorio statunitense è
diviso in dieci aree geografiche definite circuits, ciascuna delle quali dispone di una
appellate court (una undicesima corte d’appello è costituita invece nel Distretto di
Columbia). A tale Corte è attribuita una giurisdizione d’appello.
La parte che risulta soccombente dinanzi a un’autorità giudiziaria di tale grado ha diritto di
proporre appello in ultima istanza alla Corte Suprema.
Corte suprema
La Corte suprema rappresenta il più elevato grado di giurisdizione esistente nel sistema
statunitense. I suoi giudici sono designati a vita dal Presidente con il consenso del
Parlamento .
La maggior parte delle udienze conosciute dalla Corte Suprema provengono da
pronunciamenti di autorità giudiziarie di livello inferiore. Tali autorità sono le seguenti:
• Corti federali distrettuali
• Distretti delle Corti d’Appello federali
• Corti Federali speciali come la Court of claims
• Le Autorità giudiziarie statali di grado più elevato.
In appello, la Corte suprema giudica come organo supremo di giurisdizione. Alla stessa
viene inoltre riconosciuta una giurisdizione esclusiva in alcune ipotesi circoscritte.

La giurisdizione statale
Alla giurisdizione statale è assegnato il ruolo di interpretare le leggi statali e di determinare
se tali leggi sono state violate e l’entità di tale violazione. Le autorità che ne fanno parte
sono investite del potere sanzionatorio nei confronti di coloro che violano leggi poste in
essere dal governo locale.
La maggior parte degli Stati ha istituito un sistema di autorità giudiziarie a diversi livelli;
l’organizzazione dei gradi di giudizio dei vari Stati può variare di volta in volta .

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Nondimeno, è possibile identificare e schematizzare un sistema giudiziario comune a
ciascuno dei 50 Stati , nei termini seguenti:
• Giudici di Pace
• Corti di Giustizia di 1° grado
• Corti municipali
• Tribunali di Contea
• Tribunali statali
• Corti superiori.

                                I CONTRATTI DI AGENZIA E DISTRIBUTORSHIP

 A) Agenzia
Il contratto di agenzia è uno dei sistemi più noti e diffusi tra gli operatori stranieri per il loro
primo approccio con il mercato statunitense. Esso si rivela sovente come il più immediato
tra i sistemi per penetrare nel mercato degli U.S.A. in virtù del fatto che esso richiede
modesti investimenti di capitale all’imprenditore estero.
Negli Stati Uniti l’accordo tra le due parti contraenti può essere espresso tanto in forma
scritta quanto in forma orale. In altri termini, la stesura per iscritto di un contratto
d’agenzia, ancorchè senz’altro consigliabile per evitare possibili conflitti interpretativi, non
è tuttavia imposta dalla legge.
Si noti, per contro, che in Italia, a seguito delle recenti modifiche legislative introdotte con il
d.l.g.s. 65/1999 del 15 febbraio 1999, la norma di cui all’art. 1742 del codice civile è stata
rinnovata in senso più restrittivo dal punto di vista formale, essendo stata resa necessaria
(benchè soltanto ad probationem) la forma scritta per il contratto di agenzia.
Se a norma di legge il preponente può negoziare, concludere o eseguire un contratto di
vendita con determinati clienti, in linea generale anche il suo agente statunitense potrà
fare altrettanto. Si badi, peraltro, che il preponente non può nominare un agente allo scopo
di vendere beni sottoposti a proibizioni o a restrizioni.
Per quanto attiene al potere di rappresentanza, sappiamo che in Italia l’agente non ha di
regola il potere di concludere direttamente contratti per conto dell’imprenditore, a meno
che tale facoltà non gli sia stata espressamente riconosciuta.
Allo stesso modo negli U.S.A. l’autorizzazione a ricercare clienti, a sollecitare ordinativi o a
condurre negoziati in vista di una futura compravendita non conferisce all’agente i poteri di
stipulare un vero e proprio contratto vincolante per l’impresa preponente in mancanza del
consenso di quest’ultima; occorre a tali effetti un vero e proprio conferimento di potere di
rappresentanza, oppure una peculiare consuetudine in tal senso, diffusa nel particolare
ramo d’affari di cui si tratta.
Nell’esperienza pratica statunitense si rilevano alcune ricorrenti tipologie di rapporto di
agenzia, che possiamo elencare nel modo che segue:
A) Fully disclosed, nel quale l’esistenza e l’identità del preponente sono perfettamente
    note alla controparte; l’agente qui non diventa parte contraente, salvo uno specifico
    accordo in tal senso;
B) Partially disclosed: la controparte contrattuale è a conoscenza del fatto che l’ agente
    sta operando per conto di un’altra persona, ma non ne conosce l’identità;
C) Undisclosed: l’ agente dimostra di agire per proprio conto e l’ esistenza di una parte
    preponente rimane sconosciuta ai terzi. Tuttavia, la stessa parte preponente può agire
    in giudizio o esservi convenuta in base al contratto stipulato per suo conto;
D) General: un agente generale è un agente che ha l’autorizzazione a negoziare ogni tipo
    di accordo in determinati rami di attività per conto del preponente;

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E) Special: un agente speciale è autorizzato a condurre solamente una singola
   operazione o una serie prestabilita di operazioni.

