Determinazione n. 791 del 17/05/2020 Oggetto: RIAPERTURA DEI MERCATI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO - COMUNALE A TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ...

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                                     Determinazione n. 791 del 17/05/2020

Oggetto: RIAPERTURA DEI MERCATI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO
COMUNALE A TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE – (COD. FAMIGLIA 11 -
ALTRO).

                                                      Il Dirigente

Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 8 – U.O. 8.1.
“Sportello Unico per le Imprese”, conferitogli con decreto del Sindaco n°03 del 30.01.2020;
Premesso che
        il Comune di Lucca prevede lo svolgimento di vari mercati localizzati sul territorio comunale in
giornate dedicate e con orari di svolgimento definiti all’interno del Piano Comunale per il Commercio
su Aree Pubbliche approvato con Delibera C.C. n.46 del 20 giugno 2019;
        a causa dell'attuale contingenza legata al contenimento ed alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-2019 sono stati emanati vari provvedimenti governativi tra cui, in ultima
istanza, il DPCM del 26 aprile 2020 in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno portato alla
sospensione e/o al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di un numero
rilevante di persone ed a forti limitazioni alla circolazione ed agli spostamenti delle stesse;
          il DPCM del 26 aprile 2020, summenzionato, all’art.1 comma 1) lettera z) aveva stabilito la
chiusura “…indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari…”;
       in base a questo DPCM il Comune di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 692 del
30/04/2020 avente ad oggetto “RIAPERTURA DI MERCATI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA SOLA VENDITA DI GENERI
ALIMENTARI” ha disposto la riapertura dei mercati previsti dal vigente Piano del Commercio su
Area Pubblica per i soli operatori del settore alimentare titolari di posteggi in detti mercati;
viste
        le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle
misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative
date e alle condizioni di svolgimento ivi previste;
        l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 della Regione Toscana la quale, tenuto conto del quadro
epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle “disposizioni generali” sopra riportate,
dispone la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della
tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio;
        le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM
17/05/2020;

considerato che
          l'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, dispone che “Le attività economiche, produttive
e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali
trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”;
          l'Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 denominato “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” ha previsto, nella sezione COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, ecc.), apposite misure finalizzate alla prevenzione
e limitazione del contagio da COVID-19, tra le quali il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del
distanziamento interpersonale, accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi
per la disinfezione delle mani, uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per
l’acquisto di alimenti e bevande, utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, ecc.
          la Regione Toscana con propria Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 ha previsto al punto 15 della
sezione “Disposizioni per attività specifiche” che “l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi
mercati coperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel
settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante;
mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure
logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il
sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.”;

