Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato

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Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato
COLLEGIO SINDACALE E REVISORE A
    MISURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
    Dlgs 14 del 12.1.2019

   Collegio Sindacale: obblighi di
   intervento oggi e domani; un
        confronto ragionato

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
                       Commissione OCRI
                 Relatore - Dott.ssa Barbara Lazzari
                          2 dicembre 2020
Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato
Lo spirito della riforma è quello di monitorare l’allerta
precoce in modo da favorire il risanamento delle
imprese e porre un presidio sulla robustezza del loro
equilibrio economico e finanziario (sistema che non
constata i danni ma li intercetta all’inizio della crisi e,
meglio ancora li previene)                                .

Semplici indizi che chiedono la vigilanza di
amministratori e sindaci sulle possibili inoculazioni del
virus della crisi prima che si propaghi e demolisca
l’equilibrio facendo perdere la continuità.
Art. 389 CCII
      comma 2                                                                                                      comma 1
            OGGI                                                                                                       DOMANI
            16.3.2019                                                                                                    1.9.2021

Art. CCII               Art. C.C.                  Note                 Art. CCII                           Note
  375          2086 co. 2           A.O.A.  crisi e continuità         14 co. 1    Verifica degli A.O.A.
               2257                 A.O.A. nella S.S.                   14 co. 2    Segnalazione all’OCRI
               2380 bis             A.O.A. nella S.P.A.                 14 co. 3    Esonero di responsabilità
  377
               2409 novies          A.O.A. nel dualistico               14 co. 4    Flussi informativi da istituti di credito
               2475 co 1 e co 6     A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c.        37       Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale
               2476 co. 6           Responsabilità amministratori SRL
  378
               2486 co. 3           Quantificazione danno ∆PN
  379          2477                 Nomina C.S. nelle S.R.L.
Art. 375 CCII
                                2086              Gestione          L’art. 375 CCII introduce il comma 2 dell’art.
                                                 dell’impresa                           2086 c.c.
                                co. 2

                                       Art. 2086 – Gestione dell’impresa

    1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

    2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere
    di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni

1              anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita
    dell'impresa,
    della continuità aziendale,

                                                       nonché

    di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
2   dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
CONTINUITA’                                                OIC 11
                    AZIENDALE                             Capacità dell’impresa di costituire un complesso
                                                       economico funzionante destinato alla produzione di
                                                        reddito per un prevedibile arco temporale futuro di
 Anche se c’è equilibrio economico (costi/ricavi)      almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio
Anche se c’è equilibrio finanziario (entrate/uscite)
  Non significa che ci sia continuità aziendale

                                                                   Assonime (circolare 19/19)

                                                        La CRISI calibrata su un orizzonte futuro di 6 mesi,
                                                               CONTINUITA’ aziendale su 12 mesi;
     Altri fattori da considerare:
     ‐ clima aziendale ostile,                          la CONTINUITA’ si basa anche su dati qualitativi
     ‐ liti fra soci,                                  mentre la CRISI su dati essenzialmente quantitativi
     ‐ feedback negativi dei clienti,                        (reddituali, patrimoniali e finanziari).
     ‐ scarsa innovazione,
                                                       L’INSOLVENZA, è stato di incapacità strutturale ad
     ‐ scarsa formazione,
                                                       adempiere alle proprie obbligazioni (tendenziale di
     ‐ perdita di mercato,                                     natura permanente e irreversibili)
     ‐ fatturato da prodotti in decadimento
Art. 377 CCII
            Società         La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
2257       semplice       disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma…

2380      Società per       La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
            azioni        disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma…
 bis
 2409       Sistema         La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
           dualistico     disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma…
novies
2475        Società a
         responsabilità
                            La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
                          disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma…
co. 1        limitata
Art. 377 CCII (segue)
                          2475         Collegio
                                      Sindacale
                                                     Si applica, in quanto compatibile,
                          co. 6        nelle Srl              l'articolo 2381

       Art. 2381 ‐ Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.

