Cass. Pen., sez. iii, ud.14/01/2021, deP. 4/02/2021, n. 4439, Pres. dott. marini, rel. dott. corbetta - Rivista Antiriciclaggio & Compliance
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GIURISPRUDENZA Cass. pen., sez. III, ud.14/01/2021, dep. 4/02/2021, n. 4439, Pres. Dott. Marini, Rel. Dott. Corbetta D.lgs. 74/2000 – Reati tributari – Infedeltà dichiarativa – Doppio bina- rio sanzionatorio Il sistema del “doppio binario” è giustificato dalla rilevanza degli inte- ressi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure: mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero a tassa- zione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria. In altri termini, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte partico- larmente allarmanti (essendo previste soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue, infatti, legittimi scopi di rafforzare l’effetto deterrente spiegato dalla mera previsione di quest’ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell’ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi fi- nanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare ex post l’effettiva riscossione degli importi evasi da parte dell’amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all’integrale saldo del debito tributario. (Omissis) n. 74 del 2000, art. 4, a lui ascritto per- Ritenuto in fatto chè, quale contribuente in proprio, ti- 1. Con l’impugnata sentenza, la Cor- tolare di partita IVA, al fine di evadere te di appello di Milano confermava la le imposte, con riferimento all’annualità decisione resa dal G.u.p. del Tribunale del 2010, indicava, nelle dichiarazioni fi- di Milano all’esito del giudizio abbrevia- scali relative all’Irpef e all’Iva, elementi to e appellata dall’imputato, che, previo passivi inesistenti, superando le soglie riconoscimento della circostanza atte- di punibilità ivi previste nella misura, ri- nuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, spettivamente, di 344.000 Euro e e di art. 13-bis, aveva condannato C.P.F. alla 174.270 Euro. pena di mesi quattro di reclusione, con i 2. Avverso l’indicata sentenza, l’im- doppi benefici di legge, perchè ritenuto putato, tramite il difensore di fiducia, responsabile del delitto di cui al D.Lgs.
GIURISPRUDENZA propone ricorso per cassazione, affida- ravvisato la proporzionalità della san- to a quattro motivi. zione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la 2.2. Con il secondo motivo si ecce- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. pisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., b), c) ed e) con riferimento al principio comma 1, lett. e), in relazione all’art. del ne bis in idem. Premette il ricorren- 131-bis c.p., ovvero del D.Lgs. n. 74 del te di aver corrisposto al fisco, median- 2000, art. 13. Ad avviso del ricorrente, te la procedura di “accertamento con la Corte avrebbe escluso la particolare adesione”, la somma complessiva di tenuità del fatto sulla base di uno sfug- 701.165,95 Euro; ciò osterebbe all’irro- gente riferimento all’importo dell’im- gazione della sanzione nell’ambito del posta evasa, senza confrontarsi con i presente procedimento, stante il divieto parametri richiesti dall’art. 131-bis c.p., di una doppia sanzione sostanzialmen- ovvero del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13. te penale a carico del medesimo sog- 2.3. Con il terzo motivo si censura la getto per i medesimi fatti, desumibile violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU lett. e), in relazione al trattamento san- e art. 50 della Carta Europea dei diritti zionatorio. Argomenta il ricorrente che fondamentali, come interpretati dalla la motivazione sarebbe del tutto appa- rente, laddove, per un verso, ha negato giurisprudenza comunitaria ed interna. il riconoscimento delle circostanze at- Evidenzia il difensore che: 1) il C. ha ri- tenuanti generiche, senza valutatore il cevuto una sanzione definitiva in sede contegno post factum dell’imputato, e, tributaria avente carattere sostanzial- per altro verso, ha rigettato la richiesta mente penale, di natura repressiva e se- 72 di