DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 - Modelli approvati con provvedimento del 14 gennaio 2022 - ANCOT

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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022
      Modelli approvati con provvedimento del 14 gennaio 2022
Specifiche tecniche approvate con provvedimento del 31 gennaio 2022

                ASPETTI GENERALI e
             NOVITA’ DELLA MODULISTIA

                                        F. Ricca
 Riproduzione riservata – Materiale ad uso esclusivo dei partecipanti al webinar ANCOT
                      Dichiarazione IVA 2022 del 10 febbraio 2022
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
                                   (art. 8, dpr 322/98)

In linea generale, se il termine dell’adempimento (es. presentazione della dichiarazione,
pagamento del tributo) cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.

-   Termini di presentazione: tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2022 (slitta al 2 maggio).

-   Se si intende comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre
    compilando il quadro VP anziché presentato la LIPE, la dichiarazione va
    presentata entro il 28 febbraio.

-   Dichiarazione presentata entro 90 giorni (29 luglio 2022): tardiva, ma valida ad
    ogni effetto.

-   Dichiarazione presentata oltre 90 giorni (da 30 luglio 2022): omessa, ma con
    possibili riflessi positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata
    entro il 30 aprile 2023 (slitta al 2 maggio 2023).

-   Modalità di presentazione: esclusivamente telematica.
Termini di versamento del saldo
                                 (art. 6, dpr n. 542/99)

-   Il saldo Iva 2021 va versato entro il 16 marzo 2022.

-   L’importo minimo da versare è di 11 euro (fino a 10 euro non si versa).

-   In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la maggiorazione dello
    0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, nei termini previsti
    per il saldo delle imposte sui redditi (valgono i termini «fissi» anche per i soggetti
    con esercizio non coincidente con l’anno solare, vedi ris. AE 73/2017).

-   In caso di compensazione parziale con crediti (II.DD. o altri), la maggiorazione si
    applica solo sulla parte di debito versato (da ultimo, ris. AE 73/2017).

-   L’eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale
    anche per il saldo Iva (ris. AE n. 73/2017).
Riassumendo, il pagamento del saldo Iva del 2021, allo stato attuale della normativa,
può essere effettuato:

-   entro il 16 marzo 2022, oppure

-   entro il 30 giugno 2022 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di
    mese successivo al 16 marzo, oppure

- entro il 30 luglio 2022 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; quest’ultimo
termine, cadendo di sabato, è automaticamente prorogato a lunedì 1° agosto, per
cui ricade nell’ulteriore scivolamento previsto dall’art. 37, comma 11-bis, del dl n.
223/2006, secondo cui gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui
agli artt. 17 e 20, comma 4, del dlgs n. 241/97, che scadono dal 1º al 20 agosto di
ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto (quest’anno lunedì
22), senza alcuna maggiorazione.
Rateazione del versamento a saldo
                        (art. 20, dlgs n. 241/97)

- E’ possibile rateizzare il pagamento a decorrere dal 16 marzo 2022
  oppure, con maggiorazione, dal 30 giugno 2022 o, con ulteriore
  maggiorazione, dal 30 luglio 2022 (slitta al 1° agosto e quindi,
  automaticamente, al 22 agosto).

- Le rate mensili devono essere di uguale importo e scadono il 16 di
  ciascun mese.

- Il numero di rate è liberamente determinato dal contribuente.
  L’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre 2022.

- Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
  fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto la seconda
  rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e cosi
  via.
Violazioni dell’obbligo di versamento
Le sanzioni amministrative
          L’omesso versamento è punito con le sanzioni pecuniarie amministrative
previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/97. La misura della sanzione, commisurata
all’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo, è pari:
- all’1% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo
- al 15% se il versamento è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza
- al 30% se il versamento è omesso, oppure è eseguito oltre 90 giorni dopo la
scadenza.

