DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 - Modelli approvati con provvedimento del 14 gennaio 2022 - ANCOT
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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 Modelli approvati con provvedimento del 14 gennaio 2022 Specifiche tecniche approvate con provvedimento del 31 gennaio 2022 ASPETTI GENERALI e NOVITA’ DELLA MODULISTIA F. Ricca Riproduzione riservata – Materiale ad uso esclusivo dei partecipanti al webinar ANCOT Dichiarazione IVA 2022 del 10 febbraio 2022
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (art. 8, dpr 322/98) In linea generale, se il termine dell’adempimento (es. presentazione della dichiarazione, pagamento del tributo) cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. - Termini di presentazione: tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2022 (slitta al 2 maggio). - Se si intende comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre compilando il quadro VP anziché presentato la LIPE, la dichiarazione va presentata entro il 28 febbraio. - Dichiarazione presentata entro 90 giorni (29 luglio 2022): tardiva, ma valida ad ogni effetto. - Dichiarazione presentata oltre 90 giorni (da 30 luglio 2022): omessa, ma con possibili riflessi positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata entro il 30 aprile 2023 (slitta al 2 maggio 2023). - Modalità di presentazione: esclusivamente telematica.
Termini di versamento del saldo (art. 6, dpr n. 542/99) - Il saldo Iva 2021 va versato entro il 16 marzo 2022. - L’importo minimo da versare è di 11 euro (fino a 10 euro non si versa). - In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi (valgono i termini «fissi» anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, vedi ris. AE 73/2017). - In caso di compensazione parziale con crediti (II.DD. o altri), la maggiorazione si applica solo sulla parte di debito versato (da ultimo, ris. AE 73/2017). - L’eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale anche per il saldo Iva (ris. AE n. 73/2017).
Riassumendo, il pagamento del saldo Iva del 2021, allo stato attuale della normativa, può essere effettuato: - entro il 16 marzo 2022, oppure - entro il 30 giugno 2022 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure - entro il 30 luglio 2022 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; quest’ultimo termine, cadendo di sabato, è automaticamente prorogato a lunedì 1° agosto, per cui ricade nell’ulteriore scivolamento previsto dall’art. 37, comma 11-bis, del dl n. 223/2006, secondo cui gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del dlgs n. 241/97, che scadono dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto (quest’anno lunedì 22), senza alcuna maggiorazione.
Rateazione del versamento a saldo (art. 20, dlgs n. 241/97) - E’ possibile rateizzare il pagamento a decorrere dal 16 marzo 2022 oppure, con maggiorazione, dal 30 giugno 2022 o, con ulteriore maggiorazione, dal 30 luglio 2022 (slitta al 1° agosto e quindi, automaticamente, al 22 agosto). - Le rate mensili devono essere di uguale importo e scadono il 16 di ciascun mese. - Il numero di rate è liberamente determinato dal contribuente. L’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre 2022. - Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e cosi via.
Violazioni dell’obbligo di versamento Le sanzioni amministrative L’omesso versamento è punito con le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/97. La misura della sanzione, commisurata all’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo, è pari: - all’1% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo - al 15% se il versamento è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza - al 30% se il versamento è omesso, oppure è eseguito oltre 90 giorni dopo la scadenza. La regolarizzazione Le predette sanzioni sono riducibili secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell’articolo 13 del dlgs 472/97, se la violazione viene regolarizzata spontaneamente dal trasgressore mediante pagamento contestuale: - dell’imposta - degli interessi calcolati giornalmente al saggio legale (0,05 annuo dal 1° gennaio 2020; 0,01 dal 1° gennaio 2021; 1,25 dal 1° gennaio 2022) - della sanzione ridotta.
La riduzione della sanzione In caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione è ridotta: - a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione - a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione - a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; - a un settimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente trattino, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa - a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Esempio Versamento effettuato con due giorni di ritardo: - sanzione edittale: 2% - sanzione ridotta in caso di ravvedimento: 0,2% Il ravvedimento deve essere perfezionato, con il pagamento spontaneo dell’imposta, degli interessi e della sanzione, anche in giorni differenti, entro il termine di 30 giorni previsto dalla lettera a) dell’art. 13, dlgs n. 472/1997.
