Decisione del 30 novembre 2021 - Entscheidsuche.ch
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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 30 novembre 2021 N. d'incarto KSK 20 110 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario Parti A._____ reclamante patrocinata dall'avv. Mattia Guerra World Trade Center, Via Lugano 18, casella postale 318, 6982 Agno contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Laura Decamilli Muzzarelli LDM Legal, Vicolo dei Ciossi 7, 6648 Minusio Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnato decisione del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 11.09.2020, comunicata il 11.09.2020 (n. d'incarto 335-2020- 70) Comunicazione 01 dicembre 2021
Ritenuto in fatto: A. La A._____, società in accomandita attiva nel settore della ristorazione, gestisce – tra altri locali – il Ristorante C._____ a D.________. Per fatture non pagate di quest'ultimo, dell'importo complessivo di CHF 1'746.45, la A._____ ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro B._____. Esistenza, esigibilità e importo del credito posto in esecuzione sono pacifiche. Contenziosa è invece l'obiezione di compensazione sollevata dalla B._____, asserita cessionaria di un credito vantato dalla società E._____ (in seguito: cedente) nei confronti della A._____, dell'importo di CHF 1'400.00 (l'importo restante del credito posto in esecuzione, di CHF 346.45, è stato pagato). Il credito opposto in compensazione sarebbe relativo alla pubblicazione di un inserto sul magazine "F._____" (in seguito: rivista), asseritamente edito dalla cedente. La A._____ sostiene di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con tale società, avendo meramente espresso interesse all'inserzione controversa, oltre ad aver esclusivamente interloquito con la società G._____ in merito alla stessa. B. Con decisione dell'11 settembre 2020 il giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, ponendo i costi del procedimento, di CHF 250.00, a carico della A._____ e condannando la medesima a versare alla B._____ un'indennità di CHF 1'000.00 a titolo di ripetibili. C. Il 24 settembre 2020, la A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo avverso tale decisione, chiedendo essenzialmente che l'opposizione sia rigettata, i costi del procedimento di prima istanza siano posti a carico della B._____ (in seguito: resistente) e la medesima sia condannata a rifonderle CHF 500.00 a titolo di indennità. Il tutto protestate tasse, spese e ripetibili della procedura di reclamo. D. Nella sua risposta del 26 ottobre 2020, la resistente ha postulato la reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione di prima istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.1. La decisione dell'11 settembre 2020 – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo, senza riguardo al valore litigioso (art. 319 lett. a CPC). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 OOTC; CSC 173.100). 2/9
1.2. Il reclamo, scritto e motivato, è stato proposto al Tribunale cantonale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata (cfr. art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in combinato disposto all'art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]), rivelandosi pertanto tempestivo. 1.3. Mediante reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). La reclamante censura un riconoscimento arbitrario del credito opposto in compensazione dalla resistente (act. A.1 n. III/3; cfr. consid. 2 infra). Essendo debitamente motivato, il reclamo è ricevibile in ordine. 2.1.1. La reclamante censura un'errata applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LEF. L'istanza precedente avrebbe arbitrariamente ritenuto, sulla base della fattura emessa dalla cedente (act. TR III/4), che il credito opposto in compensazione dalla resistente sia stato reso verosimile (act. A.1 n. III/1 e 3). 2.1.2. Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, obiezioni di compensazione devono essere rese verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF; Wolfgang Peter, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7.a ed., Basilea 2020, n. 23 ad art. 120 CO). Per consolidata prassi, la natura documentale della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione vale tanto per il credito dedotto in esecuzione quanto per l’eventuale credito opposto in compensazione: le eccezioni del debitore – e a fortiori l'obiezione di compensazione – vanno in linea di principio rese verosimili mediante documenti (cfr. TF 5A_564/2016 del 15.05.2017 consid. 