Coronavirus e aziende: vademecum legale per gestire l'emergenza - Porto4

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Coronavirus e aziende: vademecum legale per gestire l'emergenza - Porto4
Aggiornato al 14.3.2020

Coronavirus e aziende: vademecum legale
         per gestire l’emergenza
Coronavirus e aziende: vademecum legale per gestire l'emergenza - Porto4
Con la presente pubblicazione Porto4 vuole offrire alle aziende
       uno strumento operativo utile per gestire la quotidinità
       operativa in queste giornate di emergenza sanitaria

       Uno     strumento    da    consultare per    dipanare   dubbi
       sull’applicazione delle norme emergenziali che vedono la luce
       quasi quotidianamente

       La      pagina   https://www.porto4.it/portfolio/coronavirus/
       completa e integra questa breve pubblicazione, fornendo
       approfondimenti e una rassegna normativa aggiornati
       quotidianamente

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INDICE

  1. Contesto normativo…………………………………………………pag. 4
  2. Forza maggiore ed esecuzione dei contratti……………………pag. 10
  3. Forza maggiore - contratti di locazione e affitto d’azienda…..pag. 16
  4. Settore bancario, finanziario ed assicurativo…………………..pag. 20
  5. Spedizioni - criticità dovute al corona virus…………………….pag. 27
  6. Diritto alimentare……………………………………………………..pag. 36
  7. Diritto del lavoro (gestione del personale, misure relative alla sicurezza,
     comportamento da adottare nei confronti dei dipendenti, smart working
     semplificato)………………………………………………………….pag. 46
  8. Privacy…………………………………………………………………pag. 54
  9. Protocollo Sindacati, Governo, Aziende sicurezza lavoro…...pag. 57

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CONTESTO NORMATIVO

                  Ø Novità
                  Ø Ambito territoriale
                  Ø Misure emergenziali

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CONTESTO NORMATIVO

                                                       DPCM 9.3.2020

Ø Superamento delle «zone rosse» e «gialle» ed estensione dei provvedimenti di cui al DPCM 8.3.2020 a tutto il territorio
  nazionale.

Ø Limitazioni alla mobilità: principio generale è la limitazione degli spostamenti ad eccezione di quelli necessari per:
  motivate necessità lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Ai soggetti con infezioni alle vie respiratorie e
  febbre oltre i 37,5°viene raccomandato di restare a casa. Ai soggetti positivi al corona virus divieto assoluto di mobilità.
Ø Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia; sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle Università;
  sospensione degli eventi e delle competizioni sportive. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati «a porte chiuse»
  soltanto per le sedute di allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle
  rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali ed internazionali.
  In tutti i casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, dovranno effettuare controlli
  idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti e staff; sospensione dell’attività giudiziale: dal 9 al 22 marzo
  2020 le udienze di procedimenti civili e penali pendenti in tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio e sono
  sospesi i termini per i relativi atti giudiziari, salvo limitate eccezioni nel settore civile e penale previste dal decreto-legge 8
  marzo 2020, n. 11.

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CONTESTO NORMATIVO

                                                      DPCM 9.3.2020

Ø Limitazioni alle attività commerciali: Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri termali, centri benessere e
  impianti sciistici; sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo in capo al gestore di
  garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell’attività; sono consentite le altre
  attività commerciali senza limiti di orario, con obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza
  di un metro, pena la sospensione dell’attività;
Ø chiusura di teatri, musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche;
Ø chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati,
  fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (con obbligo per il gestore di garantire il
  rispetto della distanza di sicurezza, pena la sospensione dell’attività).

SUPERATA DALLA PREVISIONE RESTRITTIVA DPCM 11.3.2020

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CONTESTO NORMATIVO

                                                   DPCM 9.3.2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM
9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, resteranno aperti
solo i seguenti esercizi commerciali considerati di prima necessità:
         Ø    Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari
         Ø    Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
         Ø    Commercio al dettaglio di:
         -   prodotti surgelati
         -   di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
         -   di articoli igienico-sanitari
         -   di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
         -   di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
         -   di medicinali non soggetti a prescrizione medica
         -   articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
         -   di materiale per ottica e fotografia
         -   di (generi per ndr.) piccoli animali domestici
         -   di giornali, riviste e periodici
         -   di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
         -   di articoli per l'illuminazione
         -   computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
             elettrodomestici
         -   di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
         -   di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice
             ateco: 47.4)
         -   di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
         -   di qualsiasi tipo di prodotto venduto via internet
         -   di qualsiasi tipo di prodotto venduto per televisione, radio, telefono e corrispondenza e distributori
             automatici
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CONTESTO NORMATIVO

                                                     DPCM 9.3.2020

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM
 9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, non saranno
 sospese le seguenti attività:

Ø    Inoltre non sono sospese:
-   lavanderie e puliture articoli tessili e pellicce
-   lavanderie industriali
-   servizi pompe funebri
-   mense e catering programmati nel rispetto della distanza di 1 metro
-   ristorazione con conegna a domicilio
-   autogrill e bar in stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali nel rispetto della distanza di 1 metro
-   servizi bancari, finanziari, assicurativi
-   attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere per beni e servizi
    connessi

Ø Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere
  l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici
  interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare
  i servizi minimi essenziali.

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CONTESTO NORMATIVO

                                                   DPCM 9.3.2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modificando le previsioni del DPCM
9.3.2020 prevede che da oggi 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, le attività produttive
e professionali:

Ø    Le attività produttive e professionali restano operative seguendo le seguenti indicazioni:
-   massimo utilizzo del lavoro agile e dello smart working
-   Incentivate ferie, congedi e strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
-   Sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
-   Vengano assunti protocolli d’igiene anticontagio
-   Vengano incentivate le operazioni di sanificazioni dei luoghi di lavoro
-   Siano limitati gli spostamenti all’interno dei siti e vangano contingentati gli accessi agli spazi comuni

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Ø Si ritiene che la diffusione del d.c. Coronavirus possa essere individuato in
  certi termini come una causa di forza maggiore nell’eventualità di tardato o
  mancato rispetto dei termini contrattuali.

