CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - Camera di ...

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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE
                           AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE

Art. 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste, piazza
della Borsa 14, codice fiscale 80010550327, in persona del Segretario Generale, Dott.
Pierluigi Medeot, di seguito nominata Locatore

                                               Loca
alla società Pragotecna S.p.A. avente sede legale in Trieste, Via Fabio Filzi 21/A, C.F. e P. I.
00048170328, in persona del Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione Valta Roberto nato a Trieste il 13/03/1952 e residente in Strada Costiera
100, 34145 – Trieste, di seguito nominata Conduttore,

il locale d’affari al piano terra dell’immobile – da utilizzarsi a deposito - sito in Trieste via del
Lavatoio, al civico n. 2, come evidenziato nell’allegata planimetria catastale, di superficie netta
pari a complessivi mq. 30,00 accatastato sez. V, foglio 11, particella 616/2, sub 24.

Art. 2 La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a partire dal 01/06/2016 e terminerà il
31/05/2022. Dopo tale scadenza il contratto si rinnoverà per ugual periodo se non
sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza a
mezzo lettera raccomandata.
Il Locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della
rinnovazione esclusivamente per i casi previsti dall’art. 29 L. 392/78, comunicandola all’altra
parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Art. 3 Il canone annuo di locazione viene pattuito in Euro 1.320,00.- (milletrecentoventi/00),
da pagarsi in rate mensili di Euro 110,00.- (centodieci/00) da corrispondersi entro i primi
cinque giorni del mese di competenza.
Il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente senza bisogno di richiesta e/o
comunicazione da parte del Locatore, nella misura del 100% della variazione assoluta
dell’indice ISTAT, così come previsto dall’art. 32 legge 392/78 e successive modifiche.
Il pagamento del canone e degli oneri accessori dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario a favore della Camera di Commercio di Trieste sul conto corrente dalla stessa
indicato (attualmente UniCredit banca S.p.A. – Via Cassa di Risparmio 10 – Trieste IBAN:
IT61W0200802230000040472793).

Art. 4 Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso, qualunque ne sia la
ragione, salvo il diritto del Conduttore di esercitare separatamente eventuali azioni.

Art. 5 Il conduttore, a seguito della visita dell’immobile, lo ritiene adatto all’uso contrattuale
previsto, se il locatario prevede un adeguamento dei servizi e dei piani di sicurezza.
Il conduttore, nel caso in cui volesse eseguire i lavori di adeguamento del locale stesso,
presenterà al locatore un progetto di ristrutturazione e un computo metrico estimativo dei
costi relativi all’impianto elettrico, ai serramenti, alle pavimentazioni, al bagno, ai soppalchi e
all’abbattimento del muro col fine di unificare il locale a quelli già oggetto di precedente
contratto di locazione.
L’eventuale autorizzazione del locatore, alla ristrutturazione, all’adeguamento e
all’ampliamento, nonché al computo metrico, comporterà una rivalutazione del canone
d’affitto.
Nel caso di nessun accordo, il conduttore utilizzerà il locale solo come deposito, in previsione
che il locatore adegui i servizi e i piani di sicurezza a norma di legge.

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Art. 6 Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare dalla data di consegna. Il
Conduttore è direttamente responsabile nei confronti del Locatore e terrà indenne e
manlevato quest’ultimo, i suoi dipendenti o aventi causa, da ogni danno che possa derivare
dal comportamento doloso e colposo, attivo ed omissivo, del Conduttore e dei soggetti da
esso autorizzati ad utilizzare l’immobile.

Art. 7 L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché
responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare
locata, sarà stipulata a cura e spese del Locatore.
L’assicurazione contro i danni da incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi,
relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, dovrà essere
stipulata a cura e spese del Conduttore, con massimali concordati con il Locatore e con
clausola di rinuncia alla rivalsa verso il Locatore. A tal fine, il Conduttore si obbliga a stipulare,
con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per la responsabilità civile verso terzi
e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 500.000,00 e durata
contrattuale non inferiore alla durata della locazione, a pena di nullità del contratto di
locazione stesso. In tale contratto di assicurazione, il Locatore dovrà essere espressamente
previsto quale assicurato congiunto, a spese del Conduttore.
Inoltre, il Conduttore si obbliga a stipulare, sempre con primaria Compagnia di assicurazioni,
una copertura per il rischio locativo e ricorso terzi con un massimale che dovrà essere
concordato tra le parti avente durata contrattuale non inferiore all’intero periodo della
locazione, a pena di nullità del contratto di locazione stesso, con espressa previsione alla
rinuncia della rivalsa verso il Locatore.
Il Conduttore si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle
appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e non oltre 15
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei
premi annuali.
Il locatore dovrà consegnare la documentazione relativa all’adeguamento degli impianti,
come richiesto dalla normativa vigente sulla sicurezza. In caso contrario il conduttore non è
responsabile ad eventuali danni causati dal mal funzionamento degli impianti in essere.

