LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA - Genova 23.05.2018 - EtaGamma

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LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA - Genova 23.05.2018 - EtaGamma
LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE
      PATENTI DI GUIDA
                    Genova 23.05.2018
LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA - Genova 23.05.2018 - EtaGamma
Art. 1 regolamento cds 1.

La sicurezza delle persone, nella circolazione
                   stradale,
             rientra tra le finalità
          primarie di ordine sociale
    ed economico perseguite dallo Stato.
•L'accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di
età, è effettuato da medici appartenenti a una delle seguenti
strutture medico-legali:
•A.S.L. territorialmente competente
•Servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato
•Medici militari
•Ministero della Sanità
•Polizia di Stato
•Corpo nazionale Vigili del fuoco
•Ministero del lavoro e della previdenza sociale
•Possono svolgere questa attività, se sono autorizzati, anche i
medici militari in pensione e gli altri medici non più
appartenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un
certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.
La visita di rinnovo patente è di competenza della
Commissione medica locale, indipendentemente dall'età
                       del conducente.
  In alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della
 strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2):
    mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune
  patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente
    superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a
      provvedimenti di revisione della patente, ultra
   sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il
trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni
   conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone.
D.L. 18 aprile 2011 n. 59
Requisiti di idoneità relativi a:
• Vista
• Affezioni cardiovascolari
• Diabete mellito
• Epilessia
• Dipendenza da alcool o guida in stato di ebbrezza
  alcoolica
• Uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e
  consumo abituale di medicinali
• Turbe psichiche
Patologie di competenza della
         Commissione Medica Locale

Patologie cardiovascolari: cardiopatie congenite;
valvulopatie corrette o meno da protesi;
cardiomiopatie (ipertrofica, dilatativa), disturbi del
ritmo e\o della conduzione cardiaca, trapianto
cardiaco; portatori di PM o ICD, aneurisma aortico,
arteriopatia dei TSA; ipertensione arteriosa con
complicanze d’organo
Patologie di competenza della
          Commissione Medica Locale

Diabete:
Categorie A, B, B+E, A1, B1 solo in caso di diabete con
complicanze d’organo

E' prevista sempre la visita medica presso la Commissione
Medica Locale per i soggetti con diabete che chiedono il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti
‘professionali’ C, D, CE, DE.
Patologie di competenza della
             Commissione Medica Locale
Malattie endocrine: tutte le patologie endocrine, eccetto
tireopatie ben controllate dalla terapia (gozzo multinodulare,
noduli tiroidei, tiroiditi). L’indicazione dell’efficacia della terapia
dovrà essere desunta dal certificato anamnestico, o attraverso la
prescrizione di esami di funzionalità tiroidea.

Malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico (tutte)

Epilessie
Patologie di competenza della
          Commissione Medica Locale
Malattie psichiche (tutte le malattie in atto o pregresse)

Uso\abuso sostanze psicoattive: alcool, stupefacenti,
psicofarmaci

Malattie del sangue (casi gravi o complicati)

Malattie urogenitali: Trattamento dialitico, Trapianto,
Insufficienza Renale Grave
- Soggetti per i quali è fatta richiesta dal Prefetto,
  dall’Ufficio della M.C.T.C.
- Soggetti che abbiano superato i 65 anni e abbiano
  titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati
  quindi in possesso della patente C
- Soggetti che abbiano superato i 60 anni e siano in
  possesso di una patente di categoria «D» o «DE»
Il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge 9
   febbraio 2012 n.5, convertito con legge 4
 aprile 2012 n. 35), in vigore dal 10 febbraio
 2012, ha eliminato l'obbligo di visita medica
presso una Commissione Medica Locale per i
     soggetti ultraottantenni, in assenza di
                   patologie.
La CML di Genova, si avvale come da Decreto n.
68 del 16/04/2013 di un Presidente individuato
    nel Direttore della Struttura Complessa
Medicina Legale ASL 3 e di Componenti di altre
      Strutture che attualmente, come da
designazione, risultano essere il Ministero della
         Difesa e le Ferrovie dello Stato.
Il provvedimento del Governo ripristina, per i
patentati più anziani, senza necessità di ulteriori
disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del
documento di guida valide prima delle modifiche
 introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed
        applicate dal 15 settembre 2010.

