Cass. Pen., sez. iii, ud.14/01/2021, deP. 4/02/2021, n. 4439, Pres. dott. marini, rel. dott. corbetta - Rivista Antiriciclaggio & Compliance

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GIURISPRUDENZA

    Cass. pen., sez. III, ud.14/01/2021, dep. 4/02/2021, n.
            4439, Pres. Dott. Marini, Rel. Dott. Corbetta

        D.lgs. 74/2000 – Reati tributari – Infedeltà dichiarativa – Doppio bina-
                                                                rio sanzionatorio

       Il sistema del “doppio binario” è giustificato dalla rilevanza degli inte-
       ressi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure:
       mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero a tassa-
       zione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla
       prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria. In altri
       termini, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte partico-
       larmente allarmanti (essendo previste soglie di punibilità), in aggiunta
       a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue, infatti, legittimi
       scopi di rafforzare l’effetto deterrente spiegato dalla mera previsione
       di quest’ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell’ordinamento
       a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi fi-
       nanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare ex post l’effettiva
       riscossione degli importi evasi da parte dell’amministrazione grazie ai
       meccanismi premiali connessi all’integrale saldo del debito tributario.

    (Omissis)                                n. 74 del 2000, art. 4, a lui ascritto per-
    Ritenuto in fatto                        chè, quale contribuente in proprio, ti-
    1. Con l’impugnata sentenza, la Cor-     tolare di partita IVA, al fine di evadere
te di appello di Milano confermava la        le imposte, con riferimento all’annualità
decisione resa dal G.u.p. del Tribunale      del 2010, indicava, nelle dichiarazioni fi-
di Milano all’esito del giudizio abbrevia-   scali relative all’Irpef e all’Iva, elementi
to e appellata dall’imputato, che, previo    passivi inesistenti, superando le soglie
riconoscimento della circostanza atte-       di punibilità ivi previste nella misura, ri-
nuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,      spettivamente, di 344.000 Euro e e di
art. 13-bis, aveva condannato C.P.F. alla    174.270 Euro.
pena di mesi quattro di reclusione, con i        2. Avverso l’indicata sentenza, l’im-
doppi benefici di legge, perchè ritenuto     putato, tramite il difensore di fiducia,
responsabile del delitto di cui al D.Lgs.
GIURISPRUDENZA

     propone ricorso per cassazione, affida-        ravvisato la proporzionalità della san-
     to a quattro motivi.                           zione.
          2.1. Con il primo motivo si deduce la          2.2. Con il secondo motivo si ecce-
     violazione dell’art. 606, comma 1, lett.       pisce la violazione dell’art. 606 c.p.p.,
     b), c) ed e) con riferimento al principio      comma 1, lett. e), in relazione all’art.
     del ne bis in idem. Premette il ricorren-      131-bis c.p., ovvero del D.Lgs. n. 74 del
     te di aver corrisposto al fisco, median-       2000, art. 13. Ad avviso del ricorrente,
     te la procedura di “accertamento con           la Corte avrebbe escluso la particolare
     adesione”, la somma complessiva di             tenuità del fatto sulla base di uno sfug-
     701.165,95 Euro; ciò osterebbe all’irro-       gente riferimento all’importo dell’im-
     gazione della sanzione nell’ambito del         posta evasa, senza confrontarsi con i
     presente procedimento, stante il divieto       parametri richiesti dall’art. 131-bis c.p.,
     di una doppia sanzione sostanzialmen-          ovvero del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13.
     te penale a carico del medesimo sog-                2.3. Con il terzo motivo si censura la
     getto per i medesimi fatti, desumibile         violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
     dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU     lett. e), in relazione al trattamento san-
     e art. 50 della Carta Europea dei diritti      zionatorio. Argomenta il ricorrente che
     fondamentali, come interpretati dalla          la motivazione sarebbe del tutto appa-
                                                    rente, laddove, per un verso, ha negato
     giurisprudenza comunitaria ed interna.
                                                    il riconoscimento delle circostanze at-
     Evidenzia il difensore che: 1) il C. ha ri-
                                                    tenuanti generiche, senza valutatore il
     cevuto una sanzione definitiva in sede
                                                    contegno post factum dell’imputato, e,
     tributaria avente carattere sostanzial-
                                                    per altro verso, ha rigettato la richiesta
     mente penale, di natura repressiva e se-
72                                                  di determinare la pena nel minimo edit-
     vera, avendo corrisposto, a titolo di san-
                                                    tale.
     zioni e interessi, la domma di 182.895,98
                                                         2.4. Con il quarto motivo si censu-
     Euro; 2) la sanzione è stata inflitta allo
                                                    ra la motivazione, laddove ha rigettato
     stesso soggetto “economico” imputato
                                                    il motivo di appello concernente l’im-
     nel processo penale, ossia il C.; 3) i fatti
                                                    pugnazione dell’ordinanza emessa dal
     oggetto della sanzione inflitta in sede        G.u.p. il 30 maggio 2018.
     tributaria afferiscono alla medesima                3. In data 28 dicembre 2020 il di-
     realtà fenomenica oggetto dell’imputa-         fensore, avv. Tommaso Raschellà, ha
     zione.                                         inviato note difensive a sostegno del
          Ciò posto, il giudice italiano avreb-     ricorso, in controdeduzione alla richie-
     be dovuto disapplicare le norme penali,        sta di rigetto del ricorso avanzata dal
     anche considerando che mancherebbe             Procuratore Generale con atto del 30
     un nesso temporale e materiale suffi-          novembre 2020, con cui insiste nell’ac-
     cientemente stretto, e considerando            coglimento dei motivi.
     che si tratta di due procedimenti san-
     zionatori distinti, aventi regole proba-          Considerato in diritto
     torie differenti. La motivazione sarebbe          1. Il ricorso è, nel complesso, infon-
     perciò illogica, sia perchè ha ravvisato       dato.
     la stretta connessione e temporale tra            2. Il primo motivo è infondato.
     i procedimenti, essendo smentita dal              2.1. Appare opportuno prendere
     fatto che la sanzione tributaria è stata       le mosse dalla recente sentenza della
     inflitta nel 2015 mentre il processo pe-       Corte costituzionale 24 ottobre 2019, n.
     nale è ancora in corso, sia perchè ha          222, che ponendosi in continuità rispet-
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti-           GLORIA
ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale                                      LAZZARO

