COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
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COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 29/07/2021 ORIGINALE OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ANNO 2021. L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:45 convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in videoconferenza secondo i criteri adottati ai sensi dell’art. 73 comma 1 del DL n.18 del 17 marzo 2020 dal Presidente con atto in data 30 marzo 2020, il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Signori: BOTTERO FABIO SINDACO Presente ALBINI CLAUDIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Presente NAPPO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente GRUMELLI ALICE CONSIGLIERE Presente BOCCIA ATTILIO CONSIGLIERE Presente VERNAGLIONE FEDERICO CONSIGLIERE Presente DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO CONSIGLIERE Presente STRINGARO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente COPPO MAURIZIO CONSIGLIERE Presente ZATTI ALICE CONSIGLIERE Presente CAMISANI OLIVIERO VALERIO CONSIGLIERE Presente GHILARDI GIORGIO CONSIGLIERE Presente PULEO ANTONINO CONSIGLIERE Assente CAVAGNA CRISTINA CONSIGLIERE Presente PADOVANI IVANO CONSIGLIERE Presente RUSSOMANNO GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente VILLA ZINA CONSIGLIERE Presente Presenti n. 15 Assenti n. 2 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO . Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, Damiani Leo, Iorio Giulia. Essendo legale il numero degli intevenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato. Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno. copia informatica per consultazione
Il Presidente del Consiglio mette in votazione la trattazione congiunta dei punti 6 e 7 posti all’ordine del giorno. Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza), n. 1 astenuto (Padovani), n. 3 contrari ( Ghilardi, Cavagna, Villa), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti, il Consiglio approva la discussione unificata dei due punti inerenti la Tari. Il Presidente invita l’Assessore Spendio ad illustrare gli argomenti. Seguono gli interventi dei Consiglieri: Padovani, Ghilardi, Villa e del Responsabile Area Economico Finanziaria (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione). IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; VISTO lo Statuto comunale vigente; VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione; VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 03/11/2020 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2021 avente ad oggetto: ”Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023”; VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 16/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”; VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; copia informatica per consultazione
PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazio- ne di Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 20 del 15/05/2014 (di seguito Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 26/03/2019; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 66 del 30/09/2020 che, nell’approvare il nuovo regolamento in materia di IMU, ha disposto la disapplicazione del previgente regolamento IUC – relativamente alla disciplina IMU/TASI – mantenendo operativa la disciplina TARI; VISTO l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; CONSIDERATO che, alla luce dell’esperienza applicativa, si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici; RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente, anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento; VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e gestione rifiuti raccolta differenziata e igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2018; copia informatica per consultazione
VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali; CONSIDERATO che, alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020, occorre trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto; VALUTATA altresì la necessità di procedere all’abrogazione del regolamento IUC/TARI a decorrere dal 1° gennaio 2021, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2021, entro i limiti previsti dalla nuova disciplina; VISTE le Deliberazioni 443/2019/R/Rif e 444/2019/R/Rif emanate in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con le quali è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario e sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti; VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238; CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all’interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell’abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all’assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze; VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni; VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all’esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati copia informatica per consultazione
a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale; CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE); OSSERVATO che l’articolo 30, comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all’articolo 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio; RITENUTO tuttavia di differire, solo per l’anno in corso, al 30 settembre 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di approvazione; VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; VISTO l’articolo 30, comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021; OSSERVATO che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021; OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021”; VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15-bis del D.L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della copia informatica per consultazione
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; VISTO l’articolo 13, comma 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”; TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; VISTO l’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; copia informatica per consultazione
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; VISTO l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. N° 267/2000; Con n. 13 voti favorevoli (maggioranza + Padovani e Villa), n. 2 contrari (Ghilardi, Cavagna), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti; DELIBERA 1. di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”, nella versione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1 avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 3. di abrogare il Regolamento IUC/TARI richiamato in premessa – per la parte ancora vigente a seguito della precedente deliberazione consiliare n. 66 del 30/09/2020 - a far data dal 1° gennaio 2021, dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A; 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. Successivamente, Con n. 13 voti favorevoli (maggioranza + Padovani e Villa), n. 2 contrari (Ghilardi, Cavagna), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti; DELIBERA Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di adottare la deliberazione entro i termini normativi previsti per le determinazioni regolamentari TARI 2021. copia informatica per consultazione
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE ALBINI CLAUDIO FOLLI ALBERTO copia informatica per consultazione
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. … del …/…/2021 1 copia informatica per consultazione
Indice ART. 1 - Oggetto del Regolamento .............................................................................................. 3 ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti ................................................................................ 3 ART. 3 - Soggetto attivo ............................................................................................................... 3 ART. 4 - Presupposto per l’applicazione del tributo..................................................................... 3 ART. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani ................................... 4 ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ........................ 4 ART. 7 - Superficie degli immobili................................................................................................. 5 ART. 8 - Costo di gestione ............................................................................................................. 5 ART. 9 - Determinazione del tributo ............................................................................................ 6 ART. 10 - Articolazione del tributo ............................................................................................... 6 ART. 11 - Periodi di applicazione del tributo ................................................................................ 6 ART. 12 - Utenze domestiche ....................................................................................................... 6 ART. 13 - Utenze non domestiche ................................................................................................ 