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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 4287 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato MARCO MELONI Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’eliminazione della disciplina speciale per i capilista Presentata il 9 febbraio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI ! — All’atto dell’ap- generale, dei corpi intermedi, e che ha provazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, assunto i connotati di una vera e propria cosiddetta Italicum, notevoli furono le per- emergenza, con riferimento all’effettiva ca- plessità espresse nel dibattito pubblico e pacità del Parlamento di « rappresentare la dalle forze politiche e parlamentari ri- nazione » attraverso i suoi componenti, in spetto al suo impianto generale e più spe- seguito all’approvazione della legge eletto- cificamente ad alcune sue norme. I tempi e rale comunemente nota come Porcellum i modi del confronto parlamentare e delle (legge 21 dicembre 2005, n. 270). diverse fasi di approvazione della legge, Il sistema così introdotto ha rappresen- sottoposta da ultimo anche a un voto di tato per i cittadini una macroscopica sot- fiducia, hanno contribuito a intensificare trazione della facoltà di scegliere diretta- un clima di polemiche e di profondi dis- mente i propri parlamentari, lasciando a sensi politici intorno alla legge cardine del essi la sola possibilità di votare per una rapporto di rappresentanza tra elettori ed lista, nell’ambito della quale – come è noto eletti, approvata da poco più della metà – non solo i candidati (come è normale) ma della Camera dei deputati, con l’abbandono anche il loro ordine di elezione era deter- dell’Aula da parte dei gruppi di opposi- minato dai partiti o dai movimenti politici. zione. Una questione, quella della rappre- Il Porcellum ha avuto l’enorme responsa- sentanza, nell’attuale vicenda politica ita- bilità di aver allontanato i cittadini dalla liana (e non solo) fortemente messa in politica, intaccando il prestigio e l’autore- discussione dalla crisi dei partiti e, più in volezza dell’istituzione parlamentare, con
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4287 evidenti conseguenze sullo stesso equilibrio i quali esprimono un voto alla lista in un tra i poteri e sulla qualità della democrazia sistema proporzionale con ripartizione dei nel nostro Paese. seggi su base nazionale e non certo di All’incapacità della politica e del Parla- collegio – le sole posizioni dei capilista, mento di fare fronte a quella che stava lasciando aperte all’espressione del voto di diventando un’autentica emergenza demo- preferenza le altre posizioni potenzial- cratica, ha fatto seguito l’intervento della mente eleggibili. La conseguenza, nell’am- Corte costituzionale che, con la sentenza bito di un sistema comunque censurabile, n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità era che almeno per un certo numero di costituzionale di una serie di norme del deputati – i 240 corrispondenti al premio Porcellum e in particolare di quelle che di maggioranza previsto, se non al primo prevedevano le liste bloccate. « In defini- turno, quantomeno in quello di ballottaggio tiva, è la circostanza che alla totalità dei dall’articolo 2 della legge – vi fosse la parlamentari eletti, senza alcuna ecce- certezza dell’elezione attraverso la libera zione, manca il sostegno della indicazione scelta espressa dagli elettori con il voto di personale dei cittadini, che ferisce la logica preferenza. della rappresentanza consegnata nella Co- La censura di legittimità costituzionale stituzione ». che ha colpito l’Italicum nella norma che Il legislatore dell’Italicum ha mostrato prevedeva il turno di ballottaggio per l’as- di non cogliere il senso più profondo della segnazione del premio di maggioranza, li- crisi del rapporto di fiducia tra eletti ed mitando tale possibilità alla sola ipotesi di elettori determinato dal Porcellum, limitan- superamento da parte di una singola lista dosi, già in sede di prima lettura del prov- della soglia del 40 per cento dei voti vali- vedimento, a ridurre i rischi di illegittimità damente espressi – circostanza al mo- del testo, con un approccio dunque pura- mento di assai improbabile realizzazione – mente « difensivo », rivolto a evitare cen- determina, tra le varie conseguenze, quella sure di incostituzionalità e incapace di re- riferita al tema che si intende affrontare in stituire integralmente ai cittadini il potere questa sede: la riduzione potenzialmente di eleggere i parlamentari. assai drastica dello spazio per candidati Diverse sarebbero le vie per giungere a scelti direttamente dagli elettori attraverso tale risultato nell’ambito di un sistema elet- il voto di preferenza. Al contrario, per la torale proporzionale: ad esempio, l’intro- quasi totalità delle liste le possibilità di duzione – analogamente a quanto avviene elezione sarebbero limitate ai capilista bloc- in qualsiasi altro livello istituzionale, dai cati. Il problema sarebbe forse meno grave consigli di municipio e comunali al Parla- se in Italia esistesse una legge per la disci- mento europeo, passando per i consigli plina dei partiti e della democraticità della regionali – del voto di preferenza (ovvia- loro vita interna, come prevede il finora mente nella versione della doppia prefe- inattuato articolo 49 della Costituzione, o renza di genere, in attuazione dei princìpi se fossero previste elezioni primarie disci- costituzionali) nei sistemi plurinominali, op- plinate e garantite dalla legge per la scelta pure, nell’ambito di sistemi uninominali, dei candidati in collegi uninominali o in attraverso la disciplina di elezioni primarie posizioni bloccate nell’ambito di liste plu- per la selezione dei candidati. rinominali. È superfluo ricordare che nel- Alle forti polemiche legate alla previ- l’attuale situazione italiana la quasi totalità sione nella prima versione dell’Italicum di delle forze politiche non dà alcuna garan- liste egualmente bloccate, proprio come nel zia circa la democrazia interna. Porcellum, seppure semplicemente più Finora, sia nel dibattito che ha condotto « corte », si è tentato di rimediare nella all’approvazione dell’Italicum sia in quello seconda lettura parlamentare attraverso la che ha fatto seguito alla recente sentenza previsione di un sistema nel quale rimane- che ne ha dichiarato la parziale incostitu- vano bloccate, cioè sottratte alla libera de- zionalità, si è ingenerata un’impropria so- terminazione dei cittadini o degli elettori – vrapposizione tra la legittimità costituzio-