determinare la pena nel minimo edit- vera, avendo corrisposto, a titolo di san- tale. zioni e interessi, la domma di 182.895,98 2.4. Con il quarto motivo si censu- Euro; 2) la sanzione è stata inflitta allo ra la motivazione, laddove ha rigettato stesso soggetto “economico” imputato il motivo di appello concernente l’im- nel processo penale, ossia il C.; 3) i fatti pugnazione dell’ordinanza emessa dal oggetto della sanzione inflitta in sede G.u.p. il 30 maggio 2018. tributaria afferiscono alla medesima 3. In data 28 dicembre 2020 il di- realtà fenomenica oggetto dell’imputa- fensore, avv. Tommaso Raschellà, ha zione. inviato note difensive a sostegno del Ciò posto, il giudice italiano avreb- ricorso, in controdeduzione alla richie- be dovuto disapplicare le norme penali, sta di rigetto del ricorso avanzata dal anche considerando che mancherebbe Procuratore Generale con atto del 30 un nesso temporale e materiale suffi- novembre 2020, con cui insiste nell’ac- cientemente stretto, e considerando coglimento dei motivi. che si tratta di due procedimenti san- zionatori distinti, aventi regole proba- Considerato in diritto torie differenti. La motivazione sarebbe 1. Il ricorso è, nel complesso, infon- perciò illogica, sia perchè ha ravvisato dato. la stretta connessione e temporale tra 2. Il primo motivo è infondato. i procedimenti, essendo smentita dal 2.1. Appare opportuno prendere fatto che la sanzione tributaria è stata le mosse dalla recente sentenza della inflitta nel 2015 mentre il processo pe- Corte costituzionale 24 ottobre 2019, n. nale è ancora in corso, sia perchè ha 222, che ponendosi in continuità rispet-
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti- GLORIA ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale LAZZARO to alla sentenza n. 43 del 2018, contiene seguano scopi diversi e complementari, una puntuale e aggiornata ricapitola- connessi ad aspetti diversi della mede- zione dello stato della giurisprudenza, sima condotta; b) quando la duplica- anche sovranazionale, a proposito del zione dei procedimenti sia prevedibile rapporto tra procedimento penale e per l’interessato; c) quando esista una procedimento amministrativo, il cui esi- coordinazione, specie sul piano proba- to sia l’applicazione di una sanzione torio, tra i due procedimenti; d) quando avente comunque natura penale. il risultato sanzionatorio complessivo, 2.2. La questione sottoposta allo risultante dal cumulo della sanzione scrutinio della Corte riguardava la legit- amministrativa e della pena, non risulti timità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., eccessivamente afflittivo per l’interes- in riferimento all’art. 3 Cost., e art. 117 sato, in rapporto alla gravità dell’illecito. Cost., comma 1, – quest’ultimo in rela- Al contempo, come già affermato dalla zione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla sentenza n. 43 del 2018 – si dovrà valu- CEDU –, nella parte in cui non prevede tare, ai fini della verifica della possibile l’applicabilità della disciplina del divie- lesione dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, “se le to di un secondo giudizio nei confronti sanzioni, pur convenzionalmente pena- di un imputato al quale, con riguardo li, appartengano o no al nocciolo duro agli stessi fatti, sia già stata irrogata in del diritto penale, perchè in caso affer- via definitiva, nell’ambito di un proce- mativo si sarà più severi nello scrutinare dimento amministrativo, una sanzione la sussistenza del legame e più riluttanti di carattere sostanzialmente penale ai a riconoscerlo in concreto”. sensi della CEDU e dei relativi Protocol- A conclusioni sostanzialmente coin- li. cidenti è pervenuta la Grande sezione 73 2.3. Nel dichiarare l’inammissibilità della Corte di giustizia, nelle tre senten- della questione, la Corte costituzionale ze coeve del 20 marzo 2018 (rispettiva- ha richiamato la più recente giurispru- mente in causa C-537/16, Garlsson Real denza Europea (tanto della Corte EDU Estate SA e altri, in cause C596/16 e quanto della Corte di giustizia dell’U.E.), C-597/16, Di Puma e CONSOB, e in cau- secondo