I doveri dell’agente nei confronti del preponente vengono determinati dal contratto. Non vi
è un obbligo legale di esclusiva a carico dell’agente, a meno che essa non venga
espressamente pattuita tra le parti. Peraltro, la natura fiduciaria del rapporto tra agente e
preponente impone al primo il dovere di astenersi da comportamenti che possano risultare
pregiudizievoli all’interesse del secondo, quali, ad esempio, la negoziazione di contratti
con controparti i cui interessi risultassero contrapposti a quelli del preponente.
In generale, va detto che sull’agente incombe un obbligo di lealtà e di buona fede nei
confronti del preponente. Nel caso che la mancanza di diligenza (una diligenza media
salvo diverse pattuizioni) da parte dell’agente procuri danni al preponente, costui avrà
diritto a venirne risarcito.
Quanto all’ ambito territoriale di attività dell’agente, negli Stati Uniti non esiste una
normativa la quale, come invece avviene in Italia (art. 1743 c.c.) impone delle limitazioni
relativamente alla zona di attività dell’agente; tali limitazioni andranno quindi evidenziate
contrattualmente caso per caso.
A sua volta il preponente deve comportarsi secondo buona fede nei confronti dell’agente e
deve fare in modo di evitare ogni danno che a quest’ultimo possa derivare, anche a livello
di immagine, dall’espletamento degli incarichi a lui affidati.
L’obbligazione principale è quella di corrispondere le provvigioni (commissions) all’agente.
Di regola le provvigioni spettanti all’agente vengono determinate nel contratto; nel caso in
cui ciò non avvenga, viene considerato come implicito l’impegno da parte del preponente
a corrispondere all’agente un ragionevole compenso, basato sui tassi correnti di mercato,
in cambio del servizio svolto.
Il preponente dovrà inoltre tenere indenne l’agente di tutte le spese resesi necessarie
nell’esecuzione di operazioni svolte per suo incarico.
La durata di un rapporto con un agente statunitense può essere determinata fin dall’inizio
per contratto oppure, in mancanza, mediante un mutuo consenso espresso in una fase
successiva. In ogni caso, di fronte ai terzi, il rapporto di agenzia si presume in essere fino
al momento in cui agli stessi venga resa nota la sua risoluzione. E’ anche frequente il caso
in cui l’agente riceve l’incarico specifico di condurre a termine una certa operazione,
compiuta la quale il rapporto d’agenzia s’intende esaurito.
Tanto il preponente quanto l’agente possono chiudere anzitempo il loro rapporto: peraltro,
quando una decisione di tal genere risulti ingiustificata e comporti un danno per la
controparte, può esporre ad un’azione giudiziaria per “breach of contract”.
Non sono previsti, a differenza di quanto avviene in Italia, termini minimi inderogabili di
preavviso, che andranno concordati di volta in volta tra le parti.
In particolare, nel caso in cui l’autorizzazione o la procura conferita ad un agente si
accompagni ad un interesse economico dell’agente alla realizzazione dell’operazione,
l’agenzia non può essere revocata per iniziativa unilaterale del preponente, salvo diversa
intesa intercorsa tra le parti.
Un contratto d’agenzia solitamente definisce i casi d’inadempimento (ad esempio,
mancata effettuazione dei pagamenti secondo i termini dell’accordo o mancato
raggiungimento delle quote di vendita contrattualmente previste ) e i periodi di tempo
entro i quali la parte inadempiente può porvi rimedio.
Tali previsioni di casi d’inadempimento vengono di solito valutate favorevolmente dalle
Corti americane, a meno che la disparità nelle posizioni contrattuali non renda la
previsione irragionevole.

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In assenza di apposite disposizioni contrattuali la parte adempiente ha comunque la
facoltà di sospendere l’ esecuzione delle sue prestazioni qualora l’inadempimento di
controparte risulti –in base ad una valutazione di fatto – essenziale.

