COMUNE DI PATRICA - Gazzetta Amministrativa

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COMUNE DI PATRICA
                                        PROVINCIA DI FROSINONE

                                                                                                          COPIA

           DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
      SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

                                  VERBALE N. 32 DEL 28.12.2020

  OGGETTO: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
           IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE
           ESECUTIVA, DEI LAVORI DI MESSA A NORMA, MESSA IN SICUREZZA,
           ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI MEDIANTE
           FINANZA DI PROGETTO" (AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL
           D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

L'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di dicembre ore 18:00, nella Sede dell'ex "Scuola
Materna Capoluogo", per ristrutturazione del Palazzo Moretti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
sessione Straordinaria convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.
Fatto formale appello nominale risultano:

                                                                                     PRESENTI ASSENTI
   FIORDALISIO                        LUCIO                                             X
   DE ALEXANDRIS                      TATIANA                                           X
   BORSELLINO                         CURZIO                                            X
   PIGLIACELLI                        ROBERTO                                           X
   SIMONI                             FIORELLA                                          X
   PERINI                             ILARIA                                            X
   DI POFI                            STEFANO                                           X
   GOBBO                              FRANCO FEDERICO                                   X
   PALLOTTA                           PIERLUIGI                                         X
   BATTAGLINI                         SAMUEL                                            X
   BRAGAGLIA                          CRISTINA                                          X
   GIORGETTINI                        EMILIANO                                                   X
   ANTONUCCI                          ROSSANA                                             X

                                                                                  Presenti n. 12 Assenti n. 1

   § Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. Franco Federico GOBBO, Presidente del
  Consiglio, assume la presidenza, dichiara apera la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
   § Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del
  T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Simona TANZI.
   § La seduta è pubblica.
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Alle ore 18.08 entra in aula il consigliere Giorgettini Emiliano. Ora i presenti sono n. 13.

Il Presidente del Consiglio, Franco Federico Gobbo, introduce il punto regolarmente iscritto all’o.d.g.
relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica
mediante finanza di progetto e procede alla lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Prende la parola l’Assessore Curzio Borsellino, il quale illustra l’argomento in discussione e l’attuale
situazione sul territorio dell’impianto di pubblica illuminazione, sulla quale l’Amministrazione intende
intervenire, per garantire alla collettività un servizio qualitativamente migliore e ridurre i costi di
manutenzione.

Chiede di intervenire il consigliere Battaglini Samuel il quale conferma la necessità di intervenire in
tale materia e chiede se il predisponendo bando preveda l’attivazione di nuovi punti luce e quali sono le
zone del territorio comunale interessate che ne saranno interessate.

Prende la parola il Sindaco Lucio Fiordalisio il quale fa presente che trattasi di un servizio di interesse
pubblico e generale che l’Amministrazione comunale intende migliorare mediante il ricorso alla
finanza di progetto, il c.d. partenariato pubblico-privato. Il progetto proposto, corredato da tutti i pareri
necessari e per il quale l’ istruttoria degli uffici competenti ha certificato la sussistenza dei requisiti
ambientali, legislativi ed economici per poter ricorrere alla finanza di progetto, è molto articolato e
prevede una gara per l’importo di circa tre milioni di euro.
Il consigliere Battaglini chiede se all’interno del bando è prevista anche la gestione degli impianti
sportivi
Il Sindaco Fiordalisio risponde che la manutenzione dell’impianto sarà a carico del soggetto affidatario
a cui sarà volturato l’impianto.
Il consigliere Battaglini anticipa con apposita dichiarazione di voto che la minoranza, in considerazione
dell’esito della precedente esperienza riguardante l’affidamento del servizio dell’impianto di pubblica
illuminazione, si asterrà.
Interviene il Presidente del Consiglio Franco Gobbo il quale dichiara che dare in affidamento il
servizio di pubblica illuminazione comporterà senz’altro dei benefici alla collettività, pur tuttavia va
riconosciuto il grande impegno di tutti i consiglieri di maggioranza, che si sono sempre prodigati nel
segnalare, con immediatezza, le disfunzioni agli Uffici compenti.

