CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005 - Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Art. 14 d.l. 35/2005, convertito con L. 80/2005.

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CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005
Imposte sui redditi. ONLUS e
terzo settore. Erogazioni liberali.
Art. 14 d.l. 35/2005, convertito
con L. 80/2005.

INDICE                                               versi”) in materia di deducibilità delle
                                                     erogazioni liberali effettuate a favore degli
1 – Premessa
                                                     organismi facenti parte del terzo settore,
2 – Soggetti beneficiari delle deduzioni             ivi espressamente indicati.
(comma 1)
                                                           2 - Soggetti beneficiari delle
3 – Soggetti beneficiari delle erogazioni                       deduzioni (comma 1)
liberali (comma 1)
                                                     Il comma 1 del citato articolo 14 dispone
4 – Oggetto, limiti e modalità delle                 che “Le liberalità in denaro o in natura
erogazioni liberali (commi 1 e 3)                    erogate da persone fisiche o da enti
5 – Obblighi contabili (comma 2)                     soggetti all’imposta sul reddito delle
                                                     società in favore di organizzazioni non
6 – Sanzioni (commi 4 e 5)                           lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
7 – Divieto di cumulo (comma 6)                      10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
                                                     4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle
8 – Liberalità in favore di enti universitari e      erogate in favore di associazioni di
di ricerca (comma 7)                                 promozione sociale iscritte nel registro
9 – Trasferimenti agevolati (comma 8)                nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1
                                                     e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
10 – Entrata in vigore
                                                     e in favore di fondazioni e associazioni
                                                     riconosciute aventi per oggetto statutario
                                                     la tutela, promozione e la valorizzazione
                                                     dei beni di interesse artistico, storico e
               1 - Premessa                          paesaggistico di cui al decreto legislativo
Nell’ambito del Piano di azione per lo               22 gennaio 2004, n.42, sono deducibili dal
sviluppo economico, sociale e territoriale,          reddito complessivo del soggetto erogat-
con l’articolo 14 del decreto-legge 14               ore nel limite del dieci per cento del
marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge             reddito complessivo dichiarato, e comun-
14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS               que nella misura massima di 70.000 euro
e terzo settore, è stata approvata una               annui”.
importante disposizione (la c.d. “+ dai –            Dal tenore letterale della disposizione

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sopra riportata si evince quanto segue.              sono le Associazioni nazionali e, in virtù
                                                     della previsione di cui al successivo
I soggetti beneficiari      delle   deduzioni
                                                     comma 3, i relativi livelli di organizzazione
possono essere:
                                                     territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad
- persone fisiche soggette all’IRPEF;                automatica iscrizione nel medesimo regi-
- enti soggetti all’IRES.                            stro nazionale. Per associazioni di promo-
                                                     zione sociale a carattere nazionale si
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo      intendono quelle costituite e operanti da
73 del TUIR e, in particolare, società ed            almeno un anno, che svolgono attività di
enti commerciali e non commerciali.                  uti-lità sociale ai sensi dell’articolo 2 della
      3 - Soggetti beneficiari delle                 l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20
      erogazioni liberali (comma 1)                  province, iscritte nel registro nazionale ai
                                                     sensi del regolamento approvato con de-
L’articolo 14 al comma 1 fornisce                    creto del Ministro del Lavoro e delle Politi-
un’elencazione tassativa dei soggetti che            che sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
possono ricevere erogazioni deducibili:
                                                     - fondazioni e associazioni riconosciute
- ONLUS disciplinate dall’articolo 10,               aventi per oggetto statutario la tutela,
comma 1 del decreto legislativo 4                    promozione e valorizzazione dei beni di
dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d.              interesse artistico, storico e paesaggistico
“ONLUS di diritto” individuate dal comma             di cui al decreto legislativo 22 gennaio
8 del medesimo articolo 10 e le “ONLUS               2004, n. 42. Le fondazioni e le
parziali” previste dal comma 9 dell’articolo         associazioni riconosciute cui fa riferimento
10 del suddetto decreto. Le ONLUS di                 la norma devono, quindi, avere acquisito
diritto comprendono gli organismi di                 la personalità giuridica e devono operare
volontariato di cui alla legge 11 agosto             per la tutela e valorizzazione dei beni
1991, n. 266, le organizzazioni non                  individuati agli articoli 10, 11 e 134 del
governative riconosciute idonee ai sensi             citato d.lgs. n. 42 del 2004.
