Comune di Siena SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI

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Comune di Siena
              SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI
              SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI

                     ATTO DIRIGENZIALE N° 1438 DEL16/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2019/2020 PERIODO DAL 01/10/2019 AL
30/09/2020– DETERMINA A CONTRARRE – CIG:ZBA2914455

TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa
IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2307 del 16/10/2019 venivano affidati alla Ditta “Plurigest
 Srl di Siena i lavori per la manutenzione e gestione degli impianti termici comunali – stagione
 2018/2019;
- che l’appalto comprendeva, oltre all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria occorrenti
  per mantenere in efficienza gli impianti termici installati negli edifici comunali, tutte le attività
  necessarie per il mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici stessi e per il
  miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell’energia, nonché l’assunzione, da
  parte dell’appaltatore, della funzione di terzo responsabile, in conformità a quanto previsto dal
  D.P.R. n. 412/1993 sulla gestione degli impianti termici, finalizzata ad un uso razionale
  dell’energia ed al contenimento dei consumi;
Dato atto :
- che essendo in fase di conclusione il suddetto affidamento e perdurando l’impossibilità di
 provvedere con personale dipendente, per carenza numerica e per mancanza di specializzazione
 necessaria, alla gestione di detti interventi in maniera efficace, efficiente e continuativa,
 l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità di ricorrere nuovamente alle prestazioni di
 una ditta esterna specializzata e tecnicamente organizzata nel settore;
- che pertanto, al fine di provvedere al suddetto affidamento per il periodo dal 01/10/2019 al
 30/09/2020, il Servizio Manutenzione Immobili ha predisposto apposito Capitolato Speciale,
 riportante le condizioni amministrative, tecniche ed economiche che regoleranno il futuro rapporto
 negoziale e che prevede un costo presunto annuo dell’appalto pari a €. 38.744,70=, di cui €
 500,00= per oneri per la sicurezza, oltre a € 8.633,83= per I..V.A. al 22 %, per un totale annuo €.
 47.878,53=;
Rilevato :
- che, come verificato dalla competente struttura tecnica e risultante dal Capitolato speciale,
l’appalto da affidarsi è riconducibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, alla
fattispecie dei contratti pubblici di servizi;
- che i suddetti servizi non trovano rispondenza in alcuna convenzione stipulata, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Consip per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
-     che l'art. 36 comma del D.lgs 50/2016 consente l'affidamento diretto di servizi di importo
     inferiore ad € 40.000,00, oltre Iva;

- che l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006 stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione Comunale, di fare
  ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al
  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al Sistema telematico messo a
  disposizione dalla centrale regionale;

- che il Comune di Siena ha aderito allo strumento di e-procurement regionale START (Sistema
  Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Ritenuto, nel rispetto della normativa sopra richiamata, di procedere all’affidamento del servizio di
cui trattasi mediante procedura negoziata previa gara informale tra ditte specializzate nel settore, da
esperirsi con modalità telematica, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’importo a base di gara di €. 38.744,70 oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza
ed I.V.A. al 22%;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Siena, approvato con
deliberazione consiliare n. 108 del 27/03/2001;

Visto il D.lgs 50 del 18/04/2016;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto ancora in vigore;

Visto il D.lgs 09/04/2008 n. 81, modificato dal D.lgs 106/2009;

Visto l'art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 86 del 17/01/2019;

                                            DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti, la spesa di €. 38.744,70=, oltre ad €. 500,00= per oneri per la
    sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % per € 8.633,83= e quindi per un totale di €. 47.878,53=,
    occorrente per il servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici comunali, per il
    periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020, alle condizioni amministrative, tecniche ed economiche di
    cui all’apposito Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente atto, si approva;
2. di affidare il succitato appalto in economia mediante procedura negoziata, con aggiudicazione
    dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.95 comma 4 lettera B ;
3. di provvedere all’affidamento del servizio medesimo, per un importo a base di gara di €
    38.744,70 oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza ed I.V.A. al 22%per € 8.633,83 a carico del
    Comune per un totale complessivo di €. 47.878,53=, a mezzo di procedura negoziata previa gara
    informale tra ditte specializzate nel settore, da esperirsi con modalità telematica, con
    aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
C.4 lettera B;

