DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO

Pagina creata da Stefania Negri
 
CONTINUA A LEGGERE
PROTOCOLLO D’ISTITUTO

                             PER

   LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

                DEL FENOMENO

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

                    Triennio 2019-2022

       Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
INDICE

PREMESSA                                                                            pag. 1

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO                                                            pag. 2
       1.BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI                                         pag. 3
1.1 Cosa non è bullismo                                                             pag. 3
1.2 Tipologie di bullismo                                                           pag. 4
1.3 Soggetti                                                                        pag.5
     2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI                                     pag.6
2.1 Cosa è il cyberbullismo                                                         pag.6
2.2 Tipologie di cyberbullismo                                                      pag.6
2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze                                 pag.8

      3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO                                pag.10

3.1 La prevenzione                                                                  pag. 10
3.1.1 Prevenzione universale                                                        pag. 10
3.1.2 Prevenzione selettiva                                                         pag.11
3.1.3 Prevenzione indicata                                                          pag.12
3.2 La gestione e contrasto di casi di bullismo e cyberbullismo                     pag. 13
3.2.1 Schema generale di procedura                                                  pag. 13
3.3 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica                              pag. 17

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
PREMESSA

L’IPSSAR “M. Alberini”, mediante il PTOF, esprime in modo chiaro e inequivocabile i valori
etici e morali che persegue e promuove per i propri studenti: lo sviluppo formativo,
l’acquisizione di senso di responsabilità, la formazione di cittadini attenti e consapevoli di
far parte di un sistema di regole fondato sui diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona e della collettività.
Come Istituto Secondario Superiore abbiamo studenti nella fascia d’età adolescenziale.
Durante l’adolescenza le relazioni con il gruppo dei pari assumono un’ importanza
fondamentale per la crescita dei ragazzi. Quando le relazioni tra pari sono positive si
determina lo sviluppo di un senso di identità positivo, di fiducia nelle proprie capacità e di
autostima; quando invece nel gruppo si instaurano dinamiche di prepotenza, aggressività,
esclusione sociale e intolleranza che definiscono situazioni di bullismo e cyberbullismo, ne
scaturiscono conseguenze negative per la salute fisica, psicologica e relazionale per le
vittime, per i bulli, ma anche per gli osservatori.
L’Istituto Alberini condanna ogni forma di bullismo e di cyberbullismo che ritiene
inaccettabile e deprecabile e pertanto considera necessario contrastare con
determinazione questi fenomeni con azioni che si rivolgono a tutti gli individui coinvolti.
Tali fenomeni sono complessi e articolati, pertanto si ritiene dare loro innanzitutto una
definizione: quando un fenomeno si conosce, si può riconoscere e combattere.

                                                      1

                            Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale ATA dell’ IPSSAR Massimo ALBERINI, in
sintonia con le indicazioni ministeriali e con il quadro normativo di riferimento, si
impegnano a precisare linee di intervento comuni per affrontare i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.
Il presente protocollo intende quindi offrire a tutti gli attori coinvolti nel processo educativo
un supporto operativo che aiuti a prevenire e ad affrontare in modo congruo le diverse
situazioni legate ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

                                                      2

                            Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1.   BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA NON E’ BULLISMO

