CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005 - Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Art. 14 d.l. 35/2005, convertito con L. 80/2005.
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CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005
Imposte sui redditi. ONLUS e
terzo settore. Erogazioni liberali.
Art. 14 d.l. 35/2005, convertito
con L. 80/2005.
INDICE versi”) in materia di deducibilità delle
erogazioni liberali effettuate a favore degli
1 – Premessa
organismi facenti parte del terzo settore,
2 – Soggetti beneficiari delle deduzioni ivi espressamente indicati.
(comma 1)
2 - Soggetti beneficiari delle
3 – Soggetti beneficiari delle erogazioni deduzioni (comma 1)
liberali (comma 1)
Il comma 1 del citato articolo 14 dispone
4 – Oggetto, limiti e modalità delle che “Le liberalità in denaro o in natura
erogazioni liberali (commi 1 e 3) erogate da persone fisiche o da enti
5 – Obblighi contabili (comma 2) soggetti all’imposta sul reddito delle
società in favore di organizzazioni non
6 – Sanzioni (commi 4 e 5) lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
7 – Divieto di cumulo (comma 6) 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle
8 – Liberalità in favore di enti universitari e erogate in favore di associazioni di
di ricerca (comma 7) promozione sociale iscritte nel registro
9 – Trasferimenti agevolati (comma 8) nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1
e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
10 – Entrata in vigore
e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario
la tutela, promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e
1 - Premessa paesaggistico di cui al decreto legislativo
Nell’ambito del Piano di azione per lo 22 gennaio 2004, n.42, sono deducibili dal
sviluppo economico, sociale e territoriale, reddito complessivo del soggetto erogat-
con l’articolo 14 del decreto-legge 14 ore nel limite del dieci per cento del
marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge reddito complessivo dichiarato, e comun-
14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS que nella misura massima di 70.000 euro
e terzo settore, è stata approvata una annui”.
importante disposizione (la c.d. “+ dai – Dal tenore letterale della disposizione
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 1sopra riportata si evince quanto segue. sono le Associazioni nazionali e, in virtù
della previsione di cui al successivo
I soggetti beneficiari delle deduzioni
comma 3, i relativi livelli di organizzazione
possono essere:
territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad
- persone fisiche soggette all’IRPEF; automatica iscrizione nel medesimo regi-
- enti soggetti all’IRES. stro nazionale. Per associazioni di promo-
zione sociale a carattere nazionale si
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo intendono quelle costituite e operanti da
73 del TUIR e, in particolare, società ed almeno un anno, che svolgono attività di
enti commerciali e non commerciali. uti-lità sociale ai sensi dell’articolo 2 della
3 - Soggetti beneficiari delle l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20
erogazioni liberali (comma 1) province, iscritte nel registro nazionale ai
sensi del regolamento approvato con de-
L’articolo 14 al comma 1 fornisce creto del Ministro del Lavoro e delle Politi-
un’elencazione tassativa dei soggetti che che sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
possono ricevere erogazioni deducibili:
- fondazioni e associazioni riconosciute
- ONLUS disciplinate dall’articolo 10, aventi per oggetto statutario la tutela,
comma 1 del decreto legislativo 4 promozione e valorizzazione dei beni di
dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. interesse artistico, storico e paesaggistico
“ONLUS di diritto” individuate dal comma di cui al decreto legislativo 22 gennaio
8 del medesimo articolo 10 e le “ONLUS 2004, n. 42. Le fondazioni e le
parziali” previste dal comma 9 dell’articolo associazioni riconosciute cui fa riferimento
10 del suddetto decreto. Le ONLUS di la norma devono, quindi, avere acquisito
diritto comprendono gli organismi di la personalità giuridica e devono operare
volontariato di cui alla legge 11 agosto per la tutela e valorizzazione dei beni
1991, n. 266, le organizzazioni non individuati agli articoli 10, 11 e 134 del
governative riconosciute idonee ai sensi citato d.lgs. n. 42 del 2004.
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 4 - Oggetto, limiti e modalità delle
novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi erogazioni liberali (commi 1 e 3)
di cui all’articolo 8 della predetta l. n. 381 In base alla disposizione sopra riportata le
del 1991 che abbiano la base sociale erogazioni liberali che danno diritto alla
formata per il cento per cento da deducibilità possono essere effettuate in
cooperative sociali. Le ONLUS parziali denaro e in natura, nel limite del 10% del
sono gli enti ecclesiastici delle confessioni reddito complessivamente dichiarato e
religiose con le quali lo Stato ha stipulato comunque nella misura massima di
patti, accordi o intese e le associazioni di 70.000,00 euro annui.
promozione sociale, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Mini- Considerata la rilevanza di entrambi i limiti
stero dell’Interno ai sensi della legge 25 di deducibilità previsti dalla norma
agosto 1991, n. 287, limitatamente (70.000,00 euro annui e 10% del reddito
all’esercizio delle attività elencate nel complessivo) deve ritenersi che
comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 l’erogazione liberale è deducibile fino al
del 1997; minore dei due limiti.
