Contratto Integrativo d'Istituto Triennio Scolastico 2018/21
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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA” Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it Contratto Integrativo d’Istituto Triennio Scolastico 2018/21
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................... 4 Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata. ................................................................. 4 Art. 2 – Interpretazione autentica ................................................................................................ 4 Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto .......................... 4 TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI .................................................. 5 CAPO I – RELAZIONI SINDACALI ............................................................................................. 5 Art. 4 – Obiettivi e strumenti ........................................................................................................ 5 Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente ......................................................................................... 5 Art. 6 – Informazione..................................................................................................................... 5 Art.7 – Confronto ........................................................................................................................... 5 Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa........................................................................ 6 CAPO II – DIRITTI SINDACALI ................................................................................................... 7 Art. 9 – Attività sindacale .............................................................................................................. 7 Art. 10 – Assemblee sindacali........................................................................................................ 7 Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti ......................................................................................... 9 Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti .................................................................................. 9 Art. 13 – Diritto di Sciopero ........................................................................................................ 10 Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 (servizi minimi garantiti in caso di sciopero) ........................................ 10 Art. 15 – Incontri d’informazione e contrattazione .................................................................. 11 Art. 16 – Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA .................................... 11 Art. 18 – Diritto di accesso agli atti ............................................................................................ 11 Art. 19 – Trasparenza .................................................................................................................. 12 TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ............................................................................................................................................................ 13 Art.20 – Modalità di utilizzo del personale docente e ATA in rapporto al P.O.F. ................. 13 Art. 21 – Collaborazione plurime del personale docente ......................................................... 14 Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA ......................................................................................................... 14 Art.23 – Criteri per l’accesso ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei ...................... 15 Art. 24 – Conferimento degli incarichi....................................................................................... 17 TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA ................................................................................................................................................... 18 Art. 25 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA ......................................................................................................... 18 Art. 26 – Orario plurisettimanale ............................................................................................... 18 Art. 27 – Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato .......... 18 Art. 28 – Riduzione personale nei prefestivi .............................................................................. 19 1
Art. 29 – Organizzazione del lavoro del Personale Docente e ATA in caso di interruzione delle attività per cause di forza maggiore .................................................................................. 19 TITOLO QUINTO – IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI .................... 20 Art. 30 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018) .................................................................................................................................. 20 Art. 31 – Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali. .......................... 20 Art. 32 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione ....................................................................... 20 TITOLO SESTO – FORMAZIONE .............................................................................................. 21 Art. 33 – La pianificazione della formazione di istituto ........................................................... 21 Art. 34 – La formazione d'Ambito ............................................................................................. 21 Art. 35 – Ripartizione delle risorse economiche per la formazione del personale ................. 21 Art. 36 – Criteri per la fruizione dei permessi per aggiornamento/formazione di Docenti/ATA ................................................................................................................................. 21 TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ................................ 23 Art. 37 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse per il miglioramento dell’offerta formativa. ...................................................................................................................................... 