CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD CIG 8276499F06 - Procedura

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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD CIG 8276499F06 - Procedura
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

                   Procedura

       PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD

                CIG 8276499F06

                                                  1
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato Speciale disciplina il rapporto contrattuale tra la Società Canavesana Servizi
Spa (di seguito anche SCS) e l’impresa che risulterà aggiudicataria (di seguito anche Fornitore),
avente per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione per gli automezzi in uso da parte di
SCS, mediante acquisto alla pompa, tramite fuel card, presso le stazioni di servizio stradali
convenzionate.
Le disposizioni del presente Capitolato Speciale e del contratto hanno valore vincolante per il
Fornitore.
La fornitura dei carburanti (gasolio, benzina Spb, gpl) avverrà mediante utilizzo di fuel card.
Il fabbisogno stimato annuale è di:
- 6.000 litri di benzina senza piombo;
- 6.000 litri di Gpl;
- 40.000 litri di gasolio per autotrazione.
I quantitativi sopra indicati rappresentano il fabbisogno presunto annuo e sono da considerarsi
puramente indicativi e non vincolanti per SCS. Nel corso del periodo contrattuale gli automezzi e la
loro consistenza e, conseguentemente, i quantitativi di carburante da fornire, potrebbero subire
modificazioni.

Art. 2 – Luogo della fornitura
Il Fornitore deve essere dotato di
    - almeno due distributori ad una distanza massima di 15 km dalla sede di SCS, via Novara 31a
        calcolati con Via Michelin “percorso piu’ breve” per il prelievo di Gasolio e Benzina spb
    - almeno un distributore ad una distanza massima di 15 km dalla sede di SCS, via Novara 31a
        calcolati con Via Michelin “percorso piu’ breve” per il prelievo di Gpl
Prelievi potranno altresì essere effettuati su tutto il territorio nazionale nei distributori del Fornitore

Art. 3 – Durata del contratto
Il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dal 01/07/2020 salvo la possibilità
che il contratto possa terminare al 31 12 2020 per mancato rinnovo del contratto di igiene urbana
alla SCS.

Art. 4 Definizione del corrispettivo
Il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, sulla base dei
prezzi medi nazionali settimanali “Prezzi al consumo” pubblicati dal Ministero dello Sviluppo
Economico (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php), al netto dello sconto unico
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, IVA esclusa. Si precisa che la media settimanale dei
prezzi nazionali della benzina, del gasolio, del GPL, del gasolio riscaldamento e degli olii

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combustibili viene pubblicata ogni martedì dopo le 12. I dati fanno riferimento alla settimana (da
lunedì alla domenica) precedente il giorno della rilevazione
Il corrispettivo effettivamente dovuto per ciascun rifornimento sarà tuttavia pari al minore, tra il
prezzo medio nazionale settimanale al netto dello sconto, ed il prezzo praticato alla pompa all'atto
del prelievo.
Il base d’asta annuale, meramente indicativo, è di 71.000 € oltre Iva di legge. Non sono previsti
costi d’interferenza ex art 26 D.lgs 81/2008 e smi
Si precisa sin da subito che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, per la procedura
in oggetto, non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

Art. 5 – Caratteristiche delle fuel card e relativa consegna
La fuel card dovrà essere una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto
(PIN), da utilizzare per la fornitura di carburante per autotrazione presso i distributori
convenzionati.
La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all’atto del
rifornimento, presso tutte le stazioni di servizio abilitate presenti sul territorio nazionale.
La fuel card deve avere le seguenti caratteristiche:
•       Tessera plastificata dotata di banda magnetica con codice segreto di accesso (PIN), idonea
all’erogazione del carburante nelle stazioni di servizio abilitate;

•       Deve essere garantita la piu’ ampia abbinabilità della stessa alla targa dei veicoli indicati
nell’ordinativo di fornitura cosi come alla tipologia di uno o piu’ carburanti. Deve essere garantita
la possibilità che alcune di esse siano non abbinabili sia per targa che per tipologia di carburante;

•      Idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento;

•      Idonea a registrare il conducente tramite idoneo ulteriore PIN personale

•      Riportare uno o più simboli corrispondenti all’azienda erogatrice del rifornimento.

•       La fuel card deve garantire un alto livello di sicurezza e protezione e deve consentire al
fornitore la predisposizione di report di dettaglio con cadenza mensile, suddivisi per singola card.

