Contratto di affiliazione - Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali - Swisscanto Stiftungen
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Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Edizione gennaio 2022
Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Affiliazione alla Fondazione 2 Basi 1.1 2.1 L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente affilia a Swisscanto Fondazione collettiva delle Ban- contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- che Cantonali con sede a Basilea (di seguito chia- stazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le mata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regola- professionale. mento elettorale per l'elezione del Consiglio di fonda- zione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa 1.2 affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché La Fondazione è organizzata come fondazione col- eventuali modifiche successive delle stesse lettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel e nel Registro 2.2 della previdenza professionale in base all'art. 48 LPP. Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza come pure il regolamento inerente le spese di ge- indipendente all'interno della Fondazione. stione sono parti integranti del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a cono- La Fondazione adempie le esigenze contenute nella scenza del loro contenuto. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2.3 (LPP) e garantisce così le prestazioni minime pre- I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari scritte da questa legge. della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- 1.3 lamento di previdenza del personale è composto dal Per la copertura dei rischi di morte e d'incapacità di piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del guadagno è stato stipulato un contratto d'assicura- regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- zione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compa- mento e in particolare a erogare le prestazioni rego- gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea lamentari. (di seguito chiamata Helvetia). Il rischio di longevità è a carico della Fondazione stessa. 3 Amministrazione paritetica/ 1.4 commissione di previdenza L'investimento del patrimonio di previdenza avviene tramite il Consiglio di fondazione che si basa sulle di- 3.1 sposizioni della LPP. Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im- presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme- 1.5 mente alle disposizioni contemplate nel regolamento Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ- d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor- seno alla commissione di previdenza, nonché a desi- date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi- gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci- vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali commissione di previdenza va completata, rispettiva- di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen- mente costituita. tari. 3.2 1.6 L'impresa affiliata è d'accordo con l'attuale composi- Se necessario la Fondazione può trasmettere alla zione del Consiglio di fondazione e può, conforme- Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i mente al regolamento elettorale, partecipare a possi- dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del bili elezioni suppletive. L'impresa prende in partico- rapporto d'affiliazione. lare conoscenza delle disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel regolamento elettorale in merito alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione e le approva. Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
4 Obblighi di cooperazione 4.6 L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento 4.1 di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico- L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il pro- lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente prio personale per l'ammissione nella previdenza. alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo- difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di- 4.2 sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve- Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre- nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di scritto: previdenza del personale hanno carattere vincolante le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di nel rapporto di previdenza e possono essere recla- appartenenza delle persone, al più presto 90 mate nei confronti della Fondazione. giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro rispettivamente dell'obbligo as- sicurativo, indicando le persone che non sono as- 5 Pagamento dei contributi/scadenza sicurate secondo la Legge federale sull'assicura- zione contro gli infortuni (LAINF); 5.1 la modifica della categoria delle persone, i casi L'impresa si impegna a versare la totalità dei contri- d'incapacità lavorativa e d'incapacità di guadagno buti fatturati dalla Fondazione. Sono fatti salvi adatta- di una durata superiore ai 3 mesi senza interru- menti dei contributi, in particolare dovuti a variazioni zione e altri dati determinanti per l'attuazione della delle basi di calcolo attuariali, nonché i contributi sup- previdenza (per esempio cambiamento dello stato plementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno civile) vanno notificati immediatamente. dedotti dal loro salario e trasferiti periodicamente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione. Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto 5.2 di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli salariali, non raggiungono più l'importo limite regola- adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am- mentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. montare dei contributi avvengono di massima il In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve giorno determinante. inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il tra- sferimento della prestazione d'uscita nonché l'indi- 5.3 rizzo privato della persona uscente. Va ugualmente I contributi per le prestazioni di rischio, quelli per il ri- notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è spettivo adeguamento all’evoluzione dei prezzi, i con- avvenuto per motivi di salute. tributi concernenti le spese nonché eventuali contri- Le persone da assicurare e i rispettivi salari base buti riscossi dalla Fondazione per la costituzione di vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno. accantonamenti tecnici o necessari ai fini operativi giungono a scadenza all’inizio di ogni anno, rispetti- 4.3 vamente al momento dell’ammissione di un collabo- L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua- ratore nella previdenza del personale o alla data di zione delle misure adottate nel quadro della gestione una mutazione in corso d’anno. Gli accrediti di vec- delle prestazioni. chiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di 4.4 cessazione del servizio scadono alla data stessa Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno dello scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione decesso il giorno del decesso e in caso di riduzioni dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri- salariali inferiori al limite di ammissione regolamen- tiero e in ogni loro parte. tare il giorno della fine dell'assicurazione. 