La regolarizzazione
          Le predette sanzioni sono riducibili secondo le disposizioni sul
ravvedimento operoso contenute nell’articolo 13 del dlgs 472/97, se la violazione
viene regolarizzata spontaneamente dal trasgressore mediante pagamento
contestuale:
- dell’imposta
- degli interessi calcolati giornalmente al saggio legale (0,05 annuo dal 1° gennaio
2020; 0,01 dal 1° gennaio 2021; 1,25 dal 1° gennaio 2022)
- della sanzione ridotta.
La riduzione della sanzione
          In caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione è ridotta:
- a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione
della violazione
- a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta
giorni dalla commissione della violazione
- a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine
di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la
violazione è stata commessa;
- a un settimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente
trattino, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa
- a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la
violazione è stata commessa.
                 Esempio
                 Versamento effettuato con due giorni di ritardo:
                 - sanzione edittale: 2%
                 - sanzione ridotta in caso di ravvedimento: 0,2%
         Il ravvedimento deve essere perfezionato, con il pagamento spontaneo
dell’imposta, degli interessi e della sanzione, anche in giorni differenti, entro il
termine di 30 giorni previsto dalla lettera a) dell’art. 13, dlgs n. 472/1997.
Cause ostative del ravvedimento
           Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate nel caso in
cui sia stato notificato un atto impositivo (accertamento, rettifica, avviso di liquidazione,
avviso di irrogazione sanzione), oppure sia stata recapitata la comunicazione di irregolarità di
cui agli artt. 36-bis e 36-ter, dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72, concernenti la violazione
stessa. Sono invece irrilevanti le lettere informative inviate dall’agenzia delle entrate ai sensi
della legge n. 190/2014, finalizzate a stimolare la “tax compliance” a seguito dell’elaborazione
delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Definizione bonaria
           All’infuori dell’istituto del ravvedimento operoso, vi è comunque la possibilità di
ottenere uno sconto sulla sanzione.
           In base all’articolo 2 del dlgs n. 462/97, se il contribuente paga le somme richieste
dall’amministrazione a seguito della liquidazione della dichiarazione entro trenta giorni dal
ricevimento della c.d. comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta ad un terzo, per cui
sarà pari al 10% dell’imposta non versata o versata in ritardo. In questo caso, inoltre, a
differenza del ravvedimento operoso, le somme dovute potranno essere versate anche
ratealmente secondo le disposizioni dell’art. 3-bis del citato dlgs n. 462/97 (anche fino a
cinque anni).
           In caso di recapito della comunicazione telematica all’intermediario abilitato, il
termine di trenta giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello del recapito
dell’invito all’intermediario
Sanzioni penali
            Il mancato versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo
superiore a 250.000 euro, entro il termine per il pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000.
            Attenzione: ai fini del reato, si deve considerare l’imposta non versata per l’anno solare, e non
solamente l’imposta dovuta a saldo risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale (che non
comprende l’imposta periodica dovuta e non versata).
            Con sentenza del 12 settembre 2013, 3742, la Cassazione SSUU ha statuito che la sanzione
penale si cumula con la sanzione pecuniaria amministrativa, trattandosi di due figure di illecito differenti,
in relazione alle quali non trova applicazione il principio di specialità dell’art. 19, dlgs 74/2000. La Corte ha
inoltre chiarito che per la punibilità penale è sufficiente il dolo generico, che non viene meno a causa della
mera crisi di liquidità del contribuente.
            Con sentenza 20 marzo 2018, causa C-524/15, la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che
l’applicazione congiunta della sanzione amministrativa e di quella penale non contrasta con il diritto
comunitario, purché il cumulo sia giustificato da obiettivi di interesse generale, i procedimenti siano
coordinati e la pena nel complesso sia proporzionata alla gravità del fatto, circostanze che devono essere
verificate nel caso concreto dal giudice nazionale.
            Di fatto, l’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere
evitata, ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 74/2000, se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è
estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in tale ipotesi, infatti, il
reato non è punibile.
            Con sentenza n. 12384/2020, la cassazione ha statuito che l’ipotesi della non punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., riguarda anche le fattispecie di reato con soglia
di punibilità, compreso l’omesso versamento Iva, nel caso di modesto superamento della soglia.
            Con sentenza n. 43602/2021, la cassazione ha dichiarato che la richiesta del contribuente di
aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle” e la richiesta di ammissione al concordato preventivo non
escludono la configurabilità del reato in esame.
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione
-   Soggetti totalmente esenti (salvo debito d’imposta: quadro VJ o rigo VF70).

-   Contribuenti in regime forfetario e contribuenti in regime di vantaggio (anche se debitori
    in inversione contabile).

-   Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti ex art. 34, c. 6.

-   Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con v.a. non
    superiore a 7.000 euro (art. 34-ter).

-   Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74.

-   Imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda.

-   Rappresentanti fiscali «leggeri».

-   Associazioni e società in regime speciale legge 398/91 (il regime speciale subirà
    limitazioni dopo l’autorizzazione dell’Ue).

