MODELLO 730/2020, LE SCADENZE DA RICORDARE - MYSOLUTION

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DICHIARAZIONI

Modello 730/2020, le scadenze da ricordare
di Sandra Pennacini | 21 GENNAIO 2020

 Con la pubblicazione delle istruzioni definitive al modello 730/2020, riferimento anno d’imposta 2019, è
 giunto il momento di pianificare la campagna dichiarativi. Andiamo quindi a ricordare quali tipologie di
 contribuenti possono avvalersi di tale dichiarazione e il calendario delle scadenze, che per quest’anno
 non presenta novità, mentre sarà rivoluzionato a partire dal 2021, con più tempo per presentare il 730
 e operazioni di liquidazione scaglionate nel tempo, in relazione al momento in cui il contribuente pre-
 senterà la documentazione necessaria.

Premessa
Mercoledì 15 gennaio 2020 sono state pubblicate le istruzioni ed il modello definitivo 730/2020, anno
d’imposta 2019.
Non si ravvedono novità rilevanti in ordine alle tempistiche ed alle modalità di presentazione, se non
la possibilità di utilizzare il modello anche per i contribuenti deceduti.
Andiamo quindi nel seguito a delineare termini e condizioni di utilizzo del dichiarativo.

Chi può utilizzare il modello 730
Come in passato, il modello è utilizzabile da:
   pensionati o lavoratori dipendenti;
   contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
   soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei pro-
     dotti agricoli e di piccola pesca;
   sacerdoti della Chiesa cattolica;
   giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
   persone impegnate in lavori socialmente utili;
   lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
   personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
   lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
   produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod.
     770), Irap e IVA.

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Modello 730/2020, le scadenze da ricordare

        Ricorda
        L’utilizzo del modello è consentito anche al contribuente privo di un sostituto d’imposta ai
        fini dell’effettuazione dei conguagli; in tal caso, se dal dichiarativo emerge un credito que-
        sto sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, mentre in caso di debito i versa-
        menti dovranno essere ottemperati direttamente dal contribuente con modello F24.

        Novità
        Il modello 730, a partire da quest’anno, può essere utilizzato anche per la presentazione, da
        parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia per-
        cepito redditi che possono essere dichiarati con tale tipologia di dichiarativo.

Quali redditi possono essere dichiarati con il modello 730
Il modello (precompilato o ordinario) può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2019 hanno
percepito:
   redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
   redditi dei terreni e dei fabbricati;
   redditi di capitale;
   redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro au-
     tonomo non esercitate abitualmente);
   redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del
     quadro D.

Tempistica di presentazione
Il modello 730 deve essere presentato:
   entro il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al profes-
     sionista;
   entro il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

Presentazione diretta del 730 precompilato
Per presentazione diretta – scadenza 23 luglio 2020 – si intende l’invio del dichiarativo, che può es-
sere accettato così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, oppure modificato, tramite il servizio
web dedicato disponibile sul sito dell’Agenzia.

        Ricorda
        Si ricorda che l’accettazione della dichiarazione precompilata, senza alcuna modifica,
        consente al contribuente di non essere passibile di controllo formale; viceversa, modifi-
        cando o integrando i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate, il controllo formale potrà essere
        esperito, anche con riguardo ai dati non modificati.

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Presentazione tramite CAF/Professionista del 730 precompilato
Sempre entro il 23 luglio 2020 sarà possibile presentare il 730 a un CAF-dipendenti o a un pro-
fessionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commercia-
le, società tra professionisti); in tal caso sarà indispensabile fornire una delega al soggetto incaricato
della compilazione, affinché lo stesso possa accedere al precompilato del contribuente, messo a di-
sposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente dovrà inoltre inserire, in busta chiusa, una scheda nella quale siano indicate le
eventuali destinazioni dell’8, del 5 e del 2 per mille (da consegnare anche in caso di nessuna scel-
ta).

        Attenzione
        Il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare la verifica della corrispondenza di quanto indi-
        cato nel dichiarativo con i relativi giustificativi, apponendo visto di conformità.
        In caso di visto di conformità infedele, il CAF/professionista non è più tenuto a rispondere
        delle imposte, bensì solo della sanzione, pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a se-
        guito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R.
        n. 600/1973), e solo se il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o grave-
        mente colposa del contribuente.
        Le disposizioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità sono state modi-
        ficate dall’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, in accoglimento di una proposta emendati-
        va formulata in corso di conversione dal Consiglio nazionale dei Commercialisti.

Prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate, CAF e Professionisti sono tenuti a consegnare al contri-
buente una copia della dichiarazione, provvista del prospetto di liquidazione.
Il termine per la consegna della dichiarazione al contribuente segue un calendario variabile, che
dipende dal momento in cui il contribuente ha fornito la documentazione necessaria:
   entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
   entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
   entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Presentazione tramite sostituto d’imposta del 730 precompilato
La presentazione tramite sostituito d’imposta – scadenza 7 luglio 2020 –, invece, è utilizzabile se il
sostituto stesso (ovvero il datore di lavoro o l’ente pensionistico) abbia comunicato entro il 15 gen-
naio di prestare assistenza fiscale.
Anche in questo caso il contribuente dovrà concedere delega per l’accesso al precompilato, nonché
consegnare la scheda (in busta chiusa) per l’eventuale destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef; la scheda deve essere consegnata anche nel caso in cui il contribuente decida di non effet-
tuare alcuna destinazione.
Entro il 7 luglio il sostituto d’imposta deve consegnare una copia della dichiarazione al contri-
buenteper gli opportuni controlli.