 B) Distributorship
 Negli Stati Uniti d’America con la parola “distributor” s’intende descrivere una figura di
 grossista o di altro intermediario commerciale il quale è autorizzato da un produttore a
 vendere beni principalmente a commercianti al dettaglio o ad altri sub-distributori ai fini
 della rivendita da parte degli stessi.
 A differenza dell’agente, il quale è caratterizzato come figura dal controllo che su di lui
 esercita il fornitore straniero e che viene ricompensato tramite provvigioni sul venduto, un
 distributore è in generale indipendente dal fornitore.
 Nel contratto di agenzia, la titolarità delle merci permane in capo al fornitore fino al
 momento in cui esse vengono vendute al consumatore finale. Il distributore invece
 acquista i beni dal produttore ( o in generale dal proprio fornitore ) e li rivende a proprio
 titolo.
 La disciplina legale del contratto di distribuzione si rinviene in linea di massima nella
 statutory law; taluni aspetti collaterali (ad esempio, la disciplina del meccanismo per la
 fissazione dei prezzi, le quote di performance e altre questioni similari ) vengono rimesse
 alla libera determinazione contrattuale delle parti.
 Come detto, generalmente il distributore acquista la titolarità dei prodotti da acquistare da
 un fornitore e li rivende sul mercato statunitense.
 L’ Uniform commercial code offre al fornitore un privilegio sui beni nella disponibilità del
 distributore per il prezzo non pagato in aggiunta agli interessi moratori stabiliti
 contrattualmente.
 Non è contemplato dalle norme vigenti un dovere di tenere indenne il distributore delle
 spese da lui sostenute, dovere che dovrà quindi essere eventualmente previsto in sede
 contrattuale.
 Pur non essendovi a livello federale un obbligo legale di sottoporsi a formalità di
 registrazione, andrà tenuto conto di possibili prescrizioni locali in relazione alle licenze
 necessarie alla vendita di determinati prodotti.
 Benchè il rapporto di distribuzione sia di natura contrattuale, non è indispensabile, come
 nel caso dell’agenzia, che vi sia un contratto espresso in forma scritta, potendosi
 desumere il raggiungimento di un’intesa tra le parti anche dal comportamento delle
 medesime.
 Il contenuto specifico delle reciproche obbligazioni del produttore e del distributore viene
 rimesso alla libera contrattazione delle parti.
 Negli accordi finalizzati alla distribuzione si rinvengono clausole di risoluzione
 generalmente di due tipi, definite rispettivamente come “termination at will clauses” e
 “termination for good cause clauses”.
 Le clausole di termination at will prevedono chiaramente che l’incarico al distributor possa
 essere revocato in un qualsiasi momento con una comunicazione per iscritto, fatto salvo
 il rispetto di un certo termine di preavviso determinato nel contratto. Le clausole risolutive
 che invece richiedono la presenza di una giusta causa di risoluzione prevedono la
 possibilità di chiudere anzitempo il rapporto, anche qui previo rispetto di un termine di
 preavviso contrattualmente prestabilito, in ipotesi quali le seguenti:
 a) incapacità del distributore di raggiungere determinate performance di vendita;
 b) difficoltà finanziarie del distributore;

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 c) violazione da parte del distributore dell’impegno di mantenere determinate scorte di
     magazzino;
 d) mancato pagamento di fatture da parte del distributore;
 e) condanna in giudizio del distributore la quale si ripercuota negativamente nei confronti
     del produttore;
 f) comunicazioni false o fraudolente del distributore al produttore;
 g) ulteriori ipotesi di breach of contract, qualificabili come “materiali” o “sostanziali”.
 Una volta risolto il contratto, il distributore perde la facoltà di vendere i prodotti del
 fornitore, ma è comunque obbligato a corrispondere le somme percepite dalla vendita e
 di norma è autorizzato a liquidare le giacenze di magazzino in modo ordinato. Alla fine
 del rapporto può inoltre verificarsi la necessità di corrispondere al distributore un
 indennizzo, che viene definito “recoupment” .

    Diritto e società negli Stati Uniti/2
    Seconda parte di un saggio (la prima è stata pubblicata su Italian American
    Business di novembre-dicembre 2000) che presenta in sintesi gli aspetti più
    rilevanti della legislazione americana, il diritto societario, il sistema fiscale, la
    responsabilità del produttore e i contratti di distribuzione

di Maurizio Gardenal*
e Giovanni Brugnera

                                     DIRITTO SOCIETARIO

.
Le principali tipologie societarie possono riassumersi nelle seguenti:
§ Corporation;
§ General partnership;
§ Limited parnership;
§ Limited liability company;
§ Joint venture;
§ Sole proprietorship;
§ Branch of a foreign corporation.