Dopodichè non essendovi altre richieste di intervento,

                                     IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che gli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti di illuminazione
pubblica rientrano tra i principali obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Patrica contenuti nel
programma di mandato 2020/2025;
- che il riassetto degli impianti di illuminazione dell’intero territorio comunale, unitamente all’
adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di illuminazione stradale e di limitazione
dell’inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 13 aprile 2000 n. 23” Norme per la riduzione e per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso”, consentirebbe il raggiungimento dell’obiettivo prioritario
consistente nel conseguimento di significativo contenimento dei consumi energetici, come previsto
dall’obiettivo comunitario 2020 e dal protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas in
atmosfera e riaffermato dalla legge 27.12.2017, n. 205, commi 697-700;
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Visto l'art. 183 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale testualmente dispone " ... Per la realizzazione di
lavori pubblici ...., finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una
concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti. ..."

Visto l’art.183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente dispone”…Gli operatori economici
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in
concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, …, anche se presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione…Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare
una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto
di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente
modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di
programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il
proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a
base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può
chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel
bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il
promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente
una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9….”;

Vista la nota prot.n.7675 del 13/11/2020 presentata a codesto Ente dalla costituenda A.T.I. formata dai
seguenti componenti: - D’Urso Impianti srl (Impresa Mandataria), con sede legale in Formia (LT) Via
Santa Maria della Noce, snc - C.F. e P.IVA 01968560597; -Solmar Costruzioni srl (Impresa Mandate)
con sede in Minturno (LT), Via Le Vaglia, snc – C.F. e P.IVA 02406490595 con la quale veniva
presentato uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica con la proposta di attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato, attraverso la Concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione
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pubblica, della progettazione esecutiva, dei lavori di messa a norma, messa in sicurezza, ed
efficientamento energetico, ai sensi dell’art. 180 comma 15 del D.lgs. 50/2016, a firma dell’Arch. Cardi
Anna, progettista e iscritta all’ordine degli Architetti della provincia di Latina al n. 1285 sez. A;

Visto il verbale prot.n. 8402 dell’11/12/2020 relativo all’ incontro effettuato tra le parti in data
11/12/2020 presso l’Ufficio Tecnico della Sede Comunale di Patrica, durante il quale, sono state
richieste dall’Amministrazione Comunale alcune integrazioni alla richiamata proposta progettuale;

Vista la nota prot.n. 8580 del 17.12.2020 con la quale la Costituenda ATI “D’Urso Impianti s.r.l.-
Solmar Costruzioni s.r.l.”, recependo le richieste dell’Amministrazione comunale, ha presentato
integrazioni all’originario Studio di Fattibilità Tecnico Economica per l’Affidamento in Concessione
del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione esecutiva, dei
lavori di messa a norma, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico degli impianti, mediante
Finanza di Progetto””, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successivo
correttivo D. Lgs 56/2017”;

Considerato che:
- coerentemente con le richiamate previsioni normative, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno
valutare le modalità di realizzazione nel territorio comunale di consistenti interventi di efficientamento
degli impianti di pubblica illuminazione e conseguentemente la suddetta proposta nonché verificare la
sussistenza dei requisiti e le ragioni dell’affidamento del servizio di pubblica illuminazione;
- gli investimenti necessari per poter eventualmente effettuare gli interventi di riqualificazione ed
efficientamento energetico, richiedono un significativo investimento economico, che solo un contratto
di partenariato Pubblico Privato e, nella fattispecie, mediante Finanziamento Tramite Terzi, sulla base
di una procedura ad evidenza pubblica, potrebbe garantire;

Atteso che:
- ai sensi dell’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano
tra i “pubblici servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma
che ... “il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr.
Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo
anche ... “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del
31 gennaio 2006).
- che dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva
l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali;
- che il Comune, tra i diversi moduli organizzativi per la gestione, può liberamente decidere se gestire
in economia (anche per il tramite dell’house providing) oppure se ricorrere al mercato (Consiglio di
Stato, sez. V, n. 2716 del 07/05/2014 ma anche il Comunicato del Presidente ANAC del 14/09/2016);
- che ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, “per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli
operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici
degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste”;
- che l’art. 42 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato
più ampio del termine all’accezione “concessione”) ed inoltre la successiva lettera l) attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza relativa ad “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
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appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 17.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l'Amministrazione:
- ha preso atto della "...della proposta prot. n.7675 del 13/11/2020 di attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato, attraverso la Concessione del servizio ai sensi degli artt. 180 e segg. del D.lgs.
50/2016, con finanza di progetto e di seguito riportata:...(omissis)…
- ha disposto di "....sottoporre al Consiglio Comunale, per le competenza ad esso attribuite ai sensi
dell'art. 42, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, la valutazione in merito alle scelte inerenti la
modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione comprendenti gli interventi di
efficientamento degli impianti, proponendo l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, attraverso
la Concessione del servizio ai sensi degli artt. 180 e segg. del D.lgs. 50/2016, con finanza di progetto in
quanto si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli
obiettivi di interesse pubblico per l'affidamento in parola";
-ha demandato al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio e il Responsabile dell'Area
Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, gli adempimenti necessari e conseguenti al deliberato;

