CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005 - Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Art. 14 d.l. 35/2005, convertito con L. 80/2005.
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CIRC.AG.ENTRATE 39/E/2005 Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Art. 14 d.l. 35/2005, convertito con L. 80/2005. INDICE versi”) in materia di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli 1 – Premessa organismi facenti parte del terzo settore, 2 – Soggetti beneficiari delle deduzioni ivi espressamente indicati. (comma 1) 2 - Soggetti beneficiari delle 3 – Soggetti beneficiari delle erogazioni deduzioni (comma 1) liberali (comma 1) Il comma 1 del citato articolo 14 dispone 4 – Oggetto, limiti e modalità delle che “Le liberalità in denaro o in natura erogazioni liberali (commi 1 e 3) erogate da persone fisiche o da enti 5 – Obblighi contabili (comma 2) soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non 6 – Sanzioni (commi 4 e 5) lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 7 – Divieto di cumulo (comma 6) 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle 8 – Liberalità in favore di enti universitari e erogate in favore di associazioni di di ricerca (comma 7) promozione sociale iscritte nel registro 9 – Trasferimenti agevolati (comma 8) nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, 10 – Entrata in vigore e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 1 - Premessa paesaggistico di cui al decreto legislativo Nell’ambito del Piano di azione per lo 22 gennaio 2004, n.42, sono deducibili dal sviluppo economico, sociale e territoriale, reddito complessivo del soggetto erogat- con l’articolo 14 del decreto-legge 14 ore nel limite del dieci per cento del marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge reddito complessivo dichiarato, e comun- 14 maggio 2005, n. 80, rubricato ONLUS que nella misura massima di 70.000 euro e terzo settore, è stata approvata una annui”. importante disposizione (la c.d. “+ dai – Dal tenore letterale della disposizione Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 1
sopra riportata si evince quanto segue. sono le Associazioni nazionali e, in virtù della previsione di cui al successivo I soggetti beneficiari delle deduzioni comma 3, i relativi livelli di organizzazione possono essere: territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad - persone fisiche soggette all’IRPEF; automatica iscrizione nel medesimo regi- - enti soggetti all’IRES. stro nazionale. Per associazioni di promo- zione sociale a carattere nazionale si Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo intendono quelle costituite e operanti da 73 del TUIR e, in particolare, società ed almeno un anno, che svolgono attività di enti commerciali e non commerciali. uti-lità sociale ai sensi dell’articolo 2 della 3 - Soggetti beneficiari delle l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 erogazioni liberali (comma 1) province, iscritte nel registro nazionale ai sensi del regolamento approvato con de- L’articolo 14 al comma 1 fornisce creto del Ministro del Lavoro e delle Politi- un’elencazione tassativa dei soggetti che che sociali del 14 novembre 2001, n. 471. possono ricevere erogazioni deducibili: - fondazioni e associazioni riconosciute - ONLUS disciplinate dall’articolo 10, aventi per oggetto statutario la tutela, comma 1 del decreto legislativo 4 promozione e valorizzazione dei beni di dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. interesse artistico, storico e paesaggistico “ONLUS di diritto” individuate dal comma di cui al decreto legislativo 22 gennaio 8 del medesimo articolo 10 e le “ONLUS 2004, n. 42. Le fondazioni e le parziali” previste dal comma 9 dell’articolo associazioni riconosciute cui fa riferimento 10 del suddetto decreto. Le ONLUS di la norma devono, quindi, avere acquisito diritto comprendono gli organismi di la personalità giuridica e devono operare volontariato di cui alla legge 11 agosto per la tutela e valorizzazione dei beni 1991, n. 266, le organizzazioni non individuati agli articoli 10, 11 e 134 del governative riconosciute idonee ai sensi citato d.lgs. n. 42 del 2004. della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 4 - Oggetto, limiti e modalità delle novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi erogazioni liberali (commi 1 e 3) di cui all’articolo 8 della predetta l. n. 381 In base alla disposizione sopra riportata le del 1991 che abbiano la base sociale erogazioni liberali che danno diritto alla formata per il cento per cento da deducibilità possono essere effettuate in cooperative sociali. Le ONLUS parziali denaro e in natura, nel limite del 10% del sono gli enti ecclesiastici delle confessioni reddito complessivamente dichiarato e religiose con le quali lo Stato ha stipulato comunque nella misura massima di patti, accordi o intese e le associazioni di 70.000,00 euro annui. promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Mini- Considerata