COMUNE DI CRISPIANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - Provincia di Taranto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI CRISPIANO Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI Approvato dal Consiglio Comunale in data 15.2.2021 con deliberazione n. 4
INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Definizione Art. 2 Principi e finalità Art. 3 Competenze del Sindaco Art. 4 Sportello Tutela degli Animali, Associazioni ed Enti di protezione animale Art. 5 Ambito di applicazione TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6 Detenzione di animali Art. 7 Divieto di maltrattamento Art. 8 Abbandono di animali Art. 9 Avvelenamento di animali Art. 10 Cattura , detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure in omaggio Art. 12 Manifestazioni pubbliche aventi finalità animaliste e zoofile promosse dalle Associazioni Art. 13 Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali Titolo III I CANI Art. 14 Identificazione e registrazione dei cani Art. 15 Smarrimento-Cessione-Morte del cane Art. 16 Divieto di detenzione a catena Art. 17 Caratteristiche dei box Art. 18 Obblighi di custodia Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni Art. 20 Documenti da portare al seguito Art. 21 Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche Art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 23 Obbligo di raccolta degli escrementi Art. 24 Accesso negli esercizi pubblici Art. 25 Accesso sui servizi di trasporto pubblico Art. 26 Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio comunale Art. 27 Canile sanitario e rifugi Art. 28 Cani randagi – Adozione - Sterilizzazione Art. 29 Alimentazione cani randagi Art. 30 Centri di addestramento - educazione TITOLO IV I GATTI Art. 31 Definizione Art. 32 Cura delle colonie feline Art. 33 Tutela delle colonie feline e gatti liberi Art. 34 Detenzione di gatti di proprietà Art. 35 Sterilizzazione Art. 36 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio Art. 37 Custodia dei gatti vaganti TITOLO V I VOLATILI Art. 38 Detenzione e tutela dei volatili Art. 39 Dimensione delle gabbie Art. 40 Contenimento numerico dei colombi urbani TITOLO VI GLI ANIMALI ACQUATICI Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari TITOLO VII GLI EQUINI
Art. 42 Principi distintivi TITOLO VIII I CONIGLI DA COMPAGNIA FURETTI E PICCOLI RODITORI Art. 43 Detenzione dei conigli da compagnia Art. 44 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie TITOLO IX FAUNA SELVATICA ED ESOTICA Art. 45 Fauna selvatica ed esotica TITOLO X PET THERAPY Art. 46 Terapie assistite con l’impiego di animali TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI Art. 47 Vigilanza Art. 48 Sanzioni Art. 49 Incompatibilità ed abrogazione di norme Art. 50 Integrazioni e modificazioni Art. 51 Rinvio a disposizioni di legge
TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Definizione Il Comune di Crispiano attraverso il presente Regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente. Art. 2 Principi e finalità 1. Il Comune di Crispiano, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. 2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. 3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana. 4. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. 5. Il Comune di Crispiano, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia. 6. Il Comune, allo scopo di favorire l’affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l’adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo. 7. Il Comune di Crispiano, anche in collaborazione con le associazioni animaliste e con quelle di volontariato zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.
8. Il Comune di Crispiano incoraggia, nel suo territorio, la Pet Therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l’impiego degli animali. 9. Il Comune di Crispiano appoggerà tutte le iniziative legislative attualmente in discussione o depositate in Parlamento con l'obiettivo di arrivare al divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali, introducendo metodi alternativi. Art. 3 Competenze del Sindaco 1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 2. In particolare, in applicazione della Legge n. 157 dell'11/02/1992, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. 3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune. 4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. 5. Il Sindaco, sentito il Prefetto, e a seguito di consultazione con i soggetti interessati all’organizzazione di manifestazioni o feste patronali, potrà limitare l’utilizzo di fuochi d´artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi a tutela di bambini, anziani, disabili psichici, malati, animali d’affezione ed animali erranti sul territorio. Art. 4 Sportello Tutela degli Animali, Associazioni ed Enti di Protezione Animale 1. Il Comune di Crispiano si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. 2. L’Amministrazione Comunale, tramite lo Sportello Tutela Animali, la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l’attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo. 3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo verrà istituito lo Sportello Tutela Animali il quale opererà in stretta collaborazione con le Autorità Sanitarie e di Polizia Urbana.