Corporation
La società qualificata come corporation dispone di una personalità giuridica distinta da
quella degli azionisti ed è informata al principio della responsabilità limitata dei soci in
relazione all’entità del capitale da essi investito. Ciascun azionista può trasferire
liberamente il proprio titolo senza che ciò comporti specifiche approvazioni da parte degli
altri soci, salvo eventuali limitazioni contemplate in un accordo a latere precedente alla
costituzione o espressamente previste nello Statuto.
La compartecipazione societaria è trasfusa nel titolo azionario. La durata della società
prescinde dall’entità dell’investimento effettuato dai soci fondatori ed è illimitata.
Differisce dalla general business corporation la statutory close coorporation, caratterizzata
da un numero limitato di azionisti, dal’ impossibilità di emettere titoli azionari presso il
pubblico degli investitori e dalla diretta responsabilità dell’amministrazione della società in
capo agli azionisti stessi.

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La costituzione delle società è regolata dalla legge dello Stato ove esse vengono
registrate inizialmente. La normativa societaria in alcuni Stati è più flessibile che in altri, ed
è uno dei motivi per cui molti investitori decidono di costituire una società in uno Stato
piuttosto che in un altro, a seconda delle possibilità offerte. Infatti, pur costituendo la
società in un determinato Stato, è poi possibile svolgere l’attività sociale anche in altri
Stati, previa autorizzazione certificativa concessa dalle singole autorità locali ove si
intende operare. Un certificato di costituzione contenente l’oggetto sociale della società, il
numero di azioni per ogni tipologia autorizzata ad essere emessa e i diritti di ciascun
azionista in relazione a ciascuna di tali tipologie deve essere presentato presso li
“Secretary of State” ( l’ufficio statale competente a registrare le costituende società) .
Non viene richiesto un capitale minimo al momento della costituzione della società, salvo
per società le quali esercitino la loro attività nel settore bancario, assicurativo o nei servizi
connessi. Tuttavia, molti Stati richiedono che il capitale emesso e sottoscritto venga
interamente pagato prima dell’emissione delle azioni autorizzate.
I soci devono eleggere un Consiglio d’Amministrazione che non deve necessariamente
essere composto dagli azionisti della società.
Le corporations costituite negli Stati Uniti devono depositare i propri bilanci con le relative
relazioni finanziarie sull’andamento della società che sono sottoposti a revisione da parte
di un pubblico revisore. La costituzione della corporation, nella maggior parte degli Stati
della Federazione, è sottoposta al pagamento di una tassa di registrazione
indipendentemente dalla circostanza che la società sia già o diventi effettivamente
operativa.
La società è tenuta a depositare annualmente la propria dichiarazione dei redditi percepiti,
similmente a quanto si verifica nella maggior parte dei sistemi fiscali propri dei paesi
occidentali.

General partnership
La partnership possono essere composte da due o più persone fisiche o giuridiche o da
altre forme associative ed esercitano un’attività a scopo di lucro. I diritti e gli obblighi di
ciascuno dei soci sono stabiliti in uno specifico documento che normalmente si
accompagna all’atto costitutivo della società definito “partnership agreement” .
Tutti i soci sono solidalmente e personalmente responsabili per le obbligazioni contratte
dalla società e ciascuno di essi partecipa agli utili ed alle perdite in modo paritario e alla
stessa stregua partecipa alla gestione e all’amministrazione della società. Inoltre,
elemento peculiare della general partnership è la facoltà riconosciuta a ciascun socio di
porre il veto all’ingresso di nuovi soci e d’impegnare la società vincolandola anche sul
piano negoziale, salvo che sia diversamente convenuto nel partnership agreement.

Limited partnership
Si compone di uno o più “general partners” e da uno o più “limited partners”.
I general partners sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni
contratte dalla società, mentre i limited partners sono responsabili solo limitatamente alla
misura della propria quota di partecipazione al capitale sociale. Inoltre, i soci a
responsabilità limitata non hanno il diritto di partecipare all’amministrazione e alla gestione
operativa della società..

Limited liability company
Tale società, entrata solo in tempi recenti nell’uso comune di tutti gli Stati della
Federazione, presenta la caratteristica peculiare di associare il concetto di responsabilità
limitata proprio delle corporations con i vantaggi fiscali riconosciuti alle partnerships. Essa
appare pertanto come uno strumento di particolare favore per l’operatore interessato ad