Visto il Verbale di Validazione del 22.12.2020, in contraddittorio tra il RUP arch. Michela Libosi e il
progettista arch. Anna Cardi, ai sensi dell’art.26 e delle Linee Guida Anac n.1 Paragrafo 7, che attesta
la validità dello Studio di Fattibilità Tecnica-Economica per “l’Affidamento in Concessione del servizio
di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione esecutiva, dei lavori di messa a
norma, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico degli impianti, mediante Finanza di Progetto”,
ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successivo correttivo D. Lgs.
56/2017”;

Visto l'art.34, comma 20 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012 recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese, pubblicato sulla G.U.245/2012, che prevede "Per i servizi pubblici locali di
rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori,
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
Vista la documentazione inerente la proposta di attivazione di un Partenariato Pubblico Privato,
attraverso la Concessione del servizio ai sensi degli artt. 180 e segg. del D.lgs. 50/2016, con finanza di
progetto, concernente lo “Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per l’Affidamento in concessione del
servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione esecutiva, dei lavori di
messa a norma, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico degli impianti mediante finanza di
progetto" (ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), presentata dalla Costituenda
A.T.I.: - D’Urso Impianti srl (Impresa Mandataria), con sede legale in Formia (LT) Via Santa Maria
della Noce, snc - C.F. e P.IVA 01968560597; -Solmar Costruzioni srl (Impresa Mandate) con sede in
Minturno (LT), Via Le Vaglia, snc – C.F. e P.IVA 02406490595; ed a firma del progettista Arch. Cardi
Anna, iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Latina al n. 1285 sez. A, nel solo assetto
economico da porre a base di gara, pari ad €. 613.059,09 IVA esclusa, costituito dai seguenti elaborati:

TAV. 01.1 Rilievo punti luce: DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI
TAV. 01.2 Rilievo punti luce: DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI
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TAV. 02 Rilievo punti luce: QUADRANTE 01
TAV. 03 Rilievo punti luce: QUADRANTE 02
TAV. 04 Rilievo punti luce: QUADRANTE 03
TAV. 05 Rilievo punti luce: QUADRANTE 04
TAV. 06 Rilievo punti luce: QUADRANTE 05
TAV. 07 Rilievo punti luce: QUADRANTE 06
TAV. 08 Rilievo punti luce: QUADRANTE 07
TAV.09 Rilievo punti luce: QUADRANTE 08
Documenti e relazioni:
DOC. A Relazione tecnico illustrativa
DOC. B Studio di prefattibilità ambientale
DOC. C Relazione economico esplicativa
DOC. D Stima sommaria delle opere: Impianti di pubblica illuminazione
DOC. E Elenco prezzi
DOC. F Quadro economico generale
DOC. G Incidenza della manodopera
DOC. H Capitolato gestionale e caratteristiche del servizio di gestione: Impianti di pubblica
illuminazione
DOC.L Capitolato speciale prestazionale: Impianti di pubblica illuminazione
DOC. N Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
DOC. O Bozza di convenzione
DOC. P Matrice dei rischi
DOC. Q Relazione e piano economico finanziario
Ulteriori documenti e dichiarazioni dell’operatore economico:
DOC. 1 Impegno fideiussione per importo pari al 2,5% dell’investimento iniziale
DOC. 2 Dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D.Lgs. 50/2016
DOC. 3 Requisiti di cui al comma 8 e comma 17 dell’art.183 del D.Lgs. 50/2016
DOC. 4 Dichiarazione sull’assenza di ulteriori motivi di esclusione necessarie per contrattare con la
pubblica amministrazione
DOC. 5 Dichiarazione sostitutiva antimafia familiari conviventi di: -D’Urso Impianti s.r.l. -Solmar
Costruzioni s.r.l.
DOC. 6 Dichiarazione costituenda A.T.I.
DOC. 7 Richiesta qualifica soggetto promotore Polizza fideiussoria 1% valore dell’appalto
Ed integrazioni:
DOC. A – rev.01: Relazione tecnico – Illustrativa;
DOC. L - rev.01: Capitolato speciale prestazionale Impianto di pubblica illuminazione.