1. […]
2. […]
3. […]
4. […]
5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
   contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al
   consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
   dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della
   gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
   rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
   sue controllate.
6. […]
Art. 378 CCII

2476     Responsabilità degli
                                   Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
                                        per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
        amministratori nella Srl
co. 6                              conservazione dell'integrità del patrimonio sociale…

2486       Quantificazione         Danno risarcibile  differenza dei netti patrimoniali
            danno ∆PN              NO scritture contabili  attivo ‐ passivo procedura.
co. 3
Art. 379 CCII

2477    Nomina
        C.S. nelle
                        …Si applicano le disposizioni
                     dell’art. 2409 anche se la società è
                                                            Denunzia al
                                                             Tribunale
co. 6     S.R.L.        priva di organo di controllo.
Art. 389 CCII
            OGGI                                                                                                       DOMANI
            16.3.2019                                                                                                    1.9.2021

Art. CCII               Art. C.C.                  Note                 Art. CCII                           Note
  375          2086 co. 2           A.O.A.  crisi e continuità         14 co. 1    Verifica degli A.O.A.
               2257                 A.O.A. nella S.S.                   14 co. 2    Segnalazione all’OCRI
               2380 bis             A.O.A. nella S.P.A.                 14 co. 3    Esonero di responsabilità
  377
               2409 novies          A.O.A. nel dualistico               14 co. 4    Flussi informativi da istituti di credito
               2475 co 1 e co 6     A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c.        37       Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale
               2476 co. 6           Responsabilità amministratori SRL
  378
               2486 co. 3           Quantificazione danno ∆PN
  379          2477                 Nomina C.S. nelle S.R.L.
Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli
      organi di controllo societari
           COMMA 1                       COMMA 2
             Verifica                   Segnalazione
           degli A.O.A.                    all’OCRI

                           Art. 14

           COMMA 3                       COMMA 4
            Esonero di               Flussi informativi da
          responsabilità               istituti di credito
Art. 14 comma 1
Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la
società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie        Art. 2403 – Doveri del Collegio Sindacale
         funzioni, hanno l'obbligo di verificare                Il collegio sindacale vigila sull'osservanza
                                                                  della legge e dello statuto, sul rispetto
che l'organo amministrativo valuti costantemente,                dei principi di corretta amministrazione
       assumendo le conseguenti idonee iniziative,                   ed in particolare sull'adeguatezza
se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato,                      dell'assetto organizzativo,
                                                                   amministrativo e contabile adottato
   se sussiste l'equilibrio economico finanziario
                                                                      dalla società e sul suo concreto
 e quale è il prevedibile andamento della gestione,                            funzionamento.
 nonché di segnalare     immediatamente allo
                                                                Esercita inoltre il controllo contabile nel
 stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati            caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo
                indizi della crisi.                                              comma.
Art. 14 comma 1 (segue)
COSTANTEMENTE                       Artt. 24 e 25 CCII
                                                                          Valutazione almeno trimestrale
                                    Misure premiali

                         L’imprenditore può accedere alle misure
                      premiali se si attiva entro 3 mesi da quando si
                                   accerta l’esistenza di:

1. Debiti per retribuzioni       2. Debiti vs fornitori       3. Superamento per oltre 3
  scaduti > 60 gg e per         scaduti > 120 gg e per        mesi degli indici elaborati ai
     importo > 50%               importo > dei debiti          sensi dell’art. 13 co. 2 e 3
   retribuzioni mensili              non scaduti              (PN, DSCR, Indici di settore)
Art. 14 comma 1 (segue)
        Assetto                        Assetto
                                                                                 Assetto contabile
     organizzativo                   amministrativo

                                   Procedure per ordinato
   Organigramma con                                                           Sistema di rilevazione dei
                                     svolgimento attività
funzioni, poteri e deleghe                                                         fatti di gestione
                                           aziendali

                                      ADEGUATEZZA

                               1. Completa, tempestiva e attendibile rilevazione dei fatti di gestione
Struttura compatibile
                               2. Produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e
  con dimensioni e
                               salvaguardia del patrimonio
 natura dell’impresa
                               3. Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio
Art. 14 comma 1 (segue)
«Nel caso di intervenuta attivazione dei sistemi di allerta, dunque, è possibile dedurre
che gli assetti organizzativi non si siano rivelati adeguati o, il che è lo stesso, non
abbiano funzionato oppure che i segnali della crisi siano stati volutamente ignorati dagli
amministratori.