23 Art. 38 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ................................................................................................................... 24 TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ........................................................................................................... 25 Art. 39 – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: campo di applicazione .................................................................................................................................. 25 Art. 40 – Servizio di prevenzione e protezione .......................................................................... 25 Art. 41 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ....................................... 25 Art. 42 – Attività di aggiornamento, formazione ed informazione sulla sicurezza ................ 25 Art. 43 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ......................................................... 25 Art. 44 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) ........................... 26 Art. 45 – Le figure sensibili ......................................................................................................... 26 TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI ..................................................... 27 Art. 46 – Clausola di salvaguardia finanziaria .......................................................................... 27 Art. 47 – Natura premiale della retribuzione accessoria del FIS ............................................ 27 Art. 48 – Disposizioni finali ......................................................................................................... 27 2
Contratto Integrativo di Istituto Il giorno 16 del mese di Aprile dell’anno 2019, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura” di Foggia, si riuniscono il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria GODUTO, per la parte pubblica e La R.S.U. della scuola per la FLC CIGL, dott. Mario CIAVARELLA, per la FLC CGIL, ins. Concetta TALAMO, per loSNALS, ins.Annamaria L’ALTRELLA, il Terminale Associativo della CISL FSUR, ins. Antonietta PETRONIO il Terminale Associativo della FLC CGIL, ins. Cinzia PUGLIESE vista la delibera del Consiglio di Istituto sulle linee generali per le attività della scuola; vista ladelibera del Collegio dei Docenti in merito al Piano dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art.6 del CCNL - Comparto Scuola; è stipulato il presente Contratto integrativo di Istituto relativo al personale docente ed A.T.A,validoper gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21. Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della Relazione tecnico-finanziariae della Relazione illustrativa, per il previsto parere. Il presente Contratto rispetterà le procedure di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, art.21. 3
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata. Il presente contratto si applica al personale docente e A.T.A., a tempo indeterminato edeterminato, in servizio presso questo Istituto scolastico; a) ha validità per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 e fino alla stipulazione delsuccessivo contratto integrativo di istituto, fermo restando che i criteri di ripartizione dellerisorse possono essere negoziati con cadenza annuale. b) alla scadenza si intende tacitamente rinnovato, qualora non sia disdetto formalmente danessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 15settembre; c) in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sonosostituite dal contratto successivo. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento per accordo tra le parti oa seguito di adeguamento a norme imperative. Resta comunque salva la possibilità dimodifiche per la disponibilità di ulteriori/eventuali finanziamenti locali, statali e/ocomunitari. Art. 2 – Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti siincontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di una delle parti, per definireconsensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiestascritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessarial'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'iniziodella vigenza contrattuale. Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo inoccasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi, salvo oggettivi impedimenti,entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento. 4
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I – RELAZIONI SINDACALI Art. 4 – Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivodi contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia el'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamentidelle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per l’Amministrazione. Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa alsuo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo alDirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato ancheall’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversacomunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalitàdi esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazioneinvitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinquegiorni di anticipo, concordando le date con la RSU. 4. La parte sindacale può fare richiesta di incontro con il Dirigente; l’incontro deve avvenire entrocinque giorni dalla comunicazione al D.S., salvo elementi ostativi che rendano impossibile ilrispetto di tale termine. 5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggettodella stessa. Art. 6 – Informazione L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 alquale si rinvia integralmente. Essa consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi alfine di consentire ai soggetti sindacali di prendere conoscenza delle questioni inerenti allematerie di confronto e di contrattazione integrativa 1. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni delCCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 2. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati edelementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. Art.7 – Confronto 1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016- 2018al quale si rinvia integralmente. 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie: 5