4.5 5.4 Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni Per i pagamenti effettuati prima della data di sca- anno, la Fondazione redige per ogni persona assicu- denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar- rata un certificato di previdenza individuale in cui retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti- sono visibili le future prestazioni di previdenza. I cer- fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis- tificati di previdenza vengono spediti direttamente alla sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di persona assicurata o resi accessibili per via elettro- mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nica. nuove circostanze. L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per- La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse sona assicurata i regolamenti di previdenza del per- di mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos- di un anno, rispettivamente all'ammissione di un sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica nuovo dipendente nella previdenza per il personale, a ogni persona assicurata. le pervengono nel termine di 30 giorni a contare dalla relativa scadenza. Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di contributi su un conto bloccato specifico denominato mora maturati, è riportato come credito di capitale «riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im- all'uso». presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi 5.8 all'anno successivo. La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della deducibilità fiscale dei contributi. Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se l'impresa af- 6 Responsabilità filiata non notifica per scritto eventuali obiezioni in merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ri- Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle cezione dell'estratto di conto. lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi- mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in 5.5 modo particolare a inadempimento di un obbligo di In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im- affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre presa affiliata risponde interamente delle prestazioni le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre- regolamentari dovute dalla Fondazione. videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet- tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, 7 Entrata in vigore/disdetta/rescissione sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In vista della rimessa in vigore della precedente coper- 7.1 tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con contributi fatturati. la controfirma da parte della Fondazione, alla data Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi- di previdenza effettivamente esistente (comprese le nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con- prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu- venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori può essere disdetto per la prima volta dopo la sca- del fallimento rispettivamente ricavati della realizza- denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di- zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo sdetta del contratto da parte dell'impresa affiliata ri- di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni chiede l'approvazione scritta della Commissione di delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono nei confronti di Helvetia. confermare che la rescissione del contratto è avve- nuta di comune accordo con il personale o con l'even- 5.6 tuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del alla Legge sulla partecipazione). contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza, applicare 7.2 delle misure di risanamento come, in particolare, il Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al prelievo di importi di risanamento straordinari, qua- più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, lora dovesse riscontrare una copertura insufficiente esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un della Fondazione. Gli importi di risanamento sono fat- altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato. turati direttamente al datore di lavoro quale debitore solidale, che può applicare alla lettera le modalità per 7.3 il pagamento delle prestazioni di rischio per questi La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im- prelievi straordinari. Per gli istituti di previdenza che mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa- sulla base di un prodotto concordato a parte con la gamento dei contributi oppure di grave inadempi- Fondazione presentano il grado di copertura rilevante mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto a livello di istituto di previdenza, la copertura insuffi- spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com- ciente accertata dell'istituto di previdenza costituisce missione di previdenza emani delle disposizioni o la base per dette misure. prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, 5.7 con il regolamento di previdenza o con il piano delle L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda- prestazioni e di finanziamento convenuto e se la com- zione delle riserve contributive destinate al finanzia- missione di previdenza continua ad attenersi a mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso quanto sopra nonostante un ammonimento scritto da di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata parte della Fondazione. a dedurre dalle riserve contributive la quota contribu- tiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza. L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in- Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3