Sotto questo profilo, dunque, i sistemi di allerta rispondono, letteralmente, allo scopo per
il quale sono stati pensati: quello di dotare l’impresa di un segnale di allarme che entri
in funzione ogniqualvolta i sistemi di controllo aziendali si dimostrino non adeguati a
intercettare tempestivamente i segnali della crisi, ovvero quando gli amministratori non
intendano, spontaneamente, rilevarli e agire di conseguenza»

                                                      Cit. Il Fallimento n. 4/2019, pag. 411
Art. 14 comma 1 (segue)
                                      1.   accentuato deficit patrimoniale
                                      2.   circolante negativo
                 Indicatori di tipo   3.   incapacità di pagare i debiti
                   FINANZARIO         4.   Restringimento o chiusura dei canali bancari
                                      5.   cash flow negativo
                                      6.   consistenti e perduranti perdite

 EQUILIBRIO
ECONOMICO                             1. perdita di quote di mercato
FINANZIARIO      Indicatori di tipo
                                      2. perdita di clienti importanti,
                   GESTIONALE
                                      3. > rimanenze con = ricavi

                   Indicatori di
                                      1. C.S. < limiti di legge
                   ALTRO TIPO
Art. 14 comma 1 (segue)
FONDATI INDIZI                   ∑ elementi che inducano a ritenere l’esistenza
 DELLA CRISI                             di uno stato di crisi in atto

                    CRISI                                                         INSOLVENZA
                 (art. 2 CCII)                                                     (art. 2 CCII)

       lo stato di squilibrio economico‐
                                                                lo stato del debitore che si manifesta con
        finanziario che rende probabile
                                                              inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali
     l’insolvenza del debitore, e che per
                                                                  dimostrino che il debitore non è più in
          l’impresa si manifesta come
                                                              grado di soddisfare regolarmente le proprie
      “inadeguatezza dei flussi di cassa
                                                                               obbligazioni.
  prospettici” a far fronte regolarmente alle
            “obbligazioni pianificate”.
Art. 14 comma 1 (segue)

                       CRISI CON obbligo di
                      segnalazione ex art. 14

                      CRISI SENZA obbligo di
                      segnalazione ex art. 14
Art. 14 comma 2
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con
mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un                     FASE
  congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo                      ENDOGENA
        deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

  In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta
  giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1
                                                                                                                FASE
informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni,                  ESOGENA
 anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell’articolo 9‐bis,
                                   commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2010.

  Gli organi di controllo societari quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio
                                                                                                                D.Lgs.
anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società
               di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata.                    147/2020
Art. 14 comma 2
                                    MOTIVAZIONE

                          Fenomeni gravemente sintomatici

1.   NO sostenibilità del debito a +6 mesi
2.   Pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso
3.   Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (artt. 15 e 24 co. 1 CCII)
4.   non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori.
5.   accadimenti straordinari attesi nei successivi 6 mesi tali da compromettere la
     sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.
Art. 37 – Iniziativa per l’accesso alle
procedure di regolazione della crisi o
           dell’insolvenza

                                                    COMMA 2
             COMMA 1
                                          La domanda di apertura della
   La domanda di accesso a una
                                       liquidazione giudiziale è proposta
 procedura regolatrice della crisi o
                                          con ricorso del debitore, degli
  dell’insolvenza è proposta con
        ricorso del debitore.                        autorità
                                           organi e delle
                                         amministrative che
                                          hanno funzioni di
                                        controllo e di vigilanza
                                        sull’impresa, di uno o più
                                       creditori o del pubblico ministero.
Art. 14 comma 3
La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del
    comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità
  solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o
azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che
 non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della
   segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo
    periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva
  segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca
  dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente
                              articolo.
Art. 14 comma 3
     Rilevazione di fondati
        indizi della crisi

