LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA - Genova 23.05.2018 - EtaGamma
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Art. 1 regolamento cds 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
•L'accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di età, è effettuato da medici appartenenti a una delle seguenti strutture medico-legali: •A.S.L. territorialmente competente •Servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato •Medici militari •Ministero della Sanità •Polizia di Stato •Corpo nazionale Vigili del fuoco •Ministero del lavoro e della previdenza sociale •Possono svolgere questa attività, se sono autorizzati, anche i medici militari in pensione e gli altri medici non più appartenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.
La visita di rinnovo patente è di competenza della Commissione medica locale, indipendentemente dall'età del conducente. In alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone.
D.L. 18 aprile 2011 n. 59 Requisiti di idoneità relativi a: • Vista • Affezioni cardiovascolari • Diabete mellito • Epilessia • Dipendenza da alcool o guida in stato di ebbrezza alcoolica • Uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali • Turbe psichiche
Patologie di competenza della Commissione Medica Locale Patologie cardiovascolari: cardiopatie congenite; valvulopatie corrette o meno da protesi; cardiomiopatie (ipertrofica, dilatativa), disturbi del ritmo e\o della conduzione cardiaca, trapianto cardiaco; portatori di PM o ICD, aneurisma aortico, arteriopatia dei TSA; ipertensione arteriosa con complicanze d’organo
Patologie di competenza della Commissione Medica Locale Diabete: Categorie A, B, B+E, A1, B1 solo in caso di diabete con complicanze d’organo E' prevista sempre la visita medica presso la Commissione Medica Locale per i soggetti con diabete che chiedono il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti ‘professionali’ C, D, CE, DE.
Patologie di competenza della Commissione Medica Locale Malattie endocrine: tutte le patologie endocrine, eccetto tireopatie ben controllate dalla terapia (gozzo multinodulare, noduli tiroidei, tiroiditi). L’indicazione dell’efficacia della terapia dovrà essere desunta dal certificato anamnestico, o attraverso la prescrizione di esami di funzionalità tiroidea. Malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico (tutte) Epilessie
Patologie di competenza della Commissione Medica Locale Malattie psichiche (tutte le malattie in atto o pregresse) Uso\abuso sostanze psicoattive: alcool, stupefacenti, psicofarmaci Malattie del sangue (casi gravi o complicati) Malattie urogenitali: Trattamento dialitico, Trapianto, Insufficienza Renale Grave
- Soggetti per i quali è fatta richiesta dal Prefetto, dall’Ufficio della M.C.T.C. - Soggetti che abbiano superato i 65 anni e abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati quindi in possesso della patente C - Soggetti che abbiano superato i 60 anni e siano in possesso di una patente di categoria «D» o «DE»
Il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35), in vigore dal 10 febbraio 2012, ha eliminato l'obbligo di visita medica presso una Commissione Medica Locale per i soggetti ultraottantenni, in assenza di patologie.
La CML di Genova, si avvale come da Decreto n. 68 del 16/04/2013 di un Presidente individuato nel Direttore della Struttura Complessa Medicina Legale ASL 3 e di Componenti di altre Strutture che attualmente, come da designazione, risultano essere il Ministero della Difesa e le Ferrovie dello Stato.
Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.
Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.
PROTOCOLLO PER ULTRAOTTANTENNI AFFETTI DA PATOLOGIE
• Visita cardiologica • Visita neurologica • Esame urine • Glicemia • Emoglobina glicosilata • Creatininemia • Transaminasi (GOT-GTP) • Gamma GT • Elettrocardiogramma • Emocromo
La Commissione si riserva di richiedere ulteriori esami diagnostici nel caso in cui li ritenesse utili per una corretta diagnosi.
GUIDA IN ORARIO DIURNO PERCORSO LIMITATO GUIDA SENZA PASSEGGERO VELOCITA’ DI GUIDA LIMITATA GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA
PROTOCOLLO PER REVISIONE E CONFERMA DOPO GUIDA IN STATO D’EBBREZZA ALCOLICA
PRIMA VISITA Previa identificazione del paziente • Visita psichiatrica ad indirizzo alcoologico • Prelievo ematico per emocromo, transaminasi, gammagt, transferrina carboidrato carente - Da effettuare presso SERT
La Commissione si riserva di richiedere ulteriori esami diagnostici nel caso in cui gli esami risultassero alterati o, comunque, li ritenesse utili per una corretta diagnosi. I soggetti epatopatici sono invitati a portare la documentazione relativa alla patologia
VISITE SUCCESSIVE Tutti gli esami precedentemente indicati
PERIODI DI VALIDITA’ DELLA PATENTE Patente A-B accertamenti nella norma ALCOOLEMIA (COME DA VERBALE AL CADENZA CONTROLLI MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE) TRA 0.5 E 0.8 g\l Un solo controllo: idoneo validità di legge, non più competenza CML Tra 0.81 e 1.5 g/l Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML Superiore a 1.5 g\l Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Rifiuto del controllo alcoolemico Prima visita di conferma: idoneo per 1 anno recidivi Seconda visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
PERIODI DI VALIDITA’ DELLA PATENTE C-D-E accertamenti nella norma ALCOOLEMIA (COME DA VERBALE AL CADENZA CONTROLLI MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE) TRA 0.5 E 0.8 g\l Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML Tra 0.81 e 1.5 g/l Visita di revisione: idoneo per 6 mesi - Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi - Seconda visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML Superiore a 1.5 g\l Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Rifiuto del controllo alcoolemico Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi recidivi - Seconda visita di conferma: idoneo, per 1 anno - Terza visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
PROTOCOLLO PER REVISIONE E CONFERMA USO O DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI
PRIMA VISITA Previa identificazione del paziente • Visita psichiatrica ad indirizzo tossicologico • Prelievo ematico per emocromo, transaminasi, gammagt, transferrina carboidrato carente Da effettuare presso SERT
• Prelievo di urine per la ricerca dei metaboliti di Oppiacei, Metadone, Cannabinoidi, Cocaina, Benzodiazepine, MDMA più Creatinuria per verifica dell’attendibilità del prelievo. • Il prelievo deve essere controllato da operatore, deve essere effettuato più volte (6 prelievi in 3 settimane) nei giorni ed alle ore indicate dal SERT di zona. • Test di screening, più test di conferma su tutti i casi positivi
I controlli tossicologici su urine possono essere sostituiti dall’esame relativo alle stesse sostanze sul capello (od in generale peli corporei). L’unico prelievo deve essere effettuato dal personale del SERT (o di altra struttura incaricata) previa identificazione del paziente. Deve essere assicurata la catena di custodia.