4. di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi del D.Lgs.
50/2016, nonchè di Direttore dell’esecuzione, ai sensi della medesima normativa, sono svolte
dall’Ing. Paolo Ceccotti;
5. di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente Determinazione saranno perfezionate ed
  esigibili nel corso del presente esercizio finanziario 2019 e nella rimanente parte nell'Anno 2020;

6. di impegnare la spesa di €. 47.878,53= ai seguenti capitoli di bilancio, come indicato nella parte
“Elenco Movimenti Contabili” del presente Atto compilata a cura della Direzione Risorse :

       per € 21.688,53= occorrenti per l’anno 2019 ai sottoindicati Capitoli del Bilancio 2018:
        a) per €. 11.481,07= al cap. 4011023;
        b) per €.       707,46= al cap. 4021005;
        c) per €. 9.500,00= al cap. 4021018;
       per € 26.190,00= occorrenti per l’anno 2020 ai sottoindicati Capitoli del Bilancio 2019:
                                             a) per €. 9.000,00= al cap. 4011023;
        b) per €. 9.000,00= al cap. 4021005;
        c)          per €. 8.190,00= al cap. 4021018;

                                                                             E
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             Transazione Elementare                                          b
                                                     Vincolo      Capitolo   i
                                                                             l
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Missione Programma       5° Liv. Piano Finanziario                                2019      2020
                                                                                                   21
   4            1         U.1.03.02.05.004                       4011023         11481,07   9000
   4            2           U.1.03.02.05.004                     4021005         707,46     9000
   4            2           U.1.03.02.05.004                     4021018          9500      8190

7. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Risorse per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE INCARICATO

                                       Ing. Paolo Ceccotti

        COMUNE DI SIENA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO
            DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
            TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA
                                           2019/2020

                        CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.L’appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la
compiuta realizzazione dei lavori termoidraulici di manutenzione occorrenti per mantenere
regolarmente in esercizio gli impianti degli edifici di proprietà comunale elencati nell’allegato A,
nonché l’espletamento dell’attività, non economicamente prevalente, di gestione degli stessi
impianti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 26.08.1993 n. 412, finalizzata all’uso razionale
dell’energia ed al contenimento dei consumi energetici.

2.Gli impianti oggetto di appalto sono: impianti termici e di produzione di acqua calda, impianti
solari termici, impianti di condizionamento, secondo quanto specificato nell’allegato A.

3.Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le
caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative dell’appalto.

34 L’esecuzione delle prestazioni richieste deve essere sempre e comunque effettuata secondo le
regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Articolo 2 - Descrizione sommaria delle opere e delle prestazioni
1. L’oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che sono
desumibili dagli altri articoli del presente capitolato speciale di appalto:

   a) servizio di manutenzione e esercizio degli impianti termici (oltre ad eventuali impianti di
   condizionamento ed eventuali impianti solari termici, ed esclusa la fornitura dei combustibili ed
   energia elettrica) installati negli edifici di proprietà e/o competenza comunale elencati
   nell'allegato A, nel rispetto della definizione di cui all'art. 1, lett. n), del D.P.R. 26.08.1993, n.
   412;
   b) l’assunzione, da parte dell’appaltatore, del ruolo di "terzo Responsabile", ai sensi dell'art. 31,
   commi 1 e 2 della Legge 10/1991 e dell'art. 1, lett. o), del D.P.R. 26.08.1993, n. 412, per gli
   impianti termici installati negli edifici di cui all'allegato A, comprensivo della responsabilità
   dell'esercizio, della manutenzione, e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
   consumi energetici.

