Determinazione n. 90 del 19/12/2019 - Comune di Poggio a Caiano
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato) Servizi Tecnici Determinazione n. 90 del 19/12/2019 OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANA DEL CENTRO STORICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE VIA L. IL MAGNIFICO E VIA PRATESE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E ROTATORIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI STIMA E VALUTAZIONE IMMOBILIARE . CIG Z942B3C9D7 CUP I27H19002430003 IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000: DETERMINA Quanto di seguito riportato: Il Responsabile dei Servizi Tecnici ricciarelli lorenzo / ArubaPEC S.p.A. documento sottoscritto digitalmente
RICHIAMATI: il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; lo Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità vigente; il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", così come modificato dal D.L.svo 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché le " Linee guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014; PREMESSO che: che con Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2017 il Comune di Poggio a Caiano ha dettato le linee di indirizzo per l’indizione di un concorso di idee per la progettazione della “Nuova piazza XX Settembre e la riqualificazione del centro storico” del comune di Poggio a Caiano con l’intenzione di realizzare il nuovo assetto della Piazza XX Settembre e migliorare la qualità architettonica e ambientale della zona del Centro Storico, antistante le Scuderie Medicee e riqualificare complessivamente l’area limitrofa; che con determinazione n. 109 bis del 22/12/2017 sono stati approvati bando e atti propedeutici per l’indizione di un concorso di idee per la progettazione della nuova Piazza XX Settembre e la riqualificazione del centro storico del comune di Poggio a Caiano; per quanto sopra esposto il Comune di Poggio a Caiano ha già acquisito, a mezzo del concorso di idee, lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana del centro storico; il progetto risultato vincitore è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “Gruppo Uno” ed ha previsto la riqualificazione architettonica della piazza, dell’area antistante le Scuderie Medicee e dell’area di via Lorenzo il Magnifico, proponendo dunque un intervento esteso ad un intorno ampio rispetto alla Piazza XX, tenendo anche in debita considerazione le infrastrutture viarie, i problemi di sicurezza ad esse connesse e gli esercizi commerciali esistenti che su di esse prospettano; che, nell’ambito di specifico accordo di valorizzazione e del conseguente programma e piano strategico di sviluppo culturale della Palazzina Reale di Poggio a Caiano, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto masterplan a firma dell’arch. Lorenzo Ricciarelli estendendo l’ambito di intervento già previsto nel bando di concorso di idee, con interessamento delle aree limitrofe alla Piazza XX settembre che comprendono le strade provinciali S.P. 8 (Via Pratese e Via Lorenzo il Magnifico) e la S.R. 66 (Via
Vittorio Emanuele II e Via Cancellieri, con la possibilità della realizzazione di una zona a parcheggio, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti; DATO ATTO che, al fine di completare l’assetto di riqualificazione urbana dell’area limitrofa alla Piazza XX settembre, con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 11/06/2019 è stato approvato lo schema dell'Accordo ex art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241 tra la Provincia di Prato e il Comune di Poggio a Caiano per interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione architettonica e di messa in sicurezza della viabilità provinciale nel centro storico di Poggio a Caiano, che già teneva conto del masterplan in parola; RICHIAMATO l’accordo siglato con la provincia di Prato per “Interventi di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza della viabilità provinciale nel centro storico di Poggio a Caiano” con il quale: il Comune di Poggio a Caiano si rende disponibile a progettare ed a curare l'appalto e l'esecuzione dei lavori, svolgendo il ruolo di Ente attuatore e di Stazione appaltante degli stessi in nome e per conto della Provincia di Prato, se necessario anche avvalendosi di professionisti esterni; La Provincia di Prato si impegna a garantire, rispetto alla spesa complessiva per la realizzazione degli interventi, una quota di cofinanziamento che sarà definita con l’approvazione del progetto definitivo sulla base degli interventi che effettivamente rientreranno nelle competenze provinciali e che avrà un importo massimo pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00); PRESO ATTO che il più ampio progetto di riqualificazione che estende il raggio di rigenerazione urbana prevede oltre al rifacimento della Piazza XX settembre e delle aree limitrofe, la realizzazione di aree a parcheggio sulla viabilità provinciale e di altre opere di regolazione del traffico anche per consentire la messa in sicurezza della viabilità favorendo la mobilità dolce (pedonale e ciclabile) in una zona di cinta del complesso strutturale della Villa e delle Scuderie Medicee; ATTESO che il Comune di Poggio a Caiano si è impegnato a trasmettere entro e non oltre il 30/06/2020 il progetto definitivo alla Provincia, per l'acquisizione del parere di competenza in qualità di Ente proprietario della strada e che tale progetto dovrà prevedere opere di riqualificazione architettonica ed urbana e messa in sicurezza delle strade con contestuale realizzazione di parcheggio pubblico e rotatoria secondo quanto già previsto nel masterplan; RILEVATA la necessità di eseguire adeguata stima particolareggiata con valutazione immobiliare dell’area oggetto di intervento, attualmente di proprietà privata, con relazione motivata, descrizioni compiute, computi e tipi; RISCONTRATA la necessità di dover provvedere alla designazione di operatori economici esterni cui affidare l’incarico professionale di stima del valore delle aree da assoggettare ad esproprio, stante