VISITE SUCCESSIVE Tutti gli esami precedentemente indicati
CANNABINOIDI Patente A-B accertamenti tutti nella norma CADENZA CONTROLLI Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi Seconda visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
CANNABINOIDI Patente C-D-E accertamenti tutti nella norma CADENZA CONTROLLI Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi Seconda visita di conferma: idoneo per un anno Terza visita di conferma e successive: idoneo, validità anni due La vigente normativa (art. 320, appendice II, Lett. F DPR 495\92) prevede una validità massima biennale per le patenti superiori per i soggetti con precedenti relativi all’uso di stupefacenti.
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO Patente A-B accertamenti tutti nella norma CADENZA CONTROLLI Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi Seconda visita di conferma: idoneo per un anno Terza visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
Patente C-D-E accertamenti tutti nella norma CADENZA CONTROLLI Visita di revisione: idoneo per 6 mesi Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi Seconda visita di conferma: idoneo per 6 mesi Terza visita di conferma: idoneo per un anno Quarta visita di conferma e successive: idoneo, validità anni 2
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO TRANNE CANNABINOIDI Accertamenti positivi Positività per sostanze d’abuso, tranne i cannabinoidi, ai controlli urinari: • PATENTE A-B: non idoneo per 6 mesi e ripresa dei controlli dall’inizio • PATENTE C-D-E: non idoneo per un anno e ripresa dei controlli dall’inizio
CANNABINOIDI Accertamenti positivi Positività per sostanze d’abuso, ai controlli urinari: • PATENTE A-B: non idoneo per 3 mesi e ripresa dei controlli dall’inizio • PATENTE C-D-E: non idoneo per sei mesi e ripresa dei controlli dall’inizio
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO TRANNE CANNABINOIDI Recidiva nella positività ai controlli urinari • PATENTE A-B: non idoneo per un anno e ripresa dei controlli dall’inizio • PATENTE C-D-E: permanentemente non idoneo alle patenti superiori, non idoneo per un anno a patente A-B e ripresa dei controlli dall’inizio
CANNABINOIDI Recidiva nella positività ai controlli urinari • PATENTE A-B: non idoneo per sei mesi e ripresa dei controlli dall’inizio • PATENTE C-D-E: non idoneo per un anno e ripresa dei controlli dall’inizio
SOGGETTI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO CON METADONE E BUPRENORFINA Condizioni: • Il trattamento deve essere iniziato da almeno 6 mesi • Deve essere certificata dal SERT la buona adesione al programma terapeutico e l’assenza di recidive • Ad ogni controllo debbono essere valutati i tempi di reazione a stimoli visivi ed uditivi semplici. • La validità massima è di un anno.
SOGGETTI IN TRATTAMENTO CON PSICOFARMACI PER PATOLOGIA PSICHICA (ART. 320, LETT E-F DPR 495\92) Deve essere certificata dallo psichiatra curante la buona adesione al programma terapeutico. Ad ogni controllo debbono essere valutati i tempi di reazione a stimoli visivi ed uditivi semplici. La validità è stabilità dalla Commissione valutando anche la patologia psichiatrica da cui il soggetto è affetto.
SOGGETTI IN TRATTAMENTO CON PSICOFARMACI PER PATOLOGIA PSICHICA (ART. 320, LETT. E-F DPR 495\92) Particolare cautelata deve essere prestata per le patenti superiori; la validità massima prevista dalla normativa è comunque DUE ANNI. In questi casi è opportuna una valutazione neuropsicologica in aggiunta agli specifici protocolli.
Il costo degli accertamenti è a totale carico del richiedente come previsto dalla normativa vigente (Art. 330 comma 6 DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”)
Come contestare la valutazione di una Commissione medica locale Il conducente che, dopo una visita in Commissione medica locale, non condivide il giudizio emesso può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di Rfi (Rete ferroviaria italiana). In alternativa può fare ricorso giurisdizionale al Tar (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, contro il provvedimento (sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo) emesso dall'Ufficio motorizzazione civile sulla base della certificazione della Commissione medica locale.
Grazie per l’attenzione
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