Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno
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Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno Approvato con delibera del Consiglio Provinciale del 20 novembre 1998, n° 46/336 e parzialmente modificato con successive delibere n° 53/387 del 29 aprile 1999, n° 21/176 del 29 gennaio 2001, n° 32/225 del 20 dicembre 2001, n° 12 del 21 gennaio 2005 e n. 136 del 29 dicembre 2006. In vigore dal 29 dicembre 2006
Sommario Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provin- cia di Belluno, 1 Art. 1- Classificazione delle acque, 1 Art. 2 - Modalità di coltivazione delle acque, 1 Art. 3 - Specie ittiche di cui è consentita la semina, 1 Art. 4 - Controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine di ripopolamento e le immis- sioni di pronta pesca, 2 Art. 5 - Periodi di divieto della pesca, 2 Art. 6 - Pesca professionale, 2 Art. 7 - Documenti di pesca, 2 Art. 8 - Pesca scientifica, 3 Art. 9 - Modi ed attrezzi di pesca, 4 Art. 10 - Lunghezze minime, 4 Art. 11 - Quantità di prelievo consentito, 5 Art. 12 - Ulteriori restrizioni, 5 Art. 13 - Zone a regime particolare di pesca, 5 Art. 14 - Uso di esche e pasture, 6 Art. 15 - Gare agonistiche di pesca, 6 Art. 16 - Manifestazioni di pesca sportiva, 6 Art. 17 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private, 7 Art. 18 - Acquacoltura, 8 Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza per gli interventi di messa in asciutta, 9 Art. 20 - Interventi promozionali, 9 Art. 21 - Vigilanza e controlli, 9 Art. 22 - Norma finale, 9 Appendice, 10
Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche Giunta provinciale approva i piani di ripopolamento di ciascun Bacino di pesca, fornendo le indicazioni sulle modalità di semina in ordine alla taglia interne della provincia di Belluno e quantità delle specie ittiche assentite, nonché ai luoghi e ai tempi pro- grammati per le immissioni del materiale ittico. Art. 1- Classificazione delle acque 3] L’esecuzione dei piani di ripopolamento è obbligatoria anche in relazione 1] In base alle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Belluno alla effettuazione delle semine programmate, secondo i tempi e i luoghi recepita con delibera del Consiglio Provinciale n. 36/270 del 30/11/1992, predeterminati. Deroghe sono consentite solamente per comprovati motivi tenuto conto delle determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta di carattere tecnico. Regionale del Veneto n. 3062 del 5/7/1994, adottata ai sensi dell’art. 10 Art. 3 - Specie ittiche di cui è consentita la semina del decreto legislativo 25.01.1992, n° 130, tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, escluso il lago di Santa Croce, sono classificate 1] Nelle acque classificate salmonicole è consentita la semina delle seguenti come salmonicole (cd. zona “A”). Il lago di Santa Croce viene classificato specie ittiche: trota fario (Salmo (trutta) trutta), trota marmorata (Salmo come zona ciprinicola (cd. zona “B”). (trutta) marmoratus), temolo (Thymallus thymallus) e salmerino alpino (Salvelinus alpinus). 2] Viene escluso dalla presente classificazione il canale della Brentella nel tratto scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale 2] Congiuntamente all’approvazione dei piani di ripopolamento, costituenti facente parte delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d’ac- obblighi ittiogenici funzionali al sostegno della produttività naturale, la Pro- qua naturali. vincia determinerà annualmente le caratteristiche di idoneità del materiale ittico da immettere. 3] La presente distinzione viene assunta ai fini della coltivazione delle acque, della protezione e tutela della loro qualità biologica e faunistica, nonché 3] Le semine della specie trota marmorata potranno essere effettuate solo ai fini della formulazione dei piani di esercizio della pesca. Variazioni della con materiale proveniente da riproduttori appartenenti al bacino del fiume succitata classificazione delle acque potranno essere apportate in sede di Piave salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia per il materiale revisione ed aggiornamento della Carta Ittica provinciale, ovvero, in seguito di diversa provenienza. all’attuazione degli accertamenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 130/92. 4] Ai fini della tutela delle sopra elencate specie nei confronti dell’esercizio della pesca è pure consentita, nell’ambito di preordinati e programmati Art. 2 - Modalità di coltivazione delle acque piani di semina, l’immissione di trota iridea (Oncorhyncus mykiss). 1] In ciascun bacino di Pesca la gestione della fauna ittica deve garantire la 5] Nel canale Brentella, ai sensi del comma 2°, dell’art. 7 della L.R. n° 19/98, produttività ittica naturale dei corpi idrici. è consentita soltanto l’immissione di trota iridea. 2] Per questo scopo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Carta Ittica 6] Nel lago di Santa Croce, classificato come zona ciprinicola, è consentita la e delle annuali rilevazioni statistiche sulla pressione di pesca, entro il 31 semina di: trota di lago (Salmo (trutta) trutta), carpa (Cyprisus carpio), tinca gennaio di ciascun anno, sia per le acque salmonicole che ciprinicole, la (Tinca tinca), pesce persico (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius) anguilla