Art. 3 - Durata dell’appalto

1. Il servizio descritto agli articoli precedenti avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto di
   affidamento e si concluderà, una volta conclusa la stagione termica 2019/2020

2. L'esecuzione del servizio potrà avvenire, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della
   stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a
   contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia di cui all’art. 11.
Art. 4 – Ammontare dell'appalto

1.      L'importo complessivo dell'appalto ammonta a €. 39.500,00=, di cui €. 39.000,00= a base di
gara e € 500,00= per opere per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso.

2.      L’importo contrattuale corrisponde all’importo di € 39.000,00=, al quale deve essere
applicato il ribasso offerto dall’affidatario, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere, anch’esso indicato al 1° comma del presente articolo, non soggetto ad alcun
ribasso.

3.      Gli importi di cui sopra sono al netto dell’I.V.A.

4.     Come previsto dall'art. 125 comma 2 D.Lgs 50/2016 detti interventi sono subappaltabili
nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 5 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione
   dei medesimi ai sensi dell’art.106 comma 1 let. a) del D.lgs 50/2016.

                          CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui al presente
     Capitolato operatori economici singoli o temporaneamente raggruppati, iscritti alla C.C.I.A.A.
     per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso della capacità a contrattare con la pubblica
     amministrazione nonché di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica e finanziaria,
     ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

       Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico
organizzativa le imprese iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura :
Art. 7 – Criteri e modalità di affidamento

1.    L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa gara informale tra
      ditte specializzate nel settore, da esperirsi con modalità telematica.

2.    Il servizio sarà affidato, con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa

A) Prezzo                                                                    Punti 30
B) Offerta Tecnica                                                           Punti 70
B1) Migliore Performance
     Installazione centralina per telecontrollo tipo Coster GSM735 + XC0428 + PCB232 o con
caratteristiche superiori, quadro elettrico IP55 cavi di alimentazione, cavi seriali, relè d'interfaccia
uscite/ingressi, programmatore orario con quadro elettrico di potenza esistente in Centrale Termica,
e compreso ogni accessorio necessario ad una corretta posa in opera a regola d'arte per rendere
l'opera finita, da realizzare tassativamente entro il 31/12/2019

                                                                             Max 35 punti
                       N°3                                                   Punti 5
                       N°5                                                   Punti 15
                       N°8                                                   Punti 35
B2) Migliore Servizio
      Attivazione servizio pronta reperibilità intervento entro 1h           Max 35 punti
      Feriale 08:00 / 15:00                                                  Punti 5
      Feriale h 24                                                           Punti 15
      Feriale e Festivo h24                                                  Punti 35

Art. 8 – Contenuto dell’offerta

1.    Ai fini dell'aggiudicazione la ditta invitata a presentare l'offerta dovrà rimettere la
      documentazione richiesta dalla lettera d'invito

                                 .1 CAPO III - CONTRATTO D’APPALTO

Art. 9 – Stipulazione del contratto

1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei
     termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente
     comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante dell’appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza
     fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto
   dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai
   quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può
   dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento
   dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.

4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, primo comma, let. eeeee)
     del D.lgs n. 50 del 2016, per cui i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono
     prezzi contrattuali; l’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la
     quantità delle prestazioni effettivamente eseguite, fermi restando i limiti previsti al successivo
     articolo 21.

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

         -   il presente Capitolato Speciale;

         -   l'offerta economica della ditta aggiudicataria;

         -   il provvedimento di aggiudicazione;

         -   il DUVRI.

Art. 11 – Spese contrattuali

1.   Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno
     essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione
     Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

2.   Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la
     somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi
     calcolati al tasso legale.
Art. 12 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei
    danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme
    pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
    risarcibilità del maggior danno, l’appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del
    contratto, la garanzia prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e
    preventivamente comunicati all’impresa affidataria.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune
    dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

4. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera
    prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il
    termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune,
    quest'ultimo ha la facoltà di provvedere la reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da
    corrispondere all’esecutore.

5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del
    rapporto, successivamente all’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi
    contrattuali, salariali e previdenziali.

Art. 13 - Contratti aggiuntivi

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'appaltatore una variante contrattuale ai
    sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 21, si procede alla sottoscrizione di
    apposito contratto aggiuntivo.

2. Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.

3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 8 e 10.

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento del servizio agli stessi prezzi,
    patti e condizioni in essere, ai sensi dall’art. 35 comma 4 del D.lgs 50 del 2016.
5.       Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall’Amministrazione appaltante al soggetto
         affidatario, per una sola volta, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, tenuto conto dei
         prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura di gara. La controparte è tenuta a
         comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro 15 giorni dal ricevimento
         della proposta dell’Amministrazione

                                .1 CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – Inizio dell'esecuzione

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al
   precedente art. 3, comma 2.

Art. 15 - Sospensione dei termini di esecuzione

1. Qualunque fatto dell’ufficio comunale competente, che obbliga l'impresa a sospendere o a
   ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’ufficio deve
   comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.

Art. 16 - Obblighi a carico dell’appaltatore e del Comune

1. L’appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto delle regole dell’arte, di
   tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della
   vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni formulate
   dal direttore dell’esecuzione e contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la
   stipula del contratto.

2. L’appaltatore dovrà altresì:

     •     tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti
           conseguenti ad atti e/o comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle
           prestazioni;
•     essere in grado di interloquire con l'ente appaltante sia per via telematica che telefonica,
         fornendo i nominativi o il nominativo del responsabile, sul quale graveranno tutti gli oneri
         previsti dalla legge sulla privacy.

   •     aver visionato i siti oggetto del servizio per conoscerne e valutarne tutte le caratteristiche.

3. L’amministrazione comunale appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più
   rapida ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni
   collaborazione, al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte
   dell’appaltatore; in particolare è tenuta ad assicurare la collaborazione degli uffici comunali.

Art. 17 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza

1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
    confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e
    prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
    assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché
    eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:

   a) nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si
      obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti
      e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
      la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
      per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche
      qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
      dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
      economica o sindacale.

       b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
          assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

        c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
        salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive
        modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di
        cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
•   ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
            indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
            relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
            garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

        •   garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

            .1         - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di
                 prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del
                 D.Lgs. 81/2008;

            .2          - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui
                 all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto
                 stesso;

            .3        - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2,
                 comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;

            .4          - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia
                 di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

2. L’appaltatore deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta
    dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la
    comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali,
    assicurativi ed antinfortunistici. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto
    collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
    applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi e
    previdenziali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla
    ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e
    assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la
    ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro
    dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
    relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la
    stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo corrispondente
    all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario, a provvedervi
 entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
 fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
 corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
 somme dovute all’affidatario del contratto.

5. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce
all’Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 al
fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l’inosservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

Art. 18 – Subappalto

1.   E’ fatto divieto all’appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della
     garanzia definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

2. Il subappalto è consentito previa autorizzazione del Comune nel limite del 20% dell’importo
      contrattuale. In caso di subappalto si applica quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.

3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'appaltatore si assume
     la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro
     dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla
     risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,
    un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
    finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia
    dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
    all'articolo 3 della citata Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del
    rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio
    territoriale del Governo competente.

Art. 19 - Danni e responsabilità
1.   L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze
     o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati
     alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento
     del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

2.   Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria
     compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio
     comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la
     risoluzione del contratto, che preveda:

        l’appaltatore medesimo come contraente

        nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale;

        massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa
         l’Amministrazione Comunale di importi adeguati.

3.   L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa
     unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata
     copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al
     risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
     provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 20- Varianti contrattuali

1.   Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20%
     dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi
     previsti dall’art. 106 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle
     modalità riportate nel medesimo articolo.

                                             CAPO V – CONTROLLI

Art. 21 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio
   da parte dell’appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento ed il Direttore
   dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
   eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:

     •   che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
         presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;

     •   in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità
         degli addetti al servizio medesimo

3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza
     le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che
     ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario,
    che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi
    altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di regolare esecuzione.