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una stabile presenza in forma societaria sul territorio statunitense, in special modo
mediante una joint venture.
La L.L.C. è composta da “members” anziché da “shareholders” e non emette titoli azionari:
la partecipazione di un socio alla società è commisurata semplicemente alla quota di
capitale da lui conferito, similmente alle società a responsabilità limitata di matrice
europea.
La struttura della L.L.C. è in genere molto flessibile: ad esempio, non è richiesto un
ammontare minimo di capitale sociale; i soci possono amministrare essi stessi la società,
in alternativa alla nomina di amministratori terzi; il contenuto dello statuto è
sostanzialmente rimesso alla libera determinazione dei membri, non essendovi particolari
vincoli normativi in merito.
Le modalità di costituzione di una L.L.C. presentano varie analogie con quelle già descritte
per le corporations.
Va peraltro osservato che la regolamentazione della L.L.C., inclusa la fase costitutiva, è
rimessa alla legislazione degli Stati, le cui singole discipline presentano talvolta alcune
differenze.
E’ importante richiamare l’attenzione sulle caratteristiche di tale nuova forma societaria dal
punto di vista fiscale.
In primo luogo, le L.L.C. possono ora beneficiare delle recenti disposizioni normative
denominate “check-the-box” le quali consentono alla società di optare tra il regime fiscale
delle corporations e quello delle partnerships, comunicando tale scelta all’autorità fiscale,
l’IRS (Internal Revenue Office).
La tassazione quale partnership presenta il vantaggio di rendere la L.L.C. una “pass-
through entity”. Ciò significa che, per quanto concerne l’imposizione federale, il reddito di
tale società non viene tassato direttamente in capo alla stessa bensì solo a livello dei
singoli soci, evitando così il doppio livello di imposizione proprio delle corporations.
C’è tuttavia anche un “rovescio della medaglia”: ogni socio è comunque tenuto a pagare le
imposte federali in proporzione alla sua quota di partecipazione, anche nel caso in cui gli
utili non siano stati effettivamente distribuiti.
In tale contesto, normalmente le L.L.C. prevedono una distribuzione annuale di utili ai soci
anche nella prospettiva di consentire loro di adempiere agli obblighi fiscali.
E’ da notare inoltre che, in virtù del medesimo principio, se la L.L.C. subisce perdite,
queste sono considerate dal diritto statunitense come imputate ai soci. I soci statunitensi
possono cumulare le perdite ed utilizzarle in un momento successivo, entro i vent’anni
seguenti, per compensarle con gli utili a livello fiscale.
Per contro, le società non statunitensi che partecipino ad una L.L.C. non possono
utilizzare eventuali perdite subite da quest’ultima ai fini della compensazione in anni
successivi.
Va inoltre osservato che, in alcuni Stati, le L.L.C. vengono direttamente sottoposte ad
imposizione sui redditi, indipendentemente dalla scelta operata ai fini della tassazione
federale.
La materia è comunque ancora in evoluzione.

Joint venture
Nell’accezione più frequentemente usata nella pratica giuridica statunitense, la joint
venture è il risultato di un accordo tra due o più soggetti finalizzato all’esecuzione di una
specifica operazione commerciale. Ai fini fiscali le joint ventures godono normalmente del
medesimo trattamento riservato alle limited partnerships.

Sole proprietorship

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 E’ una struttura molto simile all’impresa individuale così come recepita dal nostro
ordinamento. La sole proprietorship è costituita da una sola persona fisica, la quale
naturalmente è responsabile personalmente per le obbligazioni che contrae . La
costituzione di questo tipo di impresa richiede formalità molto limitate.

Filiali di società straniere
Definite “branches”, esse sono caratterizzate dalla presenza di un ufficio di
rappresentanza o, in ogni caso, da un recapito effettivo nel territorio statunitense che
dovrà essere sottoposto alla registrazione presso lo Stato nel quale la filiale è ubicata e
intende svolgere la propria attività.
Per il vero, le filiali non appaiono molto utilizzate dagli imprenditori stranieri che operano
nel territorio statunitense, principalmente in ragione della responsabilità civile, penale e
fiscale che si estende a tutto il patrimonio della società straniera, esposto nella sua
integrità a tale responsabilità nella quale incorra, per ipotesi, la propria filiale.
La filiale, infatti, non dispone di una personalità giuridica distinta da quella della società
madre, a tali effetti. In tale prospettiva gli investitori stranieri sovente ricorrono alla
costituzione di una vera e propria società americana, in una delle forme contemplate dalla
legislazione vigente.

                                     IL SISTEMA FISCALE

Le principali forme di tassazione negli Stati Uniti sono le seguenti:

1)   imposte sul reddito;
2)   imposte sul patrimonio
3)   imposte sulle transazioni commerciali;
4)    contributi sociali e previdenziali.

Tre sono i livelli d’imposizione:
a) federale;
b) statale;
c) locale.