(Anguilla anguilla) e alborella (Alburnus alburnus alborella). • temolo (Thymallus thymallus): dall’ultimo lunedì di settembre al 15 maggio; 7] Tutte le semine devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia nei modi e con i criteri di cui al precedente articolo 2. Qualsiasi semina di • coregone (Coregonus lavaretus): dal 1° novembre al 15 gennaio specie ittiche diverse da quelle sopra elencate o con caratteristiche diverse o comunque non autorizzate dalla Provincia, sarà considerata abusiva e • alborella (Alburnus alburnus alborella): dal 1° giugno al 31 luglio assoggettata alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 2] Ai sensi del 4° comma dell’art. 14 della suddetta legge regionale si dispon- Art. 4 - Controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine di gono inoltre le seguenti variazioni dei periodi di apertura della pesca: ripopolamento e le immissioni di pronta pesca • Lago di Misurina e Lago di Alleghe: posticipo dell’apertura della 1] Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire pesca al primo di maggio. nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria; ove 3] La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un’ora non diversamente previsto i pesci e gli altri organismi acquatici dovranno dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole (fa testo l’orario del- essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la l’Osservatorio di Brera), nonché nelle giornate di martedì e venerdì anche conformità del materiale ittico all’immissione. Detta certificazione sanitaria se festive. dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall’impianto di provenienza e, in ogni caso, non dovrà essere stata emessa oltre le 24 4] E’ vietata la pesca per il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes ita- ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico. Il suddetto licus). certificato sanitario dovrà essere allegato al registro delle semine previsto Art. 6 - Pesca professionale dal successivo comma 2”; Nelle acque classificate come zona “B” è vietata la pesca professionale. 2] Tutte le operazioni di semina dovranno essere comunicate per iscritto alla Provincia con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di effettua- Art. 7 - Documenti di pesca zione delle stesse. Le operazioni di semina dovranno essere altresì regi- strate obbligatoriamente per iscritto in un apposito libro di gestione degli 1] Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario interventi ittiogenici predisposto dalla Provincia, riportando i dati relativi al essere muniti dei seguenti documenti: luogo, al giorno, all’ora nonché alla qualità e quantità del materiale immesso • licenza di pesca nelle acque e tale documento dovrà essere messo a disposizione della Pro- vincia senza ritardo per eventuali verifiche e controlli. Il libro dovrà essere • tesserino regionale (solo per le acque salmonicole) custodito obbligatoriamente presso la sede dell’associazione. • libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato Art. 5 - Periodi di divieto della pesca dal concessionario di Bacino. 1] Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 28.04.1998, n. 19, 2] Nelle acque in concessione classificate salmonicole il pescatore, munito si dispone il divieto della pesca nei seguenti periodi: di libretto annuale di associazione, è esonerato dall’obbligo del tesserino
