Coronavirus e aziende: vademecum legale per gestire l'emergenza - Porto4
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Con la presente pubblicazione Porto4 vuole offrire alle aziende uno strumento operativo utile per gestire la quotidinità operativa in queste giornate di emergenza sanitaria Uno strumento da consultare per dipanare dubbi sull’applicazione delle norme emergenziali che vedono la luce quasi quotidianamente La pagina https://www.porto4.it/portfolio/coronavirus/ completa e integra questa breve pubblicazione, fornendo approfondimenti e una rassegna normativa aggiornati quotidianamente www.porto4.it 2
INDICE 1. Contesto normativo…………………………………………………pag. 4 2. Forza maggiore ed esecuzione dei contratti……………………pag. 10 3. Forza maggiore - contratti di locazione e affitto d’azienda…..pag. 16 4. Settore bancario, finanziario ed assicurativo…………………..pag. 20 5. Spedizioni - criticità dovute al corona virus…………………….pag. 27 6. Diritto alimentare……………………………………………………..pag. 36 7. Diritto del lavoro (gestione del personale, misure relative alla sicurezza, comportamento da adottare nei confronti dei dipendenti, smart working semplificato)………………………………………………………….pag. 46 8. Privacy…………………………………………………………………pag. 54 9. Protocollo Sindacati, Governo, Aziende sicurezza lavoro…...pag. 57 www.porto4.it 3
CONTESTO NORMATIVO Ø Novità Ø Ambito territoriale Ø Misure emergenziali www.porto4.it 4
CONTESTO NORMATIVO DPCM 9.3.2020 Ø Superamento delle «zone rosse» e «gialle» ed estensione dei provvedimenti di cui al DPCM 8.3.2020 a tutto il territorio nazionale. Ø Limitazioni alla mobilità: principio generale è la limitazione degli spostamenti ad eccezione di quelli necessari per: motivate necessità lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Ai soggetti con infezioni alle vie respiratorie e febbre oltre i 37,5°viene raccomandato di restare a casa. Ai soggetti positivi al corona virus divieto assoluto di mobilità. Ø Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia; sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle Università; sospensione degli eventi e delle competizioni sportive. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati «a porte chiuse» soltanto per le sedute di allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali ed internazionali. In tutti i casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, dovranno effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti e staff; sospensione dell’attività giudiziale: dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze di procedimenti civili e penali pendenti in tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio e sono sospesi i termini per i relativi atti giudiziari, salvo limitate eccezioni nel settore civile e penale previste dal decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. www.porto4.it 5
CONTESTO NORMATIVO DPCM 9.3.2020 Ø Limitazioni alle attività commerciali: Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri termali, centri benessere e impianti sciistici; sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell’attività; sono consentite le altre attività commerciali senza limiti di orario, con obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell’attività; Ø chiusura di teatri, musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche; Ø chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (con obbligo per il gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza, pena la sospensione dell’attività). SUPERATA DALLA PREVISIONE RESTRITTIVA DPCM 11.3.2020 www.porto4.it 6
CONTESTO NORMATIVO DPCM 9.3.2020 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM 9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, resteranno aperti solo i seguenti esercizi commerciali considerati di prima necessità: Ø Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari Ø Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Ø Commercio al dettaglio di: - prodotti surgelati - di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - di articoli igienico-sanitari - di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - di medicinali non soggetti a prescrizione medica - articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - di materiale per ottica e fotografia - di (generi per ndr.) piccoli animali domestici - di giornali, riviste e periodici - di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - di articoli per l'illuminazione - computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici - di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) - di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - di qualsiasi tipo di prodotto venduto via internet - di qualsiasi tipo di prodotto venduto per televisione, radio, telefono e corrispondenza e distributori automatici www.porto4.it 7
CONTESTO NORMATIVO DPCM 9.3.2020 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM 9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, non saranno sospese le seguenti attività: Ø Inoltre non sono sospese: - lavanderie e puliture articoli tessili e pellicce - lavanderie industriali - servizi pompe funebri - mense e catering programmati nel rispetto della distanza di 1 metro - ristorazione con conegna a domicilio - autogrill e bar in stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali nel rispetto della distanza di 1 metro - servizi bancari, finanziari, assicurativi - attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere per beni e servizi connessi Ø Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. www.porto4.it 8