la quale la mera sottoposizio- sa C-524/15, Menci). ne di un imputato a un processo penale A parere del supremo giudice per il medesimo fatto per il quale egli dell’Unione, infatti, la violazione del sia già stato definitivamente sanzionato ne bis in idem sancito dall’art. 50 Car- in via amministrativa non integra, sem- ta dei diritti fondamentali dell’Unione pre e necessariamente, una violazione Europea (CDFUE) non si verifica alle del ne bis in idem. seguenti condizioni: a) allorchè le due Nella fondamentale sentenza A e B sanzioni perseguano scopi differenti e contro Norvegia, la Grande Camera del- complementari, sempre che b) il siste- la Corte EDU ha ritenuto che debba es- ma normativo garantisca una coordina- sere esclusa la violazione del diritto san- zione tra i due procedimenti sì da evita- cito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorchè re eccessivi oneri per l’interessato, e c) tra i due procedimenti – amministrativo assicuri comunque che il complessivo e penale, che sanzionano il medesimo risultato sanzionatorio non risulti spro- fatto – sussista un legame materiale e porzionato rispetto alla gravità della temporale sufficientemente stretto; le- violazione. game che deve essere ravvisato, in par- Alla luce dei criteri appena ram- ticolare: a) quando le due sanzioni per- mentati, la stessa Corte di giustizia, nel-
GIURISPRUDENZA la sentenza Menci, conclude nel senso già definitivamente sanzionato in via che la disciplina italiana in materia di amministrativa, per la medesima viola- omesso versamento di IVA, riservando zione sia anche sottoposto a un proce- la perseguibilità in sede penale alle sole dimento penale: una conclusione che, violazioni superiori a determinate soglie nella sua radicalità, si pone in contrasto di imposta evasa e attribuendo tra l’al- con l’indicato orientamento della giuri- tro rilevanza, in sede penale, al volon- sprudenza sovranazionale. tario pagamento del debito tributario 3. Su questa linea, d’altronde, è alli- e delle sanzioni amministrative, appare neata la più recente giurisprudenza di conformata in modo tale da “garanti- questa Sezione, la quale ha affermato re” – sia pure “con riserva di verifica da il principio secondo cui non sussiste la parte del giudice del rinvio” – che “il cu- violazione del ne bis in idem convenzio- mulo di procedimenti e di sanzioni che nale nel caso della irrogazione definitiva essa autorizza non eccede quanto è di una sanzione formalmente ammini- strettamente necessario ai fini della re- strativa, della quale venga riconosciu- alizzazione dell’obiettivo” di assicurare ta la natura sostanzialmente penale, ai l’integrale riscossione dell’IVA (par. 57). sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, Di conseguenza, secondo la Corte di come interpretato dalla Corte Europea giustizia il complessivo regime sanzio- dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande natorio e procedimentale previsto dal Stevens e altri contro Italia” del 4 mar- legislatore italiano in materia di omesso zo 2014, e “Nykanen contro Finlandia” versamento di IVA non si pone in con- del 20 maggio 2014, per il medesimo trasto, in linea generale, con il ne bis in fatto per il quale vi sia stata condanna 74 idem riconosciuto dalla Carta; tuttavia a sanzione penale, quando tra il proce- resta affidato al giudice nazionale il dimento amministrativo e quello penale compito di verificare che, nel caso con- sussista una connessione sostanziale creto, “l’onere risultante concretamente e temporale sufficientemente stretta, per l’interessato dall’applicazione della tale che le due sanzioni siano parte di normativa nazionale in discussione nel un unico sistema, secondo il criterio procedimento principale e dal cumulo dettato dalla suddetta Corte nella de- dei procedimenti e delle sanzioni che la cisione “A. e B. contro Norvegia” del medesima autorizza non sia eccessivo 15 novembre 2016 (Sez. 3, n. 5934 del rispetto alla gravità del reato commes- 12/09/2018 – dep. 07/02/2019, Gianni- so” (sentenza Menci, par. 64). no, Rv. 275833-04; Sez. 3, n. 6993 del 2.4. Così ricapitolati gli