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Atti Parlamentari                            — 1     —                        Camera dei Deputati
                XVII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

                                                                                        N. 4287
            CAMERA DEI DEPUTATI                                                            —

                          PROPOSTA DI LEGGE
                    d’iniziativa del deputato MARCO MELONI

     Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
     della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
     Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’eliminazione
                  della disciplina speciale per i capilista

                               Presentata il 9 febbraio 2017

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — All’atto dell’ap-       generale, dei corpi intermedi, e che ha
provazione della legge 6 maggio 2015, n. 52,       assunto i connotati di una vera e propria
cosiddetta Italicum, notevoli furono le per-       emergenza, con riferimento all’effettiva ca-
plessità espresse nel dibattito pubblico e         pacità del Parlamento di « rappresentare la
dalle forze politiche e parlamentari ri-           nazione » attraverso i suoi componenti, in
spetto al suo impianto generale e più spe-         seguito all’approvazione della legge eletto-
cificamente ad alcune sue norme. I tempi e         rale comunemente nota come Porcellum
i modi del confronto parlamentare e delle          (legge 21 dicembre 2005, n. 270).
diverse fasi di approvazione della legge,              Il sistema così introdotto ha rappresen-
sottoposta da ultimo anche a un voto di            tato per i cittadini una macroscopica sot-
fiducia, hanno contribuito a intensificare         trazione della facoltà di scegliere diretta-
un clima di polemiche e di profondi dis-           mente i propri parlamentari, lasciando a
sensi politici intorno alla legge cardine del      essi la sola possibilità di votare per una
rapporto di rappresentanza tra elettori ed         lista, nell’ambito della quale – come è noto
eletti, approvata da poco più della metà           – non solo i candidati (come è normale) ma
della Camera dei deputati, con l’abbandono         anche il loro ordine di elezione era deter-
dell’Aula da parte dei gruppi di opposi-           minato dai partiti o dai movimenti politici.
zione. Una questione, quella della rappre-         Il Porcellum ha avuto l’enorme responsa-
sentanza, nell’attuale vicenda politica ita-       bilità di aver allontanato i cittadini dalla
liana (e non solo) fortemente messa in             politica, intaccando il prestigio e l’autore-
discussione dalla crisi dei partiti e, più in      volezza dell’istituzione parlamentare, con
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evidenti conseguenze sullo stesso equilibrio     i quali esprimono un voto alla lista in un
tra i poteri e sulla qualità della democrazia    sistema proporzionale con ripartizione dei
nel nostro Paese.                                seggi su base nazionale e non certo di
    All’incapacità della politica e del Parla-   collegio – le sole posizioni dei capilista,
mento di fare fronte a quella che stava          lasciando aperte all’espressione del voto di
diventando un’autentica emergenza demo-          preferenza le altre posizioni potenzial-
cratica, ha fatto seguito l’intervento della     mente eleggibili. La conseguenza, nell’am-
Corte costituzionale che, con la sentenza        bito di un sistema comunque censurabile,
n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità     era che almeno per un certo numero di
costituzionale di una serie di norme del         deputati – i 240 corrispondenti al premio
Porcellum e in particolare di quelle che         di maggioranza previsto, se non al primo
prevedevano le liste bloccate. « In defini-      turno, quantomeno in quello di ballottaggio
tiva, è la circostanza che alla totalità dei     dall’articolo 2 della legge – vi fosse la
parlamentari eletti, senza alcuna ecce-          certezza dell’elezione attraverso la libera
zione, manca il sostegno della indicazione       scelta espressa dagli elettori con il voto di
personale dei cittadini, che ferisce la logica   preferenza.
della rappresentanza consegnata nella Co-            La censura di legittimità costituzionale
stituzione ».                                    che ha colpito l’Italicum nella norma che
    Il legislatore dell’Italicum ha mostrato     prevedeva il turno di ballottaggio per l’as-
di non cogliere il senso più profondo della      segnazione del premio di maggioranza, li-
crisi del rapporto di fiducia tra eletti ed      mitando tale possibilità alla sola ipotesi di
elettori determinato dal Porcellum, limitan-     superamento da parte di una singola lista
dosi, già in sede di prima lettura del prov-     della soglia del 40 per cento dei voti vali-
vedimento, a ridurre i rischi di illegittimità   damente espressi – circostanza al mo-
del testo, con un approccio dunque pura-         mento di assai improbabile realizzazione –
mente « difensivo », rivolto a evitare cen-      determina, tra le varie conseguenze, quella
sure di incostituzionalità e incapace di re-     riferita al tema che si intende affrontare in
stituire integralmente ai cittadini il potere    questa sede: la riduzione potenzialmente
di eleggere i parlamentari.                      assai drastica dello spazio per candidati
    Diverse sarebbero le vie per giungere a      scelti direttamente dagli elettori attraverso
tale risultato nell’ambito di un sistema elet-   il voto di preferenza. Al contrario, per la
torale proporzionale: ad esempio, l’intro-       quasi totalità delle liste le possibilità di