4. Le associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, aventi finalità statutarie connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune, per le finalità del presente regolamento. 5. Il Comune può avvalersi del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di personale appartenente alle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro. Collaborerà inoltre con i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con i Medici Veterinari del territorio e con le Istituzioni Provinciali e Regionali. Per monitorare meglio tale attività il Sindaco o suo delegato organizza incontri almeno trimestrali con i soggetti di cui al comma 3 per focalizzare gli ambiti di intervento e i risultati ottenuti. 6. Lo Sportello Tutela Animali può avvalersi, nell’espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Sportello inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa ecc.) una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico. Presso lo Sportello sarà possibile ritirare copia delle leggi che tutelano gli animali e del presente Regolamento. Art. 5 Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Crispiano. 2. Le norme previste dai successivi articoli 6, 7 e 10 (detenzione di animali, divieto di maltrattamento, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito: - la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L.R. n° 2/2020, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà; - la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n 157.
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6 Detenzione di animali 1. "Animale da compagnia" è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia. 2. Il proprietario di un animale è ogni soggetto giuridico che a qualunque titolo è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale d’affezione e che ne vanta il diritto di proprietà. 3. Il detentore è colui che autorizzato dal proprietario ha la diretta disponibilità dell’animale perché se ne occupa e lo tiene in custodia. 4. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l’età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute. 6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. 7. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge n. 2/2020 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente. Art. 7 Divieto di Maltrattamento 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni legislative. 2. E' vietato tenere gli animali in isolamento, in spazi angusti o inidonei, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute causando sofferenze psico-fisiche anche temporanee. Va inoltre assicurata la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso. 3. E' vietato tenere animali all’esterno, in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico- fisico. E’ altresì vietato privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l’inserimento del microchip. 5. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori. 6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria. 8. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani, utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 9. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo. 10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; le apposite gabbie, trasportini, ecc. dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d’aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l’adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. A questo proposito, L’Art. 169 del Codice della Strada stabilisce che: “è vietato il trasporto di animali in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Viene consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. 11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 12. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale. 13. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare ne' applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strangolo o irritanti, guinzagli applicati al muso o museruole "stringi bocca" (salvo, per queste ultime, i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità), apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche (tranne i collari antiparassitari) o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all'animale. Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti è invece ammesso l'utilizzo degli apparecchi necessari da parte delle autorità competenti. 14. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.
15. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come: - il taglio delle orecchie; - il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale; - la recisione delle corde vocali. Tali divieti non si applicano agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Ministero della Salute del 12/12/2006 e sua modifica del 28/03/2007. 16. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda. 17. I cani erranti sul territorio così come le colonie feline e i gatti liberi, sono tutelati dal Comune di Crispiano che, nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione degli stessi, si riserva la facoltà di agire ai sensi delle leggi vigenti. 18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico. 19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata. Art. 8 Abbandono di Animali 1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali. 3. E’ vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia. Art. 9 Avvelenamento di Animali 1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o del luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica. Art. 10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona 1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca. Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio 1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali. Art. 12 Manifestazioni pubbliche aventi finalità animaliste e zoofile promosse dalle Associazioni 1. Sono consentite le manifestazioni promosse da associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione sociale, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero, nonché al fine di favorire l'adozione di altri animali purché regolarmente microchippati o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa e dalla tutela degli animali. 2. Per lo svolgimento delle iniziative, le associazioni dovranno richiedere al Comune il necessario nulla- osta, nonché il parere della Polizia Locale circa il luogo della manifestazione. 3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti similari, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo. Art. 13 Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali 1. E' consentito l'attendamento ai Circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES del 10 Maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), fermo restando il parere veterinario per il nulla osta. E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Crispiano con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali; b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.6 della Legge 150/1992; c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito; d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione. 2. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. TITOLO III I CANI Art. 14 Identificazione e registrazione dei cani E' istituita l'Anagrafe degli animali d'Affezione regionale(art. 16 L.R. N° 2/2020), alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti entro due mesi dalla nascita, o deici giorni dal possesso. 1. Il proprietario e/o detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale mediante l’apposizione del microchip. 2. L’adempimento di cui al comma 1, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato esclusivamente dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. 3. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza del microchip. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario degli obblighi di legge. 4. Il Comune, anche attraverso l’ausilio della Polizia Locale, è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell’animale. 5. Il Comune deve dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo e/o abbandono o smarrimento di animali d’affezione.
