Decreto Legge 248 / 2007 (Milleproroghe) Proroga Incentivi Rottamazione 2008 - Roma, 10 gennaio 2008
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Roma, 10 gennaio 2008 Decreto Legge 248 / 2007 (Milleproroghe) - Proroga Incentivi Rottamazione 2008
Introduzione Nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre scorso, è stato approvato il cosiddetto Milleproroghe che prevede, tra l’altro, la proroga degli incentivi mediante alcune modifiche ed estensioni e le norme sui Neopatentati. La seguente informativa sintetizza le agevolazioni contemplate e nel nuovo decreto per la rottamazione e quelle ancora in vigore con la rottamazione 2007 (es: aiuti auto ecologiche, bollo ecc). Il provvedimento è entrato in vigore il 1 gennaio 2008 ma dovrà essere convertito in legge entro il 29 febbraio p.v. a pena decadenza. Incentivi alla rottamazione degli autoveicoli A differenza della rottamazione del 2007, l’attuale rottamazione distingue la tipologia di motorizzazione (diesel o benzina) ed i livelli di emissioni di CO2. Auto a benzina: Incentivo di 700 euro per la rottamazione di autovetture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolate entro il 31 dicembre 1996, con contestuale acquisto di autovetture Euro 4 o Euro 5 aventi emissioni di CO2 non superiori a 140 g/km. A questo si aggiunge 1 anno di bollo gratis. In caso venga rottamato un Euro 0 il bollo gratis è prorogato di due anni (totale 3). Auto diesel: Incentivo di 700 euro per la rottamazione di autovetture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolate entro il 31 dicembre 1996, con contestuale acquisto di autovetture Euro 4 o Euro 5 aventi emissioni di CO2 non superiori a 130 g/km. In caso venga rottamato un Euro 0 il bollo gratis è prorogato di due anni (totale 3). Auto a benzina o diesel: il suddetto incentivo aumenta a 800 euro se le autovetture acquistate, Euro 4 o Euro 5 benzina o diesel, abbiano emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; Rottamazione di più vetture e acquisto di 1 vettura: in caso di rottamazione di due autovetture con contestuale acquisto di una soltanto, alle agevolazioni sopraindicate (bonus di 700 Euro ed esenzione del bollo), si aggiunge un ulteriore incentivo di 500 euro. Le due vetture devono essere di proprietà di persone dello stesso nucleo familiare , risultante dallo stato di famiglia / conviventi. Rottamazione senza acquisto: E’ prorogato al 31 dicembre 2008 ed esteso alla rottamazione delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo “Euro2” immatricolati entro il 31/12/1998, il contributo anticipato dal demolitore e aumentato ora a 150 € per la demolizione del veicolo. Inoltre è previsto il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale ora concesso per tre annualità qualora il soggetto non proceda all’acquisto di altro veicolo nuovo o usato nei 3 anni successivi alla rottamazione. Infine, chi effettua una
rottamazione di autovetture e autoveicoli “Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati entro il 31/12/1998, può chiedere in alternativa al rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale (previsto dalla finanziaria 2007), un contributo di 800 € fino a esaurimento dei finanziamenti governativi (nei limiti di spesa di 2 Mio di €), per fruire del servizio di Car Sharing secondo le modalità da definire con decreto interministeriale. L’incentivo è riconosciuto ai contratti di acquisto (patto chiaro) sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008, con immatricolazioni entro il 31 marzo 2009. Restano confermate come nel 2007 le modalità per il riconoscimento ed il rimborso. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e titolari di partita Iva oltre alle persone giuridiche (es: RAC). Il contributo non spetta alle imprese la cui attività è diretta alla produzione o scambio di veicoli. Per le persone fisiche il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. Per usufruire dell’incentivo, la vecchia autovettura o veicolo dovrà essere intestata allo stesso nominativo (o ragione sociale per le aziende). Per i casi di cointestazione, valgono le norme fiscali vigenti già nella precedente rottamazione. Ad esclusione delle Persone Fisiche, le agevolazioni possono essere usufruite nel rispetto della regola degli aiuti del “de minimis” (di cui al regolamento CE 1998/2005 del 15 dicembre 2006). I benefici possono essere fruiti dalle persone giuridiche e fisiche con partita Iva, che acquistano un veicolo per l’attività d’impresa nel rispetto della regola de minimis e questo per non incorrere nelle norme che vietano gli aiuti di Stato. Si ricorda che la soglia di esenzione dall’obbligo di notifica previsto per gli aiuti concessi nell’arco di tre esercizi a favore di una determinata impresa è pari a 200.000 € . Tuttavia, dalla de minimis sono espressamente escluse (e non possono quindi beneficiare degli incentivi) : - le imprese di trasporto in conto terzi - le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura - le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati all’allegato 1 del Trattato - le imprese che hanno ottenuto aiuti all’esportazione - le imprese che hanno ottenuto aiuti per l’impiego di prodotti interni piuttosto che d’importazione - le imprese attive nel settore carboniero - le imprese in difficoltà che hanno ricevuto aiuti ad hoc
Incentivi alla rottamazione degli autocarri leggeri (LCV) entro le 3,5 tonnellate Categorie interessate: Promiscui, trasporto merci, trasporti specifici, uso speciale e autocaravan, di massa massima fino a 3,5 tonnellate ai sensi del Cds all’art 54, comma 1, alle lettere: c: autoveicoli per trasporto promiscuo d: autocarri f: autoveicoli per trasporti specifici g: Autoveicoli per uso speciale m: Autocaravan Per l’acquisto di autocarri leggeri fino a 3,5 t, Euro 4 o Euro 5, con contestuale rottamazione della stessa tipologia di veicolo Euro 0 o Euro 1 (NO Euro 2!), l’incentivo è pari a: • 1.500 € per i veicoli con massa massima inferiore a 3 tonnellate. • 2.500 € per quelli di massa massima uguale o superiore a 3 t (quest’ultimo incentivo è stato esteso anche ai veicoli per trasporti specifici, per uso speciale e alle autocaravan). L’incentivo è riconosciuto ai contratti di acquisto (patto chiaro) sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008, con immatricolazioni entro il 31 marzo 2009. Restano confermate come nel 2007 le modalità per il riconoscimento ed il rimborso. Incentivi ai veicoli ecologici nuovi (omologati dal costruttore) Per l’acquisto di autovetture e di autocarri entro le 3,5 tonnellate nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con Gas Metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è concesso un contributo di 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Tali agevolazioni sono cumulabili con quelle relative alla rottamazione delle autovetture e degli autocarri leggeri (vedi sopra).
Veicoli Ecologici trasformati prima e dopo l’immatricolazione (Metano – GPL) Il Fondo della Legge n. 403/97, destinato alle agevolazioni per le trasformazioni, prima e dopo l’immatricolazione, dei veicoli a gas (GPL e metano), è stato finanziato con ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009. Tuttavia, l’incentivo di 650 euro previsto dalla finanziaria 2007 in questi casi, è stato ridotto a 500 euro per le trasformazioni a metano e a 350 euro per quelle a GPL. I nuovi incentivi soprariportati si applicheranno agli acquisti di autoveicoli effettuati dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, con immatricolazione entro il 31 marzo 2009, e continueranno ad essere validi i criteri e le procedure contenuti nella Legge Finanziaria 2007, commi da 229 (solo il primo periodo) a 234 (anticipazione dell’incentivo da parte del venditore, rimborso del Costruttore che recupera dallo Stato attraverso il credito d’imposta, rottamazione dei veicoli entro 15 giorni dalla consegna del nuovo, ecc). Al riguardo, precisiamo che, ai sensi di una esplicita esclusione contenuta nella normativa in esame, il limite di 250 mila euro annuali per il credito d’imposta, stabilito con il comma 53 della Legge Finanziaria 2008, non si applica agli incentivi in questione.