Il Codice delle imposte (Internal revenue code), emanato dal Congresso, contiene le
regole in tema di tassazione federale.
L’ Internal revenue service (IRS) del Ministero del Tesoro rende operative ed applica le
leggi federali in materia di imposte.
Le leggi statali e locali in materia fiscale sono emanate dalle Autorità di ogni Stato
appartenente all’Unione e dai governi locali.
I contribuenti hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale sui loro redditi e di
provvedere al pagamento delle loro imposte. Come in Italia, la maggior parte degli
individui sono soggetti ad una ritenuta alla fonte relativa alle imposte federali e statali
applicate sui loro salari; per le società, vige la regola per cui queste ultime debbono
procedere ad una stima relativa all’entità del loro reddito annuale e provvedere, sulla base
di ciò, ad un versamento trimestrale.
Soffermandoci ora in particolare su alcuni aspetti relativi alla tassazione dei soggetti
stranieri non residenti, si noti anzitutto che un soggetto straniero non residente è in linea
generale soggetto alle tasse sul reddito statunitensi solo relativamente ad alcuni tipi di
reddito legati ad affari svolti negli Stati Uniti.

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Rilevano a questo fine tutti i redditi ricevuti dal soggetto straniero per servizi resi negli
Stati Uniti a favore di una società americana o straniera, e senza riferimento al numero di
giorni all’anno che egli trascorre negli USA. Inoltre, altri redditi fissi determinabili, annuali o
periodici, saranno anche soggetti alle tasse sul reddito degli Stati Uniti con ritenuta alla
fonte nella misura fissa del 30%.
Alcuni tipi di reddito di un soggetto straniero, comunque, quali gli interessi sui depositi
bancari, sono di norma esenti negli Stati Uniti da imposizione sul reddito.
Se il cittadino straniero rimane negli Stati Uniti meno di 183 giorni in ciascun anno solare e
dichiara un più stretto rapporto con un altro Paese e parte del suo lavoro viene svolto fuori
degli Stati Uniti, solamente quella parte del salario guadagnato per lavoro svolto negli Stati
Uniti viene assoggettata ad imposta. Per contro, se un soggetto straniero diviene
fiscalmente residente negli Stati Uniti, allora tutti i suoi introiti provenienti da qualsiasi parte
del mondo saranno tassati negli Stati Uniti, salvo possibili crediti per alcune tasse già
pagate all’estero.
In aggiunta al pagamento delle imposizioni sul reddito, se una persona dovesse diventare
residente e domiciliata negli Stati Uniti d’America ai fini fiscali, i suoi beni – ovunque
localizzati – sarebbero soggetti, in caso di morte, alle tasse di successione, federali e
statali.
L’aliquota della tassa patrimoniale federale varia dal 18 al 55% del patrimonio netto
imponibile, ottenuto con la deduzione dal patrimonio tassabile di tutti i debiti.
I non residenti sono invece soggetti a tassazione patrimoniale limitatamente ai beni
fisicamente ubicati nel territorio statunitense.
Si segnala infine che tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America è in vigore dal 1985
un’importante convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali, oggetto peraltro
di recenti accordi modificativi (1999).

                              RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO
.
Negli Stati Uniti la risarcibilità del danno originato da difetti del prodotto è sorta in epoca assai anteriore
rispetto agli ordinamenti continentali e a quello italiano in particolare.
Per molti anni, il concetto giuridico adottato come base sulla quale fondare la richiesta di risarcimento è
stata la colpa (negligence) e il diritto di agire sulla base di essa era subordinato alla sussistenza di un
rapporto contrattuale intercorrente tra la parte danneggiata ed il produttore e/o il venditore .
Tuttavia, nel corso del tempo tale requisito ha perso la sua centralità fino al punto di essere nella pratica
trascurato e virtualmente eliminato, a partire dalla storica sentenza pronunciata nel 1916 nello Stato di New
York nel caso MacPherson v. Buick Motor co..
Il fondamento della responsabilità civilistica che nasce in seguito ai danni provocati ad un acquirente da un
prodotto difettoso si rinviene oggi in due principali categorie giuridiche, ossia la negligence (colpa) e la strict
liability (simile alla nostra “responsabilità oggettiva”).
Cerchiamo di chiarire meglio il significato di questi concetti.
A) NEGLIGENCE
Quando un’azione di responsabilità nei confronti del produttore venga fondata sulla colpa (negligence), l’
attore dovrà dimostrare che costui ha violato determinati standards di condotta e che tale violazione si pone
come causa di danni materiali o di perdite patrimoniali nei suoi confronti.
In generale, tanto il produttore quanto il venditore di una determinata merce sono tenuti all’osservanza di un
generale dovere di diligenza a tutela di tutti i potenziali acquirenti e sono ritenuti responsabili per i danni
originati da ogni utilizzo ragionevole e prevedibile del loro prodotto. Il fabbricante ha pertanto il dovere di
esercitare la normale diligenza per far sì che non si verifichi alcun rischio di nocumento a persone che usano
il prodotto secondo modalità che possono considerarsi come “normali”. In pratica, egli dovrà prestare la
necessaria attenzione nella fase di progettazione del prodotto, nella scelta dei materiali, nella conduzione
degli opportuni collaudi e ispezioni e nel fornire precise istruzioni e informazioni sulle cautele da adottarsi
nell’utilizzo del prodotto.
Il venditore, a sua volta, può incorrere in responsabilità per colpa nell’eventualità di difetti del prodotto da lui
posto in vendita, in particolar modo qualora si sia assunto personalmente impegni specifici, con apposite