Vista la Relazione in data 22/12/2020, elaborate, ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012
convertito in L. n. 221/2012 ed i relativi allegati, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutenzione e
Patrimonio del Comune di Patrica, Arch. Michela Libosi, nella quale, previa valutazione delle forme di
affidamento del servizio di che trattasi, veniva valutata altresì la sussistenza dei requisiti e le ragioni
dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione;

Atteso che nell’Allegato 1 "Relazione economica di Valutazione di fattibilità", allegata e parte
integrante, alla Relazione ex art. 34 co. 20 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, viene
accertata la convenienza economica della Concessione di costruzione e gestione rispetto alle procedure
tradizionali (appalto);
Verificato che, dall'esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta Relazione, si rileva la
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma degli affidamenti prescelti e per
l'economicità della gestione dei servizi in questione, con la formula dell' outsourcing, mediante
l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, attraverso la Concessione del servizio ai sensi degli
artt. 180 e segg. del D.lgs. 50/2016, con finanza di progetto stante la sussistenza di specifiche ragioni,
connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico per
l'affidamento in parola;

Richiamato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 17.12.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
servizi competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000;

Con votazione resa nei modi di legge per alzata di mano da parte dei presenti che ha dato il seguente
esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. =
Astenuti n. 4 (Battaglini, Bracaglia, Antonucci, Giorgettini)

                                             D ELIB ERA

1) Di richiamare le premesse narrative quali parti integranti del presente deliberato;

2) Di approvare la Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D..L. 179/2012 convertito in legge
221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica", redatta
dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutenzione e Patrimonio del Comune di Patrica in data
22/12/2020 e relativi allegati, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3) di prendere atto delle risultanze della suddetta Relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti
previsti dall'ordinamento per la forma degli affidamenti prescelti e per l'economicità della gestione dei
servizi in questione, con la formula dell' outsourcing, disponendo pertanto l'attivazione di un
Partenariato Pubblico Privato, attraverso la Concessione del servizio ai sensi degli artt. 180 e segg. del
D.lgs. 50/2016, con finanza di progetto, e delle specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il
conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico per l'affidamento in parola;

4) Di approvare lo “Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per l’Affidamento in concessione del
servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, della progettazione esecutiva, dei lavori di
messa a norma, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico degli impianti mediante finanza di
progetto" (ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), presentata dalla Costituenda
A.T.I.: - D’Urso Impianti srl (Impresa Mandataria), con sede legale in Formia (LT) Via Santa Maria
della Noce, snc - C.F. e P.IVA 01968560597; -Solmar Costruzioni srl (Impresa Mandate) con sede in
Minturno (LT), Via Le Vaglia, snc – C.F. e P.IVA 02406490595; ed a firma del progettista Arch. Cardi
Anna, iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Latina al n. 1285 sez. A, nel solo assetto
economico da porre a base di gara, pari ad €. 613.059,09 IVA esclusa, costituito dagli elaborati in
premessa elencati;
5) Di disporre che l'affidamento dovrà svolgersi con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs.
50/2016, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando a tal
fine le seguenti direttive per la disciplina del rapporto concessorio:
a) durata massima della concessione anni 20;
b) canone annuo massimo € 123.735,23 IVA esclusa;
c) il trasferimento al Concessionario dei rischi di progettazione, di costruzione ed operativo;
d) oneri di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario per tutta la
durata della concessione (ante e post intervento di riqualificazione), con gli obblighi di custodia e
mantenimento degli impianti in capo allo stesso;
e) assunzione da parte del Concessionario di tutte le spese di energia elettrica e degli oneri del
personale e della regia del medesimo;
f) la completa gestione amministrativa del servizio in capo al concessionario medesimo.

6) Di dare atto che in ottemperanza al D.L. 23/12/2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione dovrà
essere inviata allo Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo
Economico attraverso lo indirizzo di posta elettronica certificata:
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

7) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Opere Pubbliche", all'indirizzo
www.comune.patrica.fr.it, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del
D.lgs 50/2016.