Ø In particolare i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 e 11
  marzo u.s. possono costituire uno specifico caso di forza maggiore, il c.d.
  Factum Principis cioè l’impossibilità a dare esecuzione al contratto a causa di
  una imposizione di legge.

Ø Naturalmente la causa di forza maggiore deve essere provata dalla parte
  inadempiente e soprattutto l’inadempimento deve essere direttamente riferito
  alla la causa di forza maggiore.

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Quindi per poter essere scusato il mancato o tardato adempimento devono esse
presenti le seguenti condizioni:

a) La particolare situazione venutasi a creare doveva essere al momento della
   conclusione del contratto : IMPREVEDIBILE

b) L’impossibilità di dare esecuzione al contratto deve essere totale, per cui non
   è possibile tenendo comportamenti leciti e nel rispetto delle leggi, quindi
   l’inadempimento deve essere: INEVITABILE

c) Il provvedimento dell’autorità non deve derivare da colpa del soggetto
   inadempiente, quindi il soggetto inadempiente deve essere: INCOLPEVOLE

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

                   Vediamo ora cosa può succedere ai contratti:

1. Contratti conclusi per specifiche necessità o per momenti determinati

Nel caso cui il termine di esecuzione del contratto era essenziale, come ad
esempio per ordinativi di merce o di servizi richiesti per eventi determinati o
necessità specifiche a cui non sia possibile dare seguito a causa della
sospensione degli eventi e attività pubbliche:

La prestazione essendo divenuta impossibile in via definitiva provocherà la:

                         RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

2. Contratti conclusi per cui non vi è un termine essenziale concordato tra le parti

Nei contratti a cui è ancora possibile dare esecuzione, ad esempio nel caso in cui
si debba dare seguito all’ordine ma a causa dell’emergenza, non si riceva
l’approvvigionamento delle materie dalla Cina o si è dovuto chiudere l’impianto di
produzione in via temporanea.

In questo caso l’impossibilità è solo temporanea e il fornitore sarà scusato per il
ritardo

Cosa succede in questo caso al contratto:

a) Rimane valido ed efficace e ne verrà semplicemente data esecuzione quando
   non vi sarà più l’impedimento

b) Il contratto può essere risolto se la parte che deve ricevere l’obbligazione non
   ne ha più interesse

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FORZA MAGGIORE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

                                    ATTENZIONE

                  In tutti i casi bisogna sempre tenere presente che:

o il motivo dell’inadempimento deve essere conseguente allo stato di emergenza
  e non ad altre ragioni che erano conosciute o conoscibili da parte del soggetto
  inadempiente;

o ove il contratto venga concluso durante il periodo dell’emergenza, in tale caso
  non potrà più essere sostenuta la causa di forza maggiore in quanto i problemi
  conseguenti al Coronavirus e i provvedimenti governativi erano ben noti e
  quindi prevedibili al momento dell’ordine.

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FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

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FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

Ø Per quanto riguarda i contratti a prestazione continuativa, come i contratti di
  locazione e di affitto d’azienda si potrà sempre sostenere la richiesta di
  risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (ad es: non
  riesco a far fronte al pagamento del canone perché è troppo alto rispetto ai
  miei incassi) ovvero per causa di forza maggiore (la norma di legge prevede la
  chiusura della mia attività e io non riesco a pagare il canone).

Ø Ciò che risulta essere difficile da sostenere, salvo che non sia
  contrattualmente previsto è la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL
  CANONE

Ø Infatti in un periodo di crisi temporaneo la necessità solitamente non è di
  risolvere il contratto bensì di ridurre o sospendere i pagamenti dei canoni

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FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

   Se non vi è alcuna previsione contrattuale, dobbiamo distinguere due casi:

1. Ritardo nel pagamento:

Il breve ritardo nel pagamento di un canone (ad es. qualche settimana) si ritiene
possa essere giustificato e si potrà anche richiedere non vengano applicati
interessi di mora ovvero penali ove previste. Ove però il ritardo dovesse essere
prolungato, ad esempio il ritardo di due canoni consecutivi, potrà sempre
permettere al locatore di chiedere la risoluzione del contratto.
Il Conduttore potrà eventualmente sostenere la forza maggiore per evitare il
pagamento del mancato preavviso.

1. Sospensione del canone:
La concessione della sospensione del pagamento dei canoni non si ritiene possa
essere giuridicamente sostenibile per cui può avvenire solo su accordo della
parti.

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FORZA MAGGIORE - CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

                                     NOTA BENE

o In caso di accordo tra le parti per la sospensione ovvero riduzione temporanea
  del canone di locazione, attraverso la registrazione dello stesso presso
  l’Agenzia delle Entrate, il locatore non dovrà corrispondere la tassazione
  sull’importo che non percepirà dal conduttore nell’anno di imposta rispetto al
  canone originariamente previsto.

o Da un punto di vista pratico solitamente in caso di affitto d’azienda è
  improbabile che il concedente ritenga proficua o conveniente la risoluzione del
  contratto e la relativa restituzione dell’azienda rispetto ad una ricontrattazione
  del canone, dovendo in caso di risoluzione riprendere l’azienda in piena crisi.

o Differisce la situazione degli affitti di ramo d’azienda per le attività all’interno dei
  centri commerciali o outlet. In questi casi infatti le chiusure dei centri imposte
  per legge diventano un inadempimento del concedente, che, seppure
  incolpevole impedisce le aperture dei singoli esercizi (soprattutto quelli che non
  avevano l’obbligo di chiudere)

