CORSO DI PAGHE E CONTRIBUTI - TESTO A CURA DI: AGGIORNAMENTI E IMPLEMENTAZIONI A CURA DI: Studio Vicenzoni Rag. Gianluca Dr. Michele Margonari ...

Pagina creata da Chiara Ferraro
 
CONTINUA A LEGGERE
TESTO A CURA DI:
        Studio Vicenzoni Rag. Gianluca

AGGIORNAMENTI E IMPLEMENTAZIONI A CURA DI:
            Dr. Michele Margonari

CORSO DI PAGHE E CONTRIBUTI
IL CONCETTO DI AMMINISTRAZIONE DEL
                                               PERSONALE

L’amministrazione del personale consente la corretta gestione di tutte le problematiche connesse alla gestione del personale dipendente da
parte di imprese attraverso un bagaglio di conoscenze tecniche e procedurali che l’imprenditore o chi per lui se ne occupa devono possedere.

Le nozioni teoriche e gli aspetti pratici riguardanti la sfera del personale attengono a norme di diritto del lavoro (ad esempio le varie tipologie
contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato; determinato; inserimento; apprendistato, ecc.), legislazione sociale (malattia, maternità,
infortuni sul lavoro, ecc.) e diritto tributario (tassazione Irpef, tassazione separata Tfr, detrazioni fiscali, ecc.).

Il documento di sintesi degli aspetti peculiari del rapporto di lavoro dipendente è dato dal prospetto paga (introdotto dalla L. 4/1953) che il
datore di lavoro è tenuto a consegnare mensilmente ai lavoratori dipendenti. Il prospetto paga è adesso sostituito dalla copia del Lul = libro
unico del lavoro introdotto dalla L. 133/2008, di cui il datore di lavoro deve consegnare mensilmente copia al lavoratore.

                                                                                                                                                      2
LA BUSTA PAGA: RITENUTE PREVIDENZIALI E
                                                FISCALI
La busta paga è il documento riepilogativo dei dati indicativi della attività lavorativa svolta dal singolo dipendente nell’arco di un determinato
periodo di tempo (periodo di paga). In particolare, figurano in busta paga oltre ai dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, la qualifica
professionale e la mansione del lavoratore, gli elementi retributivi, le trattenute previdenziali e fiscali nonché eventuali assegni familiari.

La busta paga ha validità giuridica e di prova davanti all’autorità giudiziaria a favore del lavoratore quando questi voglia far valere i propri crediti
di lavoro entro il termine di prescrizione previsto dalla legge che è pari a 5 anni.

La retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di riferimento (detti CCNL) applicati dalle aziende è considerata sempre al “lordo”; infatti
su tale importo lordo devono essere applicate le trattenute previdenziali e le ritenute fiscali di legge che il lavoratore è tenuto a pagare
mensilmente direttamente in busta paga.

La retribuzione netta del lavoratore si ottiene sottraendo dalla retribuzione lorda le trattenute previdenziali e le ritenute fiscali.

                                                                                                                                                            3
LA BUSTA PAGA: RITENUTE PREVIDENZIALI E
                                                      FISCALI
Il calcolo avviene nel seguente modo:

RETRIBUZIONE LORDA (R. L.)

- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (normalmente 9,19% di R. L.)

= IMPONIBILE FISCALE

- TRATTENUTE IRPEF AL NETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI

= SALARIO NETTO

+ EVENTUALI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

LE RITENUTE PREVIDENZIALI IN BUSTA PAGA
Il datore di lavoro trattiene al lavoratore e versa all'istituto previdenziale il 9,19% della retribuzione lorda (a titolo di I.V.S. - contributi previdenziali a carico del
lavoratore).
NB: in particolari situazioni dimensionali del datore di lavoro (imprese commerciali con oltre 50 dipendenti; imprese industriali oltre i 15 dipendenti) occorre
trattenere al lavoratore un ulteriore contributo pari allo 0,30% di contribuzione a titolo di C.I.G.S. Pertanto l'importo dei contributi a carico del lavoratore risulta
essere pari al 9,49%. Inoltre i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori in
cui sono stati stipulati fondi di solidarietà, devono una ulteriore contribuzione pari al 0,15% (se occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti) e al 0,22% (se
occupano mediamente più di 15 dipendenti) FIS – Fondo Integrazione Salariale.

                                                                                                                                                                               4
LA BUSTA PAGA: RITENUTE PREVIDENZIALI E
                                                   FISCALI
LE RITENUTE FISCALI IN BUSTA PAGA

Le trattenute fiscali o IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sono le tasse che il lavoratore deve versare allo Stato e sono trattenute
dall'azienda in busta paga (il datore di lavoro in questo caso funge da sostituto d’imposta, in quanto trattiene le imposte dovute in busta al
dipendente e le versa per conto dello stesso).

