DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
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PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO Triennio 2019-2022 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
INDICE PREMESSA pag. 1 FINALITA’ DEL PROTOCOLLO pag. 2 1.BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI pag. 3 1.1 Cosa non è bullismo pag. 3 1.2 Tipologie di bullismo pag. 4 1.3 Soggetti pag.5 2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI pag.6 2.1 Cosa è il cyberbullismo pag.6 2.2 Tipologie di cyberbullismo pag.6 2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze pag.8 3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO pag.10 3.1 La prevenzione pag. 10 3.1.1 Prevenzione universale pag. 10 3.1.2 Prevenzione selettiva pag.11 3.1.3 Prevenzione indicata pag.12 3.2 La gestione e contrasto di casi di bullismo e cyberbullismo pag. 13 3.2.1 Schema generale di procedura pag. 13 3.3 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica pag. 17 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
PREMESSA L’IPSSAR “M. Alberini”, mediante il PTOF, esprime in modo chiaro e inequivocabile i valori etici e morali che persegue e promuove per i propri studenti: lo sviluppo formativo, l’acquisizione di senso di responsabilità, la formazione di cittadini attenti e consapevoli di far parte di un sistema di regole fondato sui diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e della collettività. Come Istituto Secondario Superiore abbiamo studenti nella fascia d’età adolescenziale. Durante l’adolescenza le relazioni con il gruppo dei pari assumono un’ importanza fondamentale per la crescita dei ragazzi. Quando le relazioni tra pari sono positive si determina lo sviluppo di un senso di identità positivo, di fiducia nelle proprie capacità e di autostima; quando invece nel gruppo si instaurano dinamiche di prepotenza, aggressività, esclusione sociale e intolleranza che definiscono situazioni di bullismo e cyberbullismo, ne scaturiscono conseguenze negative per la salute fisica, psicologica e relazionale per le vittime, per i bulli, ma anche per gli osservatori. L’Istituto Alberini condanna ogni forma di bullismo e di cyberbullismo che ritiene inaccettabile e deprecabile e pertanto considera necessario contrastare con determinazione questi fenomeni con azioni che si rivolgono a tutti gli individui coinvolti. Tali fenomeni sono complessi e articolati, pertanto si ritiene dare loro innanzitutto una definizione: quando un fenomeno si conosce, si può riconoscere e combattere. 1 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FINALITÀ DEL PROTOCOLLO Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale ATA dell’ IPSSAR Massimo ALBERINI, in sintonia con le indicazioni ministeriali e con il quadro normativo di riferimento, si impegnano a precisare linee di intervento comuni per affrontare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il presente protocollo intende quindi offrire a tutti gli attori coinvolti nel processo educativo un supporto operativo che aiuti a prevenire e ad affrontare in modo congruo le diverse situazioni legate ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 2 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI 1.1 COSA NON E’ BULLISMO Oggi esiste una generalizzazione del termine “bullismo”, in tal modo si rischia di attribuire a questo fenomeno delle connotazioni che non gli appartengono. Consideriamo pertanto importante esplicitare che cosa non è bullismo. Non è bullismo: un conflitto: il conflitto, come per esempio un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Il conflitto trae origine dalla competizione per uno stesso oggetto o dalla rilevazione di bisogni inconciliabili e opposti. uno scherzo: nello scherzo l’intento è divertirsi insieme e non ferire l’altro anche se in alcuni casi lo scherzo può avere una deriva di prepotenza e questo accade quando uno dei soggetti coinvolti prova dolore, disagio. comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”: quali lotte, giochi turbolenti, derisione per gioco, non sono comportamenti bullistici perché in essi è riscontrabile sia una simmetria relazionale, ossia parità di forza e di potere, sia un’ alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato. Anche se talora la situazione degenera quasi sempre questi comportamenti non presentano il carattere dell’asimmetria tra i soggetti agenti che è uno degli elementi che caratterizzano il bullismo. devianza e reati: sono categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (in comune col bullismo hanno le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano). Sono atti particolarmente gravi che si configurano come veri e propri reati: attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, compiere molestie o abusi sessuali, sono condotte delittuose che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come “bullismo”. In questi casi la Scuola agisce sempre con le Istituzioni presenti sul territorio. A tale riguardo è importante ricordare che nei casi di reati perseguibili d’Ufficio, gli operatori scolastici, in quanto Pubblici Ufficiali, ai sensi dell’art. 331 c. p.p. hanno l’obbligo di effettuare la denunzia per iscritto all’Autorità giudiziaria competente. 