Successivamente

                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, n. 4 astenuti (Battaglini, Bracaglia, Antonucci, Giorgettini) dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.
COMUNE di PATRICA
                                                      (Provincia di Frosinone)
                                                          Ufficio Tecnico
                            Via Plebiscito, 1 telefono 0775/807829.30                      Fax 0775/222022
                  e-mail: ut.patrica@comune.patrica.fr.it                       tecnico@pec.comune.patrica.fr.it

 Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica,
       della progettazione esecutiva, dei lavori di messa a norma, messa in sicurezza, ed
                   efficientamento energetico mediante finanza di progetto
                        (proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
          previsti per la forma di affidamento prescelta
                       (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
INFORMAZIONI DI SINTESI
Oggetto dell’affidamento            Adeguamento normativo e miglioramento dell’efficienza
                                    energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunali
Ente affidante                      Comune di Patrica
Tipo di affidamento                 Partenariato Pubblico-Privato” ex art. 183, c.15 D.lgs. n.
                                    50/2016
Modalità di affidamento             Affidamento tramite gara
Durata del contratto                20 anni
Specificare se nuovo affidamento o Nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio Comune di Patrica- intero territorio
affidato o da affidare

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo                    Arch. Michela Libosi
Ente di riferimento           Comune di Patrica
Area/servizio                 Area Manutenzione e Patrimonio Settore Tecnico
Telefono                      0775 8078
Email                         ut.patrica@comune.patrica.fr.it
Data di redazione             22.12.2020

La presente Relazione viene redatta al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34,
comma 20 del D. L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, Suppl. Ord. n. 194 – in vigore
dal 20/10/2012), convertito in Legge n. 221 del 2012 che statuisce: .... “Per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra
gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul
sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche se previste”, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente affidante.
In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione
deve essere inoltre inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il
Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata:
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale “servizio pubblico locale di
rilevanza economica” e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente
relazione si illustra quanto segue:

PREMESSE

Il Consiglio Comunale è l'organo competente in materia di organizzazione e concessione della
gestione dei Servizi Pubblici tra i quali rientra anche quello del servizio di illuminazione
pubblica delle strade, piazze ed edifici pubblici. In particolare ai sensi dell'art. 42, comma 2,
lett. e) del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale è competente...“all'organizzazione dei
pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione”.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 2578/1925 art.1 D.L. 138/2011 Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e
l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come pure confermato
dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che ... “il servizio di illuminazione delle
strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.” (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010,
n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche ... “servizio pubblico a
rilevanza imprenditoriale” (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).
Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva
l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103
sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di
tipo pubblicistico di tali servizi.
Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel
modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della
privatizzazione dei servizi locali.
Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo
di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni
fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le
diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.
Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l’obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei
servizi pubblici locali.
Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria
con l’art. 23- bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n.
168/2010 che sinteticamente prevedeva:
a) l’affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica;
b) l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio
privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
c) l’affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria.
Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare
del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell’esito
referendario).
Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall’esito referendario il legislatore ha
approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e
successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012),
poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n.
83/2012.
Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l’illegittimità costituzionale
dell’art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata
dalla volontà popolare.
Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già
affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull’ammissibilità del
referendum, trova quindi applicazione immediata l’ordinamento comunitario, già introdotto
con l’art.23 bis D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica
possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondo altrettante soluzioni organizzative
e gestionali:
1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure
ad evidenza pubblica. Si tratta dell’affidamento del servizio in favore di imprenditori o di
società a seguito di procedure competitive ad evidenza pubblica. L’Ente Locale gode di
un’ampia autonomia circa la scelta del modello procedurale ritenuto più idoneo al
perseguimento dei propri obiettivi, con una valutazione da compiersi caso per caso. I possibili
modelli procedurali sono: appalto di lavori e/servizi; concessione di lavori e/o servizi;
concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi;
2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia
individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica;
3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd.
in house providing, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario:
(a) totale partecipazione pubblica;
(b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano
sui propri servizi;
(c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria
attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli
imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli
incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle
aziende con affidamento diretto.

