COMUNE DI CRISPIANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - Provincia di Taranto

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COMUNE DI CRISPIANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - Provincia di Taranto
COMUNE DI CRISPIANO
                Provincia di Taranto

   REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
                  ANIMALI

 Approvato dal Consiglio Comunale in data 15.2.2021

                con deliberazione n. 4
INDICE

                                         TITOLO I
                                     PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizione
Art. 2 Principi e finalità
Art. 3 Competenze del Sindaco
Art. 4 Sportello Tutela degli Animali, Associazioni ed Enti di protezione animale
Art. 5 Ambito di applicazione

                                        TITOLO II
                                  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Detenzione di animali
Art. 7 Divieto di maltrattamento
Art. 8 Abbandono di animali
Art. 9 Avvelenamento di animali
Art. 10 Cattura , detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure in omaggio
Art. 12 Manifestazioni pubbliche aventi finalità animaliste e zoofile promosse dalle Associazioni
Art. 13 Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

                                              Titolo III
                                               I CANI

Art. 14 Identificazione e registrazione dei cani
Art. 15 Smarrimento-Cessione-Morte del cane
Art. 16 Divieto di detenzione a catena
Art. 17 Caratteristiche dei box
Art. 18 Obblighi di custodia
Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni
Art. 20 Documenti da portare al seguito
Art. 21 Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche
Art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 23 Obbligo di raccolta degli escrementi
Art. 24 Accesso negli esercizi pubblici
Art. 25 Accesso sui servizi di trasporto pubblico
Art. 26 Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio comunale
Art. 27 Canile sanitario e rifugi
Art. 28 Cani randagi – Adozione - Sterilizzazione
Art. 29 Alimentazione cani randagi
Art. 30 Centri di addestramento - educazione

                                               TITOLO IV
                                                I GATTI

Art. 31 Definizione
Art. 32 Cura delle colonie feline
Art. 33 Tutela delle colonie feline e gatti liberi
Art. 34 Detenzione di gatti di proprietà
Art. 35 Sterilizzazione
Art. 36 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
Art. 37 Custodia dei gatti vaganti

                                               TITOLO V
                                              I VOLATILI

Art. 38 Detenzione e tutela dei volatili
Art. 39 Dimensione delle gabbie
Art. 40 Contenimento numerico dei colombi urbani

                                          TITOLO VI
                                    GLI ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

                                              TITOLO VII
                                              GLI EQUINI
Art. 42 Principi distintivi

                                       TITOLO VIII
                                I CONIGLI DA COMPAGNIA
                               FURETTI E PICCOLI RODITORI

Art. 43 Detenzione dei conigli da compagnia
Art. 44 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

                                        TITOLO IX
                                  FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 45 Fauna selvatica ed esotica

                                            TITOLO X
                                          PET THERAPY

Art. 46 Terapie assistite con l’impiego di animali

                                           TITOLO XI
                                          DISPOSIZIONI
                                             FINALI

Art. 47 Vigilanza
Art. 48 Sanzioni
Art. 49 Incompatibilità ed abrogazione di norme
Art. 50 Integrazioni e modificazioni
Art. 51 Rinvio a disposizioni di legge
TITOLO I
                                         PRINCIPI GENERALI

                                                  Art. 1 Definizione

Il Comune di Crispiano attraverso il presente Regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli
animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali,
favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e
indispensabile dell’ambiente.

                                              Art. 2 Principi e finalità

1. Il Comune di Crispiano, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il
   15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione
   degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad
   un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza
   verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli
   equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica
   Amministrazione promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne
   educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro
   abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

4. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono
   legati per la loro esistenza.

5. Il Comune di Crispiano, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà
   di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la
   cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le
   difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.

6. Il Comune, allo scopo di favorire l’affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture
   ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di
   sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l’adozione degli animali
   abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

7. Il Comune di Crispiano, anche in collaborazione con le associazioni animaliste e con quelle di
   volontariato zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto
   affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la
   cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.
8. Il Comune di Crispiano incoraggia, nel suo territorio, la Pet Therapy e ogni altra attività di cura,
   riabilitazione ed assistenza con l’impiego degli animali.