la rilevanza di entrambi i limiti stero dell’Interno ai sensi della legge 25 di deducibilità previsti dalla norma agosto 1991, n. 287, limitatamente (70.000,00 euro annui e 10% del reddito all’esercizio delle attività elencate nel complessivo) deve ritenersi che comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 l’erogazione liberale è deducibile fino al del 1997; minore dei due limiti. - associazioni di promozione sociale L’importo massimo di 70.000,00 euro vale, iscritte nel registro nazionale previsto quindi, solo nel caso in cui tale cifra dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 corrisponda o sia inferiore al 10% del dicembre 2000 n. 383. Dato il riferimento reddito complessivo del soggetto erogante puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo (quindi per redditi uguali o superiori a 7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che 700.000,00 euro). Nel caso in cui il reddito beneficiarie delle erogazioni in argomento dell’erogante sia inferiore a 700.000,00 Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 2
euro il limite che si deve prendere in determinati beni (es. opere d’arte, gioielli, considerazione è comunque il 10% del ecc), ove non sia possibile desumerne il reddito medesimo. valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un Il successivo comma 3 del medesimo perito. articolo 14 dispone espressamente che “resta ferma la facoltà di applicare le In ogni caso il donante avrà cura di disposizioni di cui all’articolo 100, comma acquisire, a comprova delle effettività della 2, del testo unico delle imposte sui redditi, donazione e della congruità del valore di cui al decreto del Presidente della attribuito al bene oggetto della donazione Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in natura, in aggiunta alla documentazione successive modificazioni”. attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, La disposizione sopra riportata prevede, in perizia, etc…), anche una ricevuta da sostanza, la facoltà per l’erogante, titolare parte del donatario che contenga la di reddito d’impresa, di avvalersi, in descrizione analitica e dettagliata dei beni relazione alle liberalità erogate e in luogo donati con l’indicazione dei relativi valori. della disposizione prevista dall’articolo 14 in esame, di quella recata dall’articolo 5 - Obblighi contabili (comma 2) 100, comma 2, del TUIR. Il comma 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 In analogia a quanto previsto per la del 2005 dispone che “costituisce in ogni generalità delle erogazioni liberali in caso presupposto per l’applicazione delle favore delle ONLUS, si precisa che anche disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, le erogazioni liberali in esame, al fine di da parte del soggetto che riceve le ottenerne la deducibilità, devono essere erogazioni, di scritture contabili atte a effettuate avvalendosi di uno dei seguenti rappresentare con completezza e analiti- sistemi di pagamento: banca, ufficio po- cità le operazioni poste in essere nel pe- stale e sistemi di pagamento previsti riodo di gestione, nonché la redazione, dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 lu- entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser- glio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di cizio, di un apposito documento che credito e prepagate, assegni bancari e rappresenti adeguatamente la situazione circolari. patrimoniale, economica e finanziaria.” Possono costituire oggetto di erogazione Dalla disposizione sopra riportata liberale anche beni in natura. Ai fini della emergono, pertanto, due presupposti rilevazione dei limiti indicati dalla norma si (ulteriori rispetto a quelli del comma 1) per dovrà prendere in considerazione il valore la deducibilità delle erogazioni liberali normale del bene, inteso, in via generale e posti a carico del soggetto beneficiario ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, delle erogazioni, il cui inadempimento si come il prezzo o il corrispettivo media- riflette però a carico del soggetto mente praticato per i beni della stessa erogatore delle liberalità, che perde il specie o similari in condizioni di libera beneficio della deduzione fiscale. concorrenza e al medesimo stadio di I presupposti in argomento sono: commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in a) la tenuta di scritture contabili, complete mancanza, nel tempo e nel luogo più e analitiche, rappresentative dei fatti di prossimi. gestione; In sostanza per l’identificazione del valore b) la redazione, entro quattro mesi dalla normale del bene si dovrà fare riferimento chiusura dell’esercizio, di un apposito do- al valore desumibile in modo oggettivo da cumento rappresentativo della situazione listini, tariffari, mercuriali o simili. patrimoniale, economica e finanziaria. In relazione alla particolare natura di La completezza delle scritture contabili Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 3