CONTESTO NORMATIVO DPCM 9.3.2020 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM 9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, le attività produttive e professionali: Ø Le attività produttive e professionali restano operative seguendo le seguenti indicazioni: - massimo utilizzo del lavoro agile e dello smart working - Incentivate ferie, congedi e strumenti previsti dalla contrattazione collettiva - Sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione - Vengano assunti protocolli d’igiene anticontagio - Vengano incentivate le operazioni di sanificazioni dei luoghi di lavoro - Siano limitati gli spostamenti all’interno dei siti e vangano contingentati gli accessi agli spazi comuni www.porto4.it 9
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI www.porto4.it 10
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Ø Si ritiene che la diffusione del d.c. Coronavirus possa essere individuato in certi termini come una causa di forza maggiore nell’eventualità di tardato o mancato rispetto dei termini contrattuali. Ø In particolare i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 e 11 marzo u.s. possono costituire uno specifico caso di forza maggiore, il c.d. Factum Principis cioè l’impossibilità a dare esecuzione al contratto a causa di una imposizione di legge. Ø Naturalmente la causa di forza maggiore deve essere provata dalla parte inadempiente e soprattutto l’inadempimento deve essere direttamente riferito alla la causa di forza maggiore. www.porto4.it 11
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Quindi per poter essere scusato il mancato o tardato adempimento devono esse presenti le seguenti condizioni: a) La particolare situazione venutasi a creare doveva essere al momento della conclusione del contratto : IMPREVEDIBILE b) L’impossibilità di dare esecuzione al contratto deve essere totale, per cui non è possibile tenendo comportamenti leciti e nel rispetto delle leggi, quindi l’inadempimento deve essere: INEVITABILE c) Il provvedimento dell’autorità non deve derivare da colpa del soggetto inadempiente, quindi il soggetto inadempiente deve essere: INCOLPEVOLE www.porto4.it 12
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Vediamo ora cosa può succedere ai contratti: 1. Contratti conclusi per specifiche necessità o per momenti determinati Nel caso cui il termine di esecuzione del contratto era essenziale, come ad esempio per ordinativi di merce o di servizi richiesti per eventi determinati o necessità specifiche a cui non sia possibile dare seguito a causa della sospensione degli eventi e attività pubbliche: La prestazione essendo divenuta impossibile in via definitiva provocherà la: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO www.porto4.it 13
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI 2. Contratti conclusi per cui non vi è un termine essenziale concordato tra le parti Nei contratti a cui è ancora possibile dare esecuzione, ad esempio nel caso in cui si debba dare seguito all’ordine ma a causa dell’emergenza, non si riceva l’approvvigionamento delle materie dalla Cina o si è dovuto chiudere l’impianto di produzione in via temporanea. In questo caso l’impossibilità è solo temporanea e il fornitore sarà scusato per il ritardo Cosa succede in questo caso al contratto: a) Rimane valido ed efficace e ne verrà semplicemente data esecuzione quando non vi sarà più l’impedimento b) Il contratto può essere risolto se la parte che deve ricevere l’obbligazione non ne ha più interesse www.porto4.it 14
FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTENZIONE In tutti i casi bisogna sempre tenere presente che: o il motivo dell’inadempimento deve essere conseguente allo stato di emergenza e non ad altre ragioni che erano conosciute o conoscibili da parte del soggetto inadempiente; o ove il contratto venga concluso durante il periodo dell’emergenza, in tale caso non potrà più essere sostenuta la causa di forza maggiore in quanto i problemi conseguenti al Coronavirus e i provvedimenti governativi erano ben noti e quindi prevedibili al momento dell’ordine. www.porto4.it 15
FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA www.porto4.it 16
FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA Ø Per quanto riguarda i contratti a prestazione continuativa, come i contratti di locazione e di affitto d’azienda si potrà sempre sostenere la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (ad es: non riesco a far fronte al pagamento del canone perché è troppo alto rispetto ai miei incassi) ovvero per causa di forza maggiore (la norma di legge prevede la chiusura della mia attività e io non riesco a pagare il canone). Ø Ciò che risulta essere difficile da sostenere, salvo che non sia contrattualmente previsto è la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE Ø Infatti in un periodo di crisi temporaneo la necessità solitamente non è di risolvere il contratto bensì di ridurre o sospendere i pagamenti dei canoni www.porto4.it 17
FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA Se non vi è alcuna previsione contrattuale, dobbiamo distinguere due casi: 1. Ritardo nel pagamento: Il breve ritardo nel pagamento di un canone (ad es. qualche settimana) si ritiene possa essere giustificato e si potrà anche richiedere non vengano applicati interessi di mora ovvero penali ove previste. Ove però il ritardo dovesse essere prolungato, ad esempio il ritardo di due canoni consecutivi, potrà sempre permettere al locatore di chiedere la risoluzione del contratto. Il Conduttore potrà eventualmente sostenere la forza maggiore per evitare il pagamento del mancato preavviso. 1. Sospensione del canone: La concessione della sospensione del pagamento dei canoni non si ritiene possa essere giuridicamente sostenibile per cui può avvenire solo su accordo della parti. www.porto4.it 18
FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA NOTA BENE o In caso di accordo tra le parti per la sospensione ovvero riduzione temporanea del canone di locazione, attraverso la registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore non dovrà corrispondere la tassazione sull’importo che non percepirà dal conduttore nell’anno di imposta rispetto al canone originariamente previsto. o Da un punto di vista pratico solitamente in caso di affitto d’azienda è improbabile che il concedente ritenga proficua o conveniente la risoluzione del contratto e la relativa restituzione dell’azienda rispetto ad una ricontrattazione del canone, dovendo in caso di risoluzione riprendere l’azienda in piena crisi. o Differisce la situazione degli affitti di ramo d’azienda per le attività all’interno dei centri commerciali o outlet. In questi casi infatti le chiusure dei centri imposte per legge diventano un inadempimento del concedente, che, seppure incolpevole impedisce le aperture dei singoli esercizi (soprattutto quelli che non avevano l’obbligo di chiudere) www.porto4.it 19
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE www.porto4.it 20
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE Decreto Legge n.9/2020 e le misure a sostegno delle imprese Le PMI possono accedere al Fondo di garanzia previsto per le PMI per un intervallo di 12 mesi e per un importo massimo di 2,5 mln di euro per ciascuna impresa 1 FONDI GARANZIA PMI L’accesso a tale misura è consentito sia alle PMI con sede nei comuni del focolaio sia alle PMI che siano al di fuori e che si ritrovino danneggiate dall’impatto eccezionale dell’emergenza COVID 19 nel settore di appartenenza www.porto4.it 21
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE Le imprese con sede legale (residenza nel caso di impresa individuale) nella zona rossa, qualora abbiano stipulato polizze con oggetto copertura danni e SOSPENSIONE copertura vita, beneficiano della sospensione 2 DEI PREMI temporanea del pagamento dei premi con scadenza ASSICURATIVI ricompresa tra 21.02.2020 e 30.04.2020. Tale norma (art.5 D.l.9/2020) non si estende ai premi di assicurazione obbligatoria e già versati. Gli adempimenti ai pagamenti avranno decorso dal primo maggio 2020 • concessione di mutui a tasso zero finalizzati all’estinzione di debiti bancari per le imprese che SETTORE abbiano subito danni diretti o indiretti con durata AGRICOLO: 3 massima 15 anni elencate all’allegato 1 del decreto MUTUI • Istituzione presso il Ministero di un fondo rotativo di (ART. 33 10 mln di euro D.L.9/2020) • Subordinare l’acquisto di prodotto agroalimentari a certificazioni covid19 non obbligatorie costituisce pratica commerciale sleale sanzionata www.porto4.it 22
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE REGIONE LOMBARDIA • Bertonico • Casalpusterlengo • Castelgerundo • Castiglione d’Adda • Codogno ELENCO • Fombio COMUNI • Maleo ALLEGATO 1 • San Fiorano • Somaglia • Terranova REGIONE VENETO • Vo www.porto4.it 23
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE PROVVEDIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABI E ASSOCIAZIONI DI IMPRESA (7 MARZO 2020) Moratoria ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese • Possibilità di richiedere sospensione o prolungamento dei prestiti al 31 gennaio 2020; • Sospensione del pagamento del capitale della quota di finanziamento a medio lungo termine può essere richiesta fino ad un anno (anche per finanziamenti tramite cambiali agrarie e leasing) • Allungamento può durare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento; • Possibilità che le banche applichino misure ulteriori di favore diverse dall’Accordo www.porto4.it 24
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE GESTIONE RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA FINANZIATA Da verificare la presenza di clausole In corso material adverse change (cd. "MAC" (non ancora definito accordo) che possano permettere alla banca di ritirarsi dalla trattative rinunciando all’affare OPERAZIONE Occorre verificare se l’erogazione del finanziamento è subordinato alla Accordo definito e sottoscritto presenza di clausole MAC che ma finanziamento non erogato possono essere fatte valere dalla banca al fine di non erogare le somme www.porto4.it 25
SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO: PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE GESTIONE RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA FINANZIATA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN CORSO CON FINANZIMENTO GIÀ EROGATO CLAUSOLA MAC PRESENTE CLAUSOLA MAC NON PRESENTE 1)Se il contratto è risolvibile Occorre rapportare la situazione automaticamente in presenza che l’impresa si trova a del covid 19 perché tale evento fronteggiare rispetto allo stato è stato previsto come causa di attuale delle cose al fine di valutare automatica risoluzione; la sussistenza della situazione di 2)Se non è stata prevista come cui all’art. 1467 c.c., la quale automatica clausola di permetterebbe all’impresa risoluzione, valutare l’impatto finanziata di risolvere il contratto che può avere l’emergenza con la banca finanziatrice per covid 19 rispetto alla capacità eccessiva onerosità sopravvenuta dell’impresa di adempiere alle della prestazione. proprie obbligazioni www.porto4.it 26