to alla sentenza n. 43 del 2018, contiene             seguano scopi diversi e complementari,
una puntuale e aggiornata ricapitola-                 connessi ad aspetti diversi della mede-
zione dello stato della giurisprudenza,               sima condotta; b) quando la duplica-
anche sovranazionale, a proposito del                 zione dei procedimenti sia prevedibile
rapporto tra procedimento penale e                    per l’interessato; c) quando esista una
procedimento amministrativo, il cui esi-              coordinazione, specie sul piano proba-
to sia l’applicazione di una sanzione                 torio, tra i due procedimenti; d) quando
avente comunque natura penale.                        il risultato sanzionatorio complessivo,
    2.2. La questione sottoposta allo                 risultante dal cumulo della sanzione
scrutinio della Corte riguardava la legit-            amministrativa e della pena, non risulti
timità costituzionale dell’art. 649 c.p.p.,           eccessivamente afflittivo per l’interes-
in riferimento all’art. 3 Cost., e art. 117           sato, in rapporto alla gravità dell’illecito.
Cost., comma 1, – quest’ultimo in rela-               Al contempo, come già affermato dalla
zione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla             sentenza n. 43 del 2018 – si dovrà valu-
CEDU –, nella parte in cui non prevede                tare, ai fini della verifica della possibile
l’applicabilità della disciplina del divie-           lesione dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, “se le
to di un secondo giudizio nei confronti               sanzioni, pur convenzionalmente pena-
di un imputato al quale, con riguardo                 li, appartengano o no al nocciolo duro
agli stessi fatti, sia già stata irrogata in          del diritto penale, perchè in caso affer-
via definitiva, nell’ambito di un proce-              mativo si sarà più severi nello scrutinare
dimento amministrativo, una sanzione                  la sussistenza del legame e più riluttanti
di carattere sostanzialmente penale ai                a riconoscerlo in concreto”.
sensi della CEDU e dei relativi Protocol-                  A conclusioni sostanzialmente coin-
li.                                                   cidenti è pervenuta la Grande sezione           73
    2.3. Nel dichiarare l’inammissibilità             della Corte di giustizia, nelle tre senten-
della questione, la Corte costituzionale              ze coeve del 20 marzo 2018 (rispettiva-
ha richiamato la più recente giurispru-               mente in causa C-537/16, Garlsson Real
denza Europea (tanto della Corte EDU                  Estate SA e altri, in cause C596/16 e
quanto della Corte di giustizia dell’U.E.),           C-597/16, Di Puma e CONSOB, e in cau-
secondo la quale la mera sottoposizio-                sa C-524/15, Menci).
ne di un imputato a un processo penale                     A parere del supremo giudice
per il medesimo fatto per il quale egli               dell’Unione, infatti, la violazione del
sia già stato definitivamente sanzionato              ne bis in idem sancito dall’art. 50 Car-
in via amministrativa non integra, sem-               ta dei diritti fondamentali dell’Unione
pre e necessariamente, una violazione                 Europea (CDFUE) non si verifica alle
del ne bis in idem.                                   seguenti condizioni: a) allorchè le due
    Nella fondamentale sentenza A e B                 sanzioni perseguano scopi differenti e
contro Norvegia, la Grande Camera del-                complementari, sempre che b) il siste-
la Corte EDU ha ritenuto che debba es-                ma normativo garantisca una coordina-
sere esclusa la violazione del diritto san-           zione tra i due procedimenti sì da evita-
cito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorchè             re eccessivi oneri per l’interessato, e c)
tra i due procedimenti – amministrativo               assicuri comunque che il complessivo
e penale, che sanzionano il medesimo                  risultato sanzionatorio non risulti spro-
fatto – sussista un legame materiale e                porzionato rispetto alla gravità della
temporale sufficientemente stretto; le-               violazione.
game che deve essere ravvisato, in par-                    Alla luce dei criteri appena ram-
ticolare: a) quando le due sanzioni per-              mentati, la stessa Corte di giustizia, nel-
GIURISPRUDENZA