l’impossibilità per il personale in organico di poter rispettare i tempi di programmazione dell’opera e di progettazione, svolgere le funzioni d’istituto, effettuare correttamente e compiutamente le prestazioni professionali richieste e le relative attività tecnico-amministrative ad esse connesse anche a causa dell’ingente mole di lavoro da svolgere rispetto al numero di unità qualificate di personale in organico; CONSIDERATO pertanto che si rende necessario ricorrere ad una collaborazione libero professionale avente non solo i requisiti richiesti in relazione alla natura dell’incarico da affidare; RICHIAMATE, a tal fine, le seguenti disposizioni normative inerenti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: il combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 dispone che il responsabile del procedimento, prima di procedere con l’acquisizione del lavoro, bene e/o servizio, deve formulare preventiva determinazione a contrarre, nella quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; il combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del d.lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; il combinato disposto delle Linee guida 1 e 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000; RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: l’art. 26, commi 3 e 3-bis della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro 40.000; CONSIDERATO che, ai sensi della normativa richiamata, l’approvvigionamento del lavoro, bene e/o servizio, in oggetto, può svolgersi mediante procedura semplificata dell’affidamento diretto, rientrando l’importo stimato dello stesso, nei limiti di valore di e 40.000; ATTESO che ai sensi delle Linee Guida 1, delibera ANAC 15 maggio 2019, n. 417 il responsabile del procedimento ha provveduto a negoziare l’offerta, con l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso: fissando ai sensi del d.m. 143/2013 in 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00) il valore complessivo del servizio di stima e valutazione immobiliare dell’area da assoggettare ad esproprio; richiedendo un preventivo-offerta definitivo, sulla base di quanto già negoziato, con PEC prot. n. 0016420/2019 del 17/12/2019 al seguente operatore economico che ha formulato la propria proposta economica: Arch. Raimondo Pinna con sede in via Lucca, via Santa Chiara 23, P.IVA 02489610929 c.f. PNNRND65l21B354U; offerta acquisita tramite PEC e assunta al Protocollo n. 0016434 del 18/12/2019, importo offerto euro 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00) oltre CP ed IVA di legge; RITENUTA congrua la proposta economica formulata dall’operatore economico disegnato e ritenuto pertanto di provvedere a: impegnare la somma necessaria per l’espletamento dell’attività di rilievo, assistenza tecnica alla progettazione definitiva; utilizzare per la copertura economica della prestazione professionale in parola, il capitolo 20126000 denominato “Incarichi di progettazione riqualificazione centro storico” relativo alle spese per il programma di valorizzazione del Palazzo Comunale; ATTESO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità il responsabile del procedimento dichiara che alla data della presente determinazione, per la tipologia di servizio richiesto: sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto non sono attive al momento dell’adozione del presente provvedimento, convenzioni Consip che riguardassero servizi comparabili con quelli oggetto dell’affidamento;
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare (n. 133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che presenta alcune considerazioni da cui è possibile ritenere: I. che l’art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MePA), abbia abrogato le norme che prescrivono l’obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati; II. che in ogni caso, l’ambito oggettivo di operatività del principio dell’obbligatorio ricorso ai mercati elettronici, soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall’esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni). Dunque si sostiene la non obbligatorietà e l’inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell’art. 36 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016); in attesa di una precisazione in merito da parte delle autorità competenti, ritenuta la necessità improrogabile di procedere con l’affidamento nonché la specificità e la complessità del caso, si ritiene opportuno affidare il servizio non ricorrendo al mercato elettronico; VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato e parte integrante del presente atto, recante le condizioni che regoleranno l’incarico di cui trattasi, che dovrà essere sottoscritto per accettazione in via definitiva dal soggetto aggiudicatario; APPURATO in tema di qualificazione della stazione appaltante che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del d.lgs. 50/2016; tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro l’amministrazione comunale è comunque autorizzata a procedere in applicazione dell’art. 37 del medesimo decreto legislativo; ATTESO che: è stato acquisito il CUP n. I27H19002430003 relativo all’opera; è stato acquisito il CIG n. Z942B3C9D7 relativo alla prestazione professionale della progettazione di fattibilità tecnica ed economica; è stata acquisita la regolarità contributiva dell’operatore economico al prot. n. 0016574 del 19/12/2019; DICHIARATA con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, l’insussistenza in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore di conflitti di interesse