 Resta invece confermata la scadenza biennale
                 del rinnovo.
Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra
ottantenni, per confermare la validità della patente di
guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono
effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti
 psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti
  dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad
esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle
 Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i
                      medici militari.
PROTOCOLLO PER ULTRAOTTANTENNI
     AFFETTI DA PATOLOGIE
•   Visita cardiologica
•   Visita neurologica
•   Esame urine
•   Glicemia
•   Emoglobina glicosilata
•   Creatininemia
•   Transaminasi (GOT-GTP)
•   Gamma GT
•   Elettrocardiogramma
•   Emocromo
La Commissione si riserva di
richiedere ulteriori esami diagnostici
  nel caso in cui li ritenesse utili per
        una corretta diagnosi.
GUIDA IN ORARIO DIURNO

PERCORSO LIMITATO
GUIDA SENZA PASSEGGERO
VELOCITA’ DI GUIDA LIMITATA
GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE

GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA
PROTOCOLLO PER REVISIONE E CONFERMA
DOPO GUIDA IN STATO D’EBBREZZA ALCOLICA
PRIMA VISITA
Previa identificazione del paziente

• Visita psichiatrica ad indirizzo alcoologico
• Prelievo ematico per emocromo, transaminasi,
  gammagt, transferrina carboidrato carente
- Da effettuare presso SERT
La Commissione si riserva di richiedere ulteriori esami
diagnostici nel caso in cui gli esami risultassero alterati
o, comunque, li ritenesse utili per una corretta
diagnosi.

I soggetti epatopatici sono invitati a portare la
documentazione relativa alla patologia
VISITE SUCCESSIVE

Tutti gli esami precedentemente indicati
PERIODI DI VALIDITA’ DELLA PATENTE
             Patente A-B accertamenti nella norma
   ALCOOLEMIA (COME DA VERBALE AL              CADENZA CONTROLLI
    MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE
          DELL’INFRAZIONE)

TRA 0.5 E 0.8 g\l                   Un solo controllo: idoneo validità di legge,
                                    non più competenza CML

Tra 0.81 e 1.5 g/l                  Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
                                    Prima visita di conferma: idoneo, validità di
                                    Legge, non più competenza CML

Superiore a 1.5 g\l                 Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Rifiuto del controllo alcoolemico   Prima visita di conferma: idoneo per 1 anno
recidivi                            Seconda visita di conferma: idoneo, validità
                                    di Legge, non più competenza CML
PERIODI DI VALIDITA’ DELLA PATENTE
               C-D-E accertamenti nella norma
   ALCOOLEMIA (COME DA VERBALE AL               CADENZA CONTROLLI
    MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE
          DELL’INFRAZIONE)

TRA 0.5 E 0.8 g\l                   Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
                                    Prima visita di conferma: idoneo, validità di
                                    Legge, non più competenza CML

Tra 0.81 e 1.5 g/l                  Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
                                    - Prima visita di conferma: idoneo per 6
                                    mesi
                                    - Seconda visita di conferma: idoneo,
                                    validità di Legge, non più competenza CML
Superiore a 1.5 g\l                 Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Rifiuto del controllo alcoolemico   Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi
recidivi                            - Seconda visita di conferma: idoneo, per 1
                                    anno
                                    - Terza visita di conferma: idoneo, validità di
                                    Legge, non più competenza CML
PROTOCOLLO PER REVISIONE E CONFERMA
         USO O DETENZIONE
      SOSTANZE STUPEFACENTI
PRIMA VISITA
Previa identificazione del paziente

• Visita psichiatrica ad indirizzo tossicologico
• Prelievo ematico per emocromo, transaminasi,
  gammagt, transferrina carboidrato carente

Da effettuare presso SERT
• Prelievo di urine per la ricerca dei metaboliti di
  Oppiacei, Metadone, Cannabinoidi, Cocaina,
  Benzodiazepine, MDMA più Creatinuria per verifica
  dell’attendibilità del prelievo.

• Il prelievo deve essere controllato da operatore, deve
  essere effettuato più volte (6 prelievi in 3 settimane)
  nei giorni ed alle ore indicate dal SERT di zona.

• Test di screening, più test di conferma su tutti i casi
  positivi
I controlli tossicologici su urine possono essere
sostituiti dall’esame relativo alle stesse sostanze sul
capello (od in generale peli corporei).
L’unico prelievo deve essere effettuato dal personale
del SERT (o di altra struttura incaricata) previa
identificazione del paziente.