     la sentenza Menci, conclude nel senso          già definitivamente sanzionato in via
     che la disciplina italiana in materia di       amministrativa, per la medesima viola-
     omesso versamento di IVA, riservando           zione sia anche sottoposto a un proce-
     la perseguibilità in sede penale alle sole     dimento penale: una conclusione che,
     violazioni superiori a determinate soglie      nella sua radicalità, si pone in contrasto
     di imposta evasa e attribuendo tra l’al-       con l’indicato orientamento della giuri-
     tro rilevanza, in sede penale, al volon-       sprudenza sovranazionale.
     tario pagamento del debito tributario              3. Su questa linea, d’altronde, è alli-
     e delle sanzioni amministrative, appare        neata la più recente giurisprudenza di
     conformata in modo tale da “garanti-           questa Sezione, la quale ha affermato
     re” – sia pure “con riserva di verifica da     il principio secondo cui non sussiste la
     parte del giudice del rinvio” – che “il cu-    violazione del ne bis in idem convenzio-
     mulo di procedimenti e di sanzioni che         nale nel caso della irrogazione definitiva
     essa autorizza non eccede quanto è             di una sanzione formalmente ammini-
     strettamente necessario ai fini della re-      strativa, della quale venga riconosciu-
     alizzazione dell’obiettivo” di assicurare      ta la natura sostanzialmente penale, ai
     l’integrale riscossione dell’IVA (par. 57).    sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU,
          Di conseguenza, secondo la Corte di       come interpretato dalla Corte Europea
     giustizia il complessivo regime sanzio-        dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande
     natorio e procedimentale previsto dal          Stevens e altri contro Italia” del 4 mar-
     legislatore italiano in materia di omesso      zo 2014, e “Nykanen contro Finlandia”
     versamento di IVA non si pone in con-          del 20 maggio 2014, per il medesimo
     trasto, in linea generale, con il ne bis in    fatto per il quale vi sia stata condanna
74   idem riconosciuto dalla Carta; tuttavia        a sanzione penale, quando tra il proce-
     resta affidato al giudice nazionale il         dimento amministrativo e quello penale
     compito di verificare che, nel caso con-       sussista una connessione sostanziale
     creto, “l’onere risultante concretamente       e temporale sufficientemente stretta,
     per l’interessato dall’applicazione della      tale che le due sanzioni siano parte di
     normativa nazionale in discussione nel         un unico sistema, secondo il criterio
     procedimento principale e dal cumulo           dettato dalla suddetta Corte nella de-
     dei procedimenti e delle sanzioni che la       cisione “A. e B. contro Norvegia” del
     medesima autorizza non sia eccessivo           15 novembre 2016 (Sez. 3, n. 5934 del
     rispetto alla gravità del reato commes-        12/09/2018 – dep. 07/02/2019, Gianni-
     so” (sentenza Menci, par. 64).                 no, Rv. 275833-04; Sez. 3, n. 6993 del
          2.4. Così ricapitolati gli approdi del-   22/09/2017 – dep. 14/02/2018, Servello,
     la giurisprudenza sovranazionale, la           Rv. 272588).
     Corte costituzionale ha messo in luce              4. Nel caso di specie, la Corte ter-
     la diversità del caso sottoposto al suo        ritoriale si è attenuta ai principi richia-
     scrutinio, perchè, secondo il remittente,      mati.
     vi sarebbe una radicale contrarietà al ne          4.1. La Corte d’appello, in primo luo-
     bis in idem dell’attuale sistema di “dop-      go, ha correttamente accertato la sussi-
     pio binario” sanzionatorio e procedi-          stenza di una connessione sostanziale e
     mentale, così come previsto in astratto        temporale sufficientemente stretta tra
     dalla legislazione italiana in materia di      il procedimento amministrativo e quel-
     omesso versamento di IVA; con la con-          lo penale, che presero avvio pressochè
     seguenza che tale principio sarebbe            contestualmente: l’avviso di accerta-
     sempre violato allorché il contribuente,       mento e l’avviso di conclusione delle
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti-           GLORIA
ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale                                      LAZZARO

