REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
                     PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

  REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

  APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/01/2013
Articolo 1
Costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
E’ costituito il “Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile” del Comune di Acquaviva
Picena, senza scopo di lucro, al quale potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o
domiciliati nel Comune.
L’Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione
all’iniziativa.

Articolo 2
Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo
Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore ai 18 e non
superiore ai 75 anni.
L'ammissione al Gruppo é disposta dal Sindaco, a domanda dell' interessato.
Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare
l'ammissione.
I minori non possono partecipare alla vita operativa del gruppo, mentre è invece possibile che
gli stessi, previo formale assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, vengano
coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni.
Persone inserite in altre organizzazioni di protezione civile, potranno essere iscritte al gruppo a
condizione che dichiarino con quale organizzazione intendano svolgere l'attività di protezione
civile dandone contestuale comunicazione all'altra organizzazione.
Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici.
Il coordinatore individuerà i compiti che possono essere svolti dalle singole persone, a seconda
delle possibilità di ciascuno.
Resta indispensabile l’accertamento dell’idoneità fisica per la partecipazione ad attività che
comportano una esposizione al rischio.
A tal fine i volontari verranno divisi a seconda delle funzioni che sono chiamati a svolgere,
tenuto conto che per le attività “generiche” che non richiedono sforzi fisici è sufficiente
l’indicazione fornita dal medico di base, mentre per quelle “specialistiche” che comportano un
rischio oggettivamente elevato, per il quale non esistano specifiche norme, si farà riferimento
alle prescrizioni relative alle attività sportive non agonistiche.
L’organico del Gruppo, come stabilito dal Regolamento Comunale, è composto esclusivamente
da personale volontario.
Al termine di ogni anno solare il Volontario dovrà riconfermare la propria appartenenza al
Gruppo.
Coloro che entro il 31 gennaio dell’anno successivo non vi avranno provveduto saranno
segnalati al Servizio Comunale di Protezione Civile per la cancellazione dall’elenco dei volontari
del Gruppo.
Anche in questo caso, particolari situazioni di impedimento dovranno essere sottoposti
all’attenzione del Consiglio Direttivo che disporrà la momentanea sospensione del volontario
fino all’esame delle motivazioni addotte.
I volontari non più “Attivi” debbono riconsegnare nel più breve tempo possibile la dotazione
strumentale e di vestiario ricevuta.
In mancanza, tramite l’ufficio comunale di riferimento, si procederà al recupero coattivo di una
somma pari al valore al nuovo della merce ricevuta.
Identico procedimento si attuerà nei confronti di coloro che non hanno riconfermato l’iscrizione
al Gruppo o hanno presentato richiesta di cancellazione. In tal caso dovrà essere riconsegnato
anche il tesserino di riconoscimento.

Articolo 3

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Compiti, Principi e Sanzioni
Il Gruppo svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o
in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché
attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.
A tutela del valore etico e morale dell’iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle
attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di
collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che
contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Gruppo, secondo modalità
stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4
Compiti del Sindaco
Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del
Gruppo:
- ne dispone l’utilizzo;
- prende atto della nomina del Coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Articolo 5
Coordinatore Tecnico
Il Coordinatore Tecnico è eletto a maggioranza dei componenti direttamente dai Volontari, il suo
incarico ha durata minima di 3 anni e si protrae fino alla nomina del nuovo Coordinatore.
Egli è responsabile dell’attività del Gruppo, ne organizza l’impiego e ne programma l’accesso
all’attività di formazione, rappresenta il Gruppo presso le sedi Istituzionali, in sostituzione del
Sindaco se impossibilitato, ne cura i bisogni e periodicamente riferisce ai Volontari sull’attività
svolta.
Il mandato del coordinatore può essere revocato anticipatamente su decisione del Sindaco e/o
dei 2/3 del Gruppo dei volontari.

Articolo 6
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di 3 membri con l’aggiunta del Coordinatore Tecnico e del
Sindaco che lo presiede.
I membri vengono eletti direttamente dai volontari dopo un mese dall’elezione del Coordinatore.
Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta
di almeno 2 consiglieri.
La riunione è da ritenersi valida se sono presenti almeno 2 consiglieri ed il Presidente.
Nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del vice-coordinatore, partendo dal
consigliere che ha ricevuto più voti, ed alla ripartizione delle mansioni.
Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa all’attività del consiglio direttivo e ne
diserta consecutivamente almeno 3 riunioni decade dall’incarico.
Si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento della graduatoria.
Il Consiglio Direttivo ha funzione di supporto ed ausilio all’attività del Coordinatore Tecnico.
In particolare provvede a:
     • monitorare l’attività del Gruppo e proporre correttivi ed integrazioni anche su proposte
        dei singoli volontari;
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•   formulare il programma delle attività;
   •   reperire risorse tecniche ed economiche necessarie allo svolgimento di incontri formativi;
   •   valutare e decidere in merito ai motivi di impedimento che non hanno consentito al
       volontario una partecipazione attiva alla vita del gruppo e/o alla conferma dell’iscrizione
       entro la data fissata;
   •   individuare i comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Regolamento
       Comunale.

