Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso - Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Relatore: Dott ...
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Formazione a Distanza del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Sanzioni Amministrative e
Ravvedimento Operoso
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Roma,26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Legge del 23/12/2014 n. 190 -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015).
Articolo 1
comma 637
637.Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ………
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) ……..
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) …….
2) l'articolo 5-bis e' abrogato;
………….
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
. Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
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SANZIONI – Il ravvedimento operoso
In effetti l’istituto del ravvedimento operoso in parola nasce come
istituto spontaneo mediante il quale il contribuente, accortosi
autonomamente dell’errore commesso, può porvi rimedio beneficiano di
una riduzione della sanzione.
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La novità, in vigore dal 01.01.2015 per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate, sta nella circostanza che oggi il contribuente potrà farvi
ricorso anche qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero
sia stato notificato il processo verbale di constatazione ma, in ogni caso,
prima che gli sia stato notificato un atto impugnabile.
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Dal 03.12.2016, con la modifica apportata dall’articolo 5 del D.L. n.
193/2016 all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la possibilità di ravvedersi dopo
l’inizio di accessi ispezioni o verifiche, ovvero dopo la notifica di un
processo verbale di constatazione è stata estesa anche ai tributi doganali
e per le accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193
Art. 5 Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento
1. ……
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,
limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di
avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i
tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.".
…..
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Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193
Art. 5 Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento
1. ……
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,
limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di
avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i
tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.".
…..
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b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o
dall'errore;
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b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate
negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
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1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter),
ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo
periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le
comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di
pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.
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• Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472
Articolo 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli
obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un
importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un
terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni
accessorie.
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• Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472
Articolo 17
Irrogazione immediata
….2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad
un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro
il termine previsto per la proposizione del ricorso.
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RECIDIVA
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472
Articolo 7
Criteri di determinazione della sanzione.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino alla meta'
nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di
adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate
della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra
l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere
ridotta fino alla meta' del minimo.
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RECIDIVA
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472
A tal fine è opportuno che, nel caso in cui i verbalizzanti non indichino
nel processo verbale di constatazione se ricorrano o meno le
richiamate circostanze attenuanti, il contribuente lo richieda
espressamente, facendo riportare, ad esempio, la seguente dicitura
nel PVC:
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• Ai fini della determinazione della sanzione di cui all’articolo ___ (es. 303 del TULD) si chiede che
Codesto Ufficio valuti la possibilità della sua riduzione fino alla metà del minimo, così come
previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 472/97. Ciò anche in considerazione che prima
dell’emissione dell’avviso di accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione, è
possibile definire la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso. Laddove, invece,
notificato l’avviso di Rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della
sanzione il ravvedimento operoso risulta precluso restando possibile soltanto la definizione
agevolata del terzo, più sfavorevole.
• La richiesta è motivata dalla circostanza che l’importatore non può ritenersi “recidivo” per non
aver nei tre anni antecedenti da data della importazione incorso in altra violazione della stessa
indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti e la sanzione.
• Tanto premesso, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere l’esito della
indicata richiesta di riduzione della sanzione in tempo utile a consentirgli l’eventuale ricorso
all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97.
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Decreto del Ministro delle Finanze del 7 agosto 1998
Articolo 1
Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie a seguito di definizione
agevolata demandata al Dipartimento delle dogane.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di
ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3,
17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, relativamente alle violazioni la cui definizione e' demandata al
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' eseguito, secondo le
consuete modalità, presso gli uffici cassa delle dogane competenti. Gli uffici
provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20.
…….
Pertanto il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso ha ragion d’essere, in
dogana, solo dopo la notifica di un processo verbale di constatazione ovvero
dopo che il contribuente abbia avuto notizia dell’inizio dell’attività di
accertamento.
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ISTANZE
A seguire, fac-simile di istanza contenente, sia la richiesta di
riduzione della sanzione ex articolo 7, 4° comma, del D.Lgs.
472/97, sia la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso
all’istituto del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui
la Dogana non abbia già comunicato l’applicabilità del richiamato 4°
comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Roma, 26 Marzo 2017XXXXX S.r.l.
Spett.le Ufficio delle Dogane di ______
Via _____________
____ ____________ (___)
Oggetto: Processo verbale di constatazione (o equivalente) n…..del……. – IMA n. ______ A del __.__. emessa dalla Dogana di ____________ –
Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del
D.Lgs. 472/97.
Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il ……C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della società
XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________,
PREMESSO
con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione:
……………………..;
che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera
e), del TULD, da un minimo di Euro 30.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00;
CHIEDE
a Codesto Spettabile Ufficio, previa valutazione dell’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui al 4° comma dell’articolo 7 del
D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo, di definire la presente violazione avvalendosi
dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.
La richiesta è motivata dalla circostanza che la società XXXXX S.r.l. non può ritenersi “recidiva” per non essere nei tre anni antecedenti da
data della importazione incorsa in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti (Euro
4.500,00) e la sanzione.
A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta.
Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.
Infine, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere le proprie decisioni in tempo utile (cioè prima del _______) a
consentirgli il ricorso al richiamato istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Con perfetta osservanza.
_____________, lì _______
XXXXX S.r.l.
• (Il legale rappresentante)
• _______________ Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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ISTANZE
A seguire, fac-simile di istanza contenente, solo la richiesta di
regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del
ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana
abbia già comunicato l’applicabilità, o meno, del richiamato 4°
comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
Roma, 26 Marzo 2017XXXXX S.r.l.
Spett.le Ufficio delle Dogane di ______
Via _____________
____ ____________ (___)
Oggetto: Processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica del __ ____________ – IMA n. ______ A del __.__. emessa dalla
Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del
ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il …… C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della
società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________,
PREMESSO
- con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione:
……………………..;
- che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3°
comma, lettera e), del TULD;
- che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs.
472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 15.000,00; oppure
- [che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame non è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del
D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 30.000,00;]
CHIEDE
a Codesto Spettabile Ufficio di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. 472/97.
A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta.
Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.
Con perfetta osservanza.
_____________, lì _______
XXXXX S.r.l.
(Il legale rappresentante)
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374
Articolo 11
Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici.
1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento
divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto
siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite
dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando
l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
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Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge
27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di
revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il
rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale
devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle
irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento
riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare
osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o
di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono
inesattezze, omissioni o errore relativi agli elementi presi a base dell'accertamento,
l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore
interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a
revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
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Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se
entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e'
stato notificato il relativo avviso di rettifica.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Legge del 27/12/1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Articolo 20
Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti
doganali.
……
4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il
dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione
dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui
all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di
revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la
data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Articolo 61
Analisi ed esame tecnico delle merci.
Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od
amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la
composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta
salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo 59, all'invio dei
campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico
delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato
od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia.
I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati
con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la
restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e
sempreché non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre
cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della
dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazioni di
cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di
operazione doganale diversa dell'importazione definitiva o
dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare
dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il
rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel
precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà
curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di
procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti
giurisdizionali.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore.
Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del
contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la
dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di
cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in
base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana
promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Articolo 65
Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali.
Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la
qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il
regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può
chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non
richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito
il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle
liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti,
anche se concorde, non e' tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle
due parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito
designato dalla dogana la spesa e' liquidata in base alla tariffa delle spese
di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera
di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della
medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero
maggiore di periti.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della
dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato.
Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si
proceda alla redazione di apposito verbale.
Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato
dalla dogana, e' sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari e'
consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non
sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e
si procede alla relativa notifica.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
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Testo unico del 23/01/1973 n. 43
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non ne
richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel
momento stesso in cui la contestazione e' sorta.
Contemporaneamente alla redazione del verbale e sempreché non si sia
già provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61,
si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità
indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità
della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o
con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da
due periti da esse a ciò delegati.
Dopo la relazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce
con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in
tal caso, la cauzione e' commisurata alla differenza fra i diritti che
sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in
base alla dichiarazione.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
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Decreto-legge del 30/09/1994 n. 564
Articolo 2 quater
Autotutela.
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi
dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di
annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso
di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti
sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si
abbandona l'attivita' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve
intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi
ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai
commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro
competenza.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Roma, 26 Marzo 2017Formazione a Distanza del
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Decreto-legge del 30/09/1994 n. 564
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti
dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da
parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di
quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo,
anche l'atto modificato o confermato.
1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente
può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti
per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni
esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale
ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno
sostenute.
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla
definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili
autonomamente. Relatore: Dott. Giovanni Gargano
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Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la
costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa
per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della
proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti
impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica
compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto
riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione
amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella
delle imposte sui redditi.
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Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione,
la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme
dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento
con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la
mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per
cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
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Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto
oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della
mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-
bis.
Relatore: Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso
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