indagini ex art. 415-bis c.p.p., furono no-           (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63, art. 63,
tificati al C., rispettivamente, il 9 aprile          comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33,
2015 e il 16 aprile 2015.                             comma 3, e, specularmente, art. 220 di-
     Né, in senso contrario, rileva la circo-         sp. att. c.p.p.), così come è pacifica la
stanza, evidenziata dal ricorrente, che               possibilità che gli elementi probatori
nel 2015 si concluse il procedimento                  acquisiti nel processo tributario faccia-
amministrativo, mentre risulta ancora                 no ingresso nel processo penale, ex art.
pendente il processo penale.                          234 o 238-bis c.p.p., quali prove valu-
     Si osserva, in primo luogo, che, co-             tabili ai sensi degli artt. 187 e 192 c.p.p..
me correttamente ritenuto dalla Corte                     4.3. Con riguardo alla proporziona-
territoriale, non risponde a verità che               lità della sanzione, la Corte territoriale
il procedimento amministrativo si sia                 ha rilevato come, ai sensi del D.Lgs. n.
definito nel 2015; come risulta dalla                 74 del 2000, art. 13 bis, il primo giudi-
dichiarazione sottoscritta dal funzio-                ce abbia decurtato la pena della metà,
nario dell’Agenzia delle Entrate del 21               senza applicare le sanzioni accessorie:
maggio 2018, l’avviso di accertamen-                  a dimostrazione che l’ordinamento ita-
to è stato definito dal contribuente in               liano, nell’irrogare la sanzione penale,
acquiescenza, ai sensi del D.Lgs. n. 218              tiene in debita considerazione gli esiti
del 1998, art. 15, comma 2-bis, mediante              della procedura amministrativa.
un piano di ammortamento concordato                       Di conseguenza, non è manifesta-
con l’Agenzia delle Entrate e il paga-                mente illogica la conclusione, afferma-
mento dell’ultima rata è avvenuto solo                ta dalla Corte territoriale, secondo cui
il 5 marzo 2018.                                      la pena complessivamente inflitta non
     In ogni caso, il requisito della con-            appare particolarmente gravosa, anche           75
nessione sostanziale e temporale suf-                 considerando che, nel caso in esame,
ficientemente stretta va valutato con                 nel procedimento amministrativo la
riferimento all’avvio dei procedimenti,               sanzione è stata applicata nella misu-
i quali, essendo governati da regole e                ra minima, con riduzione delle sanzioni
principi affatto diversi, hanno necessa-              nella misura di un sesto, e nel proce-
riamente tempi di definizione non coin-               dimento penale all’imputato, oltre alla
cidenti, anche in regione delle differenti            circostanza attenuante D.Lgs. n. 74 del
modalità di formazione ed acquisizione                2000, ex art. 13-bis, sono stati ricono-
della prova e dei mezzi di impugnazio-                sciuti i benefici della sospensione con-
ne previsti nei rispettivi ordinamenti.               dizione e della non menzione.
     4.2. Sotto il profilo probatorio, la                 Come rilevato dalla Corte territo-
Corte territoriale ha evidenziato come                riale, il sistema del “doppio binario” è
non sussiste alcuna duplicazione nella                giustificato dalla rilevanza degli inte-
raccolta e nella valutazione della prova,             ressi nazionali e dalla diversità dei fini
posto che l’accertamento eseguito in                  perseguiti dalle due procedure: mentre
sede tributaria è sostanzialmente con-                il procedimento amministrativo è volto
fluito nel giudizio penale.                           al recupero a tassazione delle imposte
     Del resto, come ricordato nell’indi-             non versate, il procedimento penale è
cata sentenza n. 222 del 2019, numero-                teso alla prevenzione e alla repressio-
se sono le disposizioni che consentono                ne dei reati in materia tributaria. In altri
forme di circolazione del materiale pro-              termini, la minaccia di una sanzione de-
batorio raccolto dall’indagine penale                 tentiva per condotte particolarmente
all’accertamento tributario e viceversa               allarmanti (essendo previste soglie di
GIURISPRUDENZA

