Consiglio Nazionale dei Geologi - 3 maggio 2017 - Consiglio Nazionale dei ...
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Faglia inversa: i terremoti che aprono voragini sulla Terra Nuovi studi svelano meccanismi finora sconosciuti, che possono spiegare la forza distruttiva di alcuni terremoti. I terremoti possono realmente aprire la crosta terrestre in due, proprio come nei film catastrofistici. È una scena tipica dei film di genere catastrofista apocalittico: la madre di tutti i terremoti apre enormi fessure nella crosta terrestre, dove vengono inghiottiti grattacieli,
treni, intere città. Sono le immagini di una "Terra con la bocca aperta", da sempre considerate dai geologi pura fantascienza. Se però le ricerche sperimentali del Caltech verranno confermate, gli studiosi dovranno ricredersi. Il lavoro, pubblicato sul Nature (abstract, in inglese), mostra come la Terra possa realmente aprirsi in spaventose voragini (salvo poi richiudersi rapidamente) sulla spinta di terremoti causati da faglie inverse. Illustrazione: lo slittamento di faglia inversa. Il blocco di destra è scivolato sopra quello di sinistra. Questo tipo di movimento può far aprire, letteralmente, la crosta terrestre. FAGLIE INVERSE. Si tratta di fratture con una superficie inclinata: la crosta di una delle parti a contatto con la frattura si muove verso l'alto, lungo il piano della frattura stessa (vedi disegno qui a fianco). Questo tipo di movimento è causato da un compressione, quando un blocco di crosta terrestre spinge contro un altro blocco. Situazioni che sono all'origine di alcuni tra i più grandi terremoti al mondo, come quello che colpì la regione di Tohoku (Giappone) nel 2011 e che causò un forte maremoto - che distrusse anche una parte della centrale nucleare di Fukushima. RESINE HI-TECH COME LA TERRA. Il gruppo di ricercatori ha dimostrato come il movimento di faglie inverse può provocare un'apertura nella crosta terrestre dando origine a “bocche” che possono raggiungere anche un paio di metri di diametro di apertura e che si chiudono molto velocemente. Queste voragini si formano perché i due blocchi possono scivolare anche di 50 metri uno sull’altro, e non solo di pochi metri, come si pensava.
Una faglia inversa allo scoperto: questa sezione a vista mostra la doppia coppia di strisce più chiare, con le due di sinistra spostate sopra a quelle di destra. «L'idea finora dominante si basa su modelli matematici computerizzati di terremoti, ai quali si "impone" un moto tale per cui le pareti delle faglie non possono separarsi una dall'altra», spiega Ares Rosakis, uno degli autori dello studio: «se invece si utilizzano modelli più complessi e realistici ci si accorge di quanto i risultati siano diversi.» Per mettere alla prova il nuovo modello digitale, il team del Caltech ha costruito un modello trasparente, realizzato con particolari resine birifrangenti che rendono possibile determinare la distribuzione delle tensioni grazie al metodo della fotoelasticità: permettono cioè di vedere il percorso della luce attraverso di essi (e perciò le deviazioni prodotte da rotture e fratture). Il modello, realizzato con caratteristiche adeguate a emulare le proprietà della roccia e caratterizzato da una struttura simile a una faglia inversa, è stato poi sottoposto a pressioni analoghe a quelle che abbiamo in natura. Giappone: uno dei fronti dello tsunami del 2011. Nel punto in cui, secondo i calcoli, si sarebbe dovuto avere l’epicentro del terremoto era posto una sorta di fusibile che, al crescere della pressione, a un certo punto si è rotto: utilizzando macchine fotografiche ad alta velocità sono state osservate le variazioni delle linee cromatiche della luce attraverso il materiale, interpretate come movimenti di faglia. UN ISTANTE DI CATASTROFE. «Ripetuti esperimenti», spiega Hiroo Kanamori, del team di ricerca, «non lasciano dubbi sul fatto che nell'istante che scatena il terremoto i due "blocchi di faglia", di plastica nel nostro modello, si allontanano tra loro per poi richiudersi improvvisamente.» Nella realtà si potrebbe dunque effettivamente aprire una voragine di dimensioni tali da inghiottire auto e persone, e nulla vieta che possa accadere anche sui fondali oceanici: proprio questa ipotesi è quella che meglio potrà aiutare a capire come si formano gli tsunami.