- associazioni di promozione sociale L’importo massimo di 70.000,00 euro vale,
iscritte nel registro nazionale previsto quindi, solo nel caso in cui tale cifra
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 corrisponda o sia inferiore al 10% del
dicembre 2000 n. 383. Dato il riferimento reddito complessivo del soggetto erogante
puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo (quindi per redditi uguali o superiori a
7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che 700.000,00 euro). Nel caso in cui il reddito
beneficiarie delle erogazioni in argomento dell’erogante sia inferiore a 700.000,00
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 2euro il limite che si deve prendere in determinati beni (es. opere d’arte, gioielli,
considerazione è comunque il 10% del ecc), ove non sia possibile desumerne il
reddito medesimo. valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
eroganti potranno ricorrere alla stima di un
Il successivo comma 3 del medesimo
perito.
articolo 14 dispone espressamente che
“resta ferma la facoltà di applicare le In ogni caso il donante avrà cura di
disposizioni di cui all’articolo 100, comma acquisire, a comprova delle effettività della
2, del testo unico delle imposte sui redditi, donazione e della congruità del valore
di cui al decreto del Presidente della attribuito al bene oggetto della donazione
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in natura, in aggiunta alla documentazione
successive modificazioni”. attestante il valore normale come sopra
determinato (listini, tariffari o mercuriali,
La disposizione sopra riportata prevede, in
perizia, etc…), anche una ricevuta da
sostanza, la facoltà per l’erogante, titolare
parte del donatario che contenga la
di reddito d’impresa, di avvalersi, in
descrizione analitica e dettagliata dei beni
relazione alle liberalità erogate e in luogo
donati con l’indicazione dei relativi valori.
della disposizione prevista dall’articolo 14
in esame, di quella recata dall’articolo 5 - Obblighi contabili (comma 2)
100, comma 2, del TUIR. Il comma 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 35
In analogia a quanto previsto per la del 2005 dispone che “costituisce in ogni
generalità delle erogazioni liberali in caso presupposto per l’applicazione delle
favore delle ONLUS, si precisa che anche disposizioni di cui al comma 1 la tenuta,
le erogazioni liberali in esame, al fine di da parte del soggetto che riceve le
ottenerne la deducibilità, devono essere erogazioni, di scritture contabili atte a
effettuate avvalendosi di uno dei seguenti rappresentare con completezza e analiti-
sistemi di pagamento: banca, ufficio po- cità le operazioni poste in essere nel pe-
stale e sistemi di pagamento previsti riodo di gestione, nonché la redazione,
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 lu- entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
glio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di cizio, di un apposito documento che
credito e prepagate, assegni bancari e rappresenti adeguatamente la situazione
circolari. patrimoniale, economica e finanziaria.”
Possono costituire oggetto di erogazione Dalla disposizione sopra riportata
liberale anche beni in natura. Ai fini della emergono, pertanto, due presupposti
rilevazione dei limiti indicati dalla norma si (ulteriori rispetto a quelli del comma 1) per
dovrà prendere in considerazione il valore la deducibilità delle erogazioni liberali
normale del bene, inteso, in via generale e posti a carico del soggetto beneficiario
ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, delle erogazioni, il cui inadempimento si
come il prezzo o il corrispettivo media- riflette però a carico del soggetto
mente praticato per i beni della stessa erogatore delle liberalità, che perde il
specie o similari in condizioni di libera beneficio della deduzione fiscale.
concorrenza e al medesimo stadio di I presupposti in argomento sono:
commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni vengono erogati e, in a) la tenuta di scritture contabili, complete
mancanza, nel tempo e nel luogo più e analitiche, rappresentative dei fatti di
prossimi. gestione;
In sostanza per l’identificazione del valore b) la redazione, entro quattro mesi dalla
normale del bene si dovrà fare riferimento chiusura dell’esercizio, di un apposito do-
al valore desumibile in modo oggettivo da cumento rappresentativo della situazione
listini, tariffari, mercuriali o simili. patrimoniale, economica e finanziaria.