Art. 22 – Richiami e diffide e contestazioni in corso di esecuzione

1.     L’appaltatore durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami
senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2.       Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

3.     Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la
buona riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

                                           Capo VI - PENALITA’
Art. 23 – Penalità: fattispecie ed importi

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità,
     saranno applicate le seguenti penali:

          per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi
           del precedente art. 23: €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;

Art. 24 – Penalità: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’appaltatore dipendente dal contratto cui
   esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

1.     Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene
addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo
"fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

2.      Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

3.    L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il
pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della
   liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

                               CAPO VII – PAGAMENTI ALL’IMPRESA

Art. 25 – Corrispettivo - pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è
   incorso, viene effettuato in unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura emessa
   dall’appaltatore sulla base delle prestazioni, a misura, effettuate ed accertate dal direttore
dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza della prestazione eseguita rispetto
     alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

2. Il pagamento del servizio viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente
     all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 28, dal quale risulti che
     l’esecutore abbia completamente e correttamente eseguito le prestazioni contrattuali.

3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38
     del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del
     DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le
     prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui
     redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
     per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti
     dall’appaltatore.

4. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e
   successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
   contratto di affidamento.

5. Il pagamento dei servizi aggiuntivi richiesti avverrà con le stesse modalità del servizio
   ordinario.

Art. 26 - Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
   contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui
   sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si
   pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2.   La sospensione non può avere durata superiore a 30 giorni dal momento della relativa notifica
     all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio
     legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con
     provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti 30 giorno senza che l'appaltatore si
     sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla
     risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VIII – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 27 – certificato di regolare esecuzione

1.   Il servizio è soggetto a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni
     contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
     conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle
     leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
     giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

2.      Il direttore dell’esecuzione rilascia l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che
l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni e comunque non oltre 30
giorni dall’ultimazione dell’appalto.

3.    La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le
conseguenze previste al precedente art. 26.

                            CAPO IX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1.   Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla
     risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una
     delle seguenti ipotesi:
     a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle
        condizioni sottoscritte;

     b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di
        natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;

     c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o
        dal direttore dell’esecuzione

     d) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
        previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di
   valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e
   c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non
   inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e
   valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
   l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del
    contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali
    l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora
    l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

   a) quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del
      contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla
      restituzione della garanzia definitiva;

   b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte
      dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione
      della garanzia definitiva;

   c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune
       incamera la garanzia definitiva;

   d) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società
      aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di
      pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia
      definitiva e al pagamento del servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni
      non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
      base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;

   e) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

5. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il
    danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente
    al nuovo affidamento.

Art. 29 – Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con
    lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato
    in contratto.

Art. 30 – Effetti della risoluzione: esecuzione d’ufficio

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti
di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento
dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4
let. c) dell'articolo 29 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in
danno dell'appaltatore inadempiente.

3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei
ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal
comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e
degli importi relativi.

5. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non
sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo
regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere
    a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

                         CAPO X – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31 – Procedimento amministrativo
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le
    prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del
    procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2.   Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che
     provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 32 – Esclusione dell’arbitrato

1. 1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la
   definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E’ infatti esclusa la possibilità di
   deferire le controversie attinenti al presente contratto d’appalto ad arbitri.

                             Capo XI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 33 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1.      In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2.      L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione dell’appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.
Articolo 34 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1.      Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori e contratti pubblici e in particolare:
-       il D.Lgs. n. 50/2016;
-       il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora
vigente;
-       il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
-       il D.P.R. 25.01.2000 n.34 in materia di qualificazione dei soggetti esecutori;
-       la L.R. n. 38/2007;
-       il D.Lgs. n.81/2008;
-       il D.P.R. n. 74 del 16/04/2016
-       la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalto, con particolare
riferimento alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI;
2.      Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro e servizio, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale.