7.4 dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an- era antecedente allo scioglimento del contratto. che prima della scadenza della durata contrattuale nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca- mesi l'istituto di previdenza non registra alcuna per- dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita. nei confronti delle persone che percepiscono delle prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi- 7.5 mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza In caso di rescissione del contratto di affiliazione è sia delle persone che percepiscono delle prestazioni applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden- spese di gestione. La sospensione del contratto d'af- ziali. filiazione può comportare l'applicazione del regola- mento di liquidazione parziale e totale. Le persone assicurate che al momento dello sciogli- mento del contratto vantano dei diritti per rendite di 7.6 vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda- Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa- zione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affi- trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito liazione. al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa è contemporaneamente posta in liquidazione – è uti- 7.8 lizzato conformemente alle disposizioni regolamen- In caso di rescissione del contratto di affiliazione da tari relative alla prestazione di libero passaggio. parte della Fondazione (senza che si verifichino le cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 Se lo scioglimento del contratto di affiliazione è do- precedente), compete alla Fondazione, di comune vuto alla disdetta da parte dell'impresa o se lo sciogli- accordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci- mento avviene a causa di disdetta da parte della Fon- dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la dazione poiché l'impresa stessa infrangeva l'obbligo Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. di collaborazione rispettivamente di pagamento dei Se le due parti summenzionate non riescono a met- contributi, e la Fondazione nel calcolo del valore di tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman- liquidazione, nel rispetto della cifra 3 del regolamento gono presso la Fondazione. inerente le spese di gestione, è costretta a ridurre gli accrediti di vecchiaia minimi previsti dalla LPP, l'im- 7.9 presa è chiamata solidalmente con la Commissione La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del di previdenza a rifondere la differenza (ad esempio: contratto di affiliazione all'autorità competente previ- sotto forma di premio unico, con garanzie di copertura sta in virtù delle disposizioni legali in vigore. del disavanzo da parte della nuova Istituzione di pre- videnza). 7.10 Per controversie derivanti dal presente contratto il 7.7 foro si definisce in base all'art. 73 LPP. Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza Allegati: indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per Regolamento dei costi incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as- Atto di Fondazione sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo Regolamento elettorale Regolamento d'organizzazione L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione). Luogo, data: Basilea, Impresa (denominazione in base all'iscrizione Swisscanto nel registro di commercio), firma/e: Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Contratto di affiliazione 01.2022 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 4
Regolamento dei costi Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Basi 3.2 Se al momento della valutazione degli investimenti Il presente regolamento è parte integrante del con- della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà tratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di datore di lavoro (cifra 2.2). previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il 2 Spese per maggiore aggravio grado di copertura rilevante a livello di istituto di pre- amministrativo videnza, la copertura insufficiente accertata dell'isti- tuto di previdenza costituisce la base per l'accerta- 2.1 mento della percentuale di perdita. Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- 3.3 guenti importi: Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com- porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di Interpellazioni per lettera raccomandata previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo in relazione a contributi arretrati CHF 300.– della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag- Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– giunta al valore di rescissione del contratto, è calco- Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse): lato dalla Fondazione, ovvero dalla Helvetia Compa- - Domanda d'esecuzione CHF 500.– gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, appli- - Domanda di continuazione cando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le di- dell'esecuzione CHF 500.– sposizioni legali determinanti. - Domanda di fallimento rispettiva- mente di realizzazione del pegno CHF 500.– 3.4 In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in Accertamenti che la Fondazione seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione deve compiere in seguito alla non dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa osservanza, da parte dell'impresa più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ- affiliata per l'attuazione della denza affiliato viene inoltre dedotto un importo sup- previdenza del personale, plementare, calcolato in base ai costi effettivi cagio- dell'obbligo di cooperazione nati; tale deduzione ammonta come minimo a (per esempio richiesta di liste di a regia, CHF 1500.–. salari alla Cassa di Compensazione al minimo AVS competente) CHF 500.– 4 Modifiche del regolamento Richiesta di prestazioni al Fondo di Garanzia per l'istituto di previdenza 4.1 affiliato insolvente CHF 500.– Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque Prestazioni di servizio non comprese momento, per fondati motivi, una modi.ca del pre- nell'ordinaria amministrazione a regia sente regolamento. 2.2 4.2 Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata. Eventuali modifiche devono essere notificate per iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore. 3 Scioglimento del contratto 3.1 5 Entrata in vigore In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui- dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto Il presente regolamento entra in vigore il di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor- 1° gennaio 2014. memente alle disposizioni seguenti. Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Il Consiglio di fondazione Regolamento dei costi 01.2014 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
