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Medico Competente e RSPP
Dalla Collaborazione alla Sinergia

        Graziano Frigeri
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Il Sistema della Prevenzione
•   RSPP e Medico Competente operano all’interno di un complesso
    “sistema” nel quale giocano il proprio ruolo altri soggetti:
    – soggetti che detengono ed esercitano un potere gestionale (datore di
      lavoro e dirigenti);
    – soggetti che svolgono funzioni consulenziali (RSPP, componenti del
      Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, altri
      consulenti);
    – Soggetti deputati alla implementazione, gestione e verifica di
      procedure e sistemi (ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001, Sistema
      231, MOG ecc.)
    – figure con funzioni rappresentative dei lavoratori per gli aspetti di
      salute e sicurezza sul lavoro (RLS o RLS -T, RLS -C, RLS -SP);
    – lavoratori che sono ogni giorno a contatto con i pericoli presenti
      nell’ambiente di lavoro
    – soggetti chiamati a coordinare questi ultimi (preposti).

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I rapporti coi soggetti “esterni”

• Ai soggetti interni si
  aggiungono poi anche
  soggetti esterni all’azienda
  con cui RSPP e Medico
  Competente devono
  sapersi relazionare:
  – l’ASL e in generale gli Organi
    di Vigilanza (DTL, ARPA
    ecc.)
  – INAIL
  – Medici di Base e Specialisti

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Il Sistema della Prevenzione
• RSPP e Medico
  Competente sono i
  principali collaboratori e
  consulenti del Datore di
  Lavoro
• Spesso, tuttavia, operano in
  modo disunito, non
  cooperativo e tanto meno
  sinergico.
• Talvolta operano in modo
  conflittuale

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RSPP e Medico Competente
• Il Rapporto tra MC e RSPP costituisce, ad oggi,
  uno dei punti critici nell’ambito delle relazioni
  aziendali in tema di prevenzione:
   – Favorita anche dalla separatezza organizzativa
     delle due figure
• In questo senso possono fare la differenza:
   – un ruolo attivo e proattivo del datore di lavoro
   – la collocazione di RSPP e MC nell’ambito di
     una unica struttura organizzativa, interna o
     esterna all’Azienda

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Il Sistema della Prevenzione
• La qualità e l’efficacia del
  lavoro di RSPP e Medico
  Competente può ricevere un
  decisivo impulso:
  – passando da un approccio
    individuale e individualista, oggi
    prevalente, attraverso un
    avvicinamento per tappe, ad un
    sistema imperniato su:
  – Collaborazione
  – Cooperazione
  – Sinergia
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Il Sistema della Prevenzione
• Il risultato sarà:
   – Una maggiore efficacia del
     Sistema della Prevenzione
   – Una maggiore tutela della
     sicurezza e della salute dei
     lavoratori
   – Una maggiore soddisfazione
     personale rispetto al proprio
     lavoro
   – Una maggiore considerazione e
     autorevolezza del ruolo, dentro
     e fuori l’Azienda
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Prima della partenza:
      La Norma….

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                           (in arte: Marilyn Monroe)

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Prima Tappa: Collaborazione

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La collaborazione “per legge”

• Art. 25 (Medico Competente)
   – “collabora con il datore di
     lavoro e con il servizio di
     prevenzione e protezione alla
     valutazione dei rischi”
• Ar. 29 (Valutazione dei rischi)
   – “Il datore di lavoro effettua la
     valutazione ed elabora il
     documento di cui all’articolo 17,
     comma 1, lettera a), in
     collaborazione con il
     responsabile del servizio di
     prevenzione e protezione e il
     medico competente..”
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La collaborazione “per legge”

• Si tratta di una collaborazione “non
  circolare”:
   – Il Datore di lavoro effettua la                                       DL
     valutazione e redige il documento
     “in collaborazione con RSPP e
     MC” (art. 29)
   – Il MC collabora col DL e SPP (art.
     25)                                                            RSPP   ?    MC

   – Non è menzionato (art.33) uno
     specifico obbligo di collaborazione
     diretta tra RSPP e MC, che non
     sia mediata dal Datore di lavoro

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Collaborare….