Art. 8 Le parti concordano ed accettano che sul contratto venga inclusa la clausola risolutiva
espressa con possibilità di risoluzione da parte del locatore, nelle seguenti ipotesi:
1 – mancato pagamento di tre o più mensilità consecutive del canone di locazione;
2 – mutamento, anche parziale della destinazione od uso dell’unità locata e/o cessione del
     presente contratto, senza previa autorizzazione del Locatore;
3 – omessa consegna di copia del contratto di assicurazione di cui all’art. 7, oltre il
     quindicesimo giorno dalla consegna del contratto registrato.

Art. 9 Il Conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni necessarie e le piccole riparazioni
di cui all’art. 1609 c.c. ed agli usi e consuetudini locali, nonché quelle di ordinaria
manutenzione. Inoltre, è tenuto ad effettuare tutte le opere conseguenti da danni provocati
per sua negligenza nell’uso della cosa locata o dalle apparecchiature ivi esistenti o collocate.

Art. 10 Tutti i lavori ed addizioni eseguiti dal Conduttore durante la locazione andranno a
beneficio del Locatore senza che il Conduttore possa accampare diritti o pretese di alcun
genere. Il Conduttore rimane responsabile di tutte le opere che verranno eseguite nel locale e
si impegna, a propria cura e spese e senza diritto a ripetizione, ad ottenere tutte le
autorizzazioni di natura amministrativa, a far eseguire tutte le variazioni catastali,
eventualmente relative a tutte le opere che verranno realizzate nell'ente locato.

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Art. 11 Qualsiasi mutamento, anche parziale, di destinazione o uso dell’unità locata e/o
cessione del presente contratto, non precedentemente autorizzato dal Locatore, è
espressamente vietato. Qualsiasi eventuale deroga al divieto di cui sopra dovrà risultare da
atto scritto.

Art. 12 Il Locatore potrà in qualunque momento e comunque in giorno ed ora da concordare
con il Conduttore visitare o far visitare i locali affittati, anche in caso di intenzione di vendita
degli stessi o nel caso che sia stata intimata la finita locazione.
Il Conduttore autorizza fin d'ora la CCIAA, tramite i propri incaricati, ad accedere attraverso
l'ente locato per ogni genere di manutenzione, a semplice richiesta.

Art. 13 Le spese di registrazione del presente contratto, come per legge, sono a carico delle
parti per metà ciascuna, mentre restano a carico del Conduttore le spese relative ai bolli. Il
Locatore assume l’obbligo di provvedere materialmente alle operazioni di registrazione del
presente contratto ed alle denuncie delle sue eventuali rinnovazioni, integrazioni o
aggiornamenti, compresi i versamenti annuali alla competente Agenzia delle Entrate; il
Conduttore provvederà al rimborso della metà delle spese di registro.

Art. 14 A tutti gli effetti, compresa la notifica degli atti giudiziari, nonché della competenza
territoriale, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati, oggetto del presente contratto.

Art. 15 Per quant’altro non previsto nel presente contratto, si fa richiamo alle norme del
codice civile Capo VI della locazione art. 1571-1614 c.c. in quanto applicabili e delle altre
leggi vigenti.

Art. 16 Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate
e modificate da leggi speciali in materia di locazione.

Art. 17 Ai sensi dell’art. 27 legge 392/78 il Conduttore ha la facoltà di recedere
anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previo preavviso da comunicarsi con
lettera raccomandata almeno 6 (sei ) mesi prima.

Art. 18 Il Conduttore prende atto che tutti gli adempimenti per rendere adeguata l’attività a
disposizioni future, nonché quelle già previste dalle leggi 46/90, 10/91, 81/08 saranno a suo
esclusivo carico senza alcun diritto a ripetizione in deroga agli artt. 1592 e 1593 C.C., senza
che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Locatore.

Art. 19 Il Conduttore autorizza il Locatore a trattare e a comunicare a terzi i suoi dati
personali, anche mediante supporti e procedure telematiche, in relazione ad adempimenti
connessi al rapporto di locazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Art. 20 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente
contratto è esclusa qualsiasi competenza arbitrale, essendo unicamente competente il
Tribunale civile di Trieste.

Trieste,

IL LOCATORE                                                                   IL CONDUTTORE
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Il conduttore previa rilettura approva espressamente a norma dell’art. 1341 c.c. i seguenti
articoli 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20.

                                                                      IL CONDUTTORE
                                                                      _____________

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