SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 10 APRILE 2019 - Corte d'Appello di Milano
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LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO DI PERSONE RISARCIMENTO DEL DANNO E INDENNIZZO REG. CE 261/2004 E CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 28.5.99 A CONFRONTO Paola Mariani – Università Bocconi SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 10 APRILE 2019
Rapporto tra fonti Fonti europee – Principio del primato / effetto diretto – Riconoscimento anche costituzionale (art. 117 Costituzione) Fonti internazionali – Principio di specialità – Riconoscimento anche nella legge 218/1995 (art. 2) – Attenzione a quando il Trattato internazionale è ratificato (anche) dall’Unione Europea – il trattato diventa fonte europea con le conseguenze in termini di rapporti con il diritto nazionale e interpretazione della Corte di giustizia Fonti nazionali – Funzione integrativa 2 Paola Mariani - 10 aprile 2019
Confronto sul Campo di applicazione Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo in vigore 4 novembre 2003 prolungato campo di applicazione Campo di applicazione materiale più ampio materiale più ristretto – Morte e lesione dei passeggeri – negato imbarco a passeggeri non – Danni alla merce consenzienti; – Ritardo – cancellazione del volo; – ritardo del volo. Campo di applicazione geografico: Campo di applicazione – Solo trasporti geografico: internazionali – Ai passeggeri in partenza da un Aeroporto all’interno dell’Unione – Ai passeggeri in partenza da un Paese terzo con destinazione nell’UE 3 Paola Mariani - 10 aprile 2019
Differenze tra i due strumenti Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo in vigore 4 novembre 2003 prolungato Limite risarcitorio Limite indennitario – Disciplina più generica – Disciplina più articolata che relativa a danno da ritardo distingue tra diritto al rimborso e diritto alla compensazione – Limite risarcitorio espresso pecuniaria corrispondente in diritti speciali di prelievo all’obbligo del vettore di fornire e unico importo di 4150 misure di assistenza e supporto https://www.imf.org/extern immediate (Iata e Elfaa, Causa C- al/np/fin/data/rms_sdrv.as 344/04) px – Espresso in Euro e differenziato in – Si fa salva la possibilità di base a distanze chiedere il risarcimento di – Si fa salva la possibilità di chiedere ulteriori danni il risarcimento di ulteriori danni 4 Paola Mariani - 10 aprile 2019
L’integrazione del Regolamento e della Convenzione: la giurisdizione Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo in vigore 4 novembre 2003 prolungato Art. 33 Competenza giurisdizionale: «L'azione per il risarcimento del Nessuna disposizione specifica danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli No estensione delle regole Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede della Convenzione di Montreal principale della sua attività o del «diritti fondati sulle succitate luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a disposizioni, rispettivamente, stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del regolamento n. 261/2004 e …» della convenzione di Montreal Art. 46 giurisdizione addizionale rientrano, dunque, in contesti quando al Vettore contrattuale si affianca il vettore operativo si normativi differenti» (Rehder, aggiunge il giudice del luogo in cui il «vettore di fatto ha la sua C-204/08, EU:C:2009:439, residenza o la sede principale della punti 27 e 28) sua attività» 5 Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento Brussels I bis (reg. 1215/2015). I Foro in mancanza di scelta – Foro naturale è il domicilio del convenuto (art. 4 Reg.) • Domicilio delle compagnie aeree • Art. 63 Reg. «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: A. la sua sede statutaria B. la sua amministrazione centrale C. il suo centro d’attività principale • Cosa succede se il vettore aereo ha sede fuori l’UE ? Non si applica il Regolamento «L’articolo 4 del regolamento n. 44/2001 [art. 4 Reg. 1215/2015] va interpretato nel senso che le norme in materia di competenza giurisdizionale internazionale definite da tale regolamento non si applicano ad un convenuto domiciliato al di fuori dell’Unione, come quello nella causa principale. La competenza giurisdizionale internazionale del giudice adito dev’essere dunque determinata sulla base delle norme applicabili nella circoscrizione del medesimo. Tuttavia, dette norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di un diritto azionato da un passeggero in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004.» (Flightright, cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16, ECLI:EU:C:2018:160) 