7 ART. 14 - Riduzioni del tributo ...................................................................................................... 8 ART. 15 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta .......................................................................................................................................... 8 ART. 16 - Scuole statali ................................................................................................................. 9 ART. 17 - Tributo giornaliero......................................................................................................... 9 ART. 18 - Tributo provinciale ...................................................................................................... 10 ART. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione ........................................................ 10 ART. 20 - Versamenti .................................................................................................................. 11 ART. 21 - Funzionario responsabile del tributo .......................................................................... 11 ART. 22 - Accertamento .............................................................................................................. 12 ART. 23 - Rimborsi ....................................................................................................................... 12 ART. 24 - Calcolo degli interessi.................................................................................................. 13 ART. 25 - Disposizioni finali......................................................................................................... 13 ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche................................................................. 14 2 copia informatica per consultazione
ART. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI prevista dai commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria. 3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e gestione rifiuti raccolta differenziata e igiene urbana, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ART. 3 - Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. ART. 4 - Presupposto per l’applicazione del tributo 1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3 copia informatica per consultazione
ART. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani 1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano: Utenze domestiche: - solai, sottotetti e cantine non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati; - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri; Utenze non domestiche: - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli Art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; c) aree comuni condominiali ai sensi dell’Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva; d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Per fruire della detassazione prevista dal presente comma, gli interessati devono presentare apposita istanza e relativa documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. 2. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o 4 copia informatica per consultazione
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. ART. 7 - Superficie degli immobili 1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l’anno 2013 dall’articolo 14 del D.L. 201/2011, ove non siano intervenute variazioni che incidono sull’applicazione del tributo. 2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue: la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica; la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore; qualora l’utilizzo di locali ed aree scoperte dia luogo alla produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la riduzione forfettaria del 15%. 4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. ART. 8 - Costo di gestione 1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall’Ente Territorialmente Competente e approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base della Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. 5 copia informatica per consultazione
ART. 9 - Determinazione del tributo 1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro termini specificatamente fissati da disposizioni di legge. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 5. Con la stessa deliberazione il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. ART. 10 - Articolazione del tributo 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. ART. 11 - Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 19. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. ART. 12 - Utenze domestiche 1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. 6 copia informatica per consultazione
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. 3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia. 4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. 5. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti e non residenti nel Comune, il numero degli occupanti viene stabilito sulla base di quanto dichiarato dall’utente nella comunicazione di cui all’art. 19. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall’utente, si assume un numero pari a 2 componenti, salva la possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. 6. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza. 7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza. ART. 13 - Utenze non domestiche 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’Allegato A del presente Regolamento. 2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito della stessa utenza, alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso. 3. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. 4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie 7 copia informatica per consultazione
occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. ART. 14 - Riduzioni del tributo 1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal D.P.R. 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. In ragione dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 238, comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 15, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. ART. 15 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta 1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. 2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. 3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: Rid= Qavv / Qtot (Kd) dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. 8 copia informatica per consultazione
Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il Servizio Ambiente/Trasporti del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio. 5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti. 6. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. ART. 16 - Scuole statali 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI. ART. 17 - Tributo giornaliero 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall’applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell’attività di commercio ambulante. 2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. 5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. Per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l’obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il suddetto canone. 9 copia informatica per consultazione
Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 19 prima dell’insorgenza del presupposto impositivo. 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante. 10. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) euro. ART. 18 - Tributo provinciale 1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. ART. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al periodo precedente. 2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare residente nel Comune. 4. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche: a) generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 10 copia informatica per consultazione
d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare; e) data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche: a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell’attività prevalente; b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica; c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; e) data di inizio dell’occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro il termine previsto dal comma 1. ART. 20 - Versamenti 1. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’Art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. 3. Il mancato ricevimento dell’invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate. 4. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 5. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l’importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l’intero anno e non alle singole rate previste. ART. 21 - Funzionario responsabile del tributo 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 11 copia informatica per consultazione
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