Accise e dogane - Camera dei Deputati
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Accise e dogane 22 settembre 2021 La legge di bilancio 2021 ha introdotto specifiche prescrizioni in materia di accise, aventi principalmente finalità antifrode. Sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa; i estende l'obbligo didotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energeticisottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate lagaranzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazionedella variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (commi 1075-1078) Sempre la legge di bilancio 2021 ha effettuato una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (commi 1124-1126). In particolare, i commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1124 rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisci, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni anche l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato. La misura del prelievo è fissata (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa): al trenta per cento dal 1° gennaio 2021; al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022; al quaranta per cento dal 1°gennaio 2023. Successivamente l'articolo 14-bis del decreto legge n.73 del 2021 ha ulteriormente rimodulato, diminuendola per il 2021, l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (più precisamente, a partire dal 1° agosto 2021). Si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, siano assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento fino al 31 luglio 2021 e successivamente al dieci e al cinque per cento, dal 1° agosto 2021 fino al 1° gennaio 2022, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette. Il decreto-legge Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha soppresso definitivamente le c.d. clausole di salvaguardia e i relativi aumenti Iva e accise (articolo 123). La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 160 del 2019) ne aveva previsto la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale a decorrere dal 2021. Accanto a tale previsione, il medesimo decreto Rilancio ha disposto specifiche agevolazioni e alleggerimenti fiscali in materia di accise e dogane, nel quadro delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In particolare, l'articolo 161 proroga i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Cura Italia) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto
di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale mentre l'articolo 162 modifica le norme che consentono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici di rateizzare il debito di accisa, prevedendo che: per accedere alla rateizzazione, il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili; il numero delle rate sia modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dell'anno di riferimento; non sia più previsto un decreto ministeriale di attuazione per l'operatività della disciplina sulla rateizzazione del debito d'accisa. Il 10 settembre 2021 è stato presentato dall''Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Libro Blu 2020 in cui sono riportati i dati della raccolta delle entrate erariali derivanti da accise e dogane. Dalla relazione emerge che nel 2020 il contributo all'erario dai dazi all'importazione e dall'Iva delle dogane è stato pari a 11,99 miliardi (con una perdita del 25,99 per cento rispetto al 2019), dai tabacchi a 14,06 miliardi (con un incremento dello 0,93 per cento), dai giochi a 7,24 miliardi (con una perdita del 36,27 per cento). Il contributo maggiore è arrivato dal settore energie e alcoli con un contributo pari a 29,10 miliardi di euro (con una perdita del 14,91 per cento). La legge di bilancio 2020 ha innalzato (comma 659) le accise sui tabacchi lavorati. Il decreto fiscale 2019 (decreto-legge n. 124 del 2019) è interventuo per prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti e in tema di accise sui prodotti energetici, limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici; trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, ove trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 12). Il richiamato Decreto Rilancio (articolo 130), tuttavia, reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode. Il decreto "crescita" (articolo 13-ter del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici. Le accise: un'imposta armonizzata Le accise sono da molti anni imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Consulta il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze. In linea generale, si può affermare dunque che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE. E' facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote. Nel tempo le accise sono state elevate, anche con finalità emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi). L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e comunitarie qui. L'Atto del Governo n. 276 intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il regime generale delle accise, apportando ampie modifiche al Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
Prodotti energetici e clausole di salvaguardia La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 160 del 2019) prevedeva la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia). In particolare sono azzerati azzera gli aumenti, in precedenza previsti per l'anno 2020, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA (Testo unico accise, d.lgs. 504 del 1995), rimodulandoli negli anni successivi. Sono state dunque rideterminate le entrate attese dagli aumenti di accisa. Nel corso degli ultimi anni in più occasioni sono stati previsti innalzamenti dell'accisa sui carburanti, a copertura di maggiori spese o di minori entrate disposte con altri provvedimenti, ovvero quali parti integranti di clausole di salvaguardia finanziaria. La maggior parte degli aumenti disposti nel tempo sono stati comunque evitati, mediante la sostituzione con altri tipi di entrate (tra cui le risorse derivanti dalla voluntary disclosure). La legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, a decorrere dal 2018. La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA e ridotto gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro. Le clausole di salvaguardia sono state "sterilizzate" per il 2019 dalla relatica legge di bilancio: si veda, per un maggior dettaglio, il tema relativo all'IVA. Successivamente l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi. In particolare, è stato rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. L'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha ridotto a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi. La legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti delle accise previsti per l'anno 2019, mantenendo il precedente aumento delle accise per gli anni successivi, 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Su tale ultimo importo è intervenuta la legge di bilancio 2019 elevandolo a 400 milioni a decorrere dal 2020. Tuttavia, successivamente, l'articolo 123 del decreto legge n.34 del 2020 ha soppresso in via definitiva le richiamate clausole di salvaguardia. Dal 1° gennaio 2015 l'accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è pari a 617,40 euro per mille litri. La legge di bilancio 2020: - esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore. L'esclusione si applica a decorrere dal 1°ottobre 2020. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore (comma 630); - rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per produrre di energia elettrica, operando inoltre un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise (comma 631). Il decreto fiscale 2019 (decreto-legge n. 124 del 2019) è intervenuto per prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti e in tema di accise sui prodotti energetici. Il provvedimento contiene norme volte :a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici; a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, ove trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 12). Il Decreto Rilancio (articolo 130), come anticipato in premessa, reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode. In particolare: si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia degli obblighi autorizzativi e di contabilizzazione previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici; si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2020 l'efficacia della disciplina della tracciabilità degli oli lubrificanti;
si proroga dal 30 giugno al 30 dicembre 2020 il termine ultimo, per gli esercenti di depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi), per dotarsi del cd. sistema INFOIL; si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa; si posticipa al 31 dicembre 2020 il termine per l'emanazione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale sono fissati i tempi e i modi con cui le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento) sono tenute a presentare, esclusivamente in forma telematica, i dati relativi ai prodotti trasportati. Il medesimo provvedimento sottopone ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata a Campione d'Italia (articolo 129-bis). La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) con finalità antifrode e antievasione: introduce disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (commi 1075- 1078); istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 (commi 1079-1083); interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (commi 1128-1129). Atti di indirizzo e controllo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00480 presentata da BIGNAMI GALEAZZO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 19/09/2018 http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx? sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=18&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/00480 Allegati e Link Web Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane dell'11 luglio 2018 http://www.camera.it/temiap/2018/07/11/OCD177-3643.pptx Accise sui tabacchi La legge di bilancio 2021 ha effettuato una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126).
In particolare, i commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1124 rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisce, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni anche l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato. La misura del prelievo è fissata (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa): al trenta per cento dal 1° gennaio 2021; al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022; al quaranta per cento dal 1°gennaio 2023. Successivamente l'articolo 14-bis del decreto legge n.73 del 2021 rimodula, diminuendola per il 2021, l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. La disposizione modifica l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo prevedendone una diminuzione a partire dal 1° agosto 2021. In particolare, la norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento fino al 31 luglio 2021 e successivamente al dieci e al cinque per cento, dal 1° agosto 2021 fino al 1° gennaio 2022, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette. Il decreto Rilancio, in relazione all'emergenza coronavirus, proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163). La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 659 della legge n. 160 del 2019) ha innalzato l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette) sui tabacchi lavorati, nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti. In primo luogo viene innalzato l'importo dell'accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che per tali prodotti aumenta rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro. Viene altresì elevato l'onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette. Viene poi modificato l'allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – la componente che serve a calcolare l'accisa globale, che a sua volta fa parte dell'accisa complessiva - nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico. Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate: sigari: dal 23 al 23,5 per cento; sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento; sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento; tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento; altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento; tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento. Il decreto legge n. 162 del 2019 proroga al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della disposizione della legge di bilancio che innalza, a decorrere dal 1°gennaio 2020, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari dal 23 al 23,5 per cento. Giò la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1074-1078) aveva elevato la misura dell'accisa gravante
sui tabacchi lavorati: in particolare, è stata innalzata la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati, incrementando inoltre l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti. Inoltre la medesima legge di bilancio 2020 (comma 660) introduce una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo. Accisa sui prodotti alcolici La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 689-691 della legge n. 145 del 2018) ha introdotto specifiche agevolazioni in tema di accise sulla birra. E' stata anzitutto abbassata la misura dell'accisa sulla birra, che passa da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (comma 689) dal 1° gennaio 2019. Negli ultimi anni l'aliquota dell'accisa sulla birra è stata gradualmente abbassata. In particolare: - la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha abbassato la misura dell'accisa da 3,04 a 3,02 euro; - la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017) aveva ridotto tale importo da 3,02 a 3 euro. Sono state poi semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40 per cento
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