ECONERRE - Obbligo di comunicare la PEC e mettersi in regola

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ECONERRE - Obbligo di comunicare la PEC e mettersi in regola
ECONERRE - Obbligo di comunicare la PEC e
mettersi in regola

L’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) diventa domicilio digitale e le imprese hanno tempo
fino al primo ottobre 2020 per comunicarlo al Registro delle Imprese senza incorrere in sanzioni.
Non devono comunicare nulla le imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC, purché sia valido,
attivo e nella loro esclusiva disponibilità

Dal 1 ottobre 2020 sarà necessario per ogni impresa avere una “sede virtuale” sul web, prerequisito
necessario per per poter svolgere attività ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese
delle Camere di commercio. Entro quella data va comunicato infatti al Registro delle imprese il
domicilio digitale (introdotto nel Codice dell’ amministrazione digitale con il Dlgs 217/17) nuova e
più ampia definizione che sostituisce quella di PEC, l’indirizzo di posta elettronica certificata.

E’ quanto prevede il Dl 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120).

Peraltro, le imprese che hanno già un indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese, non
dovranno comunicare nulla, purchè questo sia valido, attivo e nella loro esclusiva disponibilità. Ciò
significa che le imprese dovranno verificare il corretto funzionamento dell’indirizzo PEC e
provvedere, in caso contrario, a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al
Registro delle Imprese.

L’iscrizione dell’indirizzo PEC nel Registro delle imprese e/o le sue eventuali variazioni sono esenti
dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Il sistema camerale ha azzerato la burocrazia
connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di PEC tramite il nuovo servizio semplificato che
consente di comunicare la propria PEC al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il
servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’
impresa all’indirizzo internet https://ipec-registroimprese.infocamere.it.

PEC: possibili sanzioni e procedura d’ufficio in caso di
inottemperanza

L’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, costituite in forma societaria e
individuale -attive e non soggette a procedure concorsuali- in vigore dal 2008 per le società e dal
2012 per le ditte individuali, viene quindi ribadito dal c.d. “Decreto semplificazioni”. La normativa
prevede, per le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione entro la data del 1° ottobre,
una sanzione amministrativa: per le società, la misura prevista dall’art. 2630 del codice civile
raddoppia e l’importo va da un minimo di 206 a un massimo di 2064 euro; per le ditte individuali la
misura prevista dall’art. 2194 del codice civile triplica e gli importi vanno da 30 euro a 1548 euro.

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il Conservatore del Registro
delle imprese ha il compito di cancellare d’ufficio le PEC inattive, previa diffida, con conseguente
applicazione della sanzione e assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale attivo e
pienamente operativo, tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di
commercio all’ indirizzo impresa.italia.it, ma per la sola ricezione dei documenti.

Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/token wireless. Se l’impresa non
procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di
vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche
amministrazioni e da privati. Le Camere di commercio, i professionisti e le associazioni di categoria
forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l’avvio del nuovo sistema entro il 1° ottobre
2020.

Le imprese a rischio sono quelle che hanno cambiato ragione sociale e non hanno modificato
l’indirizzo PEC; hanno una PEC inattiva al Registro Imprese (o non l’hanno attivata o è scaduta);
hanno una PEC che è stata cancellata d’ufficio (in conseguenza di quanto sopra). Non è quindi un
adempimento da sottovalutare in quanto la mancata comunicazione, che prima del decreto
semplificazioni era sanzionata con una generica sospensione delle pratiche del Registro Imprese,
comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’emissione di una
sanzione amministrativa che come indicato è piuttosto pesante.

Si stimano in circa 1.7 milioni in Italia le imprese iscritte che non hanno una PEC valida

Cosa si intende per domicilio digitale

La novità più importante introdotta dal Dl 76/2000 è il concetto di “domicilio digitale”; ciò
significa che la PEC diventa una vera e propria sede sul web, accessibile gratuitamente da chiunque,
pubbliche amministrazioni e privati, sia dal Registro delle Imprese, anche tramite la pagina
web registroimprese.it, sia dal servizio inipec.gov.it. È, perciò, di estrema importanza che le imprese
tengano monitorata la propria casella PEC, in quanto, per legge, un messaggio di PEC si dà per
notificato nel momento della semplice consegna del plico informatico al server di posta del
destinatario, e non nel momento della effettiva apertura dello stesso.

Le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna invitano quindi le imprese a verificare il corretto
funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC), prima del 1° ottobre, e a controllarne la
corretta iscrizione al Registro delle imprese. In mancanza di un domicilio digitale attivo
richiederlo a un gestore autorizzato, il cui elenco è tenuto e consultabile nel dall’Agenzia per l’Italia
Digitale. Successivamente, l’impresa dovrà comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese,
tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC“.