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8                 4 - Oggetto, limiti e modalità delle
novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi                  erogazioni liberali (commi 1 e 3)
di cui all’articolo 8 della predetta l. n. 381       In base alla disposizione sopra riportata le
del 1991 che abbiano la base sociale                 erogazioni liberali che danno diritto alla
formata per il cento per cento da                    deducibilità possono essere effettuate in
cooperative sociali. Le ONLUS parziali               denaro e in natura, nel limite del 10% del
sono gli enti ecclesiastici delle confessioni        reddito complessivamente dichiarato e
religiose con le quali lo Stato ha stipulato         comunque nella misura massima di
patti, accordi o intese e le associazioni di         70.000,00 euro annui.
promozione sociale, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Mini-           Considerata la rilevanza di entrambi i limiti
stero dell’Interno ai sensi della legge 25           di deducibilità previsti dalla norma
agosto 1991, n. 287, limitatamente                   (70.000,00 euro annui e 10% del reddito
all’esercizio delle attività elencate nel            complessivo)      deve     ritenersi     che
comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 460           l’erogazione liberale è deducibile fino al
del 1997;                                            minore dei due limiti.

- associazioni di promozione sociale                 L’importo massimo di 70.000,00 euro vale,
iscritte nel registro nazionale previsto             quindi, solo nel caso in cui tale cifra
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7          corrisponda o sia inferiore al 10% del
dicembre 2000 n. 383. Dato il riferimento            reddito complessivo del soggetto erogante
puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo          (quindi per redditi uguali o superiori a
7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che           700.000,00 euro). Nel caso in cui il reddito
beneficiarie delle erogazioni in argomento           dell’erogante sia inferiore a 700.000,00

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euro il limite che si deve prendere in               determinati beni (es. opere d’arte, gioielli,
considerazione è comunque il 10% del                 ecc), ove non sia possibile desumerne il
reddito medesimo.                                    valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
                                                     eroganti potranno ricorrere alla stima di un
Il successivo comma 3 del medesimo
                                                     perito.
articolo 14 dispone espressamente che
“resta ferma la facoltà di applicare le              In ogni caso il donante avrà cura di
disposizioni di cui all’articolo 100, comma          acquisire, a comprova delle effettività della
2, del testo unico delle imposte sui redditi,        donazione e della congruità del valore
di cui al decreto del Presidente della               attribuito al bene oggetto della donazione
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e               in natura, in aggiunta alla documentazione
successive modificazioni”.                           attestante il valore normale come sopra
                                                     determinato (listini, tariffari o mercuriali,
La disposizione sopra riportata prevede, in
                                                     perizia, etc…), anche una ricevuta da
sostanza, la facoltà per l’erogante, titolare
                                                     parte del donatario che contenga la
di reddito d’impresa, di avvalersi, in
                                                     descrizione analitica e dettagliata dei beni
relazione alle liberalità erogate e in luogo
                                                     donati con l’indicazione dei relativi valori.
della disposizione prevista dall’articolo 14
in esame, di quella recata dall’articolo                 5 - Obblighi contabili (comma 2)
100, comma 2, del TUIR.                              Il comma 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 35
In analogia a quanto previsto per la                 del 2005 dispone che “costituisce in ogni
generalità delle erogazioni liberali in              caso presupposto per l’applicazione delle
favore delle ONLUS, si precisa che anche             disposizioni di cui al comma 1 la tenuta,
le erogazioni liberali in esame, al fine di          da parte del soggetto che riceve le
ottenerne la deducibilità, devono essere             erogazioni, di scritture contabili atte a
effettuate avvalendosi di uno dei seguenti           rappresentare con completezza e analiti-
sistemi di pagamento: banca, ufficio po-             cità le operazioni poste in essere nel pe-
stale e sistemi di pagamento previsti                riodo di gestione, nonché la redazione,
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 lu-       entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
glio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di        cizio, di un apposito documento che
credito e prepagate, assegni bancari e               rappresenti adeguatamente la situazione
circolari.                                           patrimoniale, economica e finanziaria.”