                    Capo XII – SPECIFICHE TECNICHE DELL’APPALTO

Articolo 35 - Condizioni termiche da mantenere nei locali ed orari di mantenimento

Gli interventi manutentivi e gestionali previsti dal presente appalto dovranno essere finalizzati al
mantenimento delle seguenti temperature da rispettare per le diverse categorie di edifici, salvo
diverse disposizioni di legge:
Uffici                  20° + 2°C.
Aule                    20° + 2°C.
Palestre                20° + 2°C.
Magazzini               18° + 2°C.
Le temperature sopra stabilite si intenderanno misurate ad ambienti vuoti, cioè non occupati dalle
persone, all'altezza di mt. 1,50 dal pavimento e nel centro dei locali. Tali temperature interne
dovranno essere garantite anche con le temperature esterne uguali alle temperature di progetto
relative alla fascia D prevista per il Comune di Siena.
Ove esistano impianti di termoventilazione, la temperatura indicata dovrà essere garantita, con
ricambio forzato dell'aria ambiente, mediante i dispositivi di centrale e tale scopo destinati.
La quantità di ricambio d'aria dovrà essere in funzione del numero degli occupanti, tenendo conto
che il valore del ricambio unitario dovrà essere di mc/h 30 per persona, salvo diverse disposizioni di
legge alle quali attenersi.
Le temperature di cui sopra dovranno essere mantenute nei locali secondo orari standard, che prima
dell'inizio di ogni stagione saranno comunicati per scritto dall'Amministrazione.
Qualora si dovesse per ragioni di servizio richiedere una riduzione od estensione di tali orari
standard, la medesima richiesta sarà effettuata, a mezzo fax, almeno 24 ore prima della data di
attivazione della variazione richiesta.
Nelle giornate in cui non sono previste presenze nei locali o comunque nelle normali festività e
vacanze, sarà cura della ditta conservare una temperatura antigelo.

Articolo 36 - Impianti termici - durata del periodo di gestione stagionale - ore di
funzionamento degli impianti

La durata del periodo di riscaldamento e le ore di funzionamento degli impianti in ogni stagione
invernale saranno regolati da quanto disposto dal DPR 74 del 16/04/2013 in relazione alla
dislocazione degli impianti nel Comune di Siena.
Località Fascia Periodo di accensione gradi giorno standard ore/giorno
Siena            D       1/11-15/4                      1943                           max 12
Fanno eccezione gli edifici adibiti a:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano
ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

Articolo 37 – Variazioni della durata stagionale

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore
alla metà di quella consentita in via ordinaria.
L'Amministrazione comunicherà eventuali variazioni attraverso PEC con almeno 12 (dodici) ore di
preavviso.

Articolo 38 – Combustibili

I combustibili sia liquidi che gassosi, con caratteristiche merceologiche conformi alle prescrizioni di
legge vigenti, saranno forniti dall'Amministrazione.
All'inizio di ogni stagione verrà redatto e sottoscritto un verbale in contraddittorio onde individuare,
per i combustibili liquidi, la giacenza nei serbatoi e per gli impianti a metano la lettura iniziale del
contatore.
Detta operazione sarà altresì eseguita, sempre in contraddittorio, ad ogni spegnimento stagionale
degli impianti di riscaldamento.
Sarà inoltre cura dell’appaltatore la segnalazione all'ufficio competente del Comune, almeno
quindici giorni prima della data presunta di esaurimento, della necessità di rifornimento per gli
impianti termici della Scuola Media Jacopo della Quercia e della Scuola dell'Infanzia Isola d'Arbia,
con bruciatore alimentato a gasolio.
La Ditta Appaltatrice è altresì tenuta al controllo degli scarichi e all’assistenza al rifornimento del
gasolio.
Qualora nel corso dell'appalto, sia per iniziativa dell'Amministrazione, che per effetto di normative
sopravvenute, venissero predisposte modifiche agli impianti per l'impiego di combustibili diversi da
quelli in uso all'atto della consegna, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per attuare i relativi
interventi di modifica entro i termini che verranno comunicati, restando inteso che tali maggiori
opere, qualora affidategli dal Committente, verranno affidate e liquidate separatamente.
La quantità massima di combustibile che la ditta si era impegnata ad impiegare e la quantità base di
riferimento verranno variate in conformità alle caratteristiche chimico-fisiche del nuovo
combustibile adottato.