Cause ostative del ravvedimento Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate nel caso in cui sia stato notificato un atto impositivo (accertamento, rettifica, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione sanzione), oppure sia stata recapitata la comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72, concernenti la violazione stessa. Sono invece irrilevanti le lettere informative inviate dall’agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 190/2014, finalizzate a stimolare la “tax compliance” a seguito dell’elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Definizione bonaria All’infuori dell’istituto del ravvedimento operoso, vi è comunque la possibilità di ottenere uno sconto sulla sanzione. In base all’articolo 2 del dlgs n. 462/97, se il contribuente paga le somme richieste dall’amministrazione a seguito della liquidazione della dichiarazione entro trenta giorni dal ricevimento della c.d. comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta ad un terzo, per cui sarà pari al 10% dell’imposta non versata o versata in ritardo. In questo caso, inoltre, a differenza del ravvedimento operoso, le somme dovute potranno essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell’art. 3-bis del citato dlgs n. 462/97 (anche fino a cinque anni). In caso di recapito della comunicazione telematica all’intermediario abilitato, il termine di trenta giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello del recapito dell’invito all’intermediario
Sanzioni penali Il mancato versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo superiore a 250.000 euro, entro il termine per il pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000. Attenzione: ai fini del reato, si deve considerare l’imposta non versata per l’anno solare, e non solamente l’imposta dovuta a saldo risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale (che non comprende l’imposta periodica dovuta e non versata). Con sentenza del 12 settembre 2013, 3742, la Cassazione SSUU ha statuito che la sanzione penale si cumula con la sanzione pecuniaria amministrativa, trattandosi di due figure di illecito differenti, in relazione alle quali non trova applicazione il principio di specialità dell’art. 19, dlgs 74/2000. La Corte ha inoltre chiarito che per la punibilità penale è sufficiente il dolo generico, che non viene meno a causa della mera crisi di liquidità del contribuente. Con sentenza 20 marzo 2018, causa C-524/15, la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che l’applicazione congiunta della sanzione amministrativa e di quella penale non contrasta con il diritto comunitario, purché il cumulo sia giustificato da obiettivi di interesse generale, i procedimenti siano coordinati e la pena nel complesso sia proporzionata alla gravità del fatto, circostanze che devono essere verificate nel caso concreto dal giudice nazionale. Di fatto, l’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere evitata, ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 74/2000, se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in tale ipotesi, infatti, il reato non è punibile. Con sentenza n. 12384/2020, la cassazione ha statuito che l’ipotesi della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., riguarda anche le fattispecie di reato con soglia di punibilità, compreso l’omesso versamento Iva, nel caso di modesto superamento della soglia. Con sentenza n. 43602/2021, la cassazione ha dichiarato che la richiesta del contribuente di aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle” e la richiesta di ammissione al concordato preventivo non escludono la configurabilità del reato in esame.
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione - Soggetti totalmente esenti (salvo debito d’imposta: quadro VJ o rigo VF70). - Contribuenti in regime forfetario e contribuenti in regime di vantaggio (anche se debitori in inversione contabile). - Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti ex art. 34, c. 6. - Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con v.a. non superiore a 7.000 euro (art. 34-ter). - Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74. - Imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda. - Rappresentanti fiscali «leggeri». - Associazioni e società in regime speciale legge 398/91 (il regime speciale subirà limitazioni dopo l’autorizzazione dell’Ue). - Imprese che si avvalgono del regime speciale dello sportello unico «MOSS», ora «OSS» (ricordare risposta AE n. 802/2021: possibilità di fatturare le vendite intraUe a distanza come non imponibili)
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DICHIARAZIONE Frontespizio La casella «correttiva nei termini» La casella «dichiarazione integrativa» deve deve essere barrata nel caso di essere presentata nel caso di presentazione, presentazione, entro il 30 aprile 2022, oltre il termine di scadenza (ma nei termini di una dichiarazione in sostituzione di per la notifica dell’accertamento), di una una trasmessa precedentemente. Non dichiarazione ad integrazione di una si applicano sanzioni. trasmessa in precedenza. Nella casella occorre indicare: - Il codice 1, se non è stato ricevuto dall’Agenzia un invito alla «compliance» - Il codice 2, se la dichiarazione integrativa fa seguito ad un invito dell’Agenzia. Integrativa «a favore» ultra-annuale Se la dichiarazione integrativa «a favore» è presentata oltre la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito, se non richiesto a rimborso, deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Per esempio, se è stata presentata a ottobre 2021 una integrativa a favore per l’anno 2019, il credito deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione relativa al 2021, da presentare entro il 30/4/2022.