L’emissione della fuel card è gratuita e nello sconto proposto dall’impresa partecipante sono
considerati calcolati tutti i servizi connessi come la consegna, la sostituzione in caso di
smarrimento/furto/scadenza, la gestione della card e dei relativi report.
All’atto del rifornimento, all’autista del mezzo dell’Azienda dovrà essere rilasciata una ricevuta con
gli estremi identificativi della tessera magnetica, il tipo, la qualità ed il prezzo alla pompa del
carburante prelevato, dovrà essere altresì possibile individuare:
    - I Km al momento della fornitura
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- Il targa del veicolo, se abbinata
    - Il conducente
Il corrispettivo effettivamente dovuto per ciascun rifornimento sarà tuttavia pari al minore, tra il
prezzo medio nazionale settimanale al netto dello sconto, ed il prezzo praticato alla pompa all'atto
del prelievo.
Le fatture da emettere da parte del Fornitore devono essere costituite da una sezione riepilogativa
dei quantitativi e degli importi fatturati e da una sezione dettagliata (anche allegata alla fattura)
riportante:
− numero o codice della carta;

− targa automezzo a cui è eventualmente associata, oppure indicazione di non associazione targa;

− conducente;

− data e ora di rifornimento;

− località dell’area di servizio;

− tipologia e quantità di carburante rifornito;

− indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;

− prezzo unitario del carburante erogato alla pompa (servito o fai da te), IVA esclusa;

− prezzo medio nazionale settimanale “Prezzi al consumo” pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php), al netto dello sconto unico
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, IVA esclusa;

− importo totale del carburante al netto dell’IVA, calcolato sul minore dei prezzi precedenti;

− aliquota IVA

Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.
In caso di smarrimento del codice PIN, dovrà essere possibile richiedere l’immediato blocco della
tessera via e-mail o tramite fax. Il blocco dovrà essere operativo entro le 24 ore successive.
La consegna delle nuove tessere dovrà avvenire, a cura e spese e sotto la responsabilità del
Fornitore, presso la sede ed alla persona delegata al ricevimento; tale consegna dovrà avvenire entro
15 gg. dal ricevimento dell’ordine.
In caso di smarrimento o di furto della carta carburante, SCS denuncerà immediatamente il fatto al
Fornitore, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed
a sostituire la medesima entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite
dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.

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In caso di malfunzionamento o deterioramento delle carte carburante, SCS comunicherà al
Fornitore i difetti rilevati e quest’ultima provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle
disponibili ed operative entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione.
La fornitura delle tessere magnetiche con le funzionalità sopra descritte sarà a titolo gratuito, ovvero
compreso nell’ammontare complessivo della fornitura.
La disattivazione delle tessere magnetiche verrà richiesta da SCS mediante comunicazione scritta.

Art. 6 – Modalità d’uso delle tessere magnetiche
I conducenti dei veicoli di proprietà di SCS potranno usufruire del servizio secondo le modalità
riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun
caso:
• essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
• essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali;
• essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata;
• dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato;
• consentire il rifornimento, da parte del gestore, al solo veicolo indicato con targa sulla tessera
stessa (salvo che siano volutamente fuel card non abbinate – carte jolly).
• deve essere consentito, in ogni momento contrattuale, la possibilità di richiedere una nuova
tessera per l’acquisizione da parte di SCS di un nuovo mezzo
• deve essere consentito, in ogni momento contrattuale, l’ulteriore abbinamento di un conducente
tramite elaborazione di PIN fornito dal Fornitore con procedure note a SCS

Art. 7 – Composizione parco macchine
Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione ad SCS è di circa n. 80 mezzi.
Trattasi di un dato indicativo che non vincola in alcun modo SCS.
Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o
cessioni che la Società potrà effettuare nel corso dell’esercizio inerente alla durata dell’appalto,
senza che tale elemento possa dare adito al Fornitore di eventuali richieste e riconoscimento di
maggiori oneri.