duzione – analogamente a quanto avviene          elezione sarebbero limitate ai capilista bloc-
in qualsiasi altro livello istituzionale, dai    cati. Il problema sarebbe forse meno grave
consigli di municipio e comunali al Parla-       se in Italia esistesse una legge per la disci-
mento europeo, passando per i consigli           plina dei partiti e della democraticità della
regionali – del voto di preferenza (ovvia-       loro vita interna, come prevede il finora
mente nella versione della doppia prefe-         inattuato articolo 49 della Costituzione, o
renza di genere, in attuazione dei princìpi      se fossero previste elezioni primarie disci-
costituzionali) nei sistemi plurinominali, op-   plinate e garantite dalla legge per la scelta
pure, nell’ambito di sistemi uninominali,        dei candidati in collegi uninominali o in
attraverso la disciplina di elezioni primarie    posizioni bloccate nell’ambito di liste plu-
per la selezione dei candidati.                  rinominali. È superfluo ricordare che nel-
    Alle forti polemiche legate alla previ-      l’attuale situazione italiana la quasi totalità
sione nella prima versione dell’Italicum di      delle forze politiche non dà alcuna garan-
liste egualmente bloccate, proprio come nel      zia circa la democrazia interna.
Porcellum, seppure semplicemente più                 Finora, sia nel dibattito che ha condotto
« corte », si è tentato di rimediare nella       all’approvazione dell’Italicum sia in quello
seconda lettura parlamentare attraverso la       che ha fatto seguito alla recente sentenza
previsione di un sistema nel quale rimane-       che ne ha dichiarato la parziale incostitu-
vano bloccate, cioè sottratte alla libera de-    zionalità, si è ingenerata un’impropria so-
terminazione dei cittadini o degli elettori –    vrapposizione tra la legittimità costituzio-
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nale delle norme relative alla scelta dei         governabilità al funzionamento del sistema
parlamentari da parte degli elettori – rag-       politico e delle massime istituzioni demo-
giungibile, in base alle motivazioni della        cratiche della Repubblica, ritenendo prio-
sentenza n. 1 del 2014 , attraverso l’elimi-      ritario conseguire un obiettivo tanto essen-
nazione di liste eccessivamente lunghe e          ziale quanto semplice: riconsegnare inte-
totalmente bloccate – con l’opportunità           gralmente ai cittadini il potere di eleggere
politica e democratica di ribaltare total-        i loro rappresentanti.
mente la logica insita nel Porcellum e di             Con la presente proposta di legge si
consentire dunque ai cittadini di esercitare      intende dunque intervenire sulla disciplina
nel massimo grado possibile la facoltà di         vigente abrogando tutte le disposizioni che
individuare i candidati dai quali farsi rap-      prevedono i capilista bloccati e stabilendo
presentare nel Parlamento nazionale, così         così che tutti i componenti della Camera
da riconnettere la loro partecipazione e la       dei deputati siano eletti – secondo i mec-
loro volontà alle massime istituzioni della       canismi definiti dalla legge 6 maggio 2015,
rappresentanza. Si sottovaluta, dunque, il        n. 52, nei termini ritenuti costituzional-
colossale danno per la democrazia – per-
                                                  mente legittimi dalla recente sentenza della
lomeno con riferimento alla Camera dei
                                                  Consulta n. 35 del 2017 – attraverso l’in-
deputati, l’unica per la quale possano espri-
                                                  dicazione da parte degli elettori del voto di
mere il proprio voto tutti i cittadini, a
                                                  preferenza per uno o due candidati (di
partire dai diciotto anni di età – di una
                                                  genere diverso) nell’ambito della medesima
legge che nella sostanza preveda l’elezione
                                                  lista plurinominale. Si prevede, a tale scopo,
quasi esclusiva dei capilista bloccati. Non vi
                                                  all’articolo 1 l’abrogazione di una serie di
è alcuna altra ragione, se non quella della
perpetuazione del potere di pochi capi o          norme direttamente riferite alla citata legge
proprietari di partiti e movimenti politici,      n. 52 del 2015, mentre all’articolo 2 si
perché la Camera dei deputati sia compo-          prevede l’abrogazione di una serie di norme
sta quasi esclusivamente da persone nomi-         del testo unico delle leggi recanti norme
nate da questi ultimi e ai cittadini sia          per la elezione della Camera dei deputati,
sottratto per l’elezione del Parlamento del       di cui al decreto del Presidente della Re-
potere di cui godono in tutti gli altri livelli   pubblica 30 marzo 1957, n. 361, che erano
istituzionali.                                    state modificate dalla legge medesima.
    Gli argomenti finora sinteticamente ri-           Naturalmente un eventuale mutamento
portati esprimono le ragioni per le quali si      dell’impostazione generale della legge elet-
ritiene che l’intervento legislativo debba        torale potrà prevedere altre formule, quali
essere rivolto ad armonizzare le leggi elet-      quelle descritte, in primis le elezioni pri-
torali della Camera dei deputati e del Se-        marie per la designazione di candidati in
nato della Repubblica al fine di garantire i      eventuali collegi uninominali, per conse-
necessari requisiti di rappresentanza e di        guire il medesimo obiettivo.
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         PROPOSTA DI LEGGE
                __