regionale per l’esercizio della pesca nel Bacino di appartenenza. Il pesca- 7] E’ fatto obbligo al pescatore di restituire i permessi nei tempi e con le tore socio, che eserciti la pesca in un Bacino diverso da quello di appar- modalità prescritte. tenenza, dovrà avere con sé, oltre al tesserino regionale, anche il proprio libretto annuale di associazione. Art. 8 - Pesca scientifica 3] Il libretto annuale deve contenere le generalità del pescatore, il numero 1] L’autorizzazione dell’esercizio della pesca scientifica nel territorio provin- della licenza, la giornata di pesca, il luogo di pesca, le quantità e le specie ciale di Belluno è rilasciata dal dirigente del settore “Tutela e gestione della ittiche prelevate. fauna e delle Risorse Idriche” ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa Amministrazione provinciale, da altri Enti o da privati per effettuare 4] E’ fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario il libretto studi e ricerche sulla fauna ittica e il suo ambiente di vita, anche mediante annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i l’impiego di elettrostorditore, reti o altri mezzi di cattura; pescatori soci del Bacino comprendente le acque del Lago di Santa Croce la data di restituzione è prorogata al 15 gennaio dell’anno successivo. 2] La durata dell’autorizzazione di cui al precedente comma è indicata nell’atto autorizzativo in relazione ai programmi di ricerca presentati; 5] I permessi temporanei di pesca devono contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione: 3] I titolari di permesso all’esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comu- nicare alla Provincia, che avvertirà l’eventuale concessionario, le date e le • periodo di validità località delle uscite di pesca con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi; • eventuale Bacino di appartenenza 4] Al termine di ogni annualità o del singolo programma di ricerca, il ricerca- tore deve presentare una relazione tecnica sulle attività svolte. La mancata Copia del permesso rilasciato dovrà essere trattenuto in matrice presso il presentazione della relazione comporta la revoca dell’autorizzazione; concessionario. 5] L’effettivo svolgimento dell’attività di pesca scientifica, costituente atto 6] E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca le seguenti volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimi l’obbligo di: annotazioni mediante utilizzo di una penna con inchiostro indelebile: a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da • segnare la giornata di uscita prima di iniziare l’attività di pesca anche altre pubbliche autorità; nel caso in cui si eserciti l’attività alieutica solo al mattino o solo al b) rispettare i diritti e gli interessi in qualche modo acquisiti o preesi- pomeriggio; stenti di soggetti pubblici e privati nell’area interessata ed escludere la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità direttamente o • marcare i capi di salmonidi, timallidi e coregoni prelevati prima del indirettamente derivante dall’attività autorizzata; relativo incarnieramento; 6] Al termine della ricerca i titolari dell’autorizzazione sono tenuti a trasmet- • segnare la zona in cui si esercita la pesca secondo la suddivisione tere i risultati dello studio al competente servizio provinciale. effettuata dal Bacino; 7] L’autorizzazione può essere negata o revocata dal dirigente del competente • effettuare le altre eventuali annotazioni previste; settore provinciale se in contrasto con i progetti ed i piani di gestione del-
l’Amministrazione provinciale stessa. 4] E’ fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l’amo, qualora lo stesso sia Art. 9 - Modi ed attrezzi di pesca innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce. 1] Per l’esercizio della pesca in zona “A” salmonicola, è consentito l’uso di una 5] E’ sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l’im- sola canna, con o senza mulinello, ed un solo amo, che può terminare con piego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea in tutte le acque pro- uno o più dardi, fatta eccezione per l’utilizzo di esche artificiali imitazioni di vinciali. animali acquatici (cd. minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi. Tale canna, inoltre, può essere armata 6] L’uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 50, è con- di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere armata sentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce di coda di topo, con una sola mosca artificiale. già allamato. 2] Nei bacini lacustri, con l’esclusione del lago di Alleghe, è consentito l’uso 7] E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza infe- di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata di un solo amo ter- riore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La minante con uno o più dardi. suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca. 2] BIS] Nel lago denominato Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca al persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto 8] E’ sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare. strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente “ciucci”. 