9. Il Comune di Crispiano appoggerà tutte le iniziative legislative attualmente in discussione o depositate in
   Parlamento con l'obiettivo di arrivare al divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali,
   introducendo metodi alternativi.

                                        Art. 3 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie
   animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge n. 157 dell'11/02/1992, il Sindaco esercita la cura e la tutela
   delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel
   territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse
   dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del
   Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme
   relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente
   regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il Sindaco, sentito il Prefetto, e a seguito di consultazione con i soggetti interessati all’organizzazione di
   manifestazioni o feste patronali, potrà limitare l’utilizzo di fuochi d´artificio, lo sparo di petardi, lo
   scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi a tutela di bambini, anziani, disabili psichici, malati,
   animali d’affezione ed animali erranti sul territorio.

            Art. 4 Sportello Tutela degli Animali, Associazioni ed Enti di Protezione Animale

1. Il Comune di Crispiano si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali
   dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso
   gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del
   rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. L’Amministrazione Comunale, tramite lo Sportello Tutela Animali, la Polizia Locale e le altre Forze
   dell’Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l’attività conseguente alle politiche per i
   diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa
   vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti
   e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo verrà istituito lo Sportello Tutela Animali il quale
   opererà in stretta collaborazione con le Autorità Sanitarie e di Polizia Urbana.
4. Le associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, aventi finalità statutarie
   connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune, per le finalità del presente regolamento.

5. Il Comune può avvalersi del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di
   personale appartenente alle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro.
   Collaborerà inoltre con i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con i Medici
   Veterinari del territorio e con le Istituzioni Provinciali e Regionali. Per monitorare meglio tale attività il
   Sindaco o suo delegato organizza incontri almeno trimestrali con i soggetti di cui al comma 3 per
   focalizzare gli ambiti di intervento e i risultati ottenuti.

6. Lo Sportello Tutela Animali può avvalersi, nell’espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a
   titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto
   Sportello inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune
   nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa
   ecc.) una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico. Presso lo Sportello sarà possibile
   ritirare copia delle leggi che tutelano gli animali e del presente Regolamento.

                                          Art. 5 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano,
   stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Crispiano.

2. Le norme previste dai successivi articoli 6, 7 e 10 (detenzione di animali, divieto di maltrattamento,
   detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi
   animale, che viene così definito:

-   la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si
    applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L.R. n° 2/2020, e a tutte le specie di
    vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o
    semilibertà;
-   la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e
    internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è
    comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese
    nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e
    2 della Legge 11 febbraio 1992 n 157.
TITOLO II
                                   DISPOSIZIONI GENERALI
                                         Art. 6 Detenzione di animali

1. "Animale da compagnia" è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o
   affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il
   cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali
   selvatici non sono considerati animali da compagnia.

2. Il proprietario di un animale è ogni soggetto giuridico che a qualunque titolo è responsabile in ordine
   alla custodia e al benessere dell’animale d’affezione e che ne vanta il diritto di proprietà.

3. Il detentore è colui che autorizzato dal proprietario ha la diretta disponibilità dell’animale perché se ne
   occupa e lo tiene in custodia.

4. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo
   la specie, la razza, l’età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici
   veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
   costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie
   caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del
   pubblico decoro, igiene e salute.

6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o
   sporchino le proprietà pubbliche e private.

7. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli
   obblighi generali di cui alla Legge n. 2/2020 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle
   regole di buon vicinato, contemperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso
   degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di
   condominio ove esistente.

                                        Art. 7 Divieto di Maltrattamento

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e
   che contrasti con le vigenti disposizioni legislative.

2. E' vietato tenere gli animali in isolamento, in spazi angusti o inidonei, privarli dell'acqua e del cibo
   necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute
   causando sofferenze psico-fisiche anche temporanee. Va inoltre assicurata la regolare pulizia degli spazi
   di dimora dell’animale stesso.