     punibilità), in aggiunta a una sanzione         del danno o del pericolo, da valutarsi
     amministrativa pecuniaria, persegue,            sulla base dei criteri indicati dall’art. 133
     infatti, legittimi scopi di rafforzare l’ef-    c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo
     fetto deterrente spiegato dalla mera            – e dunque nella sola ipotesi in cui si sia
     previsione di quest’ultima, di esprimere        ritenuta la speciale tenuità dell’offesa –,
     la ferma riprovazione dell’ordinamento          la verifica della non abitualità del com-
     a fronte di condotte gravemente pre-            portamento, che il legislatore esclude
     giudizievoli per gli interessi finanziari       nel caso in cui l’autore del reato sia sta-
     nazionali ed Europei, nonchè di assicu-         to dichiarato delinquente abituale, pro-
     rare ex post l’effettiva riscossione degli      fessionale o per tendenza, ovvero abbia
     importi evasi da parte dell’amministra-         commesso più reati della stessa indole,
     zione grazie ai meccanismi premiali             anche se ciascun fatto, isolatamente
     connessi all’integrale saldo del debito         considerato sia di particolare tenuità,
     tributario.                                     nonché nel caso in cui si tratti di reati
          Del resto, non va sottaciuto che, se-      che abbiano ad oggetto condotte plu-
     condo la giurisprudenza delle due Corti         rime, abituali e reiterate.
     Europee, l’eccessiva onerosità per l’in-             Con riferimento, in particolare, alla
     teressato dei procedimenti amministra-          speciale tenuità dell’offesa, come af-
     tivo e penale deve essere esclusa allor-        fermato dalle Sezioni Unite di questa
     chè essi risultino avvinti da una stretta       Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto
     connessione sostanziale e temporale.            richiede una valutazione complessa
          4.4. Si osserva, infine, che la preve-     che prenda in esame tutte le peculiari-
     dibilità del sistema del doppio binario         tà della fattispecie concreta riferite alla
76   è in re ipsa, dal momento che la legi-          condotta in termini di possibile disva-
     slazione italiana stabilisce chiaramente        lore e non solo di quelle che attengo-
     la sanzionabilità in via amministrativa         no all’entità dell’aggressione del bene
     della violazione ai sensi del D.Lgs. n. 471     giuridico protetto, che comunque ricor-
     del 1997, art. 13, comma 1, da un lato, e in    re senza distinzione tra reati di danno
     via penale della dichiarazione infedele         e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del
     ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.        25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj,
     4, dall’altro.                                  Rv. 266590).
          5. Il secondo motivo è infondato in             Declinando i principi ora evocati ai
     relazione ad entrambi i profili dedotti.        reati che prevedono una soglia di pu-
     5.1. La speciale causa di non punibilità        nibilità, l’offesa in tanto può definirsi
     prevista dall’art. 131-bis c.p., applicabile,   di speciale tenuità in quanto il supera-
     ai sensi del comma 1, ai soli reati per i       mento di detta soglia sia limitato in mi-
     quali è prevista una pena detentiva non         sura percentualmente assai contenuta.
     superiore, nel massimo, a cinque anni,               Nel caso di specie, invece, l’impor-
     ovvero la pena pecuniaria, sola o con-          to della somma evasa è di molto su-
     giunta alla predetta – è configurabile          periore alla soglia di punibilità prevista
     in presenza di una duplice condizione,          dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, che,
     essendo congiuntamente richiesta la             all’epoca di commissione del fatto, era
     particolare tenuità dell’offesa e la non        pari a 150 mila Euro, di talché i giudici
     abitualità del comportamento.                   di merito hanno correttamente escluso
          Il primo dei due requisiti richiede, a     che l’offesa possa qualificarsi di parti-
     sua volta, la specifica valutazione della       colare tenuità, proprio in considerazio-
     modalità della condotta e dell’esiguità
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti-          GLORIA
ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale                                     LAZZARO