approdi del- 22/09/2017 – dep. 14/02/2018, Servello, la giurisprudenza sovranazionale, la Rv. 272588). Corte costituzionale ha messo in luce 4. Nel caso di specie, la Corte ter- la diversità del caso sottoposto al suo ritoriale si è attenuta ai principi richia- scrutinio, perchè, secondo il remittente, mati. vi sarebbe una radicale contrarietà al ne 4.1. La Corte d’appello, in primo luo- bis in idem dell’attuale sistema di “dop- go, ha correttamente accertato la sussi- pio binario” sanzionatorio e procedi- stenza di una connessione sostanziale e mentale, così come previsto in astratto temporale sufficientemente stretta tra dalla legislazione italiana in materia di il procedimento amministrativo e quel- omesso versamento di IVA; con la con- lo penale, che presero avvio pressochè seguenza che tale principio sarebbe contestualmente: l’avviso di accerta- sempre violato allorché il contribuente, mento e l’avviso di conclusione delle
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti- GLORIA ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale LAZZARO indagini ex art. 415-bis c.p.p., furono no- (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63, art. 63, tificati al C., rispettivamente, il 9 aprile comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, 2015 e il 16 aprile 2015. comma 3, e, specularmente, art. 220 di- Né, in senso contrario, rileva la circo- sp. att. c.p.p.), così come è pacifica la stanza, evidenziata dal ricorrente, che possibilità che gli elementi probatori nel 2015 si concluse il procedimento acquisiti nel processo tributario faccia- amministrativo, mentre risulta ancora no ingresso nel processo penale, ex art. pendente il processo penale. 234 o 238-bis c.p.p., quali prove valu- Si osserva, in primo luogo, che, co- tabili ai sensi degli artt. 187 e 192 c.p.p.. me correttamente ritenuto dalla Corte 4.3. Con riguardo alla proporziona- territoriale, non risponde a verità che lità della sanzione, la Corte territoriale il procedimento amministrativo si sia ha rilevato come, ai sensi del D.Lgs. n. definito nel 2015; come risulta dalla 74 del 2000, art. 13 bis, il primo giudi- dichiarazione sottoscritta dal funzio- ce abbia decurtato la pena della metà, nario dell’Agenzia delle Entrate del 21 senza applicare le sanzioni accessorie: maggio 2018, l’avviso di accertamen- a dimostrazione che l’ordinamento ita- to è stato definito dal contribuente in liano, nell’irrogare la sanzione penale, acquiescenza, ai sensi del D.Lgs. n. 218 tiene in debita considerazione gli esiti del 1998, art. 15, comma 2-bis, mediante della procedura amministrativa. un piano di ammortamento concordato Di conseguenza, non è manifesta- con l’Agenzia delle Entrate e il paga- mente illogica la conclusione, afferma- mento dell’ultima rata è avvenuto solo ta dalla Corte territoriale, secondo cui il 5 marzo 2018. la pena complessivamente inflitta non In ogni caso, il requisito della con- appare particolarmente gravosa, anche 75 nessione sostanziale e temporale suf- considerando che, nel caso in esame, ficientemente stretta va valutato con nel procedimento amministrativo la riferimento all’avvio dei procedimenti, sanzione è stata applicata nella misu- i quali, essendo governati da regole e ra minima, con riduzione delle sanzioni principi affatto diversi, hanno necessa- nella misura di un sesto, e nel proce- riamente tempi di definizione non coin- dimento penale all’imputato, oltre alla cidenti, anche in regione delle differenti circostanza attenuante D.Lgs. n. 74 del modalità di formazione ed acquisizione 2000, ex art. 13-bis, sono stati ricono- della prova e dei mezzi di impugnazio- sciuti i benefici della sospensione con- ne previsti nei rispettivi ordinamenti. dizione e della non menzione. 