     Deve essere assicurata la catena di custodia.
VISITE SUCCESSIVE

Tutti gli esami precedentemente indicati
CANNABINOIDI
                  Patente A-B accertamenti
                      tutti nella norma

                                 CADENZA CONTROLLI
Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi
Seconda visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
CANNABINOIDI
              Patente C-D-E accertamenti
                   tutti nella norma
                                 CADENZA CONTROLLI
Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi
Seconda visita di conferma: idoneo per un anno
Terza visita di conferma e successive: idoneo, validità anni due
La vigente normativa (art. 320, appendice II, Lett. F DPR 495\92) prevede una validità
massima biennale per le patenti superiori per i soggetti con precedenti relativi all’uso
di stupefacenti.
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO
                 Patente A-B accertamenti
                     tutti nella norma
                                 CADENZA CONTROLLI
Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi
Seconda visita di conferma: idoneo per un anno
Terza visita di conferma: idoneo, validità di Legge, non più competenza CML
Patente C-D-E accertamenti
                    tutti nella norma

                                 CADENZA CONTROLLI
Visita di revisione: idoneo per 6 mesi
Prima visita di conferma: idoneo per 6 mesi
Seconda visita di conferma: idoneo per 6 mesi
Terza visita di conferma: idoneo per un anno
Quarta visita di conferma e successive: idoneo, validità anni 2
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO TRANNE
                  CANNABINOIDI
               Accertamenti positivi
Positività per sostanze d’abuso, tranne i cannabinoidi, ai
controlli urinari:

• PATENTE A-B: non idoneo per 6 mesi e ripresa dei
  controlli dall’inizio

• PATENTE C-D-E: non idoneo per un anno e ripresa dei
  controlli dall’inizio
CANNABINOIDI
                Accertamenti positivi

Positività per sostanze d’abuso, ai controlli urinari:

• PATENTE A-B: non idoneo per 3 mesi e ripresa dei
  controlli dall’inizio

• PATENTE C-D-E: non idoneo per sei mesi e ripresa dei
  controlli dall’inizio
ALTRE SOSTANZE D’ABUSO TRANNE
                  CANNABINOIDI
    Recidiva nella positività ai controlli urinari

• PATENTE A-B: non idoneo per un anno e ripresa dei
  controlli dall’inizio

• PATENTE C-D-E: permanentemente non idoneo alle
  patenti superiori, non idoneo per un anno a patente
  A-B e ripresa dei controlli dall’inizio
CANNABINOIDI
 Recidiva nella positività ai controlli urinari

• PATENTE A-B: non idoneo per sei mesi e ripresa dei
  controlli dall’inizio

• PATENTE C-D-E: non idoneo per un anno e ripresa dei
  controlli dall’inizio
SOGGETTI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO
  CON METADONE E BUPRENORFINA

Condizioni:
• Il trattamento deve essere iniziato da almeno 6 mesi
• Deve essere certificata dal SERT la buona adesione al
  programma terapeutico e l’assenza di recidive
• Ad ogni controllo debbono essere valutati i tempi di
  reazione a stimoli visivi ed uditivi semplici.
• La validità massima è di un anno.
SOGGETTI IN TRATTAMENTO CON
  PSICOFARMACI PER PATOLOGIA PSICHICA
       (ART. 320, LETT E-F DPR 495\92)

Deve essere certificata dallo psichiatra curante la buona
adesione al programma terapeutico.
Ad ogni controllo debbono essere valutati i tempi di
reazione a stimoli visivi ed uditivi semplici.
La validità è stabilità dalla Commissione valutando anche
la patologia psichiatrica da cui il soggetto è affetto.
SOGGETTI IN TRATTAMENTO CON
PSICOFARMACI PER PATOLOGIA PSICHICA
     (ART. 320, LETT. E-F DPR 495\92)

Particolare cautelata deve essere prestata per le
patenti superiori; la validità massima prevista dalla
normativa è comunque DUE ANNI.

In questi casi è opportuna una valutazione
neuropsicologica in aggiunta agli specifici protocolli.
Il costo degli accertamenti è a totale carico del
richiedente come previsto dalla normativa vigente (Art.
330 comma 6 DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”)
Come contestare la valutazione di
 una Commissione medica locale

Il conducente che, dopo una visita in Commissione medica locale, non condivide il
giudizio emesso può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita
medica presso un'unità sanitaria territoriale di Rfi (Rete ferroviaria italiana).
In alternativa può fare ricorso giurisdizionale al Tar (Tribunale amministrativo
regionale) entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni, contro il provvedimento (sospensione o revoca della patente per inidoneità
alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti
per il veicolo) emesso dall'Ufficio motorizzazione civile sulla base della certificazione
della Commissione medica locale.
Grazie per l’attenzione
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