ne dell’ammontare dell’imposta evasa                  sia non contraddittoria e dia conto,
come risulta dal capo di imputazione.                 anche richiamandoli, degli elementi,
    Né sulla valutazione dell’offesa in               tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., con-
termini di particolare tenuità incide la              siderati preponderanti ai fini della con-
circostanza che l’imputato abbia in se-               cessione o dell’esclusione (ex multis,
guito estinto il debito tributario, trat-             cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/201.7 –
tandosi di una condotta successiva                    dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269,
alla commissione del reato e che trova                la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini
autonoma disciplina nel D.Lgs. n. 74 del              dell’esclusione delle attenuanti gene-
2000, art. 13-bis.                                    riche, il richiamo in sentenza ai nume-
    5.2. Altrettanto correttamente i giu-             rosi precedenti penali dell’imputato;
dici di merito hanno negato i presup-                 Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep.
posti per l’applicazione della causa di               29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;
non punibilità prevista dal D.Lgs. n. 74              Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep.
del 2000, art. 13, comma 2, per la cui                03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è,
operatività si richiede “l’integrale paga-            inoltre, precisato che, la concessione
mento degli importi dovuti, a seguito                 delle attenuanti generiche deve essere
di ravvedimento operoso o della pre-                  fondata sull’accertamento di situazioni
sentazione della dichiarazione omessa                 idonee a giustificare un trattamento di
entro il termine di presentazione della               speciale benevolenza in favore dell’im-
dichiarazione relativa al periodo di im-              putato; ne consegue che, quando la re-
posta successivo, sempreché il ravvedi-               lativa richiesta non specifica gli elemen-
mento o la presentazione siano interve-               ti e le circostanze che, sottoposte alla
nuti prima che l’autore del reato abbia               valutazione del giudice, possano con-          77
avuto formale conoscenza di accessi,                  vincerlo della fondatezza e legittimità
ispezioni, verifiche o dell’inizio di qua-            dell’istanza, l’onere di motivazione del
lunque attività di accertamento ammi-                 diniego dell’attenuante è soddisfatto
nistrativo o di procedimenti penali”.                 con il solo richiamo alla ritenuta assen-
    Nel caso di specie, difetta il requi-             za dagli atti di elementi positivi su cui
sito previsto dalla seconda parte della               fondare il riconoscimento del beneficio
disposizione ora richiamata, in quanto il             (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep.
C. ha sì pagato il dovuto, ma solo dopo               09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
la notifica del relativo avviso di accer-                 Invero, il riconoscimento delle atte-
tamento, mediante un piano di ammor-                  nuanti generiche non può risolversi in
tamento pattuito con l’Agenzia delle                  un indiscriminato potere, da parte del
Entrate, che si è perfezionato il 5 marzo             giudice, di mitigazione della pena, a cui
2018 con il pagamento dell’ultima rata.               corrisponde un preteso “diritto” dell’im-
    6. Manifestamente infondato è il ter-             putato di vedersi riconosciute dette
zo motivo relativo al trattamento san-                attenuanti sempre e comunque, ma
zionatorio, con riguardo ad entrambi i                deve fondarsi sulla sussistenza di pre-
profili dedotti.                                      cisi elementi fattuali, che, sebbene non
    6.1. Secondo il consolidato orienta-              espressamente considerati dal legisla-
mento della giurisprudenza di questa                  tore, possano giustificare, nel singolo
Corte, in tema di attenuanti generiche,               caso concreto, il contenimento della
il giudice del merito esprime un giudi-               pena.
zio di fatto, la cui motivazione è insin-                 Nel caso di specie, i giudici di meri-
dacabile in sede di legittimità, purché               to non hanno ravvisato alcun elemento
GIURISPRUDENZA