5.2; 5A_467/2015 del 25.08.2016 consid. 4; 5A_652/2011 del 28.02.2012 consid. 3.2.2; 5A_630/2010 del 01.09.2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32 pag. 221). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove la pretesa compensatoria non è contenuta in un documento, essa non può validamente suffragare l'opposizione al precetto esecutivo nella procedura di rigetto e deve pertanto essere fatta successivamente valere dal debitore nell'eventuale procedura di disconoscimento del debito (TF 5A_467/2015 del 25.08.2016 consid. 4.5.3). L'obiezione di compensazione in esame presuppone la verosimiglianza dell'esistenza di un credito della cedente nei confronti della reclamante e la validità della cessione dalla cedente alla reclamante. Entrambe devono emergere da documenti agli atti. 3/9
2.2.1. In merito all'esistenza della pretesa vantata dalla cedente contro la reclamante, quest'ultima lamenta innanzitutto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'assenza di qualsiasi accordo tra le due parti. La reclamante avrebbe invece avuto come unico interlocutore la G._____, società terza che nulla avrebbe a che vedere con la cedente (act. A.1 n. III/3, primo lemma). Quest'ultima non avrebbe pertanto potuto cedere un proprio credito nei confronti della reclamante, essendo il medesimo inesistente (cfr. anche act. A.1 n. III/3, quarto lemma). La reclamante lamenta inoltre che l'istanza precedente non si sarebbe confrontata con la circostanza che essa non avrebbe mai riconosciuto l'asserito credito della resistente, contestando invece immediatamente sia l'esistenza di un debito nei confronti della cedente, sia la validità della cessione di tale debito alla resistente (act. A.1 n. III/3, secondo lemma). Per conto suo, la resistente sostiene invece essenzialmente che tra la G._____ e la cedente vi sarebbe stato un rapporto di collaborazione per la stampa della rivista. Al momento dell'asserita conferma della volontà di pubblicarvi l'inserto, la reclamante sarebbe stata a conoscenza – tramite la sua dipendente H.________ – di tale rapporto, come suffragato dall'e-mail della medesima a I.________, dipendente della G._____ (act. TR II/5 pag. 2). In essa, H.________ chiedeva se questi avesse risolto "la questione" con J.________ (amministratore unico della resistente) e se G._____ potesse confermare che la resistente sia stata tacitata. Come da accordi di collaborazione tra G._____ e E._____, la cedente si sarebbe quindi occupata della pubblicazione dell'inserto, apparso sulla rivista il 23 agosto 2017. La cedente avrebbe emesso la fattura per tale servizio già il 1° agosto 2017, senza che la reclamante la contestasse (act. A.2 n. II/4, "in merito al terzo punto"). Per quanto concerne il mancato riconoscimento del credito, la resistente argomenta che la reclamante non avrebbe mai contestato che la fattura della cedente si riferisse alla pubblicazione dell'inserto pubblicitario della reclamante, né di aver ricevuto la fattura in oggetto. La reclamante avrebbe viceversa iniziato a contestare la fattura della cedente solamente dopo esser stata notificata della cessione della pretesa e della posta in compensazione. Tale contestazione sarebbe tardiva (act. A.2 n. II/4, "in merito al secondo punto"). L'esistenza di un debito nei confronti della reclamante sarebbe infine confermata dalla reclamante stessa, sostenendo la medesima che la cedente sarebbe "già stata liquidata" da G._____ (cfr. act. A.1 n. III/3 terzo lemma). Se non vi fosse mai stato un debito, non avrebbe nemmeno potuto esservi alcunché da liquidare (act. A.2 n. II/4, "in merito al terzo punto"). 4/9
2.2.2. L'autorità inferiore riconosce l'esistenza del credito posto in compensazione sulla sola scorta della fattura emessa dalla cedente nei confronti della reclamante, nonché dell'inserto pubblicato dalla cedente e dell'atto di cessione del credito (act. B.2 consid. 7, quinto paragrafo; act. TR III/4, III/5 e III/8), senza confrontarsi in modo sufficiente con le ragioni addotte al riguardo dalla reclamante. Un rinvio al giudice di prime cure sarebbe tuttavia prettamente fine a sé stesso, giacché si giustifica, per motivi di economia processuale, di trattare le relative censure in questa sede. Si rileva che, eccezion fatta per la predetta fattura (act. TR III/4) – emessa dalla cedente stessa –, agli atti non risulta alcun documento contenente una pretesa compensatoria della cedente nei confronti della reclamante. La pretesa opposta in compensazione si fonda invece in primo luogo sulla corrispondenza tra H.