Possono costituire oggetto di erogazione             Dalla      disposizione      sopra   riportata
liberale anche beni in natura. Ai fini della         emergono, pertanto, due presupposti
rilevazione dei limiti indicati dalla norma si       (ulteriori rispetto a quelli del comma 1) per
dovrà prendere in considerazione il valore           la deducibilità delle erogazioni liberali
normale del bene, inteso, in via generale e          posti a carico del soggetto beneficiario
ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR,          delle erogazioni, il cui inadempimento si
come il prezzo o il corrispettivo media-             riflette però a carico del soggetto
mente praticato per i beni della stessa              erogatore delle liberalità, che perde il
specie o similari in condizioni di libera            beneficio della deduzione fiscale.
concorrenza e al medesimo stadio di                  I presupposti in argomento sono:
commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni vengono erogati e, in            a) la tenuta di scritture contabili, complete
mancanza, nel tempo e nel luogo più                  e analitiche, rappresentative dei fatti di
prossimi.                                            gestione;
In sostanza per l’identificazione del valore         b) la redazione, entro quattro mesi dalla
normale del bene si dovrà fare riferimento           chiusura dell’esercizio, di un apposito do-
al valore desumibile in modo oggettivo da            cumento rappresentativo della situazione
listini, tariffari, mercuriali o simili.             patrimoniale, economica e finanziaria.
In relazione alla particolare natura di              La completezza delle scritture contabili

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implica che ogni fatto gestionale dell’ente          La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini
debba essere individuato con precisione,             della deducibilità ivi prevista, stabilisce
tramite l’indicazione delle necessarie               l’obbligo di tenere una complessa contabi-
informazioni quali numero d’ordine, data,            lità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti
natura dell’operazione, valore, modalità di          beneficiari di erogazioni liberali sopra
versamento, soggetti coinvolti.                      specificati, prescindendo dalla loro natura
                                                     giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.
L’analiticità delle scritture contabili, inoltre,
impone di eseguire le registrazioni                  Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili
singolarmente, senza effettuare alcun                previsti da altre disposizioni fiscali a carico
raggruppamento.                                      delle ONLUS e degli altri soggetti benefi-
                                                     ciari delle erogazioni agevolate.
La completezza e l’analiticità delle
scritture contabili sono in ogni caso garan-         Ovviamente l’obbligo di tenere la
tite dalla corretta tenuta della contabilità         contabilità sopra ricordata non vale per
ordinaria ai sensi degli articoli 14 e               l’applicazione delle altre disposizioni
seguenti del decreto del Presidente della            intese ad agevolare le erogazioni liberali,
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                quale ad esempio quella recata dall’ar-
                                                     ticolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR
Con riferimento al presupposto sub b),
                                                     che prevede una detrazione dall’imposta
occorre ricordare che tale documento può
                                                     lorda di un importo pari al 19 per cento, tra
assumere forma simile a quella di un vero
e proprio bilancio. Ne consegue che il               l’altro, delle erogazioni liberali in denaro
                                                     effettuate a favore delle ONLUS per
documento      richiesto   dalla   norma,
                                                     importo non superiore a 4 milioni di lire
rappresentativo della situazione patrimo-
                                                     (2.065,83 euro).
niale, economica e finanziaria, potrebbe
essere rappresentato da stato patrimo-                       6 - Sanzioni (commi 4 e 5)
niale e rendiconto gestionale.                       Il comma 4 dell’articolo 14 del d.l. n. 35
Lo stato patrimoniale fornisce una                   del 2005 stabilisce che “qualora nella
rappresentazione statica del patrimonio              dichiarazione dei redditi del soggetto
dell’ente, distinguendo l’attività istituzio-        erogatore delle liberalità siano esposte
nale, accessoria, di raccolta fondi e la             indebite deduzioni dall’imponibile, operate
gestione del patrimonio finanziario.                 in violazione dei presupposti di deduci-
                                                     bilità di cui al comma 1, la sanzione di cui
Il rendiconto gestionale, che ha invece
contenuti e connotati tipici diversi da quelli       all’articolo 1, comma 2, del decreto
                                                     legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è
del conto economico, fornisce evidenza di
                                                     maggiorata del duecento per cento”.