In relazione alla particolare natura di La completezza delle scritture contabili
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 3implica che ogni fatto gestionale dell’ente La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini
debba essere individuato con precisione, della deducibilità ivi prevista, stabilisce
tramite l’indicazione delle necessarie l’obbligo di tenere una complessa contabi-
informazioni quali numero d’ordine, data, lità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti
natura dell’operazione, valore, modalità di beneficiari di erogazioni liberali sopra
versamento, soggetti coinvolti. specificati, prescindendo dalla loro natura
giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.
L’analiticità delle scritture contabili, inoltre,
impone di eseguire le registrazioni Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili
singolarmente, senza effettuare alcun previsti da altre disposizioni fiscali a carico
raggruppamento. delle ONLUS e degli altri soggetti benefi-
ciari delle erogazioni agevolate.
La completezza e l’analiticità delle
scritture contabili sono in ogni caso garan- Ovviamente l’obbligo di tenere la
tite dalla corretta tenuta della contabilità contabilità sopra ricordata non vale per
ordinaria ai sensi degli articoli 14 e l’applicazione delle altre disposizioni
seguenti del decreto del Presidente della intese ad agevolare le erogazioni liberali,
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. quale ad esempio quella recata dall’ar-
ticolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR
Con riferimento al presupposto sub b),
che prevede una detrazione dall’imposta
occorre ricordare che tale documento può
lorda di un importo pari al 19 per cento, tra
assumere forma simile a quella di un vero
e proprio bilancio. Ne consegue che il l’altro, delle erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore delle ONLUS per
documento richiesto dalla norma,
importo non superiore a 4 milioni di lire
rappresentativo della situazione patrimo-
(2.065,83 euro).
niale, economica e finanziaria, potrebbe
essere rappresentato da stato patrimo- 6 - Sanzioni (commi 4 e 5)
niale e rendiconto gestionale. Il comma 4 dell’articolo 14 del d.l. n. 35
Lo stato patrimoniale fornisce una del 2005 stabilisce che “qualora nella
rappresentazione statica del patrimonio dichiarazione dei redditi del soggetto
dell’ente, distinguendo l’attività istituzio- erogatore delle liberalità siano esposte
nale, accessoria, di raccolta fondi e la indebite deduzioni dall’imponibile, operate
gestione del patrimonio finanziario. in violazione dei presupposti di deduci-
bilità di cui al comma 1, la sanzione di cui
Il rendiconto gestionale, che ha invece
contenuti e connotati tipici diversi da quelli all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è
del conto economico, fornisce evidenza di
maggiorata del duecento per cento”.
risultati finanziari e informazioni economi-
che indicando tipologia e qualità delle I presupposti di deducibilità di cui al
risorse, sia in entrata che in uscita. comma 1 dell’articolo 14 del suddetto
decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello
Per l’ente è comunque auspicabile
stesso, sono di due tipi:
predisporre anche una relazione sulla
gestione che, in mancanza della nota - soggettivo, consistente nell’appartenen-
integrativa prevista per i bilanci delle za dei soggetti beneficiari delle erogazioni
società, potrebbe adempiere ad una alle categorie di enti appartenenti al terzo
funzione esplicativa delle voci di bilancio settore espressamente indicate e, quindi,
e fornire ai terzi che hanno a vario titolo nell’osservanza da parte dei predetti
rapporti con l’ente (tra i quali utilizzatori beneficiari delle rispettive norme che
dei servizi, sovventori, organi di controllo) disciplinano i requisiti qualificanti della
informazioni utili relativamente ai risultati, categoria di appartenenza;
in termini non monetari, e ai riflessi sociali - oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti
generati dall’attività istituzionale. quantitativi alla deducibilità dal reddito
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 4delle liberalità erogate. caratteri solidaristici e sociali, i requisiti
soggetti ed oggettivi.
La sanzione amministrativa di cui
all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 Ai fini della responsabilità solidale del
del 1997 può variare dal 100 al 200 per soggetto beneficiario dell’erogazione e dei
cento della maggiore imposta liquidata in suoi amministratori è altresì necessario
base all’accertamento. che i predetti caratteri solidaristici e sociali
siano dichiarati in comunicazioni rivolte al
Qualora il soggetto erogatore esponga
pubblico o rappresentati ai soggetti
nella propria dichiarazione dei redditi
erogatori.
deduzioni operate in violazione dei
presupposti di deducibilità suddetti, la Tale responsabilità solidale si aggiunge ad
predetta sanzione amministrativa, per ogni altra sanzione prevista dalle leggi
effetto della norma recata dal citato tributarie.
articolo 14, comma 4, è maggiorata del 7 - Divieto di cumulo (comma 6)
200 per cento.
Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto
Detta maggiorazione del 200 per cento dispone che “in relazione alle erogazioni
non è applicabile in caso di mancato effettuate ai sensi del comma 1 la
rispetto degli obblighi contabili indicati al deducibilità di cui al medesimo comma
paragrafo precedente visto l’espresso non può cumularsi con ogni altra
richiamo operato dal comma 4 della nor- agevolazione fiscale prevista a titolo di
ma in commento alla “violazione dei pre- deduzione o di detrazione di imposta da
supposti di deducibilità di cui al comma 1”. altre disposizioni di legge”.
Il comma 5 dell’articolo 14 in esame Dal tenore letterale della disposizione
prosegue disponendo che “se la sopra riportata si evince, pertanto, che se
deduzione di cui al comma 1 risulta il soggetto erogatore usufruisce delle
indebita in ragione della riscontrata deduzioni previste dal comma 1 del citato
insussistenza, in capo all’ente beneficiario articolo 14 non potrà usufruire, per
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e analoghe erogazioni effettuate a beneficio
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al dei soggetti indicati nel predetto comma 1,
pubblico ovvero rappresentati ai soggetti di deduzioni o detrazioni fiscali previste da
erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario altre norme agevolative.
e i suoi amministratori sono obbligati in
solido con i soggetti erogatori per le Al riguardo, è bene precisare che la non
maggiori imposte accertate e per le cumulabilità prescinde dall’importo delle
sanzioni applicate”. liberalità erogate.
La norma afferma una responsabilità Ove, ad esempio, il contribuente eroghi
solidale tra il soggetto erogatore e l’ente (anche a più beneficiari) liberalità per un
beneficiario e i suoi amministratori per le valore superiore al limite massimo
maggiori imposte accertate e per le consentito di 70.000,00 euro, non potrà
sanzioni applicate nell’eventualità che si avvalersi, in relazione alla parte
riscontri l’insussistenza dei caratteri eccedente tale limite, del beneficio della
solidaristici e sociali che devono caratte- deduzione o detrazione, neppure ai sensi
rizzare l’ente beneficiario dell’erogazione. di altre disposizioni di legge.
Poiché i caratteri solidaristici e sociali Come già ricordato al paragrafo 4,
sono immanenti nelle tipologie soggettive l’articolo 14, comma 3, del d.l. n. 35 del
di beneficiari previste dalla legge in 2005 dispone espressamente che “Resta
esame, si ritiene che il possesso dei ferma la facoltà di applicare le disposizioni
predetti caratteri discenda necessaria- di cui all’articolo 100, comma 2, del testo
mente dall’insieme delle disposizioni che unico delle imposte sui redditi, di cui al
ne disciplinano, a presidio proprio dei decreto del Presidente della Repubblica
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 522 dicembre 1986, n. 917, e successive erogazioni liberali, prevedendo, per i
modificazioni”. soggetti titolari di reddito d’impresa, la
deducibilità dal proprio reddito delle
Pertanto, qualora il titolare di reddito
“erogazioni liberali a favore di
d’impresa, in applicazione della richiamata
università, fondazioni universitarie di cui
disposizione, effettui liberalità a favore di
all'articolo 59, comma 3, della legge 23
soggetti indicati sia nel comma 1
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia
universitarie pubbliche, degli enti di
nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
stesso ha la facoltà di applicare, in
associazioni regolarmente riconosciute a
alternativa, l’una o l’altra disposizione nel
norma del regolamento di cui al decreto
rispetto delle relative condizioni.
del Presidente della Repubblica 10
La lettura logico-sistematica delle due febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
disposizioni in argomento induce a statutario lo svolgimento o la promozione
ritenere che la scelta effettuata debba di attività di ricerca scientifica, individua-
rimanere ferma per tutto il periodo te con decreto del Presidente del
d’imposta. Consiglio dei ministri, adottato su
8 - Liberalità in favore di enti proposta del Ministro dell'economia e delle
universitari e di ricerca (comma 7) finanze e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ovvero degli
Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto enti di ricerca vigilati dal Ministero
legge in esame, al fine di incentivare le dell'istruzione, dell'università e della
liberalità a favore di università ed enti di ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di
ricerca incide sulle disposizioni contenute sanità e l'Istituto superiore per la
nel TUIR e precisamente sull’articolo 10, prevenzione e la sicurezza del lavoro,
comma 1 e sull’articolo 100, comma 2. nonché degli enti parco regionali e
8.1. In particolare, nell’articolo 10, comma nazionali”.
1, è inserita la lettera l-quater) che Rispetto alla precedente disciplina:
introduce una nuova previsione normativa
in base alla quale dal reddito complessivo - è stato ampliato l’ambito soggettivo dei
delle persone fisiche si deducono senza beneficiari delle erogazioni liberali (non si
limiti di importo, se non sono deducibili tratta più delle sole università e degli
nella determinazione delle singole catego- istituti di istruzione universitaria);
rie di reddito che concorrono a formarlo, le - è stato eliminato il limite massimo di
“erogazioni liberali in denaro effettuate a deducibilità, pari al 2 per cento del reddito
favore di università, fondazioni univer- d’impresa dichiarato.