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS www.porto4.it 27
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS 1) È possibile per l’acquirente estero rifiutarsi di ricevere la merce? Ø Occorre premettere che per la legge italiana è possibile che l’acquirente si veda opporre dal venditore la causa di forza maggiore come giustificativo del proprio inadempimento. Ø Questa possibilità deve tuttavia deve essere interpretata in modo decisamente restrittivo. www.porto4.it 28
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS Ad oggi, unicamente la previsione di specifiche restrizione imposte e previste dalle autorità dello stato di destino delle merci può essere intesa come giustificata causa di scioglimento di un rapporto contrattuale di spedizione. A tal proposito è opportuno che il venditore richieda all’acquirente di giustificare tale addotta esimente esibendo certificazioni e documenti a riprova di ciò. www.porto4.it 29
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS 2) Effetti del ritardo e della mancata consegna Ø Per quanto riguarda gli interessati alle merci, NON è possibile per loro rivalersi sull’assicurazione per eventuali danni derivanti dal ritardo nella consegna delle merci. Ø È quindi necessario che stipulino una apposita polizza assicurativa che preveda espressamente una specifica garanzia per i danni derivanti da ritardo nella consegna. www.porto4.it 30
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS Tuttavia, nell’ipotesi in cui lo spedizioniere sia al tempo stesso vettore, questo potrà essere tenuto responsabile per ritardi e mancate consegne. A tal fine, nel caso in cui se verifichino blocchi per le merci, lo spedizioniere è tenuto a: - Indagare su tutte le ragioni del blocco; - Cercare di assumere il maggior numero di informazioni possibili; - Richiedere eventuali certificazioni che attestino la situazione; - Contattare il mandante e chiedere istruzioni ed informazioni; www.porto4.it 31
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS 3) Misure preventive previste dal WHO Le misure di prevenzione che occorre attuare nei confronti del personale imbarcato, sono state stabilite dalle linee guida pubblicate dal WHO il 24 febbraio 2020. www.porto4.it 32
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS Misure preventive: Ø implementazione di un piano scritto per ogni nave di gestione delle epidemie a bordo; Ø trasmissione di linee guida al personale imbarcato per la gestione di casi e/o epidemie Ø screening dei passeggeri imbarcati per viaggi internazionali secondo quanto disposto dal modulo allegato alle linee guida. www.porto4.it 33
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS Misure per la gestione di casi sospetti: Ø rapido sbarco dei casi sospetti in stretto raccordo con le autorità sanitarie del porto di approdo; Ø segnalazione da parte del comandate alle autorità del primo porto di scalo di qualsiasi caso sospetto di COVID-19; Ø trasmissione da parte degli armatori alle autorità sanitarie di tutte le informazioni necessarie (PLF, lista equipaggio e lista passeggeri) nei casi in cui un membro dell’equipaggio ovvero un passeggero sia stato riconosciuto contagiato al fine di consentire il monitoraggio. www.porto4.it 34
SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS Misure a bordo della nave: Ø in caso di nave ove siano stati registrati casi sospetti, verifica da parte delle autorità sanitarie del porto di scalo delle situazioni di rischio a bordo e, nel caso, interruzione della crociera; Ø previsione di specifiche misure di pulizia e disinfestazione per le cabine occupate da casi sospetti; Ø trattamento dei materiali (abiti, lenzuola, cibo, ecc.) e rifiuti rinvenuti nelle cabine di soggetti a rischio come materiali infetti, secondo il piano previsto per il trattamento di epidemie a bordo. www.porto4.it 35
DIRITTO ALIMENTARE www.porto4.it
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS 1) LE MISURE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONA VIRUS; - Non è stata imposta da parte dell’U.E alcuna misura restrittiva relativa alla libera circolazione dei prodotti di natura agroalimentare Per tale motivo, ogni richiesta di particolari certificazioni che garantiscano la non «contagiabilità» dei prodotti alimentari devono considerarsi non solo irragionevoli, ma anche illegittime. - Occorre comunque tenere a mente uni dei principi cardini che regola questa materia a livello Comunitario, ovvero il Principio della Precauzione relativo al rischio alinentare. www.porto4.it 37