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
  PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI
        FINANZIAMENTO IN ESSERE PER LE IMPRESE

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

Decreto Legge n.9/2020 e le misure a sostegno delle imprese

                           Le PMI possono accedere al Fondo di garanzia previsto
                           per le PMI per un intervallo di 12 mesi e per un importo
                           massimo di 2,5 mln di euro per ciascuna impresa
       1

    FONDI
 GARANZIA PMI
                           L’accesso a tale misura è consentito sia alle PMI con
                           sede nei comuni del focolaio sia alle PMI che siano al di
                           fuori  e che si ritrovino danneggiate dall’impatto
                           eccezionale dell’emergenza COVID 19 nel settore di
                           appartenenza

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

                              Le imprese con sede legale (residenza nel caso di
                              impresa individuale) nella zona rossa, qualora abbiano
                              stipulato polizze con oggetto copertura danni e
          SOSPENSIONE
                              copertura vita, beneficiano della sospensione
2           DEI PREMI
                              temporanea del pagamento dei premi con scadenza
          ASSICURATIVI
                              ricompresa tra 21.02.2020 e 30.04.2020. Tale norma
         (art.5 D.l.9/2020)
                              non si estende ai premi di assicurazione obbligatoria e
                              già versati. Gli adempimenti ai pagamenti avranno
                              decorso dal primo maggio 2020

                              • concessione di mutui a tasso zero finalizzati
                                all’estinzione di debiti bancari per le imprese che
             SETTORE            abbiano subito danni diretti o indiretti con durata
            AGRICOLO:
3                               massima 15 anni elencate all’allegato 1 del decreto
               MUTUI
                              • Istituzione presso il Ministero di un fondo rotativo di
              (ART. 33
                                10 mln di euro
            D.L.9/2020)       • Subordinare l’acquisto di prodotto agroalimentari a
                                certificazioni covid19 non obbligatorie costituisce
                                pratica commerciale sleale sanzionata
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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

                                  REGIONE LOMBARDIA
                     •   Bertonico
                     •   Casalpusterlengo
                     •   Castelgerundo
                     •   Castiglione d’Adda
                     •   Codogno
     ELENCO          •   Fombio
     COMUNI          •   Maleo
   ALLEGATO 1        •   San Fiorano
                     •   Somaglia
                     •   Terranova
                                    REGIONE VENETO
                     •   Vo

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

          PROVVEDIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

                      ABI E ASSOCIAZIONI DI IMPRESA (7 MARZO 2020)
                  Moratoria ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese

                  • Possibilità di richiedere sospensione o prolungamento dei
                    prestiti al 31 gennaio 2020;
                  • Sospensione del pagamento del capitale della quota di
                    finanziamento a medio lungo termine può essere richiesta
                    fino ad un anno (anche per finanziamenti tramite cambiali
                    agrarie e leasing)
                  • Allungamento può durare fino al 100% della durata residua
                    dell’ammortamento;
                  • Possibilità che le banche applichino misure ulteriori di
                    favore diverse dall’Accordo

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

            GESTIONE RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA FINANZIATA

                                           Da verificare la presenza di clausole
             In corso                      material adverse change (cd. "MAC"
   (non ancora definito accordo)          che possano permettere alla banca di
                                           ritirarsi dalla trattative rinunciando
                                                           all’affare

OPERAZIONE

                                          Occorre verificare se l’erogazione del
                                            finanziamento è subordinato alla
   Accordo definito e sottoscritto
                                              presenza di clausole MAC che
   ma finanziamento non erogato
                                            possono essere fatte valere dalla
                                          banca al fine di non erogare le somme

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SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO:
PROVVEDIMENTI EMANATI E RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN
                      ESSERE PER LE IMPRESE

            GESTIONE RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA FINANZIATA
      CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN CORSO CON FINANZIMENTO GIÀ
                              EROGATO
      CLAUSOLA MAC PRESENTE                CLAUSOLA MAC NON PRESENTE

    1)Se il contratto è risolvibile        Occorre rapportare la situazione
    automaticamente in presenza            che     l’impresa    si    trova     a
    del covid 19 perché tale evento        fronteggiare rispetto allo stato
    è stato previsto come causa di         attuale delle cose al fine di valutare
    automatica risoluzione;                la sussistenza della situazione di
    2)Se non è stata prevista come         cui    all’art. 1467 c.c., la quale
    automatica      clausola     di        permetterebbe             all’impresa
    risoluzione, valutare l’impatto        finanziata di risolvere il contratto
    che può avere l’emergenza              con la banca finanziatrice per
    covid 19 rispetto alla capacità        eccessiva onerosità sopravvenuta
    dell’impresa di adempiere alle         della prestazione.
    proprie obbligazioni

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

1) È possibile per l’acquirente estero rifiutarsi di ricevere la merce?

 Ø Occorre premettere che per la legge italiana è possibile che
   l’acquirente si veda opporre dal venditore la causa di forza
   maggiore come giustificativo del proprio inadempimento.

 Ø Questa possibilità deve tuttavia deve essere interpretata in modo
   decisamente restrittivo.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

 Ad oggi, unicamente la previsione di specifiche restrizione imposte e
 previste dalle autorità dello stato di destino delle merci può essere intesa
 come giustificata causa di scioglimento di un rapporto contrattuale di
 spedizione.

 A tal proposito è opportuno che il venditore richieda all’acquirente di
 giustificare tale addotta esimente esibendo certificazioni e documenti a
 riprova di ciò.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

2) Effetti del ritardo e della mancata consegna

Ø Per quanto riguarda gli interessati alle merci, NON è possibile per loro
  rivalersi sull’assicurazione per eventuali danni derivanti dal ritardo nella
  consegna delle merci.