Articolo 39 – Modalità di esecuzione dei lavori e di conduzione del servizio

L'Appaltatore dovrà svolgere la sua attività nel rispetto degli atti contrattuali e delle vigente
normativa in materia, con particolare riguardo allo svolgimento del complesso di operazioni
previste dall'art. 1, lett. n) del D.P.R. 26.08.1993, n. 412, nonché degli interventi di manutenzione e
verifica previsti dall'art. 11 del citato D.P.R.
L'Appaltatore dovrà con propria manodopera, mezzi ed attrezzature, provvedere alla conduzione,
manutenzione ordinaria e controllo degli impianti oggetto di appalto, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza, contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, in
particolare provvedendo:
1.all’effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria (intesa conformemente alle
norme UNI 8364 ed all'art.1 lett. b) del D.P.R. n. 412/1993) compresa la fornitura di tutti i materiali
di consumo e dei mezzi d'opera occorrenti e con la sola esclusione della fornitura dei combustibili
(gasolio e gas metano);
2.alla messa a disposizione delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto necessari;
3.allo svolgimento di tutte le operazioni di conduzione programmata (intesa conformemente alle
norme UNI 9317 accensione, spegnimento, regolazione e controlli) degli impianti, che saranno da
attuare, nei periodi previsti dalle norme vigenti, secondo gli orari definiti dal presente capitolato e
con le modalità che saranno comunicate da parte del competente ufficio comunale, compresa la
fornitura di tutti i materiali di consumo e dei mezzi d'opera occorrenti;
4.a garantire la reperibilità del proprio personale, sia nei giorni feriali che festivi, in modo da offrire
un servizio continuativo per interventi non prevedibili.
Dovrà, inoltre, effettuare le seguenti prestazioni minime:
a) All'accensione degli impianti:
Bruciatori:
- pulizia della testa di fiamma da incrostazioni;
- pulizia degli ugelli;
- regolazione della posizione degli ugelli rispetto al diaframma turbolatore e di questo rispetto al
canotto;
- pulizia del filtro pompe e del filtro di linea;
- eliminazione di eventuali perdite di combustibile;
- controllo della pressione della pompa di alimentazione combustibile e controllo del "vuoto" in
aspirazione;
- controllo del corretto funzionamento del trasformatore di accensione e controllo del corretto
posizionamento degli elettrodi di accensione e delle ceramiche di protezione;
- verifica del funzionamento della fotocellula e dei "tempi" di spegnimento della fiamma;
- verifica dei cuscinetti ed eventuale lubrificazione;
- controllo del corretto sviluppo della fiamma in camera di combustione, con accertamento che la
fiamma non tocchi alcuna parte metallica;
- messa a punto della combustione;
- prove di combustione con trascrizione dei dati in apposito verbale e sul libretto di centrale;
- verifica del funzionamento della valvola a strappo e dei passaggi di fumo;
- verifica dei turbolatori;
- verifica dello stato d'uso della guarnizione e della pigiata del portellone;
- verifica del refrattario e del suo stato;
- verifica della tenuta della caldaia ai fumi dell'acqua.
Centrali termiche:
- verifica della pressione di carica del vaso di espansione chiuso;
- verifica della tenuta del vaso di espansione aperto e del buon funzionamento del galleggiante;
- verifica del funzionamento di eventuali apparecchiature di controllo e registrazione CO2;
- verifica del funzionamento delle apparecchiature di misura, protezione e regolazione;
- verifica del funzionamento della valvola miscelatrice;
- taratura della centralina di regolazione;
- verifica del funzionamento del quadro elettrico;
- verifica e prova dell'interruttore generale posto all'esterno della centrale termica;
- verifica della tenuta delle saracinesche con ripristino del serraggio dei bulloni o con serraggio del
premistoppa secondo i casi;
- verifica della tenuta delle pompe e delle saracinesche;
- verifica dei cuscinetti delle pompe ed eventuale lubrificazione;