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dichiarazioni. Inoltre, il venditore il quale abbia installato un prodotto o fornito assistenza è assoggettato a
responsabilità per negligence in relazione all’installazione o alla prestazione di assistenza.
B) STRICT LIABILITY
La dottrina della strict liability , espressa per la prima volta in occasione del caso californiano Greeman v.
Yuba Power products, inc. (1963), e adottata successivamente in pressoché tutte le Corti statunitensi, ha
tratto origine dalla necessità di responsabilizzare maggiormente gli imprenditori che collocano sul mercato
prodotti pericolosi, facendo in modo che per quanto possibile siano costoro e non già i consumatori a
risentire delle conseguenze economiche del danno cagionato.
Tale teoria, diffusasi sia come principio di common law, sia nelle esplicite indicazioni degli statutes, è stata
codificata nella sezione 402° del Restatement of Torts, che è stato espressamente adottato da molti Stati.
In virtù del principio ivi stabilito, coloro che pongono in commercio un prodotto difettoso, causando in tal
modo un pericolo non altrimenti giustificabile nei confronti dell’utente o del consumatore o a beni di loro
proprietà, sono rigorosamente responsabili (strictly liable) per i danni a persone o a cose provocati dallo
stesso prodotto, senza che il compratore sia tenuto a provare alcunché: si tratta pertanto di una forma di
responsabilità oggettiva, a carico di chi immette le proprie merci sul mercato e che si estende anche al
semplice rivenditore.
C) BREACH OF WARRANTY
In aggiunta alle azioni finora descritte, non va dimenticato che il compratore può avvalersi delle azioni
derivanti dalla violazione di obbligazioni di garanzia, che si riassumono sinteticamente nell’ espressione
breach of warranty, non facilmente traducibile in una formula di diritto italiano.
Gli aspetti peculiari di questo tipo di azione sono codificati nell’ articolo 2 dell’ Uniform Commercial Code,
che è stato adottato in quasi tutti gli Stati Uniti.
L’ Uniform Commercial Code dedica a questo problema tre differenti “sections”.
Ø Una prima sezione (2-313) contempla le garanzie espressamente offerte dal venditore (express
     warranties) e che dunque costituiscono parte integrante dell’ accordo tra le parti;
Ø una seconda sezione (2-314) prevede una “implied warranty of merchantability”, ossia una garanzia
     tacita o implicita, prevista dalla legge, circa l’idoneità del prodotto al suo uso normale (“ ordinary
     purposes”);
Ø infine, la sezione 2-315 contempla una “garanzia tacita di idoneità per un uso particolare” (implied
     warranty of fitness for a particular use) che la legge pone a carico del venditore, nella misura in cui il
     medesimo conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere gli usi particolari o non “normali” cui può
     essere sottoposto il prodotto.

Se spostiamo ora l’attenzione sui più diffusi tipi di azione giudiziaria che possono essere promossi negli Usa
nei confronti degli imprenditori, possiamo indicare i seguenti:
Ø Progettazione erronea del prodotto. Il produttore deve impiegare la giusta attenzione nel progettare i
    prodotti ed è tenuto ad evitare qualsiasi inutile rischio per il consumatore che faccia un uso normale o
    comunque prevedibile del prodotto.
    Il consumatore che agisce in giudizio non ha bisogno di dimostrare che esiste un possibile progetto
    alternativo che avrebbe eliminato il rischio di danni.
Ø Vizi di fabbricazione. Con tale tipologia di azione si fanno valere davanti al giudice i difetti di
    produzione afferenti prodotti disegnati correttamente. Il giudizio e l’eventuale condanna del produttore
    dipendono dalla valutazione delle normali aspettative di un ordinario consumatore in relazione al
    prodotto . La relativa injury, una volta acclarata, comporterà una responsabilità del produttore in strict
    liability e probabilmente anche in negligence.
Ø Istruzioni e avvertenze per l’uso inadeguate. Il produttore o il fornitore non ha, in linea generale,
    l’obbligo di specificare tassativamente i rischi e i pericoli che possono derivare dall’uso del suo prodotto.
    Tuttavia, un’avvertenza esplicita risulta necessaria quando il prodotto è pericoloso per sua natura, o
    presenti difetti non evidenti o sia giudicato irragionevolmente pericoloso (unreasonably dangerous).
Ø Obbligazioni post-vendita. Negli Stati Uniti, i produttori di beni possono avere un obbligo ulteriore,
    contemplato dalla giurisprudenza di alcuni Stati, che consiste nell’assistere i compratori in relazione ai
    pericoli che possono insorgere dopo la vendita del prodotto.