9] L’esercizio della pesca nel canale Brentella deve essere praticato con i modi, gli attrezzi e le limitazioni riguardanti le misure minime e quantità di 3] Nel Lago di Santa Croce, corrispondente alla zona “B” ciprinicola, e nel prelievo previste per la zona “A” salmonicola. lago del Corlo la pesca può essere esercitata mediante l’utilizzo di un mas- simo di tre canne, con o senza mulinello, armate con non più di tre ami Art. 10 - Lunghezze minime ciascuna, terminanti con uno o più dardi. Solamente per la pesca al per- 1] Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 28.04.1998, n. 19 si dispongono le integra- sico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, essa può essere armata zioni delle misure minime di cattura dei seguenti pesci: con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali deno- minate comunemente “ciucci”. E’ inoltre consentito l’uso di tirlindana con • trota marmorata ed ibrido tra marmorata e fario nel fiume Piave: non più di tre esche. Per la sola pesca della specie coregone nel lago di cm. 35; Santa Croce, è consentito l’uso di finale di lenza armato con un massimo di • trota marmorata ed ibrido tra trota marmorata e trota fario nel dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma. Nel lago del Corlo la pesca restante territorio: cm. 30; alle specie ciprinicole, fatte salve le rispettive epoche di proibizione per la fase riproduttiva, è consentita dalla prima domenica di marzo all’ultima • temolo: cm. 35. domenica di settembre (vedi appendice pag. 11). La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, approva specifico disciplinare per le moda- • salmerino alpino: cm. 25 lità di esercizio della pesca denominata “Carpfishing”. 2] Nel lago di Santa Croce, zona classificata ciprinicola, si applicano, per spe-
cifici motivi di salvaguardia e di conservazione degli animali acquatici, le vinciale n. 136 del 29 dicembre 2006 di adeguamento della Carta Ittica, seguenti misure minime di cattura: sono istituite le zone No Kill (Non Uccidere) e le Zone Trofeo nel bacino del Piave e nel bacino del Cismon. La Giunta provinciale con proprio prov- • trota di lago (Salmo (trutta) trutta): cm. 35; vedimento motivato può apportare modifiche o integrazioni alle suddette • coregone (Coregonus lavaretus): cm. 30; zone. • persico reale (Perca fluviatilis): cm 15. 2] Le modalità di pesca consentite nelle zone No Kill (Non Uccidere) debita- mente delimitate da apposite tabelle, sono così disciplinate: Art. 11 - Quantità di prelievo consentito • è tassativamente proibito il prelievo e/o l’uccisione del pesce; 1] Sia nella zona classificata salmonicola che in quella ciprinicola, ogni pesca- tore, per ciascuna giornata di pesca, può prelevare fino ad un massimo di • il pesce catturato deve essere immediatamente slamato e liberato 5 Kg. complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato con la massima cura. La slamatura deve avvenire in acqua e, qualora dall’ultimo capo prelevato. risultasse difficoltosa, è obbligatorio il taglio della lenza. Sono consentite: 2] Fermo restando i limiti di cui al comma 1, il pescatore può prelevare fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e, per la specie “coregone” • la pesca “a mosca” con l’uso di una sola canna attrezzata con coda di (Coregonus lavaretus), fino ad un massimo di 10 capi. topo e una sola mosca artificiale, provvista di amo senza ardiglione o Art. 12 - Ulteriori restrizioni con ardiglione schiacciato; 1] Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell’art. 30 della • la pesca a spinning con una sola canna, con uso di cucchiaino o legge regionale n. 19/1998 hanno facoltà di chiedere alla Provincia l’ado- pesce finto o altra imitazione di esca naturale, provvisti di un solo zione di ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate amo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le • la pesca con esche naturali con l’uso di una sola canna provvista di lunghezze minime e le quantità di prelievo. un solo amo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 2] Le suddette restrizioni dovranno essere comunicate alla Provincia entro • per tutti i tipi di pesca è vietato l’uso dell’ancoretta e del doppio il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione. Salvo osser- amo. vazioni da parte dell’Amministrazione, le restrizioni stesse si intendono approvate entro il successivo 31 dicembre. Nelle Zone “No Kill” (Non uccidere) individuate come Zone di Cattura e Rila- scio, dette Catch & Release, è consentita esclusivamente la pesca a mosca con 3] La violazione delle restrizioni, così autorizzate, darà luogo all’applicazione l’utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una sola mosca delle sanzioni previste dall’art. 33 della L.R. n° 19/1998. artificiale a secco, provvista di amo senza ardiglione o con ardiglione schiac- ciato. Art. 13 - Zone a regime particolare di pesca Nelle Zone “No Kill” (Non uccidere), comprese le “Catch & Release” (Cattura 1] Ai sensi della L.R. 30.6.2006, n. 10 e della deliberazione del Consiglio Pro-