3. E' vietato tenere animali all’esterno, in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli
   in rimesse o cantine oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-
   fisico. E’ altresì vietato privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, e gli stessi, ai sensi
   della normativa vigente, devono essere identificati con l’inserimento del microchip.

5. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di
   ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o
   psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di
   manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.

8. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani, utilizzare animali per il pubblico
   divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti
   tra animali.

9. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni
    fisici; le apposite gabbie, trasportini, ecc. dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli
    animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire
    una adeguata ventilazione e ricambio d’aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere
    assicurato l’adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. A questo
    proposito, L’Art. 169 del Codice della Strada stabilisce che: “è vietato il trasporto di animali in numero
    superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Viene
    consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in
    apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro
    analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente
    ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

12. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre
    a passeggio l'animale.

13. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare ne' applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari
    con punte acuminate, collari a strangolo o irritanti, guinzagli applicati al muso o museruole "stringi
    bocca" (salvo, per queste ultime, i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità),
    apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche (tranne i collari antiparassitari) o segnali
    acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a
    provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all'animale. Gli unici strumenti ammessi
    sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti è invece ammesso l'utilizzo degli
    apparecchi necessari da parte delle autorità competenti.

14. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la
    resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei
    cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati
    da un medico veterinario.
15. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o
    finalizzati ad altri scopi non curativi come:
      - il taglio delle orecchie;
      - il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I.
          con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica
          in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro
          la prima settimana di vita dell'animale;
      - la recisione delle corde vocali.
 Tali divieti non si applicano agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria (art. 1,
 comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Ministero della Salute del 12/12/2006 e sua modifica del 28/03/2007.

16. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

17. I cani erranti sul territorio così come le colonie feline e i gatti liberi, sono tutelati dal Comune di
    Crispiano che, nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione degli stessi, si riserva la facoltà di agire
    ai sensi delle leggi vigenti.

18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al
    trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da
    contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per
    soggetto. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per
    quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura,
    per evitare stress psico-fisico.

19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente
    comprovata e documentata.

                                         Art. 8 Abbandono di Animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia
   appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini,
   parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento
   e crudeltà nei confronti di animali.

3. E’ vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di
   proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

                                      Art. 9 Avvelenamento di Animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su
   tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere
   animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite
   con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare
   al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione
   dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e
   la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le
   modalità di bonifica del terreno e/o del luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita
   cartellonistica.

                   Art. 10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie
   appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e
   da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e
   della pesca.

                   Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia
    cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere,
    sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi
    specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

    Art. 12 Manifestazioni pubbliche aventi finalità animaliste e zoofile promosse dalle Associazioni

1. Sono consentite le manifestazioni promosse da associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di
   volontariato, di promozione sociale, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture
   di ricovero, nonché al fine di favorire l'adozione di altri animali purché regolarmente microchippati o per
   sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa e dalla tutela degli animali.

2. Per lo svolgimento delle iniziative, le associazioni dovranno richiedere al Comune il necessario nulla-
   osta, nonché il parere della Polizia Locale circa il luogo della manifestazione.

3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti
   similari, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la
   momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di
   tempo.

                        Art. 13 Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

1. E' consentito l'attendamento ai Circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei
   requisiti prescritti dalla Commissione CITES del 10 Maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli
   animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), fermo restando il parere veterinario per il nulla osta.
   E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Crispiano con al seguito animali
   appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che
   impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
   b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per
   la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.6 della Legge 150/1992;
   c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
   d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione.

2. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali,
   mostre e circhi. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi
   precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo di intrattenimento pubblico, viene
   disposta la sospensione immediata dell’attività oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui
   al presente regolamento.

                                                  TITOLO III
                                                    I CANI

                                Art. 14 Identificazione e registrazione dei cani

E' istituita l'Anagrafe degli animali d'Affezione regionale(art. 16 L.R. N° 2/2020), alla quale devono essere
iscritti tutti i cani e tutti i gatti entro due mesi dalla nascita, o deici giorni dal possesso.