     su cui fondare il riconoscimento delle        vato che, quindi, non è censurabile in
     circostanze attenuanti generiche: non         sede di legittimità.
     lo stato di incensuratezza, insufficien-           7. Il quarto motivo è inammissibile.
     te a tale scopo per espressa previsione            Invero, il ricorso non solo non è au-
     di legge, e nemmeno il pagamento del          tosufficiente, non avendo il ricorrente
     dovuto, il quale integra la circostanza       allegato l’ordinanza impugnata, ma, in
     attenuante prevista dal D.Lgs. n. 74 del      ogni caso, è totalmente generico, non
     2000, art. 13-bis, correttamente appli-       essendo spiegata l’incidenza, sull’ap-
     cata dai giudici di merito, sicchè tale       parato motivazionale della sentenza
     elemento non può giustificare un’ul-          impugnata, del rigetto della questione
     teriore mitigazione della pena ai sensi       preliminare disattesa in primo grado
     dell’art. 62-bis c.p.                         all’udienza del 30 maggio 2018, peraltro
          6.2. Quanto, infine, al secondo profi-   nemmeno precisata in ricorso.
     lo, la misura della pena, come osservato           8. Per i motivi indicati, il ricorso de-
     dalla Corte territoriale, è stata determi-    ve essere rigettato, con conseguente
     na in misura assai blanda, prossima al        condanna del ricorrente al pagamento
     minimo edittale, sicché è stata valutata      delle spese processuali.
     congrua in relazione alla non trascura-
     bile gravità del fatto, desumibile dagli         P.Q.M.
     importi delle imposte evase. Si tratta di        Rigetta il ricorso e condanna il ricor-
     un giudizio di fatto logicamente moti-        rente al pagamento delle spese proces-
                                                   suali..

78
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti-            GLORIA
ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale                                       LAZZARO

             L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne
            bis in idem: la Cassazione legittima il doppio binario
                                       sanzionatorio amministrativo e penale

                                                                                          Gloria Lazzaro

Sommario: 1. Questione in fatto. – 2. Questione in diritto. – 3. Corte costitu-
zionale 24 ottobre 2019, sentenza n. 222: una disamina della giurisprudenza
e nazionale in materia. – 4. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15
novembre 2016, nn. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. – 5. La ratio della
legittima applicazione del doppio binario sanzionatorio.

                                                                                                      79

1. Questione in fatto                                 rente perché ritenuto responsabile
                                                      del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n.
    Risale al 7 febbraio scorso la                    74/2000, i.e. Dichiarazione infede-
pubblicazione della sentenza n.                       le, in quanto, al fine di evadere le
4439/2021 della Suprema Corte                         imposte, come titolare di partita
con cui la Terza sezione ha stata                     IVA, indicava nelle dichiarazioni
stabilito una ipotesi di inapplicabi-                 fiscali relative all’Irpef e all’Iva, ele-
lità del principio di ne bis in idem                  menti passivi inesistenti.
in tema di infedeltà dichiarativa,                        La difesa ricorreva per Cassa-
legittimando così la coesistenza                      zione fondando il proprio ricorso
sanzionatoria sotto il profilo tanto                  principalmente sulla violazione
amministrativo quanto penale.                         dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)
    La vicenda processuale ha per                     ed e) con riferimento al principio
oggetto l’impugnazione della sen-                     del ne bis in idem, dal momento
tenza con la quale la Corte di Ap-                    che, il ricorrente sul versante tri-
pello di Milano condannò il ricor-                    butario aveva proceduto, trami-
GIURISPRUDENZA

     te l’accertamento con adesione,         3. Corte costituzionale 24 ot-
     alla corresponsione dell’imposta           tobre 2019, sentenza n. 222:
     e della correlata sanzione e inte-         una disamina della giurispru-
     ressi.                                     denza comunitaria e naziona-
         Il difensore, evidenziava che          le in materia
     essendo già stato il suo assistito
     destinatario di una sanzione defi-          In particolare, la Suprema Cor-
     nitiva in sede tributaria, sanzione     te ha richiamato l’interessante e
     che nel suo carattere particolar-       recente sentenza della Corte Co-
     mente afflittivo risultava essere       stituzionale 24 ottobre 2019, n.
     sostanzialmente penale, ed essen-       222 che, conformemente alla sen-
     do stata quest’ultima comminata         tenza n. 43 del 2018, contiene una
     per il medesimo fatto oggetto del       puntuale disamina della giurispru-
     procedimento penale, si doveva          denza comunitaria e nazionale in
     concludere per una violazione del       materia riguardo al rapporto tra
     divieto di una doppia sanzione so-      procedimento penale e procedi-
     stanzialmente penale a carico del       mento amministrativo nel caso in
     medesimo soggetto per i mede-           cui quest’ultimo abbia comporta-
     simi fatti, così come previsto da-      to l’applicazione di una sanzione
     gli artt. 4 del protocollo n. 7 della   avente natura penale.
     CEDU e 50 della Carta europea               La Corte Costituzionale in tale
     dei diritti fondamentali, confor-       sentenza, richiamando la giuri-
80   memente alla lettura data dalla         sprudenza comunitaria, ha chiari-
     giurisprudenza comunitaria e na-        to che “la mera sottoposizione di
     zionale.                                un imputato a un processo penale
                                             per il medesimo fatto per il quale
                                             egli sia già stato definitivamente
     2. Questione in diritto                 sanzionato in via amministrativa,
                                             non integra, sempre e necessaria-
         La Cassazione, argomentan-          mente, una violazione del ne bis in
     do sulla base della lettura data        idem”.
     al principio del ne bis in idem da
     parte della Corte Costituzionale
     e riflettendo sulla giurisprudenza      4. Corte europea dei diritti uma-
     comunitaria in materia, ha ritenu-         ni, sentenza del 15 novembre
     to il ricorso infondato.                   2016, nn. 24130/11 e 29758/11,
                                                A e B c. Norvegia