Con la legge finanziaria 2007 è stato introdotto il “sistema di tassazione a detrazione” che si è sostituito al precedente “sistema di tassazione a
deduzione” (no tax area e no family area), introdotto dal Governo Berlusconi nel 2003.

La riforma del sistema fiscale ha avuto attuazione attraverso:

•   l’applicazione di nuovi scaglioni e nuove aliquote fiscali;
•   la modifica delle deduzioni in detrazioni d’imposta sul reddito personale;
•   diversificazione delle detrazioni d’imposta per familiari a carico (per i pensionati vigono altre regole).

                                                                                                                                                      5
LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

L'imponibile fiscale è dato dalla retribuzione percepita dal lavoratore al netto dei contributi previdenziali.

Gli assegni per il nucleo familiare sono esclusi dal calcolo della tassazione.

La tassazione si attua attraverso i seguenti passaggi:

 DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE FISCALE che è il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (ex art. 10 del TUIR);
 Applicazione all’imponibile delle nuove ALIQUOTE IRPEF per scaglioni di reddito e quantificazione dell’IRPEF LORDA;
 Riconoscimento delle DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE e delle DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA;
 Quantificazione dell’IRPEF NETTA.

Gli oneri deducibili (art.10 T.U.I.R.) sono:

•   Contributi previdenziali per collaboratori familiari
•   Contributi alla previdenza complementare
•   Contributi versati per obblighi di legge e versamenti volontari
•   Assegni di mantenimento del coniuge
•   Erogazioni liberali a favore di Onlus, ONG, rette per asili nido
•   Versamenti a consorzi di bonifica

                                                                                                                               6
LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

Dal 1° gennaio 2007 all’imponibile fiscale si applicano le seguenti aliquote fiscali:

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE FISCALI DAL 1.1.2007

Sull’IRPEF lorda così determinata si applicano, fino a concorrenza del relativo ammontare, le detrazioni per carichi di famiglia e le altre
detrazioni.

DETRAZIONI D’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONALE
Con la legge finanziaria del 2007 sono state poi introdotte altre detrazioni.
Le detrazioni sono quote d’imposta che non si pagano (una sorta di sconto di imposta).
Le disposizioni contenute nella L. 147/2013, meglio note sotto il nome di Legge di Stabilità 2014, hanno rideterminato l’importo delle detrazioni
spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato.

                                                                                                                                                    7
LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

Detrazione per lavoro dipendente

La detrazione per lavoro dipendente va rapportata al periodo effettivamente lavorato e va calcolata in base alla fascia di reddito nella quale
rientra il dipendente.

Per determinare l’importo delle altre detrazioni e delle detrazioni per carichi di famiglia spettante serve quantificare il reddito complessivo (RC)
che deve essere utilizzato:
- sia come parametro di riferimento;
- sia come variabile da inserire al numeratore del rapporto presente nelle formule di calcolo.

Il REDDITO COMPLESSIVO è:

- un importo complessivo di reddito riferito all’intero periodo di imposta (il periodo di imposta è normalmente l’anno solare che va dal 1
 Gennaio al 31 Dicembre);

- la somma di tutti i redditi che concorrono a formarlo al lordo degli oneri deducibili.

La Legge di Stabilità 2014 ha abrogato gli incrementi di detrazione (importi variabili da un minimo di 10 euro ad un massimo di 40 euro) in
precedenza previsti in presenza di un reddito superiore a 23000 euro e fino a 28000 euro annui.

                                                                                                                                                       8
LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

CALCOLO DETRAZIONI PER FASCE DI REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI:

Fino a 8.000 € annui spettano, 1.880 € da rapportare ai giorni lavorati nel corso dell’anno, e comunque un importo non inferiore a € 690 € per i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Da 8.001 € a 28.000 €                      978 + 902 x (28000 - reddito complessivo) / 20000
Da 28.001 € a 55.000 €                     978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000
Oltre 55.000 € anno                        nessuna detrazione

Come sopra indicato, si precisa che se il reddito complessivo non è superiore a € 8.000, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno
oggetto del calcolo d’imposta, può raggiungere la cifra di € 1880 rapportata ai giorni lavorati nell’anno. Nel caso quest’ultimi siano pochi (o perché il contratto
è tempo determinato oppure perché il contratto a tempo indeterminato è iniziato negli ultimi mesi dell’anno solare), la misura minima della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo
determinato.

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO

I “carichi famiglia” sono detrazioni:
•   differenziate in base al soggetto a carico (coniuge, figli, altri familiari a carico) ed al reddito;
•   stabilite in misura potenziale (per calcolare l’importo che spetta si applicano apposite formule);
•   sono rapportate a mese ( spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni per usufruirne a quello in cui sono cessate).

                                                                                                                                                                      9
LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

Detrazioni per coniuge a carico
Per il coniuge a carico la detrazione spettante viene determinata, per fasce di reddito complessivo, con le seguenti modalità:

                                                                                                                                 10
Puoi anche leggere