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Quanto detto nella slide precedente vale a livello Comunitario. A livello Nazionale invece, i vari Stati membri hanno il potere e la facoltà di attivare misure unilaterali finalizzate all’apposizione di restrizioni e limitazioni. L’Italia, viste le situazioni particolarmente complicate di alcune Regioni del nord, ha avviato due direzioni del Ministero della Salute a redigere ed emanare un documento che analizza e studia gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e nello specifico di sicurezza alimentare. Tale documento, oltre a riportare quanto già detto sia dall’OMS sia dalla Commissione Europea, ovvero che non vi è alcuna evidenza scientifica che permetta allo stato attuale di dire che vi sia una possibile trasmissione del virus tramite gli alimenti, specifica quali tra le attività zootecniche, produttive, veterinarie e di movimentazione di animali è possibile differire dalla data di emanazione del documento stesso per un giorno di 30 giorni. www.porto4.it 38
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Oltre a quanto detto nella slide precedente, è stata altresì sviluppata e resa operativa una Task Force presso il MIPAAF con il preciso scopo di monitorare le condizione del settore agroalimentare. La Task Force ha avuto contatto con la Commissione Europea e in tali occasioni ha mosso alcune specifiche richieste, quali: - Posticipare le scadenze per le domande e i pagamenti diretti alla Politica Agricola Comune; - Posticipare o prorogare i pagamenti delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali e anche l’attuazione dei programmi di promozione e di sostegno della Organizzazione Comune del Mercato. www.porto4.it 39
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Da ultimo, occorre specificare che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha espressamente ribadito, visto quanto previsto dal DPCM del 9 marzo, che i prodotti agroalimentari possono liberamente circolare anche da e per i territori interessati dalla misura in questione. www.porto4.it 40
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS 2) È ATTIVABILE LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI FORZA MAGGIORE PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI ALIMENTI PER L’EMERGENZA COVID-19? I contratti di fornitura rappresentano il cuore pulsante del diritto commerciale alimentare, pertanto risulta indispensabile cercare di fare un po’ di chiarezza relativamente all’applicabilità della clausola che prevede la possibilità di recesso per forza maggiore relativamente al covid-19. Se il contratto prevede espressamente una clausola di forza maggiore, deve essere chiaro che l’epidemia ricade senza dubbio tra le cause di forza maggiore anche nell’ipotesi in cui tale eventualità non rientri espressamente tra le ipotesi elencate nel medesimo contratto. www.porto4.it 41
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Si precisa però, che la suddetta configurabilità del covid-19 come causa di forza maggiore anche non espressamente prevista, non comporta un’automatica esenzione di responsabilità. Infatti, al fine di calcolare l’eventuale esenzione di responsabilità o comunque al fine di tentare in qualche modo di limitarla, occorre tenere in considerazione anche altri aspetti altrettanto rilevanti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Quanto effettivamente l’impedimento dovuto al covid-19 abbia inciso sull’inadempimento; - Qual è stato il grado di diligenza mantenuto al verificarsi della situazione di forza maggiore; - Sono stati compiute effettivamente tutte le manovre e operazioni che avrebbero potuto in qualche modo limitare il danno da inadempimento totale o parziale? www.porto4.it 42
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS 3) NORMATIVA EX CODICE DEL CONSUMO E DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO CAUSATO DAL COVID-19. Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli artt. 114-127del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. www.porto4.it 43
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Il produttore di un prodotto alimentare che in qualche modo sia venuto a contatto con in covid-19, il linea teorica potrebbe essere passibile di dover rispondere di danno da prodotto difettoso se in virtù di ciò (nesso causale) i prodotto abbia creato un danno al consumatore. www.porto4.it 44
DIRITTO ALIMENTARE LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS Tuttavia, la normativa citata prevede espressamente che «se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, nel momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non consentono ancora di poter considerare il prodotto come difettoso, è da escludersi una sua responsabilità.» Ad oggi quindi, visto che le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche non permettono di considerare e definire pericoloso un alimento che sia entrato in contatto con il covid-19 SI RITIENE DI ESCLUDERSI OGNI RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE PER DANNI DA PRODOTTO DIFETTOSO (ex Cod. Cons.) CAUSATI DAL VIRUS www.porto4.it 45
DIRITTO DEL LAVORO Ø GESTIONE DEL PERSONALE Ø MISURE RELATIVE ALLA SICUREZZA Ø COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI Ø SMART WORKING SEMPLIFICATO www.porto4.it 46