3 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1.2 COSA E’ BULLISMO Nel 1973 lo psicologo scandinavo Dan Olweus ha definito il bullismo come “un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che spesso non riesce a difendersi”. Da questa definizione si evince che gli atti di bullismo mirano a far male alla vittima, in modo ripetuto e continuativo e comportano uno squilibrio di potere tra le due parti in causa. Lo squilibrio di potere può essere ricondotto alla forza fisica, allo status sociale o alla numerosità del gruppo di aggressori che attaccano la vittima. Le caratteristiche del bullismo sono l’ intenzionalità, la persistenza nel tempo e l’ asimmetria nella relazione. Intenzionalità: il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente e consapevolmente. Persistenza nel tempo: il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte nel tempo, Asimmetria nella relazione: tra le parti coinvolte c’è una differenza di potere dovuta a forza fisica, all’età o alla numerosità del gruppo. 1.3 TIPOLOGIE DI BULLISMO bullismo diretto fisico: comportamenti di prevaricazione nei confronti della vittima tramite botte, pugni, calci e strattoni, ma anche tramite furto o danneggiamento di cose altrui. bullismo diretto verbale: comportamenti di prevaricazione nei confronti della vittima tramite offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro. bullismo indiretto: sono comportamenti più nascosti, sottili e per questo più difficili da rilevare che danneggiano la vittima sul piano della relazione con gli altri, come per esempio fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. Recentemente si è parlato anche di altre tipologie di bullismo legate al pregiudizio quali: bullismo etnico: basato sul pregiudizio etnico o culturale e comporta la derisione della vittima per alcune sue caratteristiche come il colore della pelle, l’etnia, le tradizioni culturali, la nazionalità, il linguaggio, la religione. bullismo sessuale: riferito a molestie sessuali o contatti sessuali inappropriati e non desiderati dalla vittima bullismo sessista: basato sul pregiudizio derivante da stereotipi legati al genere bullismo omofobico: basato sul pregiudizio derivante da stereotipi legati all’orientamento sessuale bullismo verso la disabilità: comporta l’esclusione, l’emarginazione o la derisione di compagni con disabilità fisiche o con problemi nell’ambito cognitivo bullismo verso compagni più dotati: pressione negativa da parte del gruppo dei pari nei confronti di una vittima talentuosa o dotata in un determinato ambito, non solo scolastico 4 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1.4 I SOGGETTI Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Bullo dominante: ha bisogno di dominare e di autoaffermarsi e spesso risulta popolare tra i compagni. Impulsivo, irascibile e non empatico, infatti non comprende il malessere delle vittime. Bullo gregario o passivo: è seguace del bullo dominante, sostiene il bullo e non prende iniziative, non gode di popolarità e pensa di acquisire visibilità stando dalla parte del “più forte”. Il bullo gregario si sente in colpa per i maltrattamenti e le persecuzioni inflitte alla vittima. Vittima passiva/sottomessa: non reagisce di fronte alle persecuzioni e ai maltrattamenti. Ha paura. Vittima provocatrice: reagisce alle angherie del bullo provocandolo e rispondendo verbalmente e fisicamente alle prepotenze ma evidenzia debolezza e difficoltà nel gestire la situazione. Possiamo inoltre identificare quattro diversi ruoli che possono assumere gli spettatori alle dinamiche prepotenti. Aiutanti del bullo: i ragazzi che insieme al bullo partecipano attivamente all’episodio di bullismo Sostenitori del bullo: i ragazzi che non intervengono direttamente nell’atto di prepotenza ma incitano e incoraggiano il bullo Difensori della vittima: sono i ragazzi (solitamente una piccola minoranza) che intervengono attivamente in aiuto della vittima, consolano la vittima; contrastano apertamente il bullo o chiedono aiuto ad un adulto Spettatori passivi: sono i ragazzi che formano la “maggioranza silenziosa”. Gli spettatori passivi, pur avendo un atteggiamento pro vittima, per motivazioni varie non agiscono di fronte agli episodi di bullismo, non si schierano con una delle due parti, con l’aggravante che il bullo interpreta il silenzio degli spettatori come un tacito appoggio alle sue prepotenze. Nella maggior parte dei casi la maggioranza rimane silente e gli episodi non vengono denunciati. 5 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI Un tempo le vittime di Franti (il prepotente del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis) o di Barry Tamerlane (il bullo del libro “L’inventore dei sogni” di Ian Mcewan) rientrate a casa, trovavano quasi sempre un rifugio sicuro, un luogo che le proteggeva dalle ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola. Oggi la tecnologia permette di infiltrarsi nelle case delle vittime, materializzarsi in ogni momento della loro vita perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati o pubblicati su qualche sito con l’aiuto di internet1. 