implica che ogni fatto gestionale dell’ente La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini debba essere individuato con precisione, della deducibilità ivi prevista, stabilisce tramite l’indicazione delle necessarie l’obbligo di tenere una complessa contabi- informazioni quali numero d’ordine, data, lità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti natura dell’operazione, valore, modalità di beneficiari di erogazioni liberali sopra versamento, soggetti coinvolti. specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali. L’analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili singolarmente, senza effettuare alcun previsti da altre disposizioni fiscali a carico raggruppamento. delle ONLUS e degli altri soggetti benefi- ciari delle erogazioni agevolate. La completezza e l’analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garan- Ovviamente l’obbligo di tenere la tite dalla corretta tenuta della contabilità contabilità sopra ricordata non vale per ordinaria ai sensi degli articoli 14 e l’applicazione delle altre disposizioni seguenti del decreto del Presidente della intese ad agevolare le erogazioni liberali, Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. quale ad esempio quella recata dall’ar- ticolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR Con riferimento al presupposto sub b), che prevede una detrazione dall’imposta occorre ricordare che tale documento può lorda di un importo pari al 19 per cento, tra assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il l’altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS per documento richiesto dalla norma, importo non superiore a 4 milioni di lire rappresentativo della situazione patrimo- (2.065,83 euro). niale, economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimo- 6 - Sanzioni (commi 4 e 5) niale e rendiconto gestionale. Il comma 4 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 Lo stato patrimoniale fornisce una del 2005 stabilisce che “qualora nella rappresentazione statica del patrimonio dichiarazione dei redditi del soggetto dell’ente, distinguendo l’attività istituzio- erogatore delle liberalità siano esposte nale, accessoria, di raccolta fondi e la indebite deduzioni dall’imponibile, operate gestione del patrimonio finanziario. in violazione dei presupposti di deduci- bilità di cui al comma 1, la sanzione di cui Il rendiconto gestionale, che ha invece contenuti e connotati tipici diversi da quelli all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è del conto economico, fornisce evidenza di maggiorata del duecento per cento”. risultati finanziari e informazioni economi- che indicando tipologia e qualità delle I presupposti di deducibilità di cui al risorse, sia in entrata che in uscita. comma 1 dell’articolo 14 del suddetto decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello Per l’ente è comunque auspicabile stesso, sono di due tipi: predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota - soggettivo, consistente nell’appartenen- integrativa prevista per i bilanci delle za dei soggetti beneficiari delle erogazioni società, potrebbe adempiere ad una alle categorie di enti appartenenti al terzo funzione esplicativa delle voci di bilancio settore espressamente indicate e, quindi, e fornire ai terzi che hanno a vario titolo nell’osservanza da parte dei predetti rapporti con l’ente (tra i quali utilizzatori beneficiari delle rispettive norme che dei servizi, sovventori, organi di controllo) disciplinano i requisiti qualificanti della informazioni utili relativamente ai risultati, categoria di appartenenza; in termini non monetari, e ai riflessi sociali - oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti generati dall’attività istituzionale. quantitativi alla deducibilità dal reddito Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 4
delle liberalità erogate. caratteri solidaristici e sociali, i requisiti soggetti ed oggettivi. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 Ai fini della responsabilità solidale del del 1997 può variare dal 100 al 200 per soggetto beneficiario dell’erogazione e dei cento della maggiore imposta liquidata in suoi amministratori è altresì necessario base all’accertamento. che i predetti caratteri solidaristici e sociali siano dichiarati in comunicazioni rivolte al Qualora il soggetto erogatore esponga pubblico o rappresentati ai soggetti nella propria dichiarazione dei redditi erogatori. deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità suddetti, la Tale responsabilità solidale si aggiunge ad predetta sanzione amministrativa, per ogni altra sanzione prevista dalle leggi effetto della norma recata dal citato tributarie. articolo 14, comma 4, è maggiorata del 7 - Divieto di cumulo (comma 6) 200 per cento. Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto Detta maggiorazione del 200 per cento dispone che “in relazione alle erogazioni non è applicabile in caso di mancato effettuate ai sensi del comma 1 la rispetto degli obblighi contabili indicati al deducibilità di cui al medesimo comma paragrafo precedente visto l’espresso non può cumularsi con ogni altra richiamo operato dal comma 4 della nor- agevolazione fiscale prevista a titolo di ma in commento alla “violazione dei pre- deduzione o di detrazione di imposta da supposti di deducibilità di cui al comma 1”. altre disposizioni di legge”. Il comma 5 dell’articolo 14 in esame Dal tenore letterale della disposizione prosegue disponendo che “se la sopra riportata si evince, pertanto, che se deduzione di cui al comma 1 risulta il soggetto erogatore usufruisce delle indebita in ragione della riscontrata deduzioni previste dal comma 1 del citato insussistenza, in capo all’ente beneficiario articolo 14 non potrà usufruire, per dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e analoghe erogazioni effettuate a beneficio sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al dei soggetti indicati nel predetto comma 1, pubblico ovvero rappresentati ai soggetti di deduzioni o detrazioni fiscali previste da erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario altre norme agevolative. e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le Al riguardo, è bene precisare che la non maggiori imposte accertate e per le cumulabilità prescinde dall’importo delle sanzioni applicate”. liberalità erogate. La norma afferma una responsabilità Ove, ad esempio, il contribuente eroghi solidale tra il soggetto erogatore e l’ente (anche a più beneficiari) liberalità per un beneficiario e i suoi amministratori per le valore superiore al limite massimo maggiori imposte accertate e per le consentito di 70.000,00 euro, non potrà sanzioni applicate nell’eventualità che si avvalersi, in relazione alla parte riscontri l’insussistenza dei caratteri eccedente tale limite, del beneficio della solidaristici e sociali che devono caratte- deduzione o detrazione, neppure ai sensi rizzare l’ente beneficiario dell’erogazione. di altre disposizioni di legge. Poiché i caratteri solidaristici e sociali Come già ricordato al paragrafo 4, sono immanenti nelle tipologie soggettive l’articolo 14, comma 3, del d.l. n. 35 del di beneficiari previste dalla legge in 2005 dispone espressamente che “Resta esame, si ritiene che il possesso dei ferma la facoltà di applicare le disposizioni predetti caratteri discenda necessaria- di cui all’articolo 100, comma 2, del testo mente dall’insieme delle disposizioni che unico delle imposte sui redditi, di cui al ne disciplinano, a presidio proprio dei decreto del Presidente della Repubblica Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 5
22 dicembre 1986, n. 917, e successive erogazioni liberali, prevedendo, per i modificazioni”. soggetti titolari di reddito d’impresa, la deducibilità dal proprio reddito delle Pertanto, qualora il titolare di reddito “erogazioni liberali a favore di d’impresa, in applicazione della richiamata università, fondazioni universitarie di cui disposizione, effettui liberalità a favore di all'articolo 59, comma 3, della legge 23 soggetti indicati sia nel comma 1 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia universitarie pubbliche, degli enti di nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo ricerca pubblici, delle fondazioni e delle stesso ha la facoltà di applicare, in associazioni regolarmente riconosciute a alternativa, l’una o l’altra disposizione nel norma del regolamento di cui al decreto rispetto delle relative condizioni. del Presidente della Repubblica 10 La lettura logico-sistematica delle due febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto disposizioni in argomento induce a statutario lo svolgimento o la promozione ritenere che la scelta effettuata debba di attività di ricerca scientifica, individua- rimanere ferma per tutto il periodo te con decreto del Presidente del d’imposta. Consiglio dei ministri, adottato su 8 - Liberalità in favore di enti proposta del Ministro dell'economia e delle universitari e di ricerca (comma 7) finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli Il comma 7 dell’articolo 14 del decreto enti di ricerca vigilati dal Ministero legge in esame, al fine di incentivare le dell'istruzione, dell'università e della liberalità a favore di università ed enti di ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di ricerca incide sulle disposizioni contenute sanità e l'Istituto superiore per la nel TUIR e precisamente sull’articolo 10, prevenzione e la sicurezza del lavoro, comma 1 e sull’articolo 100, comma 2. nonché degli enti parco regionali e 8.1. In particolare, nell’articolo 10, comma nazionali”. 