È bene ricordare che per verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese, si può
consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale
dell’imprenditore al quale si accede con SPID o CNS, oppure cercare l’impresa sul
sito www.registroimprese.it, nell’apposita sezione di ricerca indirizzo PEC.

Obiettivo PEC: istruzioni per l’uso
A. Soggetti obbligati e termine

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese (società’ e imprese individuali attive e non sottoposte a
procedure concorsuali, ecc.) devono aver iscritto nel Registro delle imprese un “domicilio
digitale” ovvero (allo stato attuale della tecnologia) un indirizzo di Posta elettronica certificata
(PEC) attivo e funzionante.

     Sanzioni

In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative fino ad un massimo di 2.064
euro.

In particolare da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro per le società, con pagamento
in forma ridotta di euro 412 e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese
individuali con pagamento in forma ridotta di 60 euro).

     Le verifiche da effettuare per essere in regola – Cosa occorre – Firma digitale/CNS
Il legale rappresentante dell’impresa deve essere in possesso di firma digitale che puo essere
richiesta (anche con procedura interamente on line e consegna presso la tua impresa) anche presso
la Camera di Commercio di Ferrara seguendo la procedura indicata a questo collegamento
http://www.fe.camcom.it/servizinnovativi/carta-nazionale-dei-servizi/cns_richiesta

      Come verificare se la PEC dell’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle
      imprese e funzionante

Ciascuna impresa per verificare in autonomia se la propria PEC è esistente ed è regolarmente
iscritta nel Registro delle imprese deve effettuare le seguenti attività:

   1. verificare la propria posizione dal sito www.registroimprese.it effettuando una ricerca con
      nome impresa e provincia;
   2. verificare se è valorizzato il campo PEC all’esito della ricerca (occorre cliccare sulla dicitura
      MOSTRA in colore rosso per visualizzare il nome della casella PEC):
         1. se è indicato l’indirizzo PEC occorre verificare che la casella sia effettivamente
             operativa presso il proprio gestore (anche inviando un messaggio di prova
             all’indirizzo registroimprese@fe.legalmail.camcom.it e attendere la ricezione
             della ricevuta di consegna che attesta il corretto funzionamento della casella).
             Per far questo è necessario accedere alla casella con le credenziali fornite dal proprio
             gestore PEC (user-id e password), anche tramite operazioni di recupero password o user-
             id.
         1. nel caso in cui all’esito della ricerca non compaia il campo PEC possono verificarsi due
             ipotesi:
                 1. la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l’impresa ma non è mai stata
                    iscritta nel Registro delle imprese (in questo caso si procede come sotto
                    indicato alle lettere F o G)
                 1. l’impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre procedere
                    come sotto indicato al punto E poi successivamente una volta attivata la casella si
                    procede all’iscrizione come indicato alla lettere F o G)
   3. Come attivare la PEC

La PEC viene erogata da operatori di mercato accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’elenco degli operatori di PEC e’ disponibile a questo collegamento
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec

Il costo annuale della PEC è previsto a partire da un valore minimo inferiore ai 10 euro + IVA

Una volta attivata la casella si suggerisce di attivare la notifica delle PEC in entrata con
inoltro automatico del messaggio alla propria casella email in uso presso l’impresa al fine di
avere immediata conoscenza dei messaggi trasmessi alla PEC (i gestori prevedono, di regola, anche
un servizio tramite SMS che viene trasmesso al cellulare)
Come iscrivere la PEC nel Registro delle imprese senza costi

L’iscrizione nel registro delle imprese della PEC è completamente gratuita e non prevede il
pagamento di diritti, bolli e tasse. Il legale rappresentante dell’impresa, con l’utilizzo della
firma digitale, può’ collegarsi a questa pagina
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action e procedere con pochi e semplici
passaggi a trasmettere la pratica all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di
Ferrara.

       Come iscrivere la PEC nel Registro delle imprese tramite il professionista incaricato

Come previsto dalla circolare MISE n. 3645 del 3 novembre 2011 la casella PEC può essere iscritta
nel Registro delle imprese anche su richiesta del professionista incaricato (dottore commercialista
iscritto alla sezione A dell’Albo – art. 31 comma 5 quinquies della legge n. 340/2000).

Non è ammesso l’utilizzo di altre forme di delega o procura.

                            Direttore responsabile: Claudio Pasini. Segreteria di redazione c/o Unioncamere
Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna (BO) – Tel. 051 637 70 26 – Fax. 051 637 70 50 – Email: comunicazione@rer.camcom.it
“Econerre-economia Emilia-Romagna” (Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 6285 del 27 aprile 1994 – Iscrizione ROC – Registro Operatori
Comunicazione n. 26898)
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