2.1 COSA E’ IL CYBERBULLISMO Una ulteriore tipologia di bullismo, molto attuale per le nuove generazioni, è il bullismo nel contesto virtuale ossia mediato dalle tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC). Tale fenomeno è denominato cyberbullismo. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 71/2017 afferma che per cyberbullismo “si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente: Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti. Flaming inteso come battaglie verbali online. Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene 6 1 PISANO L., SATURNO M. E. “Le prepotenze non terminano mai”, Piscologia Contemporanea, n. 210, 2008, Ed. Giunti. Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari. Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira. Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account. Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc. Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici. Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video. Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
7 2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche: Bullismo Cyberbullismo Sono coinvolti solo gli studenti della classe Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti e/o dell'Istituto; di tutto il mondo; generalmente solo chi ha un carattere forte, chiunque, anche chi è vittima nella vita capace di imporre il proprio potere, può reale, può diventare cyberbullo; diventare un bullo; i cyberbulli possono essere anonimi e i bulli sono studenti, compagni di classe o di sollecitare la partecipazione di altri "amici" Istituto, conosciuti dalla vittima; anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo; le azioni di bullismo vengono raccontate ad il materiale utilizzato per azioni di altri studenti della scuola in cui sono cyberbullismo può essere diffuso in tutto il avvenute, sono circoscritte ad un mondo; determinato ambiente; le azioni di bullismo avvengono durante le comunicazioni aggressive possono l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, avvenire 24 ore su 24; scuola-casa; le dinamiche scolastiche o del gruppo i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter classe limitano le azioni aggressive; fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale; bisogno del bullo di dominare nelle relazioni percezione di invisibilità da parte del interpersonali attraverso il contatto diretto cyberbullo attraverso azioni che si celano con la vittima; dietro la tecnologia; reazioni evidenti da parte della vittima e assenza di reazioni visibili da parte della visibili nell'atto dell'azione di bullismo; vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; tendenza a sottrarsi da responsabilità Sdoppiamento della personalità: le portando su un piano scherzoso le azioni di conseguenze delle proprie azioni vengono violenza. attribuite al “profilo utente” creato. Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
8 Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale ma mostra anche molti elementi di estraneità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie. Anonimato: la vittima può non conoscere l’identità del suo persecutore. Solo il 40-50% di chi è vittima di cyberbullismo conosce l’identità del perpetratore. Non sapere chi sia l’autore può aumentare il senso di frustrazione e di impotenza. D’altro canto chi commette atti di cyberbullismo è convinto di essere anonimo e non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile. Riproducibilità e grande diffusione: spesso si verifica il coinvolgimento di un vasto pubblico e l'incapacità di rimuovere i contenuti dopo che questi sono stati condivisi online. Assenza di confini spazio-tempo: la vittima può subire l’attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della sua giornata. Distanza tra bullo e vittima: ha come conseguenza l’assenza di quel feedback espressivo tipico delle interazioni faccia a faccia . Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video “postati‟ possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone. Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
9 3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO Un modello che finora ha ottenuto risultati importanti è costituito da un approccio di politica globale, sistemica della scuola contro il bullismo che coinvolge tutte le componenti: singoli alunni, gruppo classe, genitori, dirigente scolastico, personale docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio. Sarà nostra cura promuovere azioni che coinvolgano: • la Persona (l’alunno nei suoi diversi ruoli di vittima, bullo, aiutante della vittima, gregario del bullo, osservatore passivo) • la Classe (alunno-alunni; alunno-insegnante; insegnante alunno) • la Scuola (dirigenza, staff di dirigenza, insegnanti, personale ATA) • la Famiglia • la Comunità (per esempio le associazioni) Allo scopo di contrastare ogni fenomeno di bullismo e prevaricazione la nostra Istituzione Scolastica opererà su due fronti: 1. Prevenzione 2. Gestione e contrasto di atti prevaricatori 3.1 LA PREVENZIONE Importante è promuovere senso di responsabilità per contrastare bullismo e cyberbullismo e di conseguenza progettare azioni che ne prevengano l’insorgenza anche grazie al rafforzamento di fattori di protezione basati sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità. Possiamo distinguere tre livelli di prevenzione: universale: rivolta a tutte le classi selettiva: rivolta a classi che hanno dinamiche interne disfunzionali indicata: rivolta a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio di bullismo 3.1.1.PREVENZIONE UNIVERSALE Soggetto SCUOLA Dare il buon esempio come adulti. Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni. Effettuare attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico. Individuare un docente referente, adeguatamente formato, con il compito di coordinare le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo. Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
10 Costituire un Team (formato dal docente referente per le iniziative contro il bullismo e cyberbullismo, dal docente funzione strumentale delle attività di Educazione alla Salute e da almeno un altro docente o da un soggetto afferente al personale ATA) allo scopo di definire le azioni di prevenzione e di contrasto e di acquisire le informazioni necessarie per agire, seguendo la presente procedura: 1. Segnalazione attraverso la compilazione di un modulo apposito 2. Valutazione e approfondimento attraverso colloqui con tutti gli attori coinvolti 3. Scelta dell’intervento per la gestione del caso Utilizzare testi narrativi, film, rappresentazioni teatrali nell’ottica di stimolare culturalmente gli studenti. Mettere in atto progetti basati sull’educazione alla legalità, alla cittadinanza, all’educazione alla salute, all’educazione alimentare nell’ottica di sviluppare in positivo la personalità degli studenti. Mantenere viva e costante l’offerta di Sportello di Spazio Ascolto (CIC) con docenti opportunamente formati. Collaborare con le Forze dell’Ordine. Collaborare attivamente con l’animatore digitale dell’Istituto per la messa in sicurezza dei pc e della rete, nelle buone pratiche informatiche. Soggetto FAMIGLIA Dare il buon esempio di adulti. Partecipare attivamente alle iniziative formative promosse dalla scuola. Segnalare tempestivamente alla scuola situazioni di prevaricazione tra gli studenti di cui sono a conoscenza Soggetto COMUNITA’ Dare il buon esempio di adulti. Effettuare sistematica collaborazione tra personale scolastico, professionisti sociosanitari ed educatori della Aulss 2 Marca Trevigiana al fine di favorire l’istituzione scolastica nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi o antisociali. 3.1.2 PREVENZIONE SELETTIVA Soggetto CLASSE Sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva. Continuazione e implementazione dei programmi di Peer Education Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
11 3.1.3 PREVENZIONE INDICATA Soggetto CHE TENDE A SUBIRE PREPOTENZE: - counseling di supporto in Spazio Ascolto - avvio di interventi in classe Soggetto CHE TENDE AD AGIRE PREPOTENZE e soggetto GREGARIO: - counseling in Spazio Ascolto con approccio umanistico (ascoltare il bullo senza giudicarlo, per aiutarlo a far emergere la sua capacità di mettersi nei panni dell’altro) - counseling in Spazio Ascolto con approccio morale ( riflettere sulle regole ) - counseling in Spazio Ascolto con approccio legale (definire limiti e dare informazioni sulle eventuali sanzioni) Soggetto OSSERVATORE: - vedere intervento nelle classi 12 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
3.2 LA GESTIONE E CONTRASTO DI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO Nel caso in cui nonostante la messa in atto di tutte le azioni preventive sopra delineate si palesino episodi che si configurano come atti prevaricatori di bullismo o cyberbullismo, la Scuola avvierà le azioni sottostanti così come delineate nel seguente schema di procedura. 3.2.1 SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA SCHEMA GENERALE PROCEDURA Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5 FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso AZIONI TEMPI 1. Verifica e prima raccolta di informazioni (da chi è coinvolto, dai compagni, dai colleghi, dal dirigente scolastico…) 24/48 ore A solo scopo informativo e di conferma dell’episodio 2. Comunicazione al dirigente e al coordinatore di classe 24/48 ore In forma scritta 3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d’Ufficio (FASE C) oppure situazione di pregiudizio (FASE B) 24/48 ore Breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante / numeri indicati nella tabella sottostante) 4. Condivisione con gli insegnanti della classe 24/48 ore Consiglio di Classe straordinario 13 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FASE B - Situazione di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d’Ufficio) AZIONI TEMPI PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA Entro 