1. Il proprietario e/o detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale mediante
   l’apposizione del microchip.

2. L’adempimento di cui al comma 1, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato esclusivamente
   dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere
   all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione. Il certificato di iscrizione in
   anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

3. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività
   professionale, devono verificare la presenza del microchip. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dello
   stesso, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario degli obblighi di legge.

4. Il Comune, anche attraverso l’ausilio della Polizia Locale, è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe
   canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati
   nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il
   detentore dell’animale.

5. Il Comune deve dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO
   compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo e/o abbandono o
   smarrimento di animali d’affezione.
Art. 15 Smarrimento-Cessione-Morte del cane

1. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'ASL competente
   per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane.
   In caso di decesso del cane, tale dichiarazione potrà essere fatta dal veterinario curante che comunicherà i
   dati alla ASL Servizi Veterinari entro 3 giorni dall'evento.

2. In caso di smarrimento del cane proprietari devono comunicarla entro due giorni dall'evento. La
   comunicazione deve essere fatta presso la Polizia Locale o presso gli uffici di Servizi Veterinari i cui
   recapiti e numeri telefono si trovano sul sito della ASL del territorio di competenza. Si può anche scrivere
   un atto nel quale fornire informazioni dettagliate sul cane: razza, mantello, numero di microchip, nome
   del proprietario, data e luogo di smarrimento. Chi riceve la segnalazione deve provvedere a registrarla
   all’anagrafe canina e rilasciare contestuale ricevuta al denunciante per tutelarlo dalla sanzione per
   abbandono e permette la riconsegna del cane in caso di ritrovamento.

3. Il ritrovamento dell'animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso ai Comando di
   Polizia Locale entro 3 giorni dall'accaduto.

                                   Art. 16 Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. Solo in casi di effettiva e particolare necessità e per le
   caratteristiche logistiche o per le attività lavorative i cani potranno essere detenuti secondo quanto
   prescritto nel successivo articolo.

                                       Art. 17 Caratteristiche dei box

1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire
   un'adeguata contenzione dell'animale. Per i cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il
   “box”, cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all’interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure
   il “cortile” se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) la superficie di
   base non dovrà essere inferiore otto mq così come previsto dalla normativa; ogni recinto non potrà
   contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più
   comporterà un aumento minimo di superficie di quattro mq.

2. Il recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere rialzato da terra e avere una parte
   ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucciolo
   per evitare ristagni di liquidi, mentre le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere
   di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e deve essere posizionato nella parte più riparata del
   recinto.

                                        Art. 18 Obblighi di custodia

1. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
   conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali
   e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità
   per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il
   proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
      - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
          dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani
          individuate dal comune;
      - portare eventualmente con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di
          rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
      - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
      - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza
          con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani
   delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per
   servizio.
5. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore
   di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità
   dell'ingresso.

                               Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto all’art. 2 del presente regolamento e in osservanza di quanto previsto dalla
   legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la
   detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che la vietino.
2. Gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla
   salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-
   sanitari e l’osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale
   tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 Codice Civile.

                                   Art. 20 Documenti da portare al seguito

1. Al possessore o detentore di un cane è consigliato portare al seguito originale o fotocopia del documento
   comprovante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di
   avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti potranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell’ordine, agli ispettori della
   ASL, alle guardie zoofile e/o ai soggetti appositamente incaricati. In caso ne sia sprovvisto, il possessore
   o il detentore dovrà esibire il documento comprovante l’avvenuto tatuaggio o microchippatura all’organo
   accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento.

                           Art. 21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e
   di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della
   museruola.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello
   amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.

3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per
bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

                                   Art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi
   destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e
   museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad
   altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

                                 Art. 23 Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti
   dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro
   dei luoghi.

2. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per
   bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali,
   aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:
       - munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli
            spazi sopra elencati;
       - provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la
            suddetta attrezzatura;
       -   riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU collocati
           lungo le strade cittadine;
       -   esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, l'attrezzatura
           indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere,
   comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

6. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone
   con gravi difficoltà motorie che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze
   Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.
Art. 24 Accesso negli esercizi pubblici

   1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi
   consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune Crispiano.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno
   farlo usando il guinzaglio (ed eventuale museruola) e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non
   creino disturbo o danno alcuno.

