Contratto di affiliazione - Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali - Swisscanto Stiftungen

Pagina creata da Mirko Pisani
 
CONTINUA A LEGGERE
Contratto di affiliazione

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Edizione gennaio 2022
Contratto di affiliazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

1          Affiliazione alla Fondazione                                  2    Basi

1.1                                                                      2.1
L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si                    Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente
affilia a Swisscanto Fondazione collettiva delle Ban-                    contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre-
che Cantonali con sede a Basilea (di seguito chia-                       stazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le
mata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza                     spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regola-
professionale.                                                           mento elettorale per l'elezione del Consiglio di fonda-
                                                                         zione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa
1.2                                                                      affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché
La Fondazione è organizzata come fondazione col-                         eventuali modifiche successive delle stesse
lettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG-
und Stiftungsaufsicht beider Basel e nel Registro                        2.2
della previdenza professionale in base all'art. 48 LPP.                  Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento)
L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza                come pure il regolamento inerente le spese di ge-
indipendente all'interno della Fondazione.                               stione sono parti integranti del presente contratto di
                                                                         affiliazione. L'impresa conferma di essere a cono-
La Fondazione adempie le esigenze contenute nella                        scenza del loro contenuto.
legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità              2.3
(LPP) e garantisce così le prestazioni minime pre-                       I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari
scritte da questa legge.                                                 della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente
                                                                         dal regolamento di previdenza del personale. Il rego-
1.3                                                                      lamento di previdenza del personale è composto dal
Per la copertura dei rischi di morte e d'incapacità di                   piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del
guadagno è stato stipulato un contratto d'assicura-                      regolamento della Fondazione. La Fondazione è te-
zione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità                nuta a realizzare la previdenza secondo il regola-
di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compa-                      mento e in particolare a erogare le prestazioni rego-
gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea                    lamentari.
(di seguito chiamata Helvetia). Il rischio di longevità è
a carico della Fondazione stessa.
                                                                         3           Amministrazione paritetica/
1.4                                                                                  commissione di previdenza
L'investimento del patrimonio di previdenza avviene
tramite il Consiglio di fondazione che si basa sulle di-                 3.1
sposizioni della LPP.                                                    Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im-
                                                                         presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme-
1.5                                                                      mente alle disposizioni contemplate nel regolamento
Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ-                  d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in
denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor-                seno alla commissione di previdenza, nonché a desi-
date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi-                 gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di
curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci-                  vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la
pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali               commissione di previdenza va completata, rispettiva-
di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen-                    mente costituita.
tari.
                                                                         3.2
1.6                                                                      L'impresa affiliata è d'accordo con l'attuale composi-
Se necessario la Fondazione può trasmettere alla                         zione del Consiglio di fondazione e può, conforme-
Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i                        mente al regolamento elettorale, partecipare a possi-
dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del                  bili elezioni suppletive. L'impresa prende in partico-
rapporto d'affiliazione.                                                 lare conoscenza delle disposizioni contenute nell'atto
                                                                         di Fondazione e nel regolamento elettorale in merito
                                                                         alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel
                                                                         Consiglio di fondazione e le approva.

Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                         1
4    Obblighi di cooperazione                                            4.6
                                                                         L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento
4.1                                                                      di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico-
L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il pro-                  lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente
prio personale per l'ammissione nella previdenza.                        alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo-
                                                                         difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di-
4.2                                                                      sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve-
Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre-                        nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di
scritto:                                                                 previdenza del personale hanno carattere vincolante
    le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di                  nel rapporto di previdenza e possono essere recla-
    appartenenza delle persone, al più presto 90                         mate nei confronti della Fondazione.
    giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del
    rapporto di lavoro rispettivamente dell'obbligo as-
    sicurativo, indicando le persone che non sono as-                    5      Pagamento dei contributi/scadenza
    sicurate secondo la Legge federale sull'assicura-
    zione contro gli infortuni (LAINF);                                  5.1
    la modifica della categoria delle persone, i casi                    L'impresa si impegna a versare la totalità dei contri-
    d'incapacità lavorativa e d'incapacità di guadagno                   buti fatturati dalla Fondazione. Sono fatti salvi adatta-
    di una durata superiore ai 3 mesi senza interru-                     menti dei contributi, in particolare dovuti a variazioni
    zione e altri dati determinanti per l'attuazione della               delle basi di calcolo attuariali, nonché i contributi sup-
    previdenza (per esempio cambiamento dello stato                      plementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno
    civile) vanno notificati immediatamente.                             dedotti dal loro salario e trasferiti periodicamente
                                                                         (come minimo trimestralmente) alla Fondazione.
Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i
casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto                    5.2
di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni                   Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli
salariali, non raggiungono più l'importo limite regola-                  adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am-
mentare, fissato per l'ammissione nella previdenza.                      montare dei contributi avvengono di massima il
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve                      giorno determinante.
inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il tra-
sferimento della prestazione d'uscita nonché l'indi-                     5.3
rizzo privato della persona uscente. Va ugualmente                       I contributi per le prestazioni di rischio, quelli per il ri-
notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è                   spettivo adeguamento all’evoluzione dei prezzi, i con-
avvenuto per motivi di salute.                                           tributi concernenti le spese nonché eventuali contri-
Le persone da assicurare e i rispettivi salari base                      buti riscossi dalla Fondazione per la costituzione di
vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno.                   accantonamenti tecnici o necessari ai fini operativi
                                                                         giungono a scadenza all’inizio di ogni anno, rispetti-
4.3                                                                      vamente al momento dell’ammissione di un collabo-
L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua-                 ratore nella previdenza del personale o alla data di
zione delle misure adottate nel quadro della gestione                    una mutazione in corso d’anno. Gli accrediti di vec-
delle prestazioni.                                                       chiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono
                                                                         a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di
4.4                                                                      cessazione del servizio scadono alla data stessa
Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno                dello scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di
utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione                     decesso il giorno del decesso e in caso di riduzioni
dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri-                      salariali inferiori al limite di ammissione regolamen-
tiero e in ogni loro parte.                                              tare il giorno della fine dell'assicurazione.