Ø È quindi necessario che stipulino una apposita polizza assicurativa che
  preveda espressamente una specifica garanzia per i danni derivanti da
  ritardo nella consegna.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

Tuttavia, nell’ipotesi in cui lo spedizioniere sia al tempo stesso vettore, questo
potrà essere tenuto responsabile per ritardi e mancate consegne.

A tal fine, nel caso in cui se verifichino blocchi per le merci, lo spedizioniere è
tenuto a:

-   Indagare su tutte le ragioni del blocco;
-   Cercare di assumere il maggior numero di informazioni possibili;
-   Richiedere eventuali certificazioni che attestino la situazione;
-   Contattare il mandante e chiedere istruzioni ed informazioni;

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

  3) Misure preventive previste dal WHO

    Le misure di prevenzione che occorre attuare nei confronti del
    personale imbarcato, sono state stabilite dalle linee guida pubblicate
    dal WHO il 24 febbraio 2020.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

Misure preventive:

Ø implementazione di un piano scritto per ogni nave di gestione delle
  epidemie a bordo;
Ø trasmissione di linee guida al personale imbarcato per la gestione di
  casi e/o epidemie
Ø screening dei passeggeri imbarcati per viaggi internazionali
  secondo quanto disposto dal modulo allegato alle linee guida.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

Misure per la gestione di casi sospetti:

Ø rapido sbarco dei casi sospetti in stretto raccordo con le autorità
  sanitarie del porto di approdo;

Ø segnalazione da parte del comandate alle autorità del primo porto
  di scalo di qualsiasi caso sospetto di COVID-19;

Ø trasmissione da parte degli armatori alle autorità sanitarie di tutte le
  informazioni necessarie (PLF, lista equipaggio e lista passeggeri)
  nei casi in cui un membro dell’equipaggio ovvero un passeggero sia
  stato riconosciuto contagiato al fine di consentire il monitoraggio.

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SPEDIZIONI - CRITICITA’ DOVUTE AL CORONA VIRUS

Misure a bordo della nave:

Ø in caso di nave ove siano stati registrati casi sospetti, verifica da
  parte delle autorità sanitarie del porto di scalo delle situazioni di
  rischio a bordo e, nel caso, interruzione della crociera;

Ø previsione di specifiche misure di pulizia e disinfestazione per le
  cabine occupate da casi sospetti;

Ø trattamento dei materiali (abiti, lenzuola, cibo, ecc.) e rifiuti rinvenuti
  nelle cabine di soggetti a rischio come materiali infetti, secondo il
  piano previsto per il trattamento di epidemie a bordo.

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DIRITTO ALIMENTARE

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

1) LE MISURE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
   PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONA VIRUS;

     - Non è stata imposta da parte dell’U.E alcuna misura restrittiva
     relativa alla libera circolazione dei prodotti di natura
     agroalimentare
     Per tale motivo, ogni richiesta di particolari certificazioni che
     garantiscano la non «contagiabilità» dei prodotti alimentari devono
     considerarsi non solo irragionevoli, ma anche illegittime.

     - Occorre comunque tenere a mente uni dei principi cardini che
     regola questa materia a livello Comunitario, ovvero il Principio della
     Precauzione relativo al rischio alinentare.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

 Quanto detto nella slide precedente vale a livello Comunitario.
 A livello Nazionale invece, i vari Stati membri hanno il potere e la facoltà
 di attivare misure unilaterali finalizzate all’apposizione di restrizioni e
 limitazioni.

 L’Italia, viste le situazioni particolarmente complicate di alcune Regioni
 del nord, ha avviato due direzioni del Ministero della Salute a redigere ed
 emanare un documento che analizza e studia gli aspetti di sanità
 pubblica veterinaria e nello specifico di sicurezza alimentare.
 Tale documento, oltre a riportare quanto già detto sia dall’OMS sia dalla
 Commissione Europea, ovvero che non vi è alcuna evidenza scientifica
 che permetta allo stato attuale di dire che vi sia una possibile
 trasmissione del virus tramite gli alimenti, specifica quali tra le attività
 zootecniche, produttive, veterinarie e di movimentazione di animali è
 possibile differire dalla data di emanazione del documento stesso per un
 giorno di 30 giorni.
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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Oltre a quanto detto nella slide precedente, è stata altresì sviluppata e resa
operativa una Task Force presso il MIPAAF con il preciso scopo di
monitorare le condizione del settore agroalimentare.

La Task Force ha avuto contatto con la Commissione Europea e in tali
occasioni ha mosso alcune specifiche richieste, quali:
- Posticipare le scadenze per le domande e i pagamenti diretti alla Politica
  Agricola Comune;
- Posticipare o prorogare i pagamenti delle misure a superficie dei
  Programmi di Sviluppo Rurale regionali        e anche l’attuazione dei
  programmi di promozione e di sostegno della Organizzazione Comune
  del Mercato.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Da ultimo, occorre specificare che il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, ha espressamente ribadito, visto quanto previsto dal
DPCM del 9 marzo, che i prodotti agroalimentari possono liberamente
circolare anche da e per i territori interessati dalla misura in questione.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

2) È ATTIVABILE LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI FORZA MAGGIORE PER
I CONTRATTI DI FORNITURA DI ALIMENTI PER L’EMERGENZA COVID-19?

I contratti di fornitura rappresentano il cuore pulsante del diritto
commerciale alimentare, pertanto risulta indispensabile cercare di fare un
po’ di chiarezza relativamente all’applicabilità della clausola che prevede la
possibilità di recesso per forza maggiore relativamente al covid-19.