dato atto che:
         al fine di assicurare il rispetto coattivo di tutte quante le prescrizioni suddette, si ritiene opportuno
qui espressamente richiamare le regole già adottate con il "Disciplinare Comportamentale" allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 692 del 30/04/2020 relativa alla riapertura dei mercati per le attività del
settore alimentare, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento
amministrativo, a cui tutti gli operatori dei vari mercati e fiere dovranno tassativamente attenersi, senza
esclusione alcuna, con la sanzione, in caso di violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività nonché
dell'applicazione di tutte le sanzioni previste a livello normativo nazionale (D.L. 33 del 16 maggio 2020 e
D.L. 19 del 25 marzo 2020) e regionale;
       è importante favorire fin da subito la partecipazione a tutti i mercati collocati sul territorio
comunale degli operatori di tutte le categorie merceologiche che, a causa delle restrizioni enucleate in
premessa, stanno attraversando un momento di difficoltà economica e di crisi a causa delle chiusure e dei
blocchi imposti a livello nazionale al fine di limitare e contenere l'emergenza epidemiologica, in particolare:
           • Mercato bisettimanale P.ze Don. Baroni del mercoledì e del sabato;
           • Mercato Rionale di Santa Maria a Colle del giovedì;
           • Mercato Rionale di Santa Maria del Giudice del lunedì;
           • Mercato Rionale di Ponte a Moriano del martedì;
           • Mercato Rionale di Nozzano del martedì;
        l'Amministrazione Comunale, nel merito delle disposizioni normative che regolamentano la
gestione dei mercati, in considerazione della contingente situazione di emergenza ritiene opportuno, per il
momento, non conteggiare in questa prima fase le presenze e le assenze degli operatori. Inoltre, in
considerazione della situazione di emergenza e delle ingenti e stringenti prescrizioni anche in tema di
distanziamento, uso dei DPI e divieti di assembramento, si precisa che non saranno ammessi gli
"spuntisti" per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati;
dato inoltre atto che:
       al fine di garantire l’osservanza della distanza suddetta tra gli operatori del mercato e gli avventori,
nonché il rispetto di tutte le misure obbligatori imposte dai vari organismi, si ritiene necessaria assicurare la
presenza di personale adibito in maniera specifica alla vigilanza di tutto quanto sopra previsto e richiamato,
che imponga nella maniera più ferma il rispetto delle condizioni di sicurezza anticontagio, così da favorire
comportamenti corretti e virtuosi all'interno dell’area di mercato ed effettuare, al contempo, un migliore
controllo;
        alla luce di ciò, si esplicita che il personale adibito alla suddetta “vigilanza”, è rappresentato dal
personale degli uffici comunali a tale scopo individuato, verificando i distanziamenti opportuni nonché la
corretta ottemperanza di tutti gli adempimenti di cui sopra;
        infine, per quanto riguarda il mercato bisettimanale del mercoledì e del sabato di piazzale Don
Baroni:
    •   essendo l’estensione dell’area di mercato talmente vasta da favorire di per sè uno “sfollamento” e
        una dispersione “naturale” delle persone che si recano nell'area, grazie anche al fatto che è
        possibile accedere al mercato da più parti evitando così in modo automatico il formarsi di code e
        assembramenti e favorendo il distanziamento sociale,
    •   ritenuto, quindi, controproducente al fine a cui si tende, effettuare un contingentamento delle
        entrate ed un percorso obbligato con un’entrata e una uscita in quanto tali operazioni
        produrrebbero l’effetto opposto favorendo il formasi di code e assembramenti nel punto di
        ingresso;
    •   rilevato, inoltre, che spesso molte persone si recano al mercato suddetto con l’intenzione di fare
        acquisti mirati presso esercenti precisi, già noti ed individuati dei quali conoscono la collocazione
        dei banchi all’interno del mercato essendo clienti abituali degli operatori stessi;
        per tutte queste ragioni al momento si ritiene di non individuare un percorso obbligato né un
punto di ingresso predefinito relativamente al mercato Don Baroni (valutando comunque ogni altra
possibile modifica od intervento dopo un primo periodo di sperimentazione e controllo) in deroga ai punti
1) e 4) del “Disciplinare Comportamentale” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 692 del
30/04/2020, e precisando che anche per gli altri mercati e fiere le stesse disposizioni di cui ai punti 1) e 4)
dovranno essere attuate dall'organizzatore solamente ove ritenuto necessario, al fine di evitare che
l'adozione delle misure stesse di percorso obbligato in entrata ed in uscita unico, distinto nei due versi e
con relativa interdizione di ogni altro percorso diverso da quello individuato, possano causare l'effetto
opposto al quale si tende;
quanto sopra premesso
       considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio
2020 per cui, come tale, non necessita di alcun visto che ne attesti la copertura finanziaria;

    •   Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
    •   Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990;
    •   Vista la determinazione dirigenziale n. 692 del 30/04/2020 e il relativo “Disciplinare
        Comportamentale” allegato;
    •   Visto il vigente Codice del Commercio per la Regione Toscana, di cui alla L.R. n.62/2018,
    •   Visto il vigente Piano Comunale ed il relativo Regolamento per lo svolgimento dell’attività
        commerciale sulle aree pubbliche, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio
        Comunale n. 46 e 45 del 20/06/2019;
visti inoltre:
    – il (DPCM) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 le cui
        disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del
        Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
    – il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
    – il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
    – l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 della Regione Toscana
DETERMINA
1. di disporre, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente
   richiamate, la riapertura a tutte le categorie merceologiche con decorrenza dal 18 maggio 2020 dei
   seguenti mercati conformemente alle giornate ad essi dedicate e con i relativi orari di svolgimento,
   così come previsti dal Piano del Commercio del Comune di Lucca:
• Mercato bisettimanale P.ze Don. Baroni del mercoledì e del sabato;
• Mercato Rionale di Santa Maria a Colle del giovedì;
• Mercato Rionale di Santa Maria del Giudice del lunedì;
• Mercato Rionale di Ponte a Moriano del martedì;
• Mercato Rionale di Nozzano del martedì;

