Decisione del 30 novembre 2021 - Entscheidsuche.ch

Pagina creata da Mirko Villani
 
CONTINUA A LEGGERE
Kantonsgericht von Graubünden
               Dretgira chantunala dal Grischun
               Tribunale cantonale dei Grigioni

Decisione del 30 novembre 2021

N. d'incarto        KSK 20 110

Istanza             Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione        Moses, presidente
                    Bergamin e Cavegn
                    Baldassarre, attuario

Parti               A._____
                    reclamante
                    patrocinata dall'avv. Mattia Guerra
                    World Trade Center, Via Lugano 18, casella postale 318,
                    6982 Agno

                    contro

                    B._____
                    resistente
                    patrocinata dall'avv. Laura Decamilli Muzzarelli
                    LDM Legal, Vicolo dei Ciossi 7, 6648 Minusio

Oggetto             rigetto provvisorio dell'opposizione

Atto impugnato      decisione del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja
                    del 11.09.2020, comunicata il 11.09.2020 (n. d'incarto 335-2020-
                    70)

Comunicazione       01 dicembre 2021
Ritenuto in fatto:

A.      La A._____, società in accomandita attiva nel settore della ristorazione,
gestisce – tra altri locali – il Ristorante C._____ a D.________. Per fatture non
pagate di quest'ultimo, dell'importo complessivo di CHF 1'746.45, la A._____ ha
fatto spiccare un precetto esecutivo contro B._____. Esistenza, esigibilità e
importo del credito posto in esecuzione sono pacifiche. Contenziosa è invece
l'obiezione di compensazione sollevata dalla B._____, asserita cessionaria di un
credito vantato dalla società E._____ (in seguito: cedente) nei confronti della
A._____, dell'importo di CHF 1'400.00 (l'importo restante del credito posto in
esecuzione, di CHF 346.45, è stato pagato). Il credito opposto in compensazione
sarebbe relativo alla pubblicazione di un inserto sul magazine "F._____" (in
seguito: rivista), asseritamente edito dalla cedente. La A._____ sostiene di non
aver avuto alcun rapporto contrattuale con tale società, avendo meramente
espresso interesse all'inserzione controversa, oltre ad aver esclusivamente
interloquito con la società G._____ in merito alla stessa.

B.      Con decisione dell'11 settembre 2020 il giudice unico presso il Tribunale
regionale Maloja ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione,
ponendo i costi del procedimento, di CHF 250.00, a carico della A._____ e
condannando la medesima a versare alla B._____ un'indennità di CHF 1'000.00 a
titolo di ripetibili.

C.      Il 24 settembre 2020, la A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto
reclamo avverso tale decisione, chiedendo essenzialmente che l'opposizione sia
rigettata, i costi del procedimento di prima istanza siano posti a carico della
B._____ (in seguito: resistente) e la medesima sia condannata a rifonderle
CHF 500.00 a titolo di indennità. Il tutto protestate tasse, spese e ripetibili della
procedura di reclamo.

D.     Nella sua risposta del 26 ottobre 2020, la resistente ha postulato la
reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione di prima istanza, con
protesta di tasse, spese e ripetibili.

Considerando in diritto:

1.1. La decisione dell'11 settembre 2020 – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 3 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo, senza riguardo al
valore litigioso (art. 319 lett. a CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 OOTC; CSC 173.100).

                                                                                 2/9
1.2. Il reclamo, scritto e motivato, è stato proposto al Tribunale cantonale entro il
termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata (cfr. art. 321
cpv. 1 e 2 CPC in combinato disposto all'art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]),
rivelandosi pertanto tempestivo.

1.3. Mediante reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto
nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). La
reclamante censura un riconoscimento arbitrario del credito opposto in
compensazione dalla resistente (act. A.1 n. III/3; cfr. consid. 2 infra). Essendo
debitamente motivato, il reclamo è ricevibile in ordine.

2.1.1. La reclamante censura un'errata applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LEF.
L'istanza precedente avrebbe arbitrariamente ritenuto, sulla base della fattura
emessa dalla cedente (act. TR III/4), che il credito opposto in compensazione dalla
resistente sia stato reso verosimile (act. A.1 n. III/1 e 3).