Atto di Fondazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Versione riveduta dell'atto di fondazione del 25 giu- contratti assicurativi per tutti o singoli rischi, preferibil- gno 1973 (versione conforme alla decisione dell'auto- mente con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu- rità di vigilanza del 5 gennaio 2011), conformemente razioni sulla Vita SA a Basilea. La Fondazione deve alla decisione del Consiglio di fondazione del 21 giu- sempre essere la stipulante e la beneficiaria dell'as- gno 2012 e alla conseguente decisione dell'autorità di sicurazione. vigilanza del 4 gennaio 2013. (5) La gestione della Fondazione avviene attraverso la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Art. 1 Nome e sede Vita SA. Con il nome Swisscanto Fondazione collettiva, l'U- nione delle banche cantonali svizzere e Patria So- cietà mutua svizzera di assicurazioni sulla vita a Ba- Art. 3 Patrimonio della Fondazione silea, chiamate in seguito fondatori, istituiscono una (1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal pa- fondazione con sede a Basilea secondo gli art. 80 e trimonio sociale e dai patrimoni di previdenza dei sin- seguenti del CC. goli istituti di previdenza affiliati. (2) È esclusa la restituzione del patrimonio della Fon- Art. 2 Scopo dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati (1) La Fondazione ha come scopo la previdenza pro- oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione fessionale, obbligatoria e facoltativa, conformemente non può essere destinato a scopi diversi da quelli alla LPP, per i dipendenti ed i datori di lavoro in caso della previdenza a favore del personale. di vecchiaia e di incapacità di guadagno, rispettiva- mente, in caso di decesso degli stessi, per i loro su- perstiti o per le persone prossime. La Fondazione può Art. 4 Patrimonio sociale anche concedere una copertura previdenziale che (1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito ini- supera le prestazioni da assicurare obbligatoria- ziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'au- mente. La Fondazione si propone inoltre la previ- mento di accantonamenti e riserve propri della Fon- denza a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, dazione e necessari all'esercizio, da eventuali dona- senza colpa, si trovano in stato di bisogno. zioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale. (2) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti- (2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati impegni della Fondazione che non risultano da diritti alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale ri- loro dipendenti o che sono soliti versare a comple- sponde soltanto se gli stessi non possono venire co- mento come rimunerazione per servizi resi come le perti dal corrispondente patrimonio di previdenza a indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia- causa di mancanze intenzionali o colpose della Fon- nità, ecc. dazione, del Consiglio di fondazione, della commis- sione degli investimenti, degli organi di controllo op- (3) La previdenza per il datore di lavoro in caso di vec- pure della sede centrale. chiaia, di invalidità e di decesso deve essere limitata alle prestazioni regolamentari. Non sono ammesse le prestazioni facoltative (ex gratia). Del resto per il da- Art. 5 Patrimonio di previdenza tore di lavoro valgono gli stessi diritti e doveri come (1) I patrimoni di previdenza degli istituti di previdenza per i dipendenti. sono costituiti dai contributi di previdenza versati dai datori di lavoro e dai dipendenti affiliati. Questi con- (4) La Fondazione persegue il suo scopo in special tributi di previdenza vengono utilizzati per la costitu- modo affidando la commercializzazione dei propri zione di capitali di risparmio, per la stipulazione di as- prodotti previdenziali e l'investimento del patrimonio sicurazioni complementari (assicurazioni di rischio, di previdenza preferibilmente alle banche cantonali assicurazioni di rendite e simili) nonché per la costi- svizzere ed ai loro soci in rete affiliati all'Unione delle tuzione di accantonamenti per i rischi assunti dalla banche cantonali svizzere. La Fondazione gestisce Fondazione stessa necessari per la realizzazione inoltre una cassa di risparmio propria ad ogni singolo della previdenza professionale dei datori di lavoro e istituto di previdenza affiliato, conformemente ai dei dipendenti affiliati. mezzi messi a sua disposizione e sulla base del re- golamento specifico e ha la facoltà di concludere Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
(2) Oltre ai contributi dei datori di lavoro e dei dipen- (2) Il Consiglio di fondazione promulga un regola- denti, fanno parte del patrimonio di previdenza dei mento d'organizzazione, conforme alla LPP, modifi- singoli istituti di previdenza affiliati anche le quote cabile in qualsiasi momento, che definisce la compo- delle eccedenze versate agli istituti di previdenza de- sizione delle commissioni di previdenza e la distribu- rivanti dal contratto d'assicurazione, i contributi per il zione delle competenze e dei compiti fra gli organi fondo di garanzia (conformemente alla LPP), i diritti come pure un regolamento elettorale che definisce le della Fondazione nei confronti del fondo di garanzia modalità per la costituzione del Consiglio di fonda- in caso di struttura d'età sfavorevole o in caso di in- zione. L'apporto di modifiche al regolamento d'orga- solvenza dei singoli istituti di previdenza affiliati, le ri- nizzazione e al regolamento elettorale comporta il serve contributive dei datori di lavoro, accumulate ap- consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della positamente, ed eventuali ulteriori donazioni dei da- Fondazione. tori di lavoro o di terzi. (3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni (3) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ- sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione, denza affiliato risponde unicamente e primariamente per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma per gli impegni della Fondazione che risultano dai di- come pure le persone aventi tale diritto. ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la previdenza affiliato, nonché delle conseguenze dei metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato danni che la rispettiva commissione di previdenza ha l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggio- causato intenzionalmente o colposamente. ranza semplice. In caso di parità di voti è determi- nante quello del presiedente. (4) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza affiliato, nell'ambito sovraobbligatorio sono limitati (4) II Consiglio di fondazione incarica un organo di re- alla consistenza del corrispondente patrimonio previ- visione di verificare ogni anno la gestione, la contabi- denziale. lità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inol- trare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza. Art. 6 Investimento del patrimonio della Fondazione (5) II Consiglio di fondazione incarica un perito rico- Per l'investimento iI Consiglio di fondazione emana nosciuto in materia di previdenza professionale di ve- delle direttive. rificare periodicamente l'istituto di previdenza. Art. 7 Regolamento di previdenza Art. 10 Commissione degli investimenti Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipen- La Commissione degli investimenti è responsabile denti viene rilasciato un regolamento di previdenza della sorveglianza del rispetto della strategia d'inve- che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di stimento emessa dal Consiglio di fondazione come previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cer- pure di inizializzare l'adeguamento di questa strategia chia dei beneficiari, nonché tutte le altre disposizioni alle mutate condizioni della situazione finanziaria necessarie per la previdenza a favore del personale. della Fondazione. La commissione degli investimenti è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (persone fisiche). I membri sono scelti dal Consiglio di fonda- Art. 8 Organi zione. Il Consiglio di fondazione elegge i membri ogni Gli organi della Fondazione sono: 4 (quattro) anni. I membri possono essere rieletti. a) il Consiglio di fondazione b) la gerente c) la commissione degli investimenti Art. 11 Commissioni di previdenza d) le commissioni di previdenza La composizione e le modalità d'elezione per le com- missioni di previdenza paritetiche sono definite nel re- golamento d'organizzazione. Art. 9 Consiglio di fondazione (1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (do- dici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rap- Art. 12 Contabilità presentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappre- (1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni sentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio istituto di previdenza affiliato, in modo particolare ri- di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui guardo ai contributi di previdenza, ai capitali di rispar- si viene a conoscenza della disdetta del rapporto con- mio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni trattuale di adesione da parte della controparte, il ri- di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i spettivo rappresentante del datore di lavoro, rispetti- contributi e per le prestazioni, accumulati in ecce- vamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto im- denza dei contributi regolamentari del datore di lavoro mediato, dal Consiglio di fondazione. e dei suoi dipendenti. Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
(2) Per il patrimonio sociale viene tenuto un conto se- parato. (3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual- mente, al 31 dicembre. Art. 13 Contratti di affiliazione (1) I contratti di affiliazione con i datori di lavoro affiliati necessitano della forma scritta. (2) I contratti di affiliazione sono stipulati con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei di- pendenti (conformemente alla legge sulla partecipa- zione). L'accordo è presunto a partire dal momento in cui i dipendenti hanno partecipato all'elezione della Com- missione di previdenza. Art. 14 Scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza Le modalità di scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza sono dettate dalle disposizioni regola- mentari emanate dal Consiglio di fondazione e modi- ficabili in ogni momento e approvate dall'Autorità di vigilanza competente. Art. 15 Risoluzione della Fondazione (1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Con- siglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda- zione. Prestazioni a favore dei fondatori, dei datori di lavoro affiliati oppure dei loro successori sono escluse. (2) In tutti i casi è riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Art. 16 Possibilità di risoluzione (1) La Fondazione è sciolta se viene a mancare il suo scopo, oppure se lo stesso non può più essere realiz- zato. (2) La risoluzione della Fondazione va sottoposta all'Autorità di vigilanza, per l'approvazione, sotto forma di richiesta. Art. 17 Modifica dello statuto della Fondazione Le modifiche dello statuto, nel rispetto dello scopo della Fondazione, possono essere inoltrate da al- meno due terzi di tutti i membri del Consiglio di fon- dazione (Art. 2), sotto forma di richieste, all'Autorità di vigilanza per l'approvazione. Atto di Fondazione 01.2013 (06.2012) Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3
Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali per l'elezione del 3 Diritto di voto Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3.1 Elettorato attivo 3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti 1 Composizione del Consiglio di fondazione Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il diritto di voto paritetico i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- Il Consiglio di fondazione è costituito da 12 membri sdetto, rappresentanti dei dipendenti. (compreso il/la presidente). È composto dai rappre- I membri delle Commissioni di previdenza che rap- sentanti dei dipendenti e dai rappresentanti del datore presentano i dipendenti eleggono i sei rappresentanti di lavoro. dei dipendenti nel Consiglio di fondazione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi 1.1 Criteri elettorali alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figu- Per garantire la parità rispettivamente una adeguata rassero più di sei candidati, la stessa sarebbe consi- rappresentanza i rappresentanti dei dipendenti e i derata nulla. rappresentanti del datore di lavoro devono adem- piere, possibilmente, ai seguenti criteri: 3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro a) rappresentare i diversi settori; Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto b) rappresentare le diverse regioni della Svizzera. i membri della Commissione di previdenza delle ditte Ogni impresa affiliata può candidare per l'elezione nel affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- Consiglio di fondazione un solo rappresentante (del sdetto, rappresentanti del datore di lavoro. datore di lavoro o dei dipendenti), rispettivamente uno I membri delle Commissioni di previdenza che rap- solo potrà essere eletto. presentano il datore di lavoro eleggono i sei rappre- sentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fonda- 1.2 Rappresentanza dei dipendenti zione, sulla base del materiale elettorale che è stato La rappresentanza dei dipendenti è composta da sei loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una membri. Questi rappresentano tutti i dipendenti sala- scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la riati che non partecipano, in seno all'impresa, a im- stessa sarebbe considerata nulla. portanti decisioni di politica gestionale. 3.2 Elettorato passivo 1.3 Rappresentanza dei datori di lavoro La rappresentanza dei datori di lavoro è composta da 3.2.1 Come rappresentante dei dipendenti sei membri. Questi rappresentano sia tutti i dipen- Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- denti salariati che partecipano, in seno all'impresa, a denza delle ditte affiliate, rappresentanti dei dipen- importanti decisioni di politica gestionale sia gli organi denti. societari e i proprietari delle ditte affiliate. 3.2.2 Come rappresentante dei datori di lavoro Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- 2 Circoscrizioni elettorali denza delle ditte affiliate, rappresentanti del datore di lavoro. Per l'elezione vengono formate due circoscrizioni: Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei di- 3.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche pendenti della Commis- Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro- sione di previdenza delle prie decisioni in lingua tedesca. imprese affiliate Le Commissioni di previdenza si accertano che i can- Circoscrizione elettorale 2: rappresentati dei datori didati rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti di lavoro della Commis- del datore di lavoro possiedano oltre a sufficienti co- sione di previdenza delle noscenze della lingua tedesca anche fondate cono- imprese affiliate scenze nell'ambito del diritto previdenziale. In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un'ele- zione autonoma. Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
4 Proposte d'elezione Consiglio di fondazione una breve istruzione eletto- rale, che è recapitata agli aventi diritto di voto, as- 4.1 Proposte d'elezione del Consiglio di sieme alla documentazione elettorale. fondazione Tutta la procedura elettorale potrà essere supportata Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri tramite Internet. elettorali secondo la cifra 1.1, propone alle Commis- sioni di previdenza delle ditte affiliate i candidati per il 5.4 Segreto dello scrutinio Consiglio di fondazione della loro circoscrizione. L'ufficio elettorale determina un procedimento eletto- Il Consiglio di fondazione può proporre, al minimo, sei rale con il quale la segretezza dello scrutinio è garan- ulteriori persone per ogni circoscrizione elettorale, af- tita. Questo procedimento sarà comunicato agli finché in caso di uscita di un membro dal Consiglio di aventi diritto di voto con il recapito del materiale elet- fondazione durante il periodo di carica, lo stesso torale. Deve essere garantito che possa essere sostituito dal subentrante (candidato di i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Com- riserva). missione di previdenza non siano a conoscenza del comportamento elettorale dei rappresentanti 4.2 Proposte d'elezione dalle circoscrizioni dei dipendenti della stessa commissione di previ- elettorali denza e viceversa, Le Commissioni di previdenza delle ditte affiliate che le singole ditte affiliate non siano a cono- hanno il diritto di proporre ulteriori candidati per l'ele- scenza del comportamento elettorale delle altre zione. ditte e viceversa. Una proposta d'elezione da parte delle circoscrizioni I membri dell'ufficio elettorale sono obbligati al silen- elettorali è da inoltrare esclusivamente tramite l'appo- zio assoluto in merito a quanto da loro percepito, se il sito formulario e necessita, affinché sia considerata procedimento elettorale non può garantire in assoluto valida, dell'approvazione del candidato. che vengano a conoscenza del comportamento elet- Le proposte d'elezione da parte delle circoscrizioni torale degli aventi diritto di voto. elettorali vanno inoltrate all'ufficio elettorale presso la sede principale della Fondazione, al più tardi 7 setti- 5.5 Documentazione elettorale mane prima della data delle elezioni. La documentazione elettorale sarà recapitato separa- Le proposte d'elezione inviate dalle circoscrizioni tamente ai membri delle Commissioni di previdenza elettorali vengono controllate dall'ufficio elettorale in rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro. merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra La documentazione elettorale comprende: 3.2. La proposta d'elezione attuale viene comunicata l'istruzione elettorale, alle circoscrizioni elettorali, al più tardi, 3 settimane lista dei candidati. prima della data delle elezioni. 5.6 Convocazione del corpo elettorale 4.3 Elezione tacita Il giorno delle elezioni e, secondo la cifra 4.1, le pro- Se in una o entrambe le circoscrizioni elettorali il nu- poste d'elezione del Consiglio di fondazione sono co- mero dei candidati alle elezioni è pari a quello dei municate al più tardi 9 settimane prima delle elezioni. seggi da occupare, nella rispettiva circoscrizione elet- torale non ci sarà votazione secondo la cifra 5 e i can- 5.7 Scrutinio didati al Consiglio di fondazione figureranno eletti ta- I candidati proposti per ogni circoscrizione elettorale citamente. saranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto della cir- coscrizione elettorale corrispondente. L'elezione deve avvenire tramite gli appositi formulari 5 Procedimento elettorale per l'elezione. Sono eletti i candidati per ogni circoscrizione eletto- 5.1 Principi elettorali generali rale che hanno ottenuto il maggior numero di voti L'elezione di tutti i membri del Consiglio di fondazione (maggioranza semplice). avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il candidato che pre- senta la più lunga presenza quale membro nella 5.2 Data dell'elezione Commissione di previdenza dell'impresa affiliata. Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito Qualora un eletto non ottemperasse ai criteri elettorali dell'elaborazione della dichiarazione annua dei salari. postulati alla cifra 1.1 l'ufficio elettorale può sostituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior 5.3 Ufficio elettorale numero di voti e che ottempera ai criteri richiesti. Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un uf- I candidati che non sono stati eletti sono da prendere ficio elettorale. in considerazione come candidati di riserva, confor- Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio memente alla cifra 6.2, sulla base del numero di voti elettorale scegliendoli fra i dipendenti della sede prin- da loro ottenuti. cipale. Sono esclusi i membri del Consiglio di fonda- zione stesso. L'ufficio elettorale redige prima di ogni elezione del Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
5.8 Verifica delle elezioni 8 Entrata in vigore La validità dei formulari per l'elezione richiesti e per- venuti è esaminata dall'ufficio elettorale. Sono rite- Il presente regolamento elettorale entra in vigore il nute valide solo i formulari per l'elezione compilati 1o aprile 2015. correttamente, che rispettano le disposizioni del rego- lamento elettorale e le istruzioni (vedi alla cifra 5.3), inoltrate nel termine stabilito, prima del giorno delle Swisscanto elezioni. Fondazione collettiva delle Banche Cantonali L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue attività e accertamenti e comunicare al Consiglio di Il Consiglio di fondazione fondazione i risultati delle elezioni. L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato. Il Consiglio di fondazione neoeletto deve, durante la sua riunione costitutiva, constatare la validità delle elezioni. 6 Periodo di carica, subentro 6.1 Periodo di carica Il periodo di carica dura 5 anni. Il ritiro di un rappre- sentante dei dipendenti o del datore di lavoro dalla Commissione di previdenza dell'impresa affiliata, du- rante il periodo di carica, comporta la sua esclusione dal Consiglio di fondazione. Se il contratto di affiliazione è disdetto o sciolto con effetto immediato per altre ragioni, il rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro rispettivo è pure dimesso dal Consiglio di fondazione, con effetto im- mediato. 6.2 Sostituzione di un membro del Consiglio di fondazione dimissionario A un membro del Consiglio di fondazione eletto che si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi- dato non eletto (candidato di riserva) che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun candidato di riserva può subentrare du- rante il periodo di carica del membro dimissionario, i membri del Consiglio di fondazione della rispettiva circoscrizione elettorale designano un nuovo membro del Consiglio di fondazione per il periodo di carica re- siduo. 7 Ricorsi Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e- secuzione dell'elezione può essere presentato un ri- corso fondato, in forma scritta presso la sede princi- pale della Fondazione, entro le due settimane se- guenti la constatazione della validità dell'elezione da parte del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione decide in merito al ricorso. Regolamento elettorale 04.2015 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3
Regolamento d'organizzazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dello statuto della Fonda- 1.3 Sedute; deliberazione zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento: Ogni commissione di previdenza si riunisce tutte le volte che la gestione d'affari dell'istituto di previdenza affiliato lo esige, comunque almeno una volta Art. 1 Commissioni paritetica di previdenza all'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della com- 1.1 Composizione missione di previdenza lo richiede. II presidente dirige le sedute. La commissione paritetica di previdenza, esistente Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice per ogni istituto di previdenza affiliato, è composta di tutti i membri. come segue: Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati deve essere ogni volta firmato da un rappresentante dal datore di lavoro stesso e del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen- b) da un uguale numero di rappresentanti dei dipen- denti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fon- denti, eletti in seno agli assicurati, tenendo conto dazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni delle categorie dei dipendenti. prese, deve agire. Ogni commissione di previdenza si costituisce da sé. Se il Consiglio di fondazione constata un'illegalità, lo Il presidente resta in carica al massimo per 3 anni, in annuncia immediatamente alla commissione di previ- base alla decisione della commissione di previdenza. denza, rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o L'elezione del presidente avviene con la maggioranza adendo esso stesso le vie legali. Il Consiglio di fonda- semplice di tutti i membri. Egli può essere rieletto. In zione non può annullare una decisione della commis- mancanza di nuove elezioni alla scadenza del man- sione di previdenza, ma soltanto sospenderne l'attua- dato, il periodo di carica è tacitamente prolungato, zione fino al termine di un procedimento dell'Autorità ogni volta, per un ulteriore anno. di vigilanza o di un procedimento giudiziario. I membri della commissione di previdenza restano in In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup- carica per 3 anni. La durata della carica può essere plementare. Le commissioni di previdenza possono estesa, con decisione della commissione di previ- prevedere un altro procedimento. Eventuali decisioni denza, ad un massimo di 5 anni. In mancanza di in merito vanno comunque immediatamente comuni- nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo cate al Consiglio di fondazione in base al verbale. di carica dei membri eletti è tacitamente prolungato, Le decisioni possono essere prese anche per via cir- ogni volta, per un ulteriore anno. I membri possono colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis- essere rieletti. sione si dichiarano d'accordo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'e- sclusione dalla commissione di previdenza. Per la ri- manente durata della carica viene eletto un sostituto. 