- verifica ed eventuale ripristino del funzionamento delle apparecchiature di trattamento acqua con
eventuale reintegro dei sali;
- controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche e della resistenza degli isolamenti degli
apparecchi funzionanti a tensione di rete;
- controllo del funzionamento e della tarature di tutti i telesalvamotori e degli interruttori automatici
provocandone il funzionamento ed accertando il tempo di intervento;
- pulizia delle morsettiere, controllo del serraggio dei morsetti, dello stato dei contatti, dell'integrità
dei conduttori e del loro isolamento;
- accurata pulizia della caldaia, delle apparecchiature e del locale centrale termica.
b) All'atto di ogni pulizia della caldaia saranno pure eseguite le seguenti operazioni:
- pulizia della testa di fiamma delle incrostazioni;
- pulizia degli ugelli;
- regolazione della posizione dell'ugello rispetto al diagramma turbolenza e di questo rispetto al
canotto;
- controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione;
- prove di combustione periodiche con messa a punto della combustione;
Di dette prove dovrà essere dato atto su apposito verbale e sul libretto di centrale.
c) Durante il corso della stagione:
- controllo e verifica mensile del funzionamento degli strumenti di misura, protezione e regolazione;
- taratura dei termostati di regolazione e di blocco, dei pressostati di blocco, delle valvole di scarico
termico con verifica della relativa efficienza;
- controllo delle valvole di sicurezza contro eventuali bloccaggi o incrostazioni;
- controllo termometro e manometro con apparecchi campione;
- controllo delle fotocellule e pulizia dei trasparenti che proteggono rilevatori di fiamma;
- controllo giornaliero, a mezzo del sistema telematico, del funzionamento delle apparecchiature dì
termoregolazione con verifica della temperatura di mandata acqua all'impianto in relazione alla
temperatura esterna; eventuale correzione della centralina in funzione del mantenimento della
temperatura ambiente di cui all'art. 9;
- rifacimenti dei premistoppa di eventuali saracinesche perdenti;
- alternanza mensile pompe circolazione;
- controllo quindicinale del contenuto di acqua dei vasi di espansione e della pressione di carica dei
vasi di espansione chiusi.
d) In occasione della messa a riposo:
Bruciatori:
- smontaggio di gruppo pompa, ventola, motore, pulizia della chiocciola e delle pale della ventola
con gasolio. Ingrassaggio dei cuscinetti, qualora fossero stagni; lubrificazione con olio di vaselina
delle bronzine qualora esistenti; pulizia delle alette di raffreddamento del motore; rimontaggio del
gruppo;
- smontaggio della apparecchiatura di comando e rimozione della polvere, controllo dei cavi di
collegamento e dei relativi serraggi con verifica dell'isolamento e sostituzione dei cavi non isolati;
- pulizia della fotocellula e delle elettrovalvole con verifica dell'integrità della relative bobine e dei
cavetti di collegamento;
- pulizia degli ugelli sia meccanica che con solvente e disincrostazione del disco di turbolenza
previo smontaggio;
- pulizia degli elettrodi con particolare riguardo agli isolatori previo smontaggio dei morsetti di
fissaggio e verifica dell'isolamento dei cavetti di alta tensione con eventuale sostituzione degli
stessi;
- rimontaggio dei bruciatori e protezione con cellophan.
Caldaie:
- accurata pulizia della camera di combustione e dei passaggi di fumo con scovolatura al ferro;
- verifica dello stato del portellone, della pigiata refrattaria e della piastra di accoppiamento al
bruciatore;
- lubrificazione dei tiranti di apertura del portello;
- verifica del refrattario in camera di combustione ed eventuale sostituzione dei componenti non più
idonei;
- asportazione della fuliggine depositata sul mantello con successiva pulizia con gasolio pulito;
- estrazione ed asportazione delle fuliggini del raccordo caldaia camino e del portellone posto alla
base del camino;
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