                                                   omessa o inadeguata
                                                     risposta del CDA
                                                                                              Segnalazione
       Segnalazione al C.D.A
                                                                                                all’OCRI
                                            mancata adozione nei successivi 60
                                              giorni delle misure necessarie

entro 30 giorni riferisce su soluzioni
individuate e iniziative intraprese                                        Esonero responsabilità
                                                                                dei sindaci

                                            Esonero
  adozione nei successivi 60 giorni      responsabilità          NOTA BENE: SOLO per danni da azioni o
  delle misure ritenute necessarie         dei sindaci           omissioni SUCCESSIVE alla segnalazione
Art. 14 comma 3
                              RISCHI

Valutazioni eccessivamente             Deresponsabilizzazione
        prudenziali                     del Collegio Sindacale

«per pararmi le spalle, nel             «bene ho segnalato,
    dubbio segnalo»                       problema loro»
Art. 14 comma 3

        Stato di               Segnalazione
                                all’organo     Art. 2409 c.c.
          crisi               amministrativo

        Stato di                Ricorso per
                               liquidazione
      insolvenza                 giudiziale

      DUBBIO FINALE                                     Segnalazione
  il Collegio segnala già                                 all’OCRI
con il 14: quando uso il 37
Bilanci 31.12.20 in tempo di covid
    (per chi ha approvato il 31.12.19 dopo il 23.2.2020)

                       L’art. 7 dl23/2020   si dà continuità se

   2423bis                      dà
                       Facoltà di deroga
                          al 2423bis
                                                la continuità
                                                 esisteva al
                                                  31.12.19
Bilanci 31.12.20 in tempo di covid
                (dal 9.4.2020 fino al 31.12.2020)
                       CAPITALE SOCIALE

     RIDUZIONE DI CAPITALE
       SOCIALE per perdite
        2446C1,2,3, 2447,                  L’art. 6
     2482BISC.4,5,6,2482TER
                                        dl23/2020 da
  SCIOGLIMENTO PER PERDITA DI
                                      facoltà di deroga
       CAPITALE SOCIALE
Caso pratico
                                     Ho una società:
           ‐ che non fa ammortamenti per il covid (inserito solo imposte differite)
                          ‐ Che ha riduzione di fatturato del 70%
                            ‐ Pn leggero intaccato da perdite
                                 ‐ Sostanziale pareggio

     Formalmente il pn c’è                                               Fino a febbraio 2022
In Nota dico «se avessi fatto                                        (assonime) si congela tutto:
gli ammortamenti il risultato                                           sono in continuità per
       sarebbe questo»                                                   presunzione di legge
Caso pratico
                   Se il CS scende sotto il minimo legale
                          O scendo sotto 1/3 del PN

No liquidazione                                             Ma le formalità le devo
 No richiesta di                                            assolvere: convocazione
capitalizzazione                                             assemblea per analisi
                                                                  patrimoniale
Considerazione finale

Il rinvio dell’applicazione del codice della crisi risiede nel fatto che era stato pensato alle
difficoltà del singolo operatore economico mentre la crisi che stiamo vivendo è una crisi
 generalizzata che colpisce anche società solide (per contrazione di mercato e liquidità).
     Il rinvio deve costringere l’imprenditore e tutti i soggetti che ruotano intorno a lui
                                     ‐ A gestire le priorità
                                    ‐ A ragionare sul fatto:
  1. che sono sospesi gli obblighi relativi alla tenuta della continuità
  2. ma non sono sospesi gli obblighi di monitoraggio costante come detto,
  3. Il che costringe ad implementare gli adeguati assetti che consentono il continuo e
        tempestivo monitoraggio dell’azienda «sana» (per poter anticipare i cambiamenti, le
        trasformazioni del mercato, ripensare i propri processi interni, ecc.).
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