risultati finanziari e informazioni economi-
che indicando tipologia e qualità delle              I presupposti di deducibilità di cui al
risorse, sia in entrata che in uscita.               comma 1 dell’articolo 14 del suddetto
                                                     decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello
Per l’ente è comunque auspicabile
                                                     stesso, sono di due tipi:
predisporre anche una relazione sulla
gestione che, in mancanza della nota                 - soggettivo, consistente nell’appartenen-
integrativa prevista per i bilanci delle             za dei soggetti beneficiari delle erogazioni
società, potrebbe adempiere ad una                   alle categorie di enti appartenenti al terzo
funzione esplicativa delle voci di bilancio          settore espressamente indicate e, quindi,
e fornire ai terzi che hanno a vario titolo          nell’osservanza da parte dei predetti
rapporti con l’ente (tra i quali utilizzatori        beneficiari delle rispettive norme che
dei servizi, sovventori, organi di controllo)        disciplinano i requisiti qualificanti della
informazioni utili relativamente ai risultati,       categoria di appartenenza;
in termini non monetari, e ai riflessi sociali       - oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti
generati dall’attività istituzionale.                quantitativi alla deducibilità dal reddito

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delle liberalità erogate.                            caratteri solidaristici e sociali, i requisiti
                                                     soggetti ed oggettivi.
La sanzione amministrativa di cui
all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471           Ai fini della responsabilità solidale del
del 1997 può variare dal 100 al 200 per              soggetto beneficiario dell’erogazione e dei
cento della maggiore imposta liquidata in            suoi amministratori è altresì necessario
base all’accertamento.                               che i predetti caratteri solidaristici e sociali
                                                     siano dichiarati in comunicazioni rivolte al
Qualora il soggetto erogatore esponga
                                                     pubblico o rappresentati ai soggetti
nella propria dichiarazione dei redditi
                                                     erogatori.
deduzioni operate in violazione dei
presupposti di deducibilità suddetti, la             Tale responsabilità solidale si aggiunge ad
predetta sanzione amministrativa, per                ogni altra sanzione prevista dalle leggi
effetto della norma recata dal citato                tributarie.
articolo 14, comma 4, è maggiorata del                   7 - Divieto di cumulo (comma 6)
200 per cento.
                                                     Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto
Detta maggiorazione del 200 per cento                dispone che “in relazione alle erogazioni
non è applicabile in caso di mancato                 effettuate ai sensi del comma 1 la
rispetto degli obblighi contabili indicati al        deducibilità di cui al medesimo comma
paragrafo precedente visto l’espresso                non può cumularsi con ogni altra
richiamo operato dal comma 4 della nor-              agevolazione fiscale prevista a titolo di
ma in commento alla “violazione dei pre-             deduzione o di detrazione di imposta da
supposti di deducibilità di cui al comma 1”.         altre disposizioni di legge”.
Il comma 5 dell’articolo 14 in esame                 Dal tenore letterale della disposizione
prosegue disponendo che “se la                       sopra riportata si evince, pertanto, che se
deduzione di cui al comma 1 risulta                  il soggetto erogatore usufruisce delle
indebita in ragione della riscontrata                deduzioni previste dal comma 1 del citato
insussistenza, in capo all’ente beneficiario         articolo 14 non potrà usufruire, per
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e       analoghe erogazioni effettuate a beneficio
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al       dei soggetti indicati nel predetto comma 1,
pubblico ovvero rappresentati ai soggetti            di deduzioni o detrazioni fiscali previste da
erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario      altre norme agevolative.
e i suoi amministratori sono obbligati in
solido con i soggetti erogatori per le               Al riguardo, è bene precisare che la non
maggiori imposte accertate e per le                  cumulabilità prescinde dall’importo delle
sanzioni applicate”.                                 liberalità erogate.
