CCNL UNIONMECCANICA Le novità per l'anno 2022 - Dott. Raffaello Castagna CDL Relazioni Industriali e Sindacali - Apindustria ...

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CCNL UNIONMECCANICA Le novità per l'anno 2022 - Dott. Raffaello Castagna CDL Relazioni Industriali e Sindacali - Apindustria ...
CCNL UNIONMECCANICA
Le novità per l’anno 2022
    Dott. Raffaello Castagna CDL
    Relazioni Industriali e Sindacali

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CCNL UNIONMECCANICA Le novità per l'anno 2022 - Dott. Raffaello Castagna CDL Relazioni Industriali e Sindacali - Apindustria ...
RINNOVO CCNL METALMECCANICI UNIONMECCANICA

In data 26 maggio 2021 è stata sottoscritta, tra
Unionmeccanica, Fim, Fiom e Uilm l’ipotesi di accordo per
il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti
alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla
installazione di impianti Unionmeccanica Confapi (di
seguito per brevità anche “CCNL”).

Il nuovo CCNL entra in vigore il 1° giugno 2021 e scade il
31 dicembre 2024.

                        Dott. Raffaello Castagna CDL
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                       Relazioni Industriali e Sindacali
MINIMI RETRIBUTIVI

categoria     Minimo                   Minimo                    Minimo                     Minimo                    Minimo
              Fino al 31             dal 1° giugno             Dal 1° giugno              Dal 1° giugno             Dal 1° giugno    totale
                           Aumento                   Aumento                   Aumento                    Aumento
             maggio 2021                  2021                     2022                       2023                      2024        aumento
   1         € 1.341,42    € 16,79   € 1.358,21      € 16,79    € 1.375,00     € 18,25     € 1.393,25     € 24,10    € 1.417,35      € 75,93
   2         € 1.481,45    € 18,55   € 1.500,00      € 18,55    € 1.518,55     € 20,16     € 1.538,71     € 26,61    € 1.565,32      € 83,87
   3         € 1.643,71    € 20,58   € 1.664,29      € 20,58    € 1.684,87     € 22,36     € 1.707,23     € 29,53    € 1.736,76      € 93,05
   4         € 1.714,97    € 21,47   € 1.736,44      € 21,47    € 1.757,91     € 23,34     € 1.781,25     € 30,81    € 1.812,06      € 97,09
   5        € 1.837,07 € 23,00 € 1.860,07 € 23,00 € 1.883,07 € 25,00 € 1.908,07 € 33,00 € 1.941,07 € 104,00
   6         € 1.969,67    € 24,66   € 1.994,33      € 24,66    € 2.018,99     € 26,81     € 2.045,80     € 35,38    € 2.081,18     € 111,51
   7         € 2.113,13    € 26,46   € 2.139,59      € 26,46    € 2.166,05     € 28,76     € 2.194,81     € 37,96    € 2.232,77     € 119,64
   8         € 2.298,00    € 28,77   € 2.326,77      € 28,77    € 2.355,54     € 31,27     € 2.386,81     € 41,28    € 2.428,09     € 130,09

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Montante al 01/06/2024

UNIONMECCANICA € 1924,00

FEDERMECCANICA € 2088,00
     Calcolato con parametro 5° livello

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IPCA

Si ricorda che a decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun
anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno
adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata
con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita
dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.

Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento IPCA risultasse
superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di
riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle retributive
riportate, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

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IPCA: 2020
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2020,
misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata
dall’ISTAT il 4 giugno u.s. pari allo 0,5%, hanno definito l’adeguamento del valore
dei minimi in vigore al 31 maggio 2021 come da tabella riportata:
                       Livelli                            Valore riferito all’IPCA
                         1                                           € 6,71
                         2                                           € 7,41
                         3                                           € 8,22
                         4                                           € 8,57
                         5                                           € 9,19
                         6                                           € 9,85
                         7                                           € 10,57
                         8                                           € 11,49
                        8Q                                           € 11,49
                         9                                           € 12,78
                        9Q                                           € 12,78

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INFORMATIVA AZIENDALE

Viene modificato parzialmente il sistema delle
informazioni a livello aziendale, disciplinate al punto 2),
lettera D) del Capito Primo.
In particolare, è stata abbassata la soglia dei lavoratori
occupati che legittimano il diritto di richiedere
annualmente un incontro informativo con l’azienda. Tale
soglia è stata portata da 50 lavoratori occupati a 35 e solo
in presenza di RSU.
Nel caso in cui non siano presenti in azienda le RSU la
soglia rimane fissata in 50 lavoratori e i soggetti legittimati
a richiedere l’incontro sono le OO.SS provinciali stipulanti
e firmatarie il CCNL.