DIRITTO DEL LAVORO GESTIONE DEL PERSONALE (in attesa di apposite misure di sostegno alle imprese): • FERIE E PERMESSI RETRIBUITI E NON: è lo stesso DPCM 8/03/20 che raccomanda ai datori di promuoverne la fruizione compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Il Datore può imporre unilateralmente le ferie ed è possibile usufruire delle stesse pur non avendole ancora maturate. • CONGEDO PARENTALE: è lo stesso DPCM 8/03/20 che raccomanda ai datori di promuoverne la fruizione compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e con il monte ore ancora a disposizione del dipendente. • RICOVERO: Possono essere cosi gestiti i lavoratori posti in osservazione in quanto aventi sintomi riconducibili al COVID-19 • MALATTIA: Possono essere considerati in malattia i lavoratori ai quali la Autorità Sanitaria ha ritenuto applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva poiché ritenuti ricompresi tra gli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di COVID-19.Sarà quindi necessario l’invio all’INPS del certificato. Medico emesso dal Medico di Base indicante che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena. Considerabili in malattia sono anche quei lavoratori che, avendo fatto ingresso in Italia da zone considerate a rischio epidemiologico, autonomamente e in assenza di specifici sintomi, ritengono di isolarsi nelle more di apposito provvedimento dell’Autorità Sanitaria per sottoposizione in quarantena con sorveglianza attiva. • SMART WORKING Possibilità di attivare la modalità del lavoro agile in forma semplificata su tutto il territorio nazionale www.porto4.it 47
DIRITTO DEL LAVORO Quali misure relative alla sicurezza deve applicare il datore: • Nonostante non sia ritenuto obbligatorio dalla normativa, si consiglia di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda. • Evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, riunioni o convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; • Fornire ai dipendenti appositi dispositivi di protezione individuale (gel antibatterici, guanti usa e getta, mascherine certificate) • Redigere una apposita informativa relativa al virus e a quali precauzioni adottare al fine di scongiurarne la diffusione ed inviarla a tutti i dipendenti. Nel caso si faccia ricorso allo Smart Working, aggiornare ed inviare ai lavoratori agili l’informativa in materia di salute e sicurezza ( possibile utilizzare il modello fornito dall’INAIL ) • Per i contratti di appalto in essere, aggiornare il DUVRI, tenendo conto del rischio biologico e delle nuove misure di sicurezza adottate. www.porto4.it 48
DIRITTO DEL LAVORO Quali misure relative alla sicurezza deve applicare il datore: • Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili, programmando il numero di accessi contemporanei o disponendo di rispettare la distanza di almeno 1 metro di separazione tra i presenti) • Individuare misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni. • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni www.porto4.it 49
DIRITTO DEL LAVORO Quali indicazioni dare ai dipendenti in forze nell’azienda la cui presenza è ritenuta indispensabile nei luoghi aziendali ? • Ricordare che gli spostamenti nel territorio nazionale potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; • Consegnare una dichiarazione in cui è lo stesso datore di lavoro ad autorizzare espressamente i lavoratori a recarsi sul luogo di lavoro, indicando la non possibilità di ricorrere allo Smart Working per quella specifica mansione (modello disponibile nel sito porto4 ); •I Raccomandare il rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio e della distanza interpersonale di un metro ovvero, nel caso ciò non sia possibile, l’utilizzo degli strumenti di protezione individuale (guanti monouso, mascherine certificate ecc.); www.porto4.it 50
DIRITTO DEL LAVORO Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo • E’una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa anche all’esterno dei luoghi aziendali in assenza quindi di una postazione predeterminata. • E’attivabile fino al 31 luglio 2020 da tutti i datori di lavoro per tutti i lavoratori subordinati la cui mansione sia compatibile con il lavoro da remoto. • In deroga a quanto previsto dalla l.81/17, a fronte dell’emergenza Coronavirus è possibile attivarlo: - in assenza di sottoscrizione e deposito presso il Ministero di accordo individuale con il lavoratore - In considerazione dell’emergenza, anche senza consenso del lavoratore I • Gli strumenti utilizzabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa (pc, tastiera, auricolari, modem..) possono essere forniti dal datore o essere di proprietà del lavoratore; www.porto4.it 51
DIRITTO DEL LAVORO Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo Per attivarlo è necessario: A. Effettuare la comunicazione al Ministero https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ tramite l’upload di due file obbligatori: - un file Excel ( formato xlsx) completo con i seguenti dati: codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore, nome cognome data e comune di nascita dello stesso, numero di PAT e voce di tariffa INAIL applicata, data di inizio e fine del periodo di applicazione dello Smart Working) - un file PDF contenente una autocertificazione del datore con l’elenco dei lavoratori posti in regime di Smart Working. B. Inviare al lavoratore una informativa in materia di sicurezza che specifichi i rischi connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro prodotta autonomamente dal datore di lavoro nel rispetto del D.lgs 81/2008 integrata con l’indicazione di evitare il lavoro in situazioni a rischio di contagio (come luoghi pubblici o affollati) www.porto4.it 52