Se il contratto prevede espressamente una clausola di forza maggiore,
deve essere chiaro che l’epidemia ricade senza dubbio tra le cause di forza
maggiore anche nell’ipotesi in cui tale eventualità non rientri
espressamente tra le ipotesi elencate nel medesimo contratto.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Si precisa però, che la suddetta configurabilità del covid-19 come causa di
forza maggiore anche non espressamente prevista, non comporta
un’automatica esenzione di responsabilità.

Infatti, al fine di calcolare l’eventuale esenzione di responsabilità o
comunque al fine di tentare in qualche modo di limitarla, occorre tenere in
considerazione anche altri aspetti altrettanto rilevanti, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- Quanto effettivamente l’impedimento dovuto al covid-19 abbia inciso
  sull’inadempimento;
- Qual è stato il grado di diligenza mantenuto al verificarsi della situazione
  di forza maggiore;
- Sono stati compiute effettivamente tutte le manovre e operazioni che
  avrebbero potuto in qualche modo limitare il danno da inadempimento
  totale o parziale?
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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

3) NORMATIVA EX CODICE DEL CONSUMO E DANNO DA PRODOTTO
DIFETTOSO CAUSATO DAL COVID-19.

Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti
difettosi è contenuta agli artt. 114-127del Titolo II, Parte IV del Codice del
Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per
vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice
Civile.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Il produttore di un prodotto alimentare che in qualche modo sia venuto a
contatto con in covid-19, il linea teorica potrebbe essere passibile di dover
rispondere di danno da prodotto difettoso se in virtù di ciò (nesso causale) i
prodotto abbia creato un danno al consumatore.

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DIRITTO ALIMENTARE

   LE MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Tuttavia, la normativa citata prevede espressamente che «se lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche, nel momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non consentono ancora di poter
considerare il prodotto come difettoso, è da escludersi una sua
responsabilità.»

Ad oggi quindi, visto che le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche
non permettono di considerare e definire pericoloso un alimento che sia
entrato in contatto con il covid-19
                                  SI RITIENE DI ESCLUDERSI OGNI
                                  RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE
                                  PER     DANNI   DA     PRODOTTO
                                  DIFETTOSO (ex Cod. Cons.) CAUSATI
                                  DAL VIRUS
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DIRITTO DEL LAVORO

 Ø GESTIONE DEL PERSONALE
 Ø MISURE RELATIVE ALLA SICUREZZA
 Ø COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
 Ø SMART WORKING SEMPLIFICATO

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DIRITTO DEL LAVORO

GESTIONE DEL PERSONALE (in attesa di apposite misure di sostegno alle imprese):

 • FERIE E PERMESSI RETRIBUITI E NON:
   è lo stesso DPCM 8/03/20 che raccomanda ai datori di promuoverne la fruizione compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
   Il Datore può imporre unilateralmente le ferie ed è possibile usufruire delle stesse pur non avendole ancora maturate.

 • CONGEDO PARENTALE:
  è lo stesso DPCM 8/03/20 che raccomanda ai datori di promuoverne la fruizione compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e con il
  monte ore ancora a disposizione del dipendente.

• RICOVERO:
  Possono essere cosi gestiti i lavoratori posti in osservazione in quanto aventi sintomi riconducibili al COVID-19

 • MALATTIA:
  Possono essere considerati in malattia i lavoratori ai quali la Autorità Sanitaria ha ritenuto applicabile la misura della quarantena con sorveglianza
  attiva poiché ritenuti ricompresi tra gli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di COVID-19.Sarà quindi necessario l’invio all’INPS
  del certificato. Medico emesso dal Medico di Base indicante che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena.
  Considerabili in malattia sono anche quei lavoratori che, avendo fatto ingresso in Italia da zone considerate a rischio epidemiologico,
  autonomamente e in assenza di specifici sintomi, ritengono di isolarsi nelle more di apposito provvedimento dell’Autorità Sanitaria per
  sottoposizione in quarantena con sorveglianza attiva.

 • SMART WORKING
   Possibilità di attivare la modalità del lavoro agile in forma semplificata su tutto il territorio nazionale

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DIRITTO DEL LAVORO

Quali misure relative alla sicurezza deve applicare il datore:
 • Nonostante non sia ritenuto obbligatorio dalla normativa, si consiglia di aggiornare il
   Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad
   eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già
   presente nel contesto espositivo dell’azienda.
 • Evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi,
   riunioni o convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
 • Fornire ai dipendenti appositi dispositivi di protezione individuale (gel antibatterici,
   guanti usa e getta, mascherine certificate)
 • Redigere una apposita informativa relativa al virus e a quali precauzioni adottare al
   fine di scongiurarne la diffusione ed inviarla a tutti i dipendenti. Nel caso si faccia
   ricorso allo Smart Working, aggiornare ed inviare ai lavoratori agili l’informativa in
   materia di salute e sicurezza ( possibile utilizzare il modello fornito dall’INAIL )
 • Per i contratti di appalto in essere, aggiornare il DUVRI, tenendo conto
  del rischio biologico e delle nuove misure di sicurezza adottate.

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DIRITTO DEL LAVORO

Quali misure relative alla sicurezza deve applicare il datore:

• Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili,
  programmando il numero di accessi contemporanei o disponendo di rispettare la
  distanza di almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

• Individuare misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta
  prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni.

• disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente
  toccate da lavoratori e utenti esterni

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DIRITTO DEL LAVORO

Quali indicazioni dare ai dipendenti in forze nell’azienda la cui presenza è ritenuta
indispensabile nei luoghi aziendali ?