6 Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento Brussels I bis (reg. 1215/2015). II Foro in mancanza di scelta – Foro speciale (art. 7 Reg.) – Qualificazione prestazione di servizi – «l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [art. 7, punto 1 lett. b) Reg. 1215/2015] dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.» (Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, massima) – Il caso in cui Vettore aereo contrattuale e Vettore aereo operativo non coincidono: «L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i passeggeri vengano trasportati su un viaggio aereo consistente in due tratte di volo in coincidenza, il luogo di partenza della prima tratta e il luogo di arrivo della seconda tratta costituiscono entrambi il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’azione giudiziaria venga promossa nei confronti del vettore aereo che abbia operato la prima tratta del volo in cui si sia verificato il ritardo e che non fosse il vettore aereo contrattuale del passeggero. (Flightright, cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16, ECLI:EU:C:2018:160) 7 Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento Brussels I bis (reg. 1215/2015). III Esclusione delle disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori – Art. 17 Reg., par. 3, «La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.» – Giurisprudenza Rehder – Giurisprudenza El Majdoub Art. 25 proroga di competenza applicabile al contratto di trasporto «L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, [art. 25, par. 2 Reg. 1215/2015], deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.» El Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334. Cass. Civ. SS.UU. del 19/09/2017, n. 21622 8 Paola Mariani - 10 aprile 2019
L’integrazione del Regolamento e della Convenzione: la legge applicabile Convenzione per l'unificazione di alcune norme Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di relative al trasporto aereo (convenzione di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di Montreal). Ratificata UE decisione del Consiglio negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 2001/539 prolungato Nessuna disposizione Nessuna disposizione sulla legge applicabile sulla legge applicabile Regolamento Roma I Regolamento Roma I Applicazione universale Applicazione universale Attenzione al contenuto Attenzione al contenuto sostanziale delle norme sostanziale delle norme uniformi uniformi Minore integrazione Maggiore integrazione 9 Paola Mariani - 10 aprile 2019
La legge applicabile ai sensi del Regolmento Roma I Articolo 5, par. 2 Contratti di trasporto Autonomia delle parti – Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui: A. il passeggero ha la residenza abituale; o B. il vettore ha la residenza abituale; o C. il vettore ha la sua amministrazione centrale; o D. è situato il luogo di partenza; o E. è situato il luogo di destinazione. Legge applicabile in mancanza di scelta – «Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.» Clausola di flessibilità – Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese. 10 Paola Mariani - 10 aprile 2019
Validità della clausola di scelta della legge applicabile Art. 3 Reg. Roma I rimanda all’art. 10 dello stesso regolamento Art. 10 Reg. Roma I 1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1. Consenso e disciplina in materia di contratti conclusi dai consumatori. 11 Paola Mariani - 10 aprile 2019
Giurisprudenza dell Corte di giustizia in fieri su articolo 5 Roma I Causa C-701/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 9 novembre 2018 — Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC, pubblicata su GUUE del 25 febbraio 2019 «Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto di un vettore aereo commerciale che non sia stata oggetto di negoziato individuale e in virtù della quale la legge applicabile a un contratto concluso mediante commercio elettronico con il passeggero-consumatore è la legge dello Stato membro in cui ha sede il vettore aereo, la quale non è identica alla legge del luogo di residenza abituale del passeggero-consumatore, è abusiva quando tale clausola induce in errore il consumatore, omettendo di indicargli che la scelta di un’altra legge ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (2) è possibile solo in misura limitata e che non può essere scelta qualsiasi legge, ma solo una legge tra quelle indicate all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Roma I.» 12 Paola Mariani - 10 aprile 2019
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