DDL S. 339 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Introduzione del reato di integralismo islamico

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Senato della Repubblica
   XVIII Legislatura

        Fascicolo Iter
        DDL S. 339

 Introduzione del reato di integralismo islamico

              24/04/2022 - 09:36
Indice

1. DDL S. 339 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                  2
    1.2. Testi                          3
        1.2.1. Testo DDL 339            4
DDL S. 339 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 339 - XVIII Leg.

                            1. DDL S. 339 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                      Pag. 1
DDL S. 339 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                          1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 339
   XVIII Legislatura

   Introduzione del reato di integralismo islamico

   Iter
   27 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.339                                     assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Stefano Bertacco ( FdI )
   Cofirmatari
   Alberto Balboni ( FdI ), Luca Ciriani ( FdI ), Andrea de Bertoldi ( FdI ), Giovanbattista Fazzolari
   ( FdI ), Daniela Garnero Santanche' ( FdI ), Antonio Iannone ( FdI ), Patrizio Giacomo La Pietra
   ( FdI ), Ignazio La Russa ( FdI ), Lara Magoni ( FdI ), Marco Marsilio ( FdI ), Gaetano Nastri (
   FdI ), Isabella Rauti ( FdI ), Massimo Ruspandini ( FdI ), Raffaele Stancanelli ( FdI ), Achille
   Totaro ( FdI ), Adolfo Urso ( FdI ), Francesco Zaffini ( FdI )
   Nicola Calandrini ( FdI ) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 8 maggio 2018; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.
   Classificazione TESEO
   REATI CONTRO I DIRITTI FONDAMENTALI , ISLAMISMO
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 27 giugno 2018.
   Annuncio nella seduta n. 15 del 27 giugno 2018.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio)

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XVIII Legislatura                                   1.2. Testi

                                       1.2. Testi

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XVIII Legislatura                                                                            1.2.1. Testo DDL 339

   1.2.1. Testo DDL 339
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                      N. 339
                                                DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori BERTACCO , BALBONI , CIRIANI , DE BERTOLDI , FAZZOLARI ,
   GARNERO SANTANCHÈ , IANNONE , LA PIETRA , LA RUSSA , MAGONI , MARSILIO ,
   NASTRI , RAUTI , RUSPANDINI , STANCANELLI , TOTARO , URSO e ZAFFINI
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018
   Introduzione del reato di integralismo islamico
   Onorevoli Senatori. - I tragici fatti di Dacca ci hanno posto, per l'ennesima volta, davanti a una
   tragedia scaturita dalla violenza dell'oltranzismo islamico, nella quale sono state barbaramente uccise
   venti persone, tra cui nove nostri concittadini e un bimbo ancora non nato, trucidati in nome di Allah
   perché non conoscevano il Corano.
   Diventa difficile, a questo punto, continuare a sostenere la tesi che «la religione non c'entra», così
   come l'agiatezza delle famiglie dalle quali provengono gli autori del massacro smentisce una volta per
   tutte la teoria del disagio sociale e dell'ignoranza delle persone che si «arruolano» in questa assurda
   guerra contro il «nemico occidentale», o «i crociati», oppure tout court «gli infedeli».
   La diffusione dell'odio e della cieca violenza che derivano dall'estremismo islamico ha assunto ormai
   una dimensione e un livello organizzativo tale da non poter più essere sottovalutata. Ogni giorno i
   tagliagole del sedicente Stato islamico arruolano nuovi adepti, provenienti dalle Nazioni più disparate
   e appartenenti a diverse religioni, etnie, età e ceto sociale, ma tutti uniti nella folle guerra alle
   democrazie laiche dell'Occidente.
   Bisogna partire dai «cattivi maestri» che teorizzano l'integralismo, dal salafismo e dal wahabismo
   divenuti maggioritari in Qatar e Arabia Saudita. L'interpretazione della sharia in queste Nazioni
   stabilisce che il Corano sia la legge dello Stato e prevede, per esempio, la pena di morte per apostasia,
   per omosessualità, adulterio, blasfemia; morte che può essere inflitta anche per lapidazione o
   crocifissione. Sono ammesse la tortura e la mutilazione, non è riconosciuta la libertà religiosa, le
   donne non hanno alcun diritto e si trovano, di fatto, in uno stato di servitù nei confronti dell'uomo.
   Anche a credere che il Qatar e l'Arabia Saudita non abbiano collegamenti con le organizzazioni
   terroristiche, è però innegabile che la dottrina che professano costituisce l'humus nel quale nasce e
   prospera il terrorismo. E questa interpretazione fondamentalista viene diffusa in tutto il mondo
   attraverso le scuole coraniche, le università, le moschee finanziate in modo scientifico dall'Arabia
   Saudita e dal Qatar, mentre il web e i social media fanno il resto, diffondendo come un virus
   l'ideologia religiosa estremista tra i musulmani di tutte le latitudini.
   In questo quadro assume particolare rilevanza anche la predicazione che avviene giorno dopo giorno
   nelle moschee, anche nella nostra Nazione, senza che alcuno sembri rendersene conto e senza che
   alcuno reagisca. In Italia le moschee sono gestite senza alcun controllo e tanto meno si esercita un
   controllo su ciò che avviene al loro interno, oltre al fatto che si moltiplicano i luoghi, pubblici e
   privati, destinati al culto islamico e all'istituzione di centri culturali islamici che non sono neanche
   censiti.
   Gli imam non sono necessariamente esponenti religiosi, che abbiano completato un qualsiasi percorso
   di formazione prima di andare a predicare nei luoghi di culto islamici, ma possono essere persone
   comuni che decidano di professare il verbo di Allah offrendone qualunque interpretazione.