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Presentazione 730 ordinario – non precompilato
Con le medesime tempistiche sovraesposte, il contribuente che può utilizzare il modello 730 può pre-
sentare il dichiarativo senza avvalersi del precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate. Stessa facoltà è concessa ai contribuenti che rientrano nella possibilità di presentare il mo-
dello 730 ma ai quali non sia stato fornito il precompilato.
Resta ferma la facoltà di presentare il modello Redditi PF in luogo del 730.

       Attenzione
       Laddove l’Agenzia delle Entrate abbia messo a disposizione il precompilato, ma il contribuen-
       te abbia conseguito nel 2019 anche redditi che non possono essere indicati nel modello
       730 (ad esempio perché ha aperto partita IVA), la presentazione di Redditi PF diviene obbli-
       gatoria ed il 730 non può essere utilizzato.

Il 730 ordinario (non precompilato) può essere presentato al sostituto d’imposta che abbia di-
chiarato di prestare assistenza fiscale, oppure ad un CAF/Professionista.

Contribuenti esonerati

       Ricorda
       È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che pos-
       siede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro, a meno che non
       si tratti di soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Per il computo dell’imposta ai fini dell’esonero occorre considerare l’imposta lorda, calcolata sul
reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. A questa
si sottraggono le detrazioni spettanti per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipen-
dente, pensione o altri redditi e le ritenute d’acconto subite.

Conguagli
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i conguagli di imposta saranno effettuati a partire dalla
retribuzione di competenza del mese di luglio.

       Ricorda
       Se l’imposta a debito o a rimborso (relativamente a ciascun tributo) non raggiunge euro 12,
       il conguaglio non sarà effettuato.

Per i pensionati in conguagli saranno effettuati a partire dal mese di agosto o di settembre, anche in
caso di rateizzazione.

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Se la retribuzione mensile risulta incapiente, la parte residua sarà trattenuta nei mesi successivi,
maggiorata di interessi.
Le operazioni di conguaglio devono comunque concludersi entro la fine del periodo d’imposta.
Se il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, questo viene erogato en-
tro il sesto mese successivo dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla
data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

        Attenzione
        Nel caso di debito, invece, il CAF o Professionista è tenuto a trasmettere il modello F24 te-
        lematicamente all’Agenzia delle Entrate, oppure consegnare il modello F24 al contri-
        buenteaffinché questi provveda autonomamente al versamento, entro il decimo giorno ante-
        cedente il termine di pagamento; le scadenze sono quelle previste per Redditi PF.

Dal 2021 cambiano termini di presentazione e di conguaglio

        Novità
        Per completezza, si ricorda che con il D.L. n. 124/2019 il calendario del modello 730 è stato
        rivisto, ma con effetto dall’anno di imposta 2020.
        Le novità, quindi, saranno concretamente da applicarsi nel 2021.

Vi sarà più tempo per presentare il 730, e le operazioni di liquidazione saranno scaglionate nel
tempo, in stretta correlazione con il momento in cui il contribuente presenterà la documentazione
necessaria:
   per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio: termine 15 giugno;
   per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno: termine 29 giugno;
   per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio: termine 23 luglio;
   per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 15 luglio al 31 agosto: termine 15 settembre;
   per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre: termine 30 settembre.
Cambiando i termini di presentazione, conseguentemente cambierà la tempistica di conguaglio.
Viene infatti previsto che le somme risultanti a debito saranno trattenute – per quanto riguarda i
lavoratori dipendenti – sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza
del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. In caso di inca-
pienza le trattenute saranno effettuate nelle buste paga successive, con addebito di interessi di dila-
zione imposte.
Con le medesime tempistiche saranno effettuati i conguagli a credito del sostituito dipendente e,
indipendentemente dal fatto che si tratti di somme a debito o a credito, le operazioni di conguaglio
dovranno essere portate a termine entro la fine dell’anno.
Anche per i pensionati i conguagli saranno regolati con riferimento alla data di presentazione della
dichiarazione, ma in questo caso le operazioni saranno effettuate a partire dal secondo mese succes-
sivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

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Con riferimento al procrastinarsi delle operazioni di liquidazione, recentemente il Mef, durante le
interrogazioni a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera del 16 gennaio
2020, ha teso rassicurare i contribuenti, sottolineando che il nuovo calendario lega comunque le
operazioni di conguaglio al momento in cui la dichiarazione viene liquidata, che a sua volta di-
scende dalla presentazione della documentazione necessaria. Di conseguenza, i contribuenti che ri-
sulteranno celeri nell’attivarsi alla predisposizione del modello 730 non dovrebbero subire alcun ri-
tardo, mentre per i ritardatari ci sarà comunque più tempo per avvalersi del dichiarativo.

        Riferimenti normativi
   D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, art. 16-bis;
   Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2020, n. 8945/2020 (Mod. 730 2020);
   Commissione Finanze della Camera, Interrogazioni a risposta immediata 16 gennaio 2020.

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