4.5                                                                      5.4
Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni                       Per i pagamenti effettuati prima della data di sca-
anno, la Fondazione redige per ogni persona assicu-                      denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar-
rata un certificato di previdenza individuale in cui                     retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti-
sono visibili le future prestazioni di previdenza. I cer-                fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis-
tificati di previdenza vengono spediti direttamente alla                 sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di
persona assicurata o resi accessibili per via elettro-                   mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle
nica.                                                                    nuove circostanze.

L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per-                    La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse
sona assicurata i regolamenti di previdenza del per-                     di mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio
sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos-                    di un anno, rispettivamente all'ammissione di un
sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica               nuovo dipendente nella previdenza per il personale,
a ogni persona assicurata.                                               le pervengono nel termine di 30 giorni a contare dalla
                                                                         relativa scadenza.

Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                           2
Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla                     sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei
fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di                  contributi su un conto bloccato specifico denominato
mora maturati, è riportato come credito di capitale                      «riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia
all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im-                   all'uso».
presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati,
è accreditato quale acconto sui contributi relativi                      5.8
all'anno successivo.                                                     La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della
                                                                         deducibilità fiscale dei contributi.
Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un
estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo
stesso è considerato come accettato se l'impresa af-                     6      Responsabilità
filiata non notifica per scritto eventuali obiezioni in
merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ri-                   Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle
cezione dell'estratto di conto.                                          lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi-
                                                                         mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in
5.5                                                                      modo particolare a inadempimento di un obbligo di
In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa                   cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im-
affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre                 presa affiliata risponde interamente delle prestazioni
le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre-                regolamentari dovute dalla Fondazione.
videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet-
tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza,
entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta,                  7      Entrata in vigore/disdetta/rescissione
sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In
vista della rimessa in vigore della precedente coper-                    7.1
tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i                     Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con
contributi fatturati.                                                    la controfirma da parte della Fondazione, alla data
Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio                    convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi-
di previdenza effettivamente esistente (comprese le                      nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con-
prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu-                 venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e
razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori                 può essere disdetto per la prima volta dopo la sca-
del fallimento rispettivamente ricavati della realizza-                  denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di-
zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo                     sdetta del contratto da parte dell'impresa affiliata ri-
di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni                     chiede l'approvazione scritta della Commissione di
delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento                  previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono
nei confronti di Helvetia.                                               confermare che la rescissione del contratto è avve-
                                                                         nuta di comune accordo con il personale o con l'even-
5.6                                                                      tuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente
Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del                    alla Legge sulla partecipazione).
contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel regolamento di previdenza, applicare                       7.2
delle misure di risanamento come, in particolare, il                     Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al
prelievo di importi di risanamento straordinari, qua-                    più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto,
lora dovesse riscontrare una copertura insufficiente                     esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un
della Fondazione. Gli importi di risanamento sono fat-                   altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato.
turati direttamente al datore di lavoro quale debitore
solidale, che può applicare alla lettera le modalità per                 7.3
il pagamento delle prestazioni di rischio per questi                     La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im-
prelievi straordinari. Per gli istituti di previdenza che                mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa-
sulla base di un prodotto concordato a parte con la                      gamento dei contributi oppure di grave inadempi-
Fondazione presentano il grado di copertura rilevante                    mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto
a livello di istituto di previdenza, la copertura insuffi-               spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com-
ciente accertata dell'istituto di previdenza costituisce                 missione di previdenza emani delle disposizioni o
la base per dette misure.                                                prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo
                                                                         scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima,
5.7                                                                      con il regolamento di previdenza o con il piano delle
L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda-                      prestazioni e di finanziamento convenuto e se la com-
zione delle riserve contributive destinate al finanzia-                  missione di previdenza continua ad attenersi a
mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso                quanto sopra nonostante un ammonimento scritto da
di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata                     parte della Fondazione.
a dedurre dalle riserve contributive la quota contribu-
tiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza.
L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in-

Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                        3
7.4                                                                      dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa
La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an-                   era antecedente allo scioglimento del contratto.
che prima della scadenza della durata contrattuale
nella misura in cui durante un periodo minimo di 12                      Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca-
mesi l'istituto di previdenza non registra alcuna per-                   dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali
sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita.                    nei confronti delle persone che percepiscono delle
                                                                         prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi-
7.5                                                                      mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza
In caso di rescissione del contratto di affiliazione è                   sia delle persone che percepiscono delle prestazioni
applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le                       previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden-
spese di gestione. La sospensione del contratto d'af-                    ziali.
filiazione può comportare l'applicazione del regola-
mento di liquidazione parziale e totale.                                 Le persone assicurate che al momento dello sciogli-
                                                                         mento del contratto vantano dei diritti per rendite di
7.6                                                                      vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda-
Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa-                zione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affi-
trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito              liazione.
al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa
è contemporaneamente posta in liquidazione – è uti-                      7.8
lizzato conformemente alle disposizioni regolamen-                       In caso di rescissione del contratto di affiliazione da
tari relative alla prestazione di libero passaggio.                      parte della Fondazione (senza che si verifichino le
                                                                         cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3
Se lo scioglimento del contratto di affiliazione è do-                   precedente), compete alla Fondazione, di comune
vuto alla disdetta da parte dell'impresa o se lo sciogli-                accordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci-
mento avviene a causa di disdetta da parte della Fon-                    dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la
dazione poiché l'impresa stessa infrangeva l'obbligo                     Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza.
di collaborazione rispettivamente di pagamento dei                       Se le due parti summenzionate non riescono a met-
contributi, e la Fondazione nel calcolo del valore di                    tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman-
liquidazione, nel rispetto della cifra 3 del regolamento                 gono presso la Fondazione.
inerente le spese di gestione, è costretta a ridurre gli
accrediti di vecchiaia minimi previsti dalla LPP, l'im-                  7.9
presa è chiamata solidalmente con la Commissione                         La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del
di previdenza a rifondere la differenza (ad esempio:                     contratto di affiliazione all'autorità competente previ-
sotto forma di premio unico, con garanzie di copertura                   sta in virtù delle disposizioni legali in vigore.
del disavanzo da parte della nuova Istituzione di pre-
videnza).                                                                7.10
                                                                         Per controversie derivanti dal presente contratto il
7.7                                                                      foro si definisce in base all'art. 73 LPP.
Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta
dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3
vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza                  Allegati:
indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale                     Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento)
anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per                    Regolamento dei costi
incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as-                      Atto di Fondazione
sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo                       Regolamento elettorale
                                                                             Regolamento d'organizzazione

