Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n 105 "Direttiva Seveso III" recepimento della direttiva 2012/18/UE emessa dal Parlamento europeo e dal ...
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Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105 "Direttiva Seveso III" • recepimento della direttiva 2012/18/UE emessa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea
Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105 • necessità di adeguare la direttiva alla nuova classificazione delle sostanze chimiche così previsto dal regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU -
stabilimento adiacente uno stabilimento ubicato in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante
nuovo stabilimento • 1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data • 2) un sito di attivita' esistente che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE per modifiche ai suoi impianti o attivita' che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose
Stabilimento preesistente uno stabilimento che il 31 maggio 2015 era nel campo applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore (esempio stabilimento esistente) Stabilimento che era in art. 8 con il dlgs 334 e rimane di soglia superiore con il dlgs 105
altro stabilimento un sito di attivita' esistente, non rientrante nel dlgs 334, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli che lo farebbero classificare nuovo stabilimento Esempio Stabilimento che era in art 6 e per via della nuova classificazione delle sostanze diventa ora di soglia superiore con il dlgs 105
Tipo di stabilimento preesistente stabilimento descrizione uno stabilimento che al 31 maggio 2015 ricadeva nel campo di applicazione decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal 1 giugno 2015 ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; Notifica Non necessaria se la Notifica inviata prima del 1° giugno 2015 contiene le informazioni richieste all’art. 13 del nuovo decreto Politica Non necessaria se il documento di Politica di prevenzione è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99 e se le informazioni in esso contenute soddisfano i nuovi criteri e sono rimaste invariate. Rapporto di Entro 1 anno dall’entrata in vigore del decreto Sicurezza
Tipo di nuovo stabilimento (Non ancora autorizzato) stabilimento NOF Per la realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore è necessario ottenere NOF presentando al CTR un rapporto preliminare di sicurezza
Tipo di nuovo stabilimento di cui è stato già autorizzato NOF stabilimento descrizione a) uno stabilimento che entra in esercizio o è costruito dopo il 31 maggio 2015 Notifica 180 gg prima dell’inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose Politica 180 gg prima dell’inizio della costruzione o delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose Rapporto di Nella versione definitiva prima dell’inizio dell’attività oppure Sicurezza delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose.
Tipo di altro stabilimento stabilimento descrizione un sito di attivita' esistente, non rientrante nel dlgs 334, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli che lo farebbero classificare nuovo stabilimento Notifica 1 anno dalla data a decorrere dalla quale il decreto si applica allo stabilimento Politica Entro 1 anni dalla data dalla quale il decreto si applica allo stabilimento Rapporto di Entro 2 anni dalla data dalla quale il decreto si applica allo Sicurezza stabilimento
Composizione e funzionamento del Comitato il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco
Composizione e funzionamento del Comitato un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente; due rappresentanti dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente; un rappresentante dell’Unità operativa territoriale dell’INAIL competente; un rappresentante dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente; un rappresentante del Comune territorialmente competente; un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
Articolo 1 Composizione e funzionamento del Comitato un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n.56. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco. Per ogni componente è designato un membro supplente. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Composizione e funzionamento del Comitato Il Direttore regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel Comitato, nomina i componenti del CTR In caso di avvicendamenti dei componenti (per provvedimenti di mobilità, quiescenza, cambio di mansioni) il CTR può operare anche in assenza del provvedimento di composizione, purché venga prodotta la designazione formale dei componenti da parte dell’Ente di appartenenza. Tale designazione potrebbe essere anche relativa ad una singola riunione del CTR. (rif. nota Ministero dell’Interno prot. n. 1289 del 23/09/2013o.
Compiti del Comitato a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) tramite la Direzione regionale, programma le ispezioni ordinarie di cui all’articolo 27 del decreto, ne dispone lo svolgimento e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) tramite la Direzione regionale, applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 28 del decreto; d) tramite la Direzione regionale, fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all’articolo 27, comma 13 del decreto.