4.2. Sotto il profilo probatorio, la Come rilevato dalla Corte territo- Corte territoriale ha evidenziato come riale, il sistema del “doppio binario” è non sussiste alcuna duplicazione nella giustificato dalla rilevanza degli inte- raccolta e nella valutazione della prova, ressi nazionali e dalla diversità dei fini posto che l’accertamento eseguito in perseguiti dalle due procedure: mentre sede tributaria è sostanzialmente con- il procedimento amministrativo è volto fluito nel giudizio penale. al recupero a tassazione delle imposte Del resto, come ricordato nell’indi- non versate, il procedimento penale è cata sentenza n. 222 del 2019, numero- teso alla prevenzione e alla repressio- se sono le disposizioni che consentono ne dei reati in materia tributaria. In altri forme di circolazione del materiale pro- termini, la minaccia di una sanzione de- batorio raccolto dall’indagine penale tentiva per condotte particolarmente all’accertamento tributario e viceversa allarmanti (essendo previste soglie di
GIURISPRUDENZA punibilità), in aggiunta a una sanzione del danno o del pericolo, da valutarsi amministrativa pecuniaria, persegue, sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 infatti, legittimi scopi di rafforzare l’ef- c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo fetto deterrente spiegato dalla mera – e dunque nella sola ipotesi in cui si sia previsione di quest’ultima, di esprimere ritenuta la speciale tenuità dell’offesa –, la ferma riprovazione dell’ordinamento la verifica della non abitualità del com- a fronte di condotte gravemente pre- portamento, che il legislatore esclude giudizievoli per gli interessi finanziari nel caso in cui l’autore del reato sia sta- nazionali ed Europei, nonchè di assicu- to dichiarato delinquente abituale, pro- rare ex post l’effettiva riscossione degli fessionale o per tendenza, ovvero abbia importi evasi da parte dell’amministra- commesso più reati della stessa indole, zione grazie ai meccanismi premiali anche se ciascun fatto, isolatamente connessi all’integrale saldo del debito considerato sia di particolare tenuità, tributario. nonché nel caso in cui si tratti di reati Del resto, non va sottaciuto che, se- che abbiano ad oggetto condotte plu- condo la giurisprudenza delle due Corti rime, abituali e reiterate. Europee, l’eccessiva onerosità per l’in- Con riferimento, in particolare, alla teressato dei procedimenti amministra- speciale tenuità dell’offesa, come af- tivo e penale deve essere esclusa allor- fermato dalle Sezioni Unite di questa chè essi risultino avvinti da una stretta Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto connessione sostanziale e temporale. richiede una valutazione complessa 4.4. Si osserva, infine, che la preve- che prenda in esame tutte le peculiari- dibilità del sistema del doppio binario tà della fattispecie concreta riferite alla 76 è in re ipsa, dal momento che la legi- condotta in termini di possibile disva- slazione italiana stabilisce chiaramente lore e non solo di quelle che attengo- la sanzionabilità in via amministrativa no all’entità dell’aggressione del bene della violazione ai sensi del D.Lgs. n. 471 giuridico protetto, che comunque ricor- del 1997, art. 13, comma 1, da un lato, e in re senza distinzione tra reati di danno via penale della dichiarazione infedele e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, 4, dall’altro. Rv. 266590). 5. Il secondo motivo è infondato in Declinando i principi ora evocati ai relazione ad entrambi i profili dedotti. reati che prevedono una soglia di pu- 5.1. La speciale causa di non punibilità nibilità, l’offesa in tanto può definirsi prevista dall’art. 131-bis c.p., applicabile, di speciale tenuità in quanto il supera- ai sensi del comma 1, ai soli reati per i mento di detta soglia sia limitato in mi- quali è prevista una pena detentiva non sura percentualmente assai contenuta. superiore, nel massimo, a cinque anni, Nel caso di specie, invece, l’impor- ovvero la pena pecuniaria, sola o con- to della somma evasa è di molto su- giunta alla predetta – è configurabile periore alla soglia di punibilità prevista in presenza di una duplice condizione, dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, che, essendo congiuntamente richiesta la all’epoca di commissione del fatto, era particolare tenuità dell’offesa e la non pari a 150 mila Euro, di talché i giudici abitualità del comportamento. di merito hanno correttamente escluso Il primo dei due requisiti richiede, a che l’offesa possa qualificarsi di parti- sua volta, la specifica valutazione della colare tenuità, proprio in considerazio- modalità della condotta e dell’esiguità