L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale
o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).

Luogo, data:                                                 Basilea,

Impresa (denominazione in base all'iscrizione                Swisscanto
nel registro di commercio), firma/e:                         Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                         4
Regolamento dei costi
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

1      Basi                                                           3.2
                                                                      Se al momento della valutazione degli investimenti
Il presente regolamento è parte integrante del con-                   della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà
tratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il              dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di
datore di lavoro (cifra 2.2).                                         previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. Per
                                                                      gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto
                                                                      concordato a parte con la Fondazione presentano il
2      Spese per maggiore aggravio                                    grado di copertura rilevante a livello di istituto di pre-
       amministrativo                                                 videnza, la copertura insufficiente accertata dell'isti-
                                                                      tuto di previdenza costituisce la base per l'accerta-
2.1                                                                   mento della percentuale di perdita.
Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi
qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se-                 3.3
guenti importi:                                                       Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com-
                                                                      porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di
    Interpellazioni per lettera raccomandata                          previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo
    in relazione a contributi arretrati    CHF 300.–                  della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag-
    Accordi di pagamenti rateali           CHF 250.–                  giunta al valore di rescissione del contratto, è calco-
    Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse):                 lato dalla Fondazione, ovvero dalla Helvetia Compa-
    - Domanda d'esecuzione                 CHF 500.–                  gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, appli-
    - Domanda di continuazione                                        cando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le di-
      dell'esecuzione                      CHF 500.–                  sposizioni legali determinanti.
    - Domanda di fallimento rispettiva-
      mente di realizzazione del pegno     CHF 500.–                  3.4
                                                                      In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in
    Accertamenti che la Fondazione                                    seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione
    deve compiere in seguito alla non                                 dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa
    osservanza, da parte dell'impresa                                 più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ-
    affiliata per l'attuazione della                                  denza affiliato viene inoltre dedotto un importo sup-
    previdenza del personale,                                         plementare, calcolato in base ai costi effettivi cagio-
    dell'obbligo di cooperazione                                      nati; tale deduzione ammonta come minimo a
    (per esempio richiesta di liste di               a regia,         CHF 1500.–.
    salari alla Cassa di Compensazione            al minimo
    AVS competente)                              CHF 500.–
                                                                      4      Modifiche del regolamento
    Richiesta di prestazioni al Fondo di
    Garanzia per l'istituto di previdenza                             4.1
    affiliato insolvente                  CHF 500.–                   Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque
    Prestazioni di servizio non comprese                              momento, per fondati motivi, una modi.ca del pre-
    nell'ordinaria amministrazione           a regia                  sente regolamento.

2.2                                                                   4.2
Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.                   Eventuali modifiche devono essere notificate per
                                                                      iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi
                                                                      prima della loro entrata in vigore.
3      Scioglimento del contratto

3.1                                                                   5      Entrata in vigore
In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui-
dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto                 Il presente regolamento          entra    in   vigore   il
di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor-                1° gennaio 2014.
memente alle disposizioni seguenti.

                                                                      Swisscanto
                                                                      Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

                                                                      Il Consiglio di fondazione

Regolamento dei costi 01.2014 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                         1
Atto di Fondazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Versione riveduta dell'atto di fondazione del 25 giu-                 contratti assicurativi per tutti o singoli rischi, preferibil-
gno 1973 (versione conforme alla decisione dell'auto-                 mente con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu-
rità di vigilanza del 5 gennaio 2011), conformemente                  razioni sulla Vita SA a Basilea. La Fondazione deve
alla decisione del Consiglio di fondazione del 21 giu-                sempre essere la stipulante e la beneficiaria dell'as-
gno 2012 e alla conseguente decisione dell'autorità di                sicurazione.
vigilanza del 4 gennaio 2013.
                                                                      (5) La gestione della Fondazione avviene attraverso
                                                                      la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla
Art. 1     Nome e sede                                                Vita SA.
Con il nome Swisscanto Fondazione collettiva, l'U-
nione delle banche cantonali svizzere e Patria So-
cietà mutua svizzera di assicurazioni sulla vita a Ba-                Art. 3      Patrimonio della Fondazione
silea, chiamate in seguito fondatori, istituiscono una                (1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal pa-
fondazione con sede a Basilea secondo gli art. 80 e                   trimonio sociale e dai patrimoni di previdenza dei sin-
seguenti del CC.                                                      goli istituti di previdenza affiliati.