3/5/2017 Gestione strade, Anas in pista nella gara del Comune di Roma per la Grande viabilità Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Gestione strade, Anas in pista nella gara del Comune di Roma per la Grande viabilità Alessandro Arona L'Anas entra sul mercato della gestione delle strade locali. Non come stazione appaltante, come sempre ha fatto in qualità di gestore delle rete stradale nazionale, ma come impresa privata (quale giuridicamente è, anche se controllata al 100% dallo Stato). L'annuncio, a sorpresa, è arrivato ieri dallo stesso presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, in audizione in Commissione Lavori pubblici al Senato, rispondendo a una domanda del vice- presidente della commissione Stefano Esposito (Pd), che gli chiedeva se è vero che la società stesse partecipando alla gara del Comune di Roma per la manutenzione delle strade di grande viabilità. «Sì - ha risposto Armani - l'Anas è in gara. È importante che la manutenzione delle strade nelle grandi città abbia un'impostazione industriale. E teniamo conto che la maggior parte del traffico stradale si concentra sulle grandi città». Fonti vicine al presidente Armani confermano che la scelta ha un valore strategico, che si tratta della prima volta che l'Anas partecipa a questo tipo di gare "sul mercato", come soggetto privatistico, ma non sarà l'ultima. La società precisa che l'Anas è in pista nella gara del Comune di Roma pubblicata il 28 dicembre scorso, un appalto di servizi per la «sorveglianza e il monitoraggio della rete stradale di Grande Viabilità di Roma Capitale», per un valore di 8,439 milioni articolato in tre lotti, con ogni impresa che può vincere un solo lotto. Armani ha parlato di «manutenzione», ma l'Anas precisa che la gara a cui hanno partecipato è di servizi, non di lavori, per il monitoraggio dello stato delle strade, «non siamo dunque in concorrenza con le imprese di costruzione», né l'Anas - spiegano - ha intenzione di partecipare all'altra gara del Comune di Roma, pubblicata il 6 aprile scorso, per l'«esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle strade di "Grande Viabilità"» (77,8 milioni divisi in 12 lotti). Nell'annuncio di Armani di essere "in pista", per quanto solo sulla gara di servizi, ci sono comunque due aspetti sorprendenti. L'Anas è stato finora, nelle diverse vesti giuridiche indossate nella sua storia (azienda autonoma, ente pubblico economico, società per azioni al 100% statale) sempre nella sostanza un "braccio operativo" dello Stato nella gestione, manutenzione e costruzione di strade statali non a pedaggio. Ora invece si presenta sul mercato, in concorrenza con imprese a tutti gli effetti private. La seconda cosa a colpire è che la gara del Comune di Roma è "poca cosa" per un colosso come Anas (26mila km gestiti, circa due miliardi di euro di investimenti all'anno), soprattutto perché si può vincere al massimo un lotto da 3,35 milioni. Ma la rivendicazione del valore strategico di questa scelta, fatta dallo stesso Armani, fa pensare che l'Anas questo mercato lo voglia far crescere. Finora pochissimi Comuni (praticamente http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEen81EB/0 1/2
3/5/2017 Gestione strade, Anas in pista nella gara del Comune di Roma per la Grande viabilità nessuno) ha affidato con gara a imprese esterne il ruolo di monitoraggio e gestione delle strade. Ora l'Anas sembra dire ai Comuni: io ci sono, forte della mia esperienza, potete esternalizzare questa funzione con lotti di dimensione consistente. «Abbiamo macchine ad alta tecnologia - spiegano ad esempio - per il monitoraggio della pavimentazione con laser scan». Chiaro che la prospettiva dell'autonomia finanziaria («Il nuovo Contratto andrà presto al Cipe» ha confermato Armani) e delle sinergie industriali con Fs spingono l’Anas verso una strategia più autonoma sul mercato, da impresa privata, in Italia e non più solo sui mercati esteri. PONTE DI FOSSANO Nell’audizione di ieri il presidente Anas Gianni Armani è tornato sul viadotto La Reale a Fossano, crollato il 18 aprile: «È una storia da prima Repubblica: l’appalto è stato aggiudicato senza gara (oltre 25 anni fa) a un Ati con Itinera e Grassetto, con delibera del Cda Anas, ribasso del 15% e poi varianti in corso d’opera che hanno alzato i costi del 60%. Riteniamo che il crollo sia dovuto a vizi in fase di costruzione. Stiamo effettuando monitoraggi dettagliati su tutta la tangenziale di Fossano (Cn), ma escludiamo che questi problemi siano diffusi sul resto della rete». Negli ultimi 14 mesi l’Anas ha messo in gara la cifra record di due miliardi di euro per la manutenzione straordinaria delle proprie strade (pavimentazione, ponti, viadotti, gallerie). P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEen81EB/0 2/2
3/5/2017 Qualificazione, Cantone «chiude» Axsoa per le false cessioni di ramo d'azienda Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Qualificazione, Cantone «chiude» Axsoa per le false cessioni di ramo d'azienda Mauro Salerno Giunge a un primo punto fermo la vicenda dei falsi certificati per la partecipazione agli appalti pubblici rilasciati dalla società romana Axsoa,che ha portato al rinvio a giudizio di circa 80 indagati tra cui l’ex presidente della vecchia Autorità di vigilanza sui contratti pubblici Giuseppe Brienza. In parallelo all’inchiesta guidata dalla Procura di Roma hanno viaggiato i procedimenti portati avanti dalla stessa Autorità, che hanno subito un nuovo impulso con l’arrivo di Raffaele Cantone al vertice della nuova Autorità Anticorruzione. E ieri è arrivata la notizia del provvedimento con cui l’Anac ha revocato ad Axsoa (che da aprile 2013 opera sotto custodia giudiziaria) l’autorizzazione a operare sul mercato delle attestazioni dei costruttori, affiancando al provvedimento anche una sanzione di 25mila euro (vicina al tetto massimo di 25.822 euro previsto dalle norme sugli appalti) per non avere rispettato gli obblighi previsti dal codice durante lo svolgimento dell’attività di certificazione dei costruttori. In particolare nel mirino è finito il sistema delle «cessioni di ramo d’azienda». Un