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti- GLORIA ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale LAZZARO ne dell’ammontare dell’imposta evasa sia non contraddittoria e dia conto, come risulta dal capo di imputazione. anche richiamandoli, degli elementi, Né sulla valutazione dell’offesa in tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., con- termini di particolare tenuità incide la siderati preponderanti ai fini della con- circostanza che l’imputato abbia in se- cessione o dell’esclusione (ex multis, guito estinto il debito tributario, trat- cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/201.7 – tandosi di una condotta successiva dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, alla commissione del reato e che trova la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini autonoma disciplina nel D.Lgs. n. 74 del dell’esclusione delle attenuanti gene- 2000, art. 13-bis. riche, il richiamo in sentenza ai nume- 5.2. Altrettanto correttamente i giu- rosi precedenti penali dell’imputato; dici di merito hanno negato i presup- Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep. posti per l’applicazione della causa di 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; non punibilità prevista dal D.Lgs. n. 74 Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep. del 2000, art. 13, comma 2, per la cui 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è, operatività si richiede “l’integrale paga- inoltre, precisato che, la concessione mento degli importi dovuti, a seguito delle attenuanti generiche deve essere di ravvedimento operoso o della pre- fondata sull’accertamento di situazioni sentazione della dichiarazione omessa idonee a giustificare un trattamento di entro il termine di presentazione della speciale benevolenza in favore dell’im- dichiarazione relativa al periodo di im- putato; ne consegue che, quando la re- posta successivo, sempreché il ravvedi- lativa richiesta non specifica gli elemen- mento o la presentazione siano interve- ti e le circostanze che, sottoposte alla nuti prima che l’autore del reato abbia valutazione del giudice, possano con- 77 avuto formale conoscenza di accessi, vincerlo della fondatezza e legittimità ispezioni, verifiche o dell’inizio di qua- dell’istanza, l’onere di motivazione del lunque attività di accertamento ammi- diniego dell’attenuante è soddisfatto nistrativo o di procedimenti penali”. con il solo richiamo alla ritenuta assen- Nel caso di specie, difetta il requi- za dagli atti di elementi positivi su cui sito previsto dalla seconda parte della fondare il riconoscimento del beneficio disposizione ora richiamata, in quanto il (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. C. ha sì pagato il dovuto, ma solo dopo 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). la notifica del relativo avviso di accer- Invero, il riconoscimento delle atte- tamento, mediante un piano di ammor- nuanti generiche non può risolversi in tamento pattuito con l’Agenzia delle un indiscriminato potere, da parte del Entrate, che si è perfezionato il 5 marzo giudice, di mitigazione della pena, a cui 2018 con il pagamento dell’ultima rata. corrisponde un preteso “diritto” dell’im- 6. Manifestamente infondato è il ter- putato di vedersi riconosciute dette zo motivo relativo al trattamento san- attenuanti sempre e comunque, ma zionatorio, con riguardo ad entrambi i deve fondarsi sulla sussistenza di pre- profili dedotti. cisi elementi fattuali, che, sebbene non 6.1. Secondo il consolidato orienta- espressamente considerati dal legisla- mento della giurisprudenza di questa tore, possano giustificare, nel singolo Corte, in tema di attenuanti generiche, caso concreto, il contenimento della il giudice del merito esprime un giudi- pena. zio di fatto, la cui motivazione è insin- Nel caso di specie, i giudici di meri- dacabile in sede di legittimità, purché to non hanno ravvisato alcun elemento