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                        Relazioni Industriali e Sindacali
Contratto di lavoro a tempo determinato
    Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro

Si ricorda che la clausola di stabilizzazione prevede che i lavoratori che
abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti
sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che missioni
con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla
stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle
due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi
comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.

È stato chiarito, perché oggetto di interpretazioni errate e divergenti, che la
clausola di stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
inserita nell’art. 4, lettera A), non può essere interpretata come una
modifica ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, dei limiti di
durata stabiliti dalla medesima legge in caso di successione di più contratti
a termine.

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Inquadramento professionale
                 modifiche 1° livello
                              Disciplina in vigore fine al 30 maggio 2021
                                            1ª categoria

Appartengono a questa categoria:

▪   i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non
    occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica (dopo
    un periodo non superiore a 4 mesi devono essere inquadrati nel 2° livello).

▪   i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al
    processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali (saranno
    inseriti nelle attività produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità
    psico-fisica; qualora non sia possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i
    requisiti, passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18° mese).

▪   inservienti e simili.

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Classificazione dei lavoratori
       disciplina dal 1° giugno 2021

I lavoratori che svolgono attività produttive
semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono
conoscenze      professionali,  dovranno      essere
direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal
1° ottobre 2021.
Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti
successivamente al 1° giugno 2021.
Esemplificando, un lavoratore assunto il 1° agosto
2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire
dal 1° ottobre 2021.

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                  Relazioni Industriali e Sindacali
Classificazione dei lavoratori
       disciplina dal 1° giugno 2021

I lavoratori che svolgono attività manuali semplici
non direttamente collegate al processo produttivo
per le quali non occorrono conoscenze
professionali,    dovranno      essere    inquadrati
direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio
2023.
Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti
successivamente al 1° giugno 2021.
Esemplificando, un lavoratore assunto il 1° marzo
2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire
dal 1° gennaio 2023.

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                  Relazioni Industriali e Sindacali
Classificazione dei lavoratori
       disciplina dal 1° giugno 2021

I lavoratori assunti per svolgere
mansioni di inservienti e simili
continueranno ad essere inquadrati nel
1° livello.

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                Relazioni Industriali e Sindacali
Classificazione dei lavoratori
        disciplina dal 1° giugno 2021

La modifica della classificazione dei lavoratori
nel 1° livello non ha effetti sull’attuale
disciplina dell’apprendistato ed in particolare
sulla possibilità di inquadrare nel 1° livello gli
apprendisti che termineranno il percorso
formativo con inquadramento nel 3° livello.

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Lavoro straordinario - Banca ore

La modifica intervenuta riguarda la possibilità del
lavoratore di decidere se far confluire le ore di
lavoro straordinario nella c.d. Banca Ore o
richiederne il pagamento.
In particolare tale decisione non potrà più avvenire
entro il mese successivo a quello in cui hanno
effettuato la prestazione straordinaria, ma dovrà
avvenire nel mese di effettuazione di lavoro
straordinario.

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Ferie

È stato concordato che l'epoca delle
ferie collettive sarà stabilita dalla
direzione, di norma entro e non oltre
il mese di maggio di ciascun anno.

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Formazione Continua

Considerando il tema della Formazione continua dei
lavoratori essenziale per l’azienda, anche nel rinnovo
attuale è stato previsto un monte ore di formazione e
conseguente diritto soggettivo del lavoratore pari a 24
ore in un triennio.

Convenzionalmente è stato stabilito che il triennio di
competenza del rinnovo del presente CCNL decorra
dal 1° giugno 2021 e scada il 31 dicembre 2024.

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                     Relazioni Industriali e Sindacali
Formazione Continua

Per agevolare l’organizzazione aziendale e
garantire il diritto soggettivo alla formazione
continua viene concordano, nella ipotesi in cui le
24 ore di formazione non siano svolte entro il 31
dicembre 2024, di estendere il periodo al 30
giugno 2025. Al termine dell’ultimo periodo
indicato le ore di formazione non erogate e godute
dal lavoratore decadranno.