3. I responsabili di esercizi commerciali e pubblici, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può
   adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure
   limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

                              Art. 25 Accesso sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune
   di Crispiano, secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di
   animali d'affezione. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò
   arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del
   trasportino.

4. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà
   tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.

5. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà
   avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi
   accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle
   eventuali deiezioni.
6. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti.

7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali
   appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione dei cani oggetto di primo soccorso (v. comma 6 del
   presente articolo).

8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite
   preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola
   taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto purché i relativi mezzi siano idonei
   all'uso secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada.

                  Art. 26 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi.

2. Chiunque trovi un cane ma omette di denunciarne il ritrovamento, decidendo di occuparsi dell'animale
   presso il proprio domicilio, potrebbe essere perseguito per appropriazione indebita.

3. Chiunque trovi animali bisognosi di cure o feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia
   Locale. In questo caso il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale
   stesso, ma il primo soccorso potrà essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle
   associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon
   esito dell’intervento.

4. Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a
   darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre
   autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli
   stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art. 8 della L. R. 27/98.

   5. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro
   i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno
   essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Crispiano segnalerà il reato di abbandono ai
   sensi della Legge 189/2004 e del relativo D. M. 23.3.2007 agli Enti competenti.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di
   protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle
   adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all’adozione degli animali abbandonati.

7. Il Comune, al fine del contenimento della popolazione canina, procederà alla sterilizzazione dei cani
   erranti sul territorio, iniziando dalla sterilizzazione delle femmine per evitare il ripetersi di nuove
   cucciolate. In caso di mancanza di un Canile Sanitario operativo, il Comune provvederà a stipulare delle
   convenzioni con con altre Strutture Sanitarie. I servizi Veterinari Asl avranno cura di apporre ai cani il
   microchip di riconoscimento intestato al Comune di Crispiano, mentre la degenza post-operatoria e
   l’eventuale profilassi farmacologica potrà essere fatta a cura di un’Associazione con la quale il Comune
   dovrà convenzionarsi che provvederà a stallare i cani fino a loro totale guarigione. Al termine della
   degenza, i cani saranno reimmessi sul territorio provvisti di un collare di inamovibile giallo fosforescente.
   (art. 17 L.R. n°2/2020)

                                       Art. 27 Canile Sanitario e Rifugi

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento di un Canile Sanitario dove
   accogliere i cani recuperati in quanto vaganti. (art. 5 L.R. n° 2/2020)

2. I Comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affiderne la gestione, previa formale
   convenzione, alle associazioni iscritte all’Albo Regionale o a soggetti privati che garantiscano la presenza
   nella struttura di volontri delle associazioni animaliste .

3. In mancanza delle suddette strutture (Sanitari e Rifugi) si potranno stipulare specifiche convenzioni con i
   titolari e/o gestori (sia pubblici che privati) di canili che ospitano i cani del Comune. Sarà inoltre redatto,
   uno specifico regolamento atto a stabilire le principali regole di accesso alla struttura, a tutela e nel
rispetto di chi la gestisce e degli animali ivi ospitati, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata
   in vigore del presente regolamento.

                             Art. 28 Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione

1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL. (art.12 L.R. N° 2/2020)

2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale, laddove esistente, o
   presso strutture pubbliche o private convenzionate, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina,
   microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica.

3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, e presso rifugi comunali e/o convenzionati, se non
   reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano
   garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento.

                                     Art. 29 Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini
   che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.

2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per
   l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla
   rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto, tranne per le ciotole
   dell’acqua che comunque devono essere sempre pulite.
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli
   animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da
   mangime secco.

4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti
   dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile.