Compiti del Comitato Il Comitato, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore: e) su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all’articolo 22 del decreto; f) in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all’articolo 19 del decreto; g) su richiesta delle Prefetture si esprime circa i piani di emergenza esterna degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore
Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4 il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3 (si ritiene opportuno incaricare delle istruttorie personale analista di rischio, così come previsto per quello incaricato delle ispezioni SGS che deve possedere i requisiti stabiliti all'allegato H)
Rapporto di Sicurezza Il Rapporto di Sicurezza e il Sistema di gestione della sicurezza prendono in considerazione informazioni sulle migliori pratiche per la descrizione dei processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III ) Il Rapporto di Sicurezza include informazioni sui siti adiacenti e sulle misure tecniche e non tecniche per ridurre gli impatti (All. II) Nelle analisi di rischio si considerano tra le cause esterne gli effetti domino, eventi naturali, pericoli da aree adiacenti (All. II) Ulteriori specificazioni sulle misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze dell'incidente ((All. II)
Effetto domino Il gestore fornisce all’autorità competente informazioni, se disponibili, su stabilimenti adiacenti, siti non soggetti, aree e sviluppi edilizi connessi con il rischio e le conseguenze di un effetto domino (art. 6) L’autorità competente, se necessario in relazione all’effetto domino, richiede al gestore informazioni addizionali, e rende disponibili allo stesso le eventuali ulteriori informazioni di cui è in possesso (art. 9) I piani di ispezione contengono l’elenco degli stabilimenti con possibile effetto domino (art. 20) Nei piani di emergenza esterna deve essere considerato l’effetto domino (All. IV) La Commissione Europea può predisporre linee guida su effetto domino e distanze di sicurezza (art. 24)
Controllo dell’urbanizzazione Obbligo per gli stabilimenti di soglia inferiore di fornire, su richiesta dell’autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi ai fini della pianificazione territoriale (art. 13) Adozione di altre misure pertinenti, oltre alle opportune distanze di sicurezza, per la protezione delle aree naturali sensibili in prossimità degli stabilimenti (art. 13) Consultazione del pubblico coordinata, ove possibile, con le procedure VIA e VAS (art. 13)
Pianificazione d’emergenza (art. 12) Conferma dell’obbligo di pianificazione di emergenza esterna (PEE) solo per gli stabilimenti di soglia superiore Le autorità competenti redigono il PEE entro due anni dalla ricezione delle informazioni da parte del gestore Gli Stati membri offrono tempestive opportunità alla popolazione interessata per l’espressione di un parere sull’elaborazione o la modifica sostanziale di un PEE Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine deve essere incluso nelle consultazioni sui piani di emergenza interni
Partecipazione del pubblico (art. 15) Procedure dettagliate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali su progetti specifici nei casi soggetti al controllo dell’urbanizzazione (nuovi stabilimenti, modifiche significative, nuovi insediamenti circostanti (art.13) Partecipazione del pubblico ai processi decisionali per piani o programmi generali in conformità alla direttiva 2003/35/CE Il pubblico deve disporre di tempo sufficiente per una partecipazione efficace, le decisioni debbono tenere conto delle osservazioni ed essere motivate
Accesso - sanzioni Possibilità di richiedere il riesame degli atti delle autorità competenti in merito all’accesso alle informazioni, come previsto dall’art. 6 della direttiva 2003/4/CE (art. 23) Accesso alle procedure di riesame di cui all’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per la consultazione del pubblico sui progetti specifici di cui all’art. 15.1 (art. 23) Oltre al divieto di esercitare l’attività già previsto dalla Seveso II, ora esteso anche ai casi di gravi inadempienze nell’osservanza di prescrizioni a seguito di ispezioni, esplicitato l’obbligo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 28)
Le ispezioni (art. 20) Piano di Ispezione (nazionale, regionale o locale) riguardante tutti gli stabilimenti, comprendente: • Valutazione generale dei rischi • Informazioni sugli effetti domino • Elenco di stabilimenti soggetti a rischi esterni o fonti di pericolo particolare •Disposizioni per la cooperazione delle autorità ispettive • Procedure per ispezioni ordinarie /straordinarie Il Piano è rivisto e aggiornato periodicamente
Le ispezioni (art. 20) Le ispezioni ordinarie sono inserite in un Programma di Ispezioni, con le frequenze di visita: • 1 anno max. per gli stab. di soglia superiore • 3 anni max. per gli stab. di soglia inferiore • o, in alternativa, frequenza in base a valutazione sistematica dei pericoli e comprovata osservanza alle disposizioni della direttiva Ispezioni straordinarie in caso di reclami gravi, incidenti e quasi incidenti, non conformità Ispezioni supplementari dopo sei mesi in casi gravi di non conformità Conclusioni ai gestori entro 4 mesi Coordinamento con ispezioni di altre direttive, ove possibile
Le conseguenze a livello nazionale Nessuna modifica rilevante sull’inventario degli stabilimenti soggetti alla direttiva è al momento ipotizzabile Recepimento della modifica della direttiva Seveso II per gli oli combustibili densi Misure specifiche per le procedure di deroga Potenziamento del sistema ispettivo Misure specifiche per il potenziamento dell’informazione e della partecipazione del pubblico …. e riesame del Dlgs. 334/99 per le parti non attuate
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