• Nel modello “a triangolo
  aperto”, affinché il sistema
  funzioni, occorre che tutti e
  tre i soggetti (DL, RSPP,
  MC) svolgano appieno il
  proprio ruolo:
  – Di valutazione e gestione
    delle politiche di sicurezza e
    salute in azienda (DL)
  – Di consulenti (RSPP e MC).
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La Molla Principale: il Datore
   di Lavoro (e i Dirigenti)

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The Mainspring…

• Nel modello “a
  triangolo aperto” (e
  “per legge”) la Molla
  Principale è
  rappresentata dal
  Datore di lavoro
• Gli altri attori (RSPP e
  MC) si muovono per
  impulso fornito dal DL.

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La prima tappa….

• La prima tappa quindi
  consiste nel collaborare
  con il datore di lavoro per il
  conseguimento degli obiettivi
  “minimi” di salute e sicurezza
• L’obiettivo si raggiunge se
  tutti gli attori adempiono con
  adeguatezza e
  professionalità
  – ai propri obblighi (DL, MC)
  – ai propri compiti (RSPP)
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Datore di lavoro/Dirigente

• Obblighi che il Datore di
  lavoro e i Dirigenti hanno
  in relazione al RSPP e al
  Medico Competente (artt.
  17,18):
  – Di nomina
  – Di natura informativa
  – Di coinvolgimento
  – Di vigilanza
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Datore di lavoro/Dirigente

• L’instaurazione di un rapporto
  di cooperazione fra RSPP e
  Medico Competente:
  – può fornire “valore aggiunto” alla
    semplice sommatoria del lavoro di
    ciascuno:
  – E’ in grado di migliorare la qualità e
    l’efficienza del contributo di
    ciascuno nel rapporto, anche
    diretto ed individuale, con il Datore
    di Lavoro e i Dirigenti
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Datore di lavoro/Dirigente

• “Compatibilità” lavoratore-
  mansione
  – Oltre la lettera c: ferme restando le
    limitazioni, le prescrizioni e le misure
    eventualmente indicate in sede di
    giudizio di idoneità…
  – nella “quotidianità aziendale” le
    situazioni concrete sono numerose
    anche al di fuori della sorveglianza
    sanitaria

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Datore di lavoro/Dirigente

• RSPP e Medico Competente realmente “presenti” in
  azienda possono fornire un contributo importante:
   – Nell’esame della concreta situazione
   – Nella ricerca della soluzione
• Non sempre ricorrono, in termini giuridici, gli estremi per
  l’effettuazione di un normale accertamento sanitario cui
  consegue un formale giudizio di idoneità:
   – Vi possono esser casi in cui sul piano clinico e medico legale un
     lavoratore, che presenti problemi o condizioni particolari, anche
     temporanee, non è inidoneo alla mansione e, tuttavia, nei suoi
     confronti potrebbe essere opportuno adottare particolari cautele
     nella assegnazione di specifici compiti ai fini della tutela della
     sicurezza propria e di terzi.

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Datore di lavoro/Dirigente
• Adibizione di un lavoratore ad
  operazioni non comprese nel
  giudizio di idoneità
   – Non sempre questa circostanza avviene
     deliberatamente
   – RSPP e Medico Competente possono
     essere informati della cosa dal RLS o
     direttamente dal lavoratore nel caso
     quest’ultimo “non gradisca”
     l’assegnazione di tali nuovi compiti o,
     indirettamente, dal RLS
   – Nella maggior parte dei casi, tuttavia,
     RSPP e Medico Competente non sono
     informati in quanto il lavoratore stesso
     non avanza in principio obiezioni
     particolari

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Datore di lavoro/Dirigente
• La “presenza” di RSPP e MC in azienda è in grado:
   – di rilevare tali evenienze
   – valutarle in termini di rischio
   – di decidere se il fatto costituisce “nuova mansione” e attivare
     eventualmente una visita medica specifica
• Vi deve essere la consapevolezza dal parte del datore di
  lavoro, dei dirigenti, del RLS, dei preposti e degli stessi
  lavoratori, che ogni mutamento organizzativo che può
  avere riflessi sulla salute e sicurezza del lavoro deve
  avvenire previo coinvolgimento di RSPP e Medico
  Competente.
   – Ciò può avvenire se RSPP e Medico Competente non sono
     vissuti (e non si vivono) come “appendici” del sistema azienda,
     ma come componenti essenziali.