Oggi esiste una generalizzazione del termine “bullismo”, in tal modo si rischia di attribuire
a questo fenomeno delle connotazioni che non gli appartengono. Consideriamo pertanto
importante esplicitare che cosa non è bullismo.
Non è bullismo:
un conflitto: il conflitto, come per esempio un litigio, è episodico, avviene in determinate
circostanze e può accadere a chiunque nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi
coinvolti. Il conflitto trae origine dalla competizione per uno stesso oggetto o dalla
rilevazione di bisogni inconciliabili e opposti.
uno scherzo: nello scherzo l’intento è divertirsi insieme e non ferire l’altro anche se in
alcuni casi lo scherzo può avere una deriva di prepotenza e questo accade quando uno
dei soggetti coinvolti prova dolore, disagio.
comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”: quali lotte, giochi turbolenti, derisione per
gioco, non sono comportamenti bullistici perché in essi è riscontrabile sia una simmetria
relazionale, ossia parità di forza e di potere, sia               un’ alternanza dei ruoli
prevaricatore/prevaricato. Anche se talora la situazione degenera quasi sempre questi
comportamenti non presentano il carattere dell’asimmetria tra i soggetti agenti che è uno
degli elementi che caratterizzano il bullismo.
devianza e reati: sono categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (in
comune col bullismo hanno le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si
manifestano). Sono atti particolarmente gravi che si configurano come veri e propri reati:
attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti,
procurare ferite fisiche gravi, compiere molestie o abusi sessuali, sono condotte delittuose
che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili
come “bullismo”.
In questi casi la Scuola agisce sempre con le Istituzioni presenti sul territorio.
A tale riguardo è importante ricordare che nei casi di reati perseguibili d’Ufficio, gli
operatori scolastici, in quanto Pubblici Ufficiali, ai sensi dell’art. 331 c. p.p. hanno
l’obbligo di effettuare la denunzia per iscritto all’Autorità giudiziaria competente.

                                                     3

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1.2 COSA E’ BULLISMO

Nel 1973 lo psicologo scandinavo Dan Olweus ha definito il bullismo come “un atto
aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo
contro una vittima che spesso non riesce a difendersi”. Da questa definizione si
evince che gli atti di bullismo mirano a far male alla vittima, in modo ripetuto e continuativo
e comportano uno squilibrio di potere tra le due parti in causa. Lo squilibrio di potere può
essere ricondotto alla forza fisica, allo status sociale o alla numerosità del gruppo di
aggressori che attaccano la vittima.
Le caratteristiche del bullismo sono l’ intenzionalità, la persistenza nel tempo e l’
asimmetria nella relazione.
Intenzionalità: il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente e
consapevolmente.
Persistenza nel tempo: il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte nel
tempo,
Asimmetria nella relazione: tra le parti coinvolte c’è una differenza di potere dovuta a
forza fisica, all’età o alla numerosità del gruppo.

1.3 TIPOLOGIE DI BULLISMO

bullismo diretto fisico: comportamenti di prevaricazione nei confronti della vittima tramite
botte, pugni, calci e strattoni, ma anche tramite furto o danneggiamento di cose altrui.
bullismo diretto verbale: comportamenti di prevaricazione nei confronti della vittima
tramite offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.
bullismo indiretto: sono comportamenti più nascosti, sottili e per questo più difficili da
rilevare che danneggiano la vittima sul piano della relazione con gli altri, come per
esempio fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.
Recentemente si è parlato anche di altre tipologie di bullismo legate al pregiudizio quali:
bullismo etnico: basato sul pregiudizio etnico o culturale e comporta la derisione della
vittima per alcune sue caratteristiche come il colore della pelle, l’etnia, le tradizioni
culturali, la nazionalità, il linguaggio, la religione.
bullismo sessuale: riferito a molestie sessuali o contatti sessuali inappropriati e non
desiderati dalla vittima
bullismo sessista: basato sul pregiudizio derivante da stereotipi legati al genere
bullismo omofobico: basato sul pregiudizio derivante da stereotipi legati all’orientamento
sessuale
bullismo verso la disabilità: comporta l’esclusione, l’emarginazione o la derisione di
compagni con disabilità fisiche o con problemi nell’ambito cognitivo
bullismo verso compagni più dotati: pressione negativa da parte del gruppo dei pari nei
confronti di una vittima talentuosa o dotata in un determinato ambito, non solo scolastico

                                                     4
                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
1.4 I SOGGETTI