e Rilascio), è vietata la semina di materiale ittico. stri di S. Croce, Centro Cadore e Corlo la pesca è consentita anche con le specie scardola e triotto e tale numero è elevato a 50 pezzi complessivi, purché prelevati e utilizzati nel bacino stesso. 3] Nelle Zone Trofeo le misure minime di cattura della trota marmorata 4] L’uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed sono: è considerato azione di pesca a tutti gli effetti. • nell’asta principale del Piave dalla diga di Centro Cadore fino a 5] E’ vietato il commercio dei pesciolini prelevati coi modi sopra descritti. Busche: cm. 40; 6] Nelle acque di zona “A”, salmonicole, è vietata ogni forma di pastura- • da Busche fino a Fener : cm. 45; zione. • In entrambi i tratti la limitazione di prelievo è stabilita ad un solo capo 7] Nelle acque di zona “B”, ciprinicole, è vietata la pasturazione con sostanze giornaliero e a complessivi cinque capi annuali. artificiali, con la larva della mosca carnaria (bigattino), col sangue, con inte- riora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. In • nel torrente Cismon, dall’altezza della Case Balzan al vecchio ponte quest’ultime acque, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l’uso, come esca per Arsiè: cm. 40 e/o pastura, del mais e/o suoi derivati. 4] Rimangono in vigore le ulteriori zone particolari di pesca (Zone Catch & Art. 15 - Gare agonistiche di pesca Release a Trofeo) previste dalla Carta Ittica e adottate dai concessionari con la relativa disciplina, purché non in contrasto con la regolamentazione 1] Le gare a carattere agonistico sono autorizzate dalla Provincia, previa pre- provinciale. La violazione della normativa prevista dalle associazioni con- sentazione, da parte della Federazione di cui alla legge 16.2.1942, n. 426 cessionarie darà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 33 L.R. o di Associazioni provinciali affiliate ad Associazioni nazionali riconosciute 19/1998. dal C.O.N.I., del relativo calendario annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le gare medesime potranno essere effettuate esclusivamente nei Art. 14 - Uso di esche e pasture campi gara fissati con provvedimento della Giunta provinciale. 1] E’ consentito l’uso di esche naturali ed artificiali. 2] Per l’effettuazione delle gare agonistiche è consentita la deroga al periodo 2] In tutte le acque della provincia è vietato pescare con la larva della mosca di divieto fissato per le giornate di martedì e di venerdì di cui al precedente carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e articolo 5 comma 3°. le interiora di animali. Art. 16 - Manifestazioni di pesca sportiva 3] La pesca con il pesciolino vivo è consentita solo con le specie ciprinicole 1] Le manifestazioni di pesca sportiva possono essere effettuate da Associa- sanguinerola ed alborella. A tal scopo ciascun pescatore può, oltre che con zioni o Società di pescatori sportivi e/o dilettanti locali previa autorizzazione i mezzi già consentiti, provvedere direttamente al prelievo di un numero dell’Amministrazione provinciale rilasciata a seguito di richiesta prodotta massimo di 15 pesciolini con bottiglia in vetro o materiale plastico di lun- almeno 10 giorni prima della data programmata per lo svolgimento della ghezza massima di cm. 50 e diametro massimo di cm. 20. Nei bacini lacu-
manifestazione. mento della manifestazione, in modo visibile ed idoneo alla delimitazione del tratto di corso d’acqua destinato alla manifestazione stessa. Al termine 2] Tali manifestazioni non possono svolgersi nei periodi di proibizione della di quest’ultima le tabelle di divieto devono essere subito rimosse. pesca. Art. 17 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private 3] L’Amministrazione provinciale rilascia l’autorizzazione nella quale possono essere inserite specifiche disposizioni di carattere tecnico da osservare 1] Le istanze di autorizzazione alla gestione degli impianti di cui all’art. 29 per esigenze di protezione dell’ambiente acquatico, previa assunzione del della L.R. n. 19/1998 devono essere prodotte alle Province corredate dalla parere non vincolante da parte della competente associazione concessio- seguente documentazione: naria. a) copia della planimetria quotata dell’impianto; 4] L’introduzione di materiale diverso da quello consentito darà luogo a carico b) relazione tecnica con la quale vengono illustrate le caratteristiche del titolare dell’autorizzazione alle sanzioni previste