DIRITTO DEL LAVORO Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo • se il personale dipendente già assicurato è adibito in modalità agile senza determinare variazioni di rischio allora non sussiste un’obbligo di denuncia ai fini assicurativi INAIL . • Ciascun datore ha il diritto-dovere di svolgere controlli sul corretto svolgimento della prestazione dei propri dipendenti, senza distinzioni sulle modalità di esecuzione, a patto che siano rispettati i limiti fissati dagli artt. 2,3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori www.porto4.it 53
PRIVACY Ø Quali i diritti di accertamento sanitario in capo al datore di lavoro? Ø Linee guida in caso di contagio in azienda, come e cosa comunicare? www.porto4.it 54
PRIVACY CON PROVVEDIMENTO DEL 2.3.2020 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HA INVIATATO I DATORI DI LAVORO AD ASTENERSI DAL RACCOGLIERE DIRETTAMENTE INFORMAZIONI SANTIARIE DEI DIPENDENTI Ø RACCOLTA INFORMAZIONI SANITARIE Sebbene l’intento preventivo di tale attività sia chiaro, deve essere altrettanto chiaro che la natura di tali dati rientra nella previsione dell’art. 9 Reg. UE 2016/679 che impone il divieto al loro trattamento a meno di rientrare nei casi di esenzione previsti. Il dato sanitario può essere trattato solo a determinate condizioni (nella tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato) e da determinati soggetti (chi esercita professioni sanitarie tenuti al segreto professionale). Il datore di lavoro, a meno che non si parli di una struttura sanitaria pubblica o privata, non rispetta questi parametri e quindi non può raccogliere e trattare tali dati. Il trattamento del dato a fini preventivi può e deve essere svolto solo dai soggetti che svolgono istituzionalmente questa funzione in modo qualificato o autorizzato (operatori sanitari e sistema attivato dalla protezione civile). Infine, residua in capo al datore di lavoro l’obbligo (derivante dal d.lgs 81/2008) di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” del luogo di lavoro e la possibilità di sottoporre a visita straordinaria i lavoratori più esposti (URP, sportelli pubblici, ecc.) tramite il medico competente. www.porto4.it 55
PRIVACY CON PROVVEDIMENTO DEL 2.3.2020 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HA INVIATATO I DATORI DI LAVORO AD ASTENERSI DAL RACCOGLIERE DIRETTAMENTE INFORMAZIONI SANTIARIE DEI DIPENDENTI Ø LINEE GUIDA IN CASO DI CONTAGIO DEL POSTO DI LAVORO - 1. Il datore di lavoro deve monitorare, a mezzo del medico competente, la variazione del rischio biologico del luogo di lavoro - 2. Il medico competente, ove riscontri la variazione del rischio biologico, identificando uno o più contagi, dovrà prontamente informare il dipendente risultato positivo e il datore di lavoro. E’ fondamentale però che la comunicazione al datore di lavoro avvenga garantendo l’anonimato del dipendente. - 3. Il datore di lavoro inoltre dovrà porre in atto tutti i provvedimenti di contenimento del contagio senza rendere noto il nominativo del dipendente risultato positivo, nei confronti dei soggetti a rischio contagio, delegando il medico competente allo svolgimento di ulteriori esami www.porto4.it 56
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO www.porto4.it 57
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Nella mattinata del 14 marzo 2020 CGIL,CISL e UIL hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un protocollo relativo alle misure di sicurezza da adottare contro la diffusione del Coronavirus negli ambienti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’azienda deve costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo con la pratecipazione delle rappresentanze sindacali e RLS. Le principali misure di sicurezza previste riguardano: • LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DELL’AZIENDA AI LAVORATORI • LE MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO • LE MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DEI FORNITORI ESTERNI • LA PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA • LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI • I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI • L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE • LA GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI • GLI SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE • LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA • LA SORVEGLIANZA SANITARIA www.porto4.it 58
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO INFORMAZIONI CHE L’AZIENDA DEVE FORNIRE A CHIUNQUE ENTRI Affliggendo all’ingresso appositi depliant informativi: - obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37,5 ° e di chiamare il proprio medico -impegno a rispettare le disposizioni dell’Autorità e del datore nel fare ingresso in azienda - ne caso si avvertano sintomi una volta fatto ingresso in azienda, impegno ad informare subito il datore www.porto4.it 59
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA - al lavoratore potrà essere misurata la temperatura prima di entrare, se dovesse risultare superiore a 37,5° : a) non potrà accedere ai luoghi di lavoro b) verrà momentaneamente isolato e gli verrà fornita una mascherina c) dovrà contattare il proprio medico di base -l’accesso sarà comunque negato a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatto con soggetti positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo l’OMS ( in questi casi scatterà il procedimento di messa in quarantena con sorveglianza attiva previsto dal DL 6/2020) www.porto4.it 60