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                   Relazioni Industriali e Sindacali
Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota di Welfare
contrattuale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sarà pari ad
€ 200,00.

L’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni
dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del
mese di febbraio di ciascun anno. I lavoratori
dovranno usufruirne entro il 31 dicembre di ciascun
anno di competenza.

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                   Relazioni Industriali e Sindacali
Art. 51, Co. 3 - TUIR

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore
nel periodo d’imposta a euro 258,23 (euro 516,46 per gli
anni 2020 e 2021 in virtù delle norme agevolative previste
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.

            Generalità o categoria di dipendenti? No

   APINDUSTRIA CONFAPI BRESCIA - Dott. Raffaello Castagna – Direttore Relazioni Industriali e Sindacali   19
EBM SALUTE
Sanità Integrativa, salute, prevenzione e benessere

 Con   decorrenza     1°        gennaio                 2022   la   quota   di
 contribuzione a EBM Salute per ciascun lavoratore sarà
 pari a 96 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da
 8 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva
 delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi
 compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76
 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.

                     Dott. Raffaello Castagna CDL
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                    Relazioni Industriali e Sindacali
EBM Ente Bilaterale Metalmeccanici

L’E.B.M. è l’Ente Bilaterale del settore metalmeccanico volto a

promuovere e favorire le prestazioni, previste dal CCNL del 29 luglio
2013 e dal successivo verbale di incontro del 4 ottobre 2013, in tema di
diritto alle prestazioni della bilateralità. Costituito con accordo sottoscritto
in data 15 novembre 2013 tra Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil, e
successiva integrazione di Fim Cisl e Uilm Uil a seguito del rinnovo del
CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017, l’E.B.M. progetta e realizza le azioni in
materia di Sicurezza, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e
Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.

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                           Relazioni Industriali e Sindacali
•   NASCITA O ADOZIONE FIGLIO                      •   ISCRIZIONE FIGLI DEI LAVORATORI
    per un importo pari a 200 euro.                    ALL'ASILO NIDO
    La domanda deve essere presentata entro            per un importo pari a 200 euro annui.
    sei mesi dalla data di nascita o adozione.         La domanda deve essere presentata ogni
                                                       anno dal 1° settembre al 28 febbraio
                                                       dell'anno successivo.
•   SPESE PER I FIGLI DI DIPENDENTI ISCRITTI       •   ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI O DEI
    ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI                        PROPRI FIGLI ALL'UNIVERSITÀ
    per un importo pari a 120 euro per anno            per un importo pari a 200 euro per anno
    scolastico. La domanda deve essere                 accademico. La domanda deve essere
    presentata ogni anno dal 1° settembre al 28        presentata ogni anno dal 1° novembre al
    febbraio dell'anno successivo.                     30 aprile dell'anno successivo.

•   PERMESSI Ex L.104/1992 PER ASSISTEN•           •   MALATTIA CONTINUATIVA
    ZA Al FIGLI E Al GENITORI NON AUTO•                per un importo pari a 250 euro al mese
    SUFFICIENTI                                        per un massimo di 6 mesi.
    per un importo pari a 200 euro una tantum.         La domanda deve essere presentata entro
                                                       sei mesi dalla decurtazione del
    La domanda         può essere presentata
                                                       50% della retribuzione in busta paga.
    senza scadenze temporali. L'autorizzazi• one
    INPS dovrà essere valida nell'anno di
    presentazione     della     richiesta della
    prestazione o negli anni successivi.
EBM Ente Bilaterale Metalmeccanici

Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità
dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta
paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro
25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile
e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle
prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.

                   Dott. Raffaello Castagna CDL
                                                      23
                  Relazioni Industriali e Sindacali
EBM Ente Bilaterale Metalmeccanici

                          Costo adesione Bilateralità Confapi

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità= € 60,00
Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10%= € 6,00
Totale costo annuo = € 66,00

                   Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità= € 325,00
Totale costo annuo per dipendente (comprensivo di oneri fiscali e contributivi) = € 446,49

                                   Dott. Raffaello Castagna CDL
                                                                                        24
                                  Relazioni Industriali e Sindacali
Art 1. co. 1175, L. n. 296/2006
              Circolare INL 7/2019

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa
in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

                  Dott. Raffaello Castagna CDL
                                                     25
                 Relazioni Industriali e Sindacali
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