                                                                      (2) È esclusa la restituzione del patrimonio della Fon-
Art. 2      Scopo                                                     dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati
(1) La Fondazione ha come scopo la previdenza pro-                    oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione
fessionale, obbligatoria e facoltativa, conformemente                 non può essere destinato a scopi diversi da quelli
alla LPP, per i dipendenti ed i datori di lavoro in caso              della previdenza a favore del personale.
di vecchiaia e di incapacità di guadagno, rispettiva-
mente, in caso di decesso degli stessi, per i loro su-
perstiti o per le persone prossime. La Fondazione può                 Art. 4     Patrimonio sociale
anche concedere una copertura previdenziale che                       (1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito ini-
supera le prestazioni da assicurare obbligatoria-                     ziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'au-
mente. La Fondazione si propone inoltre la previ-                     mento di accantonamenti e riserve propri della Fon-
denza a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che,              dazione e necessari all'esercizio, da eventuali dona-
senza colpa, si trovano in stato di bisogno.                          zioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale.

(2) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti-                (2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli
lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati             impegni della Fondazione che non risultano da diritti
alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai                   previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale ri-
loro dipendenti o che sono soliti versare a comple-                   sponde soltanto se gli stessi non possono venire co-
mento come rimunerazione per servizi resi come le                     perti dal corrispondente patrimonio di previdenza a
indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia-            causa di mancanze intenzionali o colpose della Fon-
nità, ecc.                                                            dazione, del Consiglio di fondazione, della commis-
                                                                      sione degli investimenti, degli organi di controllo op-
(3) La previdenza per il datore di lavoro in caso di vec-             pure della sede centrale.
chiaia, di invalidità e di decesso deve essere limitata
alle prestazioni regolamentari. Non sono ammesse le
prestazioni facoltative (ex gratia). Del resto per il da-             Art. 5      Patrimonio di previdenza
tore di lavoro valgono gli stessi diritti e doveri come               (1) I patrimoni di previdenza degli istituti di previdenza
per i dipendenti.                                                     sono costituiti dai contributi di previdenza versati dai
                                                                      datori di lavoro e dai dipendenti affiliati. Questi con-
(4) La Fondazione persegue il suo scopo in special                    tributi di previdenza vengono utilizzati per la costitu-
modo affidando la commercializzazione dei propri                      zione di capitali di risparmio, per la stipulazione di as-
prodotti previdenziali e l'investimento del patrimonio                sicurazioni complementari (assicurazioni di rischio,
di previdenza preferibilmente alle banche cantonali                   assicurazioni di rendite e simili) nonché per la costi-
svizzere ed ai loro soci in rete affiliati all'Unione delle           tuzione di accantonamenti per i rischi assunti dalla
banche cantonali svizzere. La Fondazione gestisce                     Fondazione stessa necessari per la realizzazione
inoltre una cassa di risparmio propria ad ogni singolo                della previdenza professionale dei datori di lavoro e
istituto di previdenza affiliato, conformemente ai                    dei dipendenti affiliati.
mezzi messi a sua disposizione e sulla base del re-
golamento specifico e ha la facoltà di concludere

Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                      1
(2) Oltre ai contributi dei datori di lavoro e dei dipen-             (2) Il Consiglio di fondazione promulga un regola-
denti, fanno parte del patrimonio di previdenza dei                   mento d'organizzazione, conforme alla LPP, modifi-
singoli istituti di previdenza affiliati anche le quote               cabile in qualsiasi momento, che definisce la compo-
delle eccedenze versate agli istituti di previdenza de-               sizione delle commissioni di previdenza e la distribu-
rivanti dal contratto d'assicurazione, i contributi per il            zione delle competenze e dei compiti fra gli organi
fondo di garanzia (conformemente alla LPP), i diritti                 come pure un regolamento elettorale che definisce le
della Fondazione nei confronti del fondo di garanzia                  modalità per la costituzione del Consiglio di fonda-
in caso di struttura d'età sfavorevole o in caso di in-               zione. L'apporto di modifiche al regolamento d'orga-
solvenza dei singoli istituti di previdenza affiliati, le ri-         nizzazione e al regolamento elettorale comporta il
serve contributive dei datori di lavoro, accumulate ap-               consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della
positamente, ed eventuali ulteriori donazioni dei da-                 Fondazione.
tori di lavoro o di terzi.
                                                                      (3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni
(3) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ-              sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione,
denza affiliato risponde unicamente e primariamente                   per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma
per gli impegni della Fondazione che risultano dai di-                come pure le persone aventi tale diritto.
ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di        Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la
previdenza affiliato, nonché delle conseguenze dei                    metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato
danni che la rispettiva commissione di previdenza ha                  l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggio-
causato intenzionalmente o colposamente.                              ranza semplice. In caso di parità di voti è determi-
                                                                      nante quello del presiedente.
(4) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza
affiliato, nell'ambito sovraobbligatorio sono limitati                (4) II Consiglio di fondazione incarica un organo di re-
alla consistenza del corrispondente patrimonio previ-                 visione di verificare ogni anno la gestione, la contabi-
denziale.                                                             lità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inol-
                                                                      trare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e
                                                                      all'autorità di vigilanza.
Art. 6     Investimento del patrimonio della
           Fondazione                                                 (5) II Consiglio di fondazione incarica un perito rico-
Per l'investimento iI Consiglio di fondazione emana                   nosciuto in materia di previdenza professionale di ve-
delle direttive.                                                      rificare periodicamente l'istituto di previdenza.