Art. 15 Smarrimento-Cessione-Morte del cane 1. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'ASL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane. In caso di decesso del cane, tale dichiarazione potrà essere fatta dal veterinario curante che comunicherà i dati alla ASL Servizi Veterinari entro 3 giorni dall'evento. 2. In caso di smarrimento del cane proprietari devono comunicarla entro due giorni dall'evento. La comunicazione deve essere fatta presso la Polizia Locale o presso gli uffici di Servizi Veterinari i cui recapiti e numeri telefono si trovano sul sito della ASL del territorio di competenza. Si può anche scrivere un atto nel quale fornire informazioni dettagliate sul cane: razza, mantello, numero di microchip, nome del proprietario, data e luogo di smarrimento. Chi riceve la segnalazione deve provvedere a registrarla all’anagrafe canina e rilasciare contestuale ricevuta al denunciante per tutelarlo dalla sanzione per abbandono e permette la riconsegna del cane in caso di ritrovamento. 3. Il ritrovamento dell'animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso ai Comando di Polizia Locale entro 3 giorni dall'accaduto. Art. 16 Divieto di detenzione a catena 1. E' vietato detenere cani legati o a catena. Solo in casi di effettiva e particolare necessità e per le caratteristiche logistiche o per le attività lavorative i cani potranno essere detenuti secondo quanto prescritto nel successivo articolo. Art. 17 Caratteristiche dei box 1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale. Per i cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il “box”, cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all’interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il “cortile” se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) la superficie di base non dovrà essere inferiore otto mq così come previsto dalla normativa; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di quattro mq. 2. Il recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere rialzato da terra e avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucciolo per evitare ristagni di liquidi, mentre le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto. Art. 18 Obblighi di custodia 1. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune; - portare eventualmente con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio. 5. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso. Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni 1. Richiamato quanto disposto all’art. 2 del presente regolamento e in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che la vietino. 2. Gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. 3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico- sanitari e l’osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 Codice Civile. Art. 20 Documenti da portare al seguito 1. Al possessore o detentore di un cane è consigliato portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip. 2. Detti documenti potranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell’ordine, agli ispettori della ASL, alle guardie zoofile e/o ai soggetti appositamente incaricati. In caso ne sia sprovvisto, il possessore o il detentore dovrà esibire il documento comprovante l’avvenuto tatuaggio o microchippatura all’organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. Art. 21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto. 3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani 1. Nell'ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. 2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti. Art. 23 Obbligo di raccolta degli escrementi 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi. 2. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 3. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere. 4. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di: - munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati; - provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura; - riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU collocati lungo le strade cittadine; - esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani. 5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani. 6. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.
Art. 24 Accesso negli esercizi pubblici 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune Crispiano. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio (ed eventuale museruola) e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 3. I responsabili di esercizi commerciali e pubblici, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco. Art. 25 Accesso sui servizi di trasporto pubblico 1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Crispiano, secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo. 2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali d'affezione. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori. 3. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino. 4. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi. 5. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni. 6. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti. 7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione dei cani oggetto di primo soccorso (v. comma 6 del presente articolo). 8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto purché i relativi mezzi siano idonei all'uso secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada. Art. 26 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. 2. Chiunque trovi un cane ma omette di denunciarne il ritrovamento, decidendo di occuparsi dell'animale presso il proprio domicilio, potrebbe essere perseguito per appropriazione indebita. 3. Chiunque trovi animali bisognosi di cure o feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Locale. In questo caso il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso, ma il primo soccorso potrà essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell’intervento. 4. Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art. 8 della L. R. 27/98. 5. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Crispiano segnalerà il reato di abbandono ai sensi della Legge 189/2004 e del relativo D. M. 23.3.2007 agli Enti competenti. 6. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all’adozione degli animali abbandonati. 7. Il Comune, al fine del contenimento della popolazione canina, procederà alla sterilizzazione dei cani erranti sul territorio, iniziando dalla sterilizzazione delle femmine per evitare il ripetersi di nuove cucciolate. In caso di mancanza di un Canile Sanitario operativo, il Comune provvederà a stipulare delle convenzioni con con altre Strutture Sanitarie. I servizi Veterinari Asl avranno cura di apporre ai cani il microchip di riconoscimento intestato al Comune di Crispiano, mentre la degenza post-operatoria e l’eventuale profilassi farmacologica potrà essere fatta a cura di un’Associazione con la quale il Comune dovrà convenzionarsi che provvederà a stallare i cani fino a loro totale guarigione. Al termine della degenza, i cani saranno reimmessi sul territorio provvisti di un collare di inamovibile giallo fosforescente. (art. 17 L.R. n°2/2020) Art. 27 Canile Sanitario e Rifugi 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento di un Canile Sanitario dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti. (art. 5 L.R. n° 2/2020) 2. I Comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affiderne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni iscritte all’Albo Regionale o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontri delle associazioni animaliste . 3. In mancanza delle suddette strutture (Sanitari e Rifugi) si potranno stipulare specifiche convenzioni con i titolari e/o gestori (sia pubblici che privati) di canili che ospitano i cani del Comune. Sarà inoltre redatto, uno specifico regolamento atto a stabilire le principali regole di accesso alla struttura, a tutela e nel