meccanismo con cui in passato è stato alimentato il business dei trasferimenti di "scatole vuote" accreditate di requisiti di organico, fatturato e attrezzature in realtà inesistenti ma che, falsamente certificati, consentivano alle imprese acquirenti di dotarsi dei mezzi necessari a ottenere la certificazione per partecipare alle gare per le opere pubbliche. Durante i controlli svolti dall’Anac è emerso che su un campione di circa 50 attestatirilasciati da Axsoa, ben 45 presentavano un’errata valutazione dei requisiti provenienti da trasferimenti aziendali (le finte cessioni di rami d’azienda, appunto). In base agli ultimi dati disponibili, ad Axsoa fanno ancora riferimento i certificati di circa 400 imprese edili. La decadenza decisa dall’Anac lascia intatta la validità di questi certificati fino alla loro naturale scadenza, ma impone alle imprese di scegliere entro 30 giorni un’altra Soa cui fare riferimento per le future attestazioni. Con la revoca di Axsoa scendono a 23 le società di attestazione dei costruttori ancora attive sul mercato. A inizio aprile un provvedimento di decadenza dall’autorizzazione aveva colpito anche la Soa milanese Pegaso, accreditata di circa 400 contratti. Sono invece in tutto 27.620 i costruttori rimasti a presidiare il mercato dei lavori pubblici: diecimila in meno degli oltre 37mila attivi a fine 2010, con un calo del 26% in meno di sette anni. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEYuh8EB/0 1/2
3/5/2017 Qualificazione, Cantone «chiude» Axsoa per le false cessioni di ramo d'azienda P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEYuh8EB/0 2/2
3/5/2017 Oice, a un anno dal Codice è boom per la progettazione: +35% per le gare e +65% per i valori dei servizi Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Oice, a un anno dal Codice è boom per la progettazione: +35% per le gare e +65% per i valori dei servizi Al. Le. Un anno a tutto sprint per il mercato della progettazione. Dall'entrata in vigore del Codice appalti, nell'aprile dello scorso anno, il settore dell'ingegneria e dell'architettura, sulla scia dell'obbligo di affidare lavori sul progetto esecutivo, è in netta crescita rispetto ai dodici mesi dell'anno precedente: +35,1% per il numero e +65,8% per il valore. Secondo il monitoraggio Oice-Informatel, in termini assoluti nei mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 ad aprile 2017, si sono raggiunti i 406,2 milioni contro i 245 milioni degli stessi mesi 2015-2016. Nel mese che si è appena chiuso il numero dei bandi di sola progettazione cresce sia in numero sia in valore rispetto ad aprile 2016. In particolare sono state 267 le gare bandite, per un importo di 41,1 milioni: +15,6% per gli avvisi e +84,2% per il valore. Nel primo quadrimestre 2017 i bandi di sola progettazione sono in crescita del 32,4% e dell'83,1%. Il complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura non ha lo stesso andamento, nel mese di aprile 2017 il numero delle gare è stato di 500 per un importo di 78,1 milioni, +39,7% in numero, ma -0,4% in valore su aprile 2016. L'entrata in vigore del nuovo codice ha comunque portato, nei 12 mesi da maggio 2016, incrementi del 42 per le gare e del 27,3% per il valore. Il primo quadrimestre 2017 si chiude con un +39% per le procedure e un -0,8% per i compensi. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEm7x0EB/0 1/1
3/5/2017 Consiglio di Stato: massimo ribasso non motivato? Legittima l'impugnazione immediata del bando Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Consiglio di Stato: massimo ribasso non motivato? Legittima l'impugnazione immediata del bando Mau. S. Il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione con il massimo ribasso, è immediatamente impugnabile senza attendere l'aggiudicazione: sussistono, infatti, tutti i presupposti per non rinviare il ricorso alla conclusione delle gara, a cominciare da quello della legittimazione ad agire sulla base del diritto a partecipare alla competizione secondo «meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando le conclusioni dei giudici di primo grado, esaminando una causa intentata da una società nell'ambito di una gara bandita dalla Asl di Salerno. Al di là della procedura al centro della controversia, è rilevante, e assume valore generale, l'indicazione che arriva dai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini. Il nuovo Codice appalti, specifica la sentenza n. 2014/2017 depositata ieri , ha chiarito che il criterio generale e "ordinario" in base al quale devono essere improntate le gare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un criterio che risulterebbe vanificato se, di fronte a una gara che prevede il massimo ribasso, si potesse fare ricorso solo ad aggiudicazione avvenuta. In base alla ricostruzione delle sentenza, il nuovo Codice, infatti, ha stabilito «una vera e propria gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un appalto, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso», prima posti su un piano di parità, e «ha imposto l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio "principale" e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale" utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEFsW9EB/0 1/1
3/5/2017 Appalti pilotati, agli arresti sindaco e assessore Pd a Terni Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Appalti pilotati, agli arresti sindaco e assessore Pd a Terni Ivan Cimmarisuti Una nuova grana per il Pd. Il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Bucari, entrambi del Pd, sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. L’ipotesi dei magistrati è che tra il 2011 e il 2016 avrebbero contribuito a manipolare in favore delle cooperative Alis, Ultraservizi, Gea e Asso, appalti relativi alla refezione scolastica, manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali e gestione dei servizi turistici alla Cascata delle Marmore. Per questo Sandro Corsi e Carlo Andreucci, rispettivamente delle coop Actl e Alis, hanno ricevuto l’interdittiva del divieto temporaneo d’impresa. Il fascicolo conta complessivi 16 indagati, tra i quali figura anche l’assessore al Bilancio Vittorio Piacenti d’Ubaldi. Stando agli accertamenti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, i bandi di gara - così come tutta la documentazione degli appalti - sarebbero stati «cuciti addosso» alle coop finite sotto accertamento. Nel registro degli indagati risultano anche alcuni dirigenti amministrativi del dipartimento dei Lavori pubblici di Terni. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE7suBFB/0 1/1