1/2 giorni a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a b. informativa e convocazione dei genitori - ai sensi dell’Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo c. convocazione di un consiglio di classe urgente / straordinario Entro 3 / 4 giorni d. informazioni alla classe per evitare la diffusione e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line) COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI a. mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o “latitanti” Entro 2/3 settimane c. eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori d. segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane entro 3/5 settimane e. segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela AZIONE DI PREVENZIONE E FORMAZIONE IN CLASSE a. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare) Entro 6/8 settimane b. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti del bullo (che senta la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare) c. eventuali percorsi di sensibilizzazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). d. eventuali attività di sostegno specifiche ( incontri esperti per esempio con la Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola e. sportello di ascolto Cic INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE Entro 2/3 mesi a. Eventuali incontri informativi con i genitori 14 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FASE C – Reati procedibili d’Ufficio AZIONI TEMPI DENUNCIA PRESSO L’AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA a. per iscritto e senza ritardo b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile). Entro 24/48 ore c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti indicati nella tabella sottostante DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA Entro 24/48 ore a. presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) - sono aperti 24h su 24h b. presso la Polizia Postale delle Comunicazioni c. presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia CONTENUTI DELLA DENUNCIA (Articolo 332 del Codice di procedura penale) a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio. Entro 24/48 ore b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto, ...). c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. INFORMAZIONI AI DOCENTI DELLA CLASSE a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri/ del PM per non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto - valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno. 15 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
Informazioni in caso di necessità di un parere legale • Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Riferimento Nazionale: Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma. Tel: +39.06.67.79.65.51 Riferimento Regionale: Tel. 041 2383422-23 garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it • Safer Internet Center italiano. La linea di ascolto gratuita 1.96.96 La helpline è attiva 24 ore su 24 • Polizia Postale https://www.commissariatodips.it/ 16 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
3.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: -la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), -la violenza privata (art. 610 c.p.), -il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), -la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), -l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), -l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.), -molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). Invece, sono in genere associati al bullismo: -le percosse (art. 581 c.p.) -le lesioni: (art. 582 c.p.) -l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016) -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.) Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde: a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.), b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.). Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne comportamenti illeciti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. 17 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. Il minorenne con più di 14 anni nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo può chiedere al gestore del sito internet o del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante peq11r la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. del 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l’accaduto alle autorità competenti. (Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per il minore di anni 14 è previsto l’ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età. (Art.4 L.71) Le linee di orientamento per gli anni scolastici 2017/19 prevedono la partecipazione di un referente alla formazione ministeriale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti in virtù della peer education, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di Polizia, nella previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. 18 Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
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