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Datore di lavoro/Dirigente

• Acquisizione delle informazioni
  – Presuppone un reale e pieno
    inserimento di RSPP e Medico
    Competente nel contesto
    aziendale
  – Occorre essere in condizione
    non solo di conoscere, ma
    anche di partecipare alla
    definizione della “politica
    aziendale” per gli aspetti
    concernenti la salute e sicurezza
    del lavoro.

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Seconda Tappa: cooperazione

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Parte di un Sistema

•   Il presupposto per cui ognuno deve
    svolgere diligentemente il proprio
    lavoro costituisce la condizione
    necessaria, ma non sufficiente
•   Se vogliamo andare oltre i “requisiti
    minimi” ed il rispetto formale degli
    obblighi occorre perseguire innanzitutto:
     – L’effettiva e fattiva “cooperazione” tra
       tutti i soggetti coinvolti.
•   Questo è l’elemento permette di andare
    oltre la metafora dell’orologio…anche
    per evitare che le lancette “spacchino il
    secondo” segnando l’ora giusta…nella
    metà sbagliata della giornata!

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A partire dalla interazione o
            sovrapposizione dei compiti..
• Individuazione e valutazione
  dei rischi
• Individuazione e controllo
  dell’efficacia delle misure di
  tutela
• Informazione e formazione
  dei lavoratori
• Partecipazione alla riunione
  periodica

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Per arrivare alla relazione con…

• Altri interlocutori interni:
   – RLS
   – Preposti
   – Lavoratori
• Interlocutori esterni
   –   ASL
   –   DTL
   –   INAIL
   –   Medici di Base e Specialisti

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Valutazione dei rischi

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Principio Generale

• RSPP e Medico
  Competente, ferma
  restando la responsabilità
  primaria del datore di
  lavoro, hanno un ruolo di
  protagonisti attivi
   – nella valutazione dei rischi
   – nella redazione del
     documento

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Anche il MC protagonista attivo

• MC: non solo quando è
  obbligatoria la
  sorveglianza sanitaria
•   La sorveglianza sanitaria è inoltre
    obbligatoria
     – quando il lavoratore ne faccia
       richiesta e questa sia ritenuta dal
       medico competente correlata ai
       rischi lavorativi (artt. 41 c.1 lett. b),
       c.2 lett. c)

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Partecipazione proattiva

• E’uno specifico obbligo di
  legge
  – sanzionato in caso di
    inottemperanza per il MC
• Rappresenta un elemento
  essenziale e qualificante
  della professione di
  medico del lavoro, e quindi
  di medico competente

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Attività propria del MC

• Il medico competente deve
  occuparsi della valutazione
  dei rischi
  – anche di sua propria iniziativa
  – in quanto parte essenziale del
    proprio lavoro
  – e premessa irrinunciabile per
    l’effettuazione di tutte le altre
    prestazioni professionali proprie
    del medico competente, a partire
    dalla sorveglianza sanitaria.
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In caso di subentro…
•   Qualora il medico competente:
    – venga incaricato successivamente alla prima
      effettuazione della valutazione dei rischi ed alla
      redazione del documento
         • Ovvero…
    – subentri ad un precedente medico competente
•   Il MC dovrà:
    – Relazionarsi col RSPP
    – visionare il documento
    – effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche
      nell’ambiente di lavoro
    – proporre le eventuali integrazioni o modifiche
      che ritenesse necessarie
         • (Interpello n. 5/2014)

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Delega e autodelega al/del Rspp

• La valutazione del rischio
  rappresenta uno dei compiti propri
  sia per il RSPP che per il Medico
  Competente, da attuare tuttavia “in
  collaborazione” con il datore di
  lavoro.
• Il MC non deve “delegare” (ne’
  “schivare”) i propri obblighi, venendo
  meno alla propria professionalità
• Il RSPP non deve “caricarsi” da
  solo del compito