rispetto di chi la gestisce e degli animali ivi ospitati, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 28 Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione 1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL. (art.12 L.R. N° 2/2020) 2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale, laddove esistente, o presso strutture pubbliche o private convenzionate, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica. 3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, e presso rifugi comunali e/o convenzionati, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento. Art. 29 Alimentazione cani randagi 1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi. 2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto, tranne per le ciotole dell’acqua che comunque devono essere sempre pulite. 3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco. 4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile. Art. 30 Centri di addestramento – educazione 1. Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani ha l'obbligo di: - non utilizzare metodi coercitivi; - non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani; - non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; - rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.
TITOLO IV I GATTI Art. 31 Definizione 1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo. 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o" o “curatrice felina”. 4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. Art. 32 Cura delle colonie feline 1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento. 2. Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline. 3. Alla curatrice felina deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. 4. L'accesso dei curatori felini a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i curatori felini sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate. 5. I curatori felini potranno, previa autorizzazione del Comune, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
6. I curatori felini sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato, tranne che per quelli dell’acqua che potranno restare, ma avendo cura di tenerli sempre puliti. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco. Art. 33 Tutela delle colonie feline e gatti liberi 1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Crispiano, che, nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall’art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004 e dalla normativa vigente e ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007. 2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.R. N° 2/2020. 3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione dei curatori che si occupano della colonia felina. 4. E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l’acqua. 5. E’ vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all’interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati, ecc.) 6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o, previa autorizzazione dagli affidatari degli animali , cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l’indicazione della normativa a loro tutela. Art. 34 Detenzione dei gatti di proprietà 1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. 2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione. Art. 35 Sterilizzazione 1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza. 2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale. Art. 36 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all’interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con la ASL Servizi Veterinari, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. 2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l’alimentazione degli animali ivi stanziati. 3. L’elenco delle colonie è redatto e aggiornato dallo Sportello Tutela Animali del Comune ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l’accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 37 Custodia gatti vaganti Il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all’adozione degli animali abbandonati. TITOLO V I VOLATILI Art. 38 Detenzione e tutela dei volatili 1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. 2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo. 4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore. Art. 39 Dimensioni delle gabbie 1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono uccelli. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. Art. 40 Contenimento numerico dei colombi urbani 1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti in città. E', pertanto, vietato: - somministrare cibo ai colombi nelle aree pubbliche della città; - abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti. 2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di nidificazione mediante mezzi idonei. 3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali e previa consultazione di esperti faunistici. TITOLO VI GLI ANIMALI ACQUATICI Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie. 2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. 3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
TITOLO VII GLI EQUINI Art. 42 Principi distintivi 1. Gli equini, a vario titolo, destinati alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non sono ritenuti un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto esseri senzienti, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. 2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. 3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equini anziani, malati o gravidi. 4. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature che possano arrecare danno agli equini e fissare pesi alla regione degli zoccoli. 5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano. 6. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti. 7. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa. TITOLO VIII I CONIGLI DA COMPAGNIA, FURETTI E PICCOLI RODITORI Art. 43 Detenzione dei conigli da compagnia 1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. 2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
Puoi anche leggere