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonchéi criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attivitàretribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzionescolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo eindividuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e difenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle normecontrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislativeimperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesasuperiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattualidiscordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia dicui al successivo art. 37 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con leprevisioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ognivoce: l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4lett. c1); i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, deld.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relativeai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione delpersonale (art. 22 c. 4 lett. c3); i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione delpersonale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1,comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazionedei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e inuscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nelrispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionaledi formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orariodiverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativae vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologichee dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supportodell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 6
CAPO II – DIRITTI SINDACALI Art. 9 – Attività sindacale a) Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative lenotizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.Aggiorna costantemente la Bacheca Sindacale attivata sul sito istituzionale scuolasantachiarafg.it b) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albosindacale, di cui sono responsabili; la bacheca della RSU e OO.SS. è collocata nei tre plessi dell’Istituto, in un luogoaccessibile a tutto il personale, a disposizione esclusivamente dellaRSU; c) la RSU e le OO.SS. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità,materiale sindacale e quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità allalegge sulla stampa. Ogni documento affisso alla bacheca deve essere chiaramente firmatodalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. d) Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza della RSU e OO.SS. Art. 10 – Assemblee sindacali Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 1. La richiesta dell'assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative), deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine e l’eventuale intervento di dirigenti sindacali esterni. Tale richiesta deve pervenire con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. 2. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 3. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10(dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 4. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 5. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 6. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 7. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del 7
personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagiopossibile per gli alunni. 8. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico. 9. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale,espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 10. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Nel caso di assenza nel giorno dell’assemblea per sopravvenuta malattia o impedimentomanifestatosi dopo la dichiarazione di adesione, non si terrà conto della dichiarazione aifini del calcolo del monte ore. 12. Per la partecipazione alle succitate assemblee fa fede il testo del Contratto Collettivo Regionale del 5.09.2008, che all’art.8 co. 6 così recita “Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano,… ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al 8 precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano”. Inoltre ai sensi dell’art.8 co.13 del CIR/2008 “sarà cura del dirigente scolastico sospendere le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 13. Per le assemblee che coinvolgono il personale ATA, se la partecipazione è totale, il D.S.stabilisce, previa intesa con la RSU, la quota ed i nominativi del personale tenuto adassicurare i servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimiessenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendoconto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio di rotazione asorteggio. In mancanza di intesa, il D.S. può chiedere la permanenza in servizioal massimo di n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico che assicuri lasorveglianza all’ingresso di ciascun plesso e n.1 collaboratore per ogni repartoregolarmente funzionante, previo adattamento logistico delle classi residue. 14. Il personale ATA, il cui servizio si protragga oltre l’orario di conclusione dell’assemblea sindacale, dovràriprendere servizio al termine dell’orario previsto o in alternativa potrà recuperare il servizio non svolto anche in altra data. 8
15. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l’indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali. 16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017. Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti 1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti: a. i componenti della RSU di Istituto; b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU; c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998; d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. 2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d’Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito e ripartito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. 4. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale. 5. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della RSU eletta. I permessi sindacali non possono superare ogni bimestre cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. 6. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza. 7. La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta unicamente all’Organizzazione Sindacale d’appartenenza. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti 1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa. 2. I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno. 3. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili. 9