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO MODALITA’ DI INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI Regole applicabili anche alle eventuali aziende in appalto -individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei terzi esterni per ridurre le occasioni di contatto con il personale - per quanto possibile gli autisti dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi ovvero mantenersi alla distanza di un metro durante le operazioni di carico/scarico - installare servizi igienici dedicati ai fornitori/trasportatori e personale esterno - ridurre l’accesso ai visitatori, nel caso gli stessi debbano accedere dovranno seguire le regole per l’accesso ai locali aziendali www.porto4.it 61
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali - in caso di presenza di persona positiva all’interno dei locali, attenersi alle modalità di pulizia previste dal Ministero della Salute - a fine turno pulire e sanificare tastiere schermi e mouse - interventi particolare di pulizia possono essere organizzati ricorrendo agli ammortizzatori sociali www.porto4.it 62
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI - assicurare l’adozione di precauzioni igieniche in particolare per le mani - mettere a disposizione gel disinfettanti per le mani - lavare le mani frequentemente www.porto4.it 63
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - mascherine - in caso in cui si debba lavorare a distanza inferiore di un metro è comunque necessario usare mascherine , guanti, occhiali, cuffie conformemente a quanto previsto dalle autorità scientifiche e sanitarie www.porto4.it 64
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO GESTIONE SPAZI COMUNI ( MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE o SNACK ECC..) - accesso contingentato in tutte le aree comuni con previsione di ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e mantenimento di distanza di sicurezza di 1 mt. tra le persone - lasciare spazio adeguato negli spogliatoi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igienico-sanitarie - garantire sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa e delle tastiere dei distributori www.porto4.it 65
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI TURNI, TRASFERTE, SMART WORK E RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI - limitatamente al periodo dell’emergenza e in riferimento a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, le imprese potranno: A) chiudere i reparti diversi dalla produzione o quelli per i quali è possibile ricorrere al lavoro agile B) rimodulare i livelli produttivi C) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti addetti alla produzione per diminuire al massimo i contatti D) favorire il ricorso allo smart working per le attività che possono essere svolte a distanza E) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali nel rispetto degli istituti contrattuali (rol, banca ore) F) sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali www.porto4.it 66
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI - favorire orari di ingresso e uscita scaglionati - dove possibile, dedicare una porta di entrata e una di uscita dai locali comuni www.porto4.it 67
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE - spostamenti limitati al minimo indispensabile all’interno dell’azienda - non consentite le riunioni in presenza. In caso fossero necessarie, urgenti e non fosse possibile svolgerle in collegamento a distanza, ridurre al minimo le presenze e garantire il distanziamento personale - sono annullati tutti gli eventi interni e attività formative in aula, nel caso effettuarle a distanza - il mancato completamento della formazione professionale e/o abilitante, entro i termini previsti, per tutti i ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( es. addetti antincendio), dovuto a forza maggiore per l’emergenza in corso, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo www.porto4.it 68
• PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE • PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE • DEL CORONA VIRUS NEAffliggendo all’ingresso appositi depliant informativi DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO • GLI AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA -in caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria: a) dichiararlo subito all’ufficio del personale b) isolare il soggetto c) avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri regionali di emergenza - l’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie nel definire i “contatti stretti” avuti dal dipendente risultato positivo al tampone e potrà chiedere agli stessi di lasciare cautelativamente lo stabilimento www.porto4.it 69
• PROTOCOLLO PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONEDELLE DELLEMISURE MISURE • PER PERILILCONTRASTO CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO CONTENIMENTODELLA DELLADIFFUSIONE DIFFUSIONE • DEL DELCORONA CORONAVIRUS VIRUSNEGLI NEGLIAMBIENTI AMBIENTIDI DILAVORO LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS - la sorveglianza sanitaria, deve proseguire rispettando le misure igieniche del Ministero della Salute - privilegiare le visite preventive, a richiesta e quelle da rientro da malattia - il medico competente deve collaborare con il datore e le rappresentanze sindacali nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, segnalando all’azienda le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. www.porto4.it 70
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