Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n 105 "Direttiva Seveso III" recepimento della direttiva 2012/18/UE emessa dal Parlamento europeo e dal ...

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Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105
           "Direttiva Seveso III"

• recepimento della direttiva 2012/18/UE
  emessa dal Parlamento europeo e dal
  Consiglio dell’Unione europea
Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105

• necessità di adeguare la direttiva alla nuova
  classificazione delle sostanze chimiche così
  previsto dal regolamento CE n. 1272/2008,
  relativo alla classificazione, all’etichettatura ed
  all’imballaggio delle sostanze e delle miscele,
  al fine di armonizzare il sistema di
  individuazione e catalogazione dei prodotti
  chimici all’interno dell’Unione europea con
  quello adottato a livello internazionale in
  ambito ONU -
stabilimento adiacente

uno stabilimento ubicato in prossimita'
 tale di un altro stabilimento da
 aumentare il rischio o le
 conseguenze di un incidente
 rilevante
nuovo stabilimento
• 1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e'
  costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a
  tale data
• 2) un sito di attivita' esistente che rientra
  nell'ambito di applicazione della direttiva
  2012/18/UE per modifiche ai suoi impianti o
  attivita' che determinino un cambiamento del
  suo inventario delle sostanze pericolose
Stabilimento preesistente
uno stabilimento che il 31 maggio 2015 era nel campo
applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che,
a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della
sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o
stabilimento di soglia superiore
            (esempio stabilimento esistente)
    Stabilimento che era in art. 8 con il dlgs 334 e
      rimane di soglia superiore con il dlgs 105
altro stabilimento

 un sito di attivita' esistente, non rientrante nel dlgs 334,
che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva
2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore
che diventa uno stabilimento di soglia superiore, il 1°
giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi
diversi da quelli che lo farebbero classificare nuovo
stabilimento
                            Esempio
Stabilimento che era in art 6 e per via della nuova
classificazione delle sostanze diventa ora di soglia
superiore con il dlgs 105
Tipo di        stabilimento preesistente
stabilimento

descrizione    uno stabilimento che al 31 maggio 2015 ricadeva nel campo di
               applicazione decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal 1
               giugno 2015 ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva
               senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia
               inferiore o stabilimento di soglia superiore;

Notifica       Non necessaria se la Notifica inviata prima del 1° giugno 2015
               contiene le informazioni richieste all’art. 13 del nuovo decreto

Politica       Non necessaria se il documento di Politica di prevenzione è stato
               redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99 e se le informazioni in esso
               contenute soddisfano i nuovi criteri e sono rimaste invariate.

Rapporto di    Entro 1 anno dall’entrata in vigore del decreto
Sicurezza
Tipo di      nuovo stabilimento (Non ancora autorizzato)
stabilimento

NOF          Per la realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia
             superiore è necessario ottenere NOF presentando al
             CTR un rapporto preliminare di sicurezza
Tipo di        nuovo stabilimento di cui è stato già autorizzato NOF
stabilimento

descrizione    a) uno stabilimento che entra in esercizio o è costruito dopo il 31
               maggio 2015

Notifica       180 gg prima dell’inizio della costruzione o 60 gg prima delle
               modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle
               sostanze pericolose

Politica       180 gg prima dell’inizio della costruzione o delle modifiche che
               comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose

Rapporto di    Nella versione definitiva prima dell’inizio dell’attività oppure
Sicurezza      delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario
               delle sostanze pericolose.
Tipo di        altro stabilimento
stabilimento

descrizione     un sito di attivita' esistente, non rientrante nel dlgs 334, che rientra nell'ambito di
               applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che
               diventa uno stabilimento di soglia superiore, il 1° giugno 2015 o successivamente a
               tale data, per motivi diversi da quelli che lo farebbero classificare nuovo stabilimento

Notifica       1 anno dalla data a decorrere dalla quale il decreto si applica allo
               stabilimento

Politica       Entro 1 anni dalla data dalla quale il decreto si applica allo stabilimento

Rapporto di    Entro 2 anni dalla data dalla quale il decreto si applica allo
Sicurezza      stabilimento
Composizione e funzionamento del Comitato

il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco
   competente per territorio, con funzione di presidente
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
   della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per
   territorio;
un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro
   territorialmente competente;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri in cui ha sede
   la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco
Composizione e funzionamento del Comitato

un rappresentante della regione o della provincia autonoma
 territorialmente competente;
due rappresentanti dell’agenzia regionale per la protezione
 dell’ambiente territorialmente competente;
un rappresentante dell’Unità operativa territoriale dell’INAIL
 competente;
un      rappresentante     dell’Azienda     sanitaria   locale
 territorialmente competente;
un rappresentante del Comune territorialmente competente;
un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli
 idrocarburi
Articolo 1
      Composizione e funzionamento del Comitato

un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente
 competente,
un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta di cui
 all’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n.56.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della
  Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.
  Per ogni componente è designato un membro supplente.
Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi
  dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi
  diritto di voto.
Composizione e funzionamento del Comitato

  Il Direttore regionale dei Vigili del fuoco competente per
  territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati
  nel Comitato, nomina i componenti del CTR
In caso di avvicendamenti dei componenti (per provvedimenti di
  mobilità, quiescenza, cambio di mansioni) il CTR può operare
  anche in assenza del provvedimento di composizione, purché
  venga prodotta la designazione formale dei componenti da parte
  dell’Ente di appartenenza. Tale designazione potrebbe essere
  anche relativa ad una singola riunione del CTR. (rif. nota
  Ministero dell’Interno prot. n. 1289 del 23/09/2013o.
Compiti del Comitato
a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i
   provvedimenti conclusivi;
b) tramite la Direzione regionale, programma le ispezioni
   ordinarie di cui all’articolo 27 del decreto, ne dispone lo
   svolgimento e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi
   esiti;
c) tramite la Direzione regionale, applica le sanzioni
   amministrative pecuniarie di cui all’articolo 28 del decreto;
d) tramite la Direzione regionale, fornisce al Ministero
   dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le
   informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo
   5 e all’articolo 27, comma 13 del decreto.
Compiti del Comitato

Il Comitato,    relativamente agli stabilimenti di soglia superiore ed
   inferiore:
e) su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità
   territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la
   pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per
   l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto
   all’articolo 22 del decreto;
f)     in accordo con la regione o il soggetto da essa designato,
     eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti
     territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti
     soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di
     stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto
     all’articolo 19 del decreto;
g) su richiesta delle Prefetture si esprime circa i piani di emergenza
   esterna degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore
Il presidente del CTR
designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello
 svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni
 incaricate di effettuare le ispezioni
 Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati
   dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4
 il numero dei componenti delle commissioni incaricate di
   effettuare le ispezioni è pari a 3
(si ritiene opportuno incaricare delle istruttorie personale
   analista di rischio, così come previsto per quello
   incaricato delle ispezioni SGS che deve possedere i
   requisiti stabiliti all'allegato H)
Rapporto di Sicurezza

Il Rapporto di Sicurezza e il Sistema di gestione della
   sicurezza prendono in considerazione informazioni sulle
   migliori pratiche per la descrizione dei processi e
   metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III )

Il Rapporto di Sicurezza include informazioni sui siti adiacenti
    e sulle misure tecniche e non tecniche per ridurre gli
  impatti (All. II)

Nelle analisi di rischio si considerano tra le cause esterne gli
  effetti domino, eventi naturali, pericoli da aree adiacenti (All.
  II)
Ulteriori specificazioni sulle misure di protezione e di intervento
   per limitare le conseguenze dell'incidente ((All. II)
Effetto domino

Il gestore fornisce all’autorità competente informazioni, se
    disponibili, su stabilimenti adiacenti, siti non soggetti, aree
    e sviluppi edilizi connessi con il rischio e le conseguenze di un
    effetto domino (art. 6)
L’autorità competente, se necessario in relazione all’effetto
   domino, richiede al gestore informazioni addizionali, e rende
   disponibili allo stesso le eventuali ulteriori informazioni di cui è
   in possesso (art. 9)
I piani di ispezione contengono l’elenco degli stabilimenti con
   possibile effetto domino (art. 20)
Nei piani di emergenza esterna deve essere considerato l’effetto
  domino (All. IV)
La Commissione Europea può predisporre linee guida su effetto
  domino e distanze di sicurezza (art. 24)
Controllo dell’urbanizzazione

Obbligo per gli stabilimenti di soglia inferiore di fornire,
  su richiesta dell’autorità competente, informazioni
  sufficienti sui rischi ai fini della pianificazione
  territoriale (art. 13)

Adozione di altre misure pertinenti, oltre alle
  opportune distanze di sicurezza, per la protezione
  delle aree naturali sensibili in prossimità degli
  stabilimenti (art. 13)

Consultazione del pubblico coordinata, ove possibile, con
  le procedure VIA e VAS (art. 13)
Pianificazione d’emergenza (art. 12)

Conferma dell’obbligo di pianificazione di emergenza
  esterna (PEE) solo per gli stabilimenti di soglia
  superiore
Le autorità competenti redigono il PEE entro due anni
  dalla ricezione delle informazioni da parte del gestore
Gli Stati membri offrono tempestive opportunità alla
popolazione interessata per l’espressione di un parere
  sull’elaborazione o la modifica sostanziale di un PEE
Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo
    termine deve essere incluso nelle consultazioni sui
    piani di emergenza interni
Partecipazione del pubblico (art. 15)

Procedure dettagliate per la partecipazione del pubblico
  ai processi decisionali su progetti specifici nei casi
  soggetti al controllo dell’urbanizzazione (nuovi
  stabilimenti, modifiche significative, nuovi
  insediamenti circostanti (art.13)
Partecipazione del pubblico ai processi decisionali per
  piani o programmi generali in conformità alla
  direttiva 2003/35/CE
Il pubblico deve disporre di tempo sufficiente per una
    partecipazione efficace, le decisioni debbono tenere
    conto delle osservazioni ed essere motivate
Accesso - sanzioni

Possibilità di richiedere il riesame degli atti delle autorità
  competenti in merito
all’accesso alle informazioni, come previsto dall’art. 6 della
   direttiva 2003/4/CE (art. 23)
Accesso alle procedure di riesame di cui all’articolo 11
  della direttiva 2011/92/UE per la consultazione del
  pubblico sui progetti specifici di cui all’art. 15.1 (art. 23)
Oltre al divieto di esercitare l’attività già previsto dalla
  Seveso II, ora esteso anche ai casi di gravi
  inadempienze nell’osservanza di prescrizioni a seguito di
  ispezioni, esplicitato l’obbligo di sanzioni effettive,
  proporzionate e dissuasive (art. 28)
Le ispezioni (art. 20)

Piano di Ispezione (nazionale, regionale o locale)
  riguardante tutti gli stabilimenti,
  comprendente:
• Valutazione generale dei rischi
• Informazioni sugli effetti domino
• Elenco di stabilimenti soggetti a rischi esterni o fonti
  di pericolo particolare
•Disposizioni per la cooperazione delle autorità
  ispettive
• Procedure per ispezioni ordinarie /straordinarie
Il Piano è rivisto e aggiornato periodicamente
Le ispezioni (art. 20)

Le ispezioni ordinarie sono inserite in un Programma di
  Ispezioni, con le frequenze di visita:
• 1 anno max. per gli stab. di soglia superiore
• 3 anni max. per gli stab. di soglia inferiore
• o, in alternativa, frequenza in base a valutazione sistematica
   dei pericoli e comprovata osservanza alle disposizioni
   della direttiva
Ispezioni straordinarie in caso di reclami gravi, incidenti e
   quasi incidenti, non conformità
Ispezioni supplementari dopo sei mesi in casi gravi di non
   conformità
Conclusioni ai gestori entro 4 mesi
Coordinamento con ispezioni di altre direttive, ove possibile
Le conseguenze a livello
             nazionale
Nessuna modifica rilevante sull’inventario degli
  stabilimenti soggetti alla direttiva è al momento
  ipotizzabile
Recepimento della modifica della direttiva Seveso II per
  gli oli combustibili densi
Misure specifiche per le procedure di deroga
Potenziamento del sistema ispettivo
Misure specifiche per il potenziamento dell’informazione
  e della partecipazione del pubblico
…. e riesame del Dlgs. 334/99 per le parti non
attuate
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