SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 10 APRILE 2019 - Corte d'Appello di Milano

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LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO DI
                        PERSONE
          RISARCIMENTO DEL DANNO E INDENNIZZO
REG. CE 261/2004 E CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 28.5.99 A
                       CONFRONTO
        Paola Mariani – Università Bocconi

    SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
        PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
                  10 APRILE 2019
Rapporto tra fonti

     Fonti     europee
      – Principio del primato / effetto diretto
      – Riconoscimento anche costituzionale (art. 117 Costituzione)

     Fonti     internazionali
      – Principio di specialità
      – Riconoscimento anche nella legge 218/1995 (art. 2)
      – Attenzione a quando il Trattato internazionale è ratificato (anche) dall’Unione
        Europea – il trattato diventa fonte europea con le conseguenze in termini di
        rapporti con il diritto nazionale e interpretazione della Corte di giustizia

     Fonti     nazionali
      – Funzione integrativa

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                                  Paola Mariani - 10 aprile 2019
Confronto sul Campo di
    applicazione
    Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al    Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di
    trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE      compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
    decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata   negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
    in vigore 4 novembre 2003                                     prolungato

         campo di applicazione                                      Campo di applicazione
          materiale più ampio                                         materiale più ristretto
            –    Morte e lesione dei passeggeri                         –   negato imbarco a passeggeri non
            –    Danni alla merce                                           consenzienti;

            –    Ritardo                                                –   cancellazione del volo;

                                                                        –   ritardo del volo.
         Campo di applicazione
          geografico:                                                Campo di applicazione
            – Solo trasporti                                          geografico:
              internazionali                                            –   Ai passeggeri in partenza da un
                                                                            Aeroporto all’interno dell’Unione
                                                                        –   Ai passeggeri in partenza da un Paese
                                                                            terzo con destinazione nell’UE

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                                                Paola Mariani - 10 aprile 2019
Differenze tra i due
    strumenti
    Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al    Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di
    trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE      compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
    decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata   negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
    in vigore 4 novembre 2003                                     prolungato

         Limite risarcitorio                                        Limite indennitario
            – Disciplina più generica                                   – Disciplina più articolata che
              relativa a danno da ritardo                                 distingue tra diritto al rimborso e
                                                                          diritto alla compensazione
            – Limite risarcitorio espresso                                pecuniaria corrispondente
              in diritti speciali di prelievo                             all’obbligo del vettore di fornire
              e unico importo di 4150                                     misure di assistenza e supporto
              https://www.imf.org/extern                                  immediate (Iata e Elfaa, Causa C-
              al/np/fin/data/rms_sdrv.as                                  344/04)
              px
                                                                        – Espresso in Euro e differenziato in
            – Si fa salva la possibilità di                               base a distanze
              chiedere il risarcimento di                               – Si fa salva la possibilità di chiedere
              ulteriori danni                                             il risarcimento di ulteriori danni

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                                                Paola Mariani - 10 aprile 2019
L’integrazione del Regolamento e
    della Convenzione: la giurisdizione
                                                                  Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di
    Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al
    trasporto aereo (convenzione di Montreal). Ratificata UE
                                                                  compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
    decisione del Consiglio 2001/539 e da tutti gli SM. Entrata   negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
    in vigore 4 novembre 2003                                     prolungato
          Art. 33 Competenza giurisdizionale:
    
          «L'azione per il risarcimento del                          Nessuna disposizione specifica
          danno è promossa, a scelta
          dell'attore, nel territorio di uno degli                   No estensione delle regole
          Stati parti, o davanti al tribunale del
          domicilio del vettore o della sede                          della Convenzione di Montreal
          principale della sua attività o del                         «diritti fondati sulle succitate
          luogo in cui esso possiede
          un'impresa che ha provveduto a                              disposizioni, rispettivamente,
          stipulare il contratto, o davanti al
          tribunale del luogo di destinazione                         del regolamento n. 261/2004 e
          …»                                                          della convenzione di Montreal
         Art. 46 giurisdizione addizionale                           rientrano, dunque, in contesti
          quando al Vettore contrattuale si
          affianca il vettore operativo si                            normativi differenti» (Rehder,
          aggiunge il giudice del luogo in cui
          il «vettore di fatto ha la sua                              C-204/08, EU:C:2009:439,
          residenza o la sede principale della                        punti 27 e 28)
          sua attività»

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                                                Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento
    Brussels I bis (reg. 1215/2015). I

     Foro     in mancanza di scelta
      – Foro naturale è il domicilio del convenuto (art. 4 Reg.)
           • Domicilio delle compagnie aeree
           • Art. 63 Reg. «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra
             persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
                A.   la sua sede statutaria
                B.   la sua amministrazione centrale
                C.   il suo centro d’attività principale
           • Cosa succede se il vettore aereo ha sede fuori l’UE ? Non si applica il Regolamento
             «L’articolo 4 del regolamento n. 44/2001 [art. 4 Reg. 1215/2015] va interpretato
             nel senso che le norme in materia di competenza giurisdizionale internazionale definite
             da tale regolamento non si applicano ad un convenuto domiciliato al di fuori
             dell’Unione, come quello nella causa principale. La competenza giurisdizionale
             internazionale del giudice adito dev’essere dunque determinata sulla base delle norme
             applicabili nella circoscrizione del medesimo. Tuttavia, dette norme nazionali in materia
             di competenza giurisdizionale internazionale non possono rendere praticamente
             impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di un diritto azionato da un passeggero
             in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004.» (Flightright, cause riunite
             C-274/16, C-447/16 e C-448/16, ECLI:EU:C:2018:160)