3/5/2017 Durc e rottamazione delle cartelle: rilascio del documento a chi ha aderito entro il 21 aprile Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Durc e rottamazione delle cartelle: rilascio del documento a chi ha aderito entro il 21 aprile Massimo Frontera Anche se il procedimento di definizione agevolata - previsto dal decreto legge 193/2016 sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle - «si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute» - «e, pertanto, fino a tale momento permane l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti previdenziali» - la regolarità può essere riconosciuta anche alle imprese di cui «si accerti» la «dichiarazione di adesione alla definizione agevolata», salvo verificare il puntuale pagamento di tutti i versamenti dovuti. È, in sintesi, quanto affermano, con due distinte circolari l'Inps e l'Inail in relazione alla regolarità contributiva da attestare attraverso il rilascio del Durc alle imprese richiedenti, a seguito dell'adesione alla "rottamazione delle cartelle", prevista dal Dl 193/2016, per i contributi non versati all'Istituto di previdenza. La circolare Inail (n.18 del 28 aprile) riassume le tappe che hanno portato alla decisione, anche a seguito di vari pareri acquisiti da parte di soggetti istituzionali (Ispettorato del lavoro e ufficio legislativo del ministero del Lavoro) e conclude che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva». Con parole diverse il principio viene affermato anche dall'Inps, nella cui circolare 80/2017 del 2 maggio si legge che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inps affidati all'Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall'articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità». Resta fermo che, le imprese devono anche essere in regola con i contributi relativi agli importi che non rientrano nella definizione agevolata. SCARICA IL TESTO - LA CIRCOLARE INAIL SUL RILASCIO DEL DURC A ogni successiva scadenza fissata per il pagamento dovuto per la regolarizzazione (in una soluzione unica oppure in più rate, da corrispondere tra il 2017 e il 2018), «la regolarità contributiva è attestata se l'agente della riscossione ne comunica il regolare versamento». L'architettura telematica del Durc on line, riferisce la circolare Inail, si adeguerà per rendere automatiche e tempestive le fasi del rilascio del documento. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE2ql7EB/0 1/2
3/5/2017 Ance: rischio di impatto debole sui cantieri per il fondo investimenti nel 2017 Stampa Chiudi 03 Mag 2017 Ance: rischio di impatto debole sui cantieri per il fondo investimenti nel 2017 Giuseppe Latour Il fondo investimenti da 47 miliardi rischia di non avere l'impatto previsto per il 2017. È questa una delle preoccupazioni espresse ieri dall'Ance nel corso dell'audizione presso la commissione Bilancio della Camera sulla legge di conversione della manovrina. Il decreto 50/2017, secondo i costruttori, presenta diversi punti forti, ad esempio nelle parti che sostengono gli investimenti a livello locale o che rafforzano l'impegno nelle aree terremotate. Ma anche qualche zona d'ombra, ad esempio in materia fiscale: non piacciono il mantenimento delle clausole di salvaguardia e l'allargamento del raggio d'azione dello split payment. Il ragionamento dell'Ance parte proprio dal fondo investimenti della presidenza del Consiglio. «Non si può non esprimere preoccupazione per la tempistica di attribuzione delle risorse, che sta mettendo a rischio il significativo contributo che il Fondo dovrebbe fornire per il rilancio degli investimenti nel 2017». Al di là della norma che attribuisce 400 milioni del fondo alle Regioni, «a quattro mesi dalla sua istituzione, si ancora è in attesa dei principali provvedimenti di ripartizione delle risorse, dai quali dipende l'avvio della realizzazione degli interventi, e solo il 24% delle risorse del 2017 sono state attribuite». Non è l'unico ritardo denunciato dai costruttori. «Un'altra norma prevista nel decreto legge che potrà consentire di avviare nuovi investimenti aggiuntivi, è quella che stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017 per un importo complessivo di 500 milioni di euro». Va, però, evidenziato che «la ripartizione viene effettuata con un mese e mezzo di ritardo, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, per effetto della deroga proposta, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017». Insomma, poche risorse saranno spese quest'anno. Sul fronte dell'Anas è positiva la norma che consente, nelle more dell'approvazione del Contratto di programma 2016-2020, di avviare investimenti di manutenzione straordinaria per un importo pari a circa un miliardo di euro e attività di progettazione di interventi per circa 330 milioni. «Tuttavia, rimane necessario superare le difficoltà che impediscono l'approvazione del suddetto Contratto di programma e che hanno bloccato, da oltre sedici mesi, l'utilizzo di 6,6 miliardi di euro stanziati per le manutenzioni e per l'avvio di nuove opere». Infine, c'è la parte fiscale. Qui l'Ance esprime «forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote Iva vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%». Ma, soprattutto, critica la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello split payment. «Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche determineranno un ulteriore incremento esponenziale del credito Iva, che non verrà più loro corrisposta non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale». http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AElRZ6EB/0 1/2