Casi particolari/1 Trasformazioni soggettive «estintive» nel corso del 2021 Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/9/2021 (entrambe le società in regime di liquidazioni mensili) DICHIARAZIONE 2022 PRESENTATA DA ALFA MODULO N. 1 MODULO N. 2 - Operazioni di ALFA - Operazioni di BETA dall’1/1 al 31/8 - Operazioni di BETA dall’1/9 al 15/9 UN SOLO QUADRO VT e VX con tutti i dati Per l’anno 2021, sarà determinato distintamente l’eventuale prorata di Alfa e quello di Beta, nei rispettivi moduli (contra: Cassazione 24708/2020).
Casi particolari/2 Trasformazioni soggettive «estintive» dal 1°/1/2022 Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/1/2022. Entrambe le società hanno quindi concluso il periodo d’imposta 2021. DICHIARAZIONE 2022 ALFA DICHIARAZIONE 2022 BETA (sottoscritta e presentata da ALFA quale dichiarante) - Compensazione dell’eventuale credito 2021 di BETA da parte di ALFA: F24 con codice identificativo «62» (ris. 286/2009) - Versamento dell’eventuale debito 2021 di BETA da parte di ALFA: F24 con codice identificativo «74» (ris. 119/2017)
Casi particolari/3 Trasformazioni soggettive «non estintive» nel 2021 Società ALFA ha ricevuto un conferimento di ramo d’azienda dalla società BETA il 15/9/2021. - Se l’operazione ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva, ALFA presenterà la dichiarazione strutturata come indicato per le trasformazioni «estintive» (caso particolare 1). - BETA dovrà comunque presentare anche la propria dichiarazione, relativamente alle attività non conferite. - Se l’operazione non ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva, le operazioni dell’azienda conferita sono dichiarate autonomamente dal soggetto che le ha poste in essere (BETA dall’1/1/2021 al 14/9/2021; ALFA dal 15/9/2021 al 31/12/2021).
Casi particolari/4 Esercizio di più attività in regime di separazione L’impresa ALFA esercita attività industriale (A) e attività finanziaria (B). Ha optato per l’applicazione separata dell’imposta. DICHIARAZIONE 2022 MODULO N. 1 MODULO N. 2 Attività A Attività B I seguenti quadri analitici riguardano solo l’attività A: Il modulo 2 comprenderà solo i - VA sez. 1 seguenti quadri analitici: - VL sez. 1 - VA sez. 1 - VE, VF e VJ - VL sez. 1 - VE, VF e VJ I seguenti quadri «riepilogativi» vanno compilati con i dati di tutte le attività: - VA sez. 2 - VL sez. 2 e 3 - VC, VD, VH, VM, VK, VN, VP, VQ, VT, VX, VO Circolare 19/2018 e risposta AE 29/2022: separazione consentita anche con lo stesso codice, tra operazioni imponibili e operazioni esenti, addirittura nel caso di operazioni identiche che sono imponibili se rese a determinati soggetti ed esenti se rese ad altri. Resta la preclusione nell’ambito del settore immobiliare, dove è possibile separare: - le locazioni di fabbricati esenti - le locazioni di altri fabbricati
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