                                                 Infatti, come chiarito dalla sen-
                                             tenza A e B contro Norvegia, la
                                             violazione del principio di ne bis
                                             in idem non sussiste laddove tra i
                                             due procedimenti, amministrativo
                                             e penale, che sanzionano il me-
L’infedeltà dichiarativa non gode dell’egida del ne bis in idem: la Cassazione legitti-     GLORIA
ma il doppio binario sanzionatorio amministrativo e penale                                LAZZARO

desimo fatto, sussista un legame                      ne della prova, dal momento che
materiale e temporale sufficien-                      l’accertamento probatorio in sede
temente stretto, legame che co-                       tributaria è stato ripreso in sede di
me recita la sentenza sussiste “a)                    giudizio penale.
quando le due sanzioni persegua-                          Analogamente anche sul ver-
no scopi diversi e complementari,                     sante della proporzionalità della
connessi ad aspetti diversi della                     sanzione, risulta certamente mo-
medesima condotta; b) quando                          tivo di condivisione la conclusio-
la duplicazione dei procedimenti                      ne della Corte territoriale laddove
sia prevedibile per l’interessato; c)                 ritenne la pena complessivamente
quando esista una coordinazione,                      inflitta non particolarmente gravo-
specie sul piano probatorio, tra i                    sa, soprattutto considerando che
due procedimenti; d) quando il                        in sede amministrativa la sanzione
risultato sanzionatorio comples-                      è stata applicata nella misura mi-
sivo, risultante dal cumulo della                     nima e in sede penale all’imputato
sanzione amministrativa e della                       sono stati riconosciuti tanto la cir-
penale non risulti eccessivamente                     costanza attenuante ex art. 13-bis
afflittivo per l’interessato, in rap-                 d.lgs. 74/2000 quanto altri bene-
porto alla gravità dell’illecito”.                    fici come la non menzione.
    Nel caso di specie, la Suprema
Corte rileva come la Corte d’Ap-
pello di Milano si è attenuta ai                      5. La ratio della legittima appli-
principi richiamati in materia di ne                     cazione del doppio binario            81
bis in idem: infatti, la Corte territo-                  sanzionatorio
riale ha in primo luogo accertato
la sussistenza di una connessione                         La Suprema Corte, in con-
sostanziale e temporale sufficien-                    clusione, riprendendo il ragio-
temente stretta tra il procedimen-                    namento della Corte territoriale,
to amministrativo e quello penale,                    ha legittimato l’applicazione del
entrambi cominciarono nei mede-                       doppio binario sanzionatorio alla
simi tempi, l’avviso di accertamen-                   luce tanto degli interessi nazionali
to e l’avviso di conclusione delle                    in gioco quanto anche delle fina-
indagini ex art. 415-bis c.p.p. furo-                 lità differenti perseguite dai due
no notificati a distanza di 7 giorni                  procedimenti: infatti, nel versante
l’uno dall’altro.                                     amministrativo la sanzione è fina-
    Altrettanto anche con riguar-                     lizzata a recuperare la tassazione
do all’aspetto probatorio, la Corte                   sulle imposte non versate, mentre
d’appello aveva evidenziato la non                    nel versante penale si persegue la
sussistenza di alcuna duplicazione                    prevenzione e la repressione dei
nella raccolta e nella valutazio-                     reati in materia tributaria.
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