GIURISPRUDENZA su cui fondare il riconoscimento delle vato che, quindi, non è censurabile in circostanze attenuanti generiche: non sede di legittimità. lo stato di incensuratezza, insufficien- 7. Il quarto motivo è inammissibile. te a tale scopo per espressa previsione Invero, il ricorso non solo non è au- di legge, e nemmeno il pagamento del tosufficiente, non avendo il ricorrente dovuto, il quale integra la circostanza allegato l’ordinanza impugnata, ma, in attenuante prevista dal D.Lgs. n. 74 del ogni caso, è totalmente generico, non 2000, art. 13-bis, correttamente appli- essendo spiegata l’incidenza, sull’ap- cata dai giudici di merito, sicchè tale parato motivazionale della sentenza elemento non può giustificare un’ul- impugnata, del rigetto della questione teriore mitigazione della pena ai sensi preliminare disattesa in primo grado dell’art. 62-bis c.p. all’udienza del 30 maggio 2018, peraltro 6.2. Quanto, infine, al secondo profi- nemmeno precisata in ricorso. lo, la misura della pena, come osservato 8. Per i motivi indicati, il ricorso de- dalla Corte territoriale, è stata determi- ve essere rigettato, con conseguente na in misura assai blanda, prossima al condanna del ricorrente al pagamento minimo edittale, sicché è stata valutata delle spese processuali. congrua in relazione alla non trascura- bile gravità del fatto, desumibile dagli P.Q.M. importi delle imposte evase. Si tratta di Rigetta il ricorso e condanna il ricor- un giudizio di fatto logicamente moti- rente al pagamento delle spese proces- suali.. 78
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti- GLORIA ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale LAZZARO L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legittima il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale Gloria Lazzaro Sommario: 1. Questione in fatto. – 2. Questione in diritto. – 3. Corte costitu- zionale 24 ottobre 2019, sentenza n. 222: una disamina della giurisprudenza e nazionale in materia. – 4. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15 novembre 2016, nn. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. – 5. La ratio della legittima applicazione del doppio binario sanzionatorio. 79 1. Questione in fatto rente perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. Risale al 7 febbraio scorso la 74/2000, i.e. Dichiarazione infede- pubblicazione della sentenza n. le, in quanto, al fine di evadere le 4439/2021 della Suprema Corte imposte, come titolare di partita con cui la Terza sezione ha stata IVA, indicava nelle dichiarazioni stabilito una ipotesi di inapplicabi- fiscali relative all’Irpef e all’Iva, ele- lità del principio di ne bis in idem menti passivi inesistenti. in tema di infedeltà dichiarativa, La difesa ricorreva per Cassa- legittimando così la coesistenza zione fondando il proprio ricorso sanzionatoria sotto il profilo tanto principalmente sulla violazione amministrativo quanto penale. dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) La vicenda processuale ha per ed e) con riferimento al principio oggetto l’impugnazione della sen- del ne bis in idem, dal momento tenza con la quale la Corte di Ap- che, il ricorrente sul versante tri- pello di Milano condannò il ricor- butario aveva proceduto, trami-
GIURISPRUDENZA te l’accertamento con adesione, 3. Corte costituzionale 24 ot- alla corresponsione dell’imposta tobre 2019, sentenza n. 222: e della correlata sanzione e inte- una disamina della giurispru- ressi. denza comunitaria e naziona- Il difensore, evidenziava che le in materia essendo già stato il suo assistito destinatario di una sanzione defi- In particolare, la Suprema Cor- nitiva in sede tributaria, sanzione te ha richiamato l’interessante e che nel suo carattere particolar- recente sentenza della Corte Co- mente afflittivo risultava essere stituzionale 24 ottobre 2019, n. sostanzialmente penale, ed essen- 222 che, conformemente alla sen- do stata quest’ultima comminata tenza n. 43 del 2018, contiene una per il medesimo fatto oggetto del puntuale disamina della giurispru- procedimento penale, si doveva denza comunitaria e nazionale in concludere per