________ e la società G._____ (act. TR III/3) e secondariamente sull'asserita tardività della contestazione della fattura da parte della reclamante. Il perfezionamento espresso di un contratto tra la cedente e la reclamante non può essere ritenuto verosimile sulla base della corrispondenza inoltrata, già solo perché la G._____ e la cedente costituiscono due persone giuridiche distinte e la corrispondenza inoltrata non contiene alcuna prova di una comunicazione diretta tra la cedente e la reclamante. L'esistenza di un rapporto di collaborazione tra la G._____ e la cedente non tange i rapporti con terzi e non permette di concludere che la reclamante abbia concluso un contratto con la E._____, che nell'e-mail del 5 luglio 2017 (act. TR III/3) non è neppure menzionata. Del resto, la resistente non ha reso verosimile che al momento della negoziazione relativa all'inserto – avvenuta appunto intorno al 5 luglio 2017 (act. TR III/3) –, la reclamante fosse a conoscenza di un ipotetico rapporto di collaborazione tra la cedente e la G._____. La corrispondenza del 21 agosto 2019 tra H.________ e I.________ invocata dalla resistente a sostegno di tale tesi (act. TR II/5 pag. 2) è infatti significativamente posteriore agli eventi in esame. La stessa conclusione s'impone in relazione ai tempi di contestazione della fattura. Si rileva innanzitutto che la resistente ha omesso di rendere già solamente verosimile per mezzo di documenti che la cedente sia l'editrice della rivista su cui è stato pubblicato l'inserto, limitandosi a produrre la fattura da essa emessa. Lamentando la tardività della contestazione di quest'ultima, la resistente appare quindi sostenere a titolo eventuale che l'asserito contratto tra la reclamante e la cedente sia stato perfezionato per tacita accettazione del contenuto della fattura. A tal fine, la resistente avrebbe tuttavia dovuto rendere verosimili per mezzo di documenti circostanze atte a imporre la conclusione che il silenzio della 5/9
reclamante debba essere interpretato quale accettazione (art. 6 CO). In virtù dell'art. 8 CC, la parte che deduce un diritto dalla tacita accettazione e dalla conseguente conclusione del contratto porta infatti l'onere di provare – nella fattispecie, rendere verosimile – l'adempimento dei presupposti di tale qualifica giuridica. Giova tuttavia ricordare che, in linea di principio, a un comportamento puramente passivo non può essere attribuito valore d'accettazione. Una simile manifestazione di volontà può essere riconosciuta solo eccezionalmente, in presenza di atteggiamenti assolutamente inequivocabili, che non diano adito a ragionevoli dubbi interpretativi. Secondo il principio dell'affidamento codificato dall'art. 6 CO, un contratto è considerato concluso laddove qualsiasi contraente avrebbe potuto ragionevolmente attribuire al comportamento dell'altro un significato concorde al proprio (consenso normativo; TC GR ZK2 17 4 del 24.02.2020 consid. 5.1 e 5.2, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali). La resistente non ha tuttavia nemmeno allegato in maniera sostanziata il sussistere di circostanze atte a imporre la conclusione che il silenzio della reclamante debba essere interpretato quale accettazione e sia stato pertanto raggiunto un consenso normativo. Tenendo inoltre conto di quanto illustrato al precedente paragrafo in merito alla corrispondenza inoltrata, è doveroso concludere che la resistente non avrebbe in ogni caso saputo rendere verosimile per mezzo di documenti tali circostanze, non avendo offerto prove in merito alla conoscenza delle stesse da parte della reclamante. Appare peraltro del tutto inusuale che un inserto pubblicitario sia pubblicato senza precedente approvazione del contenuto e del layout da parte del cliente (cosiddetto "visto si stampi"), generalmente richiesto dall'editore nel periodo immediatamente precedente alla pubblicazione. L'assenza agli atti di qualsiasi informazione in merito a una simile approvazione impedisce di concludere che, alla luce delle circostanze del caso, il silenzio della reclamante possa essere interpretato quale accettazione del contenuto della fattura. È infine doveroso evidenziare in tal contesto che la fattura della reclamante esigeva un pagamento entro 7 giorni, mentre la pubblicazione dell'inserto è avvenuta 3 settimane dopo l'emissione della medesima. In seguito al mancato pagamento da parte della reclamante, la cedente le avrebbe potuto – e dovuto – chiedere ragguagli. Tenuto conto della circostanza che la destinataria della fattura non aveva precedentemente negoziato alcunché con la cedente e non le ha apparentemente mai dato il visto per la stampa dell'inserto, non è reso verosimile che la cedente potesse interpretare il silenzio di controparte quale accettazione d'offerta. Non sussiste infatti un obbligo generale di contestare fatture. Ciò vale a maggior ragione laddove la ricezione di un simile documento non è stata preceduta da trattative contrattuali con l'emittente. 6/9