Art. 8 – Caratteristiche dei carburanti
I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle
norme UNI-EN in vigore all’atto del prelevamento.
Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia
stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.
Allo stesso modo, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

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Art. 9 – Garanzie per il fatto dei distributori
Le parti convengono che ogni rapporto con i distributori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla
Compagnia e che SCS. dovrà ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo.
SCS riterrà responsabile la Compagnia per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e
dipendenti dal fatto dei singoli distributori.
La Compagnia sarà tenuta ad eliminare le inosservanze degli obblighi contrattuali entro quindici
giorni dall’avvenuta comunicazione da parte di SCS.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti
Le fatture relative alle transazioni effettuate con le tessere magnetiche dovranno essere emesse con
cadenza mensile.
Il valore economico unitario del carburante in fattura, rifornimento per rifornimento, sarà pari al
minore, tra il prezzo medio nazionale settimanale “Prezzi al consumo” pubblicati dal Ministero
dello Sviluppo Economico (https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php), al netto dello
sconto unico offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del
prelievo. Per prezzo medio nazionale settimanale si intende il prezzo di “rilevazione del” della
stessa settimana in cui è avvenuto il rifornimento. Vi è quindi omogeneità temporale tra il
rifornimento e la rilevazione dei dati pubblicati dal Ministero.
Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo delle transazioni effettuate, così come specificato
al precedente art. 5.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Art. 11 – Cauzione definitiva
Prima dell’inizio della fornitura il Fornitore si impegna a presentare la cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. secondo indicazioni del relativo disciplinare

Art. 12 – Responsabilità
Il Fornitore si obbliga a sollevare SCS da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e
conseguenti l’uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei
prodotti consegnati.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati,
eventualmente, alle persone o alle cose, tanto di SCS che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire SCS del danno causato da ogni inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
L'Esecutore si obbliga pertanto a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante per qualsiasi
danno cagionato a persone o cose nell’esecuzione dei servizi, e, a tal fine, si impegna a fornire in
caso di aggiudicazione una polizza R.C.T. con un massimale di € 1.000.000
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Art. 13 – Interruzione della fornitura
Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei,
per cause di forza maggiore, il Fornitore si impegna a segnalare tale situazione alle Società entro le
ore 24,00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause. Almeno uno dei due distributori
di cui al punto 2 dovrà sempre essere operativo.
Qualora invece l’interruzione anche temporanea della fornitura, dovesse verificarsi per cause
diverse dalla forza maggiore o dal caso fortuito quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
scioperi, manutenzione agli impianti, periodi feriali, etc., la medesima comunicazione prevista al
comma precedente, deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di
anticipo.

Art. 14 – Penali
Secondo l’art. 111, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e il Regolamento per la disciplina
dell’attività del direttore dell’esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli appalti
di servizi e forniture, adottato dalla stazione appaltante, al Direttore dell’esecuzione del contratto è
demandato il compito per il coordinamento, direzione, controllo tecnico – contabile del contratto.
Le penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali sono previste in misura
giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente
non superiore al dieci per cento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate
all’eventuale ritardo.
Per le modalità di applicazione delle penali si richiama integralmente l’art. 18, del Contratto.

Art. 15 – Risoluzione anticipata del contratto e recesso
SCS spa potrà risolvere l’incarico, oltre per quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.50/2016
e smi, qualora:
    • l’affidatario dovesse divenire insolvente essere dichiarato fallito;
    • l’affidatario non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente
        alla mancata osservanza delle normative sui contratti collettivi, sulla sicurezza e assistenza
        dei propri dipendenti;
    • per grave e/o reiterato inadempimento degli impegni contrattuali, e/o in caso di riscontro di
        gravi vizi/difetti nell’esecuzione del servizio;
    • subappalto non autorizzato;
    • mancato inizio del servizio nei termini stabiliti o abbandono dello stesso;
    • mancato rispetto o accettazione del Codice Etico adottato da SCS S.p.A.;
    • in caso di raggiungimento di un importo di penale superiore al 10% dell’importo
        contrattuale.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’affidatario con
l’indicazione di un termine di dieci giorni lavorativi per fornire le relative giustificazioni.

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Nelle ipotesi sopra indicate SCS S.p.A. valuterà di procedere alla risoluzione in danno ponendo a
carico dell’appaltatore inadempiente l’onere determinato dalla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra ditta gli interventi oggetto di contratto.

Art. 16 – Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
In caso di inadempimento SCS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

Art.17 - Foro competente
La competenza in via esclusiva per ogni controversia derivante e conseguente al presente contratto è
in capo al Giudice Ordinario del Foro di Torino.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore si obbliga al rispetto delle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 136/2010

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