Diverse pronunce giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951;
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato
che:..“L’ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l’in
house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il
partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In
definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere
(...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di
fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità
tra gli operatori, l’economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di
riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse
dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti
(...)”
L’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20
dispone che...“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato
sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
Ai fini dell’affidamento è quindi richiesta la presente relazione la quale deve contenere, in
particolare, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la
forma dell’affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in
materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che
eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell’obbligo di
motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di
appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending
review. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti .......“Le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse”.
E' ormai giurisprudenza affermata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, sentenza 19 aprile 2018, n.
2392; TAR Lazio n. 5781/2018 del 24 maggio 2018 emanata dalla Sezione II-quater) che il
servizio di pubblica illuminazione, non è da affidare obbligatoriamente mediante convenzione
Consip, come invece previsto dall'art. 26 co. 3 della L.488/1999 e smi. In altre parole, il servizio
di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza
dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le
amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi
quadro messi a disposizione da Consip. Ciò a maggior ragione laddove per la natura e
l'articolazione delle prestazioni richieste, il loro utilizzo non può essere soggetto a
comparazione.

Per certi versi parallelo alla normativa sopraccitata in merito ai servizi pubblici locali quali
l'illuminazione pubblica, è il tema del risparmio energetico, che trova la sua esplicitazione
normativa in materia di illuminazione stradale e di limitazione dell’inquinamento luminoso con
la L.R. 13 aprile 2000 n. 23” Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento
luminoso”, il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 e la normativa principale nella
Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 che stabilisce un quadro comune di misure per la
promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento
dell’obiettivo principale relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020. Tale Direttiva è
stata recepita dal legislatore nazionale con il D. Lgs. n. 102/2014 che, all’art. 3 quantifica in ...
“20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010”
l’obiettivo nazionale di risparmio energetico da raggiungere entro il 2020 (art 3) a cui
concorrono, ai sensi dell’art. 5, comma 16 “le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi
strumenti di programmazione energetica”, attraverso l'approvazione di obiettivi e azioni
specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica.

Si deve inoltre tenere conto che è stato pubblicato il Decreto 28.03.2018 del Ministero
dell’Ambiente che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per quanto riguarda l’efficienza
di sorgenti luminose come lampade e Led, in apparecchiature come gruppi ottici e alimentatori,
oltre che per l’affidamento del servizio di progettazione dell’impianto di illuminazione
pubblica, allo scopo di assicurare una migliore qualità dell’illuminazione nelle città con un
minore impatto sui cittadini.

Il provvedimento va ad aggiungersi ai criteri di cui al decreto 27.09.2017 recante "Acquisto di
lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica", per quel che riguarda le sorgenti
luminose e gli apparecchi di illuminazione che vengono installati nel corso del servizio. Un
ulteriore CAM che presenta punti di contatto con quelli sopraccitati, è il Decreto 07.03.2012
relativo ad ... "Affidamenti di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza
motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento", per le parti in cui affronta il tema
dell'affidamento del servizio di illuminazione (benché in tal caso si tratti di spazi interni).
Con il Decreto del 2018, relativamente ai ... "servizio di illuminazione pubblica", si intende:
- conduzione degli impianti di illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- verifica periodica degli impianti.
Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di
sicurezza e comfort luminoso (qualità della visione), gli interventi sull’impianto debbono
garantire:
- il contenimento dei consumi energetici;
- la riduzione dell’inquinamento luminoso, così come definito dai CAM IP (DM 27/9/2017);
- la riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il corretto dimensionamento degli impianti e delle prestazioni illuminotecniche, evitando
inutili sovradimensionamenti;
- il contenimento dell’utilizzo di energia da fonti fossili.
La tipologia di appalti cui fanno riferimento i decreti citati è di notevole interesse, poiché
secondo le stime ministeriali, la sostituzione di tutti i vecchi impianti di illuminazione pubblica
porterebbe un possibile risparmio economico di circa 500 milioni di euro l'anno per gli enti
locali, nonché una riduzione consistente dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.