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.
Bullo dominante: ha bisogno di dominare e di autoaffermarsi e spesso risulta popolare tra
i compagni. Impulsivo, irascibile e non empatico, infatti non comprende il malessere delle
vittime.
Bullo gregario o passivo: è seguace del bullo dominante, sostiene il bullo e non prende
iniziative, non gode di popolarità e pensa di acquisire visibilità stando dalla parte del “più
forte”. Il bullo gregario si sente in colpa per i maltrattamenti e le persecuzioni inflitte alla
vittima.
Vittima passiva/sottomessa: non reagisce di fronte alle persecuzioni e ai maltrattamenti.
Ha paura.
Vittima provocatrice: reagisce alle angherie del bullo provocandolo e rispondendo
verbalmente e fisicamente alle prepotenze ma evidenzia debolezza e difficoltà nel gestire
la situazione.
Possiamo inoltre identificare quattro diversi ruoli che possono assumere gli spettatori alle
dinamiche prepotenti.
Aiutanti del bullo: i ragazzi che insieme al bullo partecipano attivamente all’episodio di
bullismo
Sostenitori del bullo: i ragazzi che non intervengono direttamente nell’atto di prepotenza
ma incitano e incoraggiano il bullo
Difensori della vittima: sono i ragazzi (solitamente una piccola minoranza) che
intervengono attivamente in aiuto della vittima, consolano la vittima; contrastano
apertamente il bullo o chiedono aiuto ad un adulto
Spettatori passivi: sono i ragazzi che formano la “maggioranza silenziosa”. Gli spettatori
passivi, pur avendo un atteggiamento pro vittima, per motivazioni varie non agiscono di fronte
agli episodi di bullismo, non si schierano con una delle due parti, con l’aggravante che il bullo
interpreta il silenzio degli spettatori come un tacito appoggio alle sue prepotenze. Nella
maggior parte dei casi la maggioranza rimane silente e gli episodi non vengono denunciati.

                                                     5

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

Un tempo le vittime di Franti (il prepotente del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis) o di
Barry Tamerlane (il bullo del libro “L’inventore dei sogni” di Ian Mcewan) rientrate a casa,
trovavano quasi sempre un rifugio sicuro, un luogo che le proteggeva dalle ostilità e dalle
angherie dei compagni di scuola. Oggi la tecnologia permette di infiltrarsi nelle case delle
vittime, materializzarsi in ogni momento della loro vita perseguitandole con messaggi,
immagini, video offensivi, inviati o pubblicati su qualche sito con l’aiuto di internet1.

2.1 COSA E’ IL CYBERBULLISMO

Una ulteriore tipologia di bullismo, molto attuale per le nuove generazioni, è il bullismo nel
contesto virtuale ossia mediato dalle tecnologie dell’informazione e della
telecomunicazione (TIC). Tale fenomeno è denominato cyberbullismo. Il secondo comma
dell’articolo 1 della legge 71/2017 afferma che per cyberbullismo “si intende qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identità', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di
dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione
di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più' componenti della famiglia del
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in
ridicolo”.

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio
deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo
individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo
scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti. Flaming inteso
come battaglie verbali online.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia
azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica,
che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene

                                                          6

1   PISANO L., SATURNO M. E. “Le prepotenze non terminano mai”, Piscologia Contemporanea, n. 210, 2008, Ed.
    Giunti.
                                Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie
o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre
fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che,
attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse
molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di
aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte
persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o
dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le
amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità
fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo
parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere.
Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della
password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non
saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio
conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il
bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o
account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in
pericolo il vero proprietario dell’account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la
vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima,
scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e
la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di
amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una
grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un
eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di
foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare o nella
pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale. Tali
immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in
modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti
foto e video.

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
7

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE
Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