Art. 7    Regolamento di previdenza                                   Art. 10 Commissione degli investimenti
Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipen-               La Commissione degli investimenti è responsabile
denti viene rilasciato un regolamento di previdenza                   della sorveglianza del rispetto della strategia d'inve-
che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di               stimento emessa dal Consiglio di fondazione come
previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cer-                 pure di inizializzare l'adeguamento di questa strategia
chia dei beneficiari, nonché tutte le altre disposizioni              alle mutate condizioni della situazione finanziaria
necessarie per la previdenza a favore del personale.                  della Fondazione. La commissione degli investimenti
                                                                      è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (persone
                                                                      fisiche). I membri sono scelti dal Consiglio di fonda-
Art. 8    Organi                                                      zione. Il Consiglio di fondazione elegge i membri ogni
Gli organi della Fondazione sono:                                     4 (quattro) anni. I membri possono essere rieletti.
a) il Consiglio di fondazione
b) la gerente
c) la commissione degli investimenti                                  Art. 11 Commissioni di previdenza
d) le commissioni di previdenza                                       La composizione e le modalità d'elezione per le com-
                                                                      missioni di previdenza paritetiche sono definite nel re-
                                                                      golamento d'organizzazione.
Art. 9     Consiglio di fondazione
(1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (do-
dici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rap-               Art. 12 Contabilità
presentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappre-               (1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni
sentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio           istituto di previdenza affiliato, in modo particolare ri-
di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui                 guardo ai contributi di previdenza, ai capitali di rispar-
si viene a conoscenza della disdetta del rapporto con-                mio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni
trattuale di adesione da parte della controparte, il ri-              di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i
spettivo rappresentante del datore di lavoro, rispetti-               contributi e per le prestazioni, accumulati in ecce-
vamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto im-                denza dei contributi regolamentari del datore di lavoro
mediato, dal Consiglio di fondazione.                                 e dei suoi dipendenti.

Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                   2
(2) Per il patrimonio sociale viene tenuto un conto se-
parato.

(3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual-
mente, al 31 dicembre.

Art. 13 Contratti di affiliazione
(1) I contratti di affiliazione con i datori di lavoro affiliati
necessitano della forma scritta.

(2) I contratti di affiliazione sono stipulati con l'accordo
del personale o dell'eventuale rappresentanza dei di-
pendenti (conformemente alla legge sulla partecipa-
zione).
L'accordo è presunto a partire dal momento in cui i
dipendenti hanno partecipato all'elezione della Com-
missione di previdenza.

Art. 14     Scioglimento (parziale) di un istituto di
            previdenza
Le modalità di scioglimento (parziale) di un istituto di
previdenza sono dettate dalle disposizioni regola-
mentari emanate dal Consiglio di fondazione e modi-
ficabili in ogni momento e approvate dall'Autorità di
vigilanza competente.

Art. 15 Risoluzione della Fondazione
(1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Con-
siglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un
eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda-
zione. Prestazioni a favore dei fondatori, dei datori di
lavoro affiliati oppure dei loro successori sono
escluse.

(2) In tutti i casi è riservata l'approvazione dell'autorità
di vigilanza.

Art. 16 Possibilità di risoluzione
(1) La Fondazione è sciolta se viene a mancare il suo
scopo, oppure se lo stesso non può più essere realiz-
zato.

(2) La risoluzione della Fondazione va sottoposta
all'Autorità di vigilanza, per l'approvazione, sotto
forma di richiesta.

Art. 17 Modifica dello statuto della Fondazione
Le modifiche dello statuto, nel rispetto dello scopo
della Fondazione, possono essere inoltrate da al-
meno due terzi di tutti i membri del Consiglio di fon-
dazione (Art. 2), sotto forma di richieste, all'Autorità di
vigilanza per l'approvazione.

Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali   3
Regolamento elettorale
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

per l'elezione del                                                    3          Diritto di voto
Consiglio di fondazione della Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                          3.1        Elettorato attivo

                                                                      3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti
1      Composizione del Consiglio di fondazione                       Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il diritto di voto
       paritetico                                                     i membri della Commissione di previdenza delle ditte
                                                                      affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di-
Il Consiglio di fondazione è costituito da 12 membri                  sdetto, rappresentanti dei dipendenti.
(compreso il/la presidente). È composto dai rappre-                   I membri delle Commissioni di previdenza che rap-
sentanti dei dipendenti e dai rappresentanti del datore               presentano i dipendenti eleggono i sei rappresentanti
di lavoro.                                                            dei dipendenti nel Consiglio di fondazione, sulla base
                                                                      del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi
1.1 Criteri elettorali                                                alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figu-
Per garantire la parità rispettivamente una adeguata                  rassero più di sei candidati, la stessa sarebbe consi-
rappresentanza i rappresentanti dei dipendenti e i                    derata nulla.
rappresentanti del datore di lavoro devono adem-
piere, possibilmente, ai seguenti criteri:                            3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro
a) rappresentare i diversi settori;                                   Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto
b) rappresentare le diverse regioni della Svizzera.                   i membri della Commissione di previdenza delle ditte
Ogni impresa affiliata può candidare per l'elezione nel               affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di-
Consiglio di fondazione un solo rappresentante (del                   sdetto, rappresentanti del datore di lavoro.
datore di lavoro o dei dipendenti), rispettivamente uno               I membri delle Commissioni di previdenza che rap-
solo potrà essere eletto.                                             presentano il datore di lavoro eleggono i sei rappre-
                                                                      sentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fonda-
1.2 Rappresentanza dei dipendenti                                     zione, sulla base del materiale elettorale che è stato
La rappresentanza dei dipendenti è composta da sei                    loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una
membri. Questi rappresentano tutti i dipendenti sala-                 scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la
riati che non partecipano, in seno all'impresa, a im-                 stessa sarebbe considerata nulla.
portanti decisioni di politica gestionale.
                                                                      3.2    Elettorato passivo
1.3 Rappresentanza dei datori di lavoro
La rappresentanza dei datori di lavoro è composta da                  3.2.1 Come rappresentante dei dipendenti
sei membri. Questi rappresentano sia tutti i dipen-                   Sono eleggibili i membri della Commissione di previ-
denti salariati che partecipano, in seno all'impresa, a               denza delle ditte affiliate, rappresentanti dei dipen-
importanti decisioni di politica gestionale sia gli organi            denti.
societari e i proprietari delle ditte affiliate.
                                                                      3.2.2 Come rappresentante dei datori di lavoro
                                                                      Sono eleggibili i membri della Commissione di previ-
2      Circoscrizioni elettorali                                      denza delle ditte affiliate, rappresentanti del datore di
                                                                      lavoro.
Per l'elezione vengono formate due circoscrizioni:
Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei di-                   3.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche
                             pendenti della Commis-                   Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro-
                             sione di previdenza delle                prie decisioni in lingua tedesca.
                             imprese affiliate                        Le Commissioni di previdenza si accertano che i can-
Circoscrizione elettorale 2: rappresentati dei datori                 didati rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti
                             di lavoro della Commis-                  del datore di lavoro possiedano oltre a sufficienti co-
                             sione di previdenza delle                noscenze della lingua tedesca anche fondate cono-
                             imprese affiliate                        scenze nell'ambito del diritto previdenziale.
In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un'ele-
zione autonoma.

Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                         1
4      Proposte d'elezione                                            Consiglio di fondazione una breve istruzione eletto-
                                                                      rale, che è recapitata agli aventi diritto di voto, as-
4.1    Proposte d'elezione del Consiglio di                           sieme alla documentazione elettorale.
       fondazione                                                     Tutta la procedura elettorale potrà essere supportata
Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri                 tramite Internet.
elettorali secondo la cifra 1.1, propone alle Commis-
sioni di previdenza delle ditte affiliate i candidati per il          5.4 Segreto dello scrutinio
Consiglio di fondazione della loro circoscrizione.                    L'ufficio elettorale determina un procedimento eletto-
Il Consiglio di fondazione può proporre, al minimo, sei               rale con il quale la segretezza dello scrutinio è garan-
ulteriori persone per ogni circoscrizione elettorale, af-             tita. Questo procedimento sarà comunicato agli
finché in caso di uscita di un membro dal Consiglio di                aventi diritto di voto con il recapito del materiale elet-
fondazione durante il periodo di carica, lo stesso                    torale. Deve essere garantito che
possa essere sostituito dal subentrante (candidato di                     i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Com-
riserva).                                                                 missione di previdenza non siano a conoscenza
                                                                          del comportamento elettorale dei rappresentanti
4.2    Proposte d'elezione dalle circoscrizioni                           dei dipendenti della stessa commissione di previ-
       elettorali                                                         denza e viceversa,
Le Commissioni di previdenza delle ditte affiliate                        che le singole ditte affiliate non siano a cono-
hanno il diritto di proporre ulteriori candidati per l'ele-               scenza del comportamento elettorale delle altre
zione.                                                                    ditte e viceversa.
Una proposta d'elezione da parte delle circoscrizioni                 I membri dell'ufficio elettorale sono obbligati al silen-
elettorali è da inoltrare esclusivamente tramite l'appo-              zio assoluto in merito a quanto da loro percepito, se il
sito formulario e necessita, affinché sia considerata                 procedimento elettorale non può garantire in assoluto
valida, dell'approvazione del candidato.                              che vengano a conoscenza del comportamento elet-
Le proposte d'elezione da parte delle circoscrizioni                  torale degli aventi diritto di voto.
elettorali vanno inoltrate all'ufficio elettorale presso la
sede principale della Fondazione, al più tardi 7 setti-               5.5 Documentazione elettorale
mane prima della data delle elezioni.                                 La documentazione elettorale sarà recapitato separa-
Le proposte d'elezione inviate dalle circoscrizioni                   tamente ai membri delle Commissioni di previdenza
elettorali vengono controllate dall'ufficio elettorale in             rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro.
merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra               La documentazione elettorale comprende:
3.2. La proposta d'elezione attuale viene comunicata                     l'istruzione elettorale,
alle circoscrizioni elettorali, al più tardi, 3 settimane                lista dei candidati.
prima della data delle elezioni.
                                                                      5.6 Convocazione del corpo elettorale
4.3 Elezione tacita                                                   Il giorno delle elezioni e, secondo la cifra 4.1, le pro-
Se in una o entrambe le circoscrizioni elettorali il nu-              poste d'elezione del Consiglio di fondazione sono co-
mero dei candidati alle elezioni è pari a quello dei                  municate al più tardi 9 settimane prima delle elezioni.
seggi da occupare, nella rispettiva circoscrizione elet-
torale non ci sarà votazione secondo la cifra 5 e i can-              5.7 Scrutinio
didati al Consiglio di fondazione figureranno eletti ta-              I candidati proposti per ogni circoscrizione elettorale
citamente.                                                            saranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto della cir-
                                                                      coscrizione elettorale corrispondente.
                                                                      L'elezione deve avvenire tramite gli appositi formulari
5      Procedimento elettorale                                        per l'elezione.
                                                                      Sono eletti i candidati per ogni circoscrizione eletto-
5.1 Principi elettorali generali                                      rale che hanno ottenuto il maggior numero di voti
L'elezione di tutti i membri del Consiglio di fondazione              (maggioranza semplice).
avviene a scrutinio segreto.                                          In caso di parità di voti è eletto il candidato che pre-
                                                                      senta la più lunga presenza quale membro nella
5.2 Data dell'elezione                                                Commissione di previdenza dell'impresa affiliata.
Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito                     Qualora un eletto non ottemperasse ai criteri elettorali
dell'elaborazione della dichiarazione annua dei salari.               postulati alla cifra 1.1 l'ufficio elettorale può sostituirlo
                                                                      con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior
5.3 Ufficio elettorale                                                numero di voti e che ottempera ai criteri richiesti.
Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un uf-                 I candidati che non sono stati eletti sono da prendere
ficio elettorale.                                                     in considerazione come candidati di riserva, confor-
Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio              memente alla cifra 6.2, sulla base del numero di voti
elettorale scegliendoli fra i dipendenti della sede prin-             da loro ottenuti.
cipale. Sono esclusi i membri del Consiglio di fonda-
zione stesso.
L'ufficio elettorale redige prima di ogni elezione del

Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                           2
5.8 Verifica delle elezioni                                           8        Entrata in vigore
La validità dei formulari per l'elezione richiesti e per-
venuti è esaminata dall'ufficio elettorale. Sono rite-                Il presente regolamento elettorale entra in vigore il
nute valide solo i formulari per l'elezione compilati                 1o aprile 2015.
correttamente, che rispettano le disposizioni del rego-
lamento elettorale e le istruzioni (vedi alla cifra 5.3),
inoltrate nel termine stabilito, prima del giorno delle               Swisscanto
elezioni.                                                             Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue
attività e accertamenti e comunicare al Consiglio di                  Il Consiglio di fondazione
fondazione i risultati delle elezioni.
L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati
delle elezioni in modo adeguato.
Il Consiglio di fondazione neoeletto deve, durante la
sua riunione costitutiva, constatare la validità delle
elezioni.

6      Periodo di carica, subentro

6.1 Periodo di carica
Il periodo di carica dura 5 anni. Il ritiro di un rappre-
sentante dei dipendenti o del datore di lavoro dalla
Commissione di previdenza dell'impresa affiliata, du-
rante il periodo di carica, comporta la sua esclusione
dal Consiglio di fondazione.
Se il contratto di affiliazione è disdetto o sciolto con
effetto immediato per altre ragioni, il rappresentante
dei dipendenti o del datore di lavoro rispettivo è pure
dimesso dal Consiglio di fondazione, con effetto im-
mediato.

6.2      Sostituzione di un membro del Consiglio di
         fondazione dimissionario
A un membro del Consiglio di fondazione eletto che
si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi-
dato non eletto (candidato di riserva) che ha ottenuto
il maggior numero di voti.
Se nessun candidato di riserva può subentrare du-
rante il periodo di carica del membro dimissionario, i
membri del Consiglio di fondazione della rispettiva
circoscrizione elettorale designano un nuovo membro
del Consiglio di fondazione per il periodo di carica re-
siduo.

7      Ricorsi

Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e-
secuzione dell'elezione può essere presentato un ri-
corso fondato, in forma scritta presso la sede princi-
pale della Fondazione, entro le due settimane se-
guenti la constatazione della validità dell'elezione da
parte del Consiglio di fondazione.
Il Consiglio di fondazione decide in merito al ricorso.

Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                   3
Regolamento d'organizzazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dello statuto della Fonda-               1.3      Sedute; deliberazione
zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente
regolamento:                                                         Ogni commissione di previdenza si riunisce tutte le
                                                                     volte che la gestione d'affari dell'istituto di previdenza
                                                                     affiliato lo esige, comunque almeno una volta
Art. 1     Commissioni paritetica di previdenza                      all'anno. La convocazione avviene o su domanda del
                                                                     presidente oppure se la metà dei membri della com-
1.1        Composizione                                              missione di previdenza lo richiede.
                                                                     II presidente dirige le sedute.
La commissione paritetica di previdenza, esistente                   Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice
per ogni istituto di previdenza affiliato, è composta                di tutti i membri.
come segue:                                                          Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo
a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati                 deve essere ogni volta firmato da un rappresentante
    dal datore di lavoro stesso e                                    del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen-
b) da un uguale numero di rappresentanti dei dipen-                  denti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fon-
    denti, eletti in seno agli assicurati, tenendo conto             dazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni
    delle categorie dei dipendenti.                                  prese, deve agire.
Ogni commissione di previdenza si costituisce da sé.                 Se il Consiglio di fondazione constata un'illegalità, lo
Il presidente resta in carica al massimo per 3 anni, in              annuncia immediatamente alla commissione di previ-
base alla decisione della commissione di previdenza.                 denza, rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o
L'elezione del presidente avviene con la maggioranza                 adendo esso stesso le vie legali. Il Consiglio di fonda-
semplice di tutti i membri. Egli può essere rieletto. In             zione non può annullare una decisione della commis-
mancanza di nuove elezioni alla scadenza del man-                    sione di previdenza, ma soltanto sospenderne l'attua-
dato, il periodo di carica è tacitamente prolungato,                 zione fino al termine di un procedimento dell'Autorità
ogni volta, per un ulteriore anno.                                   di vigilanza o di un procedimento giudiziario.
I membri della commissione di previdenza restano in                  In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup-
carica per 3 anni. La durata della carica può essere                 plementare. Le commissioni di previdenza possono
estesa, con decisione della commissione di previ-                    prevedere un altro procedimento. Eventuali decisioni
denza, ad un massimo di 5 anni. In mancanza di                       in merito vanno comunque immediatamente comuni-
nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo                 cate al Consiglio di fondazione in base al verbale.
di carica dei membri eletti è tacitamente prolungato,                Le decisioni possono essere prese anche per via cir-
ogni volta, per un ulteriore anno. I membri possono                  colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis-
essere rieletti.                                                     sione si dichiarano d'accordo.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'e-
sclusione dalla commissione di previdenza. Per la ri-
manente durata della carica viene eletto un sostituto.               1.4        Compiti; diritti e doveri
I cambiamenti in seno alla commissione di previ-
denza vanno annunciati immediatamente al Consiglio                   Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di
di fondazione.                                                       previdenza affiliato, costituisce il solo organo parite-
                                                                     tico dello stesso.
                                                                     La commissione di previdenza esercita in particolare
1.2        Elezione dei rappresentanti dei                           i seguenti compiti:
           dipendenti                                                a) approva un regolamento di previdenza del perso-
                                                                         nale redatto dalla Fondazione e definisce gli obiet-
Tutti i dipendenti che fanno parte dell'istituto di previ-               tivi di rendimento sulla base del piano di previ-
denza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto.                denza offerto e scelto dalla Fondazione;
L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti                   b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti-
espressi (maggioranza relativa). Risultano eletti i can-                 vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì
didati con il maggiore numero di voti al primo scruti-                   previdenza affiliato;
nio.                                                                 c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti
Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni                   e le comunicazioni come previsto dal contratto
suppletive come previsto all'art. 1.1, paragrafo 4.                      d'assicurazione;
L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al                d) controlla che i contributi vengano versati alla loro
Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo                       scadenza;
dell'elezione.                                                       e) collabora nella raccolta dei documenti necessari
                                                                         per la giustificazione dei diritti in caso di evento
                                                                         assicurato;

