Diario quotidiano del 9 febbraio 2016: il nuovo calendario per il tax credit digitalizzazione alberghi

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Diario quotidiano del 9 febbraio 2016: il nuovo calendario per il tax
credit digitalizzazione alberghi

Pubblicato il 9 febbraio 2016

tax credit digitalizzazione alberghi: calendario domande modificato; fisco: società sportive sempre
sotto torchio, rinnovato l’accordo per i controlli; bonus ricerca ad ampio raggio; lo scambio di
corrispondenza, sia pure elettronica, equivale a mandato professionale?; ancora tempo per
l’esenzione dai tributi locali per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti; rinnovo tacito per la
carica di amministratore del condominio; Sas: ecco le conseguenze per la mancata iscrizione del
recesso del socio; compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di
disoccupazione; NASpI: precisazioni in una nota dell’INPS; le nuove co.co.co. dopo il Jobs Act:
circolare della Fondazione studi CNL; le nuove Q&A della Commissione europea in materia di
revisione legale

Indice:
1) Tax credit digitalizzazione alberghi: calendario domande modificato
2) Fisco: società sportive sempre sotto torchio, rinnovato l’accordo per i controlli
3) Bonus ricerca ad ampio raggio
4) Lo scambio di corrispondenza, sia pure elettronica, equivale a mandato
professionale ?
5) Ancora tempo per l’esenzione dai tributi locali per gli immobili dati in uso gratuito
ai parenti
6) Rinnovo tacito per la carica di amministratore del condominio
7) Sas: ecco le conseguenze per la mancata iscrizione del recesso del socio
8) Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione
NASpI: precisazioni in una nota dell’INPS
9) Le nuove co.co.co. dopo il Jobs Act: circolare della Fondazione studi CNL
10) Le nuove Q&A della Commissione europea in materia di revisione legale

1) Tax credit digitalizzazione alberghi: calendario domande modificato

Decorre dal 11 febbraio 2016 la compilazione delle domande per il tax credit digitalizzazione
alberghi 2015.

Il MiBACT ha modificato, sul proprio sito internet, il calendario per la compilazione delle istanze
per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e
dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti nel 2015.

Sulla pagina dedicata sul sito del Ministero www.beniculturali.it/ le date sono state così

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ridefinite:

– registrazione sul portale dei procedimenti all’indirizzo https://procedimenti.beniculturali.gov.it/
(solo per chi non sia ancora registrato sul Portale dei procedimenti; per gli altri vale la
registrazione già ottenuta) dalle ore 10:00 di giovedì 11 febbraio 2016 fino alle ore 16:00 di
mercoledì 24 febbraio 2016;

– compilazione dell’istanza dalle ore 10:00 di giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 16:00 di
mercoledì 24 febbraio 2016.

Originariamente la data di partenza per la compilazione dell’istanza era stata fissata per l’8
febbraio. Si ricorda che il credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle
agenzie viaggio e dei tour operator è stato introdotto dall’art. 9 del D.L. 83/2014 e disciplinato
dal DM 12 febbraio 2015.

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2) Fisco: società sportive sempre sotto torchio, rinnovato l’accordo per i controlli

Agenzia e Federazione Italiana Pallacanestro: Intesa rinnovata per i controlli alle società
sportive. Continua lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e la FIP. È stato firmato
dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, e dal presidente della Federazione, Giovanni
Petrucci, il protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni utili a verificare il corretto
adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e l’equilibrio finanziario delle società sportive
professionistiche.

Accordo

L’Agenzia si impegna a controllare la regolare presentazione delle dichiarazioni relative al
periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2014, il pagamento dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva e delle
ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni con periodo d’imposta
chiuso al 31 dicembre 2014, il pagamento rateale delle somme dovute a seguito della
liquidazione delle imposte e delle ritenute relative alle dichiarazioni con periodi d’imposta chiusi
al 31 dicembre 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Inoltre, verificherà l’avvenuto pagamento,
anche rateale, delle imposte e delle ritenute relative ad atti divenuti definitivi, con cartelle
notificate entro il 30 aprile 2016.

Entro il prossimo giugno, le Entrate forniranno alla FIP l’esito delle attività di verifica degli
adempimenti tributari delle società sportive professionistiche. In questo modo la FIP potrà
utilizzare i dati per verificare l’equilibrio finanziario delle società in vista della prossima stagione
sportiva.