Consiglio di Stato: Legittima l'impugnazione immediata del bando nel caso di massimo ribasso 03/05/2017 Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017, ha stabilito che il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare il ricorso all’avvenuta aggiudicazione, quali: la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il nuovo Codice appalti - ed in particolare gli artt. 95, 204 (nella parte in cui prevede l’immediata impugnabilità dell’ammissione di altri operatori economici), 211, comma 2 (sull’autotutela “doverosa”) - rende, infatti, chiaro che vi sono elementi fisiologicamente disciplinati dal bando o dagli altri atti di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell’ottica del corretto esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell’interesse del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando, nella logica propria dell’interesse legittimo (figlio della sintesi di potere e necessità) la protezione di un bene della vita che è quello della competizione secondo il miglior rapporto qualità prezzo; un bene, cioè, diverso, e dotato di autonoma rilevanza rispetto all’interesse finale all’aggiudicazione. Ha aggiunto la Sezione che una diversa soluzione finirebbe per svilire e depontenziare le due architravi del nuovo impianto normativo: da un lato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che, la sua correzione si avrebbe solo all’esito della procedura concorsuale e della sua appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente il massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate aspettative; dall’altro sarebbe irragionevolmente derogata la logica bifasica(ammissioni/esclusioni prima fase; aggiudicazione seconda fase) che ha caratterizzato il nuovo approccio processuale in tema di tutela, poiché è evidente che l’illegittimità del bando, sub specie del criterio di aggiudicazione, è un prius logico giuridico rispetto alle ammissioni, condizionandole e rendendole illegittime in via derivata. Con il risultato che l’intento di affrancare il contenzioso sull’aggiudicazione da tutte le questioni sollevabili in via incidentale dal controinteressato (e fra queste anche quelle relative all’illegittimità del bando, strumentali all’utilitas della riedizione della gara) che ha ispirato la formulazione delle nuove norme processuali, risulterebbe tradito proprio in relazione ad aspetti basilari della prima fase. Altro argomento a riprova dell’irrazionalità della tesi dell’impugnazione postergata del criterio di aggiudicazione, è che il ricorrente, costretto ad attendere, quale dies a quo per l’impugnativa, il momento dell’aggiudicazione ad altri, non è vincolato dalla correlazione tra criterio del massimo ribasso e la mancata aggiudicazione, non dovendo egli dimostrare un rapporto di causalità tra effetto lesivo del bene “aggiudicazione” e lex gara: la lesione, nell’orientamento giurisprudenziale tradizionale varato dall’Adunanza Plenaria nel 2003, è infatti solo l’elemento, che integrando una delle condizioni dell'azione, abilita alla tutela dell'interesse legittimo attraverso l'esperimento dell'azione demolitoria. Una volta
realizzatasi la condizione dell'azione, il ricorrente è ammesso a far valere la violazione dell’obbligo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, insieme a tutti gli altri vizi di legittimità del bando che non attengano a clausole escludenti, a prescindere se la mancata aggiudicazione sia riferita, o meno, proprio all'operare di quella o di quelle clausola (si pensi, oltre che al criterio di aggiudicazione, alla difettosa composizione del seggio di gara o alle previsioni sulle modalità di apertura delle buste o, in generale, alle norme sul modus procedendi). In questi casi non è cioè necessaria la dimostrazione che, in assenza del vizio, l'aggiudicazione sarebbe stata senz'altro riconosciuta al ricorrente, costituendo, la violazione delle norme di legge, un sintomo della cattiva organizzazione e gestione della gara e conseguentemente dell'erroneità dei suoi esiti. Se così è, allora, non v’è ragione alcuna per attendere, al fine di invocare tutela, che la procedura di concluda con l’aggiudicazione a terzi. Tale soluzione non risponderebbe a finalità deflattive ed anzi inficerebbe quelle legate al pur contemplato onere di impugnazione delle ammissioni; non risponde del resto a finalità di coerenza giuridica o dogmatica, poiché il postergare l'impugnazione dellalex gara finanche quando la violazione è già conclamata, può avere un senso solo in relazione a clausole che non violino immediatamente l’interesse del singolo imprenditore, è così certamente non è per quelle che gli impediscono di concorrere sulla qualità; è inoltre contraria al dovere di leale collaborazione ed al rispetto del principio di legittimo affidamento, immanenti anche nell’ordinamento amministrativo. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Ance: No alle deroghe alle norme ordinarie per eventi 03/05/2017 Recentemente è entrato in vigore il decreto-legge 24 aprile n. 50 cosiddetta manovrina, ora in corso di conversione in Parlamento recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che contiene all’articolo 61 con cui sono adottate misure straordinarie per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Nel citato articolo 61 vengono stabiliti poteri d’urgenza con la nomina di Commissari per un evento sportivo programmato nel 2020-21, anche in deroga al nuovo Codice degli appalti. Sul problema interviene l’Anca (Associazione nazionale costruttori edili) precisando che con tali soluzioni si “contraddicono i principi ispiratori della riforma Codice degli appalti, laddove si afferma il divieto di ricorrere a procedure in deroga alle norme ordinarie per eventi programmati, per favorire la trasparenza e la regolarità dei meccanismi di aggiudicazione delle gare.” È questo il commento del Presidente dell’Ance, Gabriele Buia. La norma prevede, infatti, che: “al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si