2. di stabilire che in questa prima fase la riapertura dei suddetti mercati è limitata esclusivamente agli
    operatori titolari di posteggio per tutto quanto espresso in narrativa;
3. di disporre, in considerazione della situazione di emergenza e delle ingenti e stringenti prescrizioni
    anche in tema di distanziamento, uso dei DPI e divieti di assembramento, di non ammettere in
    questa prima fase la presenza di operatori cosiddetti "spuntisti" per l'assegnazione dei posteggi
    temporaneamente non occupati, causa l’impossibilità di conoscere preventivamente con esattezza il
    numero e l’identità degli assenti e conseguentemente la disponibilità dei posti liberi per
    l’assegnazione giornaliera;
4. di disporre, per tutto quanto affermato sopra ed in considerazione della natura contingente e
    straordinaria della situazione, di non conteggiare le presenze e le assenze degli operatori titolari di
    posteggio;
5. di stabilire, per tutte le ragioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate, di
    non individuare, per questa fase iniziale, un percorso obbligato né un punto di ingresso predefinito
    relativamente al mercato Don Baroni (valutando comunque ogni altra possibile modifica od
    intervento dopo un primo periodo di sperimentazione e controllo), in deroga ai punti 1) e 4) del
    “Disciplinare Comportamentale” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 692 del 30/04/2020;
6. di dare atto che il personale adibito alla “vigilanza”, così come esplicitato in premessa, è
    rappresentato dal personale degli uffici comunali a tale scopo individuato, verificando i
    distanziamenti opportuni nonché la corretta ottemperanza di tutti gli adempimenti di cui sopra;
7. di richiamare ed allegare il "Disciplinare Comportamentale" di cui alla determinazione dirigenziale
    n. 692 del 30/04/2020, con tassativa prescrizione di rispetto da parte di tutti gli operatori dei
    mercati e delle fiere, senza esclusione alcuna, e con la sanzione, in caso di violazione, della
    chiusura dell'esercizio o dell'attività nonché dell'applicazione di tutte le sanzioni previste a livello
    normativo nazionale (D.L. 33 del 16 maggio 2020 e D.L. 19 del 25 marzo 2020) e regionale;
8. di riservarsi, visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del
    DPCM, dell'Ordinanza regionale n. 57 e la data di entrata in vigore della presente determinazione,
    la possibilità di successivi aggiornamenti e/o integrazioni alle disposizioni qui previste;
9. di trasmettere il presente provvedimento ed il disciplinare suddetto, per opportuna conoscenza alle
    locali Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore, nonché alla formale
    conoscenza degli interessati nelle forme di cui all'art. 8 comma 3 della L. n.241/90 tramite
    pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nonché con tutte le altre forme di
    pubblicità ritenute più idonee dalla sottoscritta amministrazione;
10. di dare atto ai sensi degli artt.147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs.
    n.267/2000 che il presente provvedimento non necessita di visto attestante la copertura finanziaria
    in quanto con comporta impegni di spesa per l'ente comunale;
11. di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Corpo Polizia Municipale,
    all’Ufficio Comunale di Protezione Civile ed all’Ufficio Stampa del Comune di Lucca per le proprie
    attività d’istituto;
12. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
        potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
        provvedimento come da documentazione conservata in atti al fascicolo;
    13. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del
        procedimento inerente il presente atto è l'esperto amministrativo Giuseppe Giovannelli,
        funzionario responsabile della U.O. 8.1 SUAP e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che
        hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse,
        anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
        provvedimento, come da documentazione conservata in atti al fascicolo;
    14. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
        nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

                                                                              Il Dirigente
                                                                    MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Mercanti Valentina
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. C.3 - Traffico
U.O. C.2 - Protezione Civile
U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Dirigente
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