1.4 Compiti; diritti e doveri I cambiamenti in seno alla commissione di previ- denza vanno annunciati immediatamente al Consiglio Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di di fondazione. previdenza affiliato, costituisce il solo organo parite- tico dello stesso. La commissione di previdenza esercita in particolare 1.2 Elezione dei rappresentanti dei i seguenti compiti: dipendenti a) approva un regolamento di previdenza del perso- nale redatto dalla Fondazione e definisce gli obiet- Tutti i dipendenti che fanno parte dell'istituto di previ- tivi di rendimento sulla base del piano di previ- denza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto. denza offerto e scelto dalla Fondazione; L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- espressi (maggioranza relativa). Risultano eletti i can- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì didati con il maggiore numero di voti al primo scruti- previdenza affiliato; nio. c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni e le comunicazioni come previsto dal contratto suppletive come previsto all'art. 1.1, paragrafo 4. d'assicurazione; L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al d) controlla che i contributi vengano versati alla loro Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo scadenza; dell'elezione. e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato; Regolamento d'organizzazione 11.2018 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1
f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo i) provvede alla nomina e alla revoca dell'ufficio di avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- revisione con il consenso di almeno due terzi dei mentare dei diritti alle prestazioni; propri membri; g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- j) provvede alla nomina e alla revoca del perito in zioni e nella decisione in merito al pagamento di materia di previdenza professionale con il con- prestazioni; senso di almeno due terzi dei propri membri; h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati k) garantisce la formazione e il perfezionamento dei nell'ambito delle misure speciali conformemente membri del Consiglio di fondazione e decide in alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già re- merito a un'indennità adeguata per i suoi membri; golato dalla legge o dal regolamento di previdenza l) esegue un controllo periodico della conformità a a favore del personale; medio e lungo termine degli investimenti del patri- i) decide, in conformità dello scopo della Fonda- monio agli obblighi della Fondazione. zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato; Il Consiglio di fondazione adempie inoltre ai seguenti j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di coo- compiti: perazione nei confronti della Fondazione, degli as- m) disciplina in un regolamento il diritto di firma per la sicurati e dei datori di lavoro secondo le disposi- Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di zioni del regolamento di previdenza del personale. Fondazione. La corrispondenza mediante formu- lari nonché altri documenti scritti per le transazioni Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previ- commerciali giornaliere ed emessi in grandi quan- denza al Consiglio di fondazione sono legalmente va- tità possono essere forniti dalla Fondazione senza lide unicamente se giungono in forma scritta alla le firme degli aventi diritto di firma; Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva n) approva il rapporto di gestione; delle Banche cantonali a Basilea. o) decide annualmente sull'impiego dei risultati dell'investimento del patrimonio della Fondazione e sulle eccedenze ricavate dai contratti di assicu- Art. 2 Consiglio di fondazione razione; p) approva il bilancio preventivo; 2.1 Compiti e competenze q) decide sulla sicurezza supplementare totale o par- ziale della Fondazione e sull'eventuale riassicura- II Consiglio di fondazione è l'organo supremo della tore e stipula il contratto di assicurazione; Fondazione. Assume la direzione generale della r) si fa carico dell'obbligo d'informazione nei con- Fondazione, provvede all'adempimento dei compiti fronti degli assicurati quando questo obbligo non di legge e definisce gli obiettivi strategici e i principi spetta al datore di lavoro o alla commissione di della Fondazione così come i mezzi atti alla loro rea- previdenza. Il Consiglio di fondazione può dele- lizzazione. Stabilisce l'organizzazione della Fonda- gare l'obbligo di informazione alla gerente. zione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila s) decide riguardo ai provvedimenti, basandosi sulla sulla gestione. perizia attuariale del perito in materia di previ- denza professionale e sul rapporto dell'ufficio di Il Consiglio di fondazione adempie ai seguenti compiti revisione; intrasmissibili e inalienabili: t) definisce i principi per i contratti con i partner di a) definisce il sistema di finanziamento; distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle b) redige e approva il conto annuale; indennità); c) ove possibile, stabilisce l'ammontare del tasso u) approva i testi di base per le disposizioni generali d'interesse tecnico e degli altri parametri tecnici; dei regolamenti di previdenza del personale e dei d) nomina le persone incaricate della gestione (ivi contratti d'affiliazione; comprese persone giuridiche); v) stipula contratti per l'investimento e la gestione del e) promulga tramite regolamento le modalità di for- patrimonio della Fondazione; mazione e scioglimento delle riserve e degli ac- w) sceglie i membri della commissione d'investi- cantonamenti necessari per lo svolgimento delle mento. attività; f) organizza la contabilità; Se possibile, tutti gli altri compiti sono delegati alla g) emette e modifica tutti i regolamenti della Fonda- gerente. zione; h) emana decisioni in merito all'offerta di prodotti di previdenza, in particolare riguardo ai piani delle prestazioni e di finanziamento (piani di previ- denza), e stabilisce i principi per l'utilizzo dei fondi liberi; Regolamento d'organizzazione 11.2018 Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 2
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