Regolamento d'organizzazione 11.2018 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                 1
f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo                  i) provvede alla nomina e alla revoca dell'ufficio di
   avere deliberato, i cambiamenti a livello regola-                    revisione con il consenso di almeno due terzi dei
   mentare dei diritti alle prestazioni;                                propri membri;
g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta-              j) provvede alla nomina e alla revoca del perito in
   zioni e nella decisione in merito al pagamento di                    materia di previdenza professionale con il con-
   prestazioni;                                                         senso di almeno due terzi dei propri membri;
h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati                k) garantisce la formazione e il perfezionamento dei
   nell'ambito delle misure speciali conformemente                      membri del Consiglio di fondazione e decide in
   alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già re-                merito a un'indennità adeguata per i suoi membri;
   golato dalla legge o dal regolamento di previdenza                l) esegue un controllo periodico della conformità a
   a favore del personale;                                              medio e lungo termine degli investimenti del patri-
i) decide, in conformità dello scopo della Fonda-                       monio agli obblighi della Fondazione.
   zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi
   dell'istituto di previdenza affiliato;                            Il Consiglio di fondazione adempie inoltre ai seguenti
j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di coo-                compiti:
   perazione nei confronti della Fondazione, degli as-               m) disciplina in un regolamento il diritto di firma per la
   sicurati e dei datori di lavoro secondo le disposi-                   Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di
   zioni del regolamento di previdenza del personale.                    Fondazione. La corrispondenza mediante formu-
                                                                         lari nonché altri documenti scritti per le transazioni
Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previ-                       commerciali giornaliere ed emessi in grandi quan-
denza al Consiglio di fondazione sono legalmente va-                     tità possono essere forniti dalla Fondazione senza
lide unicamente se giungono in forma scritta alla                        le firme degli aventi diritto di firma;
Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva                 n) approva il rapporto di gestione;
delle Banche cantonali a Basilea.                                    o) decide annualmente sull'impiego dei risultati
                                                                         dell'investimento del patrimonio della Fondazione
                                                                         e sulle eccedenze ricavate dai contratti di assicu-
Art. 2     Consiglio di fondazione                                       razione;
                                                                     p) approva il bilancio preventivo;
2.1        Compiti e competenze                                      q) decide sulla sicurezza supplementare totale o par-
                                                                         ziale della Fondazione e sull'eventuale riassicura-
II Consiglio di fondazione è l'organo supremo della                      tore e stipula il contratto di assicurazione;
Fondazione. Assume la direzione generale della                       r) si fa carico dell'obbligo d'informazione nei con-
Fondazione, provvede all'adempimento dei compiti                         fronti degli assicurati quando questo obbligo non
di legge e definisce gli obiettivi strategici e i principi               spetta al datore di lavoro o alla commissione di
della Fondazione così come i mezzi atti alla loro rea-                   previdenza. Il Consiglio di fondazione può dele-
lizzazione. Stabilisce l'organizzazione della Fonda-                     gare l'obbligo di informazione alla gerente.
zione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila              s) decide riguardo ai provvedimenti, basandosi sulla
sulla gestione.                                                          perizia attuariale del perito in materia di previ-
                                                                         denza professionale e sul rapporto dell'ufficio di
Il Consiglio di fondazione adempie ai seguenti compiti                   revisione;
intrasmissibili e inalienabili:                                      t) definisce i principi per i contratti con i partner di
a) definisce il sistema di finanziamento;                                distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle
b) redige e approva il conto annuale;                                    indennità);
c) ove possibile, stabilisce l'ammontare del tasso                   u) approva i testi di base per le disposizioni generali
    d'interesse tecnico e degli altri parametri tecnici;                 dei regolamenti di previdenza del personale e dei
d) nomina le persone incaricate della gestione (ivi                      contratti d'affiliazione;
    comprese persone giuridiche);                                    v) stipula contratti per l'investimento e la gestione del
e) promulga tramite regolamento le modalità di for-                      patrimonio della Fondazione;
    mazione e scioglimento delle riserve e degli ac-                 w) sceglie i membri della commissione d'investi-
    cantonamenti necessari per lo svolgimento delle                      mento.
    attività;
f) organizza la contabilità;                                         Se possibile, tutti gli altri compiti sono delegati alla
g) emette e modifica tutti i regolamenti della Fonda-                gerente.
    zione;
h) emana decisioni in merito all'offerta di prodotti di
    previdenza, in particolare riguardo ai piani delle
    prestazioni e di finanziamento (piani di previ-
    denza), e stabilisce i principi per l'utilizzo dei fondi
    liberi;

Regolamento d'organizzazione 11.2018 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali                                 2
Puoi anche leggere