La norma afferma una responsabilità                  Ove, ad esempio, il contribuente eroghi
solidale tra il soggetto erogatore e l’ente          (anche a più beneficiari) liberalità per un
beneficiario e i suoi amministratori per le          valore superiore al limite massimo
maggiori imposte accertate e per le                  consentito di 70.000,00 euro, non potrà
sanzioni applicate nell’eventualità che si           avvalersi,    in    relazione   alla parte
riscontri l’insussistenza dei caratteri              eccedente tale limite, del beneficio della
solidaristici e sociali che devono caratte-          deduzione o detrazione, neppure ai sensi
rizzare l’ente beneficiario dell’erogazione.         di altre disposizioni di legge.
Poiché i caratteri solidaristici e sociali           Come già ricordato al paragrafo 4,
sono immanenti nelle tipologie soggettive            l’articolo 14, comma 3, del d.l. n. 35 del
di beneficiari previste dalla legge in               2005 dispone espressamente che “Resta
esame, si ritiene che il possesso dei                ferma la facoltà di applicare le disposizioni
predetti caratteri discenda necessaria-              di cui all’articolo 100, comma 2, del testo
mente dall’insieme delle disposizioni che            unico delle imposte sui redditi, di cui al
ne disciplinano, a presidio proprio dei              decreto del Presidente della Repubblica

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22 dicembre 1986, n. 917, e successive               erogazioni liberali, prevedendo, per i
modificazioni”.                                      soggetti titolari di reddito d’impresa, la
                                                     deducibilità dal proprio reddito delle
Pertanto, qualora il titolare di reddito
                                                     “erogazioni      liberali     a favore di
d’impresa, in applicazione della richiamata
                                                     università, fondazioni universitarie di cui
disposizione, effettui liberalità a favore di
                                                     all'articolo 59, comma 3, della legge 23
soggetti indicati sia nel comma 1
                                                     dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia
                                                     universitarie pubbliche, degli enti di
nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo
                                                     ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
stesso ha la facoltà di applicare, in
                                                     associazioni regolarmente riconosciute a
alternativa, l’una o l’altra disposizione nel
                                                     norma del regolamento di cui al decreto
rispetto delle relative condizioni.
                                                     del Presidente della Repubblica 10
La lettura logico-sistematica delle due              febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
disposizioni in argomento induce a                   statutario lo svolgimento o la promozione
ritenere che la scelta effettuata debba              di attività di ricerca scientifica, individua-
rimanere ferma per tutto il periodo                  te con decreto del Presidente del
d’imposta.                                           Consiglio dei ministri, adottato su
     8 - Liberalità in favore di enti                proposta del Ministro dell'economia e delle
   universitari e di ricerca (comma 7)               finanze e del Ministro dell'istruzione,
                                                     dell'università e della ricerca, ovvero degli
Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto              enti di ricerca vigilati dal Ministero
legge in esame, al fine di incentivare le            dell'istruzione, dell'università e della
liberalità a favore di università ed enti di         ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di
ricerca incide sulle disposizioni contenute          sanità e l'Istituto superiore per la
nel TUIR e precisamente sull’articolo 10,            prevenzione e la sicurezza del lavoro,
comma 1 e sull’articolo 100, comma 2.                nonché degli enti parco regionali e
8.1. In particolare, nell’articolo 10, comma         nazionali”.
1, è inserita la lettera l-quater) che               Rispetto alla precedente disciplina:
introduce una nuova previsione normativa
in base alla quale dal reddito complessivo           - è stato ampliato l’ambito soggettivo dei
delle persone fisiche si deducono senza              beneficiari delle erogazioni liberali (non si
limiti di importo, se non sono deducibili            tratta più delle sole università e degli
nella determinazione delle singole catego-           istituti di istruzione universitaria);
rie di reddito che concorrono a formarlo, le         - è stato eliminato il limite massimo di
“erogazioni liberali in denaro effettuate a          deducibilità, pari al 2 per cento del reddito
favore di università, fondazioni univer-             d’impresa dichiarato.