La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta unicamente all’O.S. di appartenenza. Art. 13 – Diritto di Sciopero La comunicazione dell’indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall’articolo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dall’emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore regionale. La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all’interno dell’istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale. Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie. Ai sensi dell’art. 3 e 4 dell’accordo sull’attuazione della l. 146/90, allegato al CCNL ’98, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Si precisa che l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso. Art. 14– Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 (servizi minimi garantiti in caso di sciopero) 1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazionedella L. 146/1990. 2. Per l’individuazione delle unità da includere nel contingente il D.S. terrà conto della dichiarata disponibilità individuale; in subordine, opererà le necessarie scelte mediante sorteggio, garantendo, comunque, l’osservanza del principio della rotazione. 3. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, dall’apposito Allegato al CCNL Scuola29 nov. 2007, dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di scioperodel Personale Educativo ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delleparticolari e specifiche situazioni sotto elencate: svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: al massimo n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico; la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero delPersonale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente scolastico siaoggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: al massimo n.1 o n. 2 Collaboratori Scolastici, per ogni plesso; il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: al massimo il Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico. 4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedital’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potràessere assunto dal Dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo conla RSU o con le organizzazioni Sindacali e/o regionali firmatarie del CCNL Scuola. 5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore, il Dirigente scolastico consegna alla RSU ed invia allaDirezione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, a mezzo canaletelematico, ovvero piattaforma dedicata, comunicazione riepilogativa del numero esatto degliscioperanti con la relativa percentuale di adesione. 10
6. I dipendenti precettati ufficialmente per sorteggio, per l’espletamento dei servizi minimi di cui alprecedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devonoessere esclusi dalle trattenute stipendiali. Art. 15– Incontri d’informazione e contrattazione Tra il Dirigente Scolastico e la RSU è concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui agli articoli 3 e 6 del CCNL 2006-09. a) Inizio anno scolastico: organizzazione del lavoro personale ATA; confronto sulle risorse finanziarie a disposizione della scuola; piano annuale delle attività; utilizzo delle risorse finanziarie ed umane; criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento; applicazione L. 81/2008. b) Marzo: proposte per formazione classi e determinazione classi e organico di diritto; c) Luglio-Agosto: verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto; informazione sull’erogazione del fondo premiale. Gli incontri sono convocati d’intesa fra dirigente scolastico e la RSU. Almeno cinque giorni prima dell’incontro, il Dirigente fornisce la documentazione relativa allematerie in discussione o all’informazione. Art. 16 –Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA Contestualmente alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa da parte degli Organi Collegiali, il Dirigente scolastico e il Direttore dei S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a: 1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del personale; criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 2. Articolazione dell’orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; 3. Disponibilità per articolazione del lavoro su turni del personale di segreteria; 4. Criteri per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive; 5. Attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa; 6. Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali recuperabili attraverso i riposi compensativi; 7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell’Ufficio di Segreteria e delle scuole nei periodi di interruzione delle attività didattiche; 8. Disponibilità CC.SS. ad effettuare straordinario per Seminari in presenza per P.N.F. Della riunione il DSGA redige apposito verbale. II Direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente scolastico per la sua formale adozione. Art. 18 – Diritto di accesso agli atti 1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all’art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali. 2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità). 11
Art. 19– Trasparenza L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica, indicanti inominativi, le attività, gli impegni orari, in quanto prevista da precise norme contrattuali inmateria di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza. Non saranno invece affissi dati analitici di beneficiari e somme percepite individualmente. Copia dei suddetti prospetti è consegnata, su richiesta, alla RSU nell’ambito del diritto allainformazione. 12