una violazione del materia riguardo al rapporto tra divieto di una doppia sanzione so- procedimento penale e procedi- stanzialmente penale a carico del mento amministrativo nel caso in medesimo soggetto per i mede- cui quest’ultimo abbia comporta- simi fatti, così come previsto da- to l’applicazione di una sanzione gli artt. 4 del protocollo n. 7 della avente natura penale. CEDU e 50 della Carta europea La Corte Costituzionale in tale dei diritti fondamentali, confor- sentenza, richiamando la giuri- 80 memente alla lettura data dalla sprudenza comunitaria, ha chiari- giurisprudenza comunitaria e na- to che “la mera sottoposizione di zionale. un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente 2. Questione in diritto sanzionato in via amministrativa, non integra, sempre e necessaria- La Cassazione, argomentan- mente, una violazione del ne bis in do sulla base della lettura data idem”. al principio del ne bis in idem da parte della Corte Costituzionale e riflettendo sulla giurisprudenza 4. Corte europea dei diritti uma- comunitaria in materia, ha ritenu- ni, sentenza del 15 novembre to il ricorso infondato. 2016, nn. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia Infatti, come chiarito dalla sen- tenza A e B contro Norvegia, la violazione del principio di ne bis in idem non sussiste laddove tra i due procedimenti, amministrativo e penale, che sanzionano il me-
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti- GLORIA ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale LAZZARO desimo fatto, sussista un legame ne della prova, dal momento che materiale e temporale sufficien- l’accertamento probatorio in sede temente stretto, legame che co- tributaria è stato ripreso in sede di me recita la sentenza sussiste “a) giudizio penale. quando le due sanzioni persegua- Analogamente anche sul ver- no scopi diversi e complementari, sante della proporzionalità della connessi ad aspetti diversi della sanzione, risulta certamente mo- medesima condotta; b) quando tivo di condivisione la conclusio- la duplicazione dei procedimenti ne della Corte territoriale laddove sia prevedibile per l’interessato; c) ritenne la pena complessivamente quando esista una coordinazione, inflitta non particolarmente gravo- specie sul piano probatorio, tra i sa, soprattutto considerando che due procedimenti; d) quando il in sede amministrativa la sanzione risultato sanzionatorio comples- è stata applicata nella misura mi- sivo, risultante dal cumulo della nima e in sede penale all’imputato sanzione amministrativa e della sono stati riconosciuti tanto la cir- penale non risulti eccessivamente costanza attenuante ex art. 13-bis afflittivo per l’interessato, in rap- d.lgs. 74/2000 quanto altri bene- porto alla gravità dell’illecito”. fici come la non menzione. Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva come la Corte d’Ap- pello di Milano si è attenuta ai 5. La ratio della legittima appli- principi richiamati in materia di ne cazione del doppio binario 81 bis in idem: infatti, la Corte territo- sanzionatorio riale ha in primo luogo accertato la sussistenza di una connessione La Suprema Corte, in con- sostanziale e temporale sufficien- clusione, riprendendo il ragio- temente stretta tra il procedimen- namento della Corte territoriale, to amministrativo e quello penale, ha legittimato l’applicazione del entrambi cominciarono nei mede- doppio binario sanzionatorio alla simi tempi, l’avviso di accertamen- luce tanto degli interessi nazionali to e l’avviso di conclusione delle in gioco quanto anche delle fina- indagini ex art. 415-bis c.p.p. furo- lità differenti perseguite dai due no notificati a distanza di 7 giorni procedimenti: infatti, nel versante l’uno dall’altro. amministrativo la sanzione è fina- Altrettanto anche con riguar- lizzata a recuperare la tassazione do all’aspetto probatorio, la Corte sulle imposte non versate, mentre d’appello aveva evidenziato la non nel versante penale si persegue la sussistenza di alcuna duplicazione prevenzione e la repressione dei nella raccolta e nella valutazio- reati in materia tributaria.
Puoi anche leggere