                  Bullismo                                                Cyberbullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti
e/o dell'Istituto;                            di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, chiunque, anche chi è vittima nella vita
capace di imporre il proprio potere, può reale, può diventare cyberbullo;
diventare un bullo;
                                               i cyberbulli possono essere anonimi e
i bulli sono studenti, compagni di classe o di sollecitare la partecipazione di altri "amici"
Istituto, conosciuti dalla vittima;            anonimi, in modo che la persona non sappia
                                               con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad il materiale utilizzato per azioni di
altri studenti della scuola in cui sono cyberbullismo può essere diffuso in tutto il
avvenute,     sono     circoscritte ad   un mondo;
determinato ambiente;
le azioni di bullismo avvengono durante le comunicazioni aggressive                       possono
l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, avvenire 24 ore su 24;
scuola-casa;
le dinamiche scolastiche o del gruppo i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter
classe limitano le azioni aggressive; fare online ciò che non potrebbero fare nella
                                      vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni percezione di invisibilità da parte del
interpersonali attraverso il contatto diretto cyberbullo attraverso azioni che si celano
con la vittima;                               dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e assenza di reazioni visibili da parte della
visibili nell'atto dell'azione di bullismo; vittima che non consentono al cyberbullo di
                                            vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità Sdoppiamento               della    personalità: le
portando su un piano scherzoso le azioni di conseguenze delle proprie azioni vengono
violenza.                                   attribuite al “profilo utente” creato.

                            Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
8

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale ma mostra
anche molti elementi di estraneità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e
che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

      Anonimato:

      la vittima può non conoscere l’identità del suo persecutore. Solo il 40-50% di chi è
      vittima di cyberbullismo conosce l’identità del perpetratore. Non sapere chi sia
      l’autore può aumentare il senso di frustrazione e di impotenza. D’altro canto chi
      commette atti di cyberbullismo è convinto di essere anonimo e non è del tutto
      consapevole che è comunque rintracciabile.

      Riproducibilità e grande diffusione:

spesso si verifica il coinvolgimento di un vasto pubblico e l'incapacità di rimuovere i
contenuti dopo che questi sono stati condivisi online.

Assenza di confini spazio-tempo:

      la vittima può subire l’attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della
      sua giornata.

Distanza tra bullo e vittima:

ha come conseguenza l’assenza di quel feedback espressivo tipico delle interazioni faccia
a faccia .

Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un
commento o un’immagine o un video “postati‟ possono essere potenzialmente in
uso da milioni di persone.

                          Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
9

        3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Un modello che finora ha ottenuto risultati importanti è costituito da un approccio di
politica globale, sistemica della scuola contro il bullismo che coinvolge tutte le
componenti: singoli alunni, gruppo classe, genitori, dirigente scolastico, personale
docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio.
Sarà nostra cura promuovere azioni che coinvolgano:
    • la Persona (l’alunno nei suoi diversi ruoli di vittima, bullo, aiutante della vittima,
       gregario del bullo, osservatore passivo)
    • la Classe (alunno-alunni; alunno-insegnante; insegnante alunno)
    • la Scuola (dirigenza, staff di dirigenza, insegnanti, personale ATA)
    • la Famiglia
    • la Comunità (per esempio le associazioni)
Allo scopo di contrastare ogni fenomeno di bullismo e prevaricazione la nostra Istituzione
Scolastica opererà su due fronti:

   1. Prevenzione
   2. Gestione e contrasto di atti prevaricatori

3.1 LA PREVENZIONE

Importante è promuovere senso di responsabilità per contrastare bullismo e cyberbullismo
e di conseguenza progettare azioni che ne prevengano l’insorgenza anche grazie al
rafforzamento di fattori di protezione basati sulla valorizzazione delle risorse personali,
familiari, scolastiche e della comunità.
Possiamo distinguere tre livelli di prevenzione:
universale: rivolta a tutte le classi
selettiva: rivolta a classi che hanno dinamiche interne disfunzionali
indicata: rivolta a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio di bullismo

3.1.1.PREVENZIONE UNIVERSALE

Soggetto SCUOLA

Dare il buon esempio come adulti.
Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.
Effettuare attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
Individuare un docente referente, adeguatamente formato, con il compito di coordinare le
iniziative contro il bullismo/cyberbullismo.