2.1.2. Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione,
obiezioni di compensazione devono essere rese verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF;
Wolfgang Peter, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 7.a ed., Basilea 2020, n. 23 ad art. 120 CO). Per consolidata
prassi, la natura documentale della procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione vale tanto per il credito dedotto in esecuzione quanto per
l’eventuale credito opposto in compensazione: le eccezioni del debitore – e a
fortiori l'obiezione di compensazione – vanno in linea di principio rese verosimili
mediante documenti (cfr. TF 5A_564/2016 del 15.05.2017 consid. 5.2;
5A_467/2015 del 25.08.2016 consid. 4; 5A_652/2011 del 28.02.2012
consid. 3.2.2; 5A_630/2010 del 01.09.2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32
pag. 221). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove la pretesa
compensatoria non è contenuta in un documento, essa non può validamente
suffragare l'opposizione al precetto esecutivo nella procedura di rigetto e deve
pertanto essere fatta successivamente valere dal debitore nell'eventuale
procedura di disconoscimento del debito (TF 5A_467/2015 del 25.08.2016
consid. 4.5.3).

L'obiezione di compensazione in esame presuppone la verosimiglianza
dell'esistenza di un credito della cedente nei confronti della reclamante e la validità
della cessione dalla cedente alla reclamante. Entrambe devono emergere da
documenti agli atti.

                                                                                   3/9
2.2.1. In merito all'esistenza della pretesa vantata dalla cedente contro la
reclamante, quest'ultima lamenta innanzitutto che il giudice di prime cure avrebbe
omesso di considerare l'assenza di qualsiasi accordo tra le due parti. La
reclamante avrebbe invece avuto come unico interlocutore la G._____, società
terza che nulla avrebbe a che vedere con la cedente (act. A.1 n. III/3, primo
lemma). Quest'ultima non avrebbe pertanto potuto cedere un proprio credito nei
confronti della reclamante, essendo il medesimo inesistente (cfr. anche act. A.1
n. III/3, quarto lemma). La reclamante lamenta inoltre che l'istanza precedente non
si sarebbe confrontata con la circostanza che essa non avrebbe mai riconosciuto
l'asserito credito della resistente, contestando invece immediatamente sia
l'esistenza di un debito nei confronti della cedente, sia la validità della cessione di
tale debito alla resistente (act. A.1 n. III/3, secondo lemma).

Per conto suo, la resistente sostiene invece essenzialmente che tra la G._____ e
la cedente vi sarebbe stato un rapporto di collaborazione per la stampa della
rivista. Al momento dell'asserita conferma della volontà di pubblicarvi l'inserto, la
reclamante sarebbe stata a conoscenza – tramite la sua dipendente H.________
– di tale rapporto, come suffragato dall'e-mail della medesima a I.________,
dipendente della G._____ (act. TR II/5 pag. 2). In essa, H.________ chiedeva se
questi avesse risolto "la questione" con J.________ (amministratore unico della
resistente) e se G._____ potesse confermare che la resistente sia stata tacitata.
Come da accordi di collaborazione tra G._____ e E._____, la cedente si sarebbe
quindi occupata della pubblicazione dell'inserto, apparso sulla rivista il
23 agosto 2017. La cedente avrebbe emesso la fattura per tale servizio già il
1° agosto 2017, senza che la reclamante la contestasse (act. A.2 n. II/4, "in merito
al terzo punto"). Per quanto concerne il mancato riconoscimento del credito, la
resistente argomenta che la reclamante non avrebbe mai contestato che la fattura
della cedente si riferisse alla pubblicazione dell'inserto pubblicitario della
reclamante, né di aver ricevuto la fattura in oggetto. La reclamante avrebbe
viceversa iniziato a contestare la fattura della cedente solamente dopo esser stata
notificata della cessione della pretesa e della posta in compensazione. Tale
contestazione sarebbe tardiva (act. A.2 n. II/4, "in merito al secondo punto").
L'esistenza di un debito nei confronti della reclamante sarebbe infine confermata
dalla reclamante stessa, sostenendo la medesima che la cedente sarebbe "già
stata liquidata" da G._____ (cfr. act. A.1 n. III/3 terzo lemma). Se non vi fosse mai
stato un debito, non avrebbe nemmeno potuto esservi alcunché da liquidare
(act. A.2 n. II/4, "in merito al terzo punto").

                                                                                   4/9
2.2.2. L'autorità inferiore riconosce l'esistenza del credito posto in compensazione
sulla sola scorta della fattura emessa dalla cedente nei confronti della reclamante,
nonché dell'inserto pubblicato dalla cedente e dell'atto di cessione del credito
(act. B.2 consid. 7, quinto paragrafo; act. TR III/4, III/5 e III/8), senza confrontarsi
in modo sufficiente con le ragioni addotte al riguardo dalla reclamante. Un rinvio al
giudice di prime cure sarebbe tuttavia prettamente fine a sé stesso, giacché si
giustifica, per motivi di economia processuale, di trattare le relative censure in
questa sede.