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I presupposti …

• Art. 18 “il datore di lavoro fornisce al
  RSPP e al Medico Competente
  informazioni in merito a:
   – a) la natura dei rischi;
   – b) l’organizzazione del lavoro, la
     programmazione e l’attuazione delle
     misure preventive e protettive;
   – c) la descrizione degli impianti e dei
     processi produttivi;
   – d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e
     quelli relativi alle malattie professionali;
   – e) i provvedimenti adottati dagli organi di
     vigilanza”.
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Il Bagaglio del MC

• Nel bagaglio professionale del medico
  competente non deve mancare la
  conoscenza:
   – dei principi, delle tecniche e delle
     metodologie di valutazione di tutti i rischi dei
     loro presupposti e dei loro limiti
   – delle modalità operative specifiche di quei
     rischi che più strettamente attengono alla
     propria specifica competenza
       • per i quali in ultima istanza potrà esser il medico
         competente a fornire gli elementi che
         condurranno alla definizione del livello di
         rischio per la salute.

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La riunione periodica

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La riunione periodica
• OdG obbligatorio:
   – a) il documento di valutazione dei rischi;
   – b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e
     della sorveglianza sanitaria;
   – c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei
     dispositivi di protezione individuale;
   – d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei
     preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
     della loro salute.
• Il Medico Competente ha il dovere di fornire il suo
  contributo su tutti i suddetti punti
   – occorre rifiutare la pratica che vede, spesso, il medico
     competente partecipare distrattamente alla riunione, per
     intervenire solo al momento dell’esame della seconda parte del
     punto b).

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La riunione periodica

• E’ nella riunione periodica che si
  rende concretamente visibile, anche
  agli altri partecipanti (DL, RLS),
  l’esistenza di un approccio
  collaborativo tra RSPP e MC
• Suggeriamo a RSPP e MC di
  “preparare” accuratamente la
  riunione, in modo
   – Renderla appropriata ed efficace
   – Evidenziare le’esistenza di un team
     professionale ai lato livello tecnico ed
     organizzativo

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Altri momenti di cooperazione

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RSPP e MC: momenti di
                         cooperazione
• Oltre la legge:
• La visita congiunta agli ambienti di
  lavoro
   – è opportuna, anche nel rispetto della visione
     multidisciplinare che deve caratterizzare
     l’operato di tutti gli “operatori di medicina del
     lavoro” (ICOH)
   – Consente di inquadrare in una visione e in un
     background esperienziale condivisi le
     problematiche, anche specifiche ed
     individuali, presenti nell’ambiente di lavoro
       • Costituisce una delle attività utili ai fini
         dell’ottenimento, da parte dell’azienda, della
         qualifica di “azienda virtuosa” e della conseguente
         riduzione del premio assicurativo.

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RSPP e MC: momenti di
                 cooperazione
• MC ed RSPP sono sentiti Dal
  datore di lavoro/Dirigente
  sulla scelta dei DPI
• RSPP e MC possono e
  devono pertanto interagire
  preventivamente, anche per
  direzionare il DL in questa
  scelta

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I rapporti con gli altri soggetti
             interni

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Preposti

• Il RSPP, in ragione del suo ruolo, ha
  maggiori opportunità di entrare in
  relazione con i preposti in quanto tali
• Il MC, al contrario, avrà raramente
  modo di interagire direttamente coi
  preposti in quanto tali
• I preposti sono comunque
  lavoratori: il Medico Competente vi
  entra in contatto durante la
  sorveglianza sanitaria cui gli stessi
  sono soggetti.