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DDL S. 339 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 339
   Già in occasione di alcune audizioni svoltesi presso la Commissione affari costituzionali nel 2007,
   esponenti della Consulta per l'Islam italiano avevano affermato l'opportunità di prevedere l'obbligo di
   un percorso formativo per gli imam, evidenziando come il problema è non tanto quello di evitare che
   ci siano imam «fai da te» ma quello della «esistenza, purtroppo (...) di predicatori di odio, cioè di
   persone che utilizzano i sermoni e il titolo di imam per veicolare una propaganda proselitaria (...) e per
   preparare un terreno ideologico che fomenti una rivolta, una società parallela o una rivoluzione
   ideologica di matrice islamista».
   Il buon senso, o perlomeno l'istinto di sopravvivenza, dovrebbero spingere le democrazie occidentali a
   vietare ogni forma di propaganda a chi teorizza il fondamentalismo e crea così i presupposti per atti di
   terrorismo. È necessario fare ogni sforzo per prosciugare l'acqua in cui si muovono come pesci i
   terroristi imbevuti del fanatismo integralista islamico. Sappiamo per esperienza anche italiana che
   senza un humus favorevole la mala pianta del terrorismo può essere più facilmente sradicata o,
   almeno, contenuta.
   In questo senso, con il presente disegno di legge si intende rendere perseguibile penalmente ogni
   propaganda o predicazione, purché le stesse siano indirizzate o siano comunque tali da mettere in
   pericolo la pubblica incolumità; ed è quest'ultima specificazione che consente di non assimilare il
   nuovo reato ad alcuna ipotesi di reato di opinione.
   L'articolo unico del disegno di legge inserisce un nuovo articolo nel codice penale volto a disciplinare
   il reato di integralismo islamico, commesso da chi «al fine di o comunque in maniera tale da mettere in
   concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi
   forma l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione; la negazione della libertà
   religiosa; la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani».
   Inoltre, con il nuovo articolo 270-octies, la punibilità è estesa anche a coloro che raccolgono, erogano
   o mettono a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere
   organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato
   di integralismo islamico, e a «chiunque riceva da uno Stato straniero o da un'organizzazione o soggetti
   stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati» al fine di commettere il
   medesimo reato.
   La previsione normativa, così come formulata nella stesura che qui si propone, consente di far
   sussistere il reato sia in caso di accertato «dolo specifico», nel quale l'agente voleva decisamente con
   la sua azione favorire (creare) l'insorgere di un pericolo alla pubblica incolumità (nel testo «al fine
   di»), sia nel caso di semplice «dolo generico» o «dolo eventuale», vale a dire quando il concreto
   pericolo viene ad esistere in seguito ai comportamenti dell'agente, anche se questo lo ha voluto solo in
   via eventuale o abbia solo accettato il rischio che ciò avvenisse (nel testo «o comunque in maniera tale
   da»).
   Questo al fine di escludere il reato di integralismo islamico nella maniera più netta dal novero dei reati
   di opinione, sulla cui validità i firmatari del presente disegno di legge hanno sempre nutrito fortissime
   riserve.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:
   «Art. 270-octies. - (Integralismo islamico). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
   la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in
   concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi
   forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

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DDL S. 339 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                               1.2.1. Testo DDL 339
   Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo
   comma si riferisca a donne o a minori.
   La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione
   beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono,
   anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
   È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da
   organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di
   commettere il reato di cui al primo comma».

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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