     Appare infine utile ricordare che talune Corti statunitensi non vincolano coloro che intendono agire per il
     risarcimento dei danni cagionati da merce difettosa al rispetto di particolari termini di prescrizione o
     decadenza.
     In ciò si manifesta una sensibile differenza rispetto a quanto previsto attualmente dalle normative degli
     Stati appartenenti all’Unione Europea, in seguito al recepimento della nota direttiva CEE 25 luglio 1985
     n.374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. In Italia, ove la direttiva appena citata
     ha trovato applicazione con il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, il diritto al risarcimento si prescrive in tre
     anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno (prescrizione) e comunque si

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     estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Comunità Europea
     ha messo in circolazione il prodotto che ha determinato il danno (decadenza).

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI
D’AMERICA CHE POSSONO INTERESSARE L’ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

                                      Convenzioni multilaterali

In materia di contratti
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (pubbl. in
Gazz. Uff. n.303 suppl.ord del 27 dicembre 1985).

 In materia di trasporti
Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo internazionale (pubbl. in Gazz. Uff. n.171 del 26 Luglio 1932), modificata con il protocollo de
L’ Aja del 28 settembre 1955 (pubbl. in Gazz. Uff. n.20 del 23 gennaio 1963).

 In materia di arbitrato internazionale
• Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
    arbitrali straniere (pubbl. in Gazz. Uff. n.46 del 21 febbraio 1968) .
• Convenzione di Washington 18 marzo 1965 per la soluzione di controversie relative ad
    investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (pubbl. in Gazz. Uff. n.8 del 12 gennaio 1971).

 In materia di assistenza giudiziaria internazionale
•   Convenzione de L’ Aja 5 ottobre 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione degli atti
    pubblici stranieri (pubbl. in Gazz. Uff. n.26 del 30 gennaio 1967)
• Convenzione de L’ Aja 15 novembre 1965 relativa alla notifica all’ estero degli atti giudiziari ed
    extragiudiziari in materia civile e commerciale (pubbl. in Gazz. Uff. n.8 del 12 gennaio 1971)
• Convenzione de L’ Aja 18 marzo 1970 sull’ assunzione di prove all’ estero in materia civile e
    commerciale (pubbl. in Gazz. Uff. n.310, suppl.ord. del 12 novembre 1980).

                                         Convenzioni bilaterali
•    Convenzione consolare (Washington, 8 maggio 1878), pubbl. in Gazz. Uff. n.247 del 19 ottobre
     1878 .

•    Trattato di amicizia, commercio e navigazione e protocolli relativi (Roma, 2 febbraio 1948) ,
     pubbl. in Gazz. Uff. n.157, suppl. ord. del 12 luglio 1949.

•    Accordo che completa il trattato di amicizia, commercio e navigazione del 2 febbraio 1948
     (Washington, 26 settembre 1951), pubbl. in Gazz. Uff. n.213 del 1 settembre 1960.

•    Accordo in materia di sicurezza sociale ( Washington, 23 maggio 1973), pubbl. in Gazz. Uff.
     n.92 del 7 aprile 1975.

•    Accordo aggiuntivo all’ accordo in materia di sicurezza sociale (Roma, 17 aprile 1984 ), pubbl.
     in Gazz. Uff. n.262, suppl. ord. del 7 novembre 1985.

•    Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
     le frodi o le evasioni fiscali ( Roma, 17 Aprile 1984 ), pubbl. in Gazz. Uff.n.303 suppl. ord. del

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     27 dicembre 1985. (A proposito di quest’ ultima Convenzione si precisa che il 25 agosto 1999
     è stata firmata a Washington una versione aggiornata della stessa, destinata a sostituire
     integralmente la precedente non appena saranno state perfezionate le procedure per la
     ratifica. )

* Studio Legale Gardenal & Associati
Milano-Conegliano (Treviso)
www.gardenal.it

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