1, è inserita la lettera l-quater) che Rispetto alla precedente disciplina: introduce una nuova previsione normativa in base alla quale dal reddito complessivo - è stato ampliato l’ambito soggettivo dei delle persone fisiche si deducono senza beneficiari delle erogazioni liberali (non si limiti di importo, se non sono deducibili tratta più delle sole università e degli nella determinazione delle singole catego- istituti di istruzione universitaria); rie di reddito che concorrono a formarlo, le - è stato eliminato il limite massimo di “erogazioni liberali in denaro effettuate a deducibilità, pari al 2 per cento del reddito favore di università, fondazioni univer- d’impresa dichiarato. sitarie di cui all’art. 59, comma 3, della Pertanto sono deducibili senza limiti di legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di importo le liberalità erogate a favore dei istituzioni universitarie pubbliche, degli seguenti soggetti: enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, a) università; dell’università e della ricerca, ivi compresi b) fondazioni universitarie ex articolo 59, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto comma 3 legge 23 dicembre 2000, n. 388, superiore per la prevenzione e la regolamentate con il decreto del Presi- sicurezza del lavoro, nonché degli enti dente della Repubblica del 24 maggio parco regionali e nazionali”. 2001, n. 254; 8.2. Nell’articolo 100, comma 2, è prevista c) istituzioni universitarie pubbliche; la sostituzione dell’attuale lettera c). d) enti di ricerca pubblici; La nuova formulazione della disposizione amplia l’ambito dei beneficiari delle e) fondazioni e associazioni regolarmente Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 6
riconosciute a norma del decreto del 8, è prevista, altresì, una riduzione, pari al Presidente della Repubblica 10 febbraio 90 per cento, degli onorari notarili relativi 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario agli atti di donazione effettuati ai sensi del lo svolgimento o la promozione di attività comma 7. di ricerca scientifica. Questi enti dovranno 10 - Entrata in vigore essere individuati, però, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Le erogazioni liberali in argomento ministri, adottato su proposta del Ministro potranno essere dedotte ai sensi della dell’economia e delle finanze e del disposizione recata dall’articolo 14 del d.l. Ministro dell’istruzione, dell’università e n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal della ricerca; 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. f) enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte del Ministero Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni dell’istruzione e dell’università e della liberali effettuate a favore di fondazioni e ricerca; associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, g) Istituto superiore di sanità (ISS); promozione e valorizzazione dei beni di h) Istituto superiore per la prevenzione e interesse artistico, storico e paesaggistico la sicurezza del lavoro (ISPESL); di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, introdotte nella disposizione in argomento con la i) enti parco regionali e nazionali. legge di conversione n. 80 del 2005, le Si tratta, in sostanza, delle stesse erogazioni medesime potranno essere categorie di soggetti elencate alla lettera l- dedotte se effettuate a decorrere dal 15 quater) dell’articolo 10, con l’aggiunta maggio 2005, data di entrata in vigore della categoria sub e). della stessa legge di conversione. Per quanto riguarda le modalità attraverso Le erogazioni a favore di associazioni e cui è possibile effettuare le erogazioni fondazioni riconosciute che svolgono o liberali si richiamano quelle indicate nel promuovono attività di ricerca scientifica, precedente paragrafo 4. individuate con decreto del Presidente del 9 - Trasferimenti agevolati (comma 8) Consiglio dei ministri, infine, non potranno essere dedotte se effettuate prima Per agevolare i trasferimenti a titolo dell’entrata in vigore del decreto del gratuito, nel successivo comma 8 Presidente del Consiglio dei ministri, citato dell’articolo 14, è previsto che gli atti al comma 7 lettera c) dell’articolo 14 in relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a oggetto, da adottarsi su proposta del favore di università, fondazioni universi- Ministro dell’economia e delle finanze e tarie di cui all’articolo 59, comma 3, della l. del Ministro dell’istruzione, dell’università n. 388 del 2000 e di istituzioni universitarie e della ricerca. pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Le Direzioni Regionali daranno la ministero dell’istruzione, dell’università e massima diffusione al contenuto della della ricerca, ivi compresi l’Istituto presente circolare e vigileranno superiore di sanità e l’Istituto superiore per sull’applicazione della medesima. la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, “… sono esenti da tasse ed imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e dai diritti dovuti a qualunque titolo”. Infine, nella parte finale del citato comma Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 7
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