 • Ricordare che gli spostamenti nel territorio nazionale potranno avvenire solo se motivati
  da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

 • Consegnare una dichiarazione in cui è lo stesso datore di lavoro ad autorizzare
   espressamente i lavoratori a recarsi sul luogo di lavoro, indicando la non possibilità di
   ricorrere allo Smart Working per quella specifica mansione (modello disponibile nel sito
   porto4 );

 •I Raccomandare il rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio e della distanza
    interpersonale di un metro ovvero, nel caso ciò non sia possibile, l’utilizzo
    degli strumenti di protezione individuale (guanti monouso, mascherine certificate ecc.);

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DIRITTO DEL LAVORO

Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo

• E’una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede la
 possibilità di svolgere la prestazione lavorativa anche all’esterno dei luoghi aziendali
 in assenza quindi di una postazione predeterminata.

• E’attivabile fino al 31 luglio 2020 da tutti i datori di lavoro per tutti i lavoratori
  subordinati la cui mansione sia compatibile con il lavoro da remoto.

• In deroga a quanto previsto dalla l.81/17, a fronte dell’emergenza Coronavirus
  è possibile attivarlo:
- in assenza di sottoscrizione e deposito presso il Ministero di accordo individuale
  con il lavoratore
- In considerazione dell’emergenza, anche senza consenso del lavoratore
 I

• Gli strumenti utilizzabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa (pc, tastiera,
   auricolari, modem..) possono essere forniti dal datore o essere di proprietà del
  lavoratore;
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DIRITTO DEL LAVORO

Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo
Per attivarlo è necessario:

A. Effettuare la comunicazione al Ministero
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
tramite l’upload di due file obbligatori:

- un file Excel ( formato xlsx) completo con i seguenti dati: codice fiscale del datore di
lavoro e del lavoratore, nome cognome data e comune di nascita dello stesso, numero di
PAT e voce di tariffa INAIL applicata, data di inizio e fine del periodo di applicazione dello
Smart Working)
- un file PDF contenente una autocertificazione del datore con l’elenco dei lavoratori
posti in regime di Smart Working.

B. Inviare al lavoratore una informativa in materia di sicurezza che specifichi i rischi
connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro prodotta autonomamente dal
datore di lavoro nel rispetto del D.lgs 81/2008 integrata con l’indicazione di evitare
il lavoro in situazioni a rischio di contagio (come luoghi pubblici o affollati)

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DIRITTO DEL LAVORO

Smart Working “semplificato” cos’è e come attivarlo

• se il personale dipendente già assicurato è adibito in modalità agile senza determinare
 variazioni di rischio allora non sussiste un’obbligo di denuncia ai fini assicurativi
 INAIL .

• Ciascun datore ha il diritto-dovere di svolgere controlli sul corretto svolgimento della
 prestazione dei propri dipendenti, senza distinzioni sulle modalità di esecuzione, a
 patto che siano rispettati i limiti fissati dagli artt. 2,3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori

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PRIVACY

   Ø Quali i diritti di accertamento sanitario in capo al datore di lavoro?
   Ø Linee guida in caso di contagio in azienda, come e cosa comunicare?

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PRIVACY

CON PROVVEDIMENTO DEL 2.3.2020 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI HA INVIATATO I DATORI DI LAVORO AD ASTENERSI DAL
RACCOGLIERE DIRETTAMENTE INFORMAZIONI SANTIARIE DEI DIPENDENTI

Ø RACCOLTA INFORMAZIONI SANITARIE

Sebbene l’intento preventivo di tale attività sia chiaro, deve essere altrettanto chiaro che la natura di tali dati
rientra nella previsione dell’art. 9 Reg. UE 2016/679 che impone il divieto al loro trattamento a meno di
rientrare                nei              casi                di               esenzione                previsti.

Il dato sanitario può essere trattato solo a determinate condizioni (nella tutela dei diritti e delle libertà
dell’interessato) e da determinati soggetti (chi esercita professioni sanitarie tenuti al segreto
professionale).
Il datore di lavoro, a meno che non si parli di una struttura sanitaria pubblica o privata, non rispetta questi
parametri e quindi non può raccogliere e trattare tali dati.
Il trattamento del dato a fini preventivi può e deve essere svolto solo dai soggetti che svolgono
istituzionalmente questa funzione in modo qualificato o autorizzato (operatori sanitari e sistema attivato
dalla protezione civile).
Infine, residua in capo al datore di lavoro l’obbligo (derivante dal d.lgs 81/2008) di comunicare agli organi
preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” del luogo di lavoro e la possibilità di sottoporre a
visita straordinaria i lavoratori più esposti (URP, sportelli pubblici, ecc.) tramite il medico competente.

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PRIVACY

 CON PROVVEDIMENTO DEL 2.3.2020 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
 PERSONALI HA INVIATATO I DATORI DI LAVORO AD ASTENERSI DAL
 RACCOGLIERE DIRETTAMENTE INFORMAZIONI SANTIARIE DEI DIPENDENTI

Ø LINEE GUIDA IN CASO DI CONTAGIO DEL POSTO DI LAVORO

- 1. Il datore di lavoro deve monitorare, a mezzo del medico competente, la
  variazione del rischio biologico del luogo di lavoro

- 2. Il medico competente, ove riscontri la variazione del rischio biologico, identificando
  uno o più contagi, dovrà prontamente informare il dipendente risultato positivo e il
  datore di lavoro. E’ fondamentale però che la comunicazione al datore di lavoro
  avvenga garantendo l’anonimato del dipendente.

- 3. Il datore di lavoro inoltre dovrà porre in atto tutti i provvedimenti di contenimento
  del contagio senza rendere noto il nominativo del dipendente risultato positivo, nei
  confronti dei soggetti a rischio contagio, delegando il medico competente allo
  svolgimento di ulteriori esami

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                                             56
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
  PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
        DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
                                   PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
                                         DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nella mattinata del 14 marzo 2020 CGIL,CISL e UIL hanno sottoscritto con il Governo e le parti
datoriali un protocollo relativo alle misure di sicurezza da adottare contro la diffusione del Coronavirus
negli ambienti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’azienda deve costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo con la pratecipazione
delle rappresentanze sindacali e RLS.