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art.20– Modalità di utilizzo del personale docente e ATA in rapporto al P.O.F. I commi 332 e 333 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ripresi dalla Circolare MIUR Prot. n. 0025141- 10/08/2015 prevedono che i dirigenti dal 1 settembre2015 non possano: a) nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente. b) conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. La L.107/2015, inoltre, dispone l’assegnazione alle singole Istituzioni scolastiche dell’Organicodell’autonomia, costituito da docenti che, oltre ad essere impiegati in attività frontali e in attivitàpreviste dal POF, possono averequote residue di ore destinate alla sostituzione dei colleghiassenti. Sia le ore assegnate per lo svolgimento di attività previste dal POF, sia le ore destinatealla sostituzione dei colleghi assenti devono essere utilizzate per la copertura di assenze fino ai10 gg. Tale servizio può essere assolto anche nell’ordine di scuola inferiore. Pertanto per la copertura delle assenze, la parte pubblica si impegna a proporre al Collegio dei docenti la proposta di seguito definita, da adottare nell’ambito del Piano Annuale delle Attività. L’assegnazione delle ore giornaliere di supplenza osserverà iseguenti criteri: utilizzo di docenti che debbano recuperare ore di servizio non prestate, dando priorità aidocenti a. della stessa classe; b. della stessa interclasse (scuola primaria) c. della stessa disciplina/ambito disciplinare. utilizzo di docenti dell’organico dell’autonomia, nelle ore lasciate a disposizione dellascuola o nelle ore di compresenza, se previste dal Piano; utilizzo dei docenti con orario in contemporaneità; utilizzo dei docenti di sostegno in caso di assenza dell’alunno loro affidato; utilizzo di docenti che si sono resi disponibili a svolgere supplenze oltre l’orario- cattedra(supplenze retribuite), dando priorità ai docenti a. della stessa classe; b. della stessa disciplina/ambito disciplinare. Le sostituzioni del personale docente assente per assenze entro i 10 gg. nella scuola primaria e secondaria di I grado, sono disposte dal Dirigente o dal collaboratore espressamente delegato a questo compito, con relativo ordine di servizio redatto in forma scritta. In caso sia possibile prevedere dal giorno prima l’esigenza di copertura di docenti assenti, siprocurerà di dare avviso agli insegnanti disponibili alle sostituzioni, i quali si renderanno disponibili a raggiungerela scuola anticipando o posticipando il proprio orario di servizio. L’obbligo di servizio sussisteprioritariamente per i docenti che debbano recuperare ore non prestate, fruite a titolo dipermesso orario o per altre situazioni comunque determinatesi. Gli insegnanti che sostituiscono i docenti assenti devono svolgere in classe, oltre alla vigilanza,anche l’attività didattica relativa al proprio ambito disciplinare o di tipo trasversale. Le sostituzioni del personale di scuola dell’infanzia sono coperte nel primo giorno di assenza dalpersonale in servizio secondo le modalità di seguito specificate. Le sostituzioni sono disposte dal Dirigente o dal collaboratore espressamente delegato a questocompito utilizzando prioritariamente personale che debba recuperare ore di servizio nonprestate. In subordine si ricorrerà allo sdoppiamento delle contemporaneità previste dall’orario. Nelle emergenze si potrà ricorrere a personale dell’organico dell’autonomia se in possesso dispecifici titoli per l’insegnamentonella scuola dell’infanzia. 13
Per assenze di durata superiore ad un giorno, a partire dal secondo giorno, nell’oggettivaimpossibilità di copertura del docente con le risorse assegnate, si darà luogo al conferimento disupplenze secondo le vigenti norme. Attività funzionali all’insegnamento: Individuali Per la preparazione di lezioni, esercitazioni, correzione elaborati, rapporti individuali con lefamiglie (ore di ricevimento antimeridiano inserite nel quadro orario), vigilanza ingresso e uscitaalunni èprevisto un impegno di ore non quantificabili, rientranti fra gli obblighi individuali diservizio, che contemplano anche l’anticipo di 5’ del servizio ed il protrarsi dello stesso perl’obbligo di riconsegna degli alunni alle famiglie a conclusione dell’orario scolastico(art. 29. C. 5 CCNL) di Vigilanza Compito precipuo di ciascun docente è la vigilanza sugli alunni, secondo quanto previsto dalRegolamento scolastico interno deliberato in sede collegiale, che stabilisce le modalità di vigilanzadegli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nella pausa di socializzazione(intervallo) nonché durante l’uscita dall’istituto scolastico. Collegiali Le attività degli organi collegiali vengono stabilite a inizio d’anno nel piano di lavoro. Eventualivariazioni rispetto al calendario previsto vengono comunicate con apposite circolari di avviso 5 gg. prima della loro attuazione, salvo situazioni impreviste. Il monte ore previsto per gli impegni collegiali è così definito dai contratti vigenti: a) per Collegio Docenti, programmazione di inizio anno, verifica di fine anno, dipartimenti,incontri collegiali pomeridiani con le famiglie per le informazioni quadrimestrali e sui risultatidegli scrutini: fino a 40 ore annue; b) per Consigli di Classe: di massima, non superiori alle 40 ore annue. c) Per scrutini ed esami compresa la compilazione degli atti necessari; ore non quantificabili,rientranti fra gli obblighi di servizio. In caso di superamento delle 40 ore previste, il docente può chiedere di non partecipare adalcune riunioni. Non è prevista la retribuzione delle ore prestate in eccesso. I docenti che hanno un orario di cattedra distribuito su due o più istituti scolastici sono tenuti aconcordare con il Dirigente a quali riunioni prenderanno parte, ad informare il Dirigente in casodi concomitanza degli incontri nelle diverse sedi e comunque a documentare la propria presenzapresso l’altro Istituto. La distribuzione del monte ore complessivo in proporzione all’orario diservizio presso ciascuna delle sedi di servizio costituisce un’indicazione meramente orientativadell’impegno orario del docente presso la scuola; prevale, infatti, il computo delle ore di effettivapresenza e non il loro conteggio su base previsionale e teorica. Inoltre, per la partecipazione aiCollegi, può essere richiesta una presenza parziale per la trattazione di materie di interesse o dipunti all’o.d.g. con carattere deliberativo. Art. 21 – Collaborazione plurime del personale docente 1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si sianodichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola2006-2009. 2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolasticache conferisce l’incarico. Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioniplurime del personale ATA 14