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RLS

• Anche nel caso dell’RLS,
  vi sono delle condivisioni
  e dei momenti di
  interlocuzione già
  regolati dalla norma:
  – Valutazione dei rischi
  – Acquisizione delle
    informazioni su malattie
    professionali e infortuni
  – Riunione periodica
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RLS
• Nella realtà operativa può accadere che il RLS si rivolga
  al RSPP e/o al Medico Competente:
   – Per ricevere informazioni o chiedere chiarimenti sulle misure di
     prevenzione, protezione ed emergenza adottate
   – Per segnalar problemi generali o specifici relative alle misure di
     sicurezza o di emergenza
   – per avere informazioni generali sui protocolli sanitari, sul
     significato degli accertamenti sanitari e degli esami strumentali
     adottati o esclusi
   – per affrontare casi concreti su iniziativa del RLS stesso ovvero,
     più spesso, su istanza o sollecitazione di lavoratori, tipo:
       • Richieste di spiegazioni inerenti l’espressione dei giudizi di idoneità
         con limitazioni o prescrizioni
       • Perplessità in ordine all’affidamento di particolari compiti o mansioni
         a singoli lavoratori, in rapporto al giudizio di idoneità espresso dal
         medico.

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Lavoratori

• Riferito ai lavoratori come
  “gruppo” e non già al rapporto con
  il singolo lavoratore nello
  svolgimento della sorveglianza
  sanitaria, soprattutto ai casi in cui
  non sia presente il RLS interno
• RSPP e Medico Competente
  devono instaurare un fattivo
  dialogo con il gruppo
   – anche individuando i lavoratori
     riconosciuti come “leader naturali” dai
     propri colleghi

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Fuori dall’Azienda: i soggetti
            esterni

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I rapporti coi soggetti “esterni”

• RSPP e Medico
  Competente devono
  sapersi relazionare:
  – l’ASL e in generale gli
    Organi di Vigilanza (DTL,
    ARPA ecc.)
  – INAIL
  – Medici di Base e
    Specialisti

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L’Organo di Vigilanza

• In base della Legge
  833/78 e delle
  legislazioni regionali gli
  SPRESAL sono prima
  di tutto “Servizi di
  Prevenzione”.
  – Erogano le prestazioni
    di prevenzione di cui
    all’art. 20 della L.
    833/78
  – Esercitano funzioni di
    vigilanza
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L’Organo di Vigilanza

• Molto dipende dall’organo di vigilanza
  stesso, in particolare dalla sua
  impostazione operativa relativamente
  al rapporto tra vigilanza e
  prevenzione.
• RSPP e Medico Competente, anche
  nell’ambito delle associazioni
  scientifiche e professionali,
  dovrebbero “stimolare” lo SPRESAL a
  privilegiare decisamente gli aspetti
  legati alla prevenzione, alla
  assistenza, alla formazione, anche
  nei confronti RSPP e Medico
  Competente stessi

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Rapporti con l’Organo di Vigilanza

• RSPP e Medico Competente
  devono
  – rispettare il ruolo di vigilanza degli
    operatori dello SPRESAL
    nell’esercizio delle loro funzioni
  – collaborare con loro fornendo tutte
    le informazioni e della
    documentazione che vengano
    richiesti
  – interloquire costantemente con gli
    SPRESAL, anche per avere pareri,
    indicazioni, suggerimenti e
    riferimenti normativi e scientifici
    relativamente agli aspetti operativi
    del proprio lavoro.
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L’Organo di Vigilanza

• Fattiva collaborazione non
  deve però significare
  “sudditanza” professionale o
  psicologica
• RSPP e Medico Competente
  rimangono il titolari unici
  della propria professione e
  della propria professionalità.

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L’Organo di Vigilanza

• Ove si instauri un rapporto di
  fattiva collaborazione
  – saranno minori le probabilità
    che l’Azienda e il medico
    competente incorrano in
    contestazioni di violazioni di
    legge.
  – Saranno agevolati gli Operatori
    SPRESAL nel privilegiare le
    attività di Prevenzione

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L’Organo di Vigilanza

• In caso di ricorso contro
  il giudizio di idoneità.
  – Il Medico Competente
    (RSPP, Azienda) non
    devono necessariamente
    vivere il ricorso presentato
    dal lavoratore contro il
    giudizio del medico
    compente come un affronto
    personale o un atto di
    sfiducia nei suoi confronti: il
    lavoratore esercita un suo
    diritto, sancito dalla legge.