Le principali misure di sicurezza previste riguardano:

• LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DELL’AZIENDA AI
  LAVORATORI
• LE MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
• LE MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DEI FORNITORI ESTERNI
• LA PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
• L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• LA GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• GLI SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• LA SORVEGLIANZA SANITARIA
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• PROTOCOLLO
                                   PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                   REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                       DELLEMISURE
                                                                              MISURE
                            • PER
                               PERILILCONTRASTO
                                        CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                        CONTENIMENTODELLA
                                                                     DELLADIFFUSIONE
                                                                             DIFFUSIONE
                                    • DEL
                                       DELCORONA
                                           CORONAVIRUS
                                                  VIRUSNEGLI
                                                         NEGLIAMBIENTI
                                                               AMBIENTIDI
                                                                        DILAVORO
                                                                           LAVORO

       INFORMAZIONI CHE L’AZIENDA DEVE FORNIRE A CHIUNQUE ENTRI

Affliggendo all’ingresso appositi depliant informativi:

- obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37,5 ° e di chiamare
il proprio medico

-impegno a rispettare le disposizioni dell’Autorità e del datore nel fare ingresso in azienda

- ne caso si avvertano sintomi una volta fatto ingresso in azienda, impegno ad
informare subito il datore

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                                                        59
• PROTOCOLLO
                                   PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                   REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                       DELLEMISURE
                                                                              MISURE
                            • PER
                               PERILILCONTRASTO
                                        CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                        CONTENIMENTODELLA
                                                                     DELLADIFFUSIONE
                                                                             DIFFUSIONE
                                    • DEL
                                       DELCORONA
                                           CORONAVIRUS
                                                  VIRUSNEGLI
                                                         NEGLIAMBIENTI
                                                               AMBIENTIDI
                                                                        DILAVORO
                                                                           LAVORO

                         MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

- al lavoratore potrà essere misurata la temperatura prima di entrare, se dovesse
risultare superiore a 37,5° :

a) non potrà accedere ai luoghi di lavoro
b) verrà momentaneamente isolato e gli verrà fornita una mascherina
c) dovrà contattare il proprio medico di base

-l’accesso sarà comunque negato a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatto con
soggetti positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo l’OMS ( in questi casi
scatterà il procedimento di messa in quarantena con sorveglianza attiva previsto dal
DL 6/2020)

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                                                        60
• PROTOCOLLO
                                     PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                     REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                         DELLEMISURE
                                                                                MISURE
                              • PER
                                 PERILILCONTRASTO
                                          CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                          CONTENIMENTODELLA
                                                                       DELLADIFFUSIONE
                                                                               DIFFUSIONE
                                      • DEL
                                         DELCORONA
                                             CORONAVIRUS
                                                    VIRUSNEGLI
                                                           NEGLIAMBIENTI
                                                                 AMBIENTIDI
                                                                          DILAVORO
                                                                             LAVORO

              MODALITA’ DI INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI
             Regole applicabili anche alle eventuali aziende in appalto

-individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei terzi esterni per ridurre le
  occasioni di contatto con il personale

- per quanto possibile gli autisti dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi ovvero
  mantenersi alla distanza di un metro durante le operazioni di carico/scarico

- installare servizi igienici dedicati ai fornitori/trasportatori e personale esterno

- ridurre l’accesso ai visitatori, nel caso gli stessi debbano accedere dovranno
  seguire le regole per l’accesso ai locali aziendali

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                                                          61
• PROTOCOLLO
                                    PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                    REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                        DELLEMISURE
                                                                               MISURE
                             • PER
                                PERILILCONTRASTO
                                         CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                         CONTENIMENTODELLA
                                                                      DELLADIFFUSIONE
                                                                              DIFFUSIONE
                                     • DEL
                                        DELCORONA
                                            CORONAVIRUS
                                                   VIRUSNEGLI
                                                          NEGLIAMBIENTI
                                                                AMBIENTIDI
                                                                         DILAVORO
                                                                            LAVORO

                        PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali

- in caso di presenza di persona positiva all’interno dei locali, attenersi alle
  modalità di pulizia previste dal Ministero della Salute

- a fine turno pulire e sanificare tastiere schermi e mouse

- interventi particolare di pulizia possono essere organizzati ricorrendo agli
  ammortizzatori sociali

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                                                         62
• PROTOCOLLO
                                 PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                 REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                     DELLEMISURE
                                                                            MISURE
                          • PER
                             PERILILCONTRASTO
                                      CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                      CONTENIMENTODELLA
                                                                   DELLADIFFUSIONE
                                                                           DIFFUSIONE
                                  • DEL
                                     DELCORONA
                                         CORONAVIRUS
                                                VIRUSNEGLI
                                                       NEGLIAMBIENTI
                                                             AMBIENTIDI
                                                                      DILAVORO
                                                                         LAVORO

                      PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- assicurare l’adozione di precauzioni igieniche in particolare per le mani

- mettere a disposizione gel disinfettanti per le mani

- lavare le mani frequentemente

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                                                      63
• PROTOCOLLO
                                PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                    DELLEMISURE
                                                                           MISURE
                         • PER
                            PERILILCONTRASTO
                                     CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                     CONTENIMENTODELLA
                                                                  DELLADIFFUSIONE
                                                                          DIFFUSIONE
                                 • DEL
                                    DELCORONA
                                        CORONAVIRUS
                                               VIRUSNEGLI
                                                      NEGLIAMBIENTI
                                                            AMBIENTIDI
                                                                     DILAVORO
                                                                        LAVORO

                   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- mascherine

- in caso in cui si debba lavorare a distanza inferiore di un metro è comunque necessario
  usare mascherine , guanti, occhiali, cuffie conformemente a quanto previsto dalle
  autorità scientifiche e sanitarie

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                                                     64
• PROTOCOLLO
                                   PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                   REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                       DELLEMISURE
                                                                              MISURE
                            • PER
                               PERILILCONTRASTO
                                        CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                        CONTENIMENTODELLA
                                                                     DELLADIFFUSIONE
                                                                             DIFFUSIONE
                                    • DEL
                                       DELCORONA
                                           CORONAVIRUS
                                                  VIRUSNEGLI
                                                         NEGLIAMBIENTI
                                                               AMBIENTIDI
                                                                        DILAVORO
                                                                           LAVORO

GESTIONE SPAZI COMUNI ( MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE o SNACK ECC..)