(anche potenziali) ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 7, c. 1, del d.P.R. 62/2013 e delle indicazioni contenute nell’allegato 1 del PNA; ATTESO che: con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2019-2021; con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG definitivo 2019-2021 e sono state assegnate ai funzionari responsabili di Servizio del Comune le risorse umane e finanziarie; con decreto sindacale n. 19 del 21/05/2019 il sottoscritto dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli è stato incaricato della responsabilità dei Servizi Tecnici del Comune di Poggio a Caiano; il Responsabile dei Servizi tecnici è quindi autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio proponente; VISTI infine: - il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - gli artt. 107, 147-bis, 151 comma 4, 183 e 191 del d.lgs. 267/2000; - il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; - il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000; tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA 1. Di far proprio tutto quanto riportato in premessa; 2. di affidare del servizio professionale di stima e valutazione immobiliare dell’area all’arch. Raimondo Pinna, con sede in Via Santa Chiara 23 – 55100 Lucca, P.va 02489610929 – cf PNNRND65l21B354U, iscritto al n. 886/A Ordine Architetti PPCA Lucca; 3. di accertare e certificare l’attuale carenza in organico di personale tecnico e quindi l’impossibilità per lo stesso di poter affiancare all’attività di progettazione architettonica ed alle altre attività tecnico- amministrative ad essa connesse, anche attività di rilievo in situ e di supporto alla progettazione e di ricorrere conseguentemente, limitatamente per quanto espressamente in oggetto, al conferimento d’incarico in parola a professionalità esterna già a conoscenza dello stato dei luoghi, delle finalità e degli obiettivi da raggiungere con la progettazione in parola;
4. di procedere a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura semplificata dell’affidamento diretto secondo quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) e dall’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 affidando all’arch. Raimondo Pinna sede in Via Santa Chiara 23 – 55100 Lucca, P.va 02489610929 – cf PNNRND65l21B354U il servizio professionale in parola; 5. di impegnare la somma necessaria allo svolgimento della prestazione professionale; 6. di assumere a tal fine, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del d.lgs. 267/2000, il seguente impegno di spesa: Esercizio di bilancio 2019; Importo € 2.588,35 (euro duemilacinquecentoottantotto/35); Capitolo 20126000; Denominato “Incarichi di progettazione riqualificazione centro storico”; Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità; Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali; Macr. 02 – investimenti fissi lordi; C.I.G. Z942B3C9D7; 7. di DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2019; 8. di dare atto che il presente atto costituisce, ai sensi degli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016, determina a contrattare le cui clausole negoziali essenziali riportate nel preventivo in atti sono le seguenti: - il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento; - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 la forma è quella della scrittura privata e sarà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; - la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato in narrativa; - le clausole essenziali sono esplicitate nel disciplinare allegato alla presente, in ogni caso le seguenti: a) non si rilevano rischi da interferenza, non sussiste pertanto la necessità di procedere con la predisposizione del DUVRI e di indicare la stima dei costi di sicurezza; b) non è consentito il rinnovo del presente contratto; - l’operatore economico si assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- non è prevista la pubblicazione di un bando di gara e si procede alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune; 9. di disporre: - la trasmissione del presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione; - l’invio al terzo interessato della comunicazione dell’incarico affidato ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 267/2000; 10. di rappresentare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 della legge 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento della procedura in oggetto è il dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli; 11. di assegnare, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del d.lgs. 50/2016, l’incarico di “Direttore dell’esecuzione del contratto” al Responsabile del procedimento; 12. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line; 13. di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Puoi anche leggere