terranno a Cortina nel 2020 e nel 2021” venga “nominato un commissario” che potrà approvare un “piano di interventi” necessari per progettare e realizzare “nuovi impianti a fune” o “nuove piste per lo sci da discesa” o anche per progettare e realizzare “opere connesse alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno e in particolare nel comune di Cortina d’Ampezzo” E se non bastasse il successivo comma 13 nomina un ulteriore commissario, il presidente pro tempre dell’Anas, con il compito di garantire una tempestiva esecuzione delle opere connesse “all’adeguamento della viabilità statale della provincia di Belluno”. “Con queste deroghe si dimostra quello che noi più volte abbiamo denunciato e cioè che le procedure autorizzative e decisionali per realizzare opere pubbliche sono talmente lunghe e complicate da indurre lo stesso legislatore a cercare strade alternative”, commenta Buia. E’ necessario invece marciare tutti nella stessa direzione: “se vogliamo promuovere la qualità e il rispetto delle regole, e noi stiamo lavorando con grande impegno in questa direzione, non si può poi aprire alla possibilità di derogare a quelle stesse norme, che sono state approvate e implementate qualche giorno fa e di cui stiamo ancora attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per favorire la realizzazione di opere pubbliche in modo trasparente ed efficiente” L’augurio è che il Parlamento “intervenga per correggere questa impostazione” che induce a pensare che “in Italia non si possano fare le cose per bene e in tempi rapidi senza ricorrere a scorciatoie e individuando responsabilità diverse da quelle ordinarie”. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Costo del lavoro e verifica anomalia offerta: nuova sentenza del TAR 03/05/2017 Il lavoro supplementare (cosa diversa dal lavoro straordinario) ed "eventuali sconti" per la fornitura dei prodotti necessari all'esecuzione dell'appalto non sono parametri idonei a giustificare la congruità di un'offerta economica in sede di valutazione dell'anomalia. Lo ha chiarito la Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 20 dicembre 2016, n. 12873 che ha accolto il ricorso presentato contro una gara aggiudicata a causa di una non corretta valutazione dell'anomalia dell'offerta. Il ricorrente avrebbe lamentato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, in quanto le giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria in relazione al costo del lavoro sarebbero "assolutamente incomprensibili". Entrando nel dettaglio, i giudici di primo grado hanno immediatamente chiarito che i vizi richiamati dal ricorrente sull'anomalia dell'offerta devono essere valutati alla stregua dei principi generali che sovrintendono al sindacato giurisdizionale sulla cosiddetta
discrezionalità tecnica, che può essere contestata (e valutata dal giudice) solo ed esclusivamente sotto il profilo dell'attendibilità del giudizio dell'Amministrazione quanto a norme tecniche applicate e al relativo procedimento applicativo. Ciò premesso, secondo il TAR nel caso di specie il giudizio di anomalia svolto dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicataria è giunto a violare il principio di ragionevolezza tecnica con particolare riguardo alle valutazioni del costo della manodopera e del costo dei prodotti. In riferimento al costo della manodopera, per giustificare l’ulteriore ribasso offerto, l'aggiudicataria aveva affermato “di ricorrere al lavoro supplementare per la sostituzione del personale assente”, con un ulteriore decurtazione della retribuzione. Come chiarito dai giudici del TAR, il ricorso al lavoro supplementare è diverso dal lavoro straordinario: mentre quest'ultimo può essere imposto dal datore di lavoro, il primo può essere richiesto al lavoratore “in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale” (art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2015). La possibilità, per il lavoratore part-time, di rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare, dunque, rende del tutto aleatoria la previa quantificazione delle relative ore da parte del datore di lavoro e, conseguentemente, affetto da un evidente errore di fatto il giudizio di affidabilità dell’offerta espresso dalla commissione, laddove appare aver considerato il lavoro supplementare alla medesima stregua del lavoro straordinario. Analoghi rilievi sono stati mossi rispetto alle giustificazioni offerte con riguardo ai costi dei prodotti necessari per l'esecuzione dell'appalto. In particolare, anche in tal caso i giustificativi appaiono collegati a parametri del tutto incerti, o quanto meno, non adeguatamente verificati dalla commissione sulla base di idonea documentazione (fatture e/o pregressi contratti di fornitura), in quanto fondati sulla mera dichiarazione della aggiudicataria di aver stimato il costo dei prodotti tenendo conto della “possibilità di beneficiare, grazie al consistente incremento del fatturato, di significativi sconti in merce da parte dei propri fornitori che consentiranno di disporre di ingenti quote di forniture ottenute gratuitamente ed impiegabili nell’appalto in oggetto”. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Eliminazione barriere architettoniche: Tra gli interventi liberi del DPR 31/2017 03/05/2017 Il nuovo DPR n. 31/2017 entrato in vigore il 6 aprile riguardo l’autorizzazione paesaggistica identifica 31 interventi liberi e 42 procedure semplificate. Nell’Allegato A del decreto sono riportati i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, rimangono esclusi dal richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Tra questi lavori, il cui elenco è molto lungo, troviamo: quelli per il superamento delle barriere architettoniche; il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica opere indispensabili purchè non comportino modifiche sostanziali. Nell’Allegato B ci sono gli interventi considerati di impatto lieve quali gli interventi antisismici, di miglioramento energetico, tettoie e porticati. L'istanza di autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità va anche spedita in modalità telematica, compilando il modello semplificato dell'Allegato C,