per le violazioni delle strutturali dello specchio d’acqua; disposizioni dell’art. 12, comma 6°, della L.R. n. 19/98. c) certificato d’analisi rilasciato dall’A.R.P.A.V. competente per territorio o da altri laboratori autorizzati; 5] Il partecipante alle manifestazioni di pesca non è tenuto al possesso del d) elenco specie ittiche oggetto dell’attività; tesserino regionale, durante lo svolgimento della stessa, né al rispetto delle limitazioni sul numero di capi prelevabili. Qualora il partecipante durante la e) consenso del proprietario, se diverso dal richiedente manifestazione catturi pesci di specie diversa da quelli all’uopo seminati è f) dichiarazione autentica attestante: obbligato a rilasciarli, provvedendo al taglio della lenza qualora l’amo non sporga dalla bocca del pesce. L’associazione organizzatrice della manife- • l’assenza di discariche all’interno del bacino e nelle imme- stazione si rende unica responsabile dell’eventuale prelievo da parte dei diate vicinanze; concorrenti di materiale ittico avente misura diversa rispetto a quella semi- • l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti nata. da scarichi civili e industriali; 6] Ad eccezione delle deroghe previste dal precedente comma i partecipanti • il numero dell’autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle alle manifestazioni di pesca sportiva sono tenuti al rispetto di tutte le dispo- Acque e/o del Genio Civile per il prelievo dell’acqua necessa- sizioni di legge e del presente regolamento relative ai modi ed attrezzi di ria all’impianto; pesca nonchè all’uso di esche e pasture. • il numero dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 7] I tratti di corsi d’acqua interessati dalla manifestazione di pesca sportiva dell’impianto; vengono chiusi alla libera pesca mediante l’apposizione di specifiche g) l’attestazione relativa all’impegno prima dell’attivazione dell’impianto tabelle di divieto predisposte dall’Amministrazione provinciale in confor- alla sottoscrizione di idonea assicurazione a copertura della respon- mità alle indicazioni regionali, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 19/98. Tali sabilità civile verso terzi. tabelle devono essere posizionate dal momento della semina del materiale ittico, semina effettuabile anche il giorno antecedente a quello di svolgi- 2] A garanzia delle operazioni di verifica e di controllo, la Giunta provinciale
provvede all’individuazione dell’elenco delle analisi fisico-chimiche e • Luccio Esox lucius microbiologiche da effettuarsi, nonché i metodi e la periodicità della loro Eventuali deroghe possono essere concesse a richiesta del richiedente, previo esecuzione. La Provincia si riserva comunque di far eseguire o ripetere le parere tecnico emesso dall’’Amministrazione provinciale. analisi in qualunque momento anche per singole determinazioni. 3] La durata dell’autorizzazione è di anni CINQUE, con possibilità di succes- Art. 18 - Acquacoltura sivi rinnovi a favore del beneficiario. L’eventuale domanda di rinnovo deve 1] Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall’art. 22 della essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell’atto L.R. n° 19/98 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo autorizzativo. predisposto dagli Uffici provinciali, corredate dalla seguente documenta- 4] L’autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica di tutti i zione: requisiti di cui al comma 1°. a) copia della planimetria quotata dell’impianto b) breve relazione tecnica-illustrativa dell’impianto; 5] I requisiti di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell’autorizza- zione stessa. c) certificato d’analisi rilasciato dall’ARPAV competente per territorio o da altri laboratori autorizzati; 6] Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutti i requisiti d) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento; sopra previsti. Il venir meno dei suddetti requisiti comporterà la revoca e) dichiarazione autentica attestante: dell’autorizzazione. • l’assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vici- 7] La Provincia, una volta accertata la regolarità della documentazione, emana nanze; il decreto di autorizzazione, nel quale possono essere inserite specifiche disposizioni da osservare, attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/ • l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti sanitaria dell’impianto, riservandosi di porre ulteriori restrizioni in base a da scarichi civili e industriali; sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. La Provincia, qua- lora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque • il numero dell’autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle pubbliche, controlla l’idoneità degli sbarramenti di cui all’art. 32 della legge Acque e/o del Genio Civile per il prelievo dell’acqua necessa- regionale n. 19/98. ria all’impianto; 8] Negli impianti possono essere immesse esclusivamente le seguenti specie • il numero dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ittiche: dell’impianto; • Trota fario Salmo (trutta) trutta • il consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente. • Trota iridea Oncorhyncus mykiss 2] A garanzia delle operazioni di verifica e di controllo, la Giunta provinciale • Salmerino Salvelinus alpinus e Salvelinus fontinalis provvede all’individuazione dell’elenco delle analisi fisico-chimiche e
microbiologiche da effettuarsi, nonché i metodi e la periodicità della loro acquacoltura. esecuzione. Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza per gli interventi di messa in asciutta 3] La Provincia si riserva comunque di far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento anche per singole determinazioni. 1] Gli interventi definiti di “somma urgenza” dall’art. 147 del D.P.R. 21 dicem- bre 1999, n. 554, per l’esecuzione di operazioni di messa in asciutta com- 4] La durata dell’autorizzazione è di anni CINQUE, con possibilità di succes- pleta o incompleta di un corso o di un bacino d’acqua vanno comunicati sivi rinnovi a favore del beneficiario. senza ritardo all’Amministrazione Provinciale. 5] L’autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica di tutti i 2] Gli interventi definiti “d’urgenza” dall’art. 146 del D.P.R. 21 dicembre 1999, requisiti di cui al comma 1°. n. 554, relativi all’esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d’acqua, devono pervenire all’Am- 6] I requisiti di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell’autorizza- ministrazione provinciale almeno 15 (quindici) giorni prima della loro effet- zione stessa; tuazione. 7] Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutti i requisiti Art. 20 - Interventi promozionali sopra previsti. Il venir meno dei suddetti requisiti comporterà la revoca dell’autorizzazione. 1] In conformità a quanto stabilito dall’art. 35 della Legge n. 19/98 si indivi- duano quali soggetti destinatari del contributo per iniziative promozionali in 8] La Provincia, una volta accertata la regolarità della documentazione, emana favore della pesca e della valorizzazione dell’ambiente acquatico, la Fede- il decreto di concessione, nel quale possono essere inserite specifiche razione di cui alla Legge 16.2.1942 n. 426, le Associazioni affiliate ricono- disposizioni da osservare attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/ sciute dal C.O.N.I. e le Associazioni di pescasportivi locali che abbiano in sanitaria del bacino, riservandosi di porre ulteriori restrizioni in base a concessione acque pubbliche ricadenti nel territorio bellunese. sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. La Provincia, qua- lora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque Art. 21 - Vigilanza e controlli pubbliche, stabilisce anche l’allocazione e il tipo di sbarramento per la divi- sione delle acque del bacino dalle altre; in questi casi l’immissione di fauna 1] Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ittica di specie non autoctona deve essere specificatamente indicata nel ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza. provvedimento autorizzativo. 2] Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli 9] Nei bacini autorizzati l’attività di piscicoltura si rivolge unicamente a specie altri contenitori usati per l’attività di pesca. Nel caso di diniego l’agente allevate in cattività, indenni da malattia, di comprovata provenienza, accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l’adozione degli even- immesse ad opera del titolare dell’autorizzazione, il quale deve conservare tuali provvedimenti di carattere disciplinare. i certificati sanitari attestanti lo stato di idoneità del pesce, anche ai fini del Art. 22 - Norma finale consumo alimentare del pescato. 1] La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e dei 10] Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della gestione dell’impianto di provvedimenti di restrizione adottati dai singoli Bacini di Pesca comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998. Appendice Nota bene: In riferimento al 3° comma dell’art. 9 si precisa quanto segue: Poichè la legge regionale stabilisce che la stagione ittica chiude a partire dall’ultimo lunedì del mese di settembre, solo per l’anno 2007, nel lago del Corlo l’ultimo giorno di pesca rimane comunque domenica 23 settembre. 10
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