Privacy

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Tutti gli scambi di dati avverranno in assoluta sicurezza. Entrate e FIP adotteranno, infatti, tutte
le misure necessarie per assicurare la riservatezza dei dati e il loro trattamento avverrà sulla
base delle disposizioni previste dal codice della privacy. Le informazioni saranno infatti trattate
in forma crittografata e protetta.

Il protocollo sarà valido fino alla data del 28 febbraio 2017, termine entro il quale sarà deciso un
eventuale rinnovo per le successive stagioni sportive.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 21 del 5 febbraio 2016)

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3) Bonus ricerca ad ampio raggio

Bonus ricerca utilizzabile per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 e cumulabile con il
super-ammortamento al 140%. Sono due punti centrali di una circolare di Confindustria che
fornisce una lunga serie di chiarimenti interpretativi sull’applicazione e la fruizione del credito di
imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in attesa dell’imminente circolare che dovrà
essere pubblicata dall’Agenzia delle entrate. L’associazione degli industriali evidenzia anche una
serie di dubbi che restano in attesa di un parere dell’Amministrazione. Credito per ricerca e
sviluppo è cumulabile con il patent box

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e la detassazione del reddito derivante
dal regime patent box sono benefici cumulabili. Su questo non può esservi alcun dubbio. Il
credito d’imposta per ricerca e sviluppo è una misura generale e, in quanto tale, è di per sé
potenzialmente cumulabile con altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi: non esiste
alcuna previsione derogatoria a questa regola generale nell’ambito della legge sul credito
d’imposta. Ma, soprattutto, va evidenziato che il credito d’imposta è attribuito a fronte di
investimenti in attività di ricerca e sviluppo e premia le spese di R&D, mentre il margine patent
box agevola il reddito prodotto a valle dall’intangibile, seppure indirettamente incentivando
anch’esso le spese di ricerca e sviluppo il cui sostenimento è condizione necessaria per fruire
del patent box.

4) Lo scambio di corrispondenza, sia pure elettronica, equivale a                         mandato
professionale ?

Anche l’e-mail prova il conferimento del mandato professionale per l’attività extragiudiziale.

A tal fine, il professionista, per farsi riconoscere il proprio credito per l’attività di consulenza
maturato nei confronti del soggetto fallito, si può avvalere della comune corrispondenza (e-mail
scambiate con vertici societari). Possono essere allegati anche dei documenti in lingua
straniera, che non devono essere tradotti se non ci sono state contestazioni sul contenuto o

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sulla traduzione giurata che li accompagna.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2319 del 5 febbraio 2016.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un avvocato dopo che un
suo credito professionale non è stato ammesso al passivo fallimentare di una società per cui
aveva svolto attività di consulenza e stragiudiziale. Questo poiché, nella fase del dibattimento
presso il giudice di merito, il legale non aveva allegato la documentazione idonea a dimostrare
che la società gli avesse effettivamente conferito un mandato.

Ne è cosi scaturito il ricorso in Cassazione ove il professionista ha messo in risalto la valenza
probatoria sia della corrispondenza informatica intercorsa tra questi e i vertici della società
fallita (e attinenti a pratiche extragiudiziali per iniziative espletate dalla società all’estero) sia
degli altri documenti prodotti, sebbene fossero in lingua estera.

Ebbene la Corte di Cassazione afferma che il mandato per l’espletamento di attività di
consulenza (e comunque di attività stragiudiziale) non deve essere provato necessariamente
con la forma scritta, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il
consenso delle parti e potendo il giudice – nella specie, in sede di accertamento del relativo
credito nel passivo fallimentare – tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto
e di ogni altra circostanza, ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il
contratto che il suo contenuto.

E’ ovvio che tale assunto vale anche ai fini di eventuali accertamenti fiscali.

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5) Ancora tempo per l’esenzione dai tributi locali per gli immobili dati in uso gratuito
ai parenti

Rimane ancora tempo per l’esenzione dai tributi locali per gli immobili dati in uso gratuito ai
parenti, difatti in relazione agli immobili in comodato ai parenti, i contratti possono essere
registrati entro il 1° marzo 2016.

In Particolare, per i contratti verbali di comodato già in essere alla data del 1° gennaio 2016,
considerata la non obbligatorietà della registrazione, per potere usufruire dell’agevolazione ai
fini dell’IMU e della TASI già dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la registrazione
deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016.

