Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato
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COLLEGIO SINDACALE E REVISORE A MISURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI Dlgs 14 del 12.1.2019 Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia Commissione OCRI Relatore - Dott.ssa Barbara Lazzari 2 dicembre 2020
Lo spirito della riforma è quello di monitorare l’allerta precoce in modo da favorire il risanamento delle imprese e porre un presidio sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario (sistema che non constata i danni ma li intercetta all’inizio della crisi e, meglio ancora li previene) . Semplici indizi che chiedono la vigilanza di amministratori e sindaci sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che si propaghi e demolisca l’equilibrio facendo perdere la continuità.
Art. 389 CCII comma 2 comma 1 OGGI DOMANI 16.3.2019 1.9.2021 Art. CCII Art. C.C. Note Art. CCII Note 375 2086 co. 2 A.O.A. crisi e continuità 14 co. 1 Verifica degli A.O.A. 2257 A.O.A. nella S.S. 14 co. 2 Segnalazione all’OCRI 2380 bis A.O.A. nella S.P.A. 14 co. 3 Esonero di responsabilità 377 2409 novies A.O.A. nel dualistico 14 co. 4 Flussi informativi da istituti di credito 2475 co 1 e co 6 A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c. 37 Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale 2476 co. 6 Responsabilità amministratori SRL 378 2486 co. 3 Quantificazione danno ∆PN 379 2477 Nomina C.S. nelle S.R.L.
Art. 375 CCII 2086 Gestione L’art. 375 CCII introduce il comma 2 dell’art. dell’impresa 2086 c.c. co. 2 Art. 2086 – Gestione dell’impresa 1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. 2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 1 anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita dell'impresa, della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti 2 dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
CONTINUITA’ OIC 11 AZIENDALE Capacità dell’impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di Anche se c’è equilibrio economico (costi/ricavi) almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio Anche se c’è equilibrio finanziario (entrate/uscite) Non significa che ci sia continuità aziendale Assonime (circolare 19/19) La CRISI calibrata su un orizzonte futuro di 6 mesi, CONTINUITA’ aziendale su 12 mesi; Altri fattori da considerare: ‐ clima aziendale ostile, la CONTINUITA’ si basa anche su dati qualitativi ‐ liti fra soci, mentre la CRISI su dati essenzialmente quantitativi ‐ feedback negativi dei clienti, (reddituali, patrimoniali e finanziari). ‐ scarsa innovazione, L’INSOLVENZA, è stato di incapacità strutturale ad ‐ scarsa formazione, adempiere alle proprie obbligazioni (tendenziale di ‐ perdita di mercato, natura permanente e irreversibili) ‐ fatturato da prodotti in decadimento
Art. 377 CCII Società La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della 2257 semplice disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma… 2380 Società per La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della azioni disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma… bis 2409 Sistema La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della dualistico disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma… novies 2475 Società a responsabilità La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma… co. 1 limitata
Art. 377 CCII (segue) 2475 Collegio Sindacale Si applica, in quanto compatibile, co. 6 nelle Srl l'articolo 2381 Art. 2381 ‐ Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati. 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 6. […]
Art. 378 CCII 2476 Responsabilità degli Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla amministratori nella Srl co. 6 conservazione dell'integrità del patrimonio sociale… 2486 Quantificazione Danno risarcibile differenza dei netti patrimoniali danno ∆PN NO scritture contabili attivo ‐ passivo procedura. co. 3
Art. 379 CCII 2477 Nomina C.S. nelle …Si applicano le disposizioni dell’art. 2409 anche se la società è Denunzia al Tribunale co. 6 S.R.L. priva di organo di controllo.
Art. 389 CCII OGGI DOMANI 16.3.2019 1.9.2021 Art. CCII Art. C.C. Note Art. CCII Note 375 2086 co. 2 A.O.A. crisi e continuità 14 co. 1 Verifica degli A.O.A. 2257 A.O.A. nella S.S. 14 co. 2 Segnalazione all’OCRI 2380 bis A.O.A. nella S.P.A. 14 co. 3 Esonero di responsabilità 377 2409 novies A.O.A. nel dualistico 14 co. 4 Flussi informativi da istituti di credito 2475 co 1 e co 6 A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c. 37 Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale 2476 co. 6 Responsabilità amministratori SRL 378 2486 co. 3 Quantificazione danno ∆PN 379 2477 Nomina C.S. nelle S.R.L.
Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari COMMA 1 COMMA 2 Verifica Segnalazione degli A.O.A. all’OCRI Art. 14 COMMA 3 COMMA 4 Esonero di Flussi informativi da responsabilità istituti di credito
Art. 14 comma 1 Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie Art. 2403 – Doveri del Collegio Sindacale funzioni, hanno l'obbligo di verificare Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto che l'organo amministrativo valuti costantemente, dei principi di corretta amministrazione assumendo le conseguenti idonee iniziative, ed in particolare sull'adeguatezza se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato se sussiste l'equilibrio economico finanziario dalla società e sul suo concreto e quale è il prevedibile andamento della gestione, funzionamento. nonché di segnalare immediatamente allo Esercita inoltre il controllo contabile nel stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo indizi della crisi. comma.
Art. 14 comma 1 (segue) COSTANTEMENTE Artt. 24 e 25 CCII Valutazione almeno trimestrale Misure premiali L’imprenditore può accedere alle misure premiali se si attiva entro 3 mesi da quando si accerta l’esistenza di: 1. Debiti per retribuzioni 2. Debiti vs fornitori 3. Superamento per oltre 3 scaduti > 60 gg e per scaduti > 120 gg e per mesi degli indici elaborati ai importo > 50% importo > dei debiti sensi dell’art. 13 co. 2 e 3 retribuzioni mensili non scaduti (PN, DSCR, Indici di settore)
Art. 14 comma 1 (segue) Assetto Assetto Assetto contabile organizzativo amministrativo Procedure per ordinato Organigramma con Sistema di rilevazione dei svolgimento attività funzioni, poteri e deleghe fatti di gestione aziendali ADEGUATEZZA 1. Completa, tempestiva e attendibile rilevazione dei fatti di gestione Struttura compatibile 2. Produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e con dimensioni e salvaguardia del patrimonio natura dell’impresa 3. Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio
Art. 14 comma 1 (segue) «Nel caso di intervenuta attivazione dei sistemi di allerta, dunque, è possibile dedurre che gli assetti organizzativi non si siano rivelati adeguati o, il che è lo stesso, non abbiano funzionato oppure che i segnali della crisi siano stati volutamente ignorati dagli amministratori. Sotto questo profilo, dunque, i sistemi di allerta rispondono, letteralmente, allo scopo per il quale sono stati pensati: quello di dotare l’impresa di un segnale di allarme che entri in funzione ogniqualvolta i sistemi di controllo aziendali si dimostrino non adeguati a intercettare tempestivamente i segnali della crisi, ovvero quando gli amministratori non intendano, spontaneamente, rilevarli e agire di conseguenza» Cit. Il Fallimento n. 4/2019, pag. 411
Art. 14 comma 1 (segue) 1. accentuato deficit patrimoniale 2. circolante negativo Indicatori di tipo 3. incapacità di pagare i debiti FINANZARIO 4. Restringimento o chiusura dei canali bancari 5. cash flow negativo 6. consistenti e perduranti perdite EQUILIBRIO ECONOMICO 1. perdita di quote di mercato FINANZIARIO Indicatori di tipo 2. perdita di clienti importanti, GESTIONALE 3. > rimanenze con = ricavi Indicatori di 1. C.S. < limiti di legge ALTRO TIPO
Art. 14 comma 1 (segue) FONDATI INDIZI ∑ elementi che inducano a ritenere l’esistenza DELLA CRISI di uno stato di crisi in atto CRISI INSOLVENZA (art. 2 CCII) (art. 2 CCII) lo stato di squilibrio economico‐ lo stato del debitore che si manifesta con finanziario che rende probabile inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali l’insolvenza del debitore, e che per dimostrino che il debitore non è più in l’impresa si manifesta come grado di soddisfare regolarmente le proprie “inadeguatezza dei flussi di cassa obbligazioni. prospettici” a far fronte regolarmente alle “obbligazioni pianificate”.