- accesso contingentato in tutte le aree comuni con previsione di ventilazione continua
    dei locali, di un tempo ridotto di sosta e mantenimento di distanza di sicurezza di
    1 mt. tra le persone

- lasciare spazio adeguato negli spogliatoi per il deposito degli indumenti da lavoro
    e garantire idonee condizioni igienico-sanitarie

 - garantire sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa e delle tastiere
   dei distributori

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                                                        65
• PROTOCOLLO
                                      PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                      REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                          DELLEMISURE
                                                                                 MISURE
                               • PER
                                  PERILILCONTRASTO
                                           CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                           CONTENIMENTODELLA
                                                                        DELLADIFFUSIONE
                                                                                DIFFUSIONE
                                       • DEL
                                          DELCORONA
                                              CORONAVIRUS
                                                     VIRUSNEGLI
                                                            NEGLIAMBIENTI
                                                                  AMBIENTIDI
                                                                           DILAVORO
                                                                              LAVORO

       ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI TURNI, TRASFERTE, SMART WORK E
       RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI

- limitatamente al periodo dell’emergenza e in riferimento a quanto disposto dal DPCM 11
marzo 2020, le imprese potranno:

A) chiudere i reparti diversi dalla produzione o quelli per i quali è possibile ricorrere al
    lavoro agile
B) rimodulare i livelli produttivi
C) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti addetti alla produzione per diminuire al
      massimo i contatti
D) favorire il ricorso allo smart working per le attività che possono essere svolte a distanza
E) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali nel rispetto degli istituti contrattuali
       (rol, banca ore)
F) sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali

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                                                           66
• PROTOCOLLO
                                 PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                 REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                     DELLEMISURE
                                                                            MISURE
                          • PER
                             PERILILCONTRASTO
                                      CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                      CONTENIMENTODELLA
                                                                   DELLADIFFUSIONE
                                                                           DIFFUSIONE
                                  • DEL
                                     DELCORONA
                                         CORONAVIRUS
                                                VIRUSNEGLI
                                                       NEGLIAMBIENTI
                                                             AMBIENTIDI
                                                                      DILAVORO
                                                                         LAVORO

                GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- favorire orari di ingresso e uscita scaglionati

- dove possibile, dedicare una porta di entrata e una di uscita dai locali comuni

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                                                      67
• PROTOCOLLO
                                    PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                    REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                        DELLEMISURE
                                                                               MISURE
                             • PER
                                PERILILCONTRASTO
                                         CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                         CONTENIMENTODELLA
                                                                      DELLADIFFUSIONE
                                                                              DIFFUSIONE
                                     • DEL
                                        DELCORONA
                                            CORONAVIRUS
                                                   VIRUSNEGLI
                                                          NEGLIAMBIENTI
                                                                AMBIENTIDI
                                                                         DILAVORO
                                                                            LAVORO

       SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- spostamenti limitati al minimo indispensabile all’interno dell’azienda

 - non consentite le riunioni in presenza. In caso fossero necessarie, urgenti e non fosse
   possibile svolgerle in collegamento a distanza, ridurre al minimo le presenze e garantire
   il distanziamento personale

  - sono annullati tutti gli eventi interni e attività formative in aula, nel caso effettuarle a
    distanza

  - il mancato completamento della formazione professionale e/o abilitante, entro i termini
    previsti, per tutti i ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( es.
    addetti antincendio), dovuto a forza maggiore per l’emergenza in corso, non comporta
    l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo

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                                                         68
• PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
                                  PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
                             • PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
                              PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
                               • DEL CORONA VIRUS NEAffliggendo all’ingresso appositi depliant informativi
                                     DEL CORONA VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
                                             • GLI AMBIENTI DI LAVORO

              GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

-in caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria:

a) dichiararlo subito all’ufficio del personale

b) isolare il soggetto

c) avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri regionali di emergenza

  - l’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie nel definire i “contatti stretti” avuti dal
    dipendente risultato positivo al tampone e potrà chiedere agli stessi di lasciare
    cautelativamente lo stabilimento

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                                                                 69
• PROTOCOLLO
                                     PROTOCOLLODI DIREGOLAMENTAZIONE
                                                     REGOLAMENTAZIONEDELLE
                                                                         DELLEMISURE
                                                                                MISURE
                              • PER
                                 PERILILCONTRASTO
                                          CONTRASTOEEILILCONTENIMENTO
                                                          CONTENIMENTODELLA
                                                                       DELLADIFFUSIONE
                                                                               DIFFUSIONE
                                      • DEL
                                         DELCORONA
                                             CORONAVIRUS
                                                    VIRUSNEGLI
                                                           NEGLIAMBIENTI
                                                                 AMBIENTIDI
                                                                          DILAVORO
                                                                             LAVORO

           SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- la sorveglianza sanitaria, deve proseguire rispettando le misure igieniche del Ministero
  della Salute

- privilegiare le visite preventive, a richiesta e quelle da rientro da malattia

- il medico competente deve collaborare con il datore e le rappresentanze sindacali
  nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19,
  segnalando all’azienda le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
  dei dipendenti. L’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

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