In particolare l'ultimo Decreto n. 3/2018, costituisce parte integrante del Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, definendo i criteri
ambientali minimi che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche devono
utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.
In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle
Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il
servizio illuminazione pubblica. La normativa comunitaria e nazionale, ad oggi vigente lasciano
particolare “libertà di scelta” agli Enti Locali in tema di strutturazione contrattuale in tema di
affidamento di lavori e servizi inerenti l’illuminazione pubblica la cui particolarità è quella di
non essere un servizio pubblico “tipico” non avendo alcun tipo di domanda da parte
dell’utenza.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

B.1.1 Descrizione dell'attuale modello di gestione
Il servizio di pubblica illuminazione viene attualmente gestito direttamente
dall'Amministrazione avvalendosi di personale tecnico specializzato attraverso un contratto a
chiamata. Interventi di particolare livello tecnologico, opere straordinarie e di ampliamento
degli impianti vengono di volta in volta appaltati a terzi con apposita procedura di gara nel
rispetto dei principi dettati dalle vigenti norme in materia di appalti così da potersi avvalere dì
competenze e manodopera specializzata per uno specifico intervento rimanendo però in capo
all'Amministrazione la responsabilità della gestione dell'intero servizio svolto. Chiaramente la
gestione attuale per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento e riqualificazione
energetica del parco impianti sconta le problematiche delle pubbliche amministrazioni in
termini di possibilità di indebitamento e di vincoli di bilancio con la conseguenza di un
sostanziale ritardo nell'attuazione di interventi tecnologici mirati al risparmio energetico ed
all'adeguamento alle attuali norme energetiche e di inquinamento luminoso.
Concorrono al costo totale del servizio sia la spesa di energia elettrica sia il costo di
manutenzione.
È evidente che tale modalità di gestione non ha consentito, ad oggi, di disporre di un razionale
piano di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, tenuto conto peraltro della scarsità
di risorse a disposizione dell'amministrazione comunale da investire per l'esecuzione degli
interventi. Si intende, pertanto, rivalutare l'organizzazione del servizio, in maniera tale da
riqualificare e mettere in sicurezza gli impianti stessi al fine di garantire un servizio più
efficiente, meno costoso e più sicuro.

B.1.2 Descrizione del modello di gestione oggetto di affidamento
La Concessione ha per oggetto la disciplina delle attività di gestione della rete di Illuminazione
Pubblica Comunale costituita da n. 1060 punti luce (di cui 413 già Led) ed altri eventualmente
installati nel corso della Concessione, previa esecuzione degli interventi di efficientamento
energetico e messa a norma degli impianti, mediante lo strumento della concessione di cui
all'art. 183 co. 15 del D. lgs. 50/2016. Con la stipula della Convenzione il Concessionario si
obbliga nei confronti del Comune di Patrica a prestare i seguenti servizi:
- Approvvigionamento dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica
illuminazione;
- Progettazione esecutiva, ottenimento delle previste autorizzazioni e le licenze, finanziamento,
fornitura, trasporto e installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi
finalizzati a generare una migliore efficienza impiantistica, unitamente ad economie gestionali;
- Realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di riqualificazione e di adeguamento
normativo degli impianti esistenti affidati in gestione, nonché la realizzazione di nuovi
impianti, sulla base delle indicazioni progettuali;
- L’approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata del contratto delle
apparecchiature, dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso, necessari al mantenimento degli
impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità
dell’erogazione del servizio come meglio descritto nel piano manutentivo con il dettaglio della
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio, al termine di ogni anno del contratto:
da tale rapporto il Committente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti sugli
impianti oggetto di affidamento;
- Esecuzione, con cadenza almeno annuale, di report sull'andamento della gestione;
- Presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata
relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di
fornire al Committente gli elementi utili per il rinnovo del contratto;
- Verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative degli impianti di messa a
terra;
- Sostituzione di tutte le lampade a vapore di mercurio, a vapore di sodio ad alta pressione
ancora esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Committente,
comprendendo i relativi accenditori e/o reattori, con altrettante a LED di resa illuminotecnica
idonea alle condizioni di installazione e di classificazione dell'ambito, come da normativa
vigente;
- Messa a norma di tutti i punti di consegna dell'energia elettrica relativa agli impianti di
pubblica illuminazione;
- Messa a norma ed in sicurezza, degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, previa
verifica dell'efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali interventi
migliorativi che la società dovesse ritenere necessari, saranno consentiti, assumendone gli
oneri a totale suo carico.
- Finanziamento dei lavori descritti nei precedenti punti.