sitarie di cui all’art. 59, comma 3, della
                                                     Pertanto sono deducibili senza limiti di
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
                                                     importo le liberalità erogate a favore dei
istituzioni universitarie pubbliche, degli
                                                     seguenti soggetti:
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione,      a) università;
dell’università e della ricerca, ivi compresi        b) fondazioni universitarie ex articolo 59,
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto          comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
superiore per la prevenzione e la                    regolamentate con il decreto del Presi-
sicurezza del lavoro, nonché degli enti              dente della Repubblica del 24 maggio
parco regionali e nazionali”.                        2001, n. 254;
8.2. Nell’articolo 100, comma 2, è prevista          c) istituzioni universitarie pubbliche;
la sostituzione dell’attuale lettera c).
                                                     d) enti di ricerca pubblici;
La nuova formulazione della disposizione
amplia l’ambito dei beneficiari delle                e) fondazioni e associazioni regolarmente

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riconosciute a norma del decreto del                 8, è prevista, altresì, una riduzione, pari al
Presidente della Repubblica 10 febbraio              90 per cento, degli onorari notarili relativi
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario          agli atti di donazione effettuati ai sensi del
lo svolgimento o la promozione di attività           comma 7.
di ricerca scientifica. Questi enti dovranno                    10 - Entrata in vigore
essere individuati, però, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei             Le erogazioni liberali in argomento
ministri, adottato su proposta del Ministro          potranno essere dedotte ai sensi della
dell’economia e delle finanze e del                  disposizione recata dall’articolo 14 del d.l.
Ministro dell’istruzione, dell’università e          n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal
della ricerca;                                       17 marzo 2005, data di entrata in vigore
                                                     del decreto-legge in esame.
f) enti di ricerca privati, sottoposti a
vigilanza     da  parte    del   Ministero           Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni
dell’istruzione e dell’università e della            liberali effettuate a favore di fondazioni e
ricerca;                                             associazioni regolarmente riconosciute
                                                     aventi per oggetto statutario la tutela,
g) Istituto superiore di sanità (ISS);               promozione e valorizzazione dei beni di
h) Istituto superiore per la prevenzione e           interesse artistico, storico e paesaggistico
la sicurezza del lavoro (ISPESL);                    di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, introdotte
                                                     nella disposizione in argomento con la
i) enti parco regionali e nazionali.
                                                     legge di conversione n. 80 del 2005, le
Si tratta, in sostanza, delle stesse                 erogazioni medesime potranno essere
categorie di soggetti elencate alla lettera l-       dedotte se effettuate a decorrere dal 15
quater) dell’articolo 10, con l’aggiunta             maggio 2005, data di entrata in vigore
della categoria sub e).                              della stessa legge di conversione.
Per quanto riguarda le modalità attraverso           Le erogazioni a favore di associazioni e
cui è possibile effettuare le erogazioni             fondazioni riconosciute che svolgono o
liberali si richiamano quelle indicate nel           promuovono attività di ricerca scientifica,
precedente paragrafo 4.                              individuate con decreto del Presidente del
 9 - Trasferimenti agevolati (comma 8)               Consiglio dei ministri, infine, non potranno
                                                     essere dedotte se effettuate prima
Per agevolare i trasferimenti a titolo               dell’entrata in vigore del decreto del
gratuito, nel successivo comma 8                     Presidente del Consiglio dei ministri, citato
dell’articolo 14, è previsto che gli atti            al comma 7 lettera c) dell’articolo 14 in
relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a        oggetto, da adottarsi su proposta del
favore di università, fondazioni universi-           Ministro dell’economia e delle finanze e
tarie di cui all’articolo 59, comma 3, della l.      del Ministro dell’istruzione, dell’università
n. 388 del 2000 e di istituzioni universitarie       e della ricerca.
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal            Le Direzioni Regionali daranno la
ministero dell’istruzione, dell’università e         massima diffusione al contenuto della
della ricerca, ivi compresi l’Istituto               presente      circolare   e    vigileranno
superiore di sanità e l’Istituto superiore per       sull’applicazione della medesima.
la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli enti parco regionali e
nazionali, “… sono esenti da tasse ed
imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e dai diritti dovuti a
qualunque titolo”.
Infine, nella parte finale del citato comma

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