                    ART. 1.
(Modifiche all’articolo 1 della legge 6 maggio
                2015, n. 52).

   1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge
6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a) alla lettera b), le parole: « i capoli-
sta dello stesso sesso non eccedono il 60
per cento del totale in ogni circoscrizione; »
e le parole: « , salvo i capolista nel limite di
dieci collegi » sono soppresse;
     b) alla lettera c), le parole: « tra quelli
che non sono capolista » sono soppresse;
     c) alla lettera g), le parole: « dapprima
i capolista nei collegi, quindi » sono sop-
presse.

                    ART. 2.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di
capilista bloccati del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente
 della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

   1. Al testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
       a) al comma 2 dell’articolo 4, le pa-
role: « e il nominativo del candidato capo-
lista » sono soppresse;
       b) al comma 3 dell’articolo 18-bis, le
parole: « da un candidato capolista e » e le
parole: « A pena di inammissibilità della
lista, nel numero complessivo dei candidati
capolista nei collegi di ciascuna circoscri-
zione non può esservi più del 60 per cento
di candidati dello stesso sesso, con arro-
tondamento all’unità più prossima » sono
soppresse;
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      c) al comma 1 dell’articolo 19, le pa-
role: « , solo se capolista e » sono soppresse;
      d) al numero 3) del primo comma
dell’articolo 22, le parole: « e al quarto »
sono soppresse;
      e) al comma 2 dell’articolo 31, le pa-
role: « Sulle schede sono altresì riportati,
accanto a ciascun contrassegno di lista, a
sinistra, il cognome e il nome del relativo
candidato capolista nel collegio plurinomi-
nale » sono soppresse;
     f) all’articolo 59-bis:
        1) il comma 1 è abrogato;
        2) il comma 5 è abrogato;
     g) all’articolo 84:
       1) al comma 1, le parole: « a partire
dal candidato capolista e successivamente »
sono soppresse;
        2) al comma 2, primo e secondo
periodo, le parole: « a partire dal candidato
capolista e successivamente » sono sop-
presse.
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