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4287 nale delle norme relative alla scelta dei governabilità al funzionamento del sistema parlamentari da parte degli elettori – rag- politico e delle massime istituzioni demo- giungibile, in base alle motivazioni della cratiche della Repubblica, ritenendo prio- sentenza n. 1 del 2014 , attraverso l’elimi- ritario conseguire un obiettivo tanto essen- nazione di liste eccessivamente lunghe e ziale quanto semplice: riconsegnare inte- totalmente bloccate – con l’opportunità gralmente ai cittadini il potere di eleggere politica e democratica di ribaltare total- i loro rappresentanti. mente la logica insita nel Porcellum e di Con la presente proposta di legge si consentire dunque ai cittadini di esercitare intende dunque intervenire sulla disciplina nel massimo grado possibile la facoltà di vigente abrogando tutte le disposizioni che individuare i candidati dai quali farsi rap- prevedono i capilista bloccati e stabilendo presentare nel Parlamento nazionale, così così che tutti i componenti della Camera da riconnettere la loro partecipazione e la dei deputati siano eletti – secondo i mec- loro volontà alle massime istituzioni della canismi definiti dalla legge 6 maggio 2015, rappresentanza. Si sottovaluta, dunque, il n. 52, nei termini ritenuti costituzional- colossale danno per la democrazia – per- mente legittimi dalla recente sentenza della lomeno con riferimento alla Camera dei Consulta n. 35 del 2017 – attraverso l’in- deputati, l’unica per la quale possano espri- dicazione da parte degli elettori del voto di mere il proprio voto tutti i cittadini, a preferenza per uno o due candidati (di partire dai diciotto anni di età – di una genere diverso) nell’ambito della medesima legge che nella sostanza preveda l’elezione lista plurinominale. Si prevede, a tale scopo, quasi esclusiva dei capilista bloccati. Non vi all’articolo 1 l’abrogazione di una serie di è alcuna altra ragione, se non quella della perpetuazione del potere di pochi capi o norme direttamente riferite alla citata legge proprietari di partiti e movimenti politici, n. 52 del 2015, mentre all’articolo 2 si perché la Camera dei deputati sia compo- prevede l’abrogazione di una serie di norme sta quasi esclusivamente da persone nomi- del testo unico delle leggi recanti norme nate da questi ultimi e ai cittadini sia per la elezione della Camera dei deputati, sottratto per l’elezione del Parlamento del di cui al decreto del Presidente della Re- potere di cui godono in tutti gli altri livelli pubblica 30 marzo 1957, n. 361, che erano istituzionali. state modificate dalla legge medesima. Gli argomenti finora sinteticamente ri- Naturalmente un eventuale mutamento portati esprimono le ragioni per le quali si dell’impostazione generale della legge elet- ritiene che l’intervento legislativo debba torale potrà prevedere altre formule, quali essere rivolto ad armonizzare le leggi elet- quelle descritte, in primis le elezioni pri- torali della Camera dei deputati e del Se- marie per la designazione di candidati in nato della Repubblica al fine di garantire i eventuali collegi uninominali, per conse- necessari requisiti di rappresentanza e di guire il medesimo obiettivo.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4287 PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52). 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: « i capoli- sta dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; » e le parole: « , salvo i capolista nel limite di dieci collegi » sono soppresse; b) alla lettera c), le parole: « tra quelli che non sono capolista » sono soppresse; c) alla lettera g), le parole: « dapprima i capolista nei collegi, quindi » sono sop- presse. ART. 2. (Abrogazione delle disposizioni in materia di capilista bloccati del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ap- portate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell’articolo 4, le pa- role: « e il nominativo del candidato capo- lista » sono soppresse; b) al comma 3 dell’articolo 18-bis, le parole: « da un candidato capolista e » e le parole: « A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscri- zione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arro- tondamento all’unità più prossima » sono soppresse;
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4287 c) al comma 1 dell’articolo 19, le pa- role: « , solo se capolista e » sono soppresse; d) al numero 3) del primo comma dell’articolo 22, le parole: « e al quarto » sono soppresse; e) al comma 2 dell’articolo 31, le pa- role: « Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinomi- nale » sono soppresse; f) all’articolo 59-bis: 1) il comma 1 è abrogato; 2) il comma 5 è abrogato; g) all’articolo 84: 1) al comma 1, le parole: « a partire dal candidato capolista e successivamente » sono soppresse; 2) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « a partire dal candidato capolista e successivamente » sono sop- presse.
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