corredato da relazione paesaggistica semplificata, e che va redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, secondo l'Allegato D. Tra i 31 interventi liberi: opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione; d’uso; interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati; interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento; interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno; installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti; secondari; installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda; manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture; interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati; installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive; interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva; installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati; smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente; demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi. Tra i 42 interventi semplificati: incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario; realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati; interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne; interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli; interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti; interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio; installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno; adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso; interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre finoo a 20 mq; demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc; verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali; demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004. Per il resto Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B, il decreto tocca le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno a condizione che il progetto risulti conforme a quanto autorizzato in precedenza. Caso contrario, se nell'istanza di rinnovo siano presenti variazioni progettuali che comportino interventi di grande entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario. Conferenza di servizi Secondo il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari, non si indice conferenza di servizi nel caso di realizzazione dl’intervento nei casi in cui, quando oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata, non sono necessari altri titoli abilitativi nei casi in cui sono previsti: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia); la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). A cura di Salvo Sbacchis © Riproduzione riservata
Lauree professionalizzanti, CNI: ‘dividere i percorsi triennali’ di Alessandra Marra Predisporre due indirizzi distinti: uno orientato all'occupazione immediata e l’altro finalizzato al proseguimento degli studi 03/05/2017 – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è favorevole all’attivazione di lauree professionalizzanti ma chiede al Ministero dell’Istruzione (Miur) di definire percorsi chiari, sia in termini di competenze acquisite sia in riferimento agli sbocchi professionali consentiti. Questo l’orientamento del CNI, a seguito dell’incontro con la Cabina di regia nazionale sulle lauree professionalizzanti del Miur, sul DM 987/2016 che attiva corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale. Lauree professionalizzanti: dividere i percorsi triennali
Il CNI ritiene che le lauree in ingegneria ad orientamento professionale debbano essere corsi triennali terminali, orientati ad un rapido ingresso nel mondo del lavoro, come è accaduto per le lauree sanitarie. Gli Ingegneri propongono di ipotizzare una "diramazione del percorso triennale in due distinti indirizzi: uno con una forte connotazione "professionalizzante" per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un’occupazione; l'altro finalizzato sostanzialmente al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento della laurea magistrale". Infine, per sciogliere l’attuale groviglio degli accessi agli albi professionali il CNI propone una modifica dell’art. 55 del DPR 328/2001 e il riferimento ad uno dei principi cardine delle lauree professionalizzanti: attribuire ad ogni professione un corso di laurea professionalizzante univoco. Lauree professionalizzanti: i commenti del CNI Angelo Domenico Perrini, Consigliere CNI che ha partecipato all’incontro con la Cabina di regia del Miur, ha dichiarato: “Esprimiamo soddisfazione per questo incontro perché in generale riteniamo che queste lauree professionalizzanti possano essere utili all'inserimento immediato nel mondo del lavoro e quindi nel processo produttivo, cosa che non è assolutamente avvenuta per i laureati triennali ex 328/2001.” “Tuttavia – ha detto Ania Lopez, Consigliere CNI presente all’incontro – riteniamo che sia necessaria una complessiva riorganizzazione del sistema universitario per arrivare a definire in modo chiaro i vari percorsi attivi mediante una maggiore valorizzazione e una più puntuale caratterizzazione del titolo di primo livello. Oltre alla definizione delle competenze, è importante facilitare il completamento del percorso formativo ingegneristico dei laureati triennali”. © Riproduzione riservata
Società di ingegneria nel mercato privato, riparte il ddl ‘Concorrenza’ di Paola Mammarella Proposta la copertura assicurativa per dieci anni dopo la disdetta. In settimana il Governo potrebbe chiedere la fiducia Foto: goodluz © 123RF.com 03/05/2017 – Si riaccendono i riflettori sulla possibilità che le società di ingegneria operino nel mercato privato. Questa settimana il Governo potrebbe chiedere la fiducia sul nuovo maxi-emendamento sostitutivo del disegno di legge “Concorrenza”. Il testo, fermo in Parlamento dal 2015, contiene anche delle proposte per tutelare i professionisti da richieste di risarcimento giunte dopo la disdetta della polizza. Le società di ingegneria lavoreranno con i privati Il disegno di legge sta tentando da tempo di mettere fine alla querelle infinita tra le società di ingegneria, che rivendicano il diritto a lavorare nel settore privato, e i professionisti, che invece vorrebbero limitare l’attività delle società al settore pubblico.