Art. 14 comma 1 (segue) CRISI CON obbligo di segnalazione ex art. 14 CRISI SENZA obbligo di segnalazione ex art. 14
Art. 14 comma 2 La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un FASE congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo ENDOGENA deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 FASE informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, ESOGENA anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell’articolo 9‐bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2010. Gli organi di controllo societari quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio D.Lgs. anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata. 147/2020
Art. 14 comma 2 MOTIVAZIONE Fenomeni gravemente sintomatici 1. NO sostenibilità del debito a +6 mesi 2. Pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso 3. Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (artt. 15 e 24 co. 1 CCII) 4. non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori. 5. accadimenti straordinari attesi nei successivi 6 mesi tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.
Art. 37 – Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza COMMA 2 COMMA 1 La domanda di apertura della La domanda di accesso a una liquidazione giudiziale è proposta procedura regolatrice della crisi o con ricorso del debitore, degli dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore. autorità organi e delle amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
Art. 14 comma 3 La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
Art. 14 comma 3 Rilevazione di fondati indizi della crisi omessa o inadeguata risposta del CDA Segnalazione Segnalazione al C.D.A all’OCRI mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie entro 30 giorni riferisce su soluzioni individuate e iniziative intraprese Esonero responsabilità dei sindaci Esonero adozione nei successivi 60 giorni responsabilità NOTA BENE: SOLO per danni da azioni o delle misure ritenute necessarie dei sindaci omissioni SUCCESSIVE alla segnalazione
Art. 14 comma 3 RISCHI Valutazioni eccessivamente Deresponsabilizzazione prudenziali del Collegio Sindacale «per pararmi le spalle, nel «bene ho segnalato, dubbio segnalo» problema loro»
Art. 14 comma 3 Stato di Segnalazione all’organo Art. 2409 c.c. crisi amministrativo Stato di Ricorso per liquidazione insolvenza giudiziale DUBBIO FINALE Segnalazione il Collegio segnala già all’OCRI con il 14: quando uso il 37
Bilanci 31.12.20 in tempo di covid (per chi ha approvato il 31.12.19 dopo il 23.2.2020) L’art. 7 dl23/2020 si dà continuità se 2423bis dà Facoltà di deroga al 2423bis la continuità esisteva al 31.12.19
Bilanci 31.12.20 in tempo di covid (dal 9.4.2020 fino al 31.12.2020) CAPITALE SOCIALE RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE per perdite 2446C1,2,3, 2447, L’art. 6 2482BISC.4,5,6,2482TER dl23/2020 da SCIOGLIMENTO PER PERDITA DI facoltà di deroga CAPITALE SOCIALE
Caso pratico Ho una società: ‐ che non fa ammortamenti per il covid (inserito solo imposte differite) ‐ Che ha riduzione di fatturato del 70% ‐ Pn leggero intaccato da perdite ‐ Sostanziale pareggio Formalmente il pn c’è Fino a febbraio 2022 In Nota dico «se avessi fatto (assonime) si congela tutto: gli ammortamenti il risultato sono in continuità per sarebbe questo» presunzione di legge
Caso pratico Se il CS scende sotto il minimo legale O scendo sotto 1/3 del PN No liquidazione Ma le formalità le devo No richiesta di assolvere: convocazione capitalizzazione assemblea per analisi patrimoniale
Considerazione finale Il rinvio dell’applicazione del codice della crisi risiede nel fatto che era stato pensato alle difficoltà del singolo operatore economico mentre la crisi che stiamo vivendo è una crisi generalizzata che colpisce anche società solide (per contrazione di mercato e liquidità). Il rinvio deve costringere l’imprenditore e tutti i soggetti che ruotano intorno a lui ‐ A gestire le priorità ‐ A ragionare sul fatto: 1. che sono sospesi gli obblighi relativi alla tenuta della continuità 2. ma non sono sospesi gli obblighi di monitoraggio costante come detto, 3. Il che costringe ad implementare gli adeguati assetti che consentono il continuo e tempestivo monitoraggio dell’azienda «sana» (per poter anticipare i cambiamenti, le trasformazioni del mercato, ripensare i propri processi interni, ecc.).
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