-   Imprese che si avvalgono del regime speciale dello sportello unico «MOSS», ora «OSS»
    (ricordare risposta AE n. 802/2021: possibilità di fatturare le vendite intraUe a distanza
    come non imponibili)
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DICHIARAZIONE
   Frontespizio

La casella «correttiva nei termini»                     La casella «dichiarazione integrativa» deve
deve essere barrata nel caso di                         essere presentata nel caso di presentazione,
presentazione, entro il 30 aprile 2022,                 oltre il termine di scadenza (ma nei termini
di una dichiarazione in sostituzione di                 per la notifica dell’accertamento), di una
una trasmessa precedentemente. Non                      dichiarazione ad integrazione di una
si applicano sanzioni.                                  trasmessa in precedenza.
                                                        Nella casella occorre indicare:
                                                        - Il codice 1, se non è stato ricevuto
                                                            dall’Agenzia un invito alla «compliance»
                                                        - Il codice 2, se la dichiarazione integrativa
                                                            fa seguito ad un invito dell’Agenzia.
 Integrativa «a favore» ultra-annuale
   Se la dichiarazione integrativa «a favore» è presentata oltre la scadenza del termine per la
 presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito, se non richiesto a rimborso, deve essere
 indicato nel quadro VN della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata presentata la
 dichiarazione integrativa.
   Per esempio, se è stata presentata a ottobre 2021 una integrativa a favore per l’anno 2019, il credito
 deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione relativa al 2021, da presentare entro il 30/4/2022.
Casi particolari/1

Trasformazioni soggettive «estintive» nel corso del 2021
Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/9/2021
(entrambe le società in regime di liquidazioni mensili)
                                     DICHIARAZIONE 2022
                                     PRESENTATA DA ALFA

       MODULO N. 1                                        MODULO N. 2
       - Operazioni di ALFA                               - Operazioni di BETA dall’1/1 al 31/8
       - Operazioni di BETA dall’1/9 al 15/9

                                          UN SOLO QUADRO
                                          VT e VX
                                          con tutti i dati

  Per l’anno 2021, sarà determinato distintamente l’eventuale prorata di Alfa e quello di
  Beta, nei rispettivi moduli (contra: Cassazione 24708/2020).
Casi particolari/2

     Trasformazioni soggettive «estintive» dal 1°/1/2022

Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/1/2022.
Entrambe le società hanno quindi concluso il periodo d’imposta 2021.

          DICHIARAZIONE 2022 ALFA    DICHIARAZIONE 2022 BETA
                                     (sottoscritta e presentata da
                                     ALFA quale dichiarante)

                                     - Compensazione dell’eventuale credito 2021
                                     di BETA da parte di ALFA: F24 con codice
                                     identificativo «62» (ris. 286/2009)

                                     - Versamento dell’eventuale debito 2021 di
                                     BETA da parte di ALFA: F24 con codice
                                     identificativo «74» (ris. 119/2017)
Casi particolari/3

      Trasformazioni soggettive «non estintive» nel 2021

Società ALFA ha ricevuto un conferimento di ramo d’azienda
dalla società BETA il 15/9/2021.

- Se l’operazione ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva,
ALFA presenterà la dichiarazione strutturata come indicato per le
trasformazioni «estintive» (caso particolare 1).

- BETA dovrà comunque presentare anche la propria dichiarazione,
relativamente alle attività non conferite.

- Se l’operazione non ha comportato il trasferimento del debito/credito
Iva, le operazioni dell’azienda conferita sono dichiarate autonomamente
dal soggetto che le ha poste in essere (BETA dall’1/1/2021 al 14/9/2021;
ALFA dal 15/9/2021 al 31/12/2021).
Casi particolari/4
            Esercizio di più attività in regime di separazione
L’impresa ALFA esercita attività industriale (A) e attività finanziaria (B).
Ha optato per l’applicazione separata dell’imposta.
                                            DICHIARAZIONE 2022

             MODULO N. 1                                                       MODULO N. 2
             Attività A                                                        Attività B
  I seguenti quadri analitici riguardano solo l’attività A:             Il modulo 2 comprenderà solo i
  - VA sez. 1                                                           seguenti quadri analitici:
  - VL sez. 1                                                           - VA sez. 1
  - VE, VF e VJ                                                         - VL sez. 1
                                                                        - VE, VF e VJ
  I seguenti quadri «riepilogativi» vanno compilati con i dati
  di tutte le attività:
  - VA sez. 2
  - VL sez. 2 e 3
  - VC, VD, VH, VM, VK, VN, VP, VQ, VT, VX, VO

Circolare 19/2018 e risposta AE 29/2022: separazione consentita anche con lo stesso codice, tra operazioni imponibili e
operazioni esenti, addirittura nel caso di operazioni identiche che sono imponibili se rese a determinati soggetti ed
esenti se rese ad altri. Resta la preclusione nell’ambito del settore immobiliare, dove è possibile separare:
- le locazioni di fabbricati esenti
- le locazioni di altri fabbricati
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