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                                  Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento
    Brussels I bis (reg. 1215/2015). II

     Foro     in mancanza di scelta
      – Foro speciale (art. 7 Reg.)
      – Qualificazione prestazione di servizi
      – «l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [art. 7,
        punto 1 lett. b) Reg. 1215/2015] dev’essere interpretato nel senso che, in caso di
        trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento
        di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il
        tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria
        basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta
        dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo
        dell’aereo quali indicati in detto contratto.» (Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439,
        massima)
      – Il caso in cui Vettore aereo contrattuale e Vettore aereo operativo non coincidono:
        «L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012
        dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i passeggeri vengano trasportati
        su un viaggio aereo consistente in due tratte di volo in coincidenza, il luogo di
        partenza della prima tratta e il luogo di arrivo della seconda tratta costituiscono
        entrambi il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’azione
        giudiziaria venga promossa nei confronti del vettore aereo che abbia operato la prima
        tratta del volo in cui si sia verificato il ritardo e che non fosse il vettore aereo
        contrattuale del passeggero. (Flightright, cause riunite C-274/16, C-447/16 e
        C-448/16, ECLI:EU:C:2018:160)

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                                 Paola Mariani - 10 aprile 2019
La giurisdizione ai sensi del Regolamento
    Brussels I bis (reg. 1215/2015). III
       Esclusione delle disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori
         –   Art. 17 Reg., par. 3, «La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di
             alloggio per un prezzo globale.»
         –   Giurisprudenza Rehder
         –   Giurisprudenza El Majdoub

     Art. 25 proroga di competenza applicabile al contratto di trasporto
     «L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
      del 22 dicembre 2000, [art. 25, par. 2 Reg. 1215/2015], deve essere
      interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic»
      delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui
      trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che
      contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una
      comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale
      clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di
      salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.» El
      Majdoub, C-322/14, EU:C:2015:334.
     Cass. Civ. SS.UU. del 19/09/2017, n. 21622

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                                                    Paola Mariani - 10 aprile 2019
L’integrazione del Regolamento e della
    Convenzione: la legge applicabile
    Convenzione per l'unificazione di alcune norme      Regolamento 261/2004 Regole comuni in materia di
    relative al trasporto aereo (convenzione di         compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
    Montreal). Ratificata UE decisione del Consiglio    negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
    2001/539                                            prolungato

       Nessuna disposizione                                 Nessuna disposizione
        sulla legge applicabile                               sulla legge applicabile
       Regolamento Roma I                                   Regolamento Roma I
       Applicazione universale                              Applicazione universale
       Attenzione al contenuto                              Attenzione al contenuto
        sostanziale delle norme                               sostanziale delle norme
        uniformi                                              uniformi
       Minore integrazione                                  Maggiore integrazione

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                                      Paola Mariani - 10 aprile 2019
La legge applicabile ai sensi del
     Regolmento Roma I
      Articolo 5, par. 2 Contratti di trasporto
      Autonomia delle parti
         –    Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma
              dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui:
         A.    il passeggero ha la residenza abituale; o
         B.    il vettore ha la residenza abituale; o
         C.    il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
         D.    è situato il luogo di partenza; o
         E.    è situato il luogo di destinazione.

        Legge applicabile in mancanza di scelta
         –    «Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle
              parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del
              passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non
              sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.»

        Clausola di flessibilità
         –    Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della
              legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi
              1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

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                                            Paola Mariani - 10 aprile 2019
Validità della clausola di scelta
     della legge applicabile
      Art. 3 Reg. Roma I rimanda all’art. 10
       dello stesso regolamento
      Art.     10 Reg. Roma I
         1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in
            base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il
            contratto o la disposizione fossero validi.
         2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso,
            può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle
            circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del
            comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

        Consenso e disciplina in materia di
         contratti conclusi dai consumatori.

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                                   Paola Mariani - 10 aprile 2019
Giurisprudenza dell Corte di giustizia in
     fieri su articolo 5 Roma I
      Causa C-701/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
       dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 9 novembre 2018 — Geld-für-Flug
       GmbH / Ryanair DAC, pubblicata su GUUE del 25 febbraio 2019
      «Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
       aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
       consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che una clausola
       contenuta nelle condizioni generali di contratto di un vettore aereo
       commerciale che non sia stata oggetto di negoziato individuale e in virtù
       della quale la legge applicabile a un contratto concluso mediante
       commercio elettronico con il passeggero-consumatore è la legge dello Stato
       membro in cui ha sede il vettore aereo, la quale non è identica alla legge
       del luogo di residenza abituale del passeggero-consumatore, è abusiva
       quando tale clausola induce in errore il consumatore, omettendo di
       indicargli che la scelta di un’altra legge ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
       secondo comma, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
       europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
       obbligazioni contrattuali (Roma I) (2) è possibile solo in misura limitata e
       che non può essere scelta qualsiasi legge, ma solo una legge tra quelle
       indicate all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Roma
       I.»

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