DETRAIBILITÀ IVA AUTOVETTURE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI - MYSOLUTION
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1 IVA FREE Detraibilità IVA autovetture per aziende e professionisti di Marco Bomben | 28 MARZO 2018 La detraibilità IVA delle spese legate agli automezzi è argomento sempre molto discusso, in quanto può in uenzare notevolmente le scelte relative al rinnovamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Appare utile, quindi, analizzare quando professionisti e imprese possono detrarre integralmente l’IVA relativa all’acquisto o all’utilizzo dell’autovettura e quando, invece, la detrazione è limitata. SOMMARIO: REGOLE GENERALI AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI DETRAZIONE IVA AUTO E COSTI CONNESSI LEASING E NOLEGGIO Regole generali L’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 limita al 40% la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione e per fini privati. Approfondimento Per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. La disposizione non si applica se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. La Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF ha chiarito che è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività e bene ciare della detrazione integrale dell’IVA a credito solo nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Diversamente, trova applicazione la limitazione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972. La norma da ultimo citata prevede due eccezioni in cui è possibile detrarre integralmente l’IVA, ovvero: quando i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa; quando i veicoli sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Le suddette deroghe recepiscono sostanzialmente il disposto dell’articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007, in base alla quale la limitazione del 40% non si applica per i veicoli: utilizzati come taxi; utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida; utilizzati per noleggio e leasing; utilizzati dai rappresentanti di commercio.
Si ricorda che la detrazione forfettaria non trova applicazione in relazione ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubri canti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi). Attenzione Per tali beni e servizi è confermato il regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne per i soggetti per cui i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. A titolo esempli cato, si consideri l’impresa ALFA SRL, la quale acquista un’autovettura per euro 14.640 (12.000 + 22% IVA pari a 2.640). Non rientrando in nessuno dei casi previsti di detraibilità totale, l’impresa può detrarre solo il 40% dell’IVA esposta in fattura e, quindi, un importo di euro 1.056. La restante parte dell’IVA, pari ad euro 1.584: è indetraibile; si somma al costo d’acquisto del bene. Diversamente, se lo stesso acquisto è e ettuato da una scuola guida per un veicolo da utilizzare ai ni della formazione nell’attività imprenditoriale, l’IVA è detraibile al 100%. Nel prezzo di acquisto di un autoveicolo sono generalmente compresi alcuni costi accessori, sostenuti anticipatamente dal concessionario per conto del cliente e necessari ad immatricolare il veicolo all'u cio provinciale della Motorizzazione Civile ed iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (si tratta, ad esempio, di versamenti alla Tesoreria dello Stato, imposta di bollo, I.P.T., emolumenti e diritti). Ricorda I costi in esame devono essere esposti in fattura con la voce “Rimborso spese fuori campo IVA art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972”, vengono anticipati dal concessionario per conto dell’acquirente dell’autoveicolo e sono fuori campo IVA. Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti La detrazione IVA sui costi delle autovetture è limitata al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo per l’uso personale (naturalmente, fatturato con IVA, cfr. Agenzia delle Entrate Circolare 23 dicembre 1991 n. 326/E , paragrafo 2.3.2.1). Attenzione In questo caso, si ritiene che il corrispettivo vada determinato con le stesse regole previste per la quanti cazione del fringe bene t. La base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’IVA. Come chiarito dalla Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF , infatti, i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto speci camente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi “utilizzati totalmente per l’e ettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro”. Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta a erente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile. Ricorda A parere del Fisco le suddette considerazioni sono applicabili solo per le assegnazioni ai dipendenti e non anche per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, interpello n. 904-472/2014).
Detrazione Iva auto e costi connessi Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972 la limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche ai costi connessi all’autovettura quali: l’acquisto di carburanti o lubrificanti; le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego; i pedaggi stradali. Anche in questo caso, per detrarre l’IVA in misura superiore al 40% è necessario sostenere e dimostrare (onere della prova a carico del contribuente) l'utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell'attività. Novità Per e etto delle modi che introdotte dal comma 923, art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), alla norma in esame è stato aggiunto il seguente periodo “L'avvenuta e ettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori nanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Il nuovo obbligo decorre dal 1° luglio 2018 e impone, ai fini della detrazione dell’IVA, il pagamento degli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità, quali: carte di credito; bancomat; carte prepagate. Leasing e noleggio La dotazione di autovetture da parte di professionisti e imprese può avvenire anche mediate l’utilizzo di un contratto non traslativo della proprietà come ad esempio il noleggio ovvero la locazione finanziaria (leasing). In questo caso, per il locatore, i canoni percepiti rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n. 633/1972 e pertanto, sono soggetti ad IVA. L’aliquota da utilizzare è quella propria del bene oggetto del contratto e, quindi, per l’acquisizione di un autoveicolo, quella del 22%. Per il locatario, invece, al ricorrere dei presupposti troverà applicazione la medesima limitazione forfettaria prevista per la compravendita di veicoli stradali a motore. Ricorda Di conseguenza, l’impresa o il professionista che corrisponde canoni di noleggio o leasing su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell’IVA esposta in fattura. L’IVA indetraibile costituisce un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Appare utile ricordare che la detraibilità dell’IVA è comunque soggetta alle limitazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (c.d. pro-rata di detraibilità). Il medico che e ettua soltanto operazioni esenti ex art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972, non può quindi detrarre nulla dell’IVA pagata sulle fatture per l’acquisto diretto, ovvero per il noleggio o il leasing delle autovetture.
Riferimenti normativi: D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 artt. 19-bis1, comma 1 , lett. c) e d) e 10 n. 18; Ministero dell’Economia e delle Finanze Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF DOCUMENTI SUGGERITI Possibile negare Indebita L’immobile sfitto la detrazione IVA detrazione IVA: il non giustifica la se manca la punto sulle rettifica della dichiarazione sanzioni detrazione IVA 26 MARZO 2018 21 MARZO 2018 09 MARZO 2018 Argomenti trattati AUTOVETTURE DETRAZIONE IVA
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