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INAIL
•   Il Medico Competente e RSPP possono
    entrare in contatto con INAIL
     – All’atto di inoltro della denuncia di malattia
       professionale
         • Direttamente o indirettamente
     – Successivamente, quando a seguito della
       denuncia, presentata dal medico
       competente stesso o da altri sanitari, INAIL
       richiede la VDR e la documentazione
       sanitaria.
•   E’ raro che i medici INAIL interpellino il
    Medico Competente o il RSPP: la
    valutazione viene effettuata per lo più
    autonomamente, e successivamente
    comunicata al lavoratore ed alla azienda.

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Medici di Base e Specialisti

•   Il rapporto tra Medico Competente e
    Medico di base costituisce ancora una
    criticità irrisolta
     – Non esiste, sul piano normativo o
       regolamentare, alcun obbligo del MC di
       fare riferimento al medico di base per
       l’acquisizione di informazioni anamnestiche
       o cliniche, né di contro nessun obbligo per
       il medico di base di fornirle.
     – Mancano per lo più tuttora, in proposito,
       anche solo protocolli d’intesa, accordi,
       indicazioni da parte della Federazione
       Nazionale degli Ordini.
•   Al momento, tutto è pertanto lasciato alla
    disponibilità reciproca dei due medici alla
    collaborazione

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I rapporti coi soggetti “esterni”:
                  efficacia del tandem RSPP-MC
• Con particolare riferimento ad
  ASL , DTL e INAIL, la presenza
  di un “tandem” RSPP-MC
   – Costringe gli interlocutori a
     riflettere attentamente sulle
     decisioni prese o da prendere
   – Fornisce un supporto tecnico
     scientifico metodologico di cui gli
     interlocutori devono tenere conto
   – Aumenta la credibilità e
     l’autorevolezza
       • Del RSPP e del MC stessi
       • Del sistema di prevenzione aziendale:

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Tappa finale: dalla
cooperazione alla sinergia

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Oltre le conoscenze e le
                          competenze
• Nelle prime due tappe abbiamo
  avuto a che fare con
   – Competenze tecniche derivanti dai
     curricula professionali e di studio
   – Conoscenze tecniche e normative
     acquisite mediante aggiornamento
• Per innescare e mantenere la
  sinergia operativa occorre
  qualcosa in più…

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Parte di un Sistema

• Essere “parte di un sistema” implica :
   – La conoscenza puntuale e specifica dei
     propri compiti e di quelli degli altri
   – La capacità di relazionarsi e interagire
     nel modo corretto con gli altri soggetti
   – A partire proprio dalla relazione RSPP-
     MC!
   – La capacità di gestire situazioni
     operative complesse in modalità che
     siano:
      • Adeguate alle norme di legge
      • Rispettose dei ruoli altrui
      • Efficaci nello stimolare la cooperazione e la
        sinergia

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Parte di un Sistema

• E’ importante che RSPP e
  Medico Competente
  – acquisiscano la capacità di fare
    un corretto uso delle
    informazioni ricevute
  – sappiano comunicare in modo
    adeguato le informazioni che gli
    altri soggetti legittimamente si
    aspettano di ricevere in base
     • Alle dinamiche del sistema
     • Alle leggi che lo regolano

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Competenze relazionali e
                         comunicative
• Occorre acquisire quelle abilità
  personali, complementari a quelle
  tecniche fornite dal percorso di studi
  e affinate negli anni con
  l’aggiornamento e l’esperienza, in
  grado di fornire:
   – Un contributo significativo in termini di
     efficacia delle prestazioni e di
     prevenzione degli errori.
   – Le abilità per contribuire efficacemente
     alle attività di informazione e
     formazione dei lavoratori
• NTS: Non Technical Skills

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Le NTS

• Consapevolezza
  situazionale
• Decision Making
• Comunicazione efficace
• Teamworking
• Leadership
• Gestione dello stress
• Fronteggiare la fatica
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In conclusione

• Per il raggiungimento
  dell’obiettivo della
  SINERGIA tra RSPP e
  Medico Competente Le
  NTS sono una
  condizione
• Lo sviluppo delle NTS
  sono una necessità

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Grazie per l’attenzione

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