Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso - Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Relatore: Dott ...
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Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Relatore: Dott. Giovanni Gargano Roma,26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Legge del 23/12/2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). Articolo 1 comma 637 637.Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ……… b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) …….. c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) ……. 2) l'articolo 5-bis e' abrogato; …………. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso . Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali SANZIONI – Il ravvedimento operoso In effetti l’istituto del ravvedimento operoso in parola nasce come istituto spontaneo mediante il quale il contribuente, accortosi autonomamente dell’errore commesso, può porvi rimedio beneficiano di una riduzione della sanzione. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali La novità, in vigore dal 01.01.2015 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sta nella circostanza che oggi il contribuente potrà farvi ricorso anche qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero sia stato notificato il processo verbale di constatazione ma, in ogni caso, prima che gli sia stato notificato un atto impugnabile. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Dal 03.12.2016, con la modifica apportata dall’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la possibilità di ravvedersi dopo l’inizio di accessi ispezioni o verifiche, ovvero dopo la notifica di un processo verbale di constatazione è stata estesa anche ai tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Art. 5 Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento 1. …… 1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli"; b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.". ….. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Art. 5 Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento 1. …… 1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli"; b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.". ….. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 Articolo 16 Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 Articolo 17 Irrogazione immediata ….2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali RECIDIVA Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 Articolo 7 Criteri di determinazione della sanzione. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso ….. Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali RECIDIVA Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 A tal fine è opportuno che, nel caso in cui i verbalizzanti non indichino nel processo verbale di constatazione se ricorrano o meno le richiamate circostanze attenuanti, il contribuente lo richieda espressamente, facendo riportare, ad esempio, la seguente dicitura nel PVC: Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali • Ai fini della determinazione della sanzione di cui all’articolo ___ (es. 303 del TULD) si chiede che Codesto Ufficio valuti la possibilità della sua riduzione fino alla metà del minimo, così come previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 472/97. Ciò anche in considerazione che prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione, è possibile definire la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso. Laddove, invece, notificato l’avviso di Rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione il ravvedimento operoso risulta precluso restando possibile soltanto la definizione agevolata del terzo, più sfavorevole. • La richiesta è motivata dalla circostanza che l’importatore non può ritenersi “recidivo” per non aver nei tre anni antecedenti da data della importazione incorso in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti e la sanzione. • Tanto premesso, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere l’esito della indicata richiesta di riduzione della sanzione in tempo utile a consentirgli l’eventuale ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto del Ministro delle Finanze del 7 agosto 1998 Articolo 1 Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie a seguito di definizione agevolata demandata al Dipartimento delle dogane. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione e' demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' eseguito, secondo le consuete modalità, presso gli uffici cassa delle dogane competenti. Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20. ……. Pertanto il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso ha ragion d’essere, in dogana, solo dopo la notifica di un processo verbale di constatazione ovvero dopo che il contribuente abbia avuto notizia dell’inizio dell’attività di accertamento. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ISTANZE A seguire, fac-simile di istanza contenente, sia la richiesta di riduzione della sanzione ex articolo 7, 4° comma, del D.Lgs. 472/97, sia la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana non abbia già comunicato l’applicabilità del richiamato 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
XXXXX S.r.l. Spett.le Ufficio delle Dogane di ______ Via _____________ ____ ____________ (___) Oggetto: Processo verbale di constatazione (o equivalente) n…..del……. – IMA n. ______ A del __.__. emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97. Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il ……C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________, PREMESSO con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione: ……………………..; che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD, da un minimo di Euro 30.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00; CHIEDE a Codesto Spettabile Ufficio, previa valutazione dell’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui al 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo, di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97. La richiesta è motivata dalla circostanza che la società XXXXX S.r.l. non può ritenersi “recidiva” per non essere nei tre anni antecedenti da data della importazione incorsa in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti (Euro 4.500,00) e la sanzione. A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta. Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi. Infine, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere le proprie decisioni in tempo utile (cioè prima del _______) a consentirgli il ricorso al richiamato istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Con perfetta osservanza. _____________, lì _______ XXXXX S.r.l. • (Il legale rappresentante) • _______________ Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ISTANZE A seguire, fac-simile di istanza contenente, solo la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana abbia già comunicato l’applicabilità, o meno, del richiamato 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
XXXXX S.r.l. Spett.le Ufficio delle Dogane di ______ Via _____________ ____ ____________ (___) Oggetto: Processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica del __ ____________ – IMA n. ______ A del __.__. emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97. Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il …… C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________, PREMESSO - con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione: ……………………..; - che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD; - che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 15.000,00; oppure - [che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame non è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 30.000,00;] CHIEDE a Codesto Spettabile Ufficio di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97. A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta. Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi. Con perfetta osservanza. _____________, lì _______ XXXXX S.r.l. (Il legale rappresentante) Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374 Articolo 11 Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici. 1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374 4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5. 5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errore relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 08/11/1990 n. 374 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Legge del 27/12/1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Articolo 20 Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali. …… 4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Articolo 61 Analisi ed esame tecnico delle merci. Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreché non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazioni di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dell'importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Articolo 65 Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali. Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non e' tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa e' liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato. Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, e' sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari e' consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Testo unico del 23/01/1973 n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione e' sorta. Contemporaneamente alla redazione del verbale e sempreché non si sia già provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a ciò delegati. Dopo la relazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione e' commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto-legge del 30/09/1994 n. 564 Articolo 2 quater Autotutela. 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione. 1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. 1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto-legge del 30/09/1994 n. 564 1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato. 1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47- bis. Relatore: Dott. Giovanni Gargano Sanzioni Amministrative e Ravvedimento Operoso Roma, 26 Marzo 2017
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