sitarie di cui all’art. 59, comma 3, della
Pertanto sono deducibili senza limiti di
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
importo le liberalità erogate a favore dei
istituzioni universitarie pubbliche, degli
seguenti soggetti:
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, a) università;
dell’università e della ricerca, ivi compresi b) fondazioni universitarie ex articolo 59,
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
superiore per la prevenzione e la regolamentate con il decreto del Presi-
sicurezza del lavoro, nonché degli enti dente della Repubblica del 24 maggio
parco regionali e nazionali”. 2001, n. 254;
8.2. Nell’articolo 100, comma 2, è prevista c) istituzioni universitarie pubbliche;
la sostituzione dell’attuale lettera c).
d) enti di ricerca pubblici;
La nuova formulazione della disposizione
amplia l’ambito dei beneficiari delle e) fondazioni e associazioni regolarmente
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 6riconosciute a norma del decreto del 8, è prevista, altresì, una riduzione, pari al
Presidente della Repubblica 10 febbraio 90 per cento, degli onorari notarili relativi
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario agli atti di donazione effettuati ai sensi del
lo svolgimento o la promozione di attività comma 7.
di ricerca scientifica. Questi enti dovranno 10 - Entrata in vigore
essere individuati, però, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Le erogazioni liberali in argomento
ministri, adottato su proposta del Ministro potranno essere dedotte ai sensi della
dell’economia e delle finanze e del disposizione recata dall’articolo 14 del d.l.
Ministro dell’istruzione, dell’università e n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal
della ricerca; 17 marzo 2005, data di entrata in vigore
del decreto-legge in esame.
f) enti di ricerca privati, sottoposti a
vigilanza da parte del Ministero Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni
dell’istruzione e dell’università e della liberali effettuate a favore di fondazioni e
ricerca; associazioni regolarmente riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela,
g) Istituto superiore di sanità (ISS); promozione e valorizzazione dei beni di
h) Istituto superiore per la prevenzione e interesse artistico, storico e paesaggistico
la sicurezza del lavoro (ISPESL); di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, introdotte
nella disposizione in argomento con la
i) enti parco regionali e nazionali.
legge di conversione n. 80 del 2005, le
Si tratta, in sostanza, delle stesse erogazioni medesime potranno essere
categorie di soggetti elencate alla lettera l- dedotte se effettuate a decorrere dal 15
quater) dell’articolo 10, con l’aggiunta maggio 2005, data di entrata in vigore
della categoria sub e). della stessa legge di conversione.
Per quanto riguarda le modalità attraverso Le erogazioni a favore di associazioni e
cui è possibile effettuare le erogazioni fondazioni riconosciute che svolgono o
liberali si richiamano quelle indicate nel promuovono attività di ricerca scientifica,
precedente paragrafo 4. individuate con decreto del Presidente del
9 - Trasferimenti agevolati (comma 8) Consiglio dei ministri, infine, non potranno
essere dedotte se effettuate prima
Per agevolare i trasferimenti a titolo dell’entrata in vigore del decreto del
gratuito, nel successivo comma 8 Presidente del Consiglio dei ministri, citato
dell’articolo 14, è previsto che gli atti al comma 7 lettera c) dell’articolo 14 in
relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a oggetto, da adottarsi su proposta del
favore di università, fondazioni universi- Ministro dell’economia e delle finanze e
tarie di cui all’articolo 59, comma 3, della l. del Ministro dell’istruzione, dell’università
n. 388 del 2000 e di istituzioni universitarie e della ricerca.
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Le Direzioni Regionali daranno la
ministero dell’istruzione, dell’università e massima diffusione al contenuto della
della ricerca, ivi compresi l’Istituto presente circolare e vigileranno
superiore di sanità e l’Istituto superiore per sull’applicazione della medesima.
la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli enti parco regionali e
nazionali, “… sono esenti da tasse ed
imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e dai diritti dovuti a
qualunque titolo”.
Infine, nella parte finale del citato comma
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