                          Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
10

Costituire un Team (formato dal docente referente per le iniziative contro il bullismo e
cyberbullismo, dal docente funzione strumentale delle attività di Educazione alla Salute e
da almeno un altro docente o da un soggetto afferente al personale ATA) allo scopo di
definire le azioni di prevenzione e di contrasto e di acquisire le informazioni necessarie per
agire, seguendo la presente procedura:

1. Segnalazione attraverso la compilazione di un modulo apposito
2. Valutazione e approfondimento attraverso colloqui con tutti gli attori coinvolti
3. Scelta dell’intervento per la gestione del caso

Utilizzare testi narrativi, film, rappresentazioni teatrali nell’ottica di stimolare culturalmente
gli studenti.
Mettere in atto progetti basati sull’educazione alla legalità, alla cittadinanza, all’educazione
alla salute, all’educazione alimentare nell’ottica di sviluppare in positivo la personalità
degli studenti.
Mantenere viva e costante l’offerta di Sportello di Spazio Ascolto (CIC) con docenti
opportunamente formati.
Collaborare con le Forze dell’Ordine.
Collaborare attivamente con l’animatore digitale dell’Istituto per la messa in sicurezza dei
pc e della rete, nelle buone pratiche informatiche.

Soggetto FAMIGLIA

Dare il buon esempio di adulti.
Partecipare attivamente alle iniziative formative promosse dalla scuola.
Segnalare tempestivamente alla scuola situazioni di prevaricazione tra gli studenti di cui
sono a conoscenza

Soggetto COMUNITA’

Dare il buon esempio di adulti.
Effettuare sistematica collaborazione tra personale scolastico, professionisti sociosanitari
ed educatori della Aulss 2 Marca Trevigiana al fine di favorire l’istituzione scolastica nella
segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi o antisociali.

3.1.2 PREVENZIONE SELETTIVA

Soggetto CLASSE

Sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle
potenziali vittime.
Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti attraverso
percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva.
Continuazione e implementazione dei programmi di Peer Education

                            Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
11

3.1.3 PREVENZIONE INDICATA

Soggetto CHE TENDE A SUBIRE PREPOTENZE:

- counseling di supporto in Spazio Ascolto
- avvio di interventi in classe

Soggetto CHE TENDE AD AGIRE PREPOTENZE e soggetto GREGARIO:

- counseling in Spazio Ascolto con approccio umanistico (ascoltare il bullo senza
giudicarlo, per aiutarlo a far emergere la sua capacità di mettersi nei panni dell’altro)
- counseling in Spazio Ascolto con approccio morale ( riflettere sulle regole )
- counseling in Spazio Ascolto con approccio legale (definire limiti e dare informazioni sulle
eventuali sanzioni)

Soggetto OSSERVATORE:

- vedere intervento nelle classi

                                                    12

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
3.2 LA GESTIONE E CONTRASTO DI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Nel caso in cui nonostante la messa in atto di tutte le azioni preventive sopra
delineate si palesino episodi che si configurano come atti prevaricatori di bullismo o
cyberbullismo, la Scuola avvierà le azioni sottostanti così come delineate nel
seguente schema di procedura.

3.2.1 SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA

                       SCHEMA GENERALE PROCEDURA
                               Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5

                     FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso

                                      AZIONI                                          TEMPI
   1. Verifica e prima raccolta di informazioni (da chi è coinvolto, dai
      compagni, dai colleghi, dal dirigente scolastico…)                              24/48 ore

A solo scopo informativo e di conferma dell’episodio
   2. Comunicazione al dirigente e al coordinatore di classe
                                                                                      24/48 ore
In forma scritta
   3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d’Ufficio (FASE C)
      oppure situazione di pregiudizio (FASE B)                                       24/48 ore

Breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere
con una denuncia (Ufficio del Garante / numeri indicati nella tabella sottostante)
   4. Condivisione con gli insegnanti della classe                                    24/48 ore

Consiglio di Classe straordinario

                                                      13
                             Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FASE B        - Situazione di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d’Ufficio)

                                       AZIONI                                                   TEMPI
PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA
                                                                                         Entro 1/2 giorni
a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a
b. informativa e convocazione dei genitori - ai sensi dell’Articolo 5 L.71/2017
nei casi di Cyberbullismo

c. convocazione di un consiglio di classe urgente / straordinario                        Entro 3 / 4 giorni
d. informazioni alla classe per evitare la diffusione
e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere
(ad esempio immagini o video on-line)

COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

a. mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi
b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o “latitanti”                   Entro 2/3 settimane
c. eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai
genitori

d. segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori,
se il pregiudizio permane                                                                 entro 3/5 settimane
e. segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per
il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela

AZIONE DI PREVENZIONE E FORMAZIONE IN CLASSE

a. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la
disponibilità degli insegnanti ad ascoltare)                                              Entro 6/8 settimane
b. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti del bullo (che senta la disponibilità
degli insegnanti ad ascoltare)
c. eventuali percorsi di sensibilizzazione per tutta la classe (attività pratiche,
giochi di ruolo, ecc.).
d. eventuali attività di sostegno specifiche ( incontri esperti per esempio con la
Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola
e. sportello di ascolto Cic

INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE                                                 Entro 2/3 mesi
a. Eventuali incontri informativi con i genitori

                                                        14
                               Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
FASE C – Reati procedibili d’Ufficio

                                       AZIONI                                             TEMPI
DENUNCIA PRESSO L’AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA
a. per iscritto e senza ritardo
b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore
ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile).                                          Entro 24/48 ore
c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di
presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai
soggetti indicati nella tabella sottostante

DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA                                                            Entro 24/48 ore
a. presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) - sono aperti 24h su
24h
b. presso la Polizia Postale delle Comunicazioni
c. presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia

CONTENUTI DELLA DENUNCIA
 (Articolo 332 del Codice di procedura penale)

a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei
fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione
dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento
o giudizio.                                                                            Entro 24/48 ore
 b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano
riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o
abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire,
scritti, disegni, foto, ...).
c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona
offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

INFORMAZIONI AI DOCENTI DELLA CLASSE
a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri/ del PM per
non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata
presentata una denuncia e quale sia il contenuto - valutando se sia il caso di
specificare anche gli alunni coinvolti o meno.

                                                       15
                              Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
Informazioni in caso di necessità di un parere legale

    • Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Riferimento Nazionale:
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma.
Tel: +39.06.67.79.65.51
Riferimento Regionale:
 Tel. 041 2383422-23
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

    • Safer Internet Center italiano.
La linea di ascolto gratuita 1.96.96
La helpline è attiva 24 ore su 24

    • Polizia Postale
https://www.commissariatodips.it/

                                                    16
                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
3.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

   Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha
   commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge
   nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei
   cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di
   cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

   -la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
   -la violenza privata (art. 610 c.p.),
   -il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
   -la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
   -l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
   -l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
   -molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

   Invece, sono in genere associati al bullismo:

   -le percosse (art. 581 c.p.)
   -le lesioni: (art. 582 c.p.)
   -l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)
   -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

   Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle
   conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

   Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di
   culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. Si precisa, inoltre, che il
   docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti
   qualunque illecito rechi danno al minore.

   I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne comportamenti
   illeciti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti
   riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato
   rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in
   cui il soggetto si trovi ad operare.

                                                           17

                                  Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica
funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e
al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando
azioni di carattere formativo-educativo.

Il minorenne con più di 14 anni nonché ciascun genitore o soggetto esercente la
responsabilità del minore vittima di cyberbullismo può chiedere al gestore del sito internet
o del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati
personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di
provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore
non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare
del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il
minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o
reclamo, al Garante peq11r la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore
dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. del 30 giugno
2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o
blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato.
Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela
da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). Si ricorda che il
docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il dirigente
scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere
penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l’accaduto alle autorità
competenti.

(Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a
conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di
carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di
corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e
relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per il minore di
anni 14 è previsto l’ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della
maggiore età.

(Art.4 L.71) Le linee di orientamento per gli anni scolastici 2017/19 prevedono la
partecipazione di un referente alla formazione ministeriale, la promozione di un ruolo attivo
degli studenti, nonché di ex studenti in virtù della peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di Polizia, nella
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

                                                    18

                           Allegato PTOF 2019-22 Prot. n.142/2.2.c del 09/01/2020
Puoi anche leggere