DETRAIBILITÀ IVA AUTOVETTURE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI - MYSOLUTION

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Detraibilità IVA autovetture per aziende e
professionisti
di Marco Bomben | 28 MARZO 2018

                    La detraibilità IVA delle spese legate agli automezzi è argomento sempre molto discusso,
                    in quanto può in uenzare notevolmente le scelte relative al rinnovamento dei veicoli
                    utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Appare utile, quindi, analizzare quando
                    professionisti e imprese possono detrarre integralmente l’IVA relativa all’acquisto o
                    all’utilizzo dell’autovettura e quando, invece, la detrazione è limitata.

SOMMARIO:
      REGOLE GENERALI
      AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
      DETRAZIONE IVA AUTO E COSTI CONNESSI
      LEASING E NOLEGGIO

Regole generali
L’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 limita al 40% la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto
o all’importazione di “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività di impresa
o della professione e per fini privati.

      Approfondimento
      Per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o
      forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata
      non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a
      otto.

La disposizione non si applica se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o
della professione.
La Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF ha chiarito che è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio
dell’attività e bene ciare della detrazione integrale dell’IVA a credito solo nel caso in cui si possa sostenere e
dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Diversamente, trova
applicazione la limitazione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972.
La norma da ultimo citata prevede due eccezioni in cui è possibile detrarre integralmente l’IVA, ovvero:
     quando i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
     quando i veicoli sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le suddette deroghe recepiscono sostanzialmente il disposto dell’articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18
giugno 2007, in base alla quale la limitazione del 40% non si applica per i veicoli:
     utilizzati come taxi;
     utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
     utilizzati per noleggio e leasing;
     utilizzati dai rappresentanti di commercio.
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Si ricorda che la detrazione forfettaria non trova applicazione in relazione ai motocicli di cilindrata superiore a
350 centimetri cubici e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubri canti destinati ai
motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi
stradali inclusi).

     Attenzione
     Per tali beni e servizi è confermato il regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne per i soggetti
     per cui i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formano oggetto dell’attività propria
     dell’impresa.

A titolo esempli cato, si consideri l’impresa ALFA SRL, la quale acquista un’autovettura per euro 14.640 (12.000 +
22% IVA pari a 2.640). Non rientrando in nessuno dei casi previsti di detraibilità totale, l’impresa può detrarre
solo il 40% dell’IVA esposta in fattura e, quindi, un importo di euro 1.056.
La restante parte dell’IVA, pari ad euro 1.584:
      è indetraibile;
      si somma al costo d’acquisto del bene.
Diversamente, se lo stesso acquisto è e ettuato da una scuola guida per un veicolo da utilizzare ai ni della
formazione nell’attività imprenditoriale, l’IVA è detraibile al 100%.
Nel prezzo di acquisto di un autoveicolo sono generalmente compresi alcuni costi accessori, sostenuti
anticipatamente dal concessionario per conto del cliente e necessari ad immatricolare il veicolo all'u cio
provinciale della Motorizzazione Civile ed iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (si tratta, ad esempio, di
versamenti alla Tesoreria dello Stato, imposta di bollo, I.P.T., emolumenti e diritti).

     Ricorda
     I costi in esame devono essere esposti in fattura con la voce “Rimborso spese fuori campo IVA art. 15,
     comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972”, vengono anticipati dal concessionario per conto dell’acquirente
     dell’autoveicolo e sono fuori campo IVA.

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti
La detrazione IVA sui costi delle autovetture è limitata al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei
dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo per l’uso personale
(naturalmente, fatturato con IVA, cfr. Agenzia delle Entrate Circolare 23 dicembre 1991 n. 326/E , paragrafo
2.3.2.1).

     Attenzione
     In questo caso, si ritiene che il corrispettivo vada determinato con le stesse regole previste per la
     quanti cazione del fringe bene t. La base imponibile è determinata in funzione del valore normale
     pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri,
     calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’IVA.

Come chiarito dalla Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF , infatti, i veicoli utilizzati dal datore di lavoro
nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto
speci camente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque
da considerarsi “utilizzati totalmente per l’e ettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività
d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo
a favore del dipendente, dall’altro”.
Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta a erente l’acquisto dei
veicoli stessi è integralmente detraibile.

     Ricorda
     A parere del Fisco le suddette considerazioni sono applicabili solo per le assegnazioni ai dipendenti
     e non anche per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione
     regionale Entrate della Lombardia, interpello n. 904-472/2014).
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Detrazione Iva auto e costi connessi
Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972 la limitazione all’esercizio della detrazione
prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche ai costi connessi
all’autovettura quali:
      l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
      le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
      i pedaggi stradali.
Anche in questo caso, per detrarre l’IVA in misura superiore al 40% è necessario sostenere e dimostrare (onere
della prova a carico del contribuente) l'utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell'attività.

     Novità
     Per e etto delle modi che introdotte dal comma 923, art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio
     2018), alla norma in esame è stato aggiunto il seguente periodo “L'avvenuta e ettuazione
     dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte
     prepagate emesse da operatori nanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto
     comma, del D.P.R. n. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento
     del direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

Il nuovo obbligo decorre dal 1° luglio 2018 e impone, ai fini della detrazione dell’IVA, il pagamento degli acquisti
di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità, quali:
     carte di credito;
     bancomat;
     carte prepagate.

Leasing e noleggio
La dotazione di autovetture da parte di professionisti e imprese può avvenire anche mediate l’utilizzo di un
contratto non traslativo della proprietà come ad esempio il noleggio ovvero la locazione finanziaria (leasing).
In questo caso, per il locatore, i canoni percepiti rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un
servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n. 633/1972 e pertanto, sono soggetti ad IVA. L’aliquota da utilizzare è
quella propria del bene oggetto del contratto e, quindi, per l’acquisizione di un autoveicolo, quella del 22%.
Per il locatario, invece, al ricorrere dei presupposti troverà applicazione la medesima limitazione forfettaria
prevista per la compravendita di veicoli stradali a motore.

     Ricorda
     Di conseguenza, l’impresa o il professionista che corrisponde canoni di noleggio o leasing su un
     veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell’IVA esposta in fattura.

L’IVA indetraibile costituisce un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Appare utile ricordare che la detraibilità dell’IVA è comunque soggetta alle limitazioni conseguenti
all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (c.d. pro-rata di detraibilità).
Il medico che e ettua soltanto operazioni esenti ex art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972, non può quindi
detrarre nulla dell’IVA pagata sulle fatture per l’acquisto diretto, ovvero per il noleggio o il leasing delle
autovetture.
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Riferimenti normativi:
     D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 artt. 19-bis1, comma 1 , lett. c) e d) e 10 n. 18;
     Ministero dell’Economia e delle Finanze Risoluzione 20 febbraio 2008 n. 6/DPF

   DOCUMENTI SUGGERITI

 Possibile negare      Indebita             L’immobile sfitto
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