                               Art. 30 Centri di addestramento – educazione

 1. Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani ha l'obbligo di:
- non utilizzare metodi coercitivi;
- non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani;
- non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne
     l'aggressività;
- rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.
TITOLO IV
                                                  I GATTI

                                                     Art. 31
                                                    Definizione

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo
   stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è
   denominata "gattara/o" o “curatrice felina”.

4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano
   e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero
   di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

                                        Art. 32 Cura delle colonie feline

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in
   gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro
   sostentamento.

2. Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede
   alla cura e al sostentamento delle colonie feline.

3. Alla curatrice felina deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a
   qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

4. L'accesso dei curatori felini a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di
   comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di
   accedervi, i curatori felini sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche
   individuate.

5. I curatori felini potranno, previa autorizzazione del Comune, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi
   alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno
   essere istituite a tale scopo.
6. I curatori felini sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano,
   evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo
   ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato, tranne che per quelli dell’acqua che potranno restare,
   ma avendo cura di tenerli sempre puliti. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto
   al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere
   rappresentato preferibilmente da mangime secco.

                                 Art. 33 Tutela delle colonie feline e gatti liberi

   1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Crispiano, che, nel caso di episodi di maltrattamento
   e/o uccisione, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto
   disposto dall’art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004 e dalla normativa vigente e ai sensi
   della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.

2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.R. N° 2/2020.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali
   trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze
   ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione
   di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il
   trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla
   fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco
   dovranno essere compiute con la collaborazione dei curatori che si occupano della colonia felina.

4. E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi,
   asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce,
   lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l’acqua.

5. E’ vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all’interno
   del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti,
   onduline, ferri spinati, ecc.)

6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune
   o, previa autorizzazione dagli affidatari degli animali , cucce per il riparo degli animali nonché apposti
   cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l’indicazione della normativa a loro
   tutela.

                                    Art. 34 Detenzione dei gatti di proprietà

   1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità
   di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

   2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di
   vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari
   e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul
   territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

                                              Art. 35 Sterilizzazione
1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla
   cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria,
   in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai gattari/e o da
   personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

                    Art. 36 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

   1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le
   colonie feline ed i gatti liberi che vivono all’interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più
   opportuni, dal Comune in collaborazione con la ASL Servizi Veterinari, le associazioni animaliste ed i
   singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette
   aree deve essere garantita la cura e l’alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L’elenco delle colonie è redatto e aggiornato dallo Sportello Tutela Animali del Comune ed è a
   disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l’accesso agli atti delle Pubbliche
   Amministrazioni.

                                         Art. 37 Custodia gatti vaganti

Il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione
degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle
adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all’adozione degli animali
abbandonati.

                                                 TITOLO V
                                                I VOLATILI

                                     Art. 38 Detenzione e tutela dei volatili

1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e
   i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme
   speciali.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno
   la metà della parte superiore.

                                         Art. 39 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco-comportamentali
   delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono
   uccelli.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del
   proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

                              Art. 40 Contenimento numerico dei colombi urbani

1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti in
   città. E', pertanto, vietato:
- somministrare cibo ai colombi nelle aree pubbliche della città;
- abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere
   ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di
   nidificazione mediante mezzi idonei.

3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento
   degli animali e previa consultazione di esperti faunistici.

                                          TITOLO VI
                                    GLI ANIMALI ACQUATICI

                               Art. 41 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Il
   volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di
   garantire il benessere della specie.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui
caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie
ospitate.
TITOLO VII
                                                 GLI EQUINI

                                             Art. 42 Principi distintivi

1. Gli equini, a vario titolo, destinati alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e
   alla trazione di vetture pubbliche non sono ritenuti un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto
   esseri senzienti, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le
   ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati. I box dovranno essere di misura minima di tre
   metri per tre metri.

3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro
   caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equini anziani, malati o
   gravidi.

4. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli,
   impiegare ferrature che possano arrecare danno agli equini e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non
   lavorano.

6. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni
   sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti.

7. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o
dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

                        TITOLO VIII
     I CONIGLI DA COMPAGNIA, FURETTI E PICCOLI RODITORI

                                Art. 43 Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se
   detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i
   contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre
   essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
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