B.1.3 Modalità di erogazione del servizio
- Esercizio e la conduzione degli impianti;
- Accensione e lo spegnimento degli impianti;
- Manutenzione ordinaria degli impianti;
- Manutenzione programmata degli impianti;
- Manutenzione conservativa degli impianti;
- Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica;
- Voltura con oneri a carico del concessionario dei contratti di somministrazione dell'energia al
servizio degli impianti;
- Attivazione di un Contact Center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con
la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni dei guasti.
- Servizio di pronto intervento;
- Interventi riparativi;
- Interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione per necessità di attività di
terzi;
- Ripristino delle funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito
anche di incidenti stradali;
- Redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio;
-I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione saranno conformi a quelli
originariamente impiegati;
I predetti servizi saranno prestati con le modalità e le condizioni come meglio indicate nella
Convenzione e nell'offerta Tecnica.

B.1.4 Standard tecnici e qualitativi e quantitativi
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del capitolato vengono definiti sulla base dei
seguenti principi:
a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre
garantita e regolata su base stagionale, le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno
essere realizzate rispettando i dettami normativi e legislativi vigenti. In sede di gara
l’appaltatore deve formulare il piano di funzionamento dell’impianto per l’intera durata
dell’anno solare con un dettaglio per decade;
b) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere
adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
c) il pronto intervento dovrà essere sempre garantito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno,
per tutte le emergenze che dovessero verificarsi sugli impianti, pertanto l’appaltatore dovrà
predisporre un servizio di ricevimento telefonico (call center) con un numero verde, delle
segnalazioni di necessità per interventi urgenti, predisporre quanto è necessario per effettuare
l'intervento e quindi disponibilità di uomini e di mezzi adeguati, eseguire le riparazioni atte a
consentire la messa in sicurezza e ove possibile il ripristino dell'esercizio dell'impianto,
compresa la fornitura dei materiali necessari. In caso di danni provocati da terzi o da cause
esterne su ogni componente di impianto, compresi i vandalismi, l’appaltatore dovrà
immediatamente intervenire, entro 2 (due) ore dalla segnalazione, per la messa in sicurezza
dell'impianto;
d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente Io standard di qualità di
illuminamento minimo richiesto;
Tutti gli interventi saranno progettati nel rispetto della normativa e legislazione vigente con
particolare riferimento a:
- L.R. 23/2000 e Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 8 e D.G.R. n. 447 del 28 giugno
2008 - Riduzione inquinamento luminoso;
- L. n 186/68 - Rispetto norme di sicurezza degli impianti elettrici;
- L. n 791/77 Requisiti dei materiali elettrici per gli impianti;
- D. Lgs. n. 50 del 2016 - Attua zione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudica zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- CEI 64-7 Fase. 4618 - 1998 - Impianti di illuminazione pubblica;
- CEI 11-4 Fase. 1192 - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;
- CEI 11-17 Fase. 1890 - Linee in cavo;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori;
- CEI 17-13 - Quadri elettrici di bassa tensione;
- CEI 23-51 - Quadri elettrici per uso domestico e similare;
- CEI 20-40 Fase 1772G - Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione;
- CEI 20-19 1990 - III ed. - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a
450/750 V;
- CEI 20-31 1982 - II ed. - Cavi isolati con polietilene reticolato con tensione non superiore a 1
kV;
- CEI 20-32 1983 - I ed. - Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilpropilenica con
tensione non superiore a 1 kV;
- CEI 20-38 1991 - II ed. - Cavi isolati con gomma non propagante l'incendio con tensione non
superiore a 1kV;
- CEI 20-33 1984 - II ed. - Giunzioni e terminazioni per cavi di energia;
- CEI 17-48 1992 - I ed. - Morsettiere per conduttori in rame;
- CEI 34-21 1994 - IV ed. - Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali;
- CEI 34-33 1991 - II ed. - Apparecchi per illuminazione stradale;
- CE EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-3; EN 62471;EN 55015;EN 61547;EN 61000-3.2;
- EN 61000-3-3 Norme di riferimento per gli apparecchi di illuminazione stradale;
- UNI EN 40 Dimensionamenti meccanici;
- 21-3-88 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne (idem come CEI 11-4);
- Norma UNI 10819 Illuminazione stradale, inquinamento luminoso;
- UNI EN 40 Pali per illuminazione stradale;
- Codice della Strada;
- Norme UNI del 25 febbraio 2016, EN 13201 -2.

B.3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.3.1 Definizione di obblighi di servizio pubblico
“I servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni d'interesse generale e sono quindi
assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione
Europea).
Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal
soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero
indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in
considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un
prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come
"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo
abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di
concorrenza". La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo
2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti
circa la nozione di "servizio universale". In primis, si precisa che il fatto di assicurare un
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