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, anche oltre l’orario d’obbligo. 1. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, deiseguenti criteri: a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta; b. reparto/sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; c. disponibilità espressa dal personale; d. graduatoria interna; 2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento diattività particolarmente impegnative e complesse. 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 4. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA rese oltre l’orario d’obbligo, possono, a domanda,essere recuperate mediante riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a normadell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personaleamministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondodell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 6. Per quanto non specificatamente previsto, si rinvia ai criteri generali di utilizzazione perl’espletamento del servizio ed al Piano Annuale delle Attività predisposto dal D.G.S.A. eadottato dal D.S. per l’a.s. 2018/19,composto da n. 13 pagine, che si allega al presentecontratto integrativo. Art.23– Criteri per l’accesso ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei Per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014/20, sono identificati i seguenti incarichi: 1. Esperto 2. Tutor 3. Attività di Gestione delle attività formative 4. Figura Aggiuntiva (se richiesta) L’Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazionefinanziate dal FSE nell’ambito del PON deve espletare procedure di individuazione e/oreclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento,buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. In particolare, la selezione deve avvenire con le seguenti modalità: 1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno 2. Ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime. 3. Stipula di contratti di lavoro autonomo. Tale procedura deve essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internetdell’Istituzione Scolastica ed espletata nel rispetto della normativa. L’avviso di selezione, deve contenere le seguenti informazioni: oggetto e durata dell’incarico; tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio, predeterminati dal Consiglio diistituto ai sensi del decreto interministeriale n. 44 del 2001, che all’art. 40 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”, così recita: 15
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 2. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. compenso orario previsto; modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delledomande; modalità di selezione; autorizzazione al trattamento dei dati personali. L’avviso deve essere affisso nell’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dello stessoIstituto per almeno 7 giorni se trattasi di avviso interno e 15 giorni, in caso di avviso esterno. Al Personale Interno designato per la Gestione delle attività formative (n. 1 assistente Amministrativo e n. 2 Personale Docente) saranno affidati impegni relativi alla raccolta dei dati, alla documentazione delle attività di gestione e all’inserimento dei dati richiesti dalla piattaforma ministeriale. In assenza di normativa definita, i criteri per l'individuazione degli esperti, dei tutor e del personale impegnato in attività di gestione delle attività formative sono deliberati dal Collegio dei docenti. La valutazione dei titoli dichiarati è affidata al Comitato tecnico di progetto (formato dal DS e dal docente Referente per i Progetti di Istituto e dalla DSGA, per le materie di sua competenza). Si precisa altresì che: 1. è possibile per un docente candidarsi per più incarichi, indicando nella domanda unordine di priorità; 2. salvo le incompatibilità previste dalla disciplina dei Fondi Strutturali Europei, èpossibile ricevere l’assegnazione di più incarichi fino ad un massimo di due, solo seper il secondo incarico non sono presenti domande di altri docenti. È possibile distribuire le ore di tutoraggio di uno stesso modulo al massimo tra due docenti candidati, se richiesto dagli obiettivi del modulo o suggerito da ragioni di maggiore efficienza organizzativa e gestionale. Inoltre, nell'ambito delle spese di gestione e fatte salve le spese obbligatorie per la pubblicità, sono individuati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nell'ipotesi di portare a termine tutti i moduli con il numero di studenti previsto (in caso contrario le risorse vengono ricalcolate in funzione degli alunni frequentanti e, comunque non potendo mai scendere sotto le 9 unità): il DS con funzioni di direzione e coordinamento il referente per la valutazione il DSGA il personale Amministrativo i Collaboratori scolastici Per l’individuazione degli Assistenti Amministrativi, che supportino il piano dal punto di vistaorganizzativo e/o amministrativo, oltre il normale orario di lavoro, il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 1. designazione nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico; 2. disponibilità espressa dal personale; 3. specifiche competenze nella gestione della piattaforma; 4. capacità di coordinamento nella gestione del personale incaricato. 16
Per l’individuazione dei Collaboratori scolastici, che prestino servizio di vigilanza, assistenza epulizia, oltre il normale orario di lavoro, il Dirigente tiene conto, inordine di priorità, dei seguenti criteri: 1. designazione nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico 2. disponibilità espressa dal personale; 3. specifiche mansioni, nel caso siano richieste; 4. reparto/sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; 5. graduatoria interna. Art. 24– Conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento diattività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnatiper l'espletamento dell’incarico, anche la retribuzione prevista come compenso massimospettante. 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compitiassegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 4. Le tabelle 2, 3, 4 e 5 della Contrattazione Integrativa di Istituto, stipulata il 16/11/2018 relative agli incarichi da attribuire al personale docente ed ATA, checostituiscono parte integrante del presente atto e che riportano le quote orarie assegnate per retribuiretali prestazioni. 5. Gli importi residui, derivanti dalla mancata attuazione di progetti previsti, da incarichi nonassolti in tutto o in parte, saranno accantonati ed utilizzati per retribuire le attività daprogrammare nell’esercizio finanziario dell’anno successivo. 17
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