Con una disposizione di interpretazione autentica, il ddl estende la disciplina della Legge 266/1997, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria, alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. Questo significa che, spiega la relazione di accompagnamento del maxi- emendamento, oltre ad aprire il mercato privato alle società di ingegneria, si affermerà la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 (Data di entrata in vigore della L 266/1997). Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Assicurazione professionale, ultrattività di dieci anni Nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, sarà offerta la copertura per le richieste di risarcimento presentate nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto, riferite ad eventi verificatisi nel periodo di copertura. I titolari di polizze in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge “Concorrenza” potranno richiedere alle compagnie l’inserimento di questa clausola di ultrattività nei loro contratti. Perché queste novità diventino operative, si aspetta ora che la macchina parlamentare si rimetta in moto. Foto: goodluz © 123RF.com © Riproduzione riservata
Progettazione boom con Nuovo Codice: +35% per le gare e +65% per il valore dei servizi del 03/05/2017 Anticipazioni OICE sulle gare di progettazione negli Appalti: negli ultimi 12 mesi promossi incarichi per 406 milioni contro i 245 dell'anno precedente. Ad aprile +15,6% in numero e +84,2% in valore E' un vero boom, quello delle gare di progettazione ai tempi del Nuovo Codice Appalti (e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Correttivo). Le anticipazioni fornite dall'OICE, infatti, dicono che dall’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, gli ultimi dodici mesi, il mercato della progettazione, sulla scia dell’obbligo di affidare lavori sul progetto esecutivo, è in netta crescita rispetto ai dodici mesi dell’anno precedente: +35,1% in numero e +65,8% in valore. In termini assoluti nei mesi post Nuovo Codice, da maggio 2016 ad aprile 2017, si sono raggiunti i 406,2 milioni di euro contro i 245 milioni di euro degli stessi mesi 2015 – 2016. Ad aprile 2017, il numero dei bandi di sola progettazione è cresciuto sia in numeri che in valore rispetto all'anno precedente: 267 gare bandite, importo 41.1 milioni, con un aumento del 15.6% in numero e del 84.2% in valore. Passando al complesso dei servizi di Ingegneria e Architettura, non si registra invece la stessa crescita esponenziale: ad aprile 2017, infatti, il numero delle gare è stato di 500 per un importo di 78,1 milioni di euro, +39,7% in numero, ma -0,4% in valore su aprile 2016. Il Nuovo Codice ha comunque portato, nell'ultimo anno, incrementi del 42,0% in numero e del 27,3% in valore. Altra anticipazione di rilievo fornita da OICE è quella sui ribassi coi quali le gare di ingegneria e architettura (tutte, quindi, non solo quelle di progettazione) vengono aggiudicate: a fine aprile il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2014 è al 30,0%, per quelle indette nel 2015 al 39,9%. Le notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 (quasi tutte prima dell’entrata in vigore del decreto 50/2016) danno un ribasso che arriva al 41,0% circa.
3/5/2017 Riforma della VIA, gli ambientalisti: “Il governo rinunci alle valutazioni ambientali farsa” “ Il governo rinunci alle valutazioni ambientali farsa” casaeclima.com /ar_31118__riforma-della-via-ambientalisti-governo-rinuncia-alle-valutazioni-ambientali- farsa-.html Martedì 2 Maggio 2017 Riforma della VIA, gli ambientalisti: “Il governo rinunci alle valutazioni ambientali farsa” 20 associazioni ambientaliste chiedono il ritiro o una radicale riscrittura dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE “I cittadini, la pubblica amministrazione e il nostro territorio, se non ci sarà un radicale ripensamento, subiranno le conseguenze ambientali ed economico-finanziarie delle valutazioni ambientali farsa proposte nello schema di decreto legislativo elaborato dal Ministero dell’Ambiente, che in questa settimana dovrà avere il parere del Parlamento e della Conferenza Stato-Regioni”. Lo denuncia una coalizione di venti tra le maggiori associazioni ambientaliste riconosciute - Accademia Kronos, AIIG, Associazione Ambiente e Lavoro, CTS, ENPA, FAI, Federazione Pro Natura, FIAB, Geeenpeace Italia, Gruppo di Intervento Giuridico, Gruppi di Ricerca Ecologica, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Marevivo, Mountain Wilderness, Rangers d’Italia, SIGEA, VAS, WWF - che chiede il ritiro o una radicale riscrittura dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Secondo le 20 associazioni ambientaliste il provvedimento, approvato lo scorso 10 marzo dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, “crea una procedura farraginosa e poco trasparente, su elaborati approssimativi, duplicando le fasi autorizzative sui progetti di opere e impianti, favorendo i progettisti e non la corretta informazione e partecipazione dei cittadini”. Gli ambientalisti fanno notare che, una volta data l’autorizzazione ambientale su un vago “progetto di fattibilità” (come previsto nello schema di decreto), il percorso del proponente dell’opera o dell’impianto diventa in discesa e le varianti sul progetto definitivo, dipendenti dalla cattiva qualità degli elaborati preliminari, portano a diatribe sulla lievitazione dei costi che a quel punto l’amministrazione pubblica, dato il primo OK, difficilmente riesce a contestare. E non si tratta di rischi teorici, per 15 anni (dal 2001 al 2015), questo modello, ricordano gli ambientalisti, è stato applicato alle “infrastrutture strategiche”, derivanti dalla legge Obiettivo, i cui costi (date le necessarie compensazioni e mitigazioni ambientali) a consuntivo sono lievitati in maniera incontrollata, arrivando da un +300% (Autostrada Bre.Be.Mi.) ad un +800% (terzo Valico dei Giovi) rispetto ai costi iniziali.
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