Articolo 7
Vita del Gruppo
Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:
     • stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
     • determina la propria struttura organizzativa;
     • determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione
        delle stesse.
Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi
persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena
accessoria dell' interdizione dai pubblici uffici.
Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente
regolamento all' amministrazione di appartenenza.

Articolo 8
Operatività del Gruppo
Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore
tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.
Interviene in maniera automatica nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto nella
pianificazione comunale e/o sovracomunale, al verificarsi delle condizioni previste dai piani,
esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.
Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all’art.
2, comma 1 della legge 225/92, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche
autorità, possono intervenire per affrontare l’emergenza, fermo restando l’obbligo di dare
immediata notizia dell’intervento all’autorità di protezione civile.
In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il
Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Articolo 9
Resoconti dell’impiego
L’intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della
Regione, e se attive, dell’Amministrazione provinciale e comunale, utilizzando la modulistica
appositamente predisposta dalla Regione.
Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un
apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da
utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto
dalla deliberazione di Giunta Regionale 1301 del 15 settembre 2012.

Articolo 10
Località di impiego
Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di Acquaviva Picena.
Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà
comunicazione della disponibilità del Gruppo all’impiego al di fuori dei confini amministrativi
dell’Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i
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confini comunali o regionali su richiesta dell’autorità di Protezione Civile cui spetta il
coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione
Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 11
Iscrizione in VOLOWEB e simboli
Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed
ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.
Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al quarto comma dell'art. 2 che
abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.
A seguito dell' inserimento di detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di
riconoscimento regionale.
Il gruppo utilizzata esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo,
se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Articolo 12
Addestramento e materiali
Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione, eventuali attività di
addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente
concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di
riferimento.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare le modalità di coinvolgimento, anche nelle
attività più strettamente operative, dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che
possono essere svolti anche da persone che non sono in condizione di garantire una totale
operatività.
Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente
dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di
donazioni.
In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell’inventario del Comune ed entreranno a far parte
del patrimonio del Comune stesso.
E’ autorizzato l’uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli
appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e,
dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.
L’uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla
popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile/coordinatore tecnico
del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.
I dispositivi di protezione individuale consistono sia in capi di abbigliamento con particolari
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere
utilizzate a seconda del tipo di attività che viene,volta per volta posta in essere.
Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza e, a maggior ragione, anche nel
corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, sia per la tutela del singolo volontario, sia
perché il loro mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre
responsabilità collegate.
I dispositivi di protezione individuale dovranno essere conservati a cura di ogni appartenente,
che ne sarà responsabile, fatta salva la normale usura.
Le caratteristiche delle divise devono essere adeguate e in tutto conformi a quanto stabilito
dalle disposizioni regionali.

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L’uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti dall’amministrazione
comunale.
La consegna dei capi di vestiario e di tutti gli oggetti di equipaggiamento deve essere registrata
in apposita scheda personale nella quale sono riportati la data della consegna.
La scheda è redatta in duplice originale di cui uno va consegnato all’interessato.
I capi di vestiario e le dotazioni strumentali che risultassero deteriorati, per cause indipendenti
dalla volontà degli assegnatari, sono sostituiti in seguito a presentazione di apposita richiesta
motivata e circostanziata.
I veicoli e le attrezzature in dotazione del Gruppo devono essere usati solo per ragioni di
servizio e quando ne sia giustificato l’impiego. Il Coordinatore Tecnico detta disposizioni per
l’assegnazione, la buona conservazione, la manutenzione, la pulizia e l’uso degli strumenti in
dotazione, anche mediante la nomina di un Responsabile. Ogni guasto, incidente,
danneggiamento o manchevolezza riscontrati devono essere prontamente comunicati al
Coordinatore Tecnico che provvederà ad informare l’ufficio comunale di riferimento.

Articolo 13
Salute e sicurezza dei volontari
Il Sindaco ed il Coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla
normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo
saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile
della Regione Marche e dal Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Articolo 14
Diritti dei volontari
Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di Protezione Civile, regolarmente inseriti nella
banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza
debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e
regionale nel tempo in vigore.

Articolo 15
Collaborazione Gruppi intercomunali
L’Amministrazione comunale ed il Coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più
efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in
emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i
Gruppi
comunali di volontariato dei comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un
Gruppo intercomunale.

Articolo 16
Norme finanziarie
Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.
Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli
oneri relativi all’attività del Gruppo.
Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di
somma urgenza.
Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di
spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o
donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del Gruppo e raccolte in occasione di
manifestazioni.

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Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data
ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale
preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che
favoriscono l’integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni
conviviali.

Articolo 17
Disposizioni finali
L’accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al
Gruppo.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal
D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.
Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della
normativa e dell’assetto complessivo del sistema protezione civile.

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