Sintesi contributi statali 2008 per la rottamazione in funzione della tipologia di veicolo rottamato e delle emissioni della nuova vettura Contributo autoveicoli Euro 1 o Euro 2 Euro Euro 0 immatricolati ante 01.01.97 Emissioni
Contributo Autocarri entro le 3,5 T (LCV) (Trasporto merci, trasporti specifici, uso speciale e autocaravan) Tipologia Autocarro Euro 0 Euro 1 (Euro 4 / 5) (ai sensi dell’art 54 codice della strada lettera c,d,e,f) > 3 tonnellate 1.500 € 1.500 € Da 3 t fino a 3,5 t 2.500 € 2.500 € Documentazione Persone Fisiche - Giuridiche e titolari di Partita Iva ¾ Copia fattura di vendita della nuova vettura ¾ Sulla fattura di vendita dovranno essere riportati i seguenti riferimenti legislativi: ¾ Contributo governativo di € 700 / € 800 / €1.500 / €2.500 in riferimento all’articolo 29 del decreto legge 248/07. ¾ Il contributo governativo dovrà essere scontato dal totale finale della fattura con IVA già inclusa. L’importo del contributo statale non è soggetto ad IVA. ¾ Copia Patto Chiaro della nuova vettura completo delle firme sia dell’acquirente sia del venditore. ¾ Copia libretto di circolazione della nuova vettura ¾ Copia libretto o carta circolazione e foglio complementare o certificato di proprietà del veicolo usato da rottamare (in mancanza copia dell’estratto cronologico) ¾ Copia domanda di cancellazione per demolizione del veicolo solo in assenza del CDP e copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA del veicolo rottamato con l’attestazione dell’annotata cessazione della circolazione ¾ Copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente ¾ Copia visura camerale, nel caso di azienda, in cui viene evidenziato il tipo di attività dell’impresa.
¾ Copia visura camerale, nel caso di azienda, in cui viene evidenziato il tipo di attività dell’impresa. ¾ Copia della Dichiarazione compilata da parte del Venditore secondo circolare ACI. Tale Dichiarazione deve essere inviata a cura del venditore anche al PRA ad integrazione della usuale documentazione per la trascrizione del veicolo. ¾ Dichiarazione Cliente ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (cosiddetta autocertificazione) solo nel caso di beneficiario diverso dalla Persona Fisica ai fini della dichiarazione del “de minimis” con timbro e firma. ¾ Eventuale copia contratto di leasing, previa verifica della rispondenza dei requisiti della stessa società di leasing per il riconoscimento del contributo. Altre disposizioni tutt’ora in vigore e previste dalla finanziaria 2007 Tasse automobilistiche a decorrere dal 1° GENNAIO 2007 e ad oggi in vigore (Bollo Auto) TIPO DI VEICOLO Valore annuo del Valore annuo del Valore annuo del Valore annuo del KW espresso in KW espresso in CV espresso in CV espresso in euro euro euro 1CV = 0,736 euro 1CV = 0,736 KW KW Per anno solare Per Pagamenti Per anno solare Per Pagamenti frazionati frazionati 1.Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: Euro 0 3.00 3.09 2.21 2.27 Fino a 100 kw o 136 cv Euro 0 4.50 4..59 3.31 3.78 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo Euro 1 2.90 2.99 2.13 2.20 Fino a 100 kw o 136 cv Euro 1 4.35 4.48 3.20 3.30
Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo Euro 2 2.80 2.88 2.06 2.12 Fino a 100 kw o 136 cv Euro 2 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv 4.20 4.33 3.09 3.19 aggiuntivo Euro 3 2.70 2.78 1.99 2.05 Fino a 100 kw o 136 cv Euro 3 4.05 4.17 2.98 3.07 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo Euro 4 e Euro 5 2.58 2.66 1.90 1.96 Fino a 100 kw o 136 cv Euro 4 e Euro 5 3.87 3.99 2.85 2.94 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo 2) Autobus 2.94 3.03 2.16 2.23 3) Autoveicoli 0.43 0.44 0.32 0.32 speciali Decreto legge del 31 Dicembre 2007 n° 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (GU n. 302 del 31-12-2007 ) Testo in vigore dal: 31-12-2007 Art. 29. Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati 1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di
autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008. 3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi. 4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un contributo: a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. 6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009. 9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano. 10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo. 11. La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.
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