La circostanza che la reclamante abbia argomentato in sede di reclamo che, qualora esistente, il debito sarebbe stato saldato dalla G._____ non è di per sé atta a rendere verosimile l'esistenza del debito opposto in compensazione. Le potenziali ragioni per le quali la reclamante potrebbe aver voluto far tacitare la resistente dalla G._____ e per le quali la medesima potrebbe essersi ritenuta vincolata ad agire in tal senso sono molteplici, segnatamente alla luce dei manifesti dissidi tra G._____ e la cedente (cfr. act. TR III/9-III/12). La mera circostanza che la G._____ abbia proposto di saldare il credito asserito dalla cedente è pertanto inadatta a rendere verosimile l'esistenza di un credito della cedente nei confronti della reclamante. Inoltre, essendo state introdotte nel processo solamente in sede di reclamo e costituendo nova in senso improprio ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, tali allegazioni si rivelerebbero in ogni caso tardive. 2.2.3. L'accertamento della fattispecie dell'autorità precedente relativo al consenso espresso è contrario agli atti e pertanto arbitrario. In merito a un eventuale consenso normativo il Tribunale regionale non ha operato accertamenti che permettano di giungere a tale conclusione. Nell'esito, la resistente non ha quindi saputo rendere verosimile per mezzo di documenti il perfezionamento di un contratto tra la reclamante e la cedente, ragion per cui l'obiezione di compensazione dev'essere respinta. L'esame degli ulteriori argomenti delle parti si rivela pertanto superfluo. 3. Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere integralmente accolto e l'opposizione contro il precetto esecutivo del 5 marzo 2020 nell'esecuzione n. 2200841 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja rigettata. 4.1. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 250.00, è confermata e addossata integralmente alla resistente quale parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 4.2. Poiché la reclamante ha protestato le ripetibili per la procedura di prima istanza (act. A.1 n. I/D in fine) senza inoltrare una nota spese, l'indennità in suo favore per la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 1'000.00 (IVA e spese incluse). 5.1. In applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 48 OTLEF (RS 281.35), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 300.00. Risultando la reclamante integralmente prevalente in sede di 7/9
reclamo, la tassa di giustizia per la relativa procedura è posta nella medesima misura a carico della resistente (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente è pertanto tenuta a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da essa versato. 5.2. La reclamante avendo protestato le ripetibili per la procedura di reclamo (act. A.1 n. I/D in fine) senza inoltrare una nota spese, l'indennità in suo favore per la relativa procedura è fissata discrezionalmente in CHF 800.00 (IVA e spese incluse). La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. 2. L'istanza di rigetto dell'opposizione contro il precetto esecutivo del 5 marzo 2020 nell'esecuzione n. 2200841 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti Regione Maloja è accolta. 3. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 250.00, è posta integralmente a carico della resistente. 4. La resistente è tenuta a rifondere alla reclamante CHF 1'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 5. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta integralmente a carico della resistente. La resistente è tenuta a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 300.00 da essa versato. 6. La resistente è tenuta a rifondere alla reclamante CHF 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 7. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 8/9
8. Comunicazione a: 9/9
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