E’ questa la precisazione che ha fornito il Dipartimento delle Finanze, con la nota del 29 gennaio
2016.

E’ stata posta la domanda sul termine entro il quale possono essere stipulati e registrati i
contratti di comodato per poter fruire – già dal mese di gennaio 2016 – del beneficio della
riduzione del 50% della base imponibile IMU (e TASI) riconosciuta dalla legge di Stabilità 2016 in
caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari.

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Su tale dilemma, il Dipartimento delle Finanze ha spiegato che per effetto della legge di Stabilità
2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che:

– il contratto sia registrato;

– il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per quanto concerne, in particolare, la condizione relativa alla registrazione del contratto, ai fini
del riconoscimento dell’agevolazione già dal mese di gennaio 2016, è necessario individuare il
termine ultimo entro il quale possono essere stipulati e registrati i contratti di comodato.

La risposta varia in ragione della forma – scritta o verbale – del contratto.

Contratto di comodato redatto in forma scritta

Il contratto di comodato su beni immobili redatto in forma scritta è soggetto a registrazione in
termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. La registrazione deve
essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto.

Con riguardo ai contratti redatti in forma scritta entro il mese di gennaio 2016, poiché la norma
di favore prevista dalla legge n. 208/2015 è applicabile dal 1° gennaio 2016, per beneficiare
della riduzione al 50% della base imponibile sin da tale data, occorre avere stipulato il contratto
di comodato in forma scritta entro il 16 gennaio 2016, con obbligo di procedere alla
registrazione entro il 5 febbraio.

Contratto verbale di comodato

I contratti verbali di comodato non devono essere sottoposti a registrazione. Pertanto, per tale
tipologia di contratti, già in essere alla data del 1° gennaio 2016, stante la non obbligatorietà
della registrazione, per poter usufruire dell’agevolazione ai fini dell’IMU e della TASI, fin
dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la registrazione deve essere effettuata entro
il 1° marzo 2016. Questo in applicazione della norma dello Statuto del contribuente in secondo
cui “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della
loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti”.

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6) Rinnovo tacito per la carica di amministratore del condominio

La giurisprudenza apre alla possibilità del rinnovo tacito per la carica di amministratore del
condominio.

L’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale della questione della
nomina dell’amministratore deve intendersi conforme alla legge e, quindi, non costituisce
motivo di revoca giudiziale del relativo incarico. La durata del contratto di mandato tra
condominio e amministratore deve infatti ritenersi tacitamente prorogabile per un altro anno,
salvo che intervenga una delibera assembleare di revoca. Questo il principio di diritto
desumibile dal recente decreto pronunciato dal Tribunale di Cassino il 21 gennaio 2016
all’esito di un procedimento di revoca giudiziale di un amministratore condominiale, principio
conforme a quanto già indicato in un precedente e noto decreto reso dal Tribunale di Milano del
7 ottobre 2015 in una analoga procedura. Si tratta di una questione molto sentita che,
ovviamente, ha immediati risvolti pratici per i condomini.

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7) Sas: ecco le conseguenze per la mancata iscrizione del recesso del socio

Che succede se non viene comunicata nel Registro delle Imprese l’avvenuto recesso del socio ?.

Sulla questione è intervenuto il Mise, con il parere n. 27782 del 3 febbraio 2016, che si è
pronunciato in merito alla cancellazione d’ufficio di una società in accomandita semplice (SAS)
dal Registro delle Imprese in caso di mancata iscrizione del recesso del socio accomandante da
parte del socio accomandatario.

Ebbene il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che in tali situazioni, è possibile la
cancellazione d’ufficio, la quale, tuttavia non comporta una cancellazione automatica da parte
della Camera di Commercio, ma consente all’ufficio di attivare una procedura di verifica con cui
vengono accertati i presupposti per la cancellazione previsti dall’ordinamento. Conclusasi la fase
di accertamento, il conservatore provvede a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale, il
quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, trasmettere direttamente
gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la
cancellazione della società.

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8) Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione
NASpI: precisazioni in una nota dell’INPS

L’INPS, con messaggio hermes n. 494/2016 precisa che le indennità di disoccupazione NASpI e
le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo
svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per
anno civile rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere
applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della
retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Per conseguenza il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un
mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente,
dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta
attività.

La suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del
predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati
nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

(INPS, comunicato del 8 febbraio 2016)

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9) Le nuove co.co.co. dopo il Jobs Act: circolare della Fondazione studi CNL

Nessuna esclusione dalla riforma per le attività autonome prive di albo professionale, ma iscritte
negli elenchi tenuti dalle camere di commercio. Questo è uno dei nuovi chiarimenti della
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro contenuti nella
circolare n. 4 del 8 febbraio 2016 che integra i precedenti interventi (circolare 13/2015 e
l’approfondimento del 15 dicembre 2015) in materia di collaborazioni coordinate e continuative
dopo la riforma introdotta con decreto legislativo n. 81/2015.

Come è noto, dal 1 gennaio 2016 è entrata a pieno regime la nuova regolamentazione che
consente sempre di stipulare i contratti di lavoro parasubordinato, ovvero i contratti di lavoro
autonomo caratterizzati dalla continuità della prestazione lavorativa resa mediante un
coordinamento con il committente.

Dalla Fondazioni Studi la circolare n. 4/2016 per orientarsi nella nuova disciplina sulle
collaborazioni.

Anche dopo l’entrata in vigore a pieno regime – il primo gennaio 2016 – della nuova
regolamentazione relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, sono sempre stipulabili i

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contratti di lavoro cd. parasubordinato, ovvero di lavoro autonomo caratterizzati dalla continuità
della prestazione lavorativa e resa mediante un coordinamento col committente. Per orientarsi
nelle novità normative, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la sua circolare
n. 4. La nuova disciplina supera il contratto di lavoro a progetto e il lavoro occasionale (art. 61
D.Lgs. n.276/2003), nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni rese in
regime di lavoro autonomo (art. 69-bis D.Lgs. n.276/2003).

In particolare, la legge ha introdotto una doppio binario in relazione alle collaborazioni:

1) già in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015);

2) stipulate dal 25 giugno 2015.

Il legislatore, al fine di consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto
inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro che si intende avviare, ha previsto la
possibilità per le stesse di richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero
organizzazione. La prerogativa riguarda tutte le Commissioni di Certificazione istituite ai sensi
della citata disposizione e, tra esse, quelle costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei
Consulenti del Lavoro, capillarmente presenti sul territorio, alle quali le parti potranno quindi
rivolgersi. Si tratta di una funzione nuova per le suddette Commissioni che si aggiunge a quelle
già esistenti. Le parti potranno chiedere anche la certificazione dell’intero contratto ai fini di
valutare non solo l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, ma anche la conformità della
tipologia contrattuale prescelta con l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro.

E’ previsto che il lavoratore possa farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Non è escluso che anche il committente possa validamente farsi assistere da un appartenente
alle medesime categorie legittimate ad affiancare il lavoratore. Il dettato normativo ribadisce
quindi il ruolo di terzietà del consulente del lavoro il quale può assistere, nel procedimento, sia il
committente che il collaboratore. La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare
che quelli già instaurati.

(Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, circolare n. 4 del 8 febbraio 2016)

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10) Le nuove Q&A della Commissione europea in materia di revisione legale

Il legislatore comunitario, con la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE, e il
Regolamento (UE) n. 537/2014, ha delineato una nuova riforma complessiva delle regole
comunitarie in materia di revisione legale (su cui v. la nostra news del 28 maggio 2014).

La Commissione europea, al fine di facilitare e di rendere coerente l’applicazione del nuovo
quadro normativo ha fornito, nel documento denominato “Q&A – Implementation of the new

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statutory audit framework”, pubblicato il 3 settembre 2014, una prima serie di chiarimenti su
alcuni punti critici.

Il 1° febbraio 2016, la stessa Commissione ha pubblicato un nuovo documento, denominato
“Additional Q&A – Implementation of the new statutory audit framework”, che contiene ulteriori
chiarimenti su nuove questioni che le sono state sottoposte.

I chiarimenti riguardano, tra l’altro:

   1. a) il monitoraggio del mercato;
   2. b) le procedure di selezione del revisore;
   3. c) la possibilità di non applicare determinate previsioni del Regolamento a società
      rientranti tra gli Enti di interesse pubblico;
   4. d) la possibilità di applicare previsioni del Regolamento anche a società che non rientrino
      tra gli Enti di interesse pubblico;
   5. e) gli effetti cross-border dei differenti periodi di rotazione del revisore.

(Assonime, nota del 8 febbraio 2016)

Vincenzo D’Andò

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