Si rileva che, eccezion fatta per la predetta fattura (act. TR III/4) – emessa dalla
cedente stessa –, agli atti non risulta alcun documento contenente una pretesa
compensatoria della cedente nei confronti della reclamante. La pretesa opposta in
compensazione si fonda invece in primo luogo sulla corrispondenza tra
H.________ e la società G._____ (act. TR III/3) e secondariamente sull'asserita
tardività della contestazione della fattura da parte della reclamante.

Il perfezionamento espresso di un contratto tra la cedente e la reclamante non può
essere ritenuto verosimile sulla base della corrispondenza inoltrata, già solo
perché la G._____ e la cedente costituiscono due persone giuridiche distinte e la
corrispondenza inoltrata non contiene alcuna prova di una comunicazione diretta
tra la cedente e la reclamante. L'esistenza di un rapporto di collaborazione tra la
G._____ e la cedente non tange i rapporti con terzi e non permette di concludere
che la reclamante abbia concluso un contratto con la E._____, che nell'e-mail del
5 luglio 2017 (act. TR III/3) non è neppure menzionata. Del resto, la resistente non
ha reso verosimile che al momento della negoziazione relativa all'inserto –
avvenuta appunto intorno al 5 luglio 2017 (act. TR III/3) –, la reclamante fosse a
conoscenza di un ipotetico rapporto di collaborazione tra la cedente e la G._____.
La corrispondenza del 21 agosto 2019 tra H.________ e I.________ invocata
dalla resistente a sostegno di tale tesi (act. TR II/5 pag. 2) è infatti
significativamente posteriore agli eventi in esame.

La stessa conclusione s'impone in relazione ai tempi di contestazione della fattura.
Si rileva innanzitutto che la resistente ha omesso di rendere già solamente
verosimile per mezzo di documenti che la cedente sia l'editrice della rivista su cui
è stato pubblicato l'inserto, limitandosi a produrre la fattura da essa emessa.
Lamentando la tardività della contestazione di quest'ultima, la resistente appare
quindi sostenere a titolo eventuale che l'asserito contratto tra la reclamante e la
cedente sia stato perfezionato per tacita accettazione del contenuto della fattura.
A tal fine, la resistente avrebbe tuttavia dovuto rendere verosimili per mezzo di
documenti circostanze atte a imporre la conclusione che il silenzio della

                                                                                    5/9
reclamante debba essere interpretato quale accettazione (art. 6 CO). In virtù
dell'art. 8 CC, la parte che deduce un diritto dalla tacita accettazione e dalla
conseguente conclusione del contratto porta infatti l'onere di provare – nella
fattispecie, rendere verosimile – l'adempimento dei presupposti di tale qualifica
giuridica. Giova tuttavia ricordare che, in linea di principio, a un comportamento
puramente passivo non può essere attribuito valore d'accettazione. Una simile
manifestazione di volontà può essere riconosciuta solo eccezionalmente, in
presenza di atteggiamenti assolutamente inequivocabili, che non diano adito a
ragionevoli dubbi interpretativi. Secondo il principio dell'affidamento codificato
dall'art. 6 CO, un contratto è considerato concluso laddove qualsiasi contraente
avrebbe potuto ragionevolmente attribuire al comportamento dell'altro un
significato concorde al proprio (consenso normativo; TC GR ZK2 17 4 del
24.02.2020 consid. 5.1 e 5.2, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali). La
resistente non ha tuttavia nemmeno allegato in maniera sostanziata il sussistere di
circostanze atte a imporre la conclusione che il silenzio della reclamante debba
essere interpretato quale accettazione e sia stato pertanto raggiunto un consenso
normativo. Tenendo inoltre conto di quanto illustrato al precedente paragrafo in
merito alla corrispondenza inoltrata, è doveroso concludere che la resistente non
avrebbe in ogni caso saputo rendere verosimile per mezzo di documenti tali
circostanze, non avendo offerto prove in merito alla conoscenza delle stesse da
parte della reclamante. Appare peraltro del tutto inusuale che un inserto
pubblicitario sia pubblicato senza precedente approvazione del contenuto e del
layout da parte del cliente (cosiddetto "visto si stampi"), generalmente richiesto
dall'editore nel periodo immediatamente precedente alla pubblicazione. L'assenza
agli atti di qualsiasi informazione in merito a una simile approvazione impedisce di
concludere che, alla luce delle circostanze del caso, il silenzio della reclamante
possa essere interpretato quale accettazione del contenuto della fattura. È infine
doveroso evidenziare in tal contesto che la fattura della reclamante esigeva un
pagamento entro 7 giorni, mentre la pubblicazione dell'inserto è avvenuta
3 settimane dopo l'emissione della medesima. In seguito al mancato pagamento
da parte della reclamante, la cedente le avrebbe potuto – e dovuto – chiedere
ragguagli. Tenuto conto della circostanza che la destinataria della fattura non
aveva precedentemente negoziato alcunché con la cedente e non le ha
apparentemente mai dato il visto per la stampa dell'inserto, non è reso verosimile
che la cedente potesse interpretare il silenzio di controparte quale accettazione
d'offerta. Non sussiste infatti un obbligo generale di contestare fatture. Ciò vale a
maggior ragione laddove la ricezione di un simile documento non è stata
preceduta da trattative contrattuali con l'emittente.

                                                                                 6/9
La circostanza che la reclamante abbia argomentato in sede di reclamo che,
qualora esistente, il debito sarebbe stato saldato dalla G._____ non è di per sé
atta a rendere verosimile l'esistenza del debito opposto in compensazione. Le
potenziali ragioni per le quali la reclamante potrebbe aver voluto far tacitare la
resistente dalla G._____ e per le quali la medesima potrebbe essersi ritenuta
vincolata ad agire in tal senso sono molteplici, segnatamente alla luce dei
manifesti dissidi tra G._____ e la cedente (cfr. act. TR III/9-III/12). La mera
circostanza che la G._____ abbia proposto di saldare il credito asserito dalla
cedente è pertanto inadatta a rendere verosimile l'esistenza di un credito della
cedente nei confronti della reclamante. Inoltre, essendo state introdotte nel
processo solamente in sede di reclamo e costituendo nova in senso improprio ai
sensi dell'art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, tali allegazioni si rivelerebbero in ogni caso
tardive.

2.2.3. L'accertamento della fattispecie dell'autorità precedente relativo al
consenso espresso è contrario agli atti e pertanto arbitrario. In merito a un
eventuale consenso normativo il Tribunale regionale non ha operato accertamenti
che permettano di giungere a tale conclusione. Nell'esito, la resistente non ha
quindi saputo rendere verosimile per mezzo di documenti il perfezionamento di un
contratto tra la reclamante e la cedente, ragion per cui l'obiezione di
compensazione dev'essere respinta. L'esame degli ulteriori argomenti delle parti si
rivela pertanto superfluo.

3.      Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere integralmente
accolto e l'opposizione contro il precetto esecutivo del 5 marzo 2020
nell'esecuzione n. 2200841 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja
rigettata.

4.1. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 250.00, è
confermata e addossata integralmente alla resistente quale parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC).

4.2. Poiché la reclamante ha protestato le ripetibili per la procedura di prima
istanza (act. A.1 n. I/D in fine) senza inoltrare una nota spese, l'indennità in suo
favore per la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 1'000.00 (IVA
e spese incluse).

5.1. In applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 48 OTLEF
(RS 281.35), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in
CHF 300.00. Risultando la reclamante integralmente prevalente in sede di

                                                                                  7/9
reclamo, la tassa di giustizia per la relativa procedura è posta nella medesima
misura a carico della resistente (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente è pertanto
tenuta a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da essa versato.

5.2. La reclamante avendo protestato le ripetibili per la procedura di reclamo
(act. A.1 n. I/D in fine) senza inoltrare una nota spese, l'indennità in suo favore per
la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 800.00 (IVA e spese
incluse).

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

1.     Il reclamo è accolto.

2.     L'istanza di rigetto dell'opposizione contro il precetto esecutivo del
       5 marzo 2020 nell'esecuzione n. 2200841 dell'Ufficio esecuzione e
       fallimenti Regione Maloja è accolta.

3.     La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 250.00, è
       posta integralmente a carico della resistente.

4.     La resistente è tenuta a rifondere alla reclamante CHF 1'000.00 a titolo di
       ripetibili per la procedura di prima istanza.

5.     La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta
       integralmente a carico della resistente. La resistente è tenuta a rifondere
       alla reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da essa versato.

6.     La resistente è tenuta a rifondere alla reclamante CHF 800.00 a titolo di
       ripetibili per la procedura di reclamo.

7.     Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00
       può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74
       cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di
       importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia
       costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio
       legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto
       entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